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Cassazione: illegittimo il licenziamento disciplinare se nella ... - Ospol

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Il privato ricorre in <strong>Cassazione</strong> denunciando difetto ed <strong>il</strong>logicità di motivazione della <strong>se</strong>ntenzaimpugnata, nonché violazione di legge. Pronunciandosi sul punto ricorda la Suprema Cortecome "l'obbligo di motivazione degli atti tributari può es<strong>se</strong>re adempiuto anche per relationem,ovverosia mediante <strong>il</strong> riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, acondizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca <strong>il</strong>contenuto es<strong>se</strong>nziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto edestinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere <strong>il</strong>contenuto del provvedimento adottato". L'importante è che dall'avviso di accertamento siapossib<strong>il</strong>e, per <strong>il</strong> contribuente e per <strong>il</strong> giudice in caso di controversia, "individuare i luoghi specificidell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento". Di fatto tale allegazione è venuta a mancare, anche <strong>se</strong> <strong>il</strong>contribuente è venuto comunque in pos<strong>se</strong>sso di elementi ut<strong>il</strong>i a predisporre la propria difesa; la<strong>se</strong>ntenza viene dunque cassata con rinvio.Vai al testo della <strong>se</strong>ntenza 14189/2013<strong>Cassazione</strong>: legittimo <strong>il</strong> <strong>licenziamento</strong> <strong>se</strong> <strong>il</strong> dipendente perde i requisiti di leggedi Licia Albertazzi - Corte di <strong>Cassazione</strong> Civ<strong>il</strong>e, <strong>se</strong>zione lavoro, <strong>se</strong>ntenza n. 13239 del 28 Maggio2013. Tra le giuste cau<strong>se</strong> di <strong>licenziamento</strong> ex art. 2119 cod. civ. si annovera anche la perditadel titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione. E' ciò che ha statuito laSuprema Corte <strong>nella</strong> <strong>se</strong>ntenza in oggetto, confermando la legittimità del recesso del datore d<strong>il</strong>avoro nei confronti della dipendente, una massokinesiterapista che, a <strong>se</strong>guito dell'introduzionedella riforma delle professioni sanitarie, non risulta più dotata dei requisiti di legge. Lasopravvenuta mancanza dell'attestato di frequenza del corso triennale richiesto dalle nuove normecostituisce inoltre inadempimento parziale ai <strong>se</strong>nsi dell'art. 1464 cod. civ., integrando altresìgiusto motivo di recesso contrattuale per <strong>il</strong> datore, parte non interessata a ricevere unadempimento solo parziale.Al fine di stab<strong>il</strong>ire la possib<strong>il</strong>ità di recesso ex art. 1464 cod. civ. occorre "stab<strong>il</strong>ire di volta in volta <strong>se</strong>vi sono elementi in grado di rendere oggettivamente prevedib<strong>il</strong>e la cessazione dell'impossib<strong>il</strong>ità ed<strong>il</strong> tempo occorrente" per ricollocare la risorsa priva dei rispettivi requisiti; "potendo, in tale contesto,le ragioni organizzative dell'impresa giustificare l'interes<strong>se</strong> alla risoluzione del rapporto di lavoroanche in caso di as<strong>se</strong>nza prevedib<strong>il</strong>mente di breve durata, come, al contrario, escludernel'interes<strong>se</strong> in caso di as<strong>se</strong>nza prevedib<strong>il</strong>mente prolungata, ma pur <strong>se</strong>mpre entro i confini dellaragionevolezza". Le ragioni organizzative aziendali sono dunque interes<strong>se</strong> es<strong>se</strong>nziale meritevoledi tutela e, <strong>se</strong> adeguatamente motivate, prevalgono sull'interes<strong>se</strong> del lavoratore "irregolare" almantenimento dell'impiego.Inoltre, non es<strong>se</strong>ndo stata la ricorrente in grado di provare di detenere i requisiti per poterespletare altre funzioni all'interno dell'azienda, la <strong>Cassazione</strong> avalla così la decisione del giudice dimerito, respingendo <strong>il</strong> ricorso e confermando <strong>il</strong> <strong>licenziamento</strong>.Vai al testo della <strong>se</strong>ntenza 13239/2013<strong>Cassazione</strong>: <strong><strong>il</strong>legittimo</strong> <strong>il</strong> <strong>licenziamento</strong> per superamento del periodo di comporto <strong>se</strong>le as<strong>se</strong>nze dal <strong>se</strong>rvizio sono dovute a mobbingLa Corte di <strong>Cassazione</strong>, con <strong>se</strong>ntenza n. 14643 dell'11 giugno 2013, ha dichiarato l'<strong>il</strong>legittimità del<strong>licenziamento</strong> per superamento del periodo di comporto nel caso in cui lo stato di malattia (nelcaso di specie, la depressione) sia dovuto al mobbing subito all'interno dell'azienda.La dipendente di una società, con mansioni di impiegata di <strong>se</strong>condo livello, veniva licenziata persuperamento del periodo di comporto; sosteneva però che la malattia per la quale aveva superato<strong>il</strong> periodo di comporto (frequenti stati depressivi, ansie e crisi di panico) era stata causata dademansionamento <strong><strong>il</strong>legittimo</strong> e da altri comportamenti datoriali integranti la condotta dimobbing.Tale impostazione era accolta dal Giudice di primo grado, che aveva anche riconosciuto <strong>il</strong>risarcimento del danno alla persona; la Corte d'appello confermava la pronuncia ravvisando laresponsab<strong>il</strong>ità della Società datrice <strong>nella</strong> lesione della salute della dipendente che ne avevadeterminato <strong>il</strong> superamento del periodo di comporto per malattia e la con<strong>se</strong>guente <strong>il</strong>legittimità del<strong>licenziamento</strong>.

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