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Sicurezza, infortuni e scioperi nella miniera di ... - Centro Studi SEA

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Ammentu, n. 3, gennaio-<strong>di</strong>cembre 2013, ISSN 2240-7596minerario <strong>di</strong> Iglesias 9 , che mettono in luce le cause delle lesioni e la statistica degli<strong>infortuni</strong>.Imprescin<strong>di</strong>bili per la ricostruzione degli incidenti mortali sono stati gli scadenziaridegli <strong>infortuni</strong>, i registri tenuti dall’infermeria e quelli <strong>di</strong> denuncia degli <strong>infortuni</strong> 10 , iregistri dell’INAIL 11 , oltre a tre registri dell’ospedale <strong>di</strong> Montevecchio risalenti aiprimi trent’anni del Novecento 12 .2. Legislazione mineraria nazionale in materia <strong>di</strong> sicurezza e denuncia degli<strong>infortuni</strong> in <strong>miniera</strong>È noto come il lavoro nelle miniere sia sempre stato ostile e pericoloso per iminatori. Per comprendere la situazione <strong>infortuni</strong>stica nelle miniere sarde bisognafar riferimento in primo luogo alle norme sulla polizia mineraria 13 . La materia dalpunto <strong>di</strong> vista giuri<strong>di</strong>co risulta ostica, soprattutto per la <strong>di</strong>fficoltà a realizzare unanormativa unitaria in riferimento a situazioni e ambienti <strong>di</strong>fferenti in cui lepeculiarità <strong>di</strong> ciascun sito mo<strong>di</strong>ficano profondamente il quadro generale e <strong>di</strong>conseguenza le <strong>di</strong>sposizioni ant<strong>infortuni</strong>stiche.Tra le leggi degli antichi Stati italiani in materia mineraria, solamente la legge sardopiemontesedel 20 novembre 1859 n. 3755 e quella montanistica austriacaprevedevano <strong>di</strong>sposizioni per la sicurezza del lavoro. Nonostante le norme contenute<strong>nella</strong> sezione seconda del decreto 14 stabilissero che in caso <strong>di</strong> un incidente sul lavoro,la persona preposta al cantiere minerario doveva sempre informare imme<strong>di</strong>atamenteil sindaco del Comune più vicino e l’ingegnere del Corpo Reale delle Miniere il quale,a sua volta, aveva l’obbligo <strong>di</strong> compiere un sopralluogo, compilare un verbale sullemodalità e le cause del fatto, da inoltrare al Prefetto, e nonostante taleinadempienza fosse punita per il privato con un’ammenda da 5 a 50 Lire 15 , nonsempre il Servizio sanitario seguiva queste <strong>di</strong>rettive.Se le modalità <strong>di</strong> effettuazione delle ispezioni erano sempre quasi identiche, non<strong>di</strong>ssimili erano le conclusioni: gli <strong>infortuni</strong> erano dovuti alla casualità o alla<strong>di</strong>sattenzione dell’operaio che veniva spesso definito «vittima del proprio mestiere».Raramente si attribuivano le cause alle precarie con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza,eventualmente si avevano delle implicite ammissioni, con il suggerimento, adesempio, dell’introduzione <strong>di</strong> macchinari più moderni 16 .9 In base alla normativa vigente in materia <strong>di</strong> sicurezza entro i primi cinque giorni <strong>di</strong> ogni mese la <strong>di</strong>rezione delleminiere doveva trasmettere al Distretto <strong>di</strong> competenza un prospetto riassuntivo degli <strong>infortuni</strong> verificatisi nel meseprecedente che avessero causato lesioni guaribili oltre i tre giorni.10 Presso ogni <strong>miniera</strong> doveva essere tenuto un registro nel quale annotare cronologicamente gli <strong>infortuni</strong> occorsi ailavoratori <strong>di</strong>pendenti, che comportassero un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni. In detto registro andavanoin<strong>di</strong>cati il nome, cognome e qualifica dell’infortunato, la causa e le circostanze dell’<strong>infortuni</strong>o, nonché la data <strong>di</strong>abbandono e <strong>di</strong> ripresa del lavoro.11 Conservati nel Fondo dell’ex Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. dell’Archivio Storico del Comune <strong>di</strong> Iglesias.12 Conservati presso l’Archivio Documentale della Miniera <strong>di</strong> Montevecchio <strong>di</strong> proprietà dell'Igea S.p.A.13 Per un quadro generale sulla normativa italiana in materia ant<strong>infortuni</strong>stica si rimanda a LIBERTINO ALAJMO MARCHETTI,La legge sugli <strong>infortuni</strong> del lavoro e alcune cause che ne frustano i benefici in Atti del Congresso Nazionale <strong>di</strong>Me<strong>di</strong>cina del Lavoro, Palermo 1907; FRANCESCO COCITO, Commento alla legge degli <strong>infortuni</strong> sul lavoro: TU 31/01/1904n. 51, Unione Tipografico-E<strong>di</strong>trice torinese, Torino 1918; LORENZO BORRI, Per la riforma delle leggi <strong>infortuni</strong> in Attidel Congresso Nazionale <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina del Lavoro, Firenze 1922; il volume Giurisprudenza in materia <strong>di</strong> <strong>infortuni</strong> sullavoro, E<strong>di</strong>zioni dell’Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli <strong>infortuni</strong> sul lavoro, Roma 1936; MARIOHOLZER, La legislazione italiana in materia <strong>di</strong> prevenzione degli <strong>infortuni</strong> sul lavoro, ENPI, Roma 1959 e GIUSEPPEALIBRANDI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Il TU 30 giugno 1965, n. 1124 nel sistema giuri<strong>di</strong>co dellasicurezza sociale, A. Giuffre, Milano 1966.14 Cfr. Disposizioni per casi <strong>di</strong> <strong>infortuni</strong>o (artt. 89-95).15 ROBERTO PORRÀ, Infortuni sul lavoro nelle miniere sarde (1861-1886), in TATIANA KIROVA, L’uomo e le miniere inSardegna, E<strong>di</strong>zioni della Torre, Cagliari 1993, p. 69.16 Ivi, p. 72.297

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