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Minori, la cultura dell'ascolto a confronto - Ordine degli Psicologi del ...

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La conferma<strong>del</strong> ruolo cruciale<strong>del</strong><strong>la</strong> definizione condivisadi buone prassiin primo piano: l’ascolto dei minori“UN PRIMO PASSO DI UN PROGETTOCOMPLESSIVO PERUNA PSICOLOGIA COMPETENTE”Le “Linee guida per le perizie in caso diabuso sui minori”, e<strong>la</strong>borate dal nostro<strong>Ordine</strong> e pubblicate a maggio <strong>del</strong> 2008, sipropongono di sensibilizzare, oltre al<strong>la</strong>comunità professionale, anche gli organi distampa affinché si affermi <strong>la</strong> <strong>cultura</strong><strong>del</strong>l’ascolto e <strong>del</strong> rispetto <strong>del</strong>l’infanzia nelPaese, ai diversi livelli di responsabilità epresso <strong>la</strong> committenza.Notizie di maltrattamento e abusi suiminori sono ormai quotidianamente sugliorgani di informazione e, pur in presenzadi un complesso di norme nazionali einternazionali che rego<strong>la</strong>no tali reati,persistono tuttora spazi di ambiguitàriguardo all’interpretazione <strong>del</strong> ruolo,<strong>del</strong>le competenze e dei compiti<strong>del</strong>lo psicologo.Tute<strong>la</strong>re i minori, che rappresentano isoggetti più fragili <strong>del</strong><strong>la</strong> nostra società,perché il loro ascolto si svolga nel rispetto<strong>del</strong>le norme nazionali e internazionali e <strong>del</strong>diritto imprescindibile al<strong>la</strong> salute sancitodal<strong>la</strong> nostra Costituzione e garantire ildiritto <strong>del</strong>l’imputato ad un processoequo e imparziale:questi gli obiettivi ritenutida noi prioritari.A distanza di sei mesi dal<strong>la</strong> pubblicazione<strong>del</strong>le Linee guida abbiamo ritenutoopportuno raccogliere il parere di alcuneillustri personalità <strong>del</strong> campo psicologico,giuridico e peritale.Come potrete leggere di seguito il riscontro èstato altamente positivo tanto che si èprofi<strong>la</strong>ta l’esigenza di un approfondimento<strong>del</strong>le tematiche <strong>del</strong>l’ascolto e <strong>del</strong><strong>la</strong>valutazione clinico-forense anche deiminori coinvolti nei percorsi giudiziari deiprocedimenti civili oltre che penali.Nell’ottica <strong>del</strong><strong>la</strong> diffusione <strong>del</strong>le “buoneprassi”, l’e<strong>la</strong>borazione di strumentidi <strong>la</strong>voro (linee guida) rivolti al<strong>la</strong> comunitàprofessionale allo scopo di promuovere eticae qualità <strong>del</strong>l’intervento psicologiconell’interesse e nel<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> <strong>del</strong>l’utenza, sirive<strong>la</strong>, nel suo complesso, un’operazioneutile e apprezzata.Questa consapevolezza ci esorta dunque a<strong>la</strong>vorare ancora in tale direzione affinchéquesto sia solo il primo passo di un progettocomplessivo mirato al<strong>la</strong> crescita di una<strong>Psicologi</strong>a competente e di qualità.Marialori ZaccariaLe “Linee guida per le perizie in caso di abusosui minori” sono state integralmente pubblicate sulnumero 2-3/2008 <strong>del</strong> “Notiziario” alle pagine 5, 6, 7,8, 9, 10 e 11.7


in primo piano: l’ascolto dei minoriDA TUTTI GLI ESPERTIUN SINCERO APPREZZAMENTOPER L’INIZIATIVA DELL’ORDINEBONAMINIOFUSACCHIAMAZZOLINI8“Prima di tuttol’osservazione diretta”Vincenzo Bonaminio, Psicoterapeutae Psicoanalista, Membro Ordinariocon funzioni di Training <strong>del</strong><strong>la</strong>Società Psicoanalitica Italiana (SPI)e <strong>del</strong><strong>la</strong> International PsychoanalyticalAssociation (IPA), Direttore <strong>del</strong><strong>la</strong>Scuo<strong>la</strong> di Specializzazione in“Psicoterapia Psicoanalitica <strong>del</strong>bambino <strong>del</strong>l’adolescente e <strong>del</strong><strong>la</strong> coppia”(A.S.N.E. -S.I.PS.I.A.), Direttore<strong>del</strong> “Centro Winnicott”, RomaMaria Grazia Fusacchia, PsicoterapeutaPsicoanalitica <strong>del</strong>l’Età Evolutiva,Membro Ordinario SIPsIA eCoordinatore <strong>del</strong> Gruppo di studiosul trauma ed il maltrattamento nell’etàevolutiva, esperta in PsicodiagnosticaClinica per l’Età Evolutivaed Adulta, Consulente Tecnico d’Ufficio<strong>del</strong> Tribunale Civile di Roma e<strong>del</strong> Tribunale per i Minorenni di RomaMarilena Mazzolini, Psicologo clinico,Psicoterapeuta Psicoanalitica<strong>del</strong> bambino <strong>del</strong>l’adolescente e <strong>del</strong><strong>la</strong>coppia, Membro Ordinario SI-PsIA, Consulente Tecnico d’Ufficiopresso il Tribunale Penale di RomaIn età presco<strong>la</strong>re, può essere utilizzatae può essere consideratad’elezione l’osservazione diretta<strong>del</strong> minore.Partendo da ciò, perché sono cosìimportanti il non verbale, icomportamenti, i segni emotiviche il bambino trasmette, semprein funzione <strong>del</strong> rendere testimonianza?Riteniamo necessario avanzare unaconsiderazione preliminare, per chiarireche l’osservazione diretta rappresentaun fondamento metodologico indispensabileche può essere utilizzato,sia nel caso di una consulenza o periziapsicologica su di un soggetto in etàevolutiva, sia di una valutazione psicodiagnosticarichiesta in altro ambito.Fatta questa debita premessa è ovviamenteancor più importante poterosservare direttamente il bambinoquando quest’ultimo non è ancora inetà sco<strong>la</strong>re, in quanto privilegia formecomunicative ed espressive che precedonol’organizzazione di un funzionamentopsichico che ricorre al pensierosimbolico, solo questo conferisce al<strong>la</strong>narrazione <strong>degli</strong> eventi e <strong>del</strong>le esperienzeuna qualità logica, aderente aiprincipi <strong>del</strong>le coordinate spazio-temporali.L’osservazione diretta sia <strong>del</strong> giocosia <strong>del</strong><strong>la</strong> qualità <strong>del</strong>le re<strong>la</strong>zioni fornisceallo psicoterapeuta come al consulente/peritoquei necessari parametrivalutativi che gli consentono di inquadrareil funzionamento psichico <strong>del</strong>bambino all’interno di una visione chetenga conto <strong>del</strong><strong>la</strong> fascia di età in cui sitrova, e <strong>del</strong><strong>la</strong> prevalenza dei sistemi e-spressivi e comunicativi, in età pre-sco<strong>la</strong>re,come detto egli ricorrerà a comunicazioninon verbali che tendono adappoggiarsi sul comportamento e sulcorpo, come si ricava dalle manifestazioniche contraddistinguono l’uso <strong>degli</strong>oggetti attraverso il gioco.L’osservazione diretta dovrà comprendere,<strong>la</strong>ddove possibile, anche ledinamiche affettive <strong>del</strong><strong>la</strong> coppia genitoriale,e si completerà <strong>del</strong><strong>la</strong> raccoltaanamnestica. Non si tratta di un meroassemb<strong>la</strong>ggio di dati, piuttosto è unmomento di osservazione <strong>del</strong>le dinamichepsichiche che attraversano e qualificanole re<strong>la</strong>zioni intercorrenti tra igenitori ed il bambino.Vorremmo aggiungere che <strong>la</strong> valutazione<strong>del</strong> bambino deve essere sempreintesa come una valutazione globaleche non tenda a parcellizzare il funzionamento<strong>del</strong><strong>la</strong> mente in segmenti o cheappoggi su pochi o ancor peggio su diun unico dato, per tale motivo le risposteverbali e non, le condotte e/o i sintomi<strong>del</strong> bambino, accanto al<strong>la</strong> più ampiaraccolta di dati deve fornire un quadroin cui si stabilisce, <strong>la</strong>ddove possibile,un quadro di compatibilità o di inconciliabilità,con le ipotesi <strong>del</strong> clinico.Rispetto al<strong>la</strong> valutazione peritaledi minori in età presco<strong>la</strong>re, riteneteche l’uso di materiale proiettivo,oltre all’osservazione diretta,possa essere utile per valutarelo sviluppo psichico, le risorseaffettive e il funzionamentopsicologico?Indubbiamente i dati ricavati dal materialeraccolto attraverso <strong>la</strong> somministrazionedi una batteria di test completa,ovvero composta da test proiettivie sca<strong>la</strong> di livello intellettivo, è uncontributo indispensabile all’approfondimento<strong>del</strong>l’assetto psichico <strong>del</strong> bambino.Le prove tutte, proiettive e di livello,se debitamente conosciute dall’esperto,consentono di evidenziare i segnidi tematiche specifiche, corre<strong>la</strong>bilial<strong>la</strong> fase di sviluppo <strong>del</strong> bambino oanche ad aree di fissazione o, ancora,di precocità, <strong>del</strong> suo funzionamentopsichico. Naturalmente, quanto si ricaveràdai test dovrà essere incluso inuna visione artico<strong>la</strong>ta e complessa, cheandrà a corroborare o anche a interrogareo confutare, i dati offerti dal<strong>la</strong> raccoltaanamnestica e le riflessioni scaturitedall’osservazione diretta.


in primo piano: l’ascolto dei minoriLà dove un bambino presenti tematichericorrenti, che insistono su undeterminato contenuto, è presumibileche tale perseveranza esprima qualcosache urge dire, comunicare, o ancheespellere, indicando <strong>la</strong> presenza di vissutitraumatici. Soprattutto, nel casoin cui tale coercitività risulti corre<strong>la</strong>taa tematiche specifiche, e con modalitànon appropriate al<strong>la</strong> fase di sviluppo,dobbiamo ammettere che possa trattarsidi tracce di un disagio psichicoche ha una valenza traumatica.L’effetto che assume un evento traumatico,come nel caso <strong>del</strong>l’abuso sessualeo <strong>del</strong> maltrattamento, ma anchedi interventi chirurgici o altre situazionidi stress, che si configurano per<strong>la</strong> psiche <strong>del</strong> bambino nei termini diun’esperienza effrattiva e traumatica,tuttavia, dovrà essere debitamente vagliatoper evitare che <strong>la</strong> rie<strong>la</strong>borazionepersonale <strong>del</strong> bambino possa venireconfusa o sovrapposta con <strong>la</strong> realtà.Per questa ragione, l’esperto chesomministra i test dovrà essere unapersona opportunamente formata ecompetente non solo sulle tecnicheche applica, ma anche sul piano <strong>del</strong><strong>la</strong>conoscenza <strong>del</strong>lo sviluppo psicologicoe <strong>del</strong><strong>la</strong> psicopatologia infantile, così dapoter tradurre i dati ricavati in unospaccato <strong>del</strong> funzionamento cognitivoed emotivo <strong>del</strong> bambino.Il tema <strong>del</strong>l’idoneità a renderetestimonianza è da tempo al centro<strong>del</strong> dibattito tra gli esperti inpsicologia giuridica. Ritenete cheun bambino in età presco<strong>la</strong>re(minore di 6 anni) sia in gradodi testimoniare o ritenete che vadaconsiderato non in grado direndere testimonianza e quindisempre non idoneo?Crediamo che, seppure con i dovutidistinguo, il bambino possieda capacitàe precursori di pensiero simbolicogià quando è ancora piuttosto piccolo.Spesso è l’adulto che non riesce acaptarne il senso ed il valore, per talemotivo è portato a non riconoscerne<strong>la</strong> profondità e l’efficacia.Naturalmente tale sofisticato funzionamentoè suscettibile di continue o-scil<strong>la</strong>zioni, tra il raggiungimento <strong>del</strong><strong>la</strong>funzione e <strong>la</strong> rapida perdita <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa,è lo sviluppo che favorisce un aumento<strong>del</strong><strong>la</strong> complessità supportandone<strong>la</strong> continuità <strong>del</strong><strong>la</strong> resa.Un bambino dopo i 3 anni e mezzocirca, in re<strong>la</strong>zione al proprio stato psichico(emotivo e cognitivo) è in gradodi esporre, secondo una visione soggettiva,esperienze ed emozioni vissute.Quando invece il bambino si sta amma<strong>la</strong>ndoo è già amma<strong>la</strong>to generalmentenon riesce a sviluppare tali competenze.Peraltro, <strong>la</strong> permanenza in un’areadove il pensiero tende ad essere concretoe quindi ancora partico<strong>la</strong>rmenteagganciato al dato percettivo, può esseredi significativa utilità nel distinguerele esperienze dalle fantasie.Ciò non significa che l’estrema <strong>del</strong>icatezzadi questo periodo evolutivodebba essere sottovalutata, soprattuttoin re<strong>la</strong>zione ad una deposizionepresso il Tribunale, anzi deve esserevalutato il singolo bambino e lo sviluppo<strong>del</strong>le sue capacità in re<strong>la</strong>zione alcompito richiestogli.È naturalmente acquisito che iricordi infantili, in riferimentosempre al<strong>la</strong> prima e seconda infanzia,non hanno le stesse caratteristichespazio-temporali<strong>degli</strong> adulti. Come dovrebbe valutarliil perito/consulente, comeparti integranti e naturali<strong>del</strong>lo sviluppo neuropsicologicoo come patologie?Condividiamo <strong>la</strong> considerazione chelo sviluppo <strong>del</strong> ricordo nel bambino seguaun andamento diverso da quello<strong>del</strong>l’adulto, in quanto tale funzione <strong>del</strong>l’Io,risponde al gradiente di sviluppomaturativo e psichico. Se <strong>la</strong> memoriacome Changeux (1988) afferma è “unacapacità <strong>degli</strong> esseri viventi di conservareinformazioni per poterle in seguitorecuperare o riconoscere”, dobbiamoperaltro ammettere che il sistemamnestico è un sistema complesso, multidimensionalee, soprattutto, nel<strong>la</strong> suaconcettualizzazione fortemente influenzatodall’adesione ad uno specifico paradigmateorico.Sappiamo che il ricordo di un’esperienzasi fonda sul depositarsi di traccepsichiche qualificate da una valenzaaffettiva, e che progressivamentetali tracce si vanno organizzando in unarete sempre più complessa di rappresentazionimnestiche. La memoria è i-neludibilmente collegata allo sviluppo<strong>del</strong> linguaggio, oltre che dal ripetersidi attività ed esperienze cognitive edaffettive. Con il tempo, alcune rappresentazionimnestiche vengono meno,o anche vengono modificate e riadattatein base a bisogni, esigenze o tendenzepiù pertinenti al<strong>la</strong> fase di sviluppoche il bambino attraversa.Ma è anche vero, che <strong>la</strong> persistenzadi alcuni ricordi si fonda sul ripetersidi attività che avvengono con maggiorefrequenza o, di altre che risultanoaver segnato partico<strong>la</strong>rmente il vissuto<strong>del</strong> bambino. In generale, i ricordiinfantili sono accessibili al<strong>la</strong> coscienzae, facilmente recuperabili, là dove sianosintonici con l’Io e ne rinforzino <strong>la</strong>sua coesione e consistenza, o anchequando riproducono l’esistenza di unelemento estraneo, intrasformabile,non inscrivibile nell’apparato psichico.È questo il caso di esperienze traumatichenon rappresentabili, non e<strong>la</strong>borabili,che i bambini ripropongono coercitivamentesotto forma di discorsi, disogni o di incubi. A volte accade, attraverso<strong>la</strong> comparsa di f<strong>la</strong>shback, che determinateesperienze di natura traumaticaritornino al<strong>la</strong> coscienza producendouno stato confusionale che nealtera l’andamento.Il ricordo ha dunque una stretta corre<strong>la</strong>zionecon il portato affettivo <strong>del</strong>l’esperienza,che si commisura con le esigenze<strong>del</strong>le istanze pulsionali che attraversano<strong>la</strong> psiche <strong>del</strong> bambino, inre<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> sua fase di sviluppo. Talefunzionamento non è patologicobensì naturale referente <strong>del</strong>lo sviluppopsichico <strong>del</strong> bambino soprattuttonel passaggio tra <strong>la</strong> fase pre-sco<strong>la</strong>re e<strong>la</strong>tenza.Secondo voi è corretto e necessariotenere distinti e separati iruoli <strong>del</strong>lo psicoterapeuta e <strong>del</strong>perito/consulente durante l’indagineperitale?A nostro avviso <strong>la</strong> distinzione concerneil ruolo <strong>del</strong><strong>la</strong> figura <strong>del</strong>lo psicoterapeuta,ossia il riconoscimento <strong>del</strong>contesto in cui svolge <strong>la</strong> sua prestazioneprofessionale.Il consulente/perito si limiterà a rivestiretale ruolo.Ciò non toglie che le competenzeprofessionali acquisite e l’assetto internoche lo qualifica verranno, ineludibilmente,messi in gioco nel<strong>la</strong> valutazioneperitale e gli consentiranno di utilizzarele competenze cliniche e diagnostiche,provenienti da una formazionepsicoterapeutica con specifico percorsopersonale e professionale, quali strumentiche supportano una visione piùartico<strong>la</strong>ta e complessa.9


in primo piano: l’ascolto dei minoriTuttavia, il consulente/perito non potràavvalersi <strong>del</strong>lo strumento <strong>del</strong>l’interpretazione,poiché è chiamato a noninterferire, a limitarsi a raccogliere informazionie non intervenire attivamenteper contribuire ad avviare unprocesso trasformativo a livello intrapsichicoe re<strong>la</strong>zionale <strong>del</strong> bambino. Ineludibilmente,come sappiamo, l’esperienza<strong>del</strong>l’incontro con un nuovo oggettointrodurrà nell’altro, bambino ogenitore, <strong>la</strong> possibilità di sentirsi a-scoltati e compresi in modo nuovo ediverso e questo potrà dare luogo anuove prospettive di pensiero e di re<strong>la</strong>zionecon l’oggetto.In ambito peritale, tuttavia, il consulente/peritopotrà avvalersi <strong>del</strong>le funzionidi “chiarificazione” e di “<strong>confronto</strong>”,ispirate al mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong><strong>la</strong> diagnosidi Kernberg, che non sono assimi<strong>la</strong>biliall’attività interpretativa, poiché quest’ultimamira a modificare l’e<strong>la</strong>borazionepsichica <strong>del</strong> bambino in re<strong>la</strong>zioneai contenuti ed ai vissuti affettivi connessiall’evento traumatico.Nonostante ciò occorre riconoscereal percorso peritale, se ben condotto,un’implicita valenza contenitiva e trasformativa<strong>del</strong> dolore connesso al trauma.10Ritenete che il minore sospettavittima di un trauma vada curatoe che il diritto al<strong>la</strong> cura siaprioritario e possa essere svoltoparalle<strong>la</strong>mente al percorsogiudiziario da professionista diversoda quello che si occupa<strong>del</strong><strong>la</strong> valutazione giuridica opensate che il trattamento terapeuticonon vada intrapreso finoal<strong>la</strong> conclusione <strong>del</strong>l’iter giudiziario?Il diritto al<strong>la</strong> salute e quindi al<strong>la</strong> curasono diritti inalienabili per qualsiasiindividuo, a maggior ragione per unbambino, soprattutto tenendo in debitoconto che i tempi <strong>del</strong>lo sviluppo e<strong>del</strong>le fasi evolutive non consentono alminore inutili attese, né per come leconcepiscono gli adulti, tanto menoper come sono concepite nel processopenale o civile che sia.Occorre inoltre chiarire che lo psicoterapeutae <strong>la</strong> sua cura non tendono acambiare <strong>la</strong> rappresentazione <strong>del</strong><strong>la</strong> realtànel bambino, bensì favoriscono unprocesso di e<strong>la</strong>borazione <strong>del</strong><strong>la</strong> sua sofferenzaemotiva che ha ripercussionisul suo assetto interno. Tale processonon ha per scopo <strong>la</strong> produzione di unaumento <strong>del</strong><strong>la</strong> confusione psichica <strong>del</strong>bambino, bensì promuove una maggiorechiarificazione ed un nuovo ordinementale, in senso migliorativo.Secondo voi quale formazionedovrebbe avere chi si occupa <strong>del</strong>l’ascoltodei minori e <strong>del</strong><strong>la</strong> lorovalutazione in sede giudiziaria?Ritenete necessaria, oltre al<strong>la</strong>competenza psicologico-giuridica,anche quel<strong>la</strong> clinica, in generalee con i minori?La formazione imprescindibile per il<strong>la</strong>voro <strong>del</strong> consulente/perito che si occupa<strong>del</strong><strong>la</strong> valutazione psicologica deiminori dovrebbe essere quel<strong>la</strong> di psicoterapeuta,preferibilmente <strong>del</strong>l’etàevolutiva.Tale formazione assicura lo sviluppodi competenze e capacità professionaliche gli consentano di ascoltare un minore,ossia di interloquire con terminie modalità appropriate al<strong>la</strong> sua età, metabolizzandoaspetti <strong>del</strong> linguaggio <strong>del</strong>l’adulto,capaci di produrre effrazionitraumatiche per le valenze enigmaticheimplicite nel messaggio. Inoltre, l’acquisizionedi una specifica preparazionegarantirà <strong>la</strong> messa a punto di una formu<strong>la</strong>zionediagnostica che contemplianche l’eventualità di effettuare unadiagnosi differenziale, cioè che sia ingrado di tener conto <strong>del</strong><strong>la</strong> confluenzae rilevanza di aspetti di eventuale psicopatologiapre-esistente, differenziatada passaggi e funzionamenti specifici<strong>del</strong><strong>la</strong> fase di sviluppo di quel bambino,ed altresì che assicuri un esame attentoe scrupoloso al fine di individuare,<strong>la</strong>ddove presente, segni e sintomiche possono considerarsi l’esito di e-sperienze traumatiche pregresse o attuali.Infine, ma non di minor conto:La pubblicazione <strong>del</strong>le Linee Guidaper le perizie in caso di abuso sui minorida parte <strong>del</strong>l’<strong>Ordine</strong> <strong>degli</strong> <strong>Psicologi</strong><strong>del</strong> Lazio è una significativa iniziativache esprime l’urgenza di riconoscerequale indispensabile contributo, teoricoe metodologico, offra una categoriadi specialisti, che da anni è impegnata,forse più <strong>del</strong> comparto medico, nell’ambitogiudiziario. Molto è stato raccoltoe rie<strong>la</strong>borato attraverso le esperienzesvolte in questo campo d’intervento.Il contributo <strong>del</strong> ns. <strong>Ordine</strong> deve esserevalutato positivamente, non soloin re<strong>la</strong>zione allo sforzo di sintesi e distesura di un protocollo d’intervento,ma soprattutto in quanto si avvale diun’ottica che tiene conto <strong>del</strong><strong>la</strong> necessitàdi dover tollerare di non restringeretroppo il campo tendendo a semplificaresia <strong>la</strong> valutazione sia le ipotesiinterpretative.Ciò che solitamente può essere ritenutol’apporto originale ed assolutamenteimprescindibile <strong>del</strong> <strong>la</strong>voro <strong>del</strong>lopsicologo/psicoterapeuta trova e-spressione nel<strong>la</strong> snellezza e, contemporaneamente,nel<strong>la</strong> complessità deiriferimenti concettuali <strong>del</strong>le linee guida,le quali tentano di fornire un orientamentodi massima che permetta didirimere le numerose e complicatequestioni con cui si confronta nel suooperare, il singolo professionista.Ciò <strong>la</strong>scia intendere che <strong>la</strong> complessità<strong>del</strong> <strong>la</strong>voro necessita di un rimandoal grado di capacità e professionalità<strong>del</strong> singolo consulente/perito piuttostoche all’idea che una serie di indicazionipossano sostituire l’esperienza e<strong>la</strong> formazione <strong>del</strong> clinico all’opera.


in primo piano: l’ascolto dei minoriLINGIARDIABBATE“Nel contesto legalemeglio evitareil materiale proiettivo”Vittorio Lingiardi, Psichiatra e psicoanalista(CIPA e IARPP). ProfessoreStraordinario di “PsicopatologiaGenerale” e di “Tecniche di ValutazioneClinica e Testologica”, DirettoreII Scuo<strong>la</strong> di Specializzazionein <strong>Psicologi</strong>a Clinica, Facoltà di<strong>Psicologi</strong>a 1, “La Sapienza” Universitàdi Roma.Luigi Abbate, Psicologo e Psicologoanalista (CIPA). Professore a contratto,Laboratorio di ValutazioneTestologica e Diagnosi, Facoltà di<strong>Psicologi</strong>a 1, “La Sapienza” Universitàdi Roma. Responsabile SupervisioneClinica Progetto “Pierino e illupo”, Roma.In età presco<strong>la</strong>re, può essere utilizzatae può essere consideratad’elezione l’osservazione diretta<strong>del</strong> minore. Partendo da ciò,perché sono così importanti ilnon verbale, i comportamenti, isegni emotivi che il bambino trasmette,sempre in funzione <strong>del</strong>rendere testimonianza?Partiremmo dal presupposto che inambito forense, ben diverso da quello<strong>del</strong><strong>la</strong> consultazione clinica a fini diagnosticio terapeutici, ciò che si considera“importante” è <strong>la</strong> possibilità diconfermare attraverso una griglia dilettura validata empiricamente quelliche possono essere i comportamentipre-verbali tipici di un bambino in etàpresco<strong>la</strong>re. Una volta in possesso di talegriglia (e di una letteratura empiricache ne confermi l’attendibilità) vada sé che comportamenti, segni emotivi,comunicazioni non verbali trasmessidal bambino possono essere tenutiin considerazione.Sono reperibili in letteratura ratingscales specifiche su cui purtroppo nonesiste una valida letteratura italiana disostegno.Rispetto al<strong>la</strong> valutazione peritaledi minori in età presco<strong>la</strong>re, riteneteche l’uso di materiale proiettivo,oltre all’osservazione diretta,possa essere utile per valutarelo sviluppo psichico, le risorseaffettive e il funzionamentopsicologico?Considerato il contesto legale, il materialeproiettivo, se inteso esclusivamentecome spunto per specu<strong>la</strong>zionidi tipo psicodinamico facilmente attaccabilida posizioni teoriche diverse, èin linea di principio da evitare. Anchein questo caso, strumenti cosiddettiproiettivi possono essere impiegati solose esiste il conforto di una letteraturaempirica di sostegno (per una rassegnae un commento si veda Dazzi N.,Lingiardi V., Le brutte figure. Notesullo status scientifico <strong>del</strong>le tecnicheproiettive. <strong>Psicologi</strong>a Clinica <strong>del</strong>lo Sviluppo,2, 2002, pp. 308-315).Dopo un dibattito molto acceso duratopiù di dieci anni sul<strong>la</strong> possibilitàdi impiego in ambito forense di alcunistrumenti di indagine, tra cui il Rorschach,<strong>la</strong> psicologia forense americana(confortata da sentenze dei tribunaliamericani) raccomanda, per il Rorschach,l’uso <strong>del</strong> CS di Exner. Rispettoall’uso di altre tecniche, tipo quellegrafiche, ampiamente utilizzate nel<strong>la</strong>clinica e da noi anche vivamente consigliatein un ambito clinico, per il contestoforense di valutazione di minoriin età presco<strong>la</strong>re si rimanda a quantoriportato in: Ferracuti, S., I test mentaliin psicologia giuridica e forense.Centro Scientifico Editore, Torino,2008 (pp. 79-92): “Per quanto ci riguardapossiamo solo aggiungere chenon essendo presenti in Italia ricercheadeguate sul sistema di Naglieri (1988)e su quello di Van Hutten (1994), riteniamosia preferibile non utilizzare idisegni in un contesto forense, a menoche non si tratti di valutazioni suminori. In tal caso <strong>la</strong> valutazione …develimitarsi al riconoscimento di aspettipsicologici ipotizzabili dall’analisi deidisegni e non può essere dimostrazionedi un fatto ‘altro’ come l’abuso sessualeo i maltrattamenti” (p. 92). In generale,Ferracuti conferma <strong>la</strong> caute<strong>la</strong>raccomandata da Lally, S.J. (2001)Should human figure drawnings beadmitted into Court? Journal of PersonalityAssessment, 76, 1, 135-49; Lally,S.J. (2003), What test are acceptablein forensic evaluation? A surveyof experts. Professional Psychology:Research and Practice, 34, 5, 491-98.Il tema <strong>del</strong>l’idoneità a renderetestimonianza è da tempo al centro<strong>del</strong> dibattito tra gli esperti inpsicologia giuridica. Ritenete cheun bambino in età presco<strong>la</strong>re(minore di 6 anni) sia in gradodi testimoniare o ritenete che vadaconsiderato non in grado direndere testimonianza e quindisempre non idoneo?Il dibattito in proposito è talmentevasto che a tutt’oggi non è possibiledare una risposta esaustiva a tale quesito.Ovviamente non si può escludered’ufficio <strong>la</strong> testimonianza di un bambinoin età presco<strong>la</strong>re. Ciò che vinco<strong>la</strong> <strong>la</strong>testimonianza <strong>del</strong> minore è <strong>la</strong> valutazionedei criteri minimi rispetto al<strong>la</strong>sua “competenza” a rendere testimonianza,che va in ogni caso valutata.Riportiamo a questo proposito quantoaffermato da Di Cori, R., Sabatello,U., Vere e false denunce: il bambinotra memoria di abuso e abuso dimemoria. Maltrattamento e abusoall’infanzia, 2, 3, 2000: “Conformementecon questo, nel nostro paese,esistono due funzioni distinte: lo psicologovaluta l’attitudine <strong>del</strong> bambinoa rendere testimonianza e <strong>la</strong> sua credibilità,mentre solo il Magistrato puòpronunciarsi in merito all’attendibilità<strong>del</strong><strong>la</strong> prova. A tale proposito <strong>la</strong> Cortedi Cassazione (Sez. III pen., Sent. 3 ottobre1997) si è pronunciata chiaramenteaffermando che lo psicologo devecontribuire a chiarire l’attitudinepsicofisica <strong>del</strong> teste ad esporre le vicendein modo utile ed esatto e <strong>la</strong> posizionepsicologica <strong>del</strong>lo stesso rispettoal contesto <strong>del</strong>le situazioni interne edesterne (cfr. CNDAIA, 1998). Secondoquesta importante sentenza l’indaginepsicologica concerne due aspettifondamentali oggetto di perizia: l’attitudine<strong>del</strong> bambino a testimoniare,ovvero <strong>la</strong> sua competenza, sotto il profilointellettivo ed affettivo, e <strong>la</strong> suacredibilità. Il primo consiste nell’accertamento<strong>del</strong><strong>la</strong> sua capacità di recepirele informazioni, di raccordarlecon altre, di ricordarle e di esprimerlein una visione complessa, da considerarein re<strong>la</strong>zione all’età, alle condizioniemozionali, che rego<strong>la</strong>no le suere<strong>la</strong>zioni con il mondo esterno, al<strong>la</strong>qualità e natura dei rapporti familiari.Il secondo - da tenere distinto dall’attendibilità(<strong>del</strong><strong>la</strong> prova) - è diretto adesaminare il modo in cui <strong>la</strong> giovane vittimaha vissuto ed ha rie<strong>la</strong>borato <strong>la</strong> vi-11


in primo piano: l’ascolto dei minoricenda in maniera da selezionare sincerità,travisamento dei fatti e menzogna.”12È naturalmente acquisito che iricordi infantili, in riferimentosempre al<strong>la</strong> prima e seconda infanzia,non hanno le stesse caratteristichespazio-temporali<strong>degli</strong> adulti. Come dovrebbe valutarliil perito/consulente, comeparti integranti e naturali<strong>del</strong>lo sviluppo neuropsicologicoo come patologie?Crediamo che con “naturalmente acquisito”si voglia intendere che l’esperienzaclinica e quotidiana con bambinipiccoli mostra come <strong>la</strong> memoria e <strong>la</strong>rievocazione dei loro ricordi non segualeggi prefissate. Per un bambino in etàpresco<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> collocazione nello spazioe nel tempo di un evento può seguireleggi e percorsi più “personali” emeno riconducibili a parametri condivisie oggettivabili. Per <strong>la</strong> verità è cosìanche per gli adulti, anche se in questocaso i percorsi sono più verificabili.In generale, l’attendibilità di un ricordova sempre contestualizzata nel<strong>la</strong>storia, nel<strong>la</strong> dimensione evolutiva e al<strong>la</strong>luce <strong>del</strong>l’evento evocato.Secondo voi è corretto e necessariotenere distinti e separati i ruoli<strong>del</strong>lo psicoterapeuta e <strong>del</strong> perito/ consulente durante l’indagineperitale?Sì, debbono essere distinti e separati.Ovviamente è superfluo ricordare <strong>la</strong>necessità che il perito/consulente sappiamantenere un atteggiamento sensibileed empatico nei confronti <strong>del</strong> minore.Ritenete che il minore sospettavittima di un trauma vada curatoe che il diritto al<strong>la</strong> cura sia prioritarioe possa essere svolto paralle<strong>la</strong>menteal percorso giudiziarioda professionista diversoda quello che si occupa <strong>del</strong><strong>la</strong> valutazionegiuridica o pensate cheil trattamento terapeutico nonvada intrapreso fino al<strong>la</strong> conclusione<strong>del</strong>l’iter giudiziario?La scelta di avviare un intervento terapeuticodeve tenere presente moltifattori, e non sembra possibile rego<strong>la</strong>mentarei tempi. Da un punto di vistaclinico, è evidentemente raccomandabileun intervento precoce.Secondo voi quale formazione dovrebbeavere chi si occupa <strong>del</strong>l’ascoltodei minori e <strong>del</strong><strong>la</strong> lorovalutazione in sede giudiziaria?Ritenete necessaria, oltre al<strong>la</strong>competenza psicologico-giuridica,anche quel<strong>la</strong> clinica, in generalee con i minori?È evidente che chi si occupa di minorie <strong>del</strong><strong>la</strong> loro valutazione in sedegiudiziaria deve avere <strong>la</strong> dovuta preparazioneclinica. Ciò non toglie, ed èopportuno ricordarlo, che il contestogiudiziario non consente sconfinamentidi tipo clinico-terapeutico. Quanto al<strong>la</strong>formazione, <strong>la</strong> soluzione più idoneasembra quel<strong>la</strong> di una specifica formazioneclinico-diagnostica (in partico<strong>la</strong>repsicodiagnostica, con un approccionon clinico-intuitivo, ma improntatoal<strong>la</strong> verifica empirica) e <strong>la</strong> conoscenza<strong>del</strong>le norme giuridiche che ne rego<strong>la</strong>nol’utilizzo.MUSCETTA“Il primo incontrosia solo di ambientamento”Sergio Muscetta, Medico, Psicoterapeutae Psicoanalista <strong>del</strong><strong>la</strong> SocietàPsicoanalitica Italiana, Direttore<strong>del</strong><strong>la</strong> Scuo<strong>la</strong> di Psicoterapia <strong>del</strong>l’Adolescenzae <strong>del</strong>l’età giovanile a indirizzopsicodinamico.In età presco<strong>la</strong>re, può essere u-tilizzata e può essere consideratad’elezione l’osservazione diretta<strong>del</strong> minore. Partendo daciò, perché sono così importantiil non verbale, i comportamenti,i segni emotivi che il bambinotrasmette, sempre in funzione<strong>del</strong> rendere testimonianza?Perché <strong>la</strong> nostra memoria, anchequel<strong>la</strong> dei bambini, funziona così: quandosiamo sollecitati o comunque decidiamodi ricordare qualcosa, non ricordiamosolo il “fatto” ma anche tutti isentimenti e gli stati d’animo ad essoassociati.Rispetto al<strong>la</strong> valutazione peritaledi minori in età presco<strong>la</strong>re, ritieneche l’uso di materiale proiettivo,oltre all’osservazione diretta,possa essere utile per valutarelo sviluppo psichico, le risorseaffettive e il funzionamentopsicologico?Sì, in partico<strong>la</strong>re prima dei 10 anni.Quale importanza dà a tale analisi?Prima dei dieci anni sono fondamentalianche se ritengo altrettanto importantiil gioco spontaneo e i disegni.Quali altri strumenti valutativiritiene opportuni?Dopo i dieci anni un’intervista semistrutturatasull’attaccamento derivatadall’Adult Attachment Interview e modificatada un gruppo di colleghi, tra iquali io, <strong>del</strong><strong>la</strong> Sapienza. Questa intervista,che va audioregistrata e sbobinata,deve essere poi codificata per ciòche riguarda le caratteristiche linguistichee conversazionali <strong>del</strong>le risposte adomande di vario genere inclusi i temitraumatici. Si ritiene infatti che non


in primo piano: l’ascolto dei minorisolo è importante il fatto ma soprattuttoalcune partico<strong>la</strong>rità linguistichee conversazionali di disorientamento/disorganizzazioneche sono assolutamentecaratteristiche dei soggetti a-busati.Il tema <strong>del</strong>l’idoneità a rendere testimonianzaè da tempo al centro<strong>del</strong> dibattito tra gli esperti in psicologiagiuridica. Ritiene che unbambino in età presco<strong>la</strong>re (minoredi 6 anni) sia in grado di testimoniareo ritiene che vada consideratonon in grado di renderetestimonianza e quindi semprenon idoneo?Penso che sia necessario valutare casoper caso.Vorrei fare un’osservazione preliminaresul setting.L’incontro con un estraneo in un ambientesconosciuto è per chiunque, eovviamente a maggior ragione per unbambino, un fattore di stress.Dedicherei un primo incontro alloscopo esclusivo di permettere al bambinodi prendere confidenza sia conl’ambiente dove si fa <strong>la</strong> consultazioneche con il consulente, quale che sia <strong>la</strong>sua funzione specifica, e affronterei iltema <strong>del</strong>l’abuso solo negli incontri successivinon troppo distanziati dal primo.È naturalmente acquisito che iricordi infantili, in riferimentosempre al<strong>la</strong> prima e seconda infanzia,non hanno le stesse caratteristichespazio-temporali<strong>degli</strong> adulti. Come dovrebbe valutarliil perito/consulente, comeparti integranti e naturali<strong>del</strong>lo sviluppo neuropsicologicoo come patologie?Come parti integranti <strong>del</strong>lo sviluppo.Secondo lei è corretto e necessariotenere distinti e separati i ruoli<strong>del</strong>lo psicoterapeuta e <strong>del</strong> perito/consulentedurante l’indagineperitale?Assolutamente sì.Ritiene che il minore sospetta vittimadi un trauma vada curato eche il diritto al<strong>la</strong> cura sia prioritarioe possa essere svolto paralle<strong>la</strong>menteal percorso giudiziarioda professionista diversoda quello che si occupa <strong>del</strong><strong>la</strong> valutazionegiuridica o pensa cheil trattamento terapeutico nonvada intrapreso fino al<strong>la</strong> conclusione<strong>del</strong>l’iter giudiziario?Se l’iter giudiziario avviene in tempistorici, sarebbe preferibile iniziare iltrattamento a iter giudiziario concluso.Secondo Lei quale formazionedovrebbe avere chi si occupa <strong>del</strong>l’ascoltodei minori e <strong>del</strong><strong>la</strong> lorovalutazione in sede giudiziaria?Ritiene necessaria, oltre al<strong>la</strong>competenza psicologico-giuridica,anche quel<strong>la</strong> clinica, in generalee con i minori?Ritengo che sia indispensabile unacompetenza clinica che però non puòconsiderarsi di per se esaustiva perchépuò accadere che <strong>degli</strong> ottimi clinicinon siano altrettanto competenti nelcampo testologico.FADIGA“Pensiamo ancheai procedimenti civili”Luigi Fadiga, Magistrato, componente<strong>del</strong> Consiglio direttivo <strong>del</strong>l’AssociazioneItaliana dei Magistratiper i Minorenni e per <strong>la</strong> Famiglia(A.I.M.M.F.), già Presidente <strong>del</strong> Tribunaleper i minorenni di Roma e<strong>del</strong><strong>la</strong> Sezione per i minorenni <strong>del</strong><strong>la</strong>Corte d’Appello di Roma.La mia opinione sulle linee guida ènettamente positiva per quanto riguardal’aspetto giuridico e i richiami al<strong>la</strong>necessità di formazione specifica nelcampo <strong>del</strong>l’età evolutiva.Osservo tuttavia che le linee guidasi limitano agli interventi <strong>del</strong>lo psicologonel processo penale, e <strong>la</strong>scianofuori tutta <strong>la</strong> complessa problematica<strong>del</strong> settore civile e quel<strong>la</strong>, ancor piùcomplessa e <strong>del</strong>icata, dei procedimenticivili di competenza <strong>del</strong> tribunale peri minorenni.È vero che in quest’ultimo camponon si tratta di ipotesi di reato, tuttaviai giudici minorili devono ugualmenteconfrontarsi molto spesso conaccuse o sospetti di abuso sessuale, aifini <strong>del</strong><strong>la</strong> limitazione o decadenza <strong>del</strong><strong>la</strong>potestà e ai fini <strong>del</strong>le decisioni di allontanamento<strong>del</strong> figlio o <strong>del</strong> genitoredal<strong>la</strong> residenza familiare.La mancanza di regole processualicerte (che <strong>la</strong> mia associazione ha piùvolte ed invano sollecitato a livello legis<strong>la</strong>tivo)rende ancor più difficile ilcompito <strong>del</strong>lo psicologo in questo specificosettore, e sarebbe perciò di grandeutilità una vostra riflessione al riguardo,meglio ancora se compiuta incollegamento con <strong>la</strong> magistratura minorileassociata.Ho letto le domande. Non posso ovviamenterispondere a quelle di contenutoscientifico, ma anche <strong>la</strong> maggiorparte di quelle a contenuto giuridicomi crea difficoltà. Infatti, come già avevoanticipato, non sono un penalista enon ho esperienza diretta di processipenali per violenze sessuali in dannodi minori né <strong>del</strong>le dinamiche che sicreano in quel<strong>la</strong> sede fra CTP, CT <strong>del</strong>PM, difensori e ausiliari <strong>del</strong> giudice.Non mi sento quindi di interloquire sutemi che non ho mai approfondito eche tuttavia so essere molto dibattutiin dottrina.13


in primo piano: l’ascolto dei minoriDetto questo, posso rispondere soloal<strong>la</strong> domanda numero cinque: “Secondo<strong>la</strong> sua opinione è corretta, giuridicamente,<strong>la</strong> duplice esigenza di “a) tute<strong>la</strong>rei minori, che rappresentanoi soggetti più fragili <strong>del</strong><strong>la</strong> nostra società,affinché il loro ascolto si svolganel rispetto <strong>del</strong>le norme nazionalie internazionali e <strong>del</strong> dirittoimprescindibile al<strong>la</strong> salute sancitodal<strong>la</strong> nostra Costituzione; b) garantireil diritto <strong>del</strong>l’imputato ad unprocesso equo e imparziale”, nellosvolgimento di un incarico peritale odi consulenza?”Sì, è corretto, ed anzi va sempre tenutopresente che a norma <strong>del</strong><strong>la</strong> Convenzionesui diritti <strong>del</strong> fanciullo l’interessesuperiore <strong>del</strong> minore non va maidimenticato o trascurato, come non vamai dimenticato o trascurato l’art. 609decies cod. pen. Questa norma obbligail PM ad informare il Tribunale peri minorenni quando procede per <strong>del</strong>ittidi violenza sessuale in danno di minori,e prevede per il minore vittimal’assistenza affettiva e psicologica nonchéquel<strong>la</strong> dei servizi sociali. Purtroppo,si tratta di una norma poco applicata:sarebbe un’ottima cosa che nelle lineeguida se ne par<strong>la</strong>sse più diffusamentee se ne proponesse l’ampliamentoanche ai procedimenti dove ilminore è vittima di altri tipi di reati violenti.14MAIORANO“Il perito non deve maisostituirsi ai giudici”Nico<strong>la</strong> Maiorano, Magistrato di Cassazione,Sostituto Procuratore <strong>del</strong><strong>la</strong>Repubblica di RomaSecondo il suo parere è correttoaffermare che il perito/consulente,all’interno <strong>del</strong><strong>la</strong> perizia /consulenza, dovrebbe occuparsiesclusivamente <strong>del</strong>l’attendibilitàclinica, <strong>la</strong>sciando al giuristadi svolgere l’indagine giudiziaria?Non solo è corretto, ma ritengo chequello <strong>del</strong>ineato sia un atteggiamentodoveroso ed ineludibile: qualora il consulente/peritosi sostituisse o si sovrapponesseal P.M. o al Giudice, ovveroesorbitasse dall’incarico affidatoglipraticando strade improprie o <strong>la</strong>nciandosiin giudizi inopportuni, giacchéestranei al<strong>la</strong> sua scienza, renderebbeun pessimo servizio al<strong>la</strong> Giustizia(che lo incarica e lo retribuisce) everrebbe meno all’impegno solennementeassunto ai sensi <strong>del</strong>l’art. 227C.P.P. innanzi al Giudice. Appare opportunoricordare che l’inosservanza<strong>degli</strong> obblighi derivanti dal conferimento<strong>del</strong>l’incarico determina, ai sensi<strong>del</strong>l’art. 70 <strong>del</strong>le Disposizioni di Attuazione<strong>del</strong> C.P.P., l’applicazione disanzioni disciplinari che vanno dall’avvertimentofino al<strong>la</strong> cancel<strong>la</strong>zionedall’albo dei periti.Il perito/consulente deve valutare<strong>la</strong> veridicità di un racconto edi una narrazione, o piuttostovalutare lo sviluppo psichico, lerisorse affettive e l’evoluzione<strong>del</strong><strong>la</strong> personalità, in re<strong>la</strong>zioneal<strong>la</strong> fascia d’età di appartenenza?L’esperto (C.T. /Perito) talvolta nondispone di tutti gli elementi di specificache gli consentono una valutazionecompleta <strong>del</strong> fatto; l’esperto non devemai dimenticare quale è <strong>la</strong> sua funzione:viene chiamato nel processo,non già per sostituire le altre figureprocessuali, bensì per integrare altrisaperi. La sua scienza viene messa adisposizione dei soggetti processuali -giudice, pubblico ministero e difensore- chiamati ad un compito ben diversoe sforniti <strong>del</strong>le conoscenze in campopsicologico.Ritiene che il minore vada informato<strong>del</strong> percorso che lo riguardae che ne vada richiesto il consenso,come specificano le convenzioniinternazionali? Semprein riferimento al consenso,secondo lei <strong>la</strong> videoregistrazionedeve essere sempre effettuata,anche se il minore <strong>la</strong> rifiuta?Il minore va sicuramente informatocon nozioni proporzionate al suo sviluppopsico-fisico; tuttavia appare esageratopar<strong>la</strong>re di consenso in sensotecnico-giuridico: il minore, fino al raggiungimento<strong>del</strong><strong>la</strong> maggiore età, ha unalimitata sfera di signoria e disponibilitàdei suoi diritti e in molte occasioni<strong>la</strong> sua volontà è surrogata da altrisoggetti (esercente <strong>la</strong> potestà genitoriale,curatore speciale etc). Basti pensareche il Legis<strong>la</strong>tore considera totalmenteprivo di validità il consenso prestatodall’infraquattordicenne ad avererapporti sessuali.Se ne deduce che l’esperto deve informaree persuadere il minore perchélo stesso partecipi il più consapevolmentepossibile all’attività disposta dall’AutoritàGiudiziaria, ma pur senzaraccogliere un consenso vero e proprioquale può essere il consenso informato<strong>del</strong> paziente che si appresti a subireun intervento chirurgico.Sul<strong>la</strong> video registrazione sono sorteincomprensioni e travisamenti <strong>del</strong><strong>la</strong>realtà: nessuna norma prevede o impone<strong>la</strong> video registrazione <strong>degli</strong> incontritra l’esperto e il minore, comenessuna norma prevede <strong>la</strong> documentazione<strong>del</strong>l’attività svolta; va pertanto<strong>la</strong>sciata al<strong>la</strong> sensibilità e al<strong>la</strong> professionalità<strong>del</strong>l’esperto <strong>la</strong> scelta seadottare o meno <strong>la</strong> video-registrazione.Talvolta l’esperto potrà valutare comeimpraticabile o addirittura controproducente<strong>la</strong> video-registrazione: ilmetodo d’indagine deve essere <strong>la</strong>sciatoal<strong>la</strong> scelta discrezionale <strong>del</strong>l’espertoche ha solo l’onere di esplicitare <strong>la</strong>metodologia seguita e, al più, di spiegarnele ragioni.Asserire apoditticamente che <strong>la</strong> video-registrazioneè obbligatoria, ingeneraconfusione e palesa un approccioscorretto con <strong>la</strong> materia, quanto menosotto un profilo processuale: in primoluogo non si tiene conto che compitoprecipuo <strong>del</strong>lo psicologo non è quel-


in primo piano: l’ascolto dei minorilo di raccogliere dichiarazioni, attivitàdevoluta dall’ordinamento all’autoritàgiudiziaria o al<strong>la</strong> polizia giudiziaria; insecondo luogo si confonde <strong>la</strong> consulenzatecnica <strong>del</strong> P.M. con <strong>la</strong> perizia: <strong>la</strong>consulenza psicologica disposta dalP.M. nel corso <strong>del</strong>le indagini preliminariha un valore e una funzione endoprocessualee non costituisce prova;non prevede contraddittorio alcuno(art. 359 C.P.P.); molto spesso è prodromicarispetto al<strong>la</strong> celebrazione <strong>del</strong>l’incidenteprobatorio (volto a raccogliere<strong>la</strong> testimonianza <strong>del</strong> minore) etende quindi ad accertarne <strong>la</strong> capacitàdi testimoniare, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 196C.P.P.: non si vede quale possa esserein questi casi <strong>la</strong> necessità <strong>del</strong><strong>la</strong> videoregistrazione.Per coerenza tale modalitàdovrebbe essere estesa anche atutti i consulenti tecnici con conseguenzegrottesche: al chimico che esaminale sostanze stupefacenti, al medicolegale che effettua un’autopsia,etc.A ben vedere anche <strong>la</strong> perizia, cheha valore di prova e che viene effettuatanel contraddittorio (eventuale)non necessita <strong>del</strong><strong>la</strong> video-registrazione:anche in questo caso nessuna norma<strong>la</strong> prevede e tanto meno <strong>la</strong> impone;i consulenti di parte (eventualmentenominati) hanno <strong>la</strong> facoltà dipartecipare all’attività <strong>del</strong> perito duranteil suo espletamento. Va detto, infine,che nessuna conseguenza processuale(nullità) deriva dal<strong>la</strong> mancatavideo-registrazione <strong>degli</strong> incontri trail perito e il minore.Per completezza espositiva va dettoche <strong>la</strong> modalità di documentazione fonograficao audiovisiva è prevista dalcodice di rito solo all’art. 398 co. 5 bisper l’assunzione <strong>del</strong><strong>la</strong> testimonianza<strong>del</strong> minore: mette conto sottolineareche <strong>la</strong> ripresa audiovisiva, secondo <strong>la</strong>formu<strong>la</strong>zione letterale <strong>del</strong><strong>la</strong> norma inesame, è un’alternativa possibile, manon obbligatoria!È corretto affermare, secondo lei,che nelle tipologie d’incarico perlo svolgimento <strong>del</strong><strong>la</strong> perizia/consulenzail ruolo <strong>del</strong> ConsulenteTecnico di Parte è molto diversoda quello <strong>del</strong> perito e da quello<strong>del</strong> CT <strong>del</strong> PM, in quanto puòassistere agli incontri, proporree scambiare opinioni con il perito,ma non intervenire direttamentesul minore, non svolgendocolloqui, test o altro? È correttaquesta interpretazione <strong>del</strong>ruolo <strong>del</strong> CTP di parte civile o<strong>del</strong>l’indagato?Sì. Ciò è espressamente previsto dall’art.230 C.P.P. per <strong>la</strong> fase processuale.A maggior ragione nel<strong>la</strong> fase procedimentale,<strong>la</strong>ddove il P.M. conferiscel’incarico al suo C.T. ai sensi <strong>del</strong>l’art.359 C.P.P. e quindi senza contraddittorio:secondo <strong>la</strong> costante giurisprudenza<strong>del</strong><strong>la</strong> Corte di Cassazione<strong>la</strong> consulenza tecnica personologica osullo stato psichico di una persona nonè atto irripetibile e quindi può avveniresenza il rispetto <strong>del</strong>le forme previstedall’art. 360 C.P.P.Anche sotto il profilo normativo èben diverso il ruolo <strong>del</strong> consulente <strong>del</strong><strong>la</strong>parte privata (indagato-imputato/personaoffesa-parte civile) rispettoal consulente <strong>del</strong> P.M. o al perito <strong>del</strong>Giudice: questi ultimi sono pubblici ufficiali,con le conseguenze ben noteche tale qualità comporta. In una prospettivacontenutistica va rilevato cheil P.M. e il Giudice hanno come finalitàprecipua l’accertamento <strong>del</strong><strong>la</strong> verità,mentre il difensore <strong>del</strong>l’imputato (cheincarica un suo c.t.) ha come unico interessequello di evitare <strong>la</strong> condanna;<strong>del</strong> pari <strong>la</strong> parte civile nel processo penaleha come unica finalità il successo<strong>del</strong><strong>la</strong> sua pretesa risarcitoria; ne consegueche nel processo il difensore puòutilizzare o meno <strong>la</strong> sua consulenzatecnica a seconda che <strong>la</strong> ritenga utile,ovvero compromettente rispetto all’interesse<strong>del</strong> committente (imputato/partecivile), mentre il P.M. o il Giudicenon possono cestinare <strong>la</strong> consulenzatecnica o l’e<strong>la</strong>borato peritale; lipossono disattendere, ma con unosforzo scientifico ed ermeneutico nonindifferenti e con <strong>la</strong> consapevolezza diun contrasto tanto stridente quantoimmanente nel processo.Secondo <strong>la</strong> sua opinione è corretta,giuridicamente, <strong>la</strong> dupliceesigenza di “a) tute<strong>la</strong>re i minori,che rappresentano i soggettipiù fragili <strong>del</strong><strong>la</strong> nostra società,affinché il loro ascolto sisvolga nel rispetto <strong>del</strong>le normenazionali e internazionali e <strong>del</strong>diritto imprescindibile al<strong>la</strong> salutesancito dal<strong>la</strong> nostra Costituzione;b) garantire il diritto<strong>del</strong>l’imputato ad un processo e-quo e imparziale”, nello svolgimentodi un incarico peritale odi consulenza?Reputo opportuno ribadire l’esigenzadi tute<strong>la</strong> <strong>del</strong> minore, che trova solenneconsacrazione anche nel<strong>la</strong> Costituzione;tuttavia non va dimenticatoche <strong>la</strong> Carta fondamentale sanciscenell’art. 112 anche <strong>la</strong> potestà punitiva<strong>del</strong>lo Stato: trattasi di esigenze da contemperare,unitamente a quel<strong>la</strong> <strong>del</strong>giusto processo (art. 111 Cost.). Allopsicologo appare più appropriato affidareil compito di attuare <strong>la</strong> prima <strong>del</strong>letre esigenze prospettate, mediantemodalità di espletamento <strong>del</strong>l’incaricoche, in ossequio alle disposizioni <strong>del</strong>codice di rito, garantiscano anche il minorimpatto possibile sul minore. Dellealtre esigenze si fanno carico precipuamentele norme processuali e i soggetti<strong>del</strong> processo: il Giudice, il P.M. eil difensore.15


in primo piano: l’ascolto dei minoriMONTELEONE16“Auspicabileuna riforma legis<strong>la</strong>tivache regoli tempi e modalitàdi esame <strong>del</strong> minore”Maria Monteleone, Magistrato diCassazione, Sostituto Procuratore<strong>del</strong><strong>la</strong> Repubblica di RomaIn età presco<strong>la</strong>re, può essere utilizzatae può essere consideratad’elezione l’osservazione diretta<strong>del</strong> minore. Partendo da ciò,perché sono così importanti ilnon verbale, i comportamenti, isegni emotivi che il bambino trasmette,sempre in funzione <strong>del</strong>rendere testimonianza?Sono uno strumento che può fornireutili indicazioni ai fini <strong>del</strong>le indagini.Si pensi al<strong>la</strong> ipotesi in cui il bambinoassuma atteggiamenti e condottesessualmente significativi ma certo noncoerenti con le sue conoscenze e le sueesperienze. Avrebbero un valore indiziariodi fatti che necessariamente deveavere vissuto o ai quali deve avereassistito.Rispetto al<strong>la</strong> valutazione peritaledi minori in età presco<strong>la</strong>re, ritieneche l’uso di materiale proiettivo,oltre all’osservazione diretta,possa essere utile per valutarelo sviluppo psichico, le risorseaffettive e il funzionamentopsicologico?Ritengo di sì.Quale importanza dà a tale analisi?Importanza non decisiva, ma utile e-lemento di valutazioni insieme agli altridati.Quali altri strumenti valutativiritiene opportuni?Molto utili sono: l’osservazione <strong>del</strong><strong>la</strong>sua condotta e dei comportamentiin genere ed anche le dichiarazioni rese,specialmente quelle spontanee aldi fuori di qualsiasi contesto dichiarativo.Il tema <strong>del</strong>l’idoneità a renderetestimonianza è da tempo alcentro <strong>del</strong> dibattito tra gli espertiin psicologia giuridica. Ritieneche un bambino in età presco<strong>la</strong>re(minore di 6 anni) sia ingrado di testimoniare o ritieneche vada considerato non in gradodi rendere testimonianza equindi sempre non idoneo?Se per “testimonianza” si intende <strong>la</strong> i-doneità a rendere nel processo dichiarazioniche costituiscano prova ai fini<strong>del</strong><strong>la</strong> decisione, quindi ci si riferisce al<strong>la</strong>testimonianza in senso tecnico-giuridico,come mezzo di prova, riterrei diescludere che il bambino in età presco<strong>la</strong>repossa essere considerato un “testimone”.Se invece si intende <strong>la</strong> possibilitàche il minore renda dichiarazioni attendibilicirca fatti, avvenimenti, esperienzeche lo riguardano certamente: sì.Il problema sarà soltanto quello di stabiliretempi e modi di assunzione <strong>del</strong>lesue dichiarazioni ovvero <strong>del</strong>le sue “testimonianze”,e, poi, <strong>la</strong> valutazione diquanto riferito.È naturalmente acquisito che iricordi infantili, in riferimentosempre al<strong>la</strong> prima e seconda infanzia,non hanno le stesse caratteristichespazio-temporali<strong>degli</strong> adulti. Come dovrebbe valutarliil perito/consulente, comeparti integranti e naturali<strong>del</strong>lo sviluppo neuropsicologicoo come patologie?Per quanto possa comprendere io,in linea di massima come parti integrantie naturali <strong>del</strong>lo sviluppo neuropsicologico<strong>del</strong><strong>la</strong> persona.Secondo lei è corretto e necessariotenere distinti e separati iruoli <strong>del</strong>lo psicoterapeuta e <strong>del</strong>perito/consulente durante l’indagineperitale?Direi di sì. L’autonomia dei due diversiruoli e <strong>del</strong>le conseguenti valutazioninon può che essere positiva e favorireuna maggiore attendibilità deirisultati.Ritiene che il minore sospettavittima di un trauma vada curatoe che il diritto al<strong>la</strong> cura siaprioritario e possa essere svoltoparalle<strong>la</strong>mente al percorso giudiziarioda professionista diversoda quello che si occupa <strong>del</strong><strong>la</strong>valutazione giuridica o pensache il trattamento terapeuticonon vada intrapreso fino al<strong>la</strong> conclusione<strong>del</strong>l’iter giudiziario?Non ho dubbi, dovrebbe essere sempreprioritario l’interesse al<strong>la</strong> salute -anche psicologica - <strong>del</strong> bambino, cheha diritto ad essere “curato” a prescinderedalle esigenze <strong>del</strong> processo. Tuttavialo stato <strong>del</strong><strong>la</strong> nostra legis<strong>la</strong>zioneimpone di coordinare tempi e modalità<strong>del</strong>l’intervento con quelli <strong>del</strong><strong>la</strong> fase<strong>del</strong>le indagini preliminari. È, quindi,indispensabile coordinare - con saggezza- le due contrastanti esigenze, dimodo che le indagini non vadano a scapito<strong>del</strong><strong>la</strong> cura e viceversa. Sarebbe auspicabileuna riforma legis<strong>la</strong>tiva che regolitempi e modalità di esame <strong>del</strong> minorenelle indagini preliminari e consental’incidente probatorio senza l’obbligo<strong>del</strong> deposito di tutti gli atti di indagine.Ciò consentirebbe di assumere le dichiarazioni<strong>del</strong> minore nei tempi opportunicon le sue esigenze di curasenza compromettere le indagini.Secondo Lei quale formazionedovrebbe avere chi si occupa<strong>del</strong>l’ascolto dei minori e <strong>del</strong><strong>la</strong>loro valutazione in sede giudiziaria?Ritiene necessaria, oltreal<strong>la</strong> competenza psicologico-giuridica,anche quel<strong>la</strong> clinica, ingenerale e con i minori?Certamente dovrebbe trattarsi dipersona partico<strong>la</strong>rmente qualificata econsapevole <strong>del</strong><strong>la</strong> importanza <strong>del</strong>l’accertamentotecnico scientifico ma anchedei limiti <strong>del</strong>lo stesso. Soprattuttodeve avere <strong>la</strong> piena consapevolezza<strong>del</strong><strong>la</strong> diversità <strong>del</strong> ruolo, rispetto all’inquirenteed al giudice. Per tale ragionenon basta essere iscritti all’albo deiperiti.Essenziale <strong>la</strong> competenza clinica, inmodo speciale quel<strong>la</strong> con i minori.Secondo il suo parere è correttoaffermare che il perito/consulente,all’interno <strong>del</strong><strong>la</strong> perizia /consulenza, dovrebbe occuparsiesclusivamente <strong>del</strong>l’attendibilitàclinica, <strong>la</strong>sciando al giuristadi svolgere l’indagine giudiziaria?Assolutamente sì. Fermo restando


in primo piano: l’ascolto dei minoriche deve anche riferire “fatti” e “circostanze”comunque appresi nello svolgimento<strong>del</strong>l’incarico, di modo che ilresponsabile <strong>del</strong>le indagini possa utilizzarlenel modo corretto.Il perito/consulente deve valutare<strong>la</strong> veridicità di un racconto edi una narrazione, o piuttostovalutare lo sviluppo psichico, lerisorse affettive e l’evoluzione<strong>del</strong><strong>la</strong> personalità, in re<strong>la</strong>zioneal<strong>la</strong> fascia d’età di appartenenza?Direi che le due valutazioni possononon essere alternative, nel senso che,certamente il compito principale <strong>del</strong>perito è quello di valutare lo sviluppopsichico, le risorse affettive e l’evoluzione<strong>del</strong><strong>la</strong> personalità <strong>del</strong> bambino alfine di consentire <strong>la</strong> valutazione <strong>del</strong>l’attendibilità<strong>del</strong>le sue dichiarazioni,ciò non esclude che il perito possa e-sprimere le proprie valutazioni sul<strong>la</strong>“veridicità” <strong>del</strong> racconto <strong>del</strong> minore nelmomento in cui siffatto giudizio appaialogica ed evidente conseguenza <strong>del</strong>l’accertamentocompiuto.In linea di massima, tuttavia, non loriterrei essenziale.Ritiene che il minore vada informato<strong>del</strong> percorso che lo riguardae che ne vada richiesto il consenso,come specificano le convenzioniinternazionali? Semprein riferimento al consenso,secondo lei <strong>la</strong> videoregistrazionedeve essere sempre effettuata,anche se il minore <strong>la</strong> rifiuta?Ritengo che debba essere riconosciutaampia discrezionalità all’operatorecirca i tempi e le modalità con lequali informare il minore <strong>del</strong> percorsoche lo riguarda, fermo restando cheil suo ascolto è - quasi sempre - imprescindibile,ma non certo obbligatorio.Certamente il minore deve essereassecondato nelle modalità che ritienedi seguire nel rendere dichiarazioni.Non è un caso che <strong>la</strong> Corte di Cassazioneabbia ritenuto <strong>del</strong> tutto vali<strong>del</strong>e risposte che il minore ha dato per“iscritto” e non oralmente, così comeha ritenuto utilizzabili ai fini <strong>del</strong><strong>la</strong> decisione,le dichiarazioni rese dagli adultidi riferimento, nel momento in cui ilminore si era rifiutato di rispondere alledomande affermando che aveva giàdetto tutto al<strong>la</strong> mamma.La videoregistrazione dovrebbe esseresempre utilizzata, a mio avviso ancheall’insaputa <strong>del</strong>lo stesso minore,perché consente <strong>la</strong> piena valutazione<strong>del</strong>le sue dichiarazioni così come sonorese, anche in momenti successivi, cosìrendendo non necessario nuovamenteil suo ascolto.Peraltro, occorrerebbe anche valutareun altro aspetto: <strong>la</strong> conoscenza<strong>del</strong><strong>la</strong> videoregistrazione <strong>del</strong> colloquioda parte <strong>del</strong> minore potrebbe anchepresentare un ulteriore aspetto problematico,in quanto potrebbe alterare <strong>la</strong>spontaneità e <strong>la</strong> genuinità <strong>del</strong>lo stesso.È corretto affermare, secondo lei,che nelle tipologie d’incarico perlo svolgimento <strong>del</strong><strong>la</strong> perizia/consulenzail ruolo <strong>del</strong> ConsulenteTecnico di Parte è molto diversoda quello <strong>del</strong> perito e a quello<strong>del</strong> CT <strong>del</strong> PM, in quanto puòassistere agli incontri, proporree scambiare opinioni con il peritoma non intervenire direttamentesul minore, non svolgendocolloqui, test o altro? Ècorretta questa interpretazione<strong>del</strong> ruolo <strong>del</strong> CTP di parte civileo <strong>del</strong>l’indagato?È corretta soltanto se ci si riferisceal<strong>la</strong> Perizia, cioè all’accertamento tecnico-scientificodisposto dal Giudicenel contraddittorio <strong>del</strong>le parti, quindiin incidente probatorio o nel dibattimento,perché quando l’accertamentoè disposto dal P.M. con lo strumentodi cui all’art. 359. c.p.p. il Consulenteha tutti i poteri <strong>del</strong> perito.Lo stesso se l’accertamento è dispostodal P.M. ai sensi <strong>del</strong>l’art. 360 c.p.p.nel contraddittorio <strong>del</strong>le parti.Quando i Consulenti ricevono l’incariconell’ambito di una perizia svoltada altri nominati Periti dal Giudice,quindi sono “di parte” in senso proprio,i loro poteri sono <strong>del</strong>ineati dall’art. 230c.p.p. quindi: “possono assistere al conferimento<strong>del</strong>l’incarico, presentare richiesteal giudice, osservazioni e riserve,<strong>del</strong>le quali si fa menzione nelverbale”, possono anche “parteciparealle operazioni peritali , proponendo alperito specifiche indagini e formu<strong>la</strong>ndoosservazioni e riserve <strong>del</strong>le quali sideve dare atto nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione”.Ancora diversa è l’ipotesi in cui <strong>la</strong>Consulenza di parte sia svolta al di fuori<strong>del</strong><strong>la</strong> perizia, in tal caso le modalitàdi svolgimento sono rego<strong>la</strong>te dall’art.233 c.p.p., che prevede soltanto <strong>la</strong> possibilitàdi esporre al giudice il proprioparere anche attraverso <strong>del</strong>le memorie.Resta problematico - e poco esplorato- il tema <strong>del</strong>l’ascolto <strong>del</strong> minore e<strong>del</strong>lo svolgimento di investigazioni difensive.A mio avviso, l’attuale normativaconsente al difensore <strong>del</strong>l’indagato diassumere informazioni anche dal minore!In un caso è capitato che il difensoreabbia formalmente convocato nelsuo studio <strong>la</strong> minore!Vorrei - in ogni caso - osservare chedal punto di vista scientifico, non dovrebberoesserci differenze nell’espletamento<strong>del</strong>l’incarico da parte <strong>del</strong> professionistaa seconda <strong>del</strong> suo ruolo (perito,di parte privata o <strong>del</strong> P.M.) nelsenso che il rigore scientifico nell’espletamento<strong>del</strong>l’incarico (e l’onestàintellettuale) dovrebbe essere semprelo stesso, a prescindere dal “mandante”o da chi (…e quanto!) retribuiscel’incarico. L’esperienza mi insegna chenon è sempre così.Secondo <strong>la</strong> sua opinione è corretta,giuridicamente, <strong>la</strong> dupliceesigenza di “a) tute<strong>la</strong>re i minori,che rappresentano i soggettipiù fragili <strong>del</strong><strong>la</strong> nostra società,affinché il loro ascolto sisvolga nel rispetto <strong>del</strong>le normenazionali e internazionali e <strong>del</strong>diritto imprescindibile al<strong>la</strong> salutesancito dal<strong>la</strong> nostra Costituzione;b) garantire il diritto<strong>del</strong>l’imputato ad un processoequo e imparziale”, nello svolgimentodi un incarico peritaleo di consulenza?Le due esigenze sono assolutamentecorrette, ma con <strong>la</strong> precisazione cheil Consulente nello svolgimento <strong>del</strong>l’incaricodeve farsi carico <strong>del</strong> rispetto<strong>del</strong><strong>la</strong> prima di esse, non <strong>del</strong><strong>la</strong> seconda.17


in primo piano: l’ascolto dei minoriFERRACUTI“Le tre condizioniche rendono attendibile<strong>la</strong> testimonianza <strong>del</strong> bambino”Stefano Ferracuti, Professore Associatodi <strong>Psicologi</strong>a Clinica, 2^ Facoltàdi Medicina Università di Roma“La Sapienza”, Facoltà di <strong>Psicologi</strong>a,Università <strong>degli</strong> Studi <strong>del</strong>l’Aqui<strong>la</strong>18In età presco<strong>la</strong>re, può essere utilizzatae può essere consideratad’elezione l’osservazione diretta<strong>del</strong> minore. Partendo da ciò,perché sono così importanti ilnon verbale, i comportamenti, isegni emotivi che il bambino trasmette,sempre in funzione <strong>del</strong>rendere testimonianza?Per consentire al consulente, e nelcaso al magistrato di formarsi un parereche, ovviamente, avrà un valorediverso da quanto detto, dal momentoche <strong>la</strong> prova si raccoglie comunquein forma orale, come da codice. Questieventuali elementi comportamentalihanno rilevanza esclusivamente al finedi valutare <strong>la</strong> condizione psicologica<strong>del</strong> minore.Rispetto al<strong>la</strong> valutazione peritaledi minori in età presco<strong>la</strong>re, ritieneche l’uso di materiale proiettivo,oltre all’osservazione diretta,possa essere utile per valutarelo sviluppo psichico, le risorseaffettive e il funzionamentopsicologico?Sì, qualora si utilizzino metodi dotatidi adeguata standardizzazione in riferimentoal<strong>la</strong> fascia d’età <strong>del</strong> minore.Il tema <strong>del</strong>l’idoneità a renderetestimonianza è da tempo al centro<strong>del</strong> dibattito tra gli esperti inpsicologia giuridica. Ritiene cheun bambino in età presco<strong>la</strong>re(minore di 6 anni) sia in gradodi testimoniare o ritiene che vadaconsiderato non in grado direndere testimonianza e quindisempre non idoneo?No, è sostanzialmente in grado di testimoniarese si può dimostrare che:a) il racconto non è stato condizionatoda adulti;b) il racconto è stato raccolto in formadi narrazione libera, con pochio minimi aiuti da esterni, e siha un trascrizione accettabile <strong>del</strong><strong>la</strong>prima o seconda narrazione <strong>del</strong>minore;c) non vi è una situazione di elevataconflittualità tra i genitori, tale dadar luogo a perplessità. Spessoqueste accuse si presentano dopoun parere <strong>del</strong> magistrato civileche, magari, concede i pernottial padre.È un dato scientificamente acquisitoche i ricordi infantili, inriferimento sempre al<strong>la</strong> prima eseconda infanzia, non hanno lestesse caratteristiche spaziotemporali<strong>degli</strong> adulti. Come dovrebbevalutarli il perito/consulente,come parti integranti e naturali<strong>del</strong>lo sviluppo neuropsicologicoo come patologie?Va accuratamente valutato lo sviluppocognitivo <strong>del</strong> bambino in re<strong>la</strong>zioneal<strong>la</strong> sua età cronologica e il perito/consulentedovrà contestualizzarele risposte in funzione di questo dato,<strong>del</strong>lo stress a cui il bambino è stato sottopostoe di altri eventuali fattori.Secondo lei è corretto e necessariotenere distinti e separati iruoli <strong>del</strong>lo psicoterapeuta e <strong>del</strong>perito/consulente durante l’indagineperitale?Certo, per un minimo di rispetto ase stessi se proprio non si vuole rispettareil bambino.Ritiene che il minore sospettavittima di un trauma vada curatoe che il diritto al<strong>la</strong> cura siaprioritario e possa essere svoltoparalle<strong>la</strong>mente al percorso giudiziarioda professionista diversoda quello che si occupa <strong>del</strong><strong>la</strong>valutazione giuridica o pensache il trattamento terapeuticonon vada intrapreso fino al<strong>la</strong>conclusione <strong>del</strong>l’iter giudiziario?Questo è un problema costituzionale.Attualmente vi è una tendenza a darepriorità all’art. 32 <strong>del</strong><strong>la</strong> Costituzione(“La Repubblica tute<strong>la</strong> <strong>la</strong> salute comefondamentale diritto <strong>del</strong>l’individuoe interesse <strong>del</strong><strong>la</strong> collettività, e garantiscecure gratuite agli indigenti”), bisognavedere se è prevalente anche aifini <strong>del</strong>l’accertamento giudiziario. Andrebbeposto al<strong>la</strong> sede competente,Corte Costituzionale, tenendo contoche nel curare si rie<strong>la</strong>bora <strong>la</strong> memoria.Secondo Lei quale formazionedovrebbe avere chi si occupa<strong>del</strong>l’ascolto dei minori e <strong>del</strong><strong>la</strong>loro valutazione in sede giudiziaria?Ritiene necessaria, oltre al<strong>la</strong>competenza psicologico-giuridica,anche quel<strong>la</strong> clinica, in generalee con i minori?Certo, oltre al<strong>la</strong> psicologia giuridicae a quel<strong>la</strong> clinica è necessaria una conoscenza<strong>del</strong><strong>la</strong> neuropsicologia, perconoscere nel dettaglio lo sviluppo evolutivo<strong>del</strong> linguaggio, <strong>del</strong>le funzioni visuo-spaziali(per esempio riconoscerevolti o collocarsi nello spazio), <strong>la</strong> capacitàdi critica e giudizio, lo sviluppoaffettivo <strong>del</strong> senso morale nel bambino,<strong>la</strong> sua suggestionabilità.

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