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Dall'America Latina un messaggio per l'Unione europea sul diritto ...

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ISSN 1127-2872PUBBLICAZIONE SEMESTRALE ANNO XVIIN. 2 LUGLIO - DICEMBRE 2012Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. I, comma I, DCB MilanoContratto e impresa / EuropaRivista fondata da F. Galgano e M. BinDiretta da Marino Bin• Class Action• Brevetto europeo <strong>un</strong>itario• Vendita internazionale: fonti; modelli;interpretazione; formazione; posizionedel venditore e del compratore• Contratto: armonizzazione; clausole abusive;formalismo e tutela consumatori• Responsabilità: p<strong>un</strong>itive damages; trasporto aereo;responsabilità medica• Ambiente: tutela dell’ambiente eresponsabilità d’impresa; rifiuti• Diritto alla riservatezza in U.S.A. ed Europa• Relazioni industriali: Italia ed Europa• La legge com<strong>un</strong>itaria (2012)2012


SaggiANGELO LUMINOSODall’America <strong>Latina</strong> <strong>un</strong> <strong>messaggio</strong> <strong>per</strong> l’Unione <strong>europea</strong><strong>sul</strong> <strong>diritto</strong> dei contrattiSommario: 1. L’armonizzazione dei diritti nazionali nella prospettiva di <strong>un</strong> <strong>diritto</strong> europeodei contratti. – 2. La proposta della Commissione <strong>europea</strong> di <strong>un</strong> regolamento di <strong>diritto</strong><strong>un</strong>iforme della vendita, di applicazione facoltativa. Rilievi critici. – 3. La raccomandazionedei giuristi dell’America <strong>Latina</strong> <strong>per</strong> l’adozione di <strong>un</strong> codice dei contratti <strong>per</strong> il continentesudamericano. – 4. L’inadeguatezza di <strong>un</strong> regolamento com<strong>un</strong>itario di applicazionefacoltativa <strong>sul</strong>la vendita e la necessità di riprendere l’idea di <strong>un</strong> codice europeo deicontratti.1. – Gli organi dell’Unione Europea si sono resi conto progressivamenteche il processo di armonizzazione dei diritti nazionali 1 tramite direttivenon ha sortito i ri<strong>sul</strong>tati s<strong>per</strong>ati a causa della frammentarietà, episodicità especificità delle direttive e <strong>per</strong> le notevoli differenze che <strong>per</strong>mangono tra lenormative statali in materia di contratti, le quali creano ancora notevoliostacoli agli scambi transfrontalieri ( 1 ).Gli organismi com<strong>un</strong>itari al fine di aumentare la certezza del <strong>diritto</strong> e ridurrei costi elevati delle transazioni transnazionali hanno deciso allora dip<strong>un</strong>tare <strong>sul</strong>la <strong>un</strong>iformazione delle norme di conflitto, ossia delle norme di<strong>diritto</strong> internazionale privato, come dimostra il regolamento « Roma I » del2008 <strong>sul</strong>la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e come comprovanoil regolamento « Roma II » del 2007 (<strong>sul</strong>la legge applicabile alle obbligazioniextracontrattuali) e il più recente regolamento « Roma III » del 2010(<strong>sul</strong>la legge applicabile alla separazione e al divorzio).Come emerge dalle ultime proposte della Commissione in materia di( 1 ) Sul processo di formazione del <strong>diritto</strong> europeo dei contatti, v., <strong>per</strong> tutti, Schulze, Iprincipi Acquis. Situazione attuale e prospettive future della ricerca, in «I principi » del <strong>diritto</strong> com<strong>un</strong>itariodei contratti, a cura di De Cristofaro, Torino, 2009, p. 1 ss.; Alpa e Mazzamuto, Il<strong>diritto</strong> contrattuale di fonte com<strong>un</strong>itaria, in Manuale di <strong>diritto</strong> privato europeo, II, Milano, 2007,p. 249 ss.


578 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA 2-2012<strong>diritto</strong> com<strong>un</strong>e dei contratti e di <strong>diritto</strong> com<strong>un</strong>e della vendita, <strong>per</strong> gli organidi Bruxelles l’armonizzazione delle norme di <strong>diritto</strong> internazionale privatonon è <strong>per</strong>ò sufficiente, e si rende necessario <strong>un</strong>iformare le regole di <strong>diritto</strong>sostanziale <strong>per</strong> favorire sia le imprese, con <strong>un</strong>a riduzione dei costi delletransazioni, sia i consumatori che avranno <strong>un</strong> identico elevato livello di protezione.Di qui le recenti proposte della Commissione sia <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>diritto</strong> com<strong>un</strong>eeuropeo dei contratti sia <strong>per</strong> <strong>un</strong> <strong>diritto</strong> com<strong>un</strong>e europeo della vendita,entrambi facoltativi.Come dichiarato dalla Vicepresidente della Commissione Reding « anzichéaccantonare i diritti nazionali, la Commissione Europea oggi adotta<strong>un</strong> approccio innovativo basato <strong>sul</strong>la libera scelta, <strong>sul</strong>la sussidiarietà e <strong>sul</strong>laconcorrenza ». Secondo gli intendimenti espressi tanto dal Parlamento Europeo(con la risoluzione dell’8 giugno 2011) in materia di <strong>diritto</strong> europeodei contratti quanto dalla Commissione (con la proposta di regolamentodell’11 ottobre 2011 e con la com<strong>un</strong>icazione del 12 ottobre 2011) in materia di<strong>diritto</strong> com<strong>un</strong>e europeo della vendita, i corrispondenti regolamenti dovrebberoessere infatti applicabili, solo in quanto scelti dalle parti, certamente aicontratti transfrontalieri, in cui si riscontra la maggior parte dei problemi legatiai costi di transazione aggi<strong>un</strong>tivi e alla complessità giuridica ( 2 ).2. – Se ci si chieda quale successo possa avere questo ulteriore tentativo,dopo quelli precedenti e infruttuosi, non si può fare a meno di considerareanzitutto che la stessa Commissione <strong>europea</strong>, nel suo Libro verde del 1° luglio2010 in materia di <strong>diritto</strong> dei contratti, ha dichiarato che <strong>un</strong>o strumentoopzionale, d<strong>un</strong>que facoltativo, “rischia di complicare il contesto normativo”.E del resto la Commissaria Reding ha ammesso che esso “avrà successose molte imprese e molti consumatori si troveranno invogliati ad usarlo”.Ma – vien fatto di chiedersi – è ipotizzabile che le parti che stanno <strong>per</strong>concludere <strong>un</strong> contratto e i loro avvocati e con<strong>sul</strong>enti si sentano indotti a ricorreread <strong>un</strong> complesso di norme <strong>sul</strong>le quali non si è formata ness<strong>un</strong>aes<strong>per</strong>ienza, né giurisprudenziale, né dottrinale, né della prassi? Che faccianoinsomma volontariamente <strong>un</strong> tale salto nel buio? Certo non è impossibileche <strong>un</strong>o dei contraenti si accorga che tale strumento può tornargli utile.Ma allora la controparte non si renderà conto di ciò, rifiutandolo? Insommanel caso di disparità di forza contrattuale, tale strumento potrebbe in alc<strong>un</strong>i( 2 ) Sugli atti com<strong>un</strong>itari richiamati nel testo, v. Alpa, Il <strong>diritto</strong> contrattuale com<strong>un</strong>itario, inRiv. giur. sarda, 2011, p. 689 ss.; Luminoso, La elaborazione di <strong>un</strong> <strong>diritto</strong> europeo dei contatti,strumenti, metodi e tendenze, ibidem, p. 699 ss.


SAGGI 579casi giovare alle grandi imprese che o<strong>per</strong>ano usualmente col sistema deicontratti di adesione, quindi a scapito dei soggetti più deboli e in ultimaanalisi dei consumatori, che si vorrebbero invece tutelare.Ma circa la possibilità che nel mercato <strong>un</strong> tale strumento incontri deiconsensi, l’es<strong>per</strong>ienza del passato fornisce <strong>un</strong> esempio molto significativo.Con <strong>un</strong>a legge del 1967 l’ordinamento inglese ha accolto le Convenzionidell’Aja del 1964, <strong>sul</strong>le vendite internazionali, ma in via opzionale ossia allacondizione che esse venissero adottate dalle parti contraenti <strong>per</strong> i loro contratti.E, com’è notorio, non ri<strong>sul</strong>ta nemmeno <strong>un</strong> caso in cui si sia fatto ricorsoa tale normativa.La proposta di regolamento <strong>per</strong> tale strumento opzionale <strong>sul</strong>la venditaha suscitato inoltre numerose critiche <strong>per</strong> quanto riguarda il contenuto dellesue norme ossia le soluzioni in esse adottate ( 3 ). Ma si deve anche notareche tale strumento si compone di <strong>un</strong>a serie esigua e soprattutto incompletadi disposizioni. È infatti carente <strong>sul</strong> piano di quegli imprescindibili presuppostinormativi di base che devono regolare – e che regolano in effetti neivari diritti – i contratti “in generale”: fra i quali la vendita. È <strong>per</strong>tanto assaidifficile, se non impossibile, che <strong>un</strong> siffatto strumento, come tale, possa di<strong>per</strong> sé reggersi e competere con ordinamenti che regolano in modo organicoed esaustivo la materia del contratto: e ciò sino al p<strong>un</strong>to da sostituirli <strong>per</strong>determinazione spontanea delle parti. Inoltre le sue disposizioni, <strong>per</strong> coloroche le scegliessero, rischierebbero di trovarsi in conflitto con le normegenerali dei vari ordinamenti, come chi<strong>un</strong>que può facilmente avvertire. Siavrebbero le conseguenze previste dal predetto Libro verde del 2010.Che il mercato interno non possa f<strong>un</strong>zionare come necessario, soprattutto<strong>per</strong>ché le medie e piccole imprese ed i consumatori non sono incoraggiatiad instaurare rapporti transfrontalieri, a causa delle diversità di tanti dirittinazionali nella materia dei contratti, è purtroppo <strong>un</strong>a verità che vienecontinuamente ribadita in com<strong>un</strong>icazioni e risoluzioni com<strong>un</strong>itarie. Ma<strong>per</strong> porre rimedio a tale stato di cose, ossia <strong>per</strong> su<strong>per</strong>are queste difformitànormative, bisogna arrivare all’<strong>un</strong>ificazione, sia pure nel limitato settore delcontratto. E <strong>per</strong> gi<strong>un</strong>gere a questo ri<strong>sul</strong>tato, non c’è che l’<strong>un</strong>ica strada dellacodificazione, che la civiltà <strong>per</strong>corre da secoli: come è avvenuto, ad esempio,fin dai primi dell’Ottocento in Francia, nell’Im<strong>per</strong>o austriaco, in Spagna,in Italia, in Germania, e in seguito anche negli Stati Uniti d’America.( 3 ) Cfr. Meli, Proposta di regolamento-Diritto com<strong>un</strong>e europeo della vendita, in Nuove leggiciv. comm., 2012, p. 183 ss.; v. pure Donadio, Diritto privato europeo e trasferimento della proprietà.Scenari attuali e prospettive future nella ricerca di <strong>un</strong>a possibile armonizzazione, in Nuovagiur. civ., 2012, p. 151 ss., spec. p. 175.


580 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA 2-20123. – In questo stesso senso si sono espressi ora anche i giuristi dell’Americalatina, dove oltre vent’anni fa, com’è noto, venne creato il “Mercosur”,con intenti analoghi a quelli che ispirarono il Trattato di Roma istitutivo dellaCom<strong>un</strong>ità economica <strong>europea</strong>.La notizia viene data, nell’ultimo numero della Revue internationale dedroit comparé, da <strong>un</strong> articolo di Luis Leiva Fernández, professore di <strong>diritto</strong>civile dell’Università di Buenos Aires.Dal 29 settembre al 1° ottobre 2011 si è svolto a Tucumán, con l’interventodi oltre duemila giuristi, il <strong>per</strong>iodico congresso dei civilisti sudamericani,che si è pure occupato di questo tema: le basi di <strong>un</strong> codice dei contratti<strong>per</strong> il continente sudamericano.Queste le conclusioni adottate. È necessario intraprendere senza indugii lavori necessari <strong>per</strong> gi<strong>un</strong>gere all’integrazione giuridica nel settore del <strong>diritto</strong>dei contratti attraverso la via della codificazione. Per la redazione delfuturo codice è necessario procedere avvalendosi delle fonti esistenti e deilavori già condotti in questo settore. È stata espressa la raccomandazione dimuovere in via prioritaria, come base di partenza, dai lavori effettuati dall’Accademiadei Giusprivatisti Europei di Pavia: e ciò – è stato affermato –“<strong>per</strong> il prestigio scientifico che i suoi membri hanno acquistato nel campodell’armonizzazione del <strong>diritto</strong>”, oltre che <strong>per</strong> le affinità che il progetto redattodall’Accademia medesima presenta con le legislazioni vigenti e le giurisprudenzeattuali, e anche in quanto esso è il ri<strong>sul</strong>tato di <strong>un</strong> interscambioscientifico fra giuristi dei due continenti.4. – Il progetto predetto è ben noto anche in Europa. Al Parlamento europeoè stato discusso nell’ottobre e novembre 2000, e preso in considerazionenella com<strong>un</strong>icazione dell’11 luglio 2001 della Commissione <strong>europea</strong>.Questa l’ha poi ufficialmente presentato nel congresso dedicatovi a Roma il19-20 maggio 2006, ove è stato considerato – dall’allora Vicepresidente dellastessa Commissione <strong>europea</strong>, Franco Frattini – non solo come mezzo di“facilitazione delle transazioni transfrontaliere”, ma anche come il possibile“simbolo dell’aspirazione di <strong>un</strong>a Com<strong>un</strong>ità dall’identità condivisa, trascendendoesso la sua utilità pratica e favorendo la nascita di <strong>un</strong>a culturagiuridica <strong>europea</strong>”.Tale progetto, com’è risaputo, si compone del Libro primo, sui contratti“in generale”, e del Libro secondo, <strong>sul</strong>la “vendita e i contratti collaterali”.La sua redazione è dovuta alla coo<strong>per</strong>azione di giuristi fra i più eminenti.Tradotto nelle principali lingue e pubblicato nelle varie nazioni, è oggetto distudio nelle Università non solo europee. Riesce quindi difficilmente comprensibileil fatto che ora l’Unione <strong>europea</strong>, dopo averlo addirittura pubbli-


SAGGI 581cato nel suo ‘sito’, non se ne sia avvalsa già <strong>per</strong> la stesura del carente strumento<strong>sul</strong>la vendita. Avrebbe evitato non pochi falli.Ma – già lo avvertivo – <strong>un</strong>o strumento quale proposto dalla Commissione<strong>europea</strong> non si sostiene, di <strong>per</strong> sé, nel contesto degli ordinamenti europeigià <strong>per</strong> la sua incompletezza. Così come non potrebbe reggersi – ma ètroppo facile comprenderlo <strong>per</strong>ché si debba insistere – <strong>un</strong> corpo di normerelativo ad <strong>un</strong> singolo contratto che mancasse del supporto delle regole generali(le direttive dovevano infatti integrarsi nei vari ordinamenti).È <strong>un</strong>a verità lapalissiana. L’Unione <strong>europea</strong> deve necessariamente tornaresui suoi passi, e riconsiderare le prospettive alle quali è stato fatto piùdi <strong>un</strong>a volta riferimento nelle sue varie com<strong>un</strong>icazioni e risoluzioni: nelsenso di gi<strong>un</strong>gere in ultima analisi ad “<strong>un</strong>a nuova ed esaustiva legislazionea livello europeo” (così testualmente nella citata com<strong>un</strong>icazione del 2001).Commentando nella medesima Revue internationale de droit comparé lanotizia del congresso di Tucumán, Lucilla Gatt ha auspicato che l’Unione<strong>europea</strong> esca dall’attuale impasse; e, <strong>per</strong> liberare l’Europa dalla grave crisiattuale – come proclama ripetutamente di voler fare – torni sui suoi passi: laCollega Gatt ha auspicato insomma che la Vecchia Europa, d<strong>un</strong>que il VecchioMondo, ascolti il massaggio che gi<strong>un</strong>ge dal Nuovo Mondo.Formulo anch’io questo auspicio, e rivolgo <strong>un</strong>’analoga esortazione allanostra Europa.

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