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obiettivo - Anmil

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<strong>obiettivo</strong> TUTELAle nostre battaglie9La tutela previdenzialeLa legge 8 agosto 1995 n. 335,“Riforma del sistema pensionistico obbligatorioe complementare”, reca, nell’articolo1, comma 43, una norma chedichiara “non cumulabili” le pensioni diinabilità, di reversibilità o l'assegnoordinario di invalidità a carico dell'assicurazionegenerale obbligatoria perl'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,liquidati in conseguenza di infortuniosul lavoro o malattia professionale, conla rendita vitalizia liquidata per lo stessoevento invalidante, a norma del testounico delle disposizioni per l'assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, approvato condecreto del Presidente della Repubblica30 giugno 1965 n. 1124, fino a concorrenzadella rendita stessa”.La norma ha transitoriamente fatti salvii trattamenti previdenziali più favorevoliin godimento alla data di entrata invigore del divieto di cumulo, stabilendoperò il riassorbimento sui futuri miglioramenti.Gli articoli 73, comma 1, e78, comma 20, della legge 23 dicembre2000 n. 388, hanno nuovamenteconsentito il cumulo delle prestazioniINPS con quelle INAIL nel caso dei trattamentiai superstiti. Peraltro verso, lamancanza di una norma che sanciscail carattere risarcitorio della rendita erogatadall’INAIL, fa sì che gli infortunatisul lavoro vengano esclusi da un seriedi benefici e prestazioni di caratteresociale - dagli ultrasessantenni in poiper le pensioni minime e sociali, allasomma aggiuntiva alle pensioni basse,la cosiddetta "quattordicesima", al riconoscimentodell'assistenza legale gratuitaalle persone che non sono in gradodi sostenerne le spese per promuovereun giudizio o per difendersidavanti al giudice.Il reinserimento al lavoroLa costituzione dei nuovi organi prepostialla funzione di collocamento, aseguito del decentramento di funzioni ela predisposizione delle strutture di supportoalle assunzioni obbligatorie, disegnatadalla legge n. 68 del 1999,come si è più volte accennato, hannoseguito due percorsi distinti ma complementari,convergenti nell’azione propositivae programmatoria delle modernepolitiche per l’impiego. Un ritardo piuttostomarcato nelle regioni, soprattuttoin termini di concreta operatività, aregime, dei centri per l’impiego, spessocostituiti ma non ancora funzionanti econ spiccate differenziazioni tra le provinceanche nello stesso ambito regionale,è alla base di un mancato decollodi una legge che aveva nel suoimpianto molte positività, purtropposuccessivamente inespresse. Tutto questoha reso necessario perl’Associazione intraprendere strade collateralialla legge in questione.Rispetto alla legge comunque l’ANMILprevede di intervenire a livello legislativo,richiedendo modifiche al Regolamentodi esecuzione della legge 68/99che ha reso molto più restrittiva l’interpretazioneinvece ampia e chiara chela legge medesima prevede. In particolarele variazioni da chiedere sono:a) che le norme si applichino solo agliinvalidi del lavoro ed alle vittime dimalattie professionali;b) che l’infortunato sul lavoro o la vittimadi malattia professionale sianocomunque ricollocate, senza alcunaeccezione, nella propria od in altraazienda;c) che le Regioni quantifichino in modocerto l’entità dell’addizionale che restaa disposizione della riqualificazionedegli invalidi del lavoro e delle vittime dimalattia professionale;d) che le Regioni stipulino le convenzionicon l’ANMIL per la riqualificazionedegli invalidi del lavoro e delle vittime dimalattie professionali.

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