8<strong>obiettivo</strong> TUTELAle nostre battaglieVecchi problemiper la nuova legislaturaLa XVI legislatura sta per iniziareil suo percorso, mentre siamoormai prossimi alla formazione delnuovo Governo. In questo nuovo scenarioche si sta predisponendol’ANMIL non si lascerà trovare impreparata,anzi verrà posta in essereogni utile iniziativa finalizzata da unaparte all’avvio di collobarazione utilie stabili con parlamentari ed esponentidel Governo di dichiarata vicinanzaall’Associazione e dall’altra al raggiungimentodi nuovi traguardi vicinialle aspettative della categoria.La tutela assicurativaIl fenomeno degli infortuni e dellemalattie professionali correlate con illavoro è oggetto di costante attenzionedell’opinione pubblica e delle forzesociali, innanzitutto ed essenzialmenteper quanto riguarda l’aspetto dellaprevenzione del fenomeno stesso intermini di rimozione della fonte dirischio ovvero di protezione del lavoratoredall’azione nociva di dettafonte.A livello giuridico tale attenzione trovariscontro in tutta una serie di previsionilegislative - ed anche della contrattazionecollettiva - che in vario modoe con diversa intensità rafforzano l’impegnodelle aziende da un lato, i dirittidei lavoratori dall’altro, a garanziadella relativa protezione.Pur con il miglior impegno di tutti i protagonistipubblici e privati delle azionidi prevenzione dei rischi professionali,resta peraltro, il problema di comeaffrontare il fenomeno a valle dell’accadimentodell’infortunio o del manifestarsidella patologia di origine professionale.In pratica bisogna capirecome creare le condizioni affinché inquesta fase il lavoratore abbia la tutelamigliore possibile e come si puòdefinire la finalità stessa dell’interventopubblico a tale riguardo. In talecontesto il primo <strong>obiettivo</strong>, obbligato,di un urgente intervento riformatore èdunque la ricostruzione della coerenzacomplessiva del sistema, venutameno con il decreto 38/2000 chenon ha potuto intervenire sull’interoassetto normativo del Testo unico n.1124/1965, un testo fondamentalmenteche non riesce più a calarsinelle realtà emergenti.Per questo è avvertita l’esigenza diun’ampia delega al Governo peravviare, innanzitutto, il riordino condetta finalità di ricostruzione del sistemanella sua organicità, sia per i raccordifra i vari istituti all’interno delsistema di tutela per i rischi professionali,sia per i raccordi fra detto sistemae quelli riguardanti gli interventi diwelfare nel loro complesso e la legislazionesociale del lavoro.L’ANMIL, attraverso una raccolta difirme, ha presentato nel 2004 unaproposta di legge, di iniziativa popolare,di delega al Governo per l’emanazionedi un nuovo Testo Unico sullaassicurazione INAIL contro gli incidentisul lavoro.L’Associazione con questa propostaha voluto dare voce alle necessità disicurezza e prevenzione avvertitedagli oltre 22 milioni di lavoratoriiscritti all’INAIL, ma soprattutto ai 967mila rimasti già invalidi sul lavoro edai 124 mila vedove e orfani chechiedono un'Assicurazione migliore epiù rispettosa della dignità dei lavoratori.Purtroppo questo provvedimentoperò non è stato mai discusso.Appare indubbia la necessità di sostenerea livello parlamentare unacostante azione di sensibilizzazionesul problema, finalizzata alla calendarizzazionedella proposta di legge diiniziativa parlamentare sulla delega alGoverno per l’emanazione di unnuovo Testo Unico sulla assicurazioneINAIL contro gli infortuni sul lavoro.Rispetto invece al decreto 38/2000,nonostante i provvedimenti che prevedonola rivalutazione della tabella dell’indennizzodel danno biologico inmisura corrispondente alla variazionedell'indice nazionale dei prezzi alconsumo, per le famiglie di impiegatied operai accertati dall'ISTAT permanel’esigenza di una serie di aggiustamentiche, se realizzati, darebberocorpo e sostanza ad una vera riformastrutturale del sistema assicurativo.Nel contempo, tuttavia, si dovrannosensibilizzare il Parlamento ed ilGoverno sulla necessità - peraltro riconosciutaanche dal legislatore cheaveva introdotto il decreto 38/2000prevedendone una sperimentazione diun anno prima e due successivamente- di apportare correttivi e modifiche all’interosistema. Pur nella consapevolezzache rivedere l’intero pacchettocomporterebbe un onere di spesa nonaccettabile per le casse della Stato,bisognerà muoversi attraverso unaserie di priorità al fine di ottenere ilmaggior numero possibile di correttivi.Noi crediamo si debba riaffermareinnanzitutto la centralità della tuteladella dignità del lavoro, di cui sonoparte integrante la garanzia di sicurezzae la unitarietà del processo dipresa in carico del lavoratore.Dati alla mano, emerge chiaramenteche le prestazioni in favore delle vittimedi incidenti sul lavoro sono fortementepeggiorate dall’entrata in vigoredel sistema di indennizzo deldanno biologico dettato dal decretolegislativo n. 38 del 2000, consentendoun risparmio per l’INAIL di oltre270 milioni di euro l’anno, nonostantel’avanzo economico dell’Istituto,sistematicamente fagocitato dallecasse del Ministero dell’economia edelle finanze, superi ormai i duemiliardi di euro l’anno.
<strong>obiettivo</strong> TUTELAle nostre battaglie9La tutela previdenzialeLa legge 8 agosto 1995 n. 335,“Riforma del sistema pensionistico obbligatorioe complementare”, reca, nell’articolo1, comma 43, una norma chedichiara “non cumulabili” le pensioni diinabilità, di reversibilità o l'assegnoordinario di invalidità a carico dell'assicurazionegenerale obbligatoria perl'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,liquidati in conseguenza di infortuniosul lavoro o malattia professionale, conla rendita vitalizia liquidata per lo stessoevento invalidante, a norma del testounico delle disposizioni per l'assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, approvato condecreto del Presidente della Repubblica30 giugno 1965 n. 1124, fino a concorrenzadella rendita stessa”.La norma ha transitoriamente fatti salvii trattamenti previdenziali più favorevoliin godimento alla data di entrata invigore del divieto di cumulo, stabilendoperò il riassorbimento sui futuri miglioramenti.Gli articoli 73, comma 1, e78, comma 20, della legge 23 dicembre2000 n. 388, hanno nuovamenteconsentito il cumulo delle prestazioniINPS con quelle INAIL nel caso dei trattamentiai superstiti. Peraltro verso, lamancanza di una norma che sanciscail carattere risarcitorio della rendita erogatadall’INAIL, fa sì che gli infortunatisul lavoro vengano esclusi da un seriedi benefici e prestazioni di caratteresociale - dagli ultrasessantenni in poiper le pensioni minime e sociali, allasomma aggiuntiva alle pensioni basse,la cosiddetta "quattordicesima", al riconoscimentodell'assistenza legale gratuitaalle persone che non sono in gradodi sostenerne le spese per promuovereun giudizio o per difendersidavanti al giudice.Il reinserimento al lavoroLa costituzione dei nuovi organi prepostialla funzione di collocamento, aseguito del decentramento di funzioni ela predisposizione delle strutture di supportoalle assunzioni obbligatorie, disegnatadalla legge n. 68 del 1999,come si è più volte accennato, hannoseguito due percorsi distinti ma complementari,convergenti nell’azione propositivae programmatoria delle modernepolitiche per l’impiego. Un ritardo piuttostomarcato nelle regioni, soprattuttoin termini di concreta operatività, aregime, dei centri per l’impiego, spessocostituiti ma non ancora funzionanti econ spiccate differenziazioni tra le provinceanche nello stesso ambito regionale,è alla base di un mancato decollodi una legge che aveva nel suoimpianto molte positività, purtropposuccessivamente inespresse. Tutto questoha reso necessario perl’Associazione intraprendere strade collateralialla legge in questione.Rispetto alla legge comunque l’ANMILprevede di intervenire a livello legislativo,richiedendo modifiche al Regolamentodi esecuzione della legge 68/99che ha reso molto più restrittiva l’interpretazioneinvece ampia e chiara chela legge medesima prevede. In particolarele variazioni da chiedere sono:a) che le norme si applichino solo agliinvalidi del lavoro ed alle vittime dimalattie professionali;b) che l’infortunato sul lavoro o la vittimadi malattia professionale sianocomunque ricollocate, senza alcunaeccezione, nella propria od in altraazienda;c) che le Regioni quantifichino in modocerto l’entità dell’addizionale che restaa disposizione della riqualificazionedegli invalidi del lavoro e delle vittime dimalattia professionale;d) che le Regioni stipulino le convenzionicon l’ANMIL per la riqualificazionedegli invalidi del lavoro e delle vittime dimalattie professionali.