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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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MASSIMO FRAGOLA - <strong>IL</strong> <strong>TRATTATO</strong> <strong>DI</strong> <strong>LISBONA</strong>UNIVERSITÀ DEGLI STU<strong>DI</strong> DELLA CALABRIA<strong>DI</strong>PARTIMENTO <strong>DI</strong> SCIENZE GIURI<strong>DI</strong>CHEMASSIMO FRAGOLA<strong>IL</strong> <strong>TRATTATO</strong><strong>DI</strong> <strong>LISBONA</strong>Area GIUSPUBBLICISTICACHE MO<strong>DI</strong>FICA <strong>IL</strong> <strong>TRATTATO</strong> SULL’UNIONE EUROPEAE <strong>IL</strong> <strong>TRATTATO</strong> DELLA COMUNITÀ EUROPEAVersione ragionata e sistematica per una consultazione coor<strong>di</strong>nata<strong>degli</strong> articoli alla luce dei Protocolli e delle DichiarazioniISBN 88-14-15317-5E 00,002066-839 788814 153174


<strong>DI</strong>PARTIMENTO <strong>DI</strong> SCIENZE GIURI<strong>DI</strong>CHEAREA GIUSPUBBLICISTICACollana <strong>di</strong>retta da Silvio Gambino01. Silvio Ga m b i n o (a cura <strong>di</strong>) – Costituzione italiana e <strong>di</strong>ritto comunitario.Principi e tra<strong>di</strong>zioni costituzionali comuni - La formazionegiurisprudenziale del <strong>di</strong>ritto costituzionale europeo, 2002.02. Fe r n a n d o Pu z z o – Il federalismo fiscale. L’esperienza italiana espagnola nella prospettiva comunitaria, 2002.03. Silvio Ga m b i n o (a cura <strong>di</strong>) – Il ‘nuovo or<strong>di</strong>namento’ regionale.Competenze e <strong>di</strong>ritti, 2003.04. Silvio Ga m b i n o (a cura <strong>di</strong>) – Regionalismo, federalismo, devolution.Competenze e <strong>di</strong>ritti - Confronti europei (Spagna, Germaniae Regno Unito), 2003.05. Aa.Vv. – Diritto regionale e <strong>degli</strong> enti locali, a cura <strong>di</strong> SilvioGambino, seconda e<strong>di</strong>zione, 2009.06. Silvio Ga m b i n o (a cura <strong>di</strong>) – Costituzionalismo europeo e transizionidemocratiche, 2003.07. Gu e r i n o D’Ig n a z i o – Politica e amministrazione negli Stati UnitiD’America. Lo stato amministrativo fra Costituzione, leggi, giu<strong>di</strong>cie prassi, 2004.08. Aa.Vv. – La protezione dei <strong>di</strong>ritti fondamentali. Europa e Canadaa confronto. Liber amicorum in occasione della Laureahonoris causa da parte della Facoltà <strong>di</strong> Scienze Politiche dellaUniversità della Calabria all’on. giu<strong>di</strong>ce, prof. F. Iacobucci,Corte Suprema del Canada, a cura <strong>di</strong> Silvio Gambino, 2004.09. Silvio Ga m b i n o (a cura <strong>di</strong>) – La Magistratura nello Stato costituzionale.Teoria ed esperienze a confronto, 2004.10. Da n i e l e D’Alessandro – Sussi<strong>di</strong>arietà, solidarietà e azione amministrativa,2004.11. Silvio Ga m b i n o – Diritto costituzionale comparato ed europeo.Lezioni, 2004.12. Ettore Jo r i o – Diritto sanitario. Ristampa aggiornata, 2006.13. Silvio Ga m b i n o (a cura <strong>di</strong>) – Trattato che adotta una Costituzioneper l’Europa, Costituzioni nazionali, <strong>di</strong>ritti fondamentali,2006.14. Ettore Jo r i o – Diritto dell’assistenza sociale, 2006.


15. Cl a u d i a Fava – Sanzioni tributarie e persone giuri<strong>di</strong>che tramodelli penalistici e specificità <strong>di</strong> settore, 2006.16. Cl a u d i o Di Tu r i – Globalizzazione dell’economia e <strong>di</strong>ritti umanifondamentali in materia <strong>di</strong> lavoro: il ruolo dell’O<strong>IL</strong> e dell’OMC,2007.17. Silvio Ga m b i n o e Gu e r i n o D’Ig n a z i o (a cura <strong>di</strong>) – La revisionecostituzionale e i suoi limiti. Fra teoria costituzionale, <strong>di</strong>rittointerno, esperienze straniere, 2007.18. Gu e r i n o D’Ig n a z i o (a cura <strong>di</strong>) – Integrazione europea e asimmetrieregionali: modelli a confronto, 2007.19. Silvio Ga m b i n o (a cura <strong>di</strong>) – Forme <strong>di</strong> governo. Esperienze europeee nord-americana, 2007.20. Ma ría Jo s é Fa l cón Y Tella, Fe r n a n d o Fa l cón Y Tella – Fondamentoe finalità della sanzione: <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> punire?, 2008.21. Massimo Fr a g o l a – Temi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dell’Unione Europea, 2008.22. Silvio Ga m b i n o (a cura <strong>di</strong>) – Regionalismi e statuti. Le riforme inSpagna e in Italia, 2008.23. Silvio Ga m b i n o – Diritti fondamentali e Unione Europea. Unaprospettiva costituzional-comparatistica, 2009.24. Donatella Loprieno – La libertà religiosa, 2009.25. Aa.Vv. – Diritto regionale, a cura <strong>di</strong> Silvio Gambino, 2009.Per Informazioni e AcquistiDott. A. Giuffrè E<strong>di</strong>tore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MilanoTel. 02/380.892.90 - Fax 02/380.095.82http://www.giuffre.itCentri <strong>di</strong> documentazione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione Giuffrè


UNIVERSITÀ DEGLI STU<strong>DI</strong> DELLA CALABRIA<strong>DI</strong>PARTIMENTO <strong>DI</strong> SCIENZE GIURI<strong>DI</strong>CHEArea GIUSPUBBLICISTICAMASSIMO FRAGOLA<strong>IL</strong> <strong>TRATTATO</strong><strong>DI</strong> <strong>LISBONA</strong>CHE MO<strong>DI</strong>FICA <strong>IL</strong> <strong>TRATTATO</strong> SULL’UNIONE EUROPEAE <strong>IL</strong> <strong>TRATTATO</strong> DELLA COMUNITÀ EUROPEAVersione ragionata e sistematica per una consultazione coor<strong>di</strong>nata<strong>degli</strong> articoli alla luce dei Protocolli e delle Dichiarazioni


IN<strong>DI</strong>CEPremessa .......................................................... ...INTRODUZIONE1. Considerazioni <strong>di</strong> carattere generale .............................. ...2. Riflessioni sul metodo adottato per la stesura del testo. Il ruolo dellaPresidenza tedesca e la Dichiarazione <strong>di</strong> Berlino. La giustificazione dellanecessità <strong>di</strong> accelerare il processo <strong>di</strong> ripresa ....................... ...3. Brevi note sulla struttura redazionale del trattato <strong>di</strong> riforma e sul valoredei trattati. La struttura «binaria» TUE-TFUE con l’aggiunta della Cartadei <strong>di</strong>ritti fondamentali.......................................... ...4. L’integrazione <strong>di</strong>fferenziata «multi-velocità» e «multilivello»: il nuovopara<strong>di</strong>gma dell’integrazione europea .............................. ...5. Altre innovazioni rilevanti «in» e le innovazioni mancate «out» semprenell’ottica «decostituzionale»..................................... ...6. Segue. In conclusione........................................... ...<strong>TRATTATO</strong> <strong>DI</strong> <strong>LISBONA</strong>Preambolo ........................................................ ...Atto finale della Conferenza intergovernativa .......................... ...<strong>TRATTATO</strong> SULL’UNIONE EUROPEAPreambolo ........................................................ ...Titolo I - Disposizioni comuni....................................... ...Titolo II - Disposizioni relative ai principi democratici.................. ...Titolo III - Disposizioni relative alle istituzioni......................... ...Titolo IV - Disposizioni sulle cooperazioni rafforzate ................... ...Titolo V - Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e <strong>di</strong>sposizionispecifiche sulla politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune .......... ...Capo 1 - Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione ...... ...Capo 2 - Disposizioni specifiche sulla politica estera e <strong>di</strong> sicurezzacomune............................................ ...Sezione 1 - Disposizioni comuni .......................... ...


In<strong>di</strong>ceviiCapo 1 - Politica economica................................... ...Capo 2 - Politica monetaria.................................... ...Capo 3 - Disposizioni istituzionali.............................. ...Capo 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta èl’euro.............................................. ...Capo 5 - Disposizioni transitorie ............................... ...Titolo IX - Occupazione............................................ ...Titolo X - Politica sociale........................................... ...Titolo XI - Il fondo sociale europeo.................................. ...Titolo XII - Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport ....... ...Titolo XIII - Cultura............................................... ...Titolo XIV - Sanità pubblica ........................................ ...Titolo XV - Protezione dei consumatori............................... ...Titolo XVI - Reti transeuropee ...................................... ...Titolo XVII - Industria............................................. ...Titolo XVIII - Coesione economica, sociale e territoriale................ ...Titolo XIX - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio................... ...Titolo XX - Ambiente.............................................. ...Titolo XXI - Energia............................................... ...Titolo XXII - Turismo.............................................. ...Titolo XXIII - Protezione civile...................................... ...Titolo XXIV - Cooperazione amministrativa........................... ...Parte Quarta - Associazione dei paesi e territori d’oltremare............. ...Parte Quinta - Azione esterna dell’Unione............................. ...Titolo I - Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione ........... ...Titolo II - Politica commerciale comune .............................. ...Titolo III - Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario............ ...Capo 1 - Cooperazione allo sviluppo............................ ...Capo 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesiterzi ............................................... ...Capo 3 - Aiuto umanitario .................................... ...Titolo IV - Misure restrittive ........................................ ...Titolo V - Accor<strong>di</strong> internazionali..................................... ...Titolo VI - Relazioni dell’Unione con le organizzazioni internazionali e ipaesi terzi e delegazioni dell’Unione....................... ...Titolo VII - Clausola <strong>di</strong> solidarietà ................................... ...Parte Sesta - Disposizioni istituzionali e finanziarie..................... ...Titolo I - Disposizioni istituzionali ................................... ...Capo 1 - Le istituzioni........................................ ...Sezione 1 - Il Parlamento europeo ........................ ...


PREMESSAMolti dubbi e perplessità hanno accompagnato, fino alla fine, lacomposizione <strong>di</strong> questa pubblicazione. Essa ha l’obiettivo (forse ambizioso)<strong>di</strong> agevolare il lettore — operatore del <strong>di</strong>ritto, studenti e/ointeressati al <strong>di</strong>ritto dell’Unione europea — nella non facile letturadel Trattato <strong>di</strong> Lisbona e delle novità in esso racchiuse. Con questafinalità nasce l’idea <strong>di</strong> una e<strong>di</strong>zione « ragionata e sistematica » deitesti normativi che governeranno nei prossimi anni l’integrazione europeagiacché, per giu<strong>di</strong>zio unanime, e non soltantoagliocchideinonaddetti, appaiono spesso macchinosi talvolta incomprensibili. Una ‘‘Introduzione’’che precede il testo dell’articolato del Trattato <strong>di</strong> riforma,chiarisce le principali mo<strong>di</strong>fiche introdotte ai trattati precedentementein vigore, ovviamente, senza presunzione <strong>di</strong> completezza ed esaustività.Un commento accurato <strong>di</strong> tutte le novità avrebbe meritato benaltro spazio. Invero, dopo l’esperienza del famoso Trattato <strong>di</strong> Maastricht,che ha comportato un esercizio massimo <strong>di</strong> ingegneria giuri<strong>di</strong>ca(ricordo soltanto la struttura del Trattato sull’Unione europea<strong>di</strong>visa nei cc.dd. « tre pilastri »), con conseguente <strong>di</strong>fficoltà interpretativee <strong>di</strong> cognizione delle norme in esso contenute, si riteneva impossibileche un trattato potesse raggiungere quei livelli <strong>di</strong> complessità.Ebbene il trattato in commento ha superato ogni aspettativa.L’unico augurio che è possibile fare al Trattato <strong>di</strong> Lisbona è che, nellasuafuturaapplicazione,possariscontrare i risultati positivi, talvoltaesaltanti, del Trattato <strong>di</strong> Maastricht. Leggere i trattati novellati esoprattutto comprenderli appieno non è cosaagevole.Laletturadell’articolatodel Trattato sull’Unione europea (TUE) e del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea (TFUE) [che prende il posto delTrattato della Comunità europea] non è per nulla semplice. Non èpossibile, infatti, esaminare le novità apportate dal Trattato <strong>di</strong> Lisbonasenza avere contestualmente le precedenti versioni. Molti, infatti,sono i rinvii alle norme precedenti. A ciò siaggiungalarinumerazione<strong>degli</strong> articoli <strong>di</strong> entrambi i trattati così emendati, così daconfondere ulteriormente l’inconsapevole lettore. A quanto appenaaffermato potrebbe replicarsi che è da tempo pubblicata in Gazzetta


xIl Trattato <strong>di</strong> LisbonaUfficiale dell’Unione europea (del 15 aprile 2008) la versione consolidatadei trattati e che, in precedenza (12 <strong>di</strong>cembre 2007), un utile« Dossier » a cura dell’Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell’Unioneeuropea del Senato della Repubblica italiana, ha pubblicato ilnuovo testo del Trattato <strong>di</strong> Lisbona a fronte con le <strong>di</strong>sposizioni delTrattato sull’Unione europea vigente. Nonostante la assiomatica vali<strong>di</strong>tà<strong>di</strong> entrambi i testi e <strong>di</strong> altre pubblicazioni in circolazione, soprattuttoquelle ufficiali, la lettura coerente e corretta <strong>di</strong> ogni singoloarticolo <strong>di</strong> entrambi i trattati, va necessariamente coor<strong>di</strong>nata con inumerosi Protocolli (37+2 allegati) e con le numerosissime Dichiarazione(65) allegati al Trattato <strong>di</strong> Lisbona, parti integranti dello stesso.Senza la lettura sistematica e ragionata <strong>di</strong> ogni singolo articolo allaluce dei Protocolli e delle Dichiarazioni, la ratio della norma e l’interasua portata, appaiono incomplete e talvolta non appropriate se nonad<strong>di</strong>rittura errate. Inoltre, si tenga in debito conto che i più recentiConsigli europei dei Capi <strong>di</strong> Stato e <strong>di</strong> governo dei 27 Stati membri,hanno <strong>di</strong>sposto ulteriori mo<strong>di</strong>fiche da apportare al testo firmato, almomento dell’entrata in vigore. A far data dal 1º <strong>di</strong>cembre 2009,infatti, al momento dell’entrata in vigore, alcune decisioni del Consiglioeuropeo rettificano sia il testo del trattato sia taluni Protocolli. Sitenga pure conto che i novellati Trattati sull’Unione europea e sulfunzionamento dell’Unione europea, considerano come testo vincolantela Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea, con le« spiegazioni » del Praesi<strong>di</strong>um, che pertanto rappresenta un ulterioretesto « trasversale » da considerare in una struttura già <strong>di</strong> per sécomplessa. Per non appesantire troppo il corpo della struttura (quattroParti) ed ogni singolo articolato già gravoso <strong>di</strong> per sé, i più lunghiProtocolli relativi agli Statuti della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea, del Sistema europeo <strong>di</strong> banche centrali e della Banca centraleeuropea nonché della Banca europea per gli investimenti, sono statirichiamati in un’apposita ‘‘Appen<strong>di</strong>ce’’ in fondo all’opera, con l’in<strong>di</strong>cazionedel sito web dove trovare (e scaricare) il testo ufficiale. Nell’Appen<strong>di</strong>ce,inoltre, sono riprodotti integralmente Atto Finale, Protocollie Dichiarazioni. Da circa sessant’anni il processo <strong>di</strong> integrazioneeuropea è un metodo in continua evoluzione e così purel’or<strong>di</strong>namentogiuri<strong>di</strong>co che lo governa. Questo, in fondo, è l’aspetto piùinteressante ed esaltante del <strong>di</strong>ritto dell’Unione europea.<strong>Napoli</strong>, 27 <strong>di</strong>cembre 2009Massimo Fragola


INTRODUZIONESommario: 1. Considerazioni <strong>di</strong> carattere generale. — 2. Riflessioni sul metodoadottato per la stesura del testo. Il ruolo della Presidenza tedesca e la Dichiarazione<strong>di</strong> Berlino. La giustificazione della necessità <strong>di</strong> accelerare il processo<strong>di</strong> ripresa. — 3. Brevi note sulla struttura redazionale del trattato <strong>di</strong>riforma e sul valore dei trattati. La struttura « binaria » TUE-TFUE conl’aggiunta della Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali. — 4. L’integrazione <strong>di</strong>fferenziata« multi-velocità » e « multilivello »: il nuovo para<strong>di</strong>gma dell’integrazioneeuropea. — 5. Altre innovazioni rilevanti « in » e le innovazioni mancate« out » sempre nell’ottica « decostituzionale ». — 6. Segue. In conclusione.1. Considerazioni <strong>di</strong> carattere generale.Ultimo in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> tempo, il Trattato <strong>di</strong> riforma — « c.d. <strong>di</strong>Lisbona » nel rispetto della prassi che vuole denominare i trattaticomunitari con riguardo al luogo dove è stato firmato — si presentaagli occhi del lettore come un testo <strong>di</strong> non facile comprensione (1).Esso non sostituisce completamente i precedenti testi come nelbocciato ‘‘Progetto <strong>di</strong> Trattato che istituisce una Costituzione perl’Europa’’, bensì emenda i precedenti trattati allontanandosi dalmetodo del consolidamento normativo previsto dalla <strong>di</strong>chiarazione<strong>di</strong> Laeken (2).Dopo un iter complesso che ha caratterizzato sia la fase dellaformulazione sia quella <strong>di</strong> ratifica, il completamento delle procedure<strong>di</strong> adattamento <strong>degli</strong> Stati membri ha permesso al Trattato <strong>di</strong> Lisbona<strong>di</strong> entrare in vigore il 1 o <strong>di</strong>cembre 2009.Con riguardo alla fase « ascendente », nessuna novità circal’organo usato in questa occasione per la revisione: niente Convenzione(3) bensì classica conferenza intergovernativa (CIG) salda-(1) Si ricordano le precedenti revisioni dei trattati istitutivi entrate in vigore:Atto Unico europeo (1986), Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza(2001).(2) Parla <strong>di</strong> tecnica <strong>degli</strong> emendamenti ‘‘a pettine’’ E. Triggiani, L’Unioneeuropea secondo la riforma <strong>di</strong> Lisbona, Bari, Levante E<strong>di</strong>tori, 2009, p. 11.(3) La Convenzione europea è un’assemblea creata dal Consiglio europeo<strong>di</strong> Laeken, del <strong>di</strong>cembre 2001, con l’obiettivo <strong>di</strong> proporre per l’Unione europeauna nuova struttura e dei meccanismi decisionali adatti all’evoluzione dell’Unione


2 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonamente gestita dai governi <strong>degli</strong> Stati membri. In quest’ottica mipermetto segnalare un rilevante deficit democratico laddove, trattandosii trattati istitutivi nella loro effettività della norma normarumdell’integrazione europea, inacettabile appare la procedura <strong>di</strong> revisioneadottata. In questo senso, il metodo <strong>di</strong> revisione dei trattatiesclusivamente appannaggio <strong>degli</strong> Stati, sembra non essere più appagante,stante il grado <strong>di</strong> integrazione « costituzionale » dell’Unione(4).Piuttosto insolito è stato l’iter chehaportatoatermineil13<strong>di</strong>cembre 2007 i lavori della Conferenza intergovernativa (CIG) cheha consegnato alla firma dei Capi <strong>di</strong> Stato o <strong>di</strong> governo dei 27 Statimembri dell’Unione europea, il testo del ‘‘Trattato <strong>di</strong> Lisbona chemo<strong>di</strong>fica il trattato sull’Unione europeaeiltrattatocheistituiscelaComunità europea’’ (5).stessa. La Convenzione, per la prima volta nella storia del continente europeo,riunisce, assieme ai rappresentanti dei governi, i rappresentanti dei parlamentinazionali e i rappresentanti delle istituzioni europee. La Convenzione anche senon ha veri e propri poteri decisionali e può solo proporre un testo non vincolante(« raccomandazione ») alla Conferenza intergovernativa, è un’assemblea <strong>di</strong> particolareprestigio perché rappresenta nel modo più completo possibile, accanto aivertici <strong>degli</strong> Stati nazionali, i popoli che compongono l’Unione e le Istituzionieuropee. Cfr. www.europa.eu/european-council/index_it.htm.(4) Già ebbi modo <strong>di</strong> fare alcune considerazioni sul punto nel mio Deficitdemocratico e procedure <strong>di</strong> revisione dei trattati nel processo <strong>di</strong> integrazione europea,in Diritto comunitario e <strong>degli</strong> scambi internazionali, 2007, p. 629 ss. cui mi permettorimandare.(5) Nel presente lavoro la numerazione <strong>degli</strong> articoli dei Trattati così mo<strong>di</strong>ficatidal Trattato <strong>di</strong> Lisbona, vale a <strong>di</strong>re TUE e TFUE, è quella in<strong>di</strong>cata nella‘‘Tabella <strong>di</strong> corrispondenza’’ allegata al Trattato <strong>di</strong> Lisbona che farà fede conl’entrata in vigore del testo consolidato definitivo. Per un primo approccio, v.Conferenza dei Rappresentanti dei governi <strong>degli</strong> stati membri, Bruxelles 3 <strong>di</strong>cembre2007, doc. CIG 14/07. Oggetto: Trattato <strong>di</strong> Lisbona che mo<strong>di</strong>fica il trattatosull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, in www.eurlex.Per un puntuale primo commento completo e sistematico al Trattato <strong>di</strong> Lisbona J.Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Bologna, Il Mulino, 2007. Tra i primi commentiapparsi prevalentemente on line cfr. S. Carrera-F. Geyer, The Reform Treaty &Justice and Home Affaire, in Policy Brief, n.141august2007,CentreforEuropeanPolicy Stu<strong>di</strong>es, Brussels; R. Ruggiero, La Ue esce dalla crisi ma perde un’occasione,inIl Sole-24 Ore, 30novembre2007;J. Giuliani, Understan<strong>di</strong>ng the EuropeanCouncil in Lisbon and the Reform Treaty, European Issues, n.6923luglio2007, Robert Schuman Foundation; E. Triggiani, La speranza <strong>di</strong> un rilancio?,E<strong>di</strong>toriale, inSud in Europa, ottobre 2007; A Villafranca, Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona:fine <strong>di</strong> una crisi?, inIspi Policy Brief, n. 63/2007, p. 1 ss.; A. Duff, Guida alTrattato <strong>di</strong> Lisbona, inhttp://www.andrewduffmep.org.uk. Verso il nuovo Trattato<strong>di</strong>riforma,acuradelCentroNazionale<strong>di</strong>InformazioneeDocumentazioneEuropea(CIDE), in http://www.cide.it/Contenuti/. Si segnala che la rivista ‘‘Sud InEuropa’’ (www.su<strong>di</strong>neuropa.net) ha de<strong>di</strong>cato un numero speciale (febbraio 2008)


Introduzione 3Si è aperta successivamente la sempre <strong>di</strong>fficile fase delle procedurenazionali<strong>di</strong>ratificache,anchequesta volta, ha manifestato ilno referendario <strong>degli</strong> irlandesi, così come nella precedente occasione,in seguito al referendum contrario <strong>di</strong> Francia e Paesi Bassi,è stata fatale al ‘‘Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa’’firmato a Roma nel 2004 (6). I recenti Consigli europei <strong>di</strong><strong>di</strong>cembre 2008, giugno 2009 e ottobre 2009 hanno posto le basi perun riavvio del processo <strong>di</strong> ratifica e conseguente entrata in vigoredel trattato (7).Com’è noto, si è giuntialTrattato<strong>di</strong>riforma(8)dopounaprolungata impasse politica, interrotta durante ilsemestre<strong>di</strong>presidenzatedesca, a cui si deve il merito <strong>di</strong> aver sbloccato una situazione<strong>di</strong>venuta a <strong>di</strong>r poco insostenibile (9).Come affermato in altra occasione, il Trattato <strong>di</strong> riforma è untrattato « decostituzionale », quantomenoaprimalettura(10).Infatti,il Trattato <strong>di</strong> Lisbona essendo originato dalla Costituzioneeuropea dalla quale ne recepisce la sostanza nella quasi totalità,appare un testo in ogni caso « a valenza costituzionale », ma daitoni più soft, meno sensazionali (11).alla riforma <strong>di</strong> Lisbona con interventi <strong>di</strong> Ugo Villani, Girolamo Strozzi, LuigiDaniele, Roberto Mastroianni, Enzo Cannizzaro, Lucia Serena Rossi, FrancescoMunari, Ruggiero Cafari Panico, Clau<strong>di</strong>a Morviducci, Maria Caterina Baruffi,Paola Puoti, Giandonato Caggiano e Chiara Gabrielli.(6) Sul Trattato costituzionale, inter alia, cfr.A. Tizzano (a cura <strong>di</strong>), UnaCostituzione per l’Europa, Milano, Giuffrè, 2004; M. Con<strong>di</strong>nanzi-B. Nascimbene,Europa senza Costituzione, inCorr. Giur., n. 8-2005, p. 1041 ss. Di recentel’imponente opera <strong>di</strong> L. Burgorgue-Larsen, A. Levade, F. Picod (sous la<strong>di</strong>rection de), Traité établissant une Consitution pour l’Europe, Parties I et IV,« Architecture consitutionnelle », Commentare artiche par artiche, Tome1,Bruxelles,Bruylant, 2007.(7) Sul rilancio dell’integrazione europea dopo la « pausa <strong>di</strong> riflessione »cfr. G.L. Tosato, Per un rilancio dell’Europa - Le ragioni della flessibilità, inStu<strong>di</strong>sull’integrazione europea, 1-2007, p. 7 ss.(8) Così ufficialmente denominato ai sensi dell’art. 7 del Trattato <strong>di</strong> Lisbona.(9) Non soltanto per la necessità delle riforme istituzionali necessarie aduna Unione a 27 e in prospettiva ancora più allargata, ma anche per le elezioni delParlamento europeo del giugno 2009.(10) Mi sia consentito rinviare a M. Fragola, Osservazioni sul Trattato <strong>di</strong>Lisbona tra Costituzione europea e processo « decostituzionale », inDiritto comunitarioe <strong>degli</strong> scambi internazionali, 2008, p. 205 ss.(11) Evidentemente il Trattato costituzionale è stato percepito da talunicome una vera e propria costituzione istitutiva <strong>di</strong> un nuovo soggetto politico; ilche ha spaventato una parte dei governi <strong>degli</strong> Stati membri e dei citta<strong>di</strong>ni. Sul puntoJ. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Bologna, Il Mulino, 2007, in specie p. 115 ss.


4 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaSebbenelaCostituzioneeuropeanonsiamaientratainvigore— dal che una corretta comparazione andrebbe fatta con i trattativigenti nella versione mo<strong>di</strong>ficata a Nizza nel 2001 (12) — non puònegarsichelasostanzadelnuovotestotieneindebitoconto,elefaproprie, le riforme istituzionali più rilevanti e necessarie per il futurodell’integrazione europea.L’esigenza politica dei governi <strong>di</strong> « decostituzionalizzare », almenoformalmente, il trattato precedentemente bocciato da unaparte dei citta<strong>di</strong>ni dell’Unione, ha comportato un gravoso compromessonegoziale. Esso trae origine dalle assicurazioni fatte da alcunileaders politici ai propri elettori, in or<strong>di</strong>ne all’abbandono del testo« costituzionale » in cambio <strong>di</strong> un trattato in grado <strong>di</strong> assicurare icitta<strong>di</strong>ni da un lato, sul piano nazionale, sulla necessità <strong>di</strong>rispettare(entro certi limiti) le sovranità dello Stato (13) e, dall’altro, sulpiano dell’Unione, sulla necessità <strong>di</strong> garantire una governabilitàdel sistema per i prossimi anni senza dover ricorrere a continue etalvolta improduttive revisioni dei trattati (14).Come logica conseguenza e con l’obiettivo <strong>di</strong> rassicurare coloroche avevano bocciato la Costituzione europea, il mandato allaCIG afferma in modo perentorio che « il progetto costituzionale èabbandonato » (15).Infra, parag. 4, l’analisi <strong>di</strong> taluni aspetti « decostituzionalizzati » ma mantenuti dallaCostituzione europea nel Trattato <strong>di</strong> Lisbona. R. Baratta, Le principali novità delTrattato <strong>di</strong> Lisbona, in Il Diritto dell’Unione europea, 1-2008, p. 21 afferma che« sarebbe improprio ridurre il Trattato <strong>di</strong> Lisbona ad una operazione ‘‘gattopardesca’’volta a preservare surrettiziamente la sostanza del suo predecessore ».(12) In GUCE C 80 del 10 marzo 2001.(13) Sulla <strong>di</strong>fficoltà della nozione <strong>di</strong> sovranità e sulla sovranità con<strong>di</strong>visacfr. G. Tesauro, Sovranità <strong>degli</strong> Stati e integrazione comunitaria, in Il Dirittodell’Unione europea, n. 2/06, p. 235 ss.; mi sia pure consentito rinviare a M.Fragola, Sovranità <strong>di</strong>ffuse e <strong>di</strong>ritti umani nella prospettiva comunitaria, in Riv.<strong>di</strong>r. europeo, 2-1999, p. 3 ss.; nella prospettiva comparatistica cfr. le interessanticonclusioni <strong>di</strong> R. Louvin, Legami federativi e declino della sovranità, Torino,Giappichelli, 2001.(14) Il che è auspicabile se si considera che a partire dall’Atto Unicoeuropeo del 1986 sono state ben sei le revisioni dei trattati istitutivi. Parla <strong>di</strong>« negoziato permanente » A. Tizzano, Il Trattato <strong>di</strong> Amsterdam, Padova, Cedam,1998,p.7.(15) Si vedano sul punto le considerazioni <strong>di</strong> M. Castellaneta, Si riduconoi tempi per l’adozione <strong>degli</strong> atti <strong>di</strong> cooperazione penale, inGuida al Diritto, n.6-2007, p. 18.Giova notare che vi sono delle <strong>di</strong>fferenze significative nelle varie versionilinguistiche. Se la versione italiana parla <strong>di</strong> abbandono del « progetto costituzionale», le versioni inglese, francese e tedesco parlano <strong>di</strong> « the constitutional con-


Introduzione 5Considerando le norme contenute nella Costituzione europea— che peraltro furono oggetto del doppio passaggio negoziale dellaConvenzione (ancorché non vincolante) e della CIG (16) — ilnuovo trattato mo<strong>di</strong>fica i trattati precedenti, spesso in modo significativo,integrando in gran parte talune innovazioni contenute nellaCostituzione europea, con l’aggiunta <strong>di</strong> nuove norme e ri<strong>di</strong>segnandol’intera struttura (17).Il testo che ne è scaturito, comporta non poche <strong>di</strong>fficoltà allettore che, senza la parallela consultazione dei trattati precedenti,non può valutare l’entità delle mo<strong>di</strong>fiche, ovvero analizzare le nuovenorme primarie alla luce dell’intero trattato nel quale si inseriscono(18); occorre infatti considerare « parti integrante dei trattati» ben 37 Protocolli e 65 fra Dichiarazioni relative alle <strong>di</strong>sposizionidei trattati ed ai connessi Protocolli ovvero Dichiarazioniespresse da Stati membri.Tutto ciò èapparso a <strong>di</strong>r poco bizzarro ove si consideri che, nelrispetto della volontà espressa a Laeken, il Trattato <strong>di</strong> Lisbona « èstato pre<strong>di</strong>sposto per semplificare il testo del precedente Trattato (cheadotta una Costituzione per l’Europa), considerato troppo complessoe farraginoso » (19)!. Sul punto è stato attentamente notato che « secondoi semplificatori, pertanto, coloro che avevano votato contro ilprecedente Trattato senza averlo letto, voteranno ora a favore delnuovo che non capirebbero neppure se lo leggessero! » (20).Il Trattato sull’Unione europea (TUE) mantiene la stessa denominazione,sebbene sostanzialmente riscritto e/o emendato; ilcept », « le concept contitutionel », « das Verfassungskonzept » quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> concettocostituzionale; la versione olandese « de constitutionele idee » ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong> ideacostituzionale (J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, cit.,supra nota 6, p. 118).(16) G. Tesauro, Un testo <strong>di</strong> revisione stilato a tempo <strong>di</strong> record che sacrificapartecipazione e valori con<strong>di</strong>visi, in Guida al Diritto, n. 6-2007, p. 8 ss.afferma che (p. 9) « dopo tanto parlare <strong>di</strong> metodo democratico e trasparente, <strong>di</strong>partecipazione <strong>di</strong> tutte le categorie alla nascita <strong>di</strong> una nuova Europa, ecco un <strong>di</strong>ctat<strong>di</strong> una élite minima che, nella più rigida tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>rettoriale, impone un testo <strong>di</strong>revisione dei trattati esistenti, fin nei minimi dettagli, ed espressamente [il Consiglioeuropeo] ammonisce a non cambiare anche una virgola ».(17) In argomento R. Baratta, Le principali novità del Trattato <strong>di</strong> Lisbona,cit., pp. 22-24; J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, cit.,supra nota 6, inspecie p. 122 ss.; E. Triggiani, L’Unione europea secondo la riforma <strong>di</strong> Lisbona,cit., pp. 15-18.(18) Parla <strong>di</strong> « Trattato assolutamente incomprensibile » F. Capelli, Recensione,inDiritto comunitario e <strong>degli</strong> scambi internazionali, 2007, pp. 859-860.(19) Così F. Capelli, Recensione, cit.,p.860.(20) F. Capelli, op ult. cit.


6 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaTrattato istitutivo della Comunità europea è invece rinominato in‘‘Trattato sul funzionamento dell’Unione europea’’ (TFUE) e mostra,a sua volta, molte novità.Una volontà predominante emerge da entrambi i trattati: il richiamo,come monito alle istituzioni dell’Unione, al rispetto del principio« costituzionale » delle competenze <strong>di</strong> attribuzione. Così scorrendoentrambi i trattati, nonché la Carta dei <strong>di</strong>ritti Ue (21), sonorinvenibili espressioni, talvolta lapalissiane, dal tenore: « qualsiasicompetenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Statimembri », « in virtù del principio <strong>di</strong> attribuzione, l’Unione agisceesclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagliStati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti», « ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che lesono conferite dai trattati secondo le procedure, con<strong>di</strong>zioni e finalitàda essi previste », e così via, sono sistematicamente ripetute come sedovessero risultare scolpite in ogni parte dei trattati, sì da sottolinearela volontà dei governi <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> ricordare alle istituzionidell’Unione <strong>di</strong> attenersi strettamente al rispetto del principio dellecompetenze <strong>di</strong> attribuzione (cfr. a mero titolo <strong>di</strong> esempio l’art.5 (22), ma anche gli artt. 1, comma 1; 3 n. 6, 4, n. 1 TUE) (23).Le mo<strong>di</strong>fiche dei nuovi trattati potranno spiegare effetti esclusivamentepro futuro non comportando, ipso facto, una riduzione dell’acquiscomunitario, vale a <strong>di</strong>re delle competenze già acquisite edesercitate dall’Unione (24). Non sembra incidere negativamente sul(21) Ad esempio già nel preambolo si afferma: « La presente Carta riafferma,nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio <strong>di</strong>sussi<strong>di</strong>arietà »; ancora nell’art. 51, n. 1: Stati membri e istituzioni « (...) ne promuovonol’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limitidelle competenze conferite all’Unione nei trattati. 2. La presente Carta non estendel’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione al <strong>di</strong> là delle competenze dell’Unione,né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né mo<strong>di</strong>ficale competenze e i compiti definiti nei trattati ».(22) Che co<strong>di</strong>fica le delimitazioni delle competenze dell’Unione, nonché iprincipi collegati <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e proporzionalità.(23) La CIG ha ulteriormente specificato il rispetto del principio <strong>di</strong> attribuzionenella Dichiarazione n. 18, nella quale si precisa dettagliatamente l’eserciziodella competenza concorrente richiamando, peraltro, l’art. 208 TFUE (corrispondenteal 208 CE) che <strong>di</strong>spone che il Consiglio può chiedere alla Commissione <strong>di</strong>svolgere <strong>stu<strong>di</strong></strong> e <strong>di</strong> sottoporre proposte in determinate materie. Gli articoli citati neltesto dei Trattati TUE e TFUE fanno riferimento alla versione futura consolidatacosì come prevista dalla ‘‘Tabella <strong>di</strong> corrispondenza’’ allegata al Trattato <strong>di</strong> Lisbona.(24) In argomento J. Dutheil de la Rochère-F. Chaltiel, Le traitéde Lisbonne: quel contenu?, inRevue du Marché commun e de l’Union européenne, n.


Introduzione 7patrimonio comune acquisito e consolidato in (quasi) sessant’anni <strong>di</strong>integrazione europea — che peraltro concretizza quella « solidarietà<strong>di</strong> fatto da far maturare e tradurre in progressivi aggiustamenti » (25)— neanche il novellato art. 48, n. 2 TUE che, prima facie, sembrerebbefavorire una interpretazione in senso opposto (26).Restano confermate, altresì, le competenze della Comunità europeadell’energia atomica (Ceea-Euratom), ultimo trattato (Comunità)<strong>di</strong>Romacherimaneinvigoreconilsuonomeoriginario.Pertanto, unitamente alle materie specifiche dell’Euratom, apartire dal 1 o <strong>di</strong>cembre 2009, due trattati (TUE e TFUE) governerannol’integrazione europea nei prossimi anni, grazie alla ratifica daparte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità(art. 6 Trattato <strong>di</strong> Lisbona) (27).Come si è già affermato, l’esercizio del potere <strong>di</strong> revisione<strong>degli</strong> Stati membri adottato in questa occasione, è in palese <strong>di</strong>scordanzacon de decisioni del Consiglio europeo <strong>di</strong> Laeken del 15<strong>di</strong>cembre 2001 (28). Nella Dichiarazione <strong>di</strong> Laeken si esprimeva lavolontà politica <strong>di</strong> adottare in futuro un nuovo metodo <strong>di</strong> revisionedei trattati, più democratico e trasparente, per fare fronte alla« sfida democratica dell’Europa », abbandonando quin<strong>di</strong> il metodotra<strong>di</strong>zionale delle conferenze intergovernative e « costituzionalizzando» il metodo della Convenzione (29).513-2007, p. 617. Si tenga conto che il Trattato <strong>di</strong> Roma del 1957 non contemplavala parola « competenza », bensì « azione », « scopi », « obbiettivi » della Comunità,introdotta successivamente nei trattati dalle successive riforme (a partire dall’AUE);ciò confermerebbe secondo autorevole dottrina una terminologia che è propria delleCostituzioni federali (J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, cit., pp. 79-80).(25) G. Tesauro, Un testo <strong>di</strong> revisione stilato a tempo <strong>di</strong> record, cit.,supranota 11, p. 8.(26) Secondo la procedura <strong>di</strong> revisione or<strong>di</strong>naria (art. 48, n. 2 TUE), « Ilgoverno <strong>di</strong> qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possonosottoporre al Consiglio progetti intesi a mo<strong>di</strong>ficare i trattati. Tali progettipossono, tra l’altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuiteall’Unione nei trattati ». Corsivo mio. Esprime timori in questo senso U. Villani,La riforma <strong>di</strong> Lisbona, inSud in Europa, febbraio 2008, p. 3; ivi gli atti del tempestivoConvegno organizzato dall’Università <strong>di</strong> Roma Tre il 19 novembre 2007 con lerelazioni <strong>degli</strong> autorevoli specialisti intervenuti (cfr. infra gli Autori citati).(27) Repubblica Ceca, 13 novembre 2009.(28) In argomento le considerazioni critiche <strong>di</strong> G. Strozzi, Prime considerazionisul Trattato <strong>di</strong> Lisbona, cuiadde L. Daniele, L’architettura dei nuoviTrattati e i loro rapporti reciproci, inSud in Europa, febbraio 2008, pp. 4 e 7.(29) Adottato, com’è noto, per la prima volta in occasione della redazionedella Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea. Su cui A. Tizzano, UnaCostituzione per l’Europa, cit., pp. 5-7.


8 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaA<strong>di</strong>spetto<strong>di</strong>tuttociò, dopo un percorso <strong>di</strong>plomatico quantomaisingolare,comevedremo,ilproce<strong>di</strong>mento<strong>di</strong>revisioneadottatoin questa occasione dai governi <strong>degli</strong> Stati membri, ha rappresentatol’applicazione dell’art. 48 TUE attualmente in vigore (senza quin<strong>di</strong>la convocazione <strong>di</strong> una Convenzione) (30).Prescindendo da limiti democratici della procedura <strong>di</strong> revisione<strong>di</strong> cui già si è detto, ciò che lascia perplessi, come vedremo,è il fatto che si è giunti alla CIG seguendo una pratica insolita einvero non del tutto convincente.Gli Stati, infatti, appaiono sempre più Herren der Verträge(Signori (Padroni) dei Trattati), mantengono saldamente il poterecostituzionale <strong>di</strong> revisione dei trattati e non sembrano volerlo con<strong>di</strong>videre,almeno allo stato attuale, con le istituzioni dell’Unioneeuropea (31). Mi riferisco soprattutto al Parlamento europeo.2. Riflessioni sul metodo adottato per la stesura del testo. Il ruolodella Presidenza tedesca e la Dichiarazione <strong>di</strong> Berlino. La giustificazionedella necessità <strong>di</strong>accelerareilprocesso<strong>di</strong>ripresa.Come si accennava in precedenza, l’iter seguito è piuttostoinsolito. La procedura ha origine grazie ad una serie <strong>di</strong> iniziativedella Presidenza tedesca. L’avvio ha inizio in occasione delle celebrazioniper i cinquanta anni della firma dei Trattati <strong>di</strong> Roma il 25marzo 2007, in concomitanza con un vertice informale dei Capi <strong>di</strong>Stato o <strong>di</strong> governo dell’Unione convocato dalla Presidenza tedesca,durante il quale è presentata la c.d. « <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> Berlino » (32).La <strong>di</strong>chiarazione, in<strong>di</strong>rizzata a tutti gli Stati membri e alle istituzionidell’Unione europea, è stata successivamente firmata dai presidentidel Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo (33).(30) Per una ricostruzione dei fatti cfr. B. Nascimbene-A. Lang, IlTrattato <strong>di</strong> Lisbona: l’Unione europea a una svolta?, in Corr. Giur., 2007, p. Xss.; M.C. Baruffi, Rafforzato il principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà: protagonisti i parlamentinazionali, inGuida al Diritto, n. 6-2007, p. 15 ss.(31) Mi sia consentito ancora il rinvio a M. Fragola, Deficit democraticoe procedure <strong>di</strong> revisione dei trattati nel processo <strong>di</strong> integrazione europea, cit., p. 630.(32) Consultabile in http://www.eu2007.de/de/News/download_docs/Maerz/0324-RAA/Italian.pdf.(33) In argomento R. Baratta, Le principali novità del Trattato <strong>di</strong> Lisbona,cit., pp. 22-24; J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, cit.,in specie p. 122 ss.;E. Triggiani, L’Unione europea secondo la riforma <strong>di</strong> Lisbona, cit., pp. 15-18.


Introduzione 9Siffatta <strong>di</strong>chiarazione (ri)afferma i valori fondanti dell’Unioneeriproponelenuovesfidechel’Unionedeveaffrontaresulpianointerno ed internazionale. La Dichiarazione <strong>di</strong> Berlino rappresenta,pertanto, il turning point dopo la lunga impasse, e avvia la fase <strong>di</strong>rilancio della riforma istituzionale dell’Unione ponendo le basi per ilnuovo Trattato <strong>di</strong> riforma. Nel mese <strong>di</strong> aprile 2007, sempre suiniziativa della Presidenza tedesca, in modo inconsueto, ma efficace,è stato inviato un questionario agli Stati membri, al fine <strong>di</strong> orientarele future <strong>di</strong>scussioni tenendo conto delle singole posizioni dei governi<strong>degli</strong> Stati membri (34).Da ciò è emersoilpunto<strong>di</strong>vistapolitico<strong>di</strong>ciascunoStatomembroelabaseminimasullaqualeaffrontarelanegoziazione.Dopo questa fase <strong>di</strong> consultazioni intergovernative, (talunesvoltesi « a <strong>di</strong>stanza », in qualche caso si è trattato anche <strong>di</strong> veree proprie consultazioni bilaterali, nel rispetto delle posizioni delle<strong>di</strong>verse delegazioni), la Presidenza tedesca ha quin<strong>di</strong> raccomandatoal Consiglio europeo <strong>di</strong> conferire al Consiglio il compito <strong>di</strong> convocareal più presto una CIG sulla base del metodo tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong>revisione dei trattati istitutivi.Si è trattato in questa occasione, <strong>di</strong> un metodo poco trasparentee <strong>di</strong>stante dai citta<strong>di</strong>ni (35), che ricorda la <strong>di</strong>plomazia <strong>di</strong> altritempi, quanto meno nella fase preliminare, non accettabile in uncontesto sempre più democratico quale è l’Unione europea (36). Va(34) La Presidenza tedesca ha invitato i governi <strong>degli</strong> Stati membri adesprimere la loro opinione sui seguenti temi: su un ritorno al « metodo classico »che consiste nel mo<strong>di</strong>ficare i Trattati esistenti, ma non <strong>di</strong> abolirli, laddove il progetto<strong>di</strong> Costituzione proponeva <strong>di</strong> abrogare i Trattati esistenti per sostituirli con untesto unico; sull’opportunità <strong>di</strong> attribuire una <strong>di</strong>versa denominazione alla Costituzione,agli atti legislativi ed al Ministro <strong>degli</strong> Affari esteri, senza peraltro produrrealcun cambiamento <strong>di</strong> fondo; sull’opportunità <strong>di</strong> sostituire il testo della Carta dei<strong>di</strong>ritti fondamentali con un semplice riferimento a questo documento, dotato dellostesso valore giuri<strong>di</strong>co; sull’esistenza <strong>di</strong> fondate ragioni per considerare le <strong>di</strong>sposizioniistituzionali già approvate dal Trattato costituzionale come un insieme equilibratoche non richiede <strong>di</strong> essere sottoposto ad un ulteriore negoziato; sull’introduzione<strong>di</strong> nuovi articoli riguardanti materie <strong>di</strong> particolare interesse per l’Unione,quali, ad esempio, il cambiamento climatico o la lotta contro l’immigrazione illegale;sulla rispettiva posizione in merito alla <strong>di</strong>mensione sociale dell’Unione.(35) Un metodo che può essere giustificato dall’esigenza <strong>di</strong> uscire prestodall’impasse, ma che non può essere un modello per il futuro, pena la cre<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong>un sistema che da sempre è stato fondato su valori ampiamente con<strong>di</strong>visi (...),afferma G. Tesauro, Un testo <strong>di</strong> revisione stilato a tempo <strong>di</strong> record, cit., p. 10.(36) Va pure detto, per dovere <strong>di</strong> chiarezza, che si è trattato della classicaconferenza <strong>di</strong>plomatica, nella quale, pur con i limiti sopra evidenziati, il principio<strong>di</strong> collegialità èin ogni caso rispettato, come pure il principio della rappresentanza


10 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonapure rilevato che il Consiglio europeo ha « blindato » il mandatoalla CIG (passando attraverso il Consiglio) lasciando poco (o nessuno)margine <strong>di</strong> manovra alla Conferenza (37).In questo contesto, l’accordo finale è stato raggiunto al prezzo<strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> inevitabili compromessi, regimi <strong>di</strong>fferenziati, clausole<strong>di</strong>ffuse <strong>di</strong> opting out emisuretransitorie:comeesempioemblematicosi può segnalare la definizione del sistema <strong>di</strong> voto (ponderato) adoppia maggioranza <strong>di</strong> cui agli articoli 16, n. 4 TUE e 238 TFUE, inbase ai quali, a decorrere dal 1º novembre 2014, una decisione delConsiglio è validamente assunta se approvata dal 55% dei membridel Consiglio, con un minimo <strong>di</strong> 15, che rappresentano il 65% dellapopolazione dell’Unione. La minoranza <strong>di</strong> blocco deve comprenderealmeno quattro membri del Consiglio (art. 16, n. 4 TUE).L’entrata in vigore <strong>di</strong> tale sistema <strong>di</strong> doppia maggioranza èquin<strong>di</strong> posticipata alla data dal 1º novembre 2014 (art. 238, n. 2TFUE), a seguito dell’opposizione della Polonia (38).In base alla Dichiarazione n. 7 (39), il nuovo sistema, grazie adulteriori deroghe ed alchimie demografiche, potrà essere applicatoin modo <strong>di</strong>verso in due <strong>di</strong>stinti perio<strong>di</strong> transitori (è questounlungoperiodo transitorio, « ampiamente transitorio ») tra il 2014 e il2017, sempre a seguito dell’opposizione della Polonia.Viene così riproposto il noto « compromesso <strong>di</strong> Ioannina » (40):in<strong>di</strong>retta attraverso il ruolo dei rappresentanti dei governi. Inoltre, oltre ai pareridel Parlamento europeo e della Commissione, hanno presentato osservazioni altriorgani e organismi dell’Unione. Si pensi al contributo della Conferenza <strong>degli</strong> organispecializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell’UE (COSAC);del Comitato economico e sociale.(37) Documento del Segretariato del Consiglio del 26 giugno 2007, 11218/07, POLGEN 74, consultabile in www.eurlex.eu.(38) Data fino alla quale continuerà ad applicarsi l’attuale sistema <strong>di</strong> maggioranzaqualificata (ponderata), ai sensi dell’articolo 205, paragrafo 2 TCE. Cfr. laDichiarazione n. 7 allegata al Trattato <strong>di</strong> Lisbona con la relativa bozza <strong>di</strong> decisionedel Consiglio che attua la <strong>di</strong>chiarazione. Cfr. sul punto anche il protocollo n. 10.(39) Che presenta un vincolante progetto <strong>di</strong> decisione che il Consiglioadotterà all’entrata in vigore del Trattato, relativa all’attuazione dell’art. 16, n. 4TUE e dell’art. 238, n. 2 TFUE.(40) Il compromesso <strong>di</strong> Ioannina prende il nome da una riunione informaledei ministri <strong>degli</strong> Affari esteri svoltasi a Ioannina, in Grecia, il 29 marzo 1994,riunione in occasione della quale venne tra l’altro adottata una decisione del Consigliosulla specifica questione del voto a maggioranza qualificata in un’Unioneallargataa16membri.Ladecisionevenneinseguitomo<strong>di</strong>ficatapertenercontodella mancata adesione della Norvegia. Il compromesso raggiunto prevedeva chequalora i membri del Consiglio che rappresentassero tra i 23 voti (precedentesoglia della minoranza <strong>di</strong> blocco) ed i 26 voti (nuova soglia della minoranza <strong>di</strong>


Introduzione 11a) tra il 1 o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 se un numero <strong>di</strong> membridel Consiglio che rappresenta almeno i 3/4 della popolazione o almenoi 3/4 del numero <strong>degli</strong> Stati membri necessari per costituire una minoranza<strong>di</strong> blocco, manifesta l’intenzione <strong>di</strong> opporsi alla decisione delConsiglio a maggioranza qualificata, il Consiglio, previa assistenza dellaCommissione, e grazie al ruolo propositivo del suo Presidente protempore, porràin essere tutte le misure necessarie affinché si possapervenire entro un termine ragionevole ad un più ampio consensotenendo un debito conto le preoccupazioni <strong>degli</strong> Stati <strong>di</strong>ssenzienti; b)a decorrere dal 1 o aprile 2007 se un numero <strong>di</strong> membri del Consiglioche rappresenta almeno il 55% della popolazione o almeno il 55% delnumero <strong>degli</strong> Stati membri necessari per bloccare una decisione, trasmettonola propria opposizione all’adozione <strong>di</strong> un atto da parte delConsiglio a maggioranza qualificata, il Consiglio, anche in questo casocon l’assistenza della Commissione, e grazie al ruolo del suo Presidentepro tempore, porràin essere tutte le misure necessarie affinché sipossapervenire entro un termine ragionevole ad un più ampio consenso.Un regime macchinoso, che evidenzia i timori e le perplessità<strong>di</strong> taluni Stati membri nei confronti delle decisioni del Consiglio amaggioranza qualificata. Ma non solo.Sembra, infatti, che talune deroghe, eccezioni, clausole <strong>di</strong>esenzione, che in passato furono considerate eccezionali (in particolare:Schengen, euro) <strong>di</strong>venteranno con il Trattato <strong>di</strong> Lisbona laregola da adottare nell’Unione a 27 e più Stati (41).Inizia così una nuova fase dell’integrazione europea.Nella definizione del nuovo TUE e del novello TFUE, comelogica conclusione della eliminazione della Comunità europea che perpiù <strong>di</strong> 50 anni è stata il simbolo dell’integrazione europea, tutti gliaggettivi e locuzioni « comunitario », « Comunità » ecc. sono abrogatidal lessico comune per fare posto all’« Unione europea » come unicaentità titolare <strong>di</strong> personalità giuri<strong>di</strong>ca esclusiva (art. 47 TUE) (42).blocco) manifestassero la loro intenzione <strong>di</strong> opporsi all’adozione da parte delConsiglio <strong>di</strong> una decisione a maggioranza qualificata, il Consiglio avrebbe fattotutto quanto in suo potere per pervenire, entro un congruo termine, ad una soluzionesod<strong>di</strong>sfacente che potesse essere adottata con almeno 68 voti su 87. Il trattato<strong>di</strong> Nizza, introducendo una nuova ponderazione dei voti in seno al Consiglio deiministri, ha in pratica <strong>di</strong>satteso il compromesso <strong>di</strong> Ioannina.(41) Sull’argomento L.S. Rossi, L’integrazione <strong>di</strong>fferenziata nel Trattato <strong>di</strong>Lisbona, inSud in Europa, cit., p. 14 ss., che parla <strong>di</strong> « modalità sempre menostraor<strong>di</strong>naria nel processo <strong>di</strong> integrazione europea ».(42) « L’Unione ha personalità giuri<strong>di</strong>ca » (art. 47 TUE). Per alcune ri-


12 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona3. Brevi note sulla struttura redazionale del trattato <strong>di</strong> riforma esul valore dei trattati. La struttura « binaria » TUE-TFUE conl’aggiunta della Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali.Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona consta <strong>di</strong> 7 articoli. Sono questi settearticoli che hanno mo<strong>di</strong>ficato sostanzialmente, talvolta stravolto, itrattati precedentemente in vigore. Il primo articolo registra le mo<strong>di</strong>ficheal Trattato sull’Unione europea; il secondo le mo<strong>di</strong>ficazionial Trattato istitutivo della Comunità europea; gli articoli da 3 a 7fanno parte delle ‘‘Disposizioni finali’’. In particolare, l’art. 3 riguardala durata illimitata del trattato; l’art. 4 contiene la <strong>di</strong>sposizionerelativa ai protocolli allegati al TUE, al TFUE e al protocollospecifico del trattato che istituiscelaComunitàeuropea dell’energiaatomica(Euratom);l’art.5contiene la nuova numerazione in<strong>di</strong>catanelle tabelle <strong>di</strong> corrispondenza contenute nell’allegato dello stessotrattato che ne costituisce parte integrante; l’art. 6 riguarda il depositodelle ratifiche presso il governo della Repubblica italiana;l’art. 7 riguarda le versioni linguistiche facenti fede (43).Ne scaturisce una nuova struttura che è stata definita « binaria» con riguardo al sistema TUE-TFUE con identico valore giuri<strong>di</strong>codei trattati che la compongono (44).Infatti, ai sensi dell’art. 1, terzo comma TUE, la nuova UnioneeuropeasifondasulTUEesulTFUE. I due trattati hanno lo stessovalore giuri<strong>di</strong>co. L’Unione europea sostituisce e subentra alla Comunitàeuropea(45).Questasceltaapparecomela<strong>di</strong>mostrazionepiù evidente dell’abbandono <strong>di</strong> un unico testo (Costituzione), perpreferire un’architettura binaria su due trattati che mo<strong>di</strong>ficano iprecedenti.L’impianto a più trattati, com’è noto,nonèuna novità giacchéflessioni fatte precedentemente mi sia consentito rinviare a M. Fragola, ‘‘Governance’’dell’Unione europea, sovranazionalità e modelli applicabili: un tentativo <strong>di</strong>rior<strong>di</strong>no alla luce della Costituzione dell’Unione europea, inDiritto comunitario e<strong>degli</strong> scambi internazionali, 2006, p. 427 ss.(43) Valea<strong>di</strong>reinlinguabulgara,ceca, danese, estone, finlandese, francese,greca,inglese,irlandese,italiana,lettone,lituana,maltese,olandese,polacca,portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese,ciascuna <strong>di</strong> queste lingue facente ugualmente fede.(44) L. Daniele, L’architettura dei nuovi Trattati e i loro rapporti reciproci,cit.,p.7.(45) « Succede » nella formulazione dell’art. 1 TUE ultima frase; « succède» nella versione francese; « succeed » nella versione inglese; con una unicapersonalità giuri<strong>di</strong>ca dell’Unione.


Introduzione 13il sistema normativo dell’integrazione europea, già prima del Trattato<strong>di</strong> Maastricht, si fondava su tre trattati autonomi e <strong>di</strong>stinti(CECA, CEE, Euratom) (46), ancorché coor<strong>di</strong>nati e chiaramentesettoriali (carbone e acciaio, mercato comune, energia atomica).L’organizzazione sdoppiata che scaturisce dal Trattato <strong>di</strong> Lisbonaè tuttavia comparabile, con le dovute eccezioni, alla strutturaprevista a Maastricht nel 1992, dai Trattati TUE e TCE (l’Euratomera e rimane un trattato separato), ovviamente con la formale scomparsadella sud<strong>di</strong>visione in tre pilastri (47).Al fine <strong>di</strong> valutare un’eventuale gerarchia tra i due trattati, ocomunque una sorta <strong>di</strong> rapporto strumentale, occorre approfon<strong>di</strong>reil contenuto dell’art. 1 TUE, soprattutto con riguardo alla locuzione« i due trattati hanno lo stesso valore giuri<strong>di</strong>co ». Rispetto al precedenteTCE, il TFUE mostra, ad una prima analisi, <strong>di</strong>fferenze piùsignificative.In primo luogo il TFUE appare privo <strong>di</strong> una sua autonomiarispetto al TUE, evidenziando un intreccio <strong>di</strong> norme e principipresenti in entrambi i trattati (48). Non risulta una ben definita<strong>di</strong>stinzione tra norme <strong>di</strong> base (TUE) e norme <strong>di</strong> dettaglio(TFUE), ancorché il sistema dei trattati delineato a Lisbona sembrerebbeorientato in questo senso. Anche considerando questaripartizione, occorre tuttavia riba<strong>di</strong>re che il TFUE non appare titolare<strong>di</strong> una funzione autonoma rispetto al TUE, bensì <strong>di</strong> una funzioneaccessoria, relativa al funzionamento del TUE, che assume lafunzione <strong>di</strong> trattato fondamentale. A tal riguardo giova pure ricordareche il TFUE non ha una sua personalità giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong>stinta,bensì si avvale della personalità giuri<strong>di</strong>ca dell’Unione.Non è riscontrabile nei nuovi trattati neppure una norma dellostesso tenore dell’attuale art. 305 TCE, che ha rappresentato nel(46) I tre trattati CECA, CE ed Euratom erano autonomi, nonostante iltrattato <strong>di</strong> fusione <strong>degli</strong> esecutivi del 1965, con la propria personalità giuri<strong>di</strong>cainterna ed esterna, ancorché, sul piano interpretativo, la Corte <strong>di</strong> giustizia haaffermato <strong>di</strong> interpretare ciascun trattato alla luce <strong>degli</strong> altri due (sentenza 22febbraio 1990, causa C-221/88, Busseni, inRaccolta, 1990, pp. I-495 ss.).(47) Formale perché, come vedremo, la sostanza <strong>di</strong> talune politiche, inparticolare la PESC, è rimasta.(48) Sul punto le considerazioni <strong>di</strong> L. Daniele, L’architettura dei nuoviTrattati e i loro rapporti reciproci, cit., p. 7, dove l’Autore parla con riguardo alTFUE <strong>di</strong> « trattato servente <strong>di</strong> rango inferiore ». Dello stesso Autore, Trattato <strong>di</strong>Lisbona: ad<strong>di</strong>o all’idea federalista persuperare gli ostacoli <strong>degli</strong> euroscettici, cit.,p.11, che giu<strong>di</strong>ca il TFUE « contenitore <strong>di</strong> tutte quelle <strong>di</strong>sposizioni che sono giu<strong>di</strong>cate<strong>di</strong> livello meno importante rispetto a quelle riservate al TUE ».


14 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaTrattato CE — e prima ancora nel Trattato CEE (ex art. 232) — laformalizzazione confermativa del principio lex specialis derogat generalie, al tempo stesso, com’è noto, l’eccezione al principio lexposterior derogat priori (49). Siffatto articolo raffigurava il TCEcome lex generalis e gli altri Trattati CECA ed Euratom come legesspeciales; con la conseguenza <strong>di</strong> un rapporto tra i trattati che, lungidall’essere gerarchico, si configura come insieme <strong>di</strong> norme specialidestinateariempireeventualivuotinormativi <strong>degli</strong> altri trattati (50).C’è da chiedersi inoltre, se il TFUE possa « funzionare » autonomamenteovvero in <strong>di</strong>fformità del TUE. La risposta è negativa.Non sembra il TFUE sia titolare <strong>di</strong> un potere autonomo e <strong>di</strong>una capacità <strong>di</strong> autoregolarsi senza i valori, i principi, gli strumentidel TUE: si tratta <strong>di</strong> un trattato funzionale agli obiettivi ed allepolitiche generali dell’Unione. Pertanto, le norme contenute nelTFUE devono essere interpretate alla luce ed in conformità delTUE ancorché, dal punto <strong>di</strong> vista giuri<strong>di</strong>co, i due trattati hannolo stesso valore <strong>di</strong> norme primarie.Una novità positiva riguarda la collocazione della Carta dei<strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea nel sistema dei trattaticosì come definito a Lisbona (51). Non occorre riprendere in questasede l’ampio <strong>di</strong>battito dottrinale sulla Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentalidell’Unioneeuropea(d’orainavanti«CartaUe»)conriferimento(49) R. Mastroianni, Art. 305, in A. Tizzano, Trattati dell’Unioneeuropea e della Comunità europea, Milano, Cedam, 2004, p. 305 ss.; I. Palandri,Art. 305, inF. Pocar, Commentario Breve ai Trattati della Comunità e dell’Unioneeuropea, Padova,Cedam,2001,p.1015.(50) L. Daniele, L’architettura dei nuovi Trattati e i loro rapporti reciproci,cit.,p.7.(51) Sulla Carta com’è comprensibile c’è stata una copiosa produzionedottrinaria. Mi limito a segnalare, come opere generali L. Ferrari Bravo,F.M. Di Majo e A. Rizzo, Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea,Milano, Giuffrè, 2001; nonché C. Di Turi, La prassi giu<strong>di</strong>ziaria relativa all’applicazionedella Carta <strong>di</strong> Nizza, IlDiritto dell’Unione europea, n.4-2002,p.671ss.; gli Autori contenuti in L.S. Rossi (a cura <strong>di</strong>), Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentalie Costituzione dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2002; U. Villani, I <strong>di</strong>rittifondamentali tra carta <strong>di</strong> Nizza, Convenzione europea dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo eprogetto <strong>di</strong> Costituzione europea, in Il Diritto dell’Unione europea, n. 1-2004,p. 73 ss.; L. Daniele, Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea eTrattato <strong>di</strong> Lisbona, ivi, n. 4-2008, p. 655 ss.; sulla Carta come parametro <strong>di</strong>legittimità <strong>degli</strong> atti comunitari, F. Seatzu, La Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali: unnuovo parametro <strong>di</strong> legittimità <strong>degli</strong> atti comunitari?, in Stu<strong>di</strong> sull’integrazioneeuropea, 2-2007, p. 377 ss.


Introduzione 15alla mancanza <strong>di</strong> esplicito valore giuri<strong>di</strong>co ed ai richiami <strong>di</strong> alcunecorti <strong>di</strong> assegnare ad essa portata e <strong>di</strong>gnità giuri<strong>di</strong>che (52).SebbenelaCostituzioneeuropeaavesserecepitonelTitoloIIl’intera Carta con l’assiomatico valore che ne derivava, a seguitodelle reticenze del Regno Unito e della Polonia e, da ultimo, dellaRepubblica Ceca (53), il Trattato <strong>di</strong> riforma raggiunge il medesimorisultato.Posto che tra i due trattati, come detto, non vi è alcuna gerarchiaper quanto riguarda le norme <strong>di</strong> uguale valore giuri<strong>di</strong>co in essicontenute, la collocazione della Carta « al <strong>di</strong> fuori » <strong>degli</strong> stessi è davalutare positivamente giacché non limita la sua applicazione all’unoo all’altro bensì all’intero sistema dei trattati. Per la sua separazionedai trattati, sembrerebbe inoltre non applicabile alla Carta la procedura<strong>di</strong> revisione dei trattati ex art. 48 TUE, laddove i soggettiabilitati alla revisione sembrerebbero essere le istituzioni dell’Unioneche hanno « proclamato » la Carta medesima.La Carta rappresenta quin<strong>di</strong> un tertium genus trasversale aitrattati, che in quanto oggettivazione <strong>di</strong> norme primarie (non solol’art. 6 TUE ma anche protocolli e <strong>di</strong>chiarazioni) (54), al pari deitrattati TUE e TFUE, ma al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> essi, si configura come testonormativo trasversale ai due trattati, nella esplicazione dei valoridemocratici dell’Unione e come griglia interpretativa dell’azionedell’Unione e <strong>degli</strong> Stati membri nell’attuazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione(art. 51 Carta) (55).La base giuri<strong>di</strong>ca del nostro <strong>di</strong>scorso è l’art.6,n.1TUEchesancisce: « L’Unione riconosce i <strong>di</strong>ritti, le libertà e i principi sanciti(52) Cfr. in specie C. Di Turi, La prassi giu<strong>di</strong>ziaria relativa all’applicazionedella Carta <strong>di</strong> Nizza, cit., p. 671 ss.; L.S. Rossi, Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali eCostituzione dell’Unione europea, cit.,supra nota 43; J. Ziller, La nuova Costituzioneeuropea, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 19-24, 71 ss.; Id., Il nuovo Trattatoeuropeo, cit.,supra nota 6, pp. 49-54, 104, 135 ss.; da ultimo, M.C. Baruffi, I<strong>di</strong>ritti fondamentali nel Trattato <strong>di</strong> riforma, inSud in Europa, febbraio 2008, p. 26ss.; F. Seatzu, La Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali: un nuovo parametro <strong>di</strong> legittimità<strong>degli</strong> atti comunitari?, cit., p. 380.(53) Cfr. l’Allegato I alle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeodel 29-30 ottobre 2009 nel quale è prevista la mo<strong>di</strong>fica del Protocollo n. 30(sull’applicazione della Crta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea) ed ilrelativo inserimento della Repubblica Ceca insieme al Regno Unito e alla Polonia.(54) Carta richiamata anche in altre norme come il Protocollo n. 24 sull’asiloper i citta<strong>di</strong>ni dell’Unione europea; Protocollo n. 35 sull’art. 40.3.3 dellaCostituzione dell’Irlanda.(55) Sul punto U. Draetta, I principi democratici dell’Unione europea nelTrattato <strong>di</strong> Lisbona, inStu<strong>di</strong> sull’integrazione europea, 3-2008, p. 513 ss.


16 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonanella Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea del 7 <strong>di</strong>cembre2000, [ri]adottata il 12 <strong>di</strong>cembre 2007 a Strasburgo, che halo stesso valore giuri<strong>di</strong>co dei trattati » (56). Se si considera che laCarta ha un suo preambolo, <strong>di</strong>stinto dai preamboli del TUE e delTFUE, ma con essi coor<strong>di</strong>nato; che nel Titolo VII ‘‘Disposizionigenerali che <strong>di</strong>sciplinano l’interpretazione e l’applicazione dellaCarta’’ vi sono norme autonome <strong>di</strong> interpretazione e <strong>di</strong> attuazionerispetto al TUE e al TFUE (57), se ne deduce, necessariamente, chela Carta non soltanto ha lo stesso valore dei trattati ma, in quantocatalogo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti fondamentali, è untesto<strong>di</strong>norme<strong>di</strong>rango«costituzionale» (58).Questa affermazione si fonda su <strong>di</strong> una valutazione sostanzialmentegiuri<strong>di</strong>ca, ma anche tenendo conto della volontà politica <strong>degli</strong>Stati membri <strong>di</strong> assegnare valore vincolante ad un testo ad essi nonnuovo (59), soprattutto già approvato e in parte già applicato (60).(56) Corsivo da me aggiunto. Ancora in argomento L.S. Rossi, Carta dei<strong>di</strong>ritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea, cit.,supra nota 43; J. Ziller,La nuova Costituzione europea, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 19-24, 71 ss.;Id., Il nuovo Trattato europeo, cit.,supra nota 6, pp. 49-54, 104, 135 ss.; M.C.Baruffi, I <strong>di</strong>ritti fondamentali nel Trattato <strong>di</strong> riforma, inSud in Europa, febbraio2008,p.26ss.;F. Seatzu, La Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali: un nuovo parametro <strong>di</strong>legittimità <strong>degli</strong> atti comunitari?, cit., p. 380.(57) Si pensi alle « spiegazioni » aggiuntive del praesi<strong>di</strong>um della Convenzione,consultabili in GUUE del 14 <strong>di</strong>cembre 2007 n. C 303, in linea con laprevisione dell’art. 32 della Convenzione sul <strong>di</strong>ritto dei trattati che prevede « mezzicomplementari <strong>di</strong> interpretazione ».(58) Così aderendo alla tesi <strong>di</strong> autorevole dottrina G. Tesauro, Un testo<strong>di</strong> revisione stilato a tempo <strong>di</strong> record che sacrifica partecipazione e valori con<strong>di</strong>visi,cit., p. 10; G. Strozzi, Prime considerazioni sul Trattato <strong>di</strong> Lisbona, cit., pp. 4-5; J.Ziller, Il nuovo Trattato europeo, cit.,p.135.(59) Ma come si <strong>di</strong>ceva in precedenza, anche nei confronti delle mo<strong>di</strong>fichedel TUE e della CE la CIG si è attenuta sostanzialmente al testo « blindato » delConsiglio europeo; sicché non fa scalpore il « riconoscimento » giuri<strong>di</strong>co dellaCarta da parte della CIG, conferenza <strong>di</strong>plomatica che altro non è senonilforumintergovernativo dove si perfeziona la volontà <strong>degli</strong> Stati <strong>di</strong> stabilire regole comuniovvero <strong>di</strong> conferire valore <strong>di</strong> trattato ad un testo che in precedenza non lo aveva. Inor<strong>di</strong>ne ai tentativi <strong>di</strong> assegnare alla Carta valore giuri<strong>di</strong>co ancora le considerazionidell’avvocato generale Tizzano nella medesima causa C-173/99: « Certo, al pari <strong>di</strong>alcuni <strong>degli</strong> atti precedentemente citati, anche la Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentalidell’Unione europea non si è vista riconoscere autentica portata normativa, è rimastacioè priva, dal punto <strong>di</strong> vista formale, <strong>di</strong> autonomo valore vincolante. Tuttavia,anche a non voler entrare qui nell’ampio <strong>di</strong>battito già in corso circa gli effetti che,in altre forme e per altre vie, la Carta potrebbe comunque produrre, resta il fattoche essa racchiude enunciazioni che appaiono in gran parte come ricognitive <strong>di</strong><strong>di</strong>ritti già altrove sanciti » (punto 27); « Credo quin<strong>di</strong> che in un giu<strong>di</strong>zio che vertesulla natura e sulla portata <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto fondamentale non si possano ignorare le


Introduzione 17Si tratta più in generale, della classica modalità <strong>di</strong> formazioneed espressione del consenso, <strong>di</strong> cui all’articolo 11 della Convenzione<strong>di</strong> Vienna sul <strong>di</strong>ritto dei trattati (61), che consente l’adozione deltesto da parte <strong>di</strong> ciascuno Stato e quin<strong>di</strong> il conseguente impegnogiuri<strong>di</strong>co a rispettarlo giacché adessovincolati(62).Giova inoltre ricordare che la Carta il cui testo è scaturito dalricorso, per la prima volta, ad una Convenzione (63), è stata«proclamata» a Nizza il 7 <strong>di</strong>cembre 2000 dalle istituzioni dell’Unioneeuropeaeadottatanuovamenteil14<strong>di</strong>cembre2007aStrasburgo,inoccasione della redazione del Trattato <strong>di</strong> Lisbona, non soltanto dalleistituzioni ma « riconosciuta » anche dagli Stati membri come sievince dalla formulazione dell’art. 6, n. 1 TUE.Gli Stati membri, pertanto, durante la generale fase <strong>di</strong> negoziazionedell’intero Trattato <strong>di</strong> Lisbona, hanno deciso <strong>di</strong> attribuirequel valore giuri<strong>di</strong>co alla Carta che in precedenza avevano negato(64), relegando, secondo taluni, la Carta nell’ambito del c.d.soft law (65). Anche se nella sostanza la Carta era ed è sostanzial-pertinenti enunciazioni della Carta, né soprattutto se ne possa ignorare l’evidentevocazione a fungere, quando le sue <strong>di</strong>sposizioni lo consentono, da sostanzialeparametro <strong>di</strong> riferimento per tutti gli attori — Stati membri, istituzioni, personefisiche e giuri<strong>di</strong>che — della scena comunitaria. In questo senso, quin<strong>di</strong>, ritengo chelaCartaciforniscalapiùqualificata e definitiva conferma della natura <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittofondamentale che riveste il <strong>di</strong>ritto a ferie annuali retribuite » (punto 28).(60) Emblematiche appaiono sul punto le considerazioni dell’avvocato generaleTizzano nella già citata causa C-173/99: « Ancor più significativo, peraltro,mi pare il fatto che detto <strong>di</strong>ritto (il <strong>di</strong>ritto alle ferie annuali retribuite) trovi oggiuna solenne conferma nella Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea,proclamata il 7 <strong>di</strong>cembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dallaCommissione dopo essere stata approvata dai Capi <strong>di</strong> Stato e <strong>di</strong> governo <strong>degli</strong> Statimembri, spesso su espresso e specifico mandato dei Parlamenti nazionali »(punto26conclusioni); corsivo mio. Cfr. in argomento C. Di Turi, La prassi giu<strong>di</strong>ziariarelativa all’applicazione della Carta <strong>di</strong> Nizza, cit., p. 671 ss.(61) Sulla Convenzione lo <strong>stu<strong>di</strong></strong>o <strong>di</strong> F. Capotorti, Convenzione <strong>di</strong> Viennasul <strong>di</strong>ritto dei trattati, Sioi, Padova, 1969, p. 62.(62) Il consenso <strong>di</strong> un Stato ad essere vincolato da un trattato può essereespresso per mezzo della firma, dello scambio <strong>degli</strong> strumenti costituenti un trattato,della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o <strong>di</strong> qualsiasialtro mezzo convenuto (art. 11 Conv. Vienna <strong>di</strong>ritto dei trattati).(63) Com’è noto il progetto <strong>di</strong> Carta è stato elaborato da un’apposit oorgano collegiale presieduto da Roman Herzog già presidente della RepubblicaFederale tedesca e composta <strong>di</strong> 62 membri.(64) In argomento cfr. le riflessioni <strong>di</strong> B. Conforti, La Carta dei <strong>di</strong>rittifondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea dei <strong>di</strong>ritti umani, in L.S.Rossi (a cura <strong>di</strong>), Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea,cit., pp. 3-4.(65) Nonostante i tentativi <strong>di</strong> taluni giu<strong>di</strong>ci (anche nazionali) <strong>di</strong> richiamare


18 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonamente riproduttiva della giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia e <strong>di</strong><strong>di</strong>ritti già contenuti nei trattati (66).Il comportamento positivo <strong>degli</strong> Stati membri nei confrontidella Carta con la (ri)adozione il 12 <strong>di</strong>cembre 2007 a Strasburgo,mostra un evidente favor nei confronti della positivizzazione dellaCarta e della sua collocazione tra le norme primarie dei trattati (67).Il sistema dei trattati, pertanto, una sorta <strong>di</strong> « trilogia », sifonda sulla struttura binaria <strong>di</strong> TUE e TFUE più la Carta dei <strong>di</strong>rittifondamentali in quanto strumento giuri<strong>di</strong>co « costituzionale » rispettoai due trattati.Ricordo pure che nel novellato art. 6, n. 2 TUE, si riproponel’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguar<strong>di</strong>adei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e anchein questa occasione, si riba<strong>di</strong>sce che « tale adesione non mo<strong>di</strong>fica lecompetenze dell’Unione definite nei trattati » (68).4. L’integrazione <strong>di</strong>fferenziata « multi-velocità » e « multilivello »:il nuovo para<strong>di</strong>gma dell’integrazione europea.Come già rilevato, la struttura del Trattato <strong>di</strong> Lisbona, ancheal vaglio del cultore della materia più attento, appare <strong>di</strong> grandecomplessità. Vale la pena soffermarsi, su alcuni aspetti peculiariche sono sembrati più <strong>di</strong> altri meritevoli <strong>di</strong> riflessione. Ad esempio,sulla scelta politica <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziare la partecipazione <strong>degli</strong>Stati membri a talune politiche comuni, determinazione che sottolineaun’integrazione variata o « multilivello », attese le possibilila Carta come rafforzativo delle loro argomentazioni. In ambito comunitario gliavvocati generali hanno tentato <strong>di</strong> aprire un varco: tra gli altri, avv. gen. Tizzano,conclusioni del 8 febbraio 2001 in causa C-173/99, BECTU.(66) Sul cammino comunitario dell’affermazione e protezione dei <strong>di</strong>rittidell’uomo nell’Unione europea mi sia consentito rinviare a M. Fragola, Temi<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2008, p. 81 ss. e Id., Sovranità<strong>di</strong>ffuse e <strong>di</strong>ritti umani nella prospettiva comunitaria, cit., p. 3 ss.(67) Stante le clausole <strong>di</strong> esenzione a favore <strong>di</strong> Regno Unito e Polonia aisensi del Protocollo n. 7 sull’applicazione della Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unioneeuropea alla Polonia e al Regno Unito (su cui C. Gabrielli, La partecipazionedel Regno Unito allo spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia, in Sud inEuropa, febbraio 2008, p. 33 ss.).(68) In argomento L.S. Rossi, Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali e Costituzionedell’Unione europea, cit.; J. Ziller, La nuova Costituzione europea, cit., pp. 19-24,71 ss.; Id., Il nuovo Trattato europeo, cit., pp. 49-54, 104, 135 ss.; M.C. Baruffi, I<strong>di</strong>ritti fondamentali nel Trattato <strong>di</strong> riforma, inSud in Europa, febbraio 2008, p. 26 ss.


Introduzione 19<strong>di</strong>fficoltà che si dovessero presentare in futuro in una Unione oggia 27 Stati e, in prospettiva futura, presumibilmente, ancora piùnumerosa (69).Stante la loro natura <strong>di</strong>screzionale, i <strong>di</strong>ffusi modelli <strong>di</strong> integrazione<strong>di</strong>fferenziata che si riscontrano nei trattati TUE e TFUE,rappresentano una scelta cautelare da parte <strong>degli</strong> Stati membri, iquali, pur <strong>di</strong> non incorrere in una impasse in una determinata materiaritenutarilevanteperilprocesso<strong>di</strong> integrazione, hanno consideratoil modello <strong>di</strong> integrazione <strong>di</strong>fferenziata l’unico rime<strong>di</strong>o perseguibileneiconfronti<strong>di</strong>eventuali<strong>di</strong>fficoltàcheil sistema decisionaledell’Unione potrebbe evidenziare.Non è tuttavia verificabile apriorise e quando questa particolareintegrazione « settoriale » tra Stati membri per così <strong>di</strong>re,piùpronti (o più volenterosi) <strong>di</strong> altri, possa essere impiegata, attesa lasua natura fortemente <strong>di</strong>screzionale. Né questa ipotesi normativadebba essere considerata l’unica soluzione possibile alle eventuali<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> procedere tutti insieme in un ente sovranazionale semprepiù eterogeneo e variegato.Siffatta eterogeneità, tuttavia, deve essere considerata, dalpunto <strong>di</strong> vista culturale, etnico, religioso, giuri<strong>di</strong>co, un valore assoluto(70), da preservare ed accrescere, anche a costo <strong>di</strong> rendere (unpo’) più complesso l’iter legislativo-decisionale (71).Per ovviare a questo tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà, necessaria sarebbe l’estensionedel voto a maggioranza a tutte le <strong>di</strong>scipline previste daitrattati e, in questa prospettiva, il Trattato <strong>di</strong> riforma è, ad esseremagnanimi, sufficientemente innovativo (72).(69) Traiprimicommenticfr.L.S. Rossi, L’integrazione <strong>di</strong>fferenziata nelTrattato <strong>di</strong> Lisbona, inSud in Europa, cit., p. 18.(70) In argomento N. Colaianni, L’influenza della ‘‘Costituzione europea’’sul <strong>di</strong>ritto (statale) <strong>di</strong> libertà <strong>di</strong> religione, inStu<strong>di</strong> sull’integrazione europea,2-2007, p. 315 ss.(71) Non appare dello stesso parere P. Ponzano, Le traité de Lisbonne:l’Europe sort de sa crise institutionnelle, inIl Diritto dell’Unione europea, n.3-2007,p. 583.(72) Ancorché il nuovo articolo 16, n. 3 TUE <strong>di</strong>sponga solennemente, alparagrafo 3, che « Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo i casi in cuii trattati <strong>di</strong>spongano <strong>di</strong>versamente ». L’unanimità è ancora la regola in taluneimportanti politiche ed azioni dell’Unione. Si tenga conto che attualmente, aquanto consta, sono circa 70 previsioni <strong>di</strong> utilizzo dell’unanimità! E questo nonostantel’estensione della codecisione, che <strong>di</strong>venta procedura legislativa or<strong>di</strong>naria (aquanto consta 28 procedure previste) con il relativo aumento del ruolo del Parlamentoeuropeo (P. Ponzano, Le traité de Lisbonne: l’Europe sort de sa criseinstitutionnelle, cit., supra nota 47, p. 583 afferma che « Le renforcement du


20 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaStando così le cose, ed emergendo rigurgiti <strong>di</strong> sovranità statali,la scelta è quin<strong>di</strong> ricaduta necessariamente su modelli <strong>di</strong> integrazione« multivariata ». Si tratta della c.d. integrazione « à lacarte»,«apiùvelocità », « a cerchi concentrici » aut similia che, invero,non appare una novità assoluta, trovando già nei trattati attualiesempi emblematici <strong>di</strong> deroghe, eccezioni, clausole <strong>di</strong> « optingout » altre <strong>di</strong> « opting in » (ad es. clausola sociale, politica esterae <strong>di</strong> sicurezza comune, unione monetaria, Schengen, ecc.). L’unica<strong>di</strong>fferenza sta nel fatto che sino ad oggi questi strumenti alternativi,sono sempre stati considerati come estrema ratio, come eccezione enon come regola.Inoltre, il clima poco favorevole è evidenziato dai 37 protocolliallegati, nonché le 65 <strong>di</strong>chiarazioni, che in<strong>di</strong>cano un’esigenza <strong>degli</strong>Stati membri <strong>di</strong> sottolineare la loro posizione nei confronti <strong>di</strong> talunepolitiche, decisioni, azioni in ambito europeo, al fine <strong>di</strong> limitare,derogare o ritardarne l’entrata in vigore.Così nei trattati ritroviamo strumenti <strong>di</strong> integrazione <strong>di</strong>fferenziata,cooperazioni rafforzate, cooperazioni strutturate permanenti,«multivelocità», che sintetizzano a vari livelli la possibilità pertaluniStatimembri<strong>di</strong>integrarsipiùvelocemente <strong>di</strong> altri nel rispettodelle norme che <strong>di</strong>sciplinano le varie formule. In primo luogo occorresegnalare le cooperazioni rafforzate <strong>di</strong> cui al Titolo IV, articolo20 TUE e Titolo III, articoli 326-334 TFUE, che appaionosemplificate e più flessibili rispetto alla precedente <strong>di</strong>sciplina.Inoltre, ed è questa una interessante novità, è prevista unaprocedura unificata applicabile « nel quadro delle competenzenon esclusive dell’Unione » (art. 20 TUE, n. 1, prima frase).Il Consiglio dopo aver valutato la situazione e avere perseguitoogni attività positiva in merito, in ultima istanza, adotta all’unanimitàuna decisione <strong>di</strong> autorizzazione che permette una cooperazionerafforzata tra almeno nove Stati membri (attualmente otto Stati),qualora gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possanoessere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suoinsieme (73).La cooperazione rafforzata, che può quin<strong>di</strong> applicarsi soltantorôle du Parlement européen demeure l’élément le plus positif de la nouvelle architectureinstitutionnelle »).(73) L.S. Rossi, L’integrazione <strong>di</strong>fferenziata nel Trattato <strong>di</strong> Lisbona, inSu<strong>di</strong>n Europa, cit., p. 18.


Introduzione 21nell’ambito delle competenze non esclusive dell’Unione (art. 20TUE, n. 1, prima frase), è aperta ad altri Stati membri che possonosuccessivamente aderirvi su espressa domanda, fatto salvo il rispettodelle eventuali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipazione stabilite dalla decisione<strong>di</strong> autorizzazione del Consiglio che decide all’unanimità (art. 329, n.2TFUE).Ai sensi <strong>degli</strong> articoli 20, n. 4 TUE e 331 TFUE, gli attiadottati nel quadro <strong>di</strong> una cooperazione rafforzata vincolano sologli Stati membri partecipanti; non integrano il generale acquis dell’Unioneche pertanto non deve essere recepito dagli Stati can<strong>di</strong>datiall’adesione all’Unione (art. 49 TUE).Lo strumento della cooperazione rafforzata è applicabile, pertanto,almercatointerno,allospazio<strong>di</strong>libertà,sicurezza e giustizia(Titolo V TFUE), ma anche nella materia penale e <strong>di</strong> polizia (74).Anzi appare una cooperazione « sollecitata », grazie alla previsionedell’art.82,n.3TFUE(75),secondocuialmenonoveStatimembri(74) Per una prima <strong>di</strong>sanima cfr. F. Pocar, Gli obiettivi dell’Europa nelnuovo Trattato: un compromesso fra luci e ombre, inGuida al Diritto, luglio-agosto2007, p. 8 ss.; G. Caggiano, L’evoluzione dello Spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza egiustizia nella prospettiva dell’Unione basata sul <strong>di</strong>ritto, in Stu<strong>di</strong> sull’integrazioneeuopea, 2-2007, p. 335 ss.; R. Cafari Panico, Lo spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza egiustizia nel Trattato <strong>di</strong> riforma: le <strong>di</strong>sposizioni generali, inSud in Europa, cit.,p.19ss., il quale ritiene la mo<strong>di</strong>fica del Titolo IV TCE una indubbia semplificazione el’espressione più evidente del progresso dell’integrazione europea nel settore penalee <strong>di</strong> polizia (p. 22). In materia migratoria e profili connessi F. Morrone, Ilprocesso <strong>di</strong> integrazione europea e il ruolo delle istituzioni nell’ambito della politicamigratoria dell’Unione alla luce dei Trattati <strong>di</strong> riforma, in Stu<strong>di</strong> sull’integrazioneeuopea, 3-2008, p. 611 ss.(75) Nel Titolo V TFUE rubricato ‘‘Spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia’’,articoli 67-89 (già Titolo IV TCE ‘‘visti, asilo, immigrazione ed altre politicheconnesse con la libera circolazione delle persone’’ comunitarizzate dal terzo pilastroUe) nel Capo 5 ‘‘Cooperazione <strong>di</strong> polizia’’, l’art. 87, n. 3 sancisce che « IlConsiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabiliremisure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità <strong>di</strong> cui al presentearticolo. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamentoeuropeo. In mancanza <strong>di</strong> unanimità, un gruppo <strong>di</strong> almeno nove Stati membripuò chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto <strong>di</strong> misure. In talcaso la procedura in sede <strong>di</strong> Consiglio è sospesa. Previa <strong>di</strong>scussione e in caso <strong>di</strong>consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia ilprogetto al Consiglio per adozione. Entro il medesimo termine, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo,e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazionerafforzata sulla base del progetto <strong>di</strong> misure in questione, essi ne informano ilParlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l’autorizzazione aprocedere alla cooperazione rafforzata <strong>di</strong> cui all’articolo 20, paragrafo 2 del trattatosull’Unione europea e all’articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si consideraconcessa e si applicano le <strong>di</strong>sposizioni sulla cooperazione rafforzata. La procedura


22 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonapossono instaurare una cooperazione rafforzata sulla base <strong>di</strong> unprogetto <strong>di</strong> misure senza l’unanimità previstadallaproceduralegislativaspeciale ex art.82,n.3TFUE(76).In materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune (77) abbiamo previsioni specifiche(« cooperazioni strutturate permanenti ») nonché l’applicazionedella generale procedura.Se si considera, infatti, che il Trattato <strong>di</strong> Nizza espressamenteescludeva la cooperazione rafforzata in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune(precedente art. 27 B TUE), appare significativa la <strong>di</strong>sposizionesull’utilizzo della « cooperazione strutturata permanente » tra unnumero indeterminato <strong>di</strong> Stati, peraltro non come strumento <strong>di</strong>ultima istanza, quin<strong>di</strong>, con una formula più flessibile rispetto allacooperazione rafforzata (78).Nel quadro testé delineato <strong>di</strong> integrazione <strong>di</strong>fferenziata, occorrealtresì richiamare la <strong>di</strong>sciplina dell’unione economica e monetariae la c.d. « zona euro », che, nella prospettiva in analisi,esprime il più significativo approccio « multilivello » <strong>degli</strong> Statimembri (79). Segnalando l’inserimento nei trattati, per la primavolta, dell’« euro » come moneta unica (art. 3, n. 4 TUE) (80),specifica <strong>di</strong> cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituisconouno sviluppo dell’acquis <strong>di</strong> Schengen ». In argomento R. Cafari Panico,Lo spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia nel Trattato <strong>di</strong> riforma, cit.,supra nota 65,p. 19 ss.(76) Si vedano sul punto le considerazioni <strong>di</strong> M. Castellaneta, Si riduconoi tempi per l’adozione <strong>degli</strong> atti <strong>di</strong> cooperazione penale, cit., p. 18 ss.(77) Titolo V, Capo 2, Sezione 2, articoli 42-46 TUE; Protocollo (n. 10)sulla cooperazione strutturata permanente.(78) « La cooperazione strutturata permanente è aperta a ogni Stato membroche s’impegni, dalla data dell’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona, a) aprocedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, attraverso losviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forzemultinazionali, ai principali programmi europei <strong>di</strong> equipaggiamento e all’attivitàdell’Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, della ricerca, dell’acquisizionee <strong>degli</strong> armamenti (l’Agenzia europea per la <strong>di</strong>fesa), e b) ad essere ingrado<strong>di</strong>fornire,alpiùtar<strong>di</strong> nel 2010, a titolo nazionale o come componente <strong>di</strong>gruppi <strong>di</strong> forze multinazionali, unità <strong>di</strong> combattimento mirate alle missioni previste,configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi <strong>di</strong> supporto,compresi trasporto e logistica, capaci <strong>di</strong> intraprendere missioni menzionate all’articolo28 B del trattato sull’Unione europea, entro un termine da 5 a 30 giorni, inparticolare per rispondere a richieste dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, esostenibili per un periodo iniziale <strong>di</strong> 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120giorni » [Protocollo (n. 4), art. 1].(79) Cfr. L.S. Rossi, L’integrazione <strong>di</strong>fferenziata nel Trattato <strong>di</strong> Lisbona, inSud in Europa, cit., p. 18.(80) Art. 3 TUE, n. 4: « L’Unione istituisce un’unione economica e mone-


Introduzione 23posto che nelle versioni attualmente in vigore secondo la revisione<strong>di</strong> Nizza, ad<strong>di</strong>rittura, compare l’unità <strong>di</strong> conto « ecu » (EuropeanCurrency Unit) oltre all’Istituto Monetario europeo (IME) precursoredella Banca Centrale europea (BCE) (81).Non v’è dubbio che a partire dal Trattato <strong>di</strong> Maastricht che haformalizzato l’approccio multivariato e attesa l’integrazione <strong>di</strong>Schengen, l’approccio <strong>di</strong>fferenziato evidenziato da protocolli <strong>di</strong>« opting out » ha costituito l’esempio più limpido adottato edesteso ad altri settori.Anche nel Trattato <strong>di</strong> Lisbona, infatti, sono significative leclausole <strong>di</strong> esenzione temporanea che permeano trasversalmente itrattati in materie specifiche autorizzando taluni Stati membri aprocedere più in fretta permettendo ad altri <strong>di</strong> non aderire imme<strong>di</strong>atamente,ma in un momento successivo qualora lo Stato decidessein tal senso.Non è certo questo il modello <strong>di</strong> integrazione preconizzato daSpinelli o Schuman e Monnet, che pensavano un’integrazione uniforme<strong>degli</strong> Stati europei, ma è pur sempre un modo <strong>di</strong> procedereegualmente verso mete che altrimenti sembrerebbero irraggiungibili,nell’Unione a più Stati e con il voto a maggioranza ancora non deltutto generalizzato.Da ultimo occorre far rientrare nel concetto <strong>di</strong> integrazione<strong>di</strong>fferenziata — meglio <strong>di</strong> rinuncia all’integrazione — la previsione<strong>di</strong> cui all’art. 50 TUE che prevede la facoltà per uno Stato membro<strong>di</strong> recedere dall’Unione.In questa particolare e delicata situazione, non si tratta <strong>di</strong>richiedere <strong>di</strong> essere esentati da una politica o da un’azione dell’Unione,bensì <strong>di</strong> ritirarsi completamente dall’impegno sottoscritto conla firma e la successiva ratifica dei trattati istitutivi.Ad una attenta lettura della norma, non pare che l’inserimentonel trattato <strong>di</strong> siffatta clausola possa incidere negativamente sullairreversibilità del processo <strong>di</strong> integrazione europea (82).Si tratta <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sposizione dalle evidenti implicazioni politi-taria la cui moneta è l’euro».Cfr.altresìil TFUE, in particolare il Titolo VIII‘‘Politica economica e monetaria’’, Capo 4 ‘‘Disposizioni specifiche agli Stati membrila cui moneta è l’euro’’ (c.d. « Eurogruppo »), articoli 136-138.(81) Per alcune considerazioni in materia mi sia consentito rinviare a M.Fragola, Co<strong>di</strong>ce dell’euro, Raccolta dei testi normativi sull’introduzione della monetaunica, <strong>Napoli</strong>, E<strong>di</strong>zione Scientifiche Italiane, 1999, pp. 9-11.(82) Contra J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, cit., p. 87.


24 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonache, conseguenza della sfiducia <strong>di</strong> parte <strong>degli</strong> attuali governi <strong>degli</strong>Stati membri nei confronti del sistema istituzionale dell’Unione (83).In verità, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recedere dall’Unione, ancorché implicito, èsempre stato nella ratio del trattato. Gli Stati membri, infatti, superioremnon recognoscentes, aderiscono volontariamente all’Unionericevendo come contropartita <strong>di</strong>ritti ed obblighi. Pertanto, pur inassenza <strong>di</strong> norme espresse in materia, hanno sempre goduto del<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso ancorché non co<strong>di</strong>ficato nei trattati (84). E, dalpunto <strong>di</strong> vista giuri<strong>di</strong>co, in modo relativamente semplice e rapido.Con la <strong>di</strong>sciplina del recesso mi sembra che si sia complicata laprocedura <strong>di</strong> uscita.Lo Stato membro che decide <strong>di</strong> recedere ai sensi dell’art. 50TUE non può più farlo sic et simpliciter giacché ètenuto a rispettarela procedura « liberatoria ». Esso deve notificare tale intenzione alConsiglio europeo e, successivamente, ove vi siano le con<strong>di</strong>zioni, l’Unionenegozia e conclude (a maggioranza qualificata previa approvazione(85) del Parlamento europeo) con tale Stato un accordo (ai sensidell’art. 218 TFUE) volto a definire le modalità del recesso, « tenendoconto del quadro delle future relazioni con l’Unione » (86).L’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso dello Stato è quin<strong>di</strong> resoeffettivo a decorrere dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore dell’accordoovvero, in mancanza <strong>di</strong> tale accordo, due anni dopo la notifica,salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato,decida all’unanimità <strong>di</strong> prorogare tale termine.Per lo Stato che intende ritirarsi, si delinea anche una ulteriorepossibilità, prevista dall’art. 50, n. 3 TUE, <strong>di</strong> attendere due anni (opiù) a partire dalla notifica della volontà <strong>di</strong> recedere, qualora non sisia raggiunto un « accordo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssenso » con l’Unione (87).(83) L. Daniele, Trattato <strong>di</strong> Lisbona: ad<strong>di</strong>o all’idea federalista per superaregli ostacoli <strong>degli</strong> euroscettici, cit., p. 13, parla <strong>di</strong> « fobie europeistiche » presenti inalcuni Stati membri.(84) Cfr. in merito la Convenzione <strong>di</strong> Vienna sul <strong>di</strong>ritto dei trattati artt. 42-45, 54, 56, 61, 62, 65, 67, 70.(85) Vale a <strong>di</strong>re un parere conforme obbligatorio e vincolante.(86) Sull’argomento L.S. Rossi, L’integrazione <strong>di</strong>fferenziata nel Trattato <strong>di</strong>Lisbona, inSud in Europa, cit.,supra nota 19, p. 18, che afferma in proposito che«È questa l’ipotesi più estrema <strong>di</strong> integrazione <strong>di</strong>fferenziata, ma proprio perchécosì estrema è forse anche la più improbabile ».(87) Sitengacontoanchedellaprevisionecontenutanelparag.5:«SeloStato che ha receduto dall’Unione chiede <strong>di</strong> aderirvi nuovamente, tale richiesta èoggetto della procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 49 », vale a <strong>di</strong>re, una nuova domanda <strong>di</strong>adesione come se fosse uno Stato mai membro dell’Unione.


Introduzione 25È convinzione, tuttavia, che siffatta norma debba essere interpretataanche alla luce dei principi generali e <strong>degli</strong> obiettivi comuniche l’Unione è chiamata a perseguire nel tempo, nonché alla lucedell’art. 3 del Trattato <strong>di</strong> Lisbona che sancisce la durata illimitata <strong>di</strong>questo trattato e che produce i suoi effetti anche dopo l’entrata invigore dei nuovi Trattati TUE e TFUE.5. Altre innovazioni rilevanti « in » e le innovazioni mancate« out » sempre nell’ottica « decostituzionale ».Occorre infine soffermarsi su alcune novità introdotte dalTrattato <strong>di</strong> Lisbona, in quanto talune appaiono come vere e proprieinnovazioni, altre perché transplant <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni già presenti inprecedenza, in particolare, nella Costituzione europea (88).L’Unione ha una sua personalità giuri<strong>di</strong>ca unica (art. 47 TUE)in quanto « sostituisce e succede alla Comunità europea » (art. 1TUE, ultima frase); si tratta della conseguenza della scomparsa dellaComunità europea che, a <strong>di</strong>fferenza dell’Unione, aveva una suapersonalità sancita da una norma primaria (art. 281 TCE).In materia <strong>di</strong> relazioni esterne dell’Unione e politica estera e <strong>di</strong>sicurezza comune (PESC) [Titolo V TUE rinnovato] (89), occorrerilevare che pur essendo formalmente scomparsa la struttura a trepilastri del TUE, nella sostanza, quanto a tenore e portata delle<strong>di</strong>sposizioni, è rimasto l’approccio (sostanzialmente) governativo (90).Poco è cambiato anche rispetto al trattato costituzionale: sono(88) Non sembra necessario elencare in modo dettagliato tutte le innovazionicontenute nel Trattato <strong>di</strong> riforma, peraltro già conosciute attraverso gli imponenticanali mass me<strong>di</strong>atici, e rinvenibili, per chi ne fosse interessato, in altrepubblicazioni <strong>di</strong> carattere <strong>di</strong>vulgativo tempestive ed esaustive. Oltre agli altri autoricitati supra in nota 1, si vedano, in particolare, A. Duff, Guida al Trattato <strong>di</strong>Lisbona, inhttp://www.andrewduffmep.org.uk; Verso il nuovo Trattato <strong>di</strong> riforma, acura del Centro Nazionale <strong>di</strong> Informazione e Documentazione Europea (CIDE), inhttp://www.cide.it/Contenuti/. Da ultimo i Dossier del Senato della Repubblica nn.59, 75, 81, 82, 83, in http://www.senato.it/lavori/21417/21680/30661/133881/genpaginalistasm_web_.htm;e le considerazioni <strong>di</strong> U. Ranieri, L’Italia e il rilanciodell’integrazione europea, 16 gennaio 2008, in Federalismi.it, n. 2-2008.(89) Per un primo approccio al novellato Titolo V TUE, cfr. F. Munari,Le relazioni esterne, inSud in Europa, febbraio 2008, p. 16 ss. e P. Puoti, La Pescnella prospettiva del Trattato <strong>di</strong> riforma, ivi, p. 28 ss.(90) S. Nuttall, On Fuzzy Pillars: Criteria for the Continued Existence ofPillars in the Draft Constitution, CFSP Forum, Vol. 2, Issue No. 3, May 2004, pp 4-7einwww.fornet.info.


26 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonariprodotte la maggior parte delle innovazioni che erano previstenella Costituzione europea, come l’introduzione del « Ministro <strong>degli</strong>esteri » (che però nel nuovo trattato è « Alto rappresentante per lapoliticaesteraegliaffari<strong>di</strong>sicurezza ») e, soprattutto, del Servizioeuropeo per l’azione esterna (91). Nella PESC la procedura decisionalefortemente amministrata dal Consiglio europeo e dal Consiglioappare più complessa, non soltanto rispetto alle procedure istituzionaliusate per altre politiche (oggi rubricate come « comunitarie »),maancheallaprecedente<strong>di</strong>sciplina.A fronte del classico triangolo istituzionale — Commissione,Parlamento europeo e Consiglio — e confermato il ruolo preminentedel Consiglio europeo che decide (<strong>di</strong> regola) all’unanimità, la proceduradecisionale PESC si appesantisce della partecipazione dell’AltoRappresentante, che preside il Consiglio ‘‘Affari esteri’’ ed è vicePresidente della Commissione europea (92), soprattutto nella fasedella presentazione <strong>di</strong> iniziative o proposte <strong>di</strong> atti (93) che, si specifica,« non sono atti legislativi » (art. 31, n. 1, seconda frase, TUE).Il Parlamento europeo non partecipa alla procedura decisionale.Esso è unicamente consultato, ancorché «regolarmente»,dall’AltoRappresentante « sui principali aspetti e sulle scelte fondamentalidellapoliticaesterae<strong>di</strong>sicurezzacomuneedellapolitica<strong>di</strong>sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune e lo informa dell’evoluzione <strong>di</strong> tali(91) Stante alcune previsioni PESC del Titolo V Tue che appaiono in<strong>di</strong>cative<strong>di</strong> possibili sviluppi progressivi (<strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>rà piùavanti), è lecito fare alcuneriserve in or<strong>di</strong>ne ad una futura e rapida evoluzione della Pesc in senso più sovranazionale.Si considerino, a tal riguardo, le numerose precisazioni sul ruolo preminente<strong>degli</strong> Stati membri nella definizione ed attuazione della Politica estera e <strong>di</strong>sicurezza comune, per comprendere quale è la volontà politica <strong>degli</strong> Stati membri.A puro titolo <strong>di</strong> esempio: « La politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune è soggetta anorme e procedure specifiche »; « La politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune è messain atto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong>sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico delParlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati.La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea non è competente riguardo a tali <strong>di</strong>sposizioni» (art. 24, n. 1 TUE); « La politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune è attuatadall’alto rappresentante e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e aquelli dell’Unione (art. 26, n. 3 TUE).(92) Ai sensi dell’art. 18 TUE. Si consideri pure l’art. 27, n. 3 TUE, cheprevede il « servizio europeo per l’azione esterna » che, una volta <strong>di</strong>sciplinato dauna decisione del Consiglio, svolgerà la sua azione in cooperazione con i servizi<strong>di</strong>plomatici <strong>degli</strong> Stati membri.(93) « Con l’appoggio della Commissione » (art. 30, n. 1 TUE).


Introduzione 27politiche ». « Le opinioni del Parlamento europeo sono « debitamenteprese in considerazione ».In questo quadro, caratterizzato dal ruolo preminente <strong>di</strong> Consiglioeuropeo e Consiglio, alcune <strong>di</strong>sposizioni appaiono, tuttavia,foriere <strong>di</strong> possibili miglioramenti e sviluppi futuri (94).Ad esempio l’accorpamento delle due politiche « estere » dell’azioneesterna dell’Unione e della PESC in un unico Titolo V delTUE, che prevede tra l’altro la cooperazione sul piano internazionaledel « servizio europeo per l’azione esterna Ue » con le missioni<strong>di</strong>plomatiche e consolari <strong>degli</strong> Stati membri (95).Successivi sviluppi « <strong>di</strong>plomatici » sono rinvenibili in una serie<strong>di</strong> norme primarie collegate tra loro e tutte destinate ai profili <strong>di</strong>plomatici« esterni » dell’Unione. Ad esempio, la previsione <strong>di</strong> cuiall’art. 221 TFUE, che va letta alla luce <strong>degli</strong> articoli 27 TUE e 23TFUE, sancisce che le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi epresso le organizzazioni internazionali — che fino all’entrata delTrattato <strong>di</strong> Lisbona erano delegazioni della Commissione europea— assicurano la rappresentanza dell’Unione e sono poste sotto l’autoritàdell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e lapolitica <strong>di</strong> sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con lemissioni <strong>di</strong>plomatiche e consolari <strong>degli</strong> Stati membri » (96).Inquestaprospettivaappareinteressantela<strong>di</strong>sposizionecontenutanell’art. 3, n. 5 TUE che riguarda la protezione dei citta<strong>di</strong>niUe « nelle relazioni con il resto del mondo » (97). Questa norma va(94) Esprime un giu<strong>di</strong>zio complessivo favorevole sulla riforma in materia F.Munari, Le relazioni esterne, cit.,supra nota 80, p. 16 ss.(95) Nella Parte Quinta del TFUE ‘‘Spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia’’,si formalizza l’azione esterna dell’Unione con azioni specifiche sud<strong>di</strong>vise in titoli<strong>di</strong>stinti: politica commerciale, cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario,cooperazione allo sviluppo, cooperazione economica, finanziaria e tecnica con ipaesi terzi, accor<strong>di</strong> internazionali, relazioni con le organizzazioni internazionali,clausola <strong>di</strong> solidarietà. In argomento mi sia consentito il rinvio a M. Fragola,Nozioni<strong>di</strong><strong>di</strong>ritto<strong>di</strong>plomaticoeconsolare, Tecnica Prassi Esperienza, <strong>Napoli</strong>, E<strong>di</strong>zioniScientifiche Italiane, 2004, ristampa 2009, pp. 30-40.(96) Delegazioni che da organismi della Commissione nell’esercizio dellesuerelazioniesterneanomeepercontodellaComunità, <strong>di</strong>ventano delegazioni« dell’Unione » con un forte significato simbolico sulla presenza sul piano internazionaledell’Unione.(97) In particolare il parag. 5. « Nelle relazioni con il resto del mondol’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezionedei suoi citta<strong>di</strong>ni. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibiledella Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio liberoed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei <strong>di</strong>ritti umani, in particolare


28 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaanalizzata in combinato con l’art. 35 TUE che attiene al ruolo delledelegazioni dell’Unione europea, unitamente alle missioni <strong>di</strong>plomatichee consolari <strong>degli</strong> Stati membri, in or<strong>di</strong>ne alla tutela dei citta<strong>di</strong>ninei paesi terzi, nonché con gli articoli 20 e 23 TFUE che,inseriti nella Parte Seconda sulla citta<strong>di</strong>nanza dell’Unione, ne ripropongonoil riconoscimento <strong>di</strong> particolari <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> status (98).La previsione della protezione <strong>di</strong>plomatica dei citta<strong>di</strong>ni Ue neiPaesi terzi rispetto alla precedente formulazione del Trattato <strong>di</strong>Maastricht, è arricchita da una previsione che, in prospettiva, neestende le opportunità. Nel novellato articolo 23 è aggiunto unnuovo comma che stabilisce che « Il Consiglio, deliberando secondouna procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamentoeuropeo, può adottare <strong>di</strong>rettive che stabiliscono le misure <strong>di</strong>coor<strong>di</strong>namento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela ».Un atto « tipico » delle istituzioni dell’Unione, quin<strong>di</strong>, che andrà asostituire la decisione 95/553/CE dei governi <strong>degli</strong> Stati membrinell’attuazione dell’art. 23.Rispetto al passato, in particolare con riguardo all’adozionedella decisione dei rappresentanti dei governi <strong>degli</strong> Stati membri,riuniti in sede <strong>di</strong> Consiglio, del 19 <strong>di</strong>cembre 1995 n. 95/553/CE (99), può pertanto parlarsi <strong>di</strong> « comunitarizzazione » della materiadella protezione <strong>di</strong>plomatica e conseguente abbandono dellasfera intergovernativa (100).dei <strong>di</strong>ritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del <strong>di</strong>ritto internazionale,in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite ».Corsivo mio.(98) Nel comma terzo si afferma che (le delegazione Ue) « contribuisconoall’attuazione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> tutela dei citta<strong>di</strong>ni dell’Unione nel territorio dei paesiterzi <strong>di</strong> cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamentodell’Unione europea e delle misure adottate in applicazione dell’articolo 23 <strong>di</strong> dettotrattato ».(99) In GUCE L 314 del 28 <strong>di</strong>cembre 1995, pp. 73-76.(100) Ad avvalorare il contesto (sostanzialmente) intergovernativo milital’articolo 8 della decisione 95/553/CEE « La presente decisione entra in vigorequando tutti gli Stati membri hanno notificato al segretariato generale del Consiglioil completamento delle procedure richieste dal loro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co perl’applicazione della presente decisione ». Per uno <strong>stu<strong>di</strong></strong>o più approfon<strong>di</strong>to sull’argomentodella protezione <strong>di</strong>plomatica Ue, mi sia consentito il rinvio a M. Fragola,Citta<strong>di</strong>nanza europea e protezione <strong>di</strong>plomatica dei citta<strong>di</strong>ni all’estero, AttidelConvegno ‘‘Diritti fondamentali, citta<strong>di</strong>nanza europea e tutele giuri<strong>di</strong>che sovranazionali’’organizzato dal Consiglio Nazionale Forense - Associazione Giuristi Europei,Roma, 23 novembre 2009, in corso <strong>di</strong> pubblicazione, ora consultabile anchein http://www.eius.it/.


Introduzione 29In definitiva il <strong>di</strong>ritto dei citta<strong>di</strong>ni Ue ad ottenere una protezionedapartedell’Unioneapparegeneralizzatoe cristallizzato invarie parti dei trattati, il che induce a considerare positivamentesiffatto corpus <strong>di</strong> norme a forte valenza progressiva.Lo stesso <strong>di</strong>casi per l’art. 222 TFUE che introduce la nuova« clausola <strong>di</strong> solidarietà », nel senso che l’Unione e gli Stati membriin uno spirito <strong>di</strong> aiuto reciproco agiscono congiuntamente qualorauno Stato membro sia oggetto <strong>di</strong> un attacco terroristico o sia vittima<strong>di</strong> una calamità naturale o altro tipo <strong>di</strong> emergenza grave. Si tratta <strong>di</strong>una vicendevole assistenza (101) tra l’Unione e gli Stati membri, chesarà meglio precisata nella decisione <strong>di</strong> attuazione della clausola <strong>di</strong>solidarietà da parte del Consiglio, su proposta congiunta della Commissionee dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esterielapolitica<strong>di</strong>sicurezza.Tra le novità maggiormente pubblicizzate dai mass me<strong>di</strong>a occorresegnalare l’istituzione del Presidente del Consiglio europeo(art. 15 TUE) il quale, tra l’altro, assicura la rappresentanza esternadell’Unione per le materie relative alla politica estera e <strong>di</strong> sicurezzacomune (una sorta <strong>di</strong> « Mr UE »), fatte salve le attribuzioni dell’AltoRappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica <strong>di</strong> Sicurezza(c.d. « Mr Pesc ») (art. 15, n. 6, penultimo comma TUE) (102).(101) Questa tipologia <strong>di</strong> clausola invero non è una novità; nel contesto delTrattato <strong>di</strong> Lisbona però assume una valenza particolare e si propone come normaa sviluppo progressivo. Ve<strong>di</strong> art. 5 dello Statuto NATO: « Le parti convengono cheun attacco armato contro una o più <strong>di</strong> esse in Europa o nell’America settentrionalesarà considerato come un attacco <strong>di</strong>retto contro tutte le parti, e <strong>di</strong> conseguenzaconvengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna <strong>di</strong> esse, nell’esercizio del<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> legittima <strong>di</strong>fesa, in<strong>di</strong>viduale o collettiva, riconosciuto dall’ari. 51 delloStatuto delle Nazioni Unite, assisterà laparteoleparticosìattaccate intraprendendoimme<strong>di</strong>atamente, in<strong>di</strong>vidualmente e <strong>di</strong> concerto con le altre parti, l’azioneche giu<strong>di</strong>cherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire emantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attaccoarmato <strong>di</strong> questo genere e tutte le misure prese in conseguenza <strong>di</strong> esso sarannoimme<strong>di</strong>atamente portate a conoscenza del Consiglio <strong>di</strong> Sicurezza. Queste misuretermineranno allorché il Consiglio <strong>di</strong> Sicurezza avrà preso le misure necessarie perristabilireemantenerelapaceelasicurezzainternazionali».(102) Figura « decostituzionalizzata » nella denominazione (non più « Ministro<strong>degli</strong> Esteri » come previsto nella Costituzione europea) ma non nella sostanza.In argomento G. Grevi, The Common Foreign, Security and DefencePolicy,in G. Amato, H. Bribosia, B. De Witte (eds.), Genesis and Destiny of theEuropean Constitution. Commentary on the Treaty Establishing a Constitution forEurope in the light of the travaux préparatoires and future prospects, EuropeanUniversity Institute, Florence, Robert Schuman Centre for Advanced Stu<strong>di</strong>es, Bruxelles,Bruylant, 2007, pp. 820-821.


30 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaUn Presidente del Consiglio europeo con un mandato (potenzialmente)quinquennale (mandato <strong>di</strong> due anni e mezzo rinnovabileunasolavolta,art.15,n.5TUE)èda accogliere positivamente, purcon qualche riserva. Tale figura dovrebbe assicurare coerenza econtinuità all’azione dell’Unione europea sul piano internazionale,nonché maggiore visibilità soprattutto se, in prospettiva (103), lapersonalità che ricoprirà siffatto ruolo sarà <strong>di</strong> riconosciuto rilievointernazionale (104). Ancorché permane un frazionamento <strong>di</strong> ruoli efunzioni.In questa prospettiva, per il buon funzionamento dell’interosistema istituzionale dell’Unione, sembra in<strong>di</strong>spensabile che, unavolta andato a regime, il sistema <strong>di</strong> elezione (105) del Presidentead opera del Consiglio europeo (a maggioranza qualificata ex art.15,n.5TUE),esprimaunapersonalitàeuropea (106) <strong>di</strong> in<strong>di</strong>scussafama internazionale, che abbia <strong>di</strong>mostrato in precedenza <strong>di</strong> con<strong>di</strong>videreil processo <strong>di</strong> integrazione, quanto meno nella sua generalità,e <strong>di</strong> poter garantire una esplicita in<strong>di</strong>pendenza dai governi <strong>degli</strong>Stati membri.L’art. 12 TUE incluso nel « Titolo II Disposizioni relative aiprincipi democratici » presenta una novità che va quanto menosegnalata. Si tratta della formalizzazione nelle norme primarie dellacollaborazione tra le istituzioni ed i parlamenti nazionali, i quali« contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione »(art. 12 TUE, primo comma), che quin<strong>di</strong> saranno interessati, in<strong>di</strong>versa misura, soprattutto vigilando sul rispetto del principio <strong>di</strong>sussi<strong>di</strong>arietà e proporzionalità (art. 5, n. 3, secondo comma TUE);(103) Il Consiglio europeo <strong>di</strong> novembre 2009 ha eletto il sig. Van Rompuyprimo Presidente e nominato Catherine Ashton Alto Rappresentante. Cfr. la Notainformativa del Segretariato generale del Consiglio dell’UE del Dicembre 2009, inhttp://www.consilium.europa.eu.(104) Tuttavia, a ben vedere, non si ritiene che il nuovo trattato ha semplificatoi ruoli e le competenze; la famosa frase <strong>di</strong> Henri Kissinger ‘‘se devochiamare la Comunità europea (« l’Europa ») non so che numero <strong>di</strong> telefonocomporre’’ appare oggi ancora valida stante la « triade » Presidente del Consiglioeuropeo, della Commissione e Alto Rappresentante PESC.(105) Così l’art. 15, n. 5 TUE: « Il Consiglio europeo elegge il presidente amaggioranza qualificata per un mandato <strong>di</strong> due anni e mezzo, rinnovabile unavolta. In caso <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fineal mandato secondo la medesima procedura ». Corsivo aggiunto.(106) Nulla <strong>di</strong>ce l’art. 15 TUE in merito della nazionalità del Presidentedel Consiglio europeo che, evidentemente, si ritiene debba essere citta<strong>di</strong>no dell’Unioneeuropea ai sensi dell’art. 20 TFUE.


Introduzione 31svolgendo un controllo politico sulle attività <strong>di</strong> Europol e Eurojust(artt. 85 e 88 TFUE); partecipando alla procedura or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong>revisione dei trattati (art. 48, n. 7, terzo comma TUE); venendoinformati delle domande <strong>di</strong> adesione all’Unione in conformità dell’articolo49, primo comma TUE (107). Il Protocollo n. 1 allegato alTrattato <strong>di</strong> Lisbona (art. 4), definisce le modalità della partecipazioneattiva dei parlamenti nazionali (108).Infine,laproceduralegislativa<strong>di</strong>codecisione,estesaanuovied importanti settori, <strong>di</strong>venta procedura legislativa or<strong>di</strong>naria (artt.289-294 TFUE) e, attraverso questa procedura ed alla proceduraspeciale, sono adottati dal legislatore dell’Unione (Parlamento eConsiglio su proposta della Commissione ex art. 289, n. 1 TFUE)gli « atti legislativi », che rimangono regolamenti, <strong>di</strong>rettive e decisioni(art. 288) essendo stata soppressa, rispetto alla Costituzioneeuropea, le tipologie <strong>di</strong> « legge » e « legge-quadro », ma stabilendo,tuttavia, e positivamente, una gerarchia <strong>degli</strong> atti Ue (art. 290) datempo auspicata in dottrina (109).(107) Testualmente l’art. 12 TUE: « I parlamenti nazionali contribuisconoattivamente al buon funzionamento dell’Unione: a) venendo informati dalle istituzionidell’Unione e ricevendo i progetti <strong>di</strong> atti legislativi dell’Unione in conformitàdel protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea; b) vigilandosul rispetto del principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà secondo le procedure previste dal protocollosull’applicazione dei principi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità; c) partecipando,nell’ambito dello spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi <strong>di</strong>valutazione ai fini dell’attuazione delle politiche dell’Unione in tale settore, inconformità dell’articolo 70 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,ed essendo associati al controllo politico <strong>di</strong> Europol e alla valutazione delle attività<strong>di</strong> Eurojust, in conformità <strong>degli</strong> articoli 88 e 85 <strong>di</strong> detto trattato; d) partecipandoalle procedure <strong>di</strong> revisione dei trattati in conformità dell’articolo 48 del presentetrattato; e) venendo informati delle domande <strong>di</strong> adesione all’Unione in conformitàdell’articolo 49 del presente trattato; f) partecipando alla cooperazione interparlamentaretra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità delprotocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea ».(108) Per un’approfon<strong>di</strong>ta prima analisi della materia si rinvia a C. Morviducci,Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel nuovo Trattato, inSud in Europa,febbraio 2008, p. 23 e M.C. Baruffi, Rafforzato il principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà:protagonisti i parlamenti nazionali, cit.,supra nota 24, p. 15 ss.(109) Ai sensi dell’art. 290 TFUE è prevista la delega alla Commissione chedeve attenersi alle regole stabilite dalla norma. In dottrina A. Tizzano, La Hiérarchiedes normes communautaires, inRMUE, 1995, p. 219 ss.; E. Cannizzaro, Ilsistema delle fonti dell’Unione nel nuovo Trattato <strong>di</strong> riforma, in Sud in Europa,febbraio 2008, p. 12; G. Caggiano, Atti delegati e <strong>di</strong> esecuzione tra equilibrioistituzionale e comitologia, ivi, p.31.Sitengacontoperòche la nuova <strong>di</strong>sciplina<strong>di</strong>stingue in principio la delega dalla funzione esecutiva della Commissione, ponendoin dottrina una riflessione sulla comitologia. V. pure R. Baratta, Leprincipali novità del Trattato <strong>di</strong> Lisbona, cit., p. 29.


32 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona6. Segue. In conclusione.Traleinnovazioni«out»,valea<strong>di</strong>relenovitàcontenute nellaCostituzioneeuropeamanontraspostenelTrattato<strong>di</strong>Lisbona,unanota sul mancato inserimento dei simboli dell’Unione nei nuovitrattati (110). È questa una scelta politica, meramente simbolica,con l’obiettivo <strong>di</strong> rassicurare coloro che, quanto meno sul pianocostituzionale, non intendono identificarsi in simboli comuni bensìsoltanto con rappresentazioni e simboli nazionali. Il che, invero,appareunacontrad<strong>di</strong>zione,ovesiconsidericheallabasedelsistemasopranazionale dell’Unione, sin dal 1951, la cessione-con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong>alcune sovranità si pone a fondamento dell’or<strong>di</strong>namento.In questa prospettiva sono stati espunti dal trattato costituzionalela ban<strong>di</strong>era dell’Unione con fondo blu e 12 stelle dorate al centro;l’inno dell’Unione (Nona <strong>di</strong> Beethoven Inno alla gioia), il motto (un’Unione« Unita nelle <strong>di</strong>versità ») e la data del 9 maggio « festa del’Unione» nel ricordo della Dichiarazione Schuman del 1950.Siffatti simboli ben noti ai citta<strong>di</strong>ni europei ed extra europei,sono oramai evidenti nelle menti delle persone, e continuerannonell’immaginario collettivo ad essere sempre considerati, de facto, isimboli <strong>di</strong>stintivi e caratterizzanti dell’Unione europea sia sul pianointerno sia internazionale.Occorre soffermarsi, inoltre, sul mancato inserimento del principiodel primato del <strong>di</strong>ritto dell’Unione europea sul <strong>di</strong>ritto nazionale,aspetto questo <strong>di</strong> sicuro più « invasivo » rispetto ai simboli (111).Anche questa scelta da parte <strong>degli</strong> governi <strong>degli</strong> Stati membrievidenzia l’opzione politica <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>ligere un trattato « purificato» (112), quanto meno nella sua esteriorità, meno impegnativoe soprattutto in una versione ridotta agli occhi dei propri citta<strong>di</strong>ni.Nonvalelapenainquestasederiprendere(l’oramaivetusto)(110) Parla <strong>di</strong> « furia iconoclastica » U. Villani, La riforma <strong>di</strong> Lisbona,cit., supra nota20,p.2.(111) Principio costituzionale dell’or<strong>di</strong>namento comunitario assieme alprincipio dell’efficacia <strong>di</strong>retta. Su cui, da ultimo, per taluni profili costituzionali,R. Mastroianni, Conflitti <strong>di</strong> norme interne e norme comunitarie non dotate <strong>di</strong>efficacia <strong>di</strong>retta: il ruolo della Corte costituzionale, inIl Diritto dell’Unione europea,3/2007, p. 585 ss.(112) U. Villani, La riforma <strong>di</strong> Lisbona, cit.,supra nota 20, p. 2, affermache « le scelte operate dalla Conferenza intergovernativa mettono in luce l’inclinazionead assumere per il futuro europeo un tono <strong>di</strong>messo (se non meschino), privo<strong>di</strong> qualsiasi tensione morale e ideale ».


Introduzione 33<strong>di</strong>battito che ha accompagnato in Italia, il riconoscimento del primatoda parte della Corte costituzionale vent’anni dopo la sentenzadella Corte <strong>di</strong> giustizia nel caso Costa-Enel del 1964 (113). Giovasoltanto richiamare la Dichiarazionen.17nellaqualesiaffermache« per giurisprudenza costante della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea, i trattati e il <strong>di</strong>ritto adottato dall’Unione sulla base deitrattati prevalgono sul <strong>di</strong>ritto <strong>degli</strong> Stati membri alle con<strong>di</strong>zionistabilite dalla summenzionata giurisprudenza » (114).In questo contesto <strong>di</strong> scelte « out », vale a <strong>di</strong>re espunte dalprogetto <strong>di</strong> trattato costituzionale, il mantenimento alla denominazione<strong>degli</strong> atti delle istituzioni, è una scelta sicuramente da considerare alribasso. La sistemazione del sistema delle fonti, come detto in precedenza,è argomento ben noto nel <strong>di</strong>ritto comunitario (115) che, con ilTrattato <strong>di</strong> Lisbona, assume una connotazione nuova, migliorativarispetto al passato, ma non del tutto definita ed appagante (116).Da ultimo le novità previste per la Corte <strong>di</strong> giustizia da sempreconsiderata il « motore » dell’integrazione (117).(113) Sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64.(114) Nella Dichiarazione è allegato il Parere del Servizio giuri<strong>di</strong>co delConsiglio del 22 giugno 2007 riportato nel documento 11197/07 (JUR 260). LaCIG ha allegato all’atto finale il parere del Servizio giuri<strong>di</strong>co del Consiglio sulprimato, che quin<strong>di</strong> rispecchia il pensiero <strong>degli</strong> Stati membri. Nel documento siafferma che « alla giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia si evince che la preminenzadel <strong>di</strong>ritto comunitario è un principio fondamentale del <strong>di</strong>ritto comunitariostesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunitàeuropea. All’epoca della prima sentenza <strong>di</strong> questa giurisprudenza consolidatanon esisteva alcuna menzione <strong>di</strong> preminenza nel trattato. La situazione è a tutt’oggiimmutata. Il fatto che il principio del la preminenza non sarà incluso nel futurotrattato non altera in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenzaesistente della Corte <strong>di</strong> giustizia. Corsivo aggiunto.(115) Ve<strong>di</strong> le considerazioni in argomento, supra, fine parag. 5. Sul puntoA. Tizzano, La Hiérarchie des normes communautaires, cit., p. 219 ss. Per unasistemazione coerente delle fonti giuri<strong>di</strong>che e per l’analisi delle novità contenutenel Trattato <strong>di</strong> riforma, cfr. E. Cannizzaro, Il sistema delle fonti dell’Unione nelnuovo Trattato <strong>di</strong> riforma, inSud in Europa, febbraio 2008, p. 12; G. Caggiano,Atti delegati e <strong>di</strong> esecuzione tra equilibrio istituzionale e comitologia, ivi, p.31.(116) Rinvio ancora a E. Cannizzaro, op. loc. cit., che richiama l’attenzionesulla mancanza <strong>di</strong> uniformità <strong>di</strong> applicazione della procedura or<strong>di</strong>naria, cosìcome pure della procedura speciale, L’Autore parla <strong>di</strong> asimmetria e pluralità <strong>di</strong>sistemi e sottosistemi <strong>di</strong> fonti normative: proce<strong>di</strong>mento legislativo rafforzato, procedurasuper-legislativa, atti <strong>di</strong> natura sub-legislativa, atti <strong>di</strong> natura mista, <strong>di</strong> naturalegislativa che però non costituiscono un atto legislativo.(117) Su cui R. Mastroianni, Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona e le mo<strong>di</strong>fiche alsistema giuris<strong>di</strong>zionale dell’Ue, inSud in Europa, febbraio 2008, p. 10 ss. Da ultimocfr. M. Con<strong>di</strong>nanzi-R. Mastroianni, Il contenzioso dell’Unione europea, Torino,Giappichelli, 2009, pp. 1-21.


34 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaL’art. 13 TUE conferma tra le istituzioni la Corte <strong>di</strong> giustizia« dell’Unione europea ». Il successivo art. 19 TUE sancisce che « laCorte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea comprende la Corte <strong>di</strong> giustizia,il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del<strong>di</strong>ritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati ». L’art.19, n. 1, secondo comma TUE, <strong>di</strong>spone in modo perentorio che« gli Stati membri stabiliscono i rime<strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zionali necessariper assicurare una tutela giuris<strong>di</strong>zionale effettiva nei settori <strong>di</strong>sciplinatidal <strong>di</strong>ritto dell’Unione ».Si tratta <strong>di</strong> una norma in parte confermativa della situazioneprecedente, ora co<strong>di</strong>ficata tra le norme primarie in un unico articolo,che sintetizza una pluralità <strong>di</strong> norme primarie contenute invari articoli del TCE (artt. 220, 221, 222 223, 224, 225, 225) (118).La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è quin<strong>di</strong> l’istituzionedel sistema giuris<strong>di</strong>zionale: si pone al vertice della piramide e« comprende », nel senso <strong>di</strong> includere nel sistema complessivo, ilTribunale (non più <strong>di</strong> primo grado giacché fungedagiuris<strong>di</strong>zione<strong>di</strong>appello del Tribunale della Funzione Pubblica), lo stesso Tribunaledella Funzione Pubblica, le altre giuris<strong>di</strong>zioni che potranno essereistituite (cc.dd. « Tribunali specializzati ») (art. 257 TFUE).La <strong>di</strong>sciplina della Corte <strong>di</strong> giustizia è pertanto rinvenibile sianel TUE sia nel TFUE, a <strong>di</strong>mostrazione dell’interconnessione dellefonti ma, altresì, della poca chiarezza e sistematicità.Sebbene spetta allo Statuto stabilire la <strong>di</strong>stribuzione delle competenze(art. 256, n. 1 TFUE), i tribunali non sono del tutto autonomi,ancorché in<strong>di</strong>vidualizzati nei trattati: si pensi ad un unicoStatuto (della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea); al regolamentodel Tribunale che è approvato dal Consiglio su parere dellaCorte <strong>di</strong> giustizia; e alla istituzione dei Tribunali specializzati chesono istituiti, me<strong>di</strong>ante l’adozione <strong>di</strong> regolamenti, dal Parlamentoeuropeo e dal Consiglio che deliberano secondo la procedura legislativaor<strong>di</strong>naria, su proposta della Commissione e previa consultazionedella Corte <strong>di</strong> giustizia o su richiesta della Corte <strong>di</strong> giustizia eprevia consultazione della Commissione (art. 257 TFUE) (119).Un’ultima menzione relativa al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> nomina dei(118) Ancora R. Mastroianni, Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona e le mo<strong>di</strong>fiche alsistema giuris<strong>di</strong>zionale dell’Ue, cit.,supra nota 110, p. 11.(119) Appare scettico sulla scelta del regolamento invece della decisione R.Mastroianni, Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona e le mo<strong>di</strong>fiche al sistema giuris<strong>di</strong>zionaledell’Ue, cit.,supra nota 110, p. 10.


Introduzione 35giu<strong>di</strong>ci (della Corte <strong>di</strong> giustizia e del Tribunale) e <strong>degli</strong> avvocatigenerali: l’art. 255 TFUE formalizza nelle norme primarie l’istituzione<strong>di</strong> un Comitato <strong>di</strong> sette esperti (rectius: «personalità») (120),con l’incarico <strong>di</strong> fornire un parere sull’adeguatezza dei can<strong>di</strong>datiall’esercizio delle funzioni <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ce e <strong>di</strong> avvocato generale dellaCorte <strong>di</strong> giustizia e del Tribunale, prima che i governi <strong>degli</strong> Statimembri procedano alle nomine (121).Sembra quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> poter concludere affermando che il nuovosistema dei trattati è da giu<strong>di</strong>care nel complesso positivamente. Seda un lato però ilTrattato<strong>di</strong>Lisbonaharimessoinmotoilprocesso<strong>di</strong> integrazione europea, comportando peraltro interessantinovità sul versante istituzionale e delle politiche, dall’altro si devedenunciare senza remore il metodo utilizzato per la mo<strong>di</strong>fica deitrattati, che quin<strong>di</strong> va in ogni caso condannato, anche con la giustificazioneaddotta dai Rappresentanti dei governi <strong>degli</strong> Stati membri,<strong>di</strong> voler raggiungere in tempi strettissimi ad un accordo su <strong>di</strong> untesto con<strong>di</strong>viso.In futuro è auspicabile un metodo <strong>di</strong> revisione dei trattati piùdemocratico e trasparente.(120) Cfr. la raccomandazione della Corte <strong>di</strong> giustizia del 6 <strong>di</strong>cembre 2004che istituiva il primo comitato <strong>di</strong> esperti (cfr. R. Mastroianni, op. loc. cit., p.11).(121) Ancora, sul punto, R. Mastroianni, op. loc. cit., p. 11, il qualeafferma che « l’incidenza del Comitato sarà certamente ridotta se si considera chelo stesso si pronuncerà soltanto su designazioni già avvenute (...), che probabilmentesottintende una inconfessabile sfiducia sulle designazioni governative daparte dei nuovi Stati membri ».


<strong>TRATTATO</strong> <strong>DI</strong> <strong>LISBONA</strong>CHE MO<strong>DI</strong>FICA <strong>IL</strong> <strong>TRATTATO</strong> SULL’UNIONEEUROPEA E <strong>IL</strong> <strong>TRATTATO</strong> CHEISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA,firmato a Lisbona il 13 <strong>di</strong>cembre 2007 (*)(*) Il testo ufficiale è consultabile in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea(GUUE) C306 del 17 <strong>di</strong>cembre 2007. La versione consolidata in GUUE C115 del 9maggio 2008.


PREAMBOLOSua Maestà il Re dei belgi, il Presidente dellaRepubblica <strong>di</strong> Bulgaria, il Presidente della RepubblicaCeca, Sua Maestà la Regina <strong>di</strong> Danimarca, il Presidentedella Repubblica Federale <strong>di</strong> Germania, il Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Estonia, la Presidentedell’Irlanda, il Presidente della Repubblica Ellenica,Sua Maestà il Re <strong>di</strong> Spagna, il Presidente della RepubblicaFrancese, il Presidente della Repubblica Italiana,il Presidente della Repubblica <strong>di</strong> Cipro, il Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Lettonia, il Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Lituania, Sua Altezza Reale ilGranduca <strong>di</strong> Lussemburgo, il Presidente della Repubblica<strong>di</strong> Ungheria, il Presidente della Repubblica <strong>di</strong>Malta, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, il PresidenteFederale della Repubblica d’Austria, il Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Polonia, il Presidente dellaRepubblica Portoghese, il Presidente della Romania,il Presidente della Repubblica <strong>di</strong> Slovenia, il Presidentedella Repubblica Slovacca, la Presidente dellaRepubblica <strong>di</strong> Finlan<strong>di</strong>a, il Governo del Regno <strong>di</strong> Svezia,Sua Maestà la Regina del Regno Unito <strong>di</strong> GranBretagna e Irlanda del Nord,desiderosi <strong>di</strong> completare il processo avviato dal trattato <strong>di</strong>Amsterdam e dal trattato <strong>di</strong> Nizza al fine <strong>di</strong> rafforzare l’efficienza ela legittimità democratica dell’Unione nonché <strong>di</strong>migliorarelacoerenzadella sua azione,hanno deciso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il trattato sull’Unione europea,il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituiscelaComunitàeuropeadell’energia atomica,e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:(elenco non riprodotto)


40 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonai quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciutiin buona e debita forma,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni che seguono:Articolo 1Il trattato sull’Unione europea è mo<strong>di</strong>ficato in base alle <strong>di</strong>sposizionidel presente articolo. (si veda infra, Parte Seconda, pagine xx-xx)Articolo 2Il trattato che istituisce la Comunità europea è mo<strong>di</strong>ficato inbase alle <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo. (si veda infra, ParteTerza, pagine xx-xx)<strong>DI</strong>SPOSIZIONI FINALIArticolo 3Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.Articolo 41. Il protocollo n. 1 allegato al presente trattato contiene lemo<strong>di</strong>fiche dei protocolli allegati al trattato sull’Unione europea, altrattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituiscela Comunità europea dell’energia atomica.2. Il protocollo n. 2 allegato al presente trattato contiene lemo<strong>di</strong>fiche del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energiaatomica. (Omissis) (si veda infra, pagine xx-xx)Articolo 51. Agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti deltrattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunitàeuropea, come mo<strong>di</strong>ficati dal presente trattato, si applica la nuovanumerazionein<strong>di</strong>catanelletabelle<strong>di</strong>corrispondenzacontenutenell’allegatodel presente trattato e che ne costituisce parte integrante.2. I rinvii ad articoli, sezioni, capi, titoli e parti nel trattatosull’Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, nonché i rinvii tra gli stessi, sono adattati conformementeal paragrafo 1 e i riferimenti ai paragrafi o ai commi <strong>di</strong> detti articolicome rinumerati o rior<strong>di</strong>nati da talune <strong>di</strong>sposizioni del presentetrattato sono adattati conformemente a dette <strong>di</strong>sposizioni. I riferimentiad articoli, sezioni, capi, titoli e parti del trattato sull’Unioneeuropea e del trattato che istituisce la Comunità europea contenuti


Trattato <strong>di</strong> Lisbona 41in altri trattati e atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto primario che fondano l’Unione sonoadattati conformemente al paragrafo 1. I riferimenti ai capoversi deltrattato sull’Unione europea o ai paragrafi e ai commi <strong>degli</strong> articolidel trattato sull’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunitàeuropea come rinumerati o rior<strong>di</strong>nati dal presente trattatosono adattati conformemente allo stesso. Tali adeguamenti riguardanoanche eventuali casi in cui la <strong>di</strong>sposizione in questione siaabrogata.3. I riferimenti ai capoversi, agli articoli, alle sezioni, ai capi, aititoli e alle parti del trattato sull’Unione europea e del trattato cheistituisce la Comunità europea, come mo<strong>di</strong>ficati dal presente trattato,contenuti in altri strumenti o atti si intendono fatti ai capoversi,agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti <strong>di</strong> dettitrattati secondo la nuova numerazione <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 e, rispettivamente,ai paragrafi o ai commi <strong>di</strong> detti articoli come rinumeratio rior<strong>di</strong>nati da alcune <strong>di</strong>sposizioni del presente trattato.Articolo 61. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenticonformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti <strong>di</strong>ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.2. Il presente trattato entra in vigore il 1 o gennaio 2009, setutti gli strumenti <strong>di</strong> ratifica sono stati depositati, altrimenti, ilprimo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento<strong>di</strong> ratifica da parte dello Stato firmatario che procede perultimo a tale formalità (1).Articolo 7Il presente trattato, denominato trattato <strong>di</strong> Lisbona, redatto inunico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese,francese,greca,inglese,irlandese,italiana,lettone,lituana,maltese,olandese,polacca,portoghese,rumena,slovacca,slovena,spagnola,svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna <strong>di</strong> queste linguefacente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governodella Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificataconforme a ciascuno dei governi <strong>degli</strong> altri Stati firmatari.(1) Entrato in vigore il 1º <strong>di</strong>cembre 2009.


42 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonain fede <strong>di</strong> che, i plenipotenziari sottoscritti hanno appostola loro firma in calce al presente trattato.Fatto a Lisbona il tre<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>cembre duemilasette(firme non riprodotte)protocolliProtocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’UnioneeuropeaProtocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietàe<strong>di</strong>proporzionalitàProtocollo (n. 3) sullo statuto della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’UnioneeuropeaProtocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo <strong>di</strong> banchecentrali e della Banca centrale europeaProtocollo (n. 5) sullo statuto della Banca europea per gliinvestimentiProtocollo (n. 6) sulle se<strong>di</strong> delle istituzioni e <strong>di</strong> determinatiorgani, organismi e servizi dell’Unione europeaProtocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’UnioneeuropeaProtocollo (n. 8) relativo all’articolo 6, paragrafo 2 del trattatosull’Unione europea sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europeaper la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentaliProtocollo (n. 9) sulla decisione del consiglio relativa all’attuazione<strong>degli</strong> articoli 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europeae 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europeatra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1oaprile 2017, dall’altroProtocollo (n. 10) sulla cooperazione strutturata permanenteistituita dall’articolo 42 del trattato sull’Unione europeaProtocollo (n. 11) sull’articolo 42 del trattato sull’Unione europeaProtocollo (n. 12) sulla procedura per i <strong>di</strong>savanzi eccessiviProtocollo (n. 13) sui criteri <strong>di</strong> convergenzaProtocollo (n. 14) sull’EurogruppoProtocollo (n. 15) su talune <strong>di</strong>sposizioni relative al RegnoUnito <strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlanda del NordProtocollo (n. 16) su talune <strong>di</strong>sposizioni relative alla Danimarca


Trattato <strong>di</strong> Lisbona 43Protocollo (n. 17) sulla DanimarcaProtocollo (n. 18) sulla FranciaProtocollo (n. 19) sull’acquis <strong>di</strong> Schengen integrato nell’ambitodell’Unione europeaProtocollo (n. 20) sull’applicazione <strong>di</strong> alcuni aspetti dell’articolo26 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al RegnoUnito e all’IrlandaProtocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlandarispetto allo spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustiziaProtocollo (n. 22) sulla posizione della DanimarcaProtocollo (n. 23) sulle relazioni esterne <strong>degli</strong> Stati membri inmateria <strong>di</strong> attraversamento delle frontiere esterneProtocollo (n. 24) sull’asilo per i citta<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong> Stati membridell’Unione europeaProtocollo (n. 25) sull’esercizio della competenza concorrenteProtocollo (n. 26) sui servizi <strong>di</strong> interesse generaleProtocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenzaProtocollo (n. 28) sulla coesione economica, sociale e territorialeProtocollo (n. 29) sul sistema <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>o<strong>di</strong>ffusione pubblica negliStati membriProtocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentalidell’Unione europea alla Polonia, al Regno Unito e allaRepubblica CecaProtocollo (n. 31) sulle importazioni nell’Unione europea <strong>di</strong>prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi.Protocollo (n. 32) sull’acquisto <strong>di</strong> beni immobili in DanimarcaProtocollo (n. 33) sull’articolo 157 del trattato sul funzionamentodell’Unione europeaProtocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabilealla Groenlan<strong>di</strong>aProtocollo (n. 35) sull’articolo 40.3.3 della costituzione irlandeseProtocollo (n. 36) sulle <strong>di</strong>sposizioni transitorieProtocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie dellascadenza del trattato CECA e al Fondo <strong>di</strong> ricerca carbone e acciaioAtto finale della Conferenza intergovernativaLa conferenza dei rappresentanti dei governi <strong>degli</strong>stati membri, convocataaBruxelles,il 23 luglio 2007, peradottare <strong>di</strong> comune accordo le mo<strong>di</strong>fiche da apportare al trattatosull’Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europeae


44 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaaltrattatocheistituiscelaComunitàeuropea dell’energia atomica,ha adottato i testi seguenti:I. Trattato <strong>di</strong> Lisbona che mo<strong>di</strong>fica il trattato sull’Unione europeae il trattato che istituiscelaComunitàeuropeaII. Protocolli (omissis) consultabili in: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:IT:HTMLIII. Allegato al trattato <strong>di</strong> Lisbona:— Tabelle <strong>di</strong> corrispondenza <strong>di</strong> cui all’articolo 5 del trattato <strong>di</strong>Lisbona (omissis)La Conferenza ha adottato le <strong>di</strong>chiarazioni (2) elencate in appressoe allegate al presente atto finale:A. Dichiarazioni relative a <strong>di</strong>sposizioni dei trattati*1. Dichiarazione relativa alla Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentalidell’Unione europea2. Dichiarazione relativa all’articolo 6, paragrafo 2, del trattatosull’Unione europea3. Dichiarazione relativa all’articolo 8 del trattato sull’Unioneeuropea4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo5. Dichiarazione sull’accordo politico del Consiglio europeorelativo al progetto <strong>di</strong> decisione sulla composizione del Parlamentoeuropeo(2) Le <strong>di</strong>chiarazioni pur non avendo lo stesso valore dei protocolli hannouna valenza interpretativa nel rispetto dell’art. 31 della Convenzione <strong>di</strong> Vienna sul<strong>di</strong>ritto dei Trattati del 1969 [Article 31 ‘‘General rule of interpretation’’ — 1. Atreaty shall be interpreted in good faith in accordance with the or<strong>di</strong>nary meaning tobe given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object andpurpose.2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise,in ad<strong>di</strong>tion to the text, inclu<strong>di</strong>ng its preamble and annexes: a) any agreementrelating to the treaty which was made between all the parties in connection withthe conclusion of the treaty; b) any instrument which was made by one or moreparties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the otherparties as an instrument related to the treaty.3. There shall be taken into account, together with the context: a) anysubsequent agreement between the parties regar<strong>di</strong>ng the interpretation of the treatyor the application of its provisions; b) any subsequent practice in the application ofthe treaty which establishes the agreement of the parties regar<strong>di</strong>ng its interpretation;c) any relevant rules of international law applicable in the relations betweenthe parties.4. A special meaning shall be given to a term if it is established that theparties so intended].


Trattato <strong>di</strong> Lisbona 456. Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17,paragrafi 6 e 7, e 18 del trattato sull’Unione europea7. Dichiarazione relativa all’articolo 16, paragrafo 4, del trattatosull’Unione europea e all’articolo 238, paragrafo 2, del trattatosul funzionamento dell’Unione europea.8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare almomento dell’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona per quantoconcerne la presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio « Affariesteri »9. Dichiarazione relativa all’articolo 16, paragrafo 9, del trattatosull’Unione europea concernente la decisione del Consiglioeuropeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio10. Dichiarazione relativa all’articolo 17 del trattato sull’Unioneeuropea11. Dichiarazione relativa all’articolo 17, paragrafi 6 e 7, deltrattato sull’Unione europea12. Dichiarazione relativa all’articolo 18 del trattato sull’Unioneeuropea13. Dichiarazione relativa alla politica estera e <strong>di</strong> sicurezzacomune14. Dichiarazione relativa alla politica estera e <strong>di</strong> sicurezzacomune15. Dichiarazione relativa all’articolo 27 del trattato sull’Unioneeuropea16. Dichiarazione relativa all’articolo 55, paragrafo 2, del trattatosull’Unione europea17. Dichiarazione relativa al primato18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze19. Dichiarazione relativa all’articolo 8 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea20. Dichiarazione relativa all’articolo 16 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nelsettore della cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria in maniera penale e della cooperazione<strong>di</strong> polizia22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea23. Dichiarazione relativa all’articolo 48, secondo comma, deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea


46 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona24. Dichiarazione relativa alla personalità giuri<strong>di</strong>ca dell’Unioneeuropea25. Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione <strong>di</strong> uno Statomembro a una misura fondata sul titolo V della terza parte deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea27. Dichiarazione relativa all’articolo 85, paragrafo 1, secondocomma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea28. Dichiarazione relativa all’articolo 98 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea29. Dichiarazione relativa all’articolo 107, paragrafo 2, letterac), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea30. Dichiarazione relativa all’articolo 126 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea31. Dichiarazione relativa all’articolo 156 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea32. Dichiarazione relativa all’articolo 168, paragrafo 4, letterac), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea33. Dichiarazione relativa all’articolo 174 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea34. Dichiarazione relativa all’articolo 179 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea35. Dichiarazione relativa all’articolo 194 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea36. Dichiarazione relativa all’articolo 218 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea sulla negoziazione e conclusione daparte <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> internazionali relativi allo spazio<strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia37. Dichiarazione relativa all’articolo 222 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea38. Dichiarazione relativa all’articolo 252 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea concernente il numero <strong>di</strong> avvocatigenerali presso la Corte <strong>di</strong> giustizia39. Dichiarazione relativa all’articolo 290 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea40. Dichiarazione relativa all’articolo 329 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea41. Dichiarazione relativa all’articolo 352 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea


Trattato <strong>di</strong> Lisbona 4742. Dichiarazione relativa all’articolo 352 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea43. Dichiarazione relativa all’articolo 355, paragrafo 6, deltrattato sul funzionamento dell’Unione europeaB. Dichiarazioni relative a protocolli allegati ai trattati*44. Dichiarazione relativa all’articolo 5 del protocollo sull’acquis<strong>di</strong> Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea45. Dichiarazione relativa all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollosull’acquis <strong>di</strong> Schengen integrato nell’ambito dell’Unioneeuropea46. Dichiarazione relativa all’articolo 5, paragrafo 3, del protocollosull’acquis <strong>di</strong> Schengen integrato nell’ambito dell’Unioneeuropea47. Dichiarazione relativa all’articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, delprotocollo sull’acquis <strong>di</strong> Schengen integrato nell’ambito dell’Unioneeuropea48. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione dellaDanimarca49. Dichiarazione concernente l’Italia50. Dichiarazione relativa all’articolo 10 del protocollo sulle<strong>di</strong>sposizioni transitorieInoltre, la Conferenza ha preso atto delle <strong>di</strong>chiarazioni in appressoelencate e allegate al presente atto finale:51. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamentinazionali52. Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica <strong>di</strong>Bulgaria, della Repubblica federale <strong>di</strong> Germania, della Repubblicaellenica, del Regno <strong>di</strong> Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica<strong>di</strong> Cipro, della Repubblica <strong>di</strong> Lituania, del Granducato <strong>di</strong>Lussemburgo, della Repubblica <strong>di</strong> Ungheria, della Repubblica <strong>di</strong>Malta, della Repubblica d’Austria, della Repubblica portoghese,della Romania, della Repubblica <strong>di</strong> Slovenia e della Repubblicaslovacca relativa ai simboli dell’Unione europea53. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei <strong>di</strong>rittifondamentali dell’Unione europea54. Dichiarazione della Repubblica federale <strong>di</strong> Germania, dell’Irlanda,della Repubblica <strong>di</strong> Ungheria, della Repubblica d’AustriaedelRegno<strong>di</strong>Svezia55. Dichiarazione del Regno <strong>di</strong> Spagna e del Regno Unito <strong>di</strong>Gran Bretagna e Irlanda del Nord


48 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona56. Dichiarazione dell’Irlanda relativa all’articolo 3 del protocollosulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allospazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizionedel Parlamento europeo58. Dichiarazione della Repubblica <strong>di</strong> Lettonia, della Repubblica<strong>di</strong> Ungheria e della Repubblica <strong>di</strong> Malta sull’ortografia delladenominazione della moneta unica nei trattati59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all’articolo312 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all’articolo355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea61. Dichiarazione della Repubblica <strong>di</strong> Polonia relativa allaCarta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea62. Dichiarazione della Repubblica <strong>di</strong> Polonia relativa al Protocollosull’applicazione della Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali allaPolonia e al Regno Unito63. Dichiarazione del Regno Unito <strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlandadel Nord relativa alla definizione del termine « citta<strong>di</strong>ni »64. Dichiarazione del Regno Unito <strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlandadel Nord relativa al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto per le elezioni del Parlamentoeuropeo65. Dichiarazione del Regno Unito <strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlandadel Nord relativa all’articolo 75 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea*il testo completo delle <strong>di</strong>chiarazioni più importanti è rinvenibilenell’articolato del TUE e TFUE. Per una visione complessivasi veda http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:-C:2008:115:0001:01:IT:HTMLIII. Allegato al trattato <strong>di</strong> Lisbona <strong>di</strong> cui all’articolo 5:tavole <strong>di</strong> corrispondenzaTesto non riprodotto ma consultabile in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0202:0229:IT:PDF.


<strong>TRATTATO</strong> SULL’UNIONE EUROPEA (*)(*) Il testo ufficiale è consultabile in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea(GUUE) C306 del 17 <strong>di</strong>cembre 2007. La versione consolidata in GUUE C115 del 9maggio 2008.


PREAMBOLOSua Maestá il Re dei Belgi, il Presidente dellaRepubblica <strong>di</strong> Bulgaria, il Presidente della RepubblicaCeca, Sua Maestá la Regina <strong>di</strong> Danimarca, il Presidentedella Repubblica Federale <strong>di</strong> Germania, il Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Estonia, la Presidente dell’Irlanda,il Presidente della Repubblica Ellenica, Sua Maestá ilRe <strong>di</strong> Spagna, il Presidente della Repubblica Francese,il Presidente della Repubblica Italiana, il Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Cipro, il Presidente della Repubblica<strong>di</strong> Lettonia, il Presidente della Repubblica <strong>di</strong> Lituania,Sua Altezza Reale il Granduca <strong>di</strong> Lussemburgo,il Presidente della Repubblica <strong>di</strong> Ungheria, il Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Malta, Sua Maestá la Reginadei Paesi Bassi, il Presidente Federale della Repubblicad’Austria, il Presidente della Repubblica <strong>di</strong> Polonia, ilPresidente della Repubblica Portoghese, il Presidentedella Romania, il Presidente della Repubblica <strong>di</strong> Slovenia,il Presidente della Repubblica Slovacca, la Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Finlan<strong>di</strong>a, il Governo delRegno <strong>di</strong> Svezia, Sua Maestá la Regina del Regno Unito<strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1),(1) Si ricorda che il presente Trattato sull’Unione europea (riforma <strong>di</strong> Maastricht)è stato firmato nella sua versione iniziale (7 febbraio 1992) dai Plenipotenziari<strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci Stati « fondatori » dell’Unione (così rappresentati ed elencati nelTrattato istitutivo: « Sua Maestà il Re dei belgi, Sua Maestà la Regina <strong>di</strong> Danimarca,il Presidente della Repubblica federale <strong>di</strong> Germania, il Presidente dellaRepubblica ellenica, Sua Maestà il Re <strong>di</strong> Spagna, il Presidente della Repubblicafrancese, il Presidente dell’Irlanda, il Presidente della Repubblica italiana, SuaAltezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,il Presidente della Repubblica portoghese, Sua Maestà laReginadelRegnoUnito<strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlanda del nord »). Per esclusiva como<strong>di</strong>tà del lettore (nonnecessariamente esperto dalla materia), l’elenco è volutamente presentato nellacomposizione attuale, vale a <strong>di</strong>re, tenendo conto dei Plenipotenziari dei 27 Statiche attualmente sono membri dell’Unione europea. L’unica versione ufficiale efacente fede è quella pubblicata in GUUE C 115/50 del 9 maggio 2008.


52 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadecisi a segnare una nuova tappa nel processo <strong>di</strong> integrazioneeuropea intrapreso con l’istituzione delle Comunità europee,ispirandosi alle ere<strong>di</strong>tà culturali, religiose e umanistiche dell’Europa,da cui si sono sviluppati i valori universali dei <strong>di</strong>rittiinviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia,dell’uguaglianza e dello Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto,rammentando l’importanza storica della fine della <strong>di</strong>visionedel continente europeo e la necessità <strong>di</strong> creare solide basi per l’e<strong>di</strong>ficazionedell’Europa futura,confermando il proprio attaccamento ai principi della libertà,della democrazia e del rispetto dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali nonché dello stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto,confermando il proprio attaccamento ai <strong>di</strong>ritti sociali fondamentaliquali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torinoil 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei <strong>di</strong>ritti sociali fondamentalidei lavoratori del 1989,desiderando intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandonelastoria,laculturaeletra<strong>di</strong>zioni,desiderando rafforzare ulteriormente il funzionamento democraticoed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro<strong>di</strong> adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionaleunico, i compiti loro affidati,decisi a conseguire il rafforzamento e la convergenza delleproprie economie e ad istituire un’Unione economica e monetariache comporti, in conformità dalle <strong>di</strong>sposizioni del presente trattatoe del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, una monetaunica e stabile,determinati a promuovere il progresso economico e socialedei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibilenel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamentodella coesione e della protezione dell’ambiente, nonchéad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sullavia dell’integrazione economica si accompagnino a paralleli progressiin altri settori,decisi ad istituire una citta<strong>di</strong>nanza comune ai citta<strong>di</strong>ni deiloro paesi,decisi ad attuare una politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comunecheprevedaladefinizioneprogressiva<strong>di</strong>unapolitica<strong>di</strong><strong>di</strong>fesacomune,che potrebbe condurre ad una <strong>di</strong>fesa comune a norma delle<strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 42, rafforzando così l’identità dell’Europa


Trattato sull’Unione europea 53elasuain<strong>di</strong>pendenzaalfine<strong>di</strong>promuoverelapace,lasicurezzaeilprogresso in Europa e nel mondo,decisi ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendonel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l’istituzione<strong>di</strong> uno spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle<strong>di</strong>sposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamentodell’Unione europea,decisi a portare avanti il processo <strong>di</strong> creazione <strong>di</strong> un’unionesempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni sianoprese il più vicino possibile ai citta<strong>di</strong>ni, conformemente al principiodella sussi<strong>di</strong>arietà,in previsione <strong>degli</strong>ulterioripassidacompiereaifinidellosviluppo dell’integrazione europea,hanno deciso <strong>di</strong> istituire un’Unione europea e a tal finehanno designato come plenipotenziari:(Elenco dei plenipotenziari non riprodotto)i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciutiin buona e debita forma,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni che seguono:Titolo I<strong>DI</strong>SPOSIZIONI COMUNIArticolo 1(ex articolo 1 del TUE)Con il presente trattato, le alte parti contraenti istituisconotra loro un’unione europea, in appresso denominata‘‘Unione’’ alla quale gli Stati membri attribuiscono competenzeper conseguire i loro obiettivi comuni.Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo <strong>di</strong>creazione <strong>di</strong> un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa,in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e ilpiù vicino possibile ai citta<strong>di</strong>ni.L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamentodell’Unione europea (in appresso denominati ‘‘i trattati’’).I due trattati hanno lo stesso valore giuri<strong>di</strong>co. L’Unione sostituiscee succede alla Comunità europea.Articolo 2L’Unione si fonda sui valori del rispetto della <strong>di</strong>gnità umana,


54 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadella libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittoe del rispetto dei <strong>di</strong>ritti umani, compresi i <strong>di</strong>ritti delle personeappartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Statimembri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non <strong>di</strong>scriminazione,dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà edalla parità tra donne e uomini.Articolo 3(ex articolo 2 del TUE)1. L’Unione si prefigge <strong>di</strong> promuovere la pace, i suoi valori e ilbenessere dei suoi popoli.2. L’Unione offre ai suoi citta<strong>di</strong>ni uno spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezzae giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la liberacircolazione delle persone insieme a misure appropriate per quantoconcerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, laprevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per losviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economicaequilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale <strong>di</strong>mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazionee al progresso sociale, e su un elevato livello <strong>di</strong> tutela e <strong>di</strong> miglioramentodella qualità dell’ambiente. Essa promuove il progressoscientifico e tecnologico.L’Unione combatte l’esclusione sociale e le <strong>di</strong>scriminazioni epromuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne euomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei <strong>di</strong>ritti del minore.Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, ela solidarietà tra gli Stati membri (2).(2) Dichiarazione (n. 49) concernente l’Italiaa conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l’Italia,allegato nel 1957 al trattato che istituisce la Comunità economica europea, qualemo<strong>di</strong>ficato in occasione dell’adozione del trattato sull’Unione europea, precisavaquanto segue:‘‘le alte parti contraenti,desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano l’Italia,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:gli stati membri della comunitàprendono atto del fatto che il governo italiano è impegnato nell’esecuzione<strong>di</strong> un programma decennale <strong>di</strong> espansione economica che mira a sanaregli squilibri strutturali dell’economia italiana, in particolare grazie all’attrezzaturadelle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla creazione <strong>di</strong> nuoviposti <strong>di</strong> lavoro per eliminare la <strong>di</strong>soccupazione;


Trattato sull’Unione europea 55Essa rispetta la ricchezza della sua <strong>di</strong>versità culturale e linguisticae vigila sulla salvaguar<strong>di</strong>a e sullo sviluppo del patrimonio culturaleeuropeo.4. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cuimoneta è l’euro (3).5. Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma epromuoveisuoivalorieinteressi,contribuendo alla protezione deisuoi citta<strong>di</strong>ni. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo svilupposostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra ipopoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà ealla tutela dei <strong>di</strong>ritti umani, in particolare dei <strong>di</strong>ritti del minore, ealla rigorosa osservanza e allo sviluppo del <strong>di</strong>ritto internazionale, inparticolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.6. L’Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati,in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.ricordano che tale programma del governo italiano è stato preso inconsiderazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni<strong>di</strong> cooperazione internazionale <strong>di</strong> cui essi sono membri;riconoscono che il raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi del programma italianorisponde al loro interesse comune;convengono, onde agevolare il governo italiano nell’adempimento <strong>di</strong>tale compito, <strong>di</strong> raccomandare alle istituzioni della Comunità <strong>di</strong> attuare tutti imezzi e tutte le procedure previsti dal trattato, ricorrendo in particolare a unadeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e delFondo sociale europeo;ritengono che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai finidell’applicazione del trattato, lo sforzo che l’economia italiana dovrà sostenerenei prossimi anni, e l’opportunità <strong>di</strong> evitare che insorgano pericolose tensioni, inparticolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell’occupazione,tensioni che potrebbero compromettere l’applicazione del trattato in Italia;riconoscono in particolare che, in caso <strong>di</strong> applicazione <strong>degli</strong> articoli 109He109I,sidovràaver cura che le misure richieste al governo italiano salvaguar<strong>di</strong>noil compimento del suo programma <strong>di</strong> espansione economica e <strong>di</strong> miglioramentodel tenore <strong>di</strong> vita della popolazione’’.(3) Dichiarazione (n. 58) della Repubblica <strong>di</strong> Lettonia, della Repubblica <strong>di</strong>Ungheria e della Repubblica <strong>di</strong> Malta sull’ortografia della denominazione dellamoneta unica nei trattati.Senza pregiu<strong>di</strong>zio dell’ortografia unificata della denominazione della monetaunica dell’Unione europea cui si fa riferimento nei trattati e che figura sullebanconote e sulle monete, la Lettonia, l’Ungheria e Malta <strong>di</strong>chiarano che l’ortografiadella denominazione della moneta unica, ivi compreso nelle forme declinate,figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testodei trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese eungherese.


56 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaPROTOCOLLO (n. 28)SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALEle alte parti contraenti,ricordando che l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea prevedetra gli altri obiettivi quello <strong>di</strong> promuovere la coesione economica,sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesionefigura tra i settori <strong>di</strong> competenza concorrente dell’Unione enunciatiall’articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea;ricordando che le <strong>di</strong>sposizioni della parte terza, titolo XVIII,sulla coesione economica, sociale e territoriale, forniscono, nel loro insieme,la base giuri<strong>di</strong>ca per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo dell’azionedell’Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale,compresa la possibilità <strong>di</strong> creare un nuovo fondo;ricordando che l’articolo 177 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea prevede l’istituzione <strong>di</strong> un fondo <strong>di</strong> coesione;constatando che la BEI sta erogando prestiti considerevoli esempre maggiori a favore delle regioni più povere;considerando il desiderio <strong>di</strong> una maggiore flessibilità nelle modalità<strong>di</strong> assegnazione delle risorse provenienti dai fon<strong>di</strong> strutturali;prendendo atto del desiderio <strong>di</strong> modulare i livelli della partecipazionedell’Unione ai programmi e ai progetti in alcuni paesi;prendendo atto della proposta <strong>di</strong> prendere maggiormente inconsiderazione la prosperità relativa <strong>degli</strong> Stati membri nel sistema dellerisorse proprie;riba<strong>di</strong>scono che la promozione della coesione economica, socialee territoriale è <strong>di</strong>vitaleimportanzaperilpienosviluppoeildurevolesuccesso dell’Unione;riba<strong>di</strong>scono la convinzione che i fon<strong>di</strong> strutturali debbano continuarea svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento <strong>degli</strong> obiettividell’Unione nel settore della coesione;riba<strong>di</strong>scono la convinzione che la BEI debba continuare a de<strong>di</strong>carela maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesioneeconomica, sociale e territoriale e si <strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong>sposte a riesaminare leesigenze <strong>di</strong> capitale della BEI non appena ciò sia a tal fine necessario;convengono che il Fondo <strong>di</strong> coesione erogherà contributifinanziaridell’Unione a favore <strong>di</strong> progetti nei settori dell’ambiente e delle retitranseuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90%della me<strong>di</strong>a dell’Unione i quali abbiano un programma volto a sod<strong>di</strong>sfarele con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> convergenza economica <strong>di</strong> cui all’articolo 126 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea;<strong>di</strong>chiarano l’intenzione <strong>di</strong> permettere un maggior margine <strong>di</strong>flessibilità nella concessione dei finanziamenti dei fon<strong>di</strong> strutturali pertener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate dall’attualeregolamentazione dei fon<strong>di</strong> strutturali;


Trattato sull’Unione europea 57<strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>sposte a modulare i livelli della partecipazionedell’Unione nel contesto <strong>di</strong> programmi e progetti dei fon<strong>di</strong> strutturali,per evitare eccessivi aumenti delle spese <strong>di</strong> bilancio negli Statimembri meno prosperi;riconoscono la necessità <strong>di</strong> un regolare controllo dei progressicompiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territorialee si <strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong>sposte ad esaminare tutte le misure all’uopo necessarie;<strong>di</strong>chiarano l’intenzione <strong>di</strong> tener maggiormente conto della capacitàcontributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e<strong>di</strong> esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi <strong>di</strong> correzione<strong>degli</strong> elementi <strong>di</strong> regressività esistenti nell’attuale sistema <strong>di</strong> risorse proprie;convengono <strong>di</strong> allegare il presente protocollo al trattato sull’Unioneeuropeaealtrattatosulfunzionamentodell’Unione europea. [fineProtocollo n. 28]Articolo 41. In conformità dell’articolo 5, qualsiasi competenza non attribuitaall’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.2. L’Unione rispetta l’uguaglianza <strong>degli</strong> Stati membri davantiai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro strutturafondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delleautonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali delloStato, in particolare le funzioni <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a dell’integrità territoriale,<strong>di</strong> mantenimento dell’or<strong>di</strong>ne pubblico e <strong>di</strong> tutela della sicurezzanazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta <strong>di</strong> esclusivacompetenza <strong>di</strong> ciascuno Stato membro.3. In virtù del principio <strong>di</strong> leale cooperazione, l’Unione e gliStati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimentodei compiti derivanti dai trattati.Gli Stati membri adottano ogni misura <strong>di</strong> carattere generale oparticolare atta ad assicurare l’esecuzione <strong>degli</strong> obblighi derivantidai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoicompiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi <strong>di</strong> mettere inpericolo la realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi dell’Unione.Articolo 5(ex articolo 5 del TCE)1. La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sulprincipio <strong>di</strong> attribuzione.L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e proporzionalità.


58 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona2. In virtù del principio <strong>di</strong> attribuzione, l’Unione agisce esclusivamentenei limiti delle competenze che le sono attribuite dagliStati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartieneagli Stati membri.3. In virtù del principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà, nei settori che non sono<strong>di</strong> sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quantogli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misurasufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livelloregionale e locale, ma possono, a motivo della portata o <strong>degli</strong> effettidell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello <strong>di</strong> Unione.Le istituzioni dell’Unione applicano il principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietàconformemente al protocollo sull’applicazione dei principi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietàe <strong>di</strong> proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sulrispetto del principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà secondo la procedura previstain detto protocollo.4. In virtù del principio <strong>di</strong> proporzionalità, il contenuto e laforma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per ilconseguimento <strong>degli</strong> obiettivi dei trattati.Le istituzioni dell’Unione applicano il principio <strong>di</strong> proporzionalitàconformemente al protocollo sull’applicazione dei principi <strong>di</strong>sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità.PROTOCOLLO (N. 2)SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI <strong>DI</strong> SUSSI<strong>DI</strong>ARIETÀE <strong>DI</strong> PROPORZIONALITÀle alte parti contraenti,desiderose <strong>di</strong> garantire che le decisioni siano prese il più possibilevicino ai citta<strong>di</strong>ni dell’Unione;determinate a fissare le con<strong>di</strong>zioni dell’applicazione dei principi<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e proporzionalità sanciti nell’articolo 5 del trattato sull’Unioneeuropea e ad istituire un sistema <strong>di</strong> controllo dell’applicazione<strong>di</strong> detti principi,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità definiti nell’articolo 5 del trattatosull’Unione europea.


Trattato sull’Unione europea 59Articolo 2Prima <strong>di</strong> proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampieconsultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso,della <strong>di</strong>mensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi <strong>di</strong>straor<strong>di</strong>naria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni.Essa motiva la decisione nella proposta.Articolo 3Ai fini del presente protocollo, per ‘‘progetto <strong>di</strong> atto legislativo’’ siintende la proposta della Commissione, l’iniziativa <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> Statimembri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte <strong>di</strong>giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiestadella Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione <strong>di</strong> un attolegislativo.Articolo 4La Commissione trasmette i progetti <strong>di</strong> atti legislativi e i progettimo<strong>di</strong>ficati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmetteal legislatore dell’Unione.Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti <strong>di</strong> atti legislativi e iprogetti mo<strong>di</strong>ficati ai parlamenti nazionali.Il Consiglio trasmette i progetti <strong>di</strong> atti legislativi presentati da ungruppo <strong>di</strong> Stati membri, dalla Corte <strong>di</strong> giustizia, dalla Banca centraleeuropea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti mo<strong>di</strong>ficati,aiparlamentinazionali.Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeoe le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamentinazionali.Articolo 5I progetti <strong>di</strong> atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità. Ogni progetto <strong>di</strong> atto legislativodovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziatiche consentano <strong>di</strong> valutare il rispetto dei principi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietàe <strong>di</strong> proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementiche consentano <strong>di</strong> valutarne l’impatto finanziario e le conseguenze,quando si tratta <strong>di</strong> una <strong>di</strong>rettiva, sulla regolamentazione che sarà attuatadagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale.Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivodell’Unione può essere conseguito meglio a livello <strong>di</strong> quest’ultima sonoconfortate da in<strong>di</strong>catori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti<strong>di</strong> atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, sianoessi finanziari o amministrativi, che ricadono sull’Unione, sui governinazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e suicitta<strong>di</strong>ni siano il meno gravosi possibile e commisurati all’obiettivo daconseguire.


60 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 6Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera <strong>di</strong> uno <strong>di</strong>questi parlamenti può, entro un termine <strong>di</strong> otto settimane a decorreredalla data <strong>di</strong> trasmissione <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> atto legislativo nelle lingueufficiali dell’Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, delConsiglio e della Commissione un pareremotivatocheesponeleragioniper le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna cameradei parlamenti nazionali consultare all’occorrenza i parlamenti regionalicon poteri legislativi.Se il progetto <strong>di</strong> atto legislativo è stato presentato da un gruppo <strong>di</strong>Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi <strong>di</strong>tali Stati membri.Se il progetto <strong>di</strong> atto legislativo è stato presentato dalla Corte <strong>di</strong>giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gliinvestimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all’istituzioneo organo interessato.Articolo 71. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se delcaso, il gruppo <strong>di</strong> Stati membri, la Corte <strong>di</strong> giustizia, la Banca centraleeuropea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto <strong>di</strong> attolegislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivatitrasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> taliparlamenti.Ciascun parlamento nazionale <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> due voti, ripartiti in funzionedel sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentarenazionale bicamerale, ciascuna delle due camere <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> un voto.2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio <strong>di</strong>sussi<strong>di</strong>arietà da parte <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> atto legislativo rappresentinoalmeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionaliconformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essereriesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti <strong>di</strong> un progetto<strong>di</strong> atto legislativo presentato sulla base dell’articolo 76 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea riguardante lo spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezzae giustizia. Al termine <strong>di</strong> tale riesame, la Commissione e, se delcaso, il gruppo <strong>di</strong> Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte <strong>di</strong>giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti,se il progetto <strong>di</strong> atto legislativo è stato presentato da essi, puòdecidere <strong>di</strong> mantenere il progetto, <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficarlo o <strong>di</strong> ritirarlo. Taledecisione deve essere motivata.3. Inoltre, secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, qualora ipareri motivati sul mancato rispetto del principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà daparte<strong>di</strong> una proposta <strong>di</strong> atto legislativo rappresentino almeno la maggioranzasemplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente alparagrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine <strong>di</strong>tale riesame, la Commissione può decidere <strong>di</strong> mantenere la proposta, <strong>di</strong>mo<strong>di</strong>ficarla o <strong>di</strong> ritirarla.


Trattato sull’Unione europea 61Qualora scelga <strong>di</strong> mantenerla, la Commissione spiega, in un pareremotivato, perché ritiene la proposta conforme al principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà.Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionalisono sottoposti al legislatore dell’Unione affinché ne tenga conto nellaprocedura:a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamentoeuropeo e Consiglio) esamina la compatibilità dellapropostalegislativacon il principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà, tenendo particolarmente contodelle ragioni espresse e con<strong>di</strong>vise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali,nonché del parere motivato della Commissione;b) se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranzadei voti espressi in sede <strong>di</strong> Parlamento europeo, il legislatoreritiene che la proposta non sia compatibile con il principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà,la proposta legislativa non forma oggetto <strong>di</strong> ulteriore esame.Articolo 8La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsisui ricorsi per violazione, me<strong>di</strong>ante un atto legislativo, del principio<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà proposti secondo le modalità previste all’articolo 230 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea da uno Stato membro, otrasmessi da quest’ultimo in conformità con il rispettivo or<strong>di</strong>namentogiuri<strong>di</strong>co interno a nome del suo parlamento nazionale o <strong>di</strong> unacamera <strong>di</strong> detto parlamento nazionale.In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsipossono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso attilegislativi per l’adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea richiede la sua consultazione.Articolo 9La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo,al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circal’applicazione dell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La relazioneannuale deve anche essere inviata al Comitato economico e socialee al Comitato delle regioni. [fine Protocollo n. 2]PROTOCOLLO (n. 25)SULL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTEle alte parti contraentihanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo unicoCon riferimento all’articolo 2, paragrafo 2 del trattato sul funzio-


62 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonanamento dell’Unione europea relativo alla competenza concorrente,quando l’Unione agisce in un determinato settore, il campo <strong>di</strong> applicazione<strong>di</strong> questo esercizio <strong>di</strong> competenza copre unicamente gli elementi<strong>di</strong>sciplinati dall’atto dell’Unione in questione e non copre pertanto l’interosettore. [fine Protocollo n. 25]Articolo 6(ex articolo 6 del TUE)1. L’Unione riconosce i <strong>di</strong>ritti, le libertà e i principi sancitinella Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea del 7 <strong>di</strong>cembre2000, adattata il 12 <strong>di</strong>cembre 2007 a Strasburgo, che ha lostesso valore giuri<strong>di</strong>co dei trattati.Le <strong>di</strong>sposizioni della Carta non estendono in alcun modo lecompetenze dell’Unione definite nei trattati (4).I <strong>di</strong>ritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati inconformità delle <strong>di</strong>sposizioni generali del titolo VII della Carta che<strong>di</strong>sciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debitoconto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che in<strong>di</strong>canolefonti<strong>di</strong>tali<strong>di</strong>sposizioni.2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguar<strong>di</strong>adei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesionenon mo<strong>di</strong>fica le competenze dell’Unione definite nei trattati (5).3. I <strong>di</strong>ritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea(4) Dichiarazione (n. 1) relativa alla Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’UnioneeuropeaLa Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali, che ha forza giuri<strong>di</strong>camente vincolante,conferma i <strong>di</strong>ritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguar<strong>di</strong>adei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalletra<strong>di</strong>zioni costituzionali comuni <strong>degli</strong> Stati membri. La Carta non estende l’ambito<strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione al <strong>di</strong> là delle competenze dell’Unione,né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né mo<strong>di</strong>fica lecompetenze e i compiti definiti dai trattati.(5) Dichiarazione (n. 2) relativa all’articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull’Unioneeuropea.La conferenza conviene che l’adesione dell’Unione alla convenzione europeaper la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali debbarealizzarsi con modalità atte a preservare le specificità dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>codell’Unione. A tale riguardo, la conferenza prende atto dell’esistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>alogoregolare fra la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei<strong>di</strong>ritti dell’uomo; tale <strong>di</strong>alogo potrà essere rafforzato non appena l’Unione europeaavrà aderito a tale convenzione. Si tenga altresì conto della Dichiarazione n.53 della Repubblica ceca sulla Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea.


Trattato sull’Unione europea 63per la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentalie risultanti dalle tra<strong>di</strong>zioni costituzionali comuni agli Stati membri,fanno parte del <strong>di</strong>ritto dell’Unione in quanto principi generali (6).PROTOCOLLO (n. 8)RELATIVO ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2DEL <strong>TRATTATO</strong> SULL’UNIONE EUROPEASULL’ADESIONE DELL’UNIONE ALLA CONVENZIONEEUROPEA PER LA SALVAGUAR<strong>DI</strong>A DEI <strong>DI</strong>RITTIDELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALIle alte parti contraentihanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1L’accordo relativo all’adesione dell’Unione alla Convenzione europeaper la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali(in appresso denominata ‘‘convenzione europea’’), previsto dall’articolo6, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea deve garantire che sianopreservate le caratteristiche specifiche dell’Unione e del <strong>di</strong>ritto dell’Unione,in particolare per quanto riguarda:a) lemodalitàspecifiche dell’eventuale partecipazione dell’Unioneagli organi <strong>di</strong> controllo della convenzione europea,b) i meccanismi necessari per garantire che i proce<strong>di</strong>menti avviatida Stati non membri e le singole domande siano in<strong>di</strong>rizzate correttamente,a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all’Unione.Articolo 2L’accordo <strong>di</strong> cui all’articolo 1 deve garantire che l’adesione nonincida né sulle competenze dell’Unione né sulle attribuzioni delle sueistituzioni. Deve inoltre garantire che nessuna <strong>di</strong>sposizione dello stessoincida sulla situazione particolare <strong>degli</strong> Stati membri nei confronti dellaconvenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, allemisure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai(6) Cfr. il Protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentalidell’Unione europea alla Polonia, al Regno Unito e alla Repubblica Ceca(così come mo<strong>di</strong>ficato dall’Allegato I alle Conclusioni della Presidenza del Consiglioeuropeo, 29-30 ottobre 2009); nonché leDichiarazioni (n. 61) della Repubblica<strong>di</strong> Polonia relativa alla Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea e(n. 62) relativa al protocollo sull’applicazione della carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentalidell’Unione europea alla Polonia e al Regno Unito.


64 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonasensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri neiconfronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.Articolo 3Nessuna <strong>di</strong>sposizione dell’accordo <strong>di</strong> cui all’articolo 1 deve avereeffetti sull’articolo 344 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.[fine Protocollo n. 8]PROTOCOLLO (n. 24)SULL’AS<strong>IL</strong>O PER I CITTA<strong>DI</strong>NI DEGLI STATI MEMBRIDELL’UNIONE EUROPEAle alte parti contraenti,considerando che, in base all’articolo 6, paragrafo 1 del trattatosull’Unione europea, l’Unione riconosce i <strong>di</strong>ritti, le libertà e i principisanciti nella Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali;considerando che, in base all’articolo 6, paragrafo 3 del trattatosull’Unione europea, i <strong>di</strong>ritti fondamentali garantiti dalla Convenzioneeuropea per la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentalifanno parte del <strong>di</strong>ritto dell’Unione in quanto principi generali;considerando che la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea ècompetente ad assicurare il rispetto del <strong>di</strong>ritto nell’interpretazione enell’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del trattato sull’Unioneeuropeadapartedell’Unione;considerando che, a norma dell’articolo 49 del trattato sull’Unioneeuropea, per domandare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare membri dell’Unione tutti gliStati europei devono rispettare i valori sanciti nell’articolo 2 del trattatosull’Unione europea;tenendo presente che l’articolo 7 del trattato sull’Unione europeainstaura un meccanismo per la sospensione <strong>di</strong> taluni <strong>di</strong>ritti in caso<strong>di</strong> una violazione grave e persistente <strong>di</strong> tali valori da parte <strong>di</strong> uno Statomembro;rammentando che ogni citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> uno Stato membro, qualecitta<strong>di</strong>no dell’Unione, gode <strong>di</strong> uno status e <strong>di</strong> una tutela speciali che sonogarantiti dagli Stati membri a norma delle <strong>di</strong>sposizioni della parte secondadel trattato sul funzionamento dell’Unione europea;tenendo presente che i trattati istituiscono uno spazio senzafrontiere interne e conferiscono ad ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>circolare e <strong>di</strong> soggiornare liberamente nel territorio <strong>degli</strong> Stati membri;intenzionate ad evitare che l’istituto dell’asilo sia travisato perconseguire finalità <strong>di</strong>verse da quelle cui tende;considerando cheilpresenteprotocollo rispetta la finalità e gliobiettivi della Convenzione <strong>di</strong> Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allostatus dei rifugiati,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate al


Trattato sull’Unione europea 65trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo unicoGli Stati membri dell’Unione europea, dato il livello <strong>di</strong> tutela dei<strong>di</strong>ritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamentepaesi d’origine sicuri a tutti i fini giuri<strong>di</strong>ci e pratici connessia questioni inerenti l’asilo. Pertanto, la domanda d’asilo presentata daun citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> uno Stato membro può essere presa in esame o <strong>di</strong>chiarataammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente neiseguenti casi:a) se lo Stato membro <strong>di</strong> cui il richiedente è citta<strong>di</strong>no procede,dopo l’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Amsterdam, avvalendosi dell’articolo15 della Convenzione per la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo edelle libertà fondamentali, all’adozione <strong>di</strong> misure che derogano, nel suoterritorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;b) seèstata avviata la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 7, paragrafo 1,del trattato sull’Unione europea e finché il Consiglio o, se del caso, ilConsiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei confrontidello Stato membro <strong>di</strong> cui il richiedente è citta<strong>di</strong>no;c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all’articolo7, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea nei riguar<strong>di</strong> delloStato membro <strong>di</strong> cui il richiedente è citta<strong>di</strong>no ovvero se il Consiglioeuropeo ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo2 <strong>di</strong> detto trattato riguardo allo Stato membro <strong>di</strong> cui il richiedenteè citta<strong>di</strong>no;d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda<strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> un altro Stato membro; in tal caso il Consiglione è imme<strong>di</strong>atamente informato; la domanda è esaminata partendo dalpresupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiu<strong>di</strong>chi,in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro. [fine Protocollon. 24]Articolo 7(ex articolo 7 del TUE)1. Su proposta motivata <strong>di</strong> un terzo <strong>degli</strong> Stati membri, delParlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio,deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membriprevia approvazione del Parlamento europeo, può constatare cheesiste un evidente rischio <strong>di</strong> violazione grave da parte <strong>di</strong> uno Statomembro dei valori <strong>di</strong> cui all’articolo 2. Prima <strong>di</strong> procedere a taleconstatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione epuò rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessaprocedura.


66 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaIl Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condottoa tale constatazione permangono vali<strong>di</strong>.2. Il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità su proposta<strong>di</strong> un terzo <strong>degli</strong> Stati membri o della Commissione europea eprevia approvazione del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza<strong>di</strong> una violazione grave e persistente da parte <strong>di</strong> uno Statomembro dei valori <strong>di</strong> cui all’articolo 2, dopo aver invitato tale Statomembro a presentare osservazioni.3. Qualora sia stata effettuata la constatazione <strong>di</strong> cui al paragrafo2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puòdecidere <strong>di</strong> sospendere alcuni dei <strong>di</strong>ritti derivanti allo Stato membroin questione dall’applicazione dei trattati, compresi i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> votodel rappresentante del governo <strong>di</strong> tale Stato membro in seno alConsiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibiliconseguenze <strong>di</strong> una siffatta sospensione sui <strong>di</strong>ritti e sugli obblighidelle persone fisiche e giuri<strong>di</strong>che.Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad esserevincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puòsuccessivamente decidere <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare o revocare le misure adottatea norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nellasituazione che ha portato alla loro imposizione.5. Le modalità <strong>di</strong> voto che, ai fini del presente articolo, siapplicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consigliosono stabilite nell’articolo 354 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea.Articolo 81. L’Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiateal fine <strong>di</strong> creare uno spazio <strong>di</strong> prosperità e buon vicinato fondatosui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifichebasate sulla cooperazione (7).2. Ai fini del paragrafo 1, l’Unione può concludere accor<strong>di</strong>specifici con i paesi interessati. Detti accor<strong>di</strong> possono comportare(7) Dichiarazione (n. 3) relativa all’articolo 8 del trattato sull’Unione europea.L’Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioniterritoriali che intrattengono con l’Unione specifiche relazioni <strong>di</strong> prossimità.


Trattato sull’Unione europea 67<strong>di</strong>ritti e obblighi reciproci, e la possibilità <strong>di</strong> condurre azioni incomune. La loro attuazione è oggetto <strong>di</strong> una concertazione perio<strong>di</strong>ca.Titolo II<strong>DI</strong>SPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICIArticolo 9L’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’uguaglianzadei citta<strong>di</strong>ni, che beneficiano <strong>di</strong> uguale attenzione daparte delle sue istituzioni, organi e organismi. È citta<strong>di</strong>no dell’Unionechiunque abbia la citta<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> uno Stato membro. Lacitta<strong>di</strong>nanza dell’Unione si aggiunge alla citta<strong>di</strong>nanza nazionale enon la sostituisce.Articolo 101. Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.2. I citta<strong>di</strong>ni sono <strong>di</strong>rettamente rappresentati, a livello dell’Unione,nel Parlamento europeo.Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dairispettivi capi <strong>di</strong> Stato o <strong>di</strong> governo e nel Consiglio dai rispettivigoverni, a loro volta democraticamente responsabili <strong>di</strong>nanzi ai loroparlamenti nazionali o <strong>di</strong>nanzi ai loro citta<strong>di</strong>ni.3. Ogni citta<strong>di</strong>no ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare alla vita democraticadell’Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibileaperta e vicina ai citta<strong>di</strong>ni.4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formareunacoscienzapoliticaeuropeaeadesprimerelavolontàdei citta<strong>di</strong>nidell’Unione.Articolo 111. Le istituzioni danno ai citta<strong>di</strong>ni e alle associazioni rappresentative,attraverso gli opportuni canali, la possibilità <strong>di</strong> far conosceree <strong>di</strong> scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori<strong>di</strong> azione dell’Unione.2. Le istituzioni mantengono un <strong>di</strong>alogo aperto, trasparente eregolareconleassociazionirappresentativeelasocietàcivile.3. Al fine <strong>di</strong> assicurare la coerenzaelatrasparenzadelleazionidell’Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazionidellepartiinteressate.


68 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona4. Citta<strong>di</strong>ni dell’Unione, in numero <strong>di</strong> almeno un milione, cheabbiano la citta<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> un numero significativo <strong>di</strong> Stati membri,possono prendere l’iniziativa <strong>di</strong> invitare la Commissione europea,nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriatasu materie in merito alle quali tali citta<strong>di</strong>ni ritengono necessarioun atto giuri<strong>di</strong>co dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati.Le procedure e le con<strong>di</strong>zioni necessarie per la presentazione <strong>di</strong>una iniziativa dei citta<strong>di</strong>ni sono stabilite conformemente all’articolo24, primo comma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Articolo 12I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamentodell’Unione:a) venendo informati dalle istituzioni dell’Unione e ricevendo iprogetti <strong>di</strong> atti legislativi dell’Unione in conformità del protocollosul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea;b) vigilando sul rispetto del principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà secondole procedure previste dal protocollo sull’applicazione dei principi <strong>di</strong>sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità;c) partecipando, nell’ambito dello spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza egiustizia, ai meccanismi <strong>di</strong> valutazione ai fini dell’attuazione dellepolitiche dell’Unione in tale settore, in conformità dell’articolo 70del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed essendo associatial controllo politico <strong>di</strong> Europol e alla valutazione delle attività<strong>di</strong> Eurojust, in conformità <strong>degli</strong> articoli 88 e 85 <strong>di</strong> detto trattato;d) partecipando alle procedure <strong>di</strong> revisione dei trattati in conformitàdell’articolo 48 del presente trattato;e) venendo informati delle domande <strong>di</strong> adesione all’Unione inconformità dell’articolo 49 del presente trattato;f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamentinazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollosul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.PROTOCOLLO (n. 1)SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALINELL’UNIONE EUROPEAle alte parti contraenti,ricordando che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuanoil controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell’Unione


Trattato sull’Unione europea 69europea è una questione <strong>di</strong>sciplinata dall’or<strong>di</strong>namento e dalla prassi costituzionalipropri <strong>di</strong> ciascuno Stato membro;desiderose <strong>di</strong> incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamentinazionali alle attività dell’Unione europea e <strong>di</strong> potenziarne lacapacità <strong>di</strong> esprimere i loro pareri su progetti <strong>di</strong> atti legislativi dell’Unioneeuropea e su altri problemi che rivestano per loro un particolareinteresse,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energiaatomica:Titolo ICOMUNICAZIONE <strong>DI</strong> INFORMAZIONIAI PARLAMENTI NAZIONALIArticolo 1I documenti <strong>di</strong> consultazione redatti dalla Commissione (libriver<strong>di</strong>, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati <strong>di</strong>rettamente dalla Commissioneai parlamenti nazionali all’atto della pubblicazione. La Commissionetrasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativoannuale e gli altri strumenti <strong>di</strong> programmazione legislativa o <strong>di</strong> strategiapolitica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo eal Consiglio.Articolo 2I progetti <strong>di</strong> atti legislativi in<strong>di</strong>rizzati al Parlamento europeo e alConsiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.Ai fini del presente protocollo, per ‘‘progetto <strong>di</strong> atto legislativo’’ siintende la proposta della Commissione, l’iniziativa <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> Statimembri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte <strong>di</strong>giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiestadella Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione <strong>di</strong> un attolegislativo.I progetti <strong>di</strong> atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessiai parlamenti nazionali <strong>di</strong>rettamente dalla Commissione, nello stessomomento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.I progetti <strong>di</strong> atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sonotrasmessi ai parlamenti nazionali <strong>di</strong>rettamente dal Parlamento europeo.Iprogetti<strong>di</strong>attilegislativipresentatidaungruppo<strong>di</strong>Statimembri,dalla Corte <strong>di</strong> giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Bancaeuropea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dalConsiglio.Articolo 3I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamentoeuropeo, del Consiglio e della Commissioneunpareremotivatoinmerito


70 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaalla conformità <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> atto legislativo al principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà,secondo la procedura prevista dal protocollo sull’applicazione deiprincipi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità.Se il progetto <strong>di</strong> atto legislativo è stato presentato da un gruppo <strong>di</strong>Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i parerimotivati ai governi <strong>di</strong> tali Stati membri.Se il progetto <strong>di</strong> atto legislativo è stato presentato dalla Corte <strong>di</strong>giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gliinvestimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i parerimotivati all’istituzione o organo interessato.Articolo 4Un periodo <strong>di</strong> otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a<strong>di</strong>sposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell’Unione,un progetto <strong>di</strong> atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all’or<strong>di</strong>nedel giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell’adozione<strong>di</strong> una posizione nel quadro <strong>di</strong> una procedura legislativa. In caso<strong>di</strong> urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportatenell’atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamentemotivati, nel corso <strong>di</strong> queste otto settimane non può essere constatatoalcun accordoriguardante il progetto <strong>di</strong> atto legislativo. Salvo nei casi urgentidebitamente motivati, tra l’iscrizione <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> atto legislativoall’or<strong>di</strong>ne del giorno provvisorio del Consiglio e l’adozione <strong>di</strong> una posizionedevono trascorrere <strong>di</strong>eci giorni.Articolo 5Gli or<strong>di</strong>ni del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresii processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera suprogetti <strong>di</strong> atti legislativi, sono trasmessi<strong>di</strong>rettamenteaiparlamentinazionalinello stesso momento in cui sono comunicati ai governi <strong>degli</strong> Statimembri.Articolo 6Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all’articolo 48, paragrafo7, primo o secondo comma, del trattato sull’Unione europea, iparlamenti nazionali sono informati dell’iniziativa del Consiglio europeoalmeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.Articolo 7La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annualeai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette alParlamento europeo e al Consiglio.Articolo 8Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gliarticoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono. [fineProtocollo n. 1]


Trattato sull’Unione europea 71Titolo III<strong>DI</strong>SPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONIArticolo 131. L’Unione <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> un quadro istituzionale che mira apromuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi,quelli dei suoi citta<strong>di</strong>ni e quelli <strong>degli</strong> Stati membri, garantire la coerenza,l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.Le istituzioni dell’Unione sono:— il Parlamento europeo,— il Consiglio europeo,— il Consiglio,— la Commissione europea (d’ora in avanti ‘‘Commissione’’),— la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea,— la Banca centrale europea,— la Corte dei conti.2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che lesono conferite dai trattati, secondo le procedure, con<strong>di</strong>zioni e finalitàda essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.3. Le <strong>di</strong>sposizioni relative allaBancacentraleeuropeaeallaCorte dei conti figurano, insieme a <strong>di</strong>sposizioni dettagliate sullealtre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea.4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sonoassistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delleregioni, che esercitano funzioni consultive.Articolo 14 (8)1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consi-(8) Dichiarazione (n. 57) della Repubblica italiana sulla composizione delParlamento europeo.L’Italia constata che, conformemente agli articoli 10 e 14 del trattatosull’Unione europea, il Parlamento europeo è composto <strong>di</strong> rappresentanti deicitta<strong>di</strong>ni dell’Unione, la cui rappresentanza è garantita in modo degressivamenteproporzionale.L’Italia constata parimenti che in base all’articolo 9 del trattato sull’Unioneeuropea e all’articolo 20 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ècitta<strong>di</strong>no dell’Unione chiunque abbia la citta<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> uno Stato membro.A questo proposito l’Italia ritiene che, senza pregiu<strong>di</strong>zio per la decisionerelativa alla legislatura 2009-2014, qualsiasi decisione adottata dal Consiglio europeosu iniziativa del Parlamento europeo e su approvazione <strong>di</strong> quest’ultimo per


72 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaglio, la funzione legislativa e la funzione <strong>di</strong> bilancio. Esercita funzioni<strong>di</strong> controllo politico e consultive alle con<strong>di</strong>zioni stabilite daitrattati. Elegge il presidente della Commissione.2. Il Parlamento europeo è composto <strong>di</strong> rappresentanti deicitta<strong>di</strong>ni dell’Unione. Il loro numero non può essere superiore asettecentocinquanta (9), più il presidente. La rappresentanza deicitta<strong>di</strong>ni è garantita in modo degressivamente proporzionale, conuna soglia minima <strong>di</strong> sei membri per Stato membro. A nessunoStatomembrosonoassegnatipiù<strong>di</strong> novantasei seggi.Il Consiglio europeo adotta all’unanimità, su iniziativa del Parlamentoeuropeo e con l’approvazione <strong>di</strong> quest’ultimo, una decisioneche stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nelrispetto dei principi <strong>di</strong> cui al primo comma (10).3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragiouniversale <strong>di</strong>retto, libero e segreto, per un mandato <strong>di</strong> cinqueanni (11).4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidentee l’ufficio <strong>di</strong> presidenza.PROTOCOLLO (n. 36)SULLE <strong>DI</strong>SPOSIZIONI TRANSITORIEle alte parti contraenti,considerando che, per organizzare la transizione dalle <strong>di</strong>sposizioniistituzionali dei trattati applicabili prima dell’entrata in vigore delstabilire la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i principi <strong>di</strong> cuiall’articolo 14, secondo paragrafo, primo comma.(9) Dichiarazione (n. 4) sulla composizione del Parlamento europeo.Il seggio supplementare al Parlamento europeo sarà attribuito all’Italia.(10) Dichiarazione (n. 5) sull’accordo politico del Consiglio europeo relativoal progetto <strong>di</strong> decisione sulla composizione del Parlamento europeo.Il Consiglio europeo darà il suo accordo politico in merito al progettoriveduto <strong>di</strong> decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura2009-2014, in base alla proposta del Parlamento europeo.(11) Dichiarazione (n. 64) del Regno Unito <strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlanda delNord relativa al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto per le elezioni del Parlamento europeo.Il Regno Unito rileva che l’articolo 14 del trattato sull’Unione europea ealtre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati non sono intesi a mo<strong>di</strong>ficare i criteri per l’accesso al<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto alle elezioni del Parlamento europeo.


Trattato sull’Unione europea 73trattato <strong>di</strong> Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere<strong>di</strong>sposizioni transitorie,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea,al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato cheistituisce la Comunità europea dell’energia atomica:Articolo 1Nel presente protocollo i termini ‘‘trattati’’ designano il trattatosull’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europeaeiltrattatocheistituiscelaComunitàeuropea dell’energia atomica.Titolo I<strong>DI</strong>SPOSIZIONI CONCERNENTI <strong>IL</strong>PARLAMENTOEUROPEOArticolo 2In tempo utile prima delle elezioni parlamentari europee del 2009,il Consiglio europeo adotta, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2,secondo comma del trattato sull’Unione europea, una decisione che stabiliscela composizione del Parlamento europeo.Fino alla scadenza della legislatura 2004-2009, la composizione e ilnumero <strong>di</strong> membri del Parlamento europeo restano quelli esistenti all’entratain vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona. (omissis)Articolo 151. Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari alsuo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politichegenerali. Non esercita funzioni legislative.2. Il Consiglio europeo è composto dai capi <strong>di</strong> Stato o <strong>di</strong>governo <strong>degli</strong> Stati membri, dal suo presidente e dal presidentedella Commissione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affariesteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza partecipa ai lavori.3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre suconvocazione del presidente. Se l’or<strong>di</strong>ne del giorno lo richiede,ciascun membro del Consiglio europeo può decidere <strong>di</strong> farsi assisteredaunministroeilpresidentedellaCommissionedaunmembrodella Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidenteconvoca una riunione straor<strong>di</strong>naria del Consiglio europeo.4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo neicasi in cui i trattati <strong>di</strong>spongano <strong>di</strong>versamente.5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranzaqualificata per un mandato <strong>di</strong> due anni e mezzo, rinnovabile una


74 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonavolta. In caso <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento o colpa grave, il Consiglio europeopuò porre fine al mandato secondo la medesima procedura.6. Il presidente del Consiglio europeo (12):a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglioeuropeo, in cooperazione con il presidente della CommissioneeinbaseailavoridelConsiglio‘‘Affarigenerali’’;c) siadoperaperfacilitarelacoesioneeilconsensoinsenoalConsiglio europeo;d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascunadelle riunioni del Consiglio europeo.Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e intale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relativealla politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune, fatte salve le attribuzionidell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e lapolitica <strong>di</strong> sicurezza.Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare unmandato nazionale.Articolo 161. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo,lafunzionelegislativaelafunzione<strong>di</strong>bilancio.Esercitafunzioni<strong>di</strong> definizione delle politiche e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento alle con<strong>di</strong>zionistabilite nei trattati.2. Il Consiglio è composto da un rappresentante <strong>di</strong> ciascunoStato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governodello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto.3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo neicasi in cui i trattati <strong>di</strong>spongano <strong>di</strong>versamente.4. A decorrere dal 1 o novembre 2014 (13), per maggioranza(12) Dichiarazione (n. 6) relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi6 e 7, e 18 del trattato sull’Unione europea.La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica <strong>di</strong> presidente delConsiglio europeo, <strong>di</strong> presidente della Commissione e <strong>di</strong> alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza dovrà tenere debitamenteconto della necessità <strong>di</strong> rispettare la <strong>di</strong>versità geografica e demografica dell’Unionee dei suoi Stati membri.(13) Dichiarazione (n. 7) relativa all’articolo 16, paragrafo 4, del trattatosull’Unione europea e all’articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamentodell’Unione europea.


Trattato sull’Unione europea 75qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, conLa conferenza <strong>di</strong>chiara che la decisione relativa all’attuazione dell’articolo16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 238, paragrafo 2,del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sarà adottata dal Consiglioalla data della firma del trattato <strong>di</strong> Lisbona ed entrerà invigoreilgiornodell’entratain vigore <strong>di</strong> detto trattato. Il progetto <strong>di</strong> decisione figura qui <strong>di</strong> seguito.[Progetto <strong>di</strong> decisione del Consiglio relativa all’attuazione <strong>degli</strong> articoli 16,paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea tra il 1 o novembre 2014 e il 31 marzo 2017,da un lato, e a decorrere dal 1 o aprile 2017, dall’altro]Il Consiglio dell’Unione europea,considerando quanto segue:1) È opportuno adottare <strong>di</strong>sposizioni tali da consentire una transizionefluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata — qualedefinito all’articolo 3, paragrafo 3 del protocollo sulle <strong>di</strong>sposizioni transitorie,che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014 — al sistema <strong>di</strong> voto previstoagli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e 238, paragrafo 2 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea, che si applicherà a decorrere dal1 o novembre 2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo2017, le <strong>di</strong>sposizioni specifiche <strong>di</strong> cui all’articolo 3, paragrafo 2 <strong>di</strong> detto protocollo.2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo perrafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,decide:Sezione 1 - Disposizioni applicabili tra il 1 o novembre 2014 e il 31 marzo 2017Articolo 1Tra il 1º novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero <strong>di</strong> membri delConsiglio che rappresenta a) almeno i tre quarti della popolazione, ob) almeno i tre quarti del numero <strong>degli</strong> Stati membri,necessari per costituire una minoranza <strong>di</strong> blocco risultante dall’applicazione<strong>degli</strong> articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea o 238, paragrafo2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, manifesta l’intenzione<strong>di</strong> opporsi all’adozione da parte del Consiglio <strong>di</strong> un atto a maggioranzaqualificata, il Consiglio <strong>di</strong>scute la questione.Articolo 2Durante le <strong>di</strong>scussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere,entro un tempo ragionevole e senza pregiu<strong>di</strong>care i limiti <strong>di</strong> tempo obbligatoristabiliti dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione, una soluzione sod<strong>di</strong>sfacente che tenga conto dellepreoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio <strong>di</strong> cui all’articolo 1.Articolo 3A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l’assistenza dellaCommissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativanecessaria per facilitare la realizzazione <strong>di</strong> una più ampia base <strong>di</strong> accordonel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.Sezione 2 - Disposizioni applicabili a decorrere dal 1º aprile 2017Articolo 4A decorrere dal 1º aprile 2017, se un numero <strong>di</strong> membri del Consiglio cherappresenta


76 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaun minimo <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci, rappresentanti Stati membri che totalizzinoalmeno il 65% della popolazione dell’Unione (14).La minoranza <strong>di</strong> blocco deve comprendere almeno quattromembri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificatasi considera raggiunta.Le altre modalità che <strong>di</strong>sciplinano il voto a maggioranza qualificatasono stabilite all’articolo 238, paragrafo 2 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.5. Le <strong>di</strong>sposizioni transitorie relative alla definizione dellamaggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelleapplicabili tra il 1 o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilitedal protocollo sulle <strong>di</strong>sposizioni transitorie.6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco èadottato conformemente all’articolo 236 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea.Il Consiglio ‘‘Affari generali’’ assicura la coerenza dei lavoridelle varie formazioni del Consiglio.EssopreparaleriunionidelConsiglioeuropeoeneassicuraila) almeno il 55% della popolazione, ob) almenoil55%delnumero<strong>degli</strong>Statimembri,necessari per costituire una minoranza <strong>di</strong> blocco risultante dall’applicazione<strong>degli</strong> articoli 16, paragrafo 4, primo comma del trattato sull’Unione europeao 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, manifestal’intenzione <strong>di</strong> opporsi all’adozione da parte del Consiglio <strong>di</strong> un atto amaggioranza qualificata, il Consiglio <strong>di</strong>scute la questione.Articolo 5Durante le <strong>di</strong>scussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere,entro un tempo ragionevole e senza pregiu<strong>di</strong>care i limiti <strong>di</strong> tempo obbligatoristabiliti dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione, una soluzione sod<strong>di</strong>sfacente che tenga conto dellepreoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio <strong>di</strong> cui all’articolo 4.Articolo 6A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l’assistenza dellaCommissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativanecessaria per facilitare la realizzazione <strong>di</strong> una più ampia base <strong>di</strong> accordonel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.Sezione 3 - Entrata in vigoreArticolo 7La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore deltrattato <strong>di</strong> Lisbona.(14) Cfr. altresì l’art. 238 TFUE e relativo Protocollo n. 9.


Trattato sull’Unione europea 77seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e laCommissione.Il Consiglio ‘‘Affari esteri’’ elabora l’azione esterna dell’Unionesecondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicurala coerenza dell’azione dell’Unione.7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi <strong>degli</strong>Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori delConsiglio.8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera evota su un progetto <strong>di</strong> atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione delConsiglio è sud<strong>di</strong>visa in due parti de<strong>di</strong>cate, rispettivamente, alle deliberazionisu atti legislativi dell’Unione e alle attività non legislative.9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezionedella formazione ‘‘Affari esteri’’, è esercitata dai rappresentanti <strong>degli</strong>Stati membri nel Consiglio secondo un sistema <strong>di</strong> rotazione paritaria,alle con<strong>di</strong>zioni stabilite conformemente all’articolo 236 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea (15).(15) Dichiarazione (n. 8) relativa alle misure pratiche da adottare al momentodell’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona per quanto concerne la presidenzadel Consiglio europeo e del Consiglio ‘‘Affari esteri’’.Qualora il trattato <strong>di</strong> Lisbona entrasse in vigore dopo il 1º gennaio 2009, laconferenza invita le autorità competenti dello Stato membro che esercita in dettoperiodo la presidenza semestrale del Consiglio, da un lato, e la personalità chesarà eletta presidente del Consiglio europeo e quella che sarà nominata altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza, dall’altro,ad adottare, <strong>di</strong> concerto con la presidenza semestrale successiva, le misure concretenecessarie a consentire una transizione efficace <strong>degli</strong> aspetti materiali eorganizzativi dell’esercizio della presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio‘‘Affari esteri’’. Come stabilito dal Consiglio europeo straor<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> novembre2009 il Presidente del Consiglio europeo è Herman Van Rompuy, mentre l’Altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza è CatherineAshton.Dichiarazione (n. 9) relativa all’articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull’Unioneeuropea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull’esercizio dellapresidenza del Consiglio.La conferenza <strong>di</strong>chiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazionedella decisione che stabilisce le modalità <strong>di</strong> attuazione della decisione sull’eserciziodella presidenza del Consiglio a partire dalla firma del trattato <strong>di</strong> Lisbona edare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto <strong>di</strong> decisione delConsiglio europeo, che sarà adottata il giorno dell’entrata in vigore <strong>di</strong> tale trattato,figura qui <strong>di</strong> seguito.[Progetto <strong>di</strong> decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenzadel Consiglio]Articolo 11. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione ‘‘Affari


78 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaPROTOCOLLO (n. 9)SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVAALL’ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 16, PARAGRAFO 4,DEL <strong>TRATTATO</strong> SULL’UNIONE EUROPEA E 238, PARAGRAFO 2DEL <strong>TRATTATO</strong> SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONEEUROPEA TRA <strong>IL</strong> 1 o NOVEMBRE 2014 E <strong>IL</strong> 31 MARZO 2017,DA UN LATO, E DAL 1 o APR<strong>IL</strong>E 2017, DALL’ALTROle alte parti contraenti,tenendo conto che l’accordo sulla decisione del Consiglio relativaall’attuazione <strong>degli</strong> articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europeae 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea tra il1 o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1 o aprile 2017,dall’altro (in appresso denominata ‘‘la decisione’’), ha rivestito un’importanzafondamentale all’atto dell’approvazione del trattato <strong>di</strong> Lisbona,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate alesteri’’, è esercitata da gruppi predeterminati <strong>di</strong> tre Stati membri per un periodo<strong>di</strong> 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema <strong>di</strong> rotazione paritaria<strong>degli</strong> Stati membri, tenendo conto della loro <strong>di</strong>versità e <strong>degli</strong> equilibri geograficinell’Unione.2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza <strong>di</strong> tutte leformazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione ‘‘Affari esteri’’, per unperiodo <strong>di</strong> sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti isuoi compiti sulla base <strong>di</strong> un programma comune. I membri del gruppo possonodecidere tra loro modalità alternative.Articolo 2La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi <strong>degli</strong>Stati membri è esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita lapresidenza del Consiglio ‘‘Affari generali’’. La presidenza del comitato politico e<strong>di</strong> sicurezza è esercitata da un rappresentante dell’alto rappresentante dell’Unionepergliaffariesterielapolitica<strong>di</strong>sicurezza.La presidenza <strong>degli</strong> organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio,ad eccezione della formazione ‘‘Affari esteri’’, spetta al membro del gruppo cheesercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformementeall’articolo 4.Articolo 3Il Consiglio ‘‘Affari generali’’ assicura, in collaborazione con la Commissione,la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglionell’ambito <strong>di</strong> una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitanola presidenza adottano, con l’assistenza del segretariato generale del Consiglio,tutte le <strong>di</strong>sposizioni utili all’organizzazione e al buon andamento dei lavori delConsiglio.Articolo 4Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure <strong>di</strong> applicazionedella presente decisione.


Trattato sull’Unione europea 79trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo unicoPrima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri allamo<strong>di</strong>fica o all’abrogazione della decisione o <strong>di</strong> una delle sue <strong>di</strong>sposizioni,ovvero alla mo<strong>di</strong>fica in<strong>di</strong>retta della sua portata o del suo senso me<strong>di</strong>antela mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> un altro atto giuri<strong>di</strong>co dell’Unione, il Consiglio europeodelibera preliminarmente su detto progetto per consenso in conformitàdell’articolo 15, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea. [fine Protocollon. 9]PROTOCOLLO (n. 36)SULLE <strong>DI</strong>SPOSIZIONI TRANSITORIEle alte parti contraenti,considerando che, per organizzare la transizione dalle <strong>di</strong>sposizioniistituzionali dei trattati applicabili prima dell’entrata in vigore deltrattato <strong>di</strong> Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere<strong>di</strong>sposizioni transitorie,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energiaatomica:Articolo 1Nel presente protocollo i termini ‘‘trattati’’ designano il trattatosull’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europeaeiltrattatocheistituiscelaComunitàeuropea dell’energia atomica.(omissis)Titolo II<strong>DI</strong>SPOSIZIONI CONCERNENT<strong>IL</strong>A MAGGIORANZA QUALIFICATAArticolo 31. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unioneeuropea,le<strong>di</strong>sposizioni<strong>di</strong>taleparagrafoele<strong>di</strong>sposizionidell’articolo238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno alConsiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1 o novembre 2014.2. Nel periodo dal 1 o novembre 2014 al 31 marzo 2017, quandouna deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, unmembro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in


80 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonabase alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso siapplicano i paragrafi 3 e 4.3. Fino al 31 ottobre 2014, sono in vigore le <strong>di</strong>sposizioni seguentifatto salvo l’articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea:Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio cherichiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuitala seguente ponderazione:Belgio 12Bulgaria 10Repubblica ceca 12Danimarca 7Germania 29Estonia 4Irlanda 7Grecia 12Spagna 27Francia 29Italia 29Cipro 4Lettonia 4Lituania 7Lussemburgo 4Ungheria 12Malta 3Paesi Bassi 13Austria 10Polonia 27Portogallo 12Romania 14Slovenia 4Slovacchia 7Finlan<strong>di</strong>a 7Svezia 10Regno Unito 29Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti cheesprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, invirtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione.Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenutoalmeno 255 voti che esprimano il voto favorevole <strong>di</strong> almeno due terzidei membri.UnmembrodelConsiglioeuropeoodelConsigliopuòchiedereche, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranzaqualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongonotale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazionetotale dell’Unione. Qualora tale con<strong>di</strong>zione non sia sod<strong>di</strong>sfatta,l’atto non è adottato.4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i


Trattato sull’Unione europea 81membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cuisi fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell’articolo 238,paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, permaggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati,una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmenteuna percentuale della popolazione <strong>degli</strong> Stati membri interessati pari aquelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.Titolo III<strong>DI</strong>SPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIOArticolo 4Fino all’entrata in vigore della decisione <strong>di</strong> cui all’articolo 16, paragrafo6, primo comma del trattato sull’Unione europea, il Consiglio puòriunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma <strong>di</strong> detto paragrafo,nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisionedel Consiglio ‘‘Affari generali’’ deliberante a maggioranza semplice.(omissis)Titolo V<strong>DI</strong>SPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALEDEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PERLA POLITICA ESTERA E <strong>DI</strong> SICUREZZA COMUNE, EAL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIOArticolo 6Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentanteper la politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune, e del segretario generaleaggiunto del Consiglio giunge a termine alla data <strong>di</strong> entrata in vigoredel trattato <strong>di</strong> Lisbona. Il Consiglio nomina il segretario generale inconformità dell’articolo 240, paragrafo 2 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea. [fine Protocollo n. 36]Articolo 171. La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unionee adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull’applicazionedei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.Vigila sull’applicazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione sotto il controllodella Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancioe gestisce i programmi. Esercita funzioni <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento,<strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> gestione, alle con<strong>di</strong>zioni stabilite dai trattati.Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione perla politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune e per gli altri casi previsti


82 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadai trattati. Avvia il processo <strong>di</strong> programmazione annuale e pluriennaledell’Unione per giungere ad accor<strong>di</strong> interistituzionali.2. Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo suproposta della Commissione, salvo che i trattati non <strong>di</strong>spongano<strong>di</strong>versamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissionese i trattati lo prevedono.3. Il mandato della Commissione è <strong>di</strong> cinque anni.I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenzagenerale e al loro impegno europeo e tra personalità cheoffrono tutte le garanzie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza.La Commissione esercita le sue responsabilità inpienain<strong>di</strong>pendenza.Fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissionenon sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo,istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibilecon le loro funzioni o con l’esecuzione dei loro compiti.4. La Commissione nominata tra la data <strong>di</strong> entrata in vigoredel trattato <strong>di</strong> Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da uncitta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l’altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza,che è uno dei vicepresidenti.5. A decorrere dal 1 o novembre 2014, la Commissione è compostada un numero <strong>di</strong> membri, compreso il presidente e l’altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza,corrispondente ai due terzi del numero <strong>degli</strong> Stati membri, ameno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, non decida<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare tale numero (16).I membri della Commissione sono scelti tra i citta<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong>Stati membri in base ad un sistema <strong>di</strong> rotazione assolutamente paritariatra gli Stati membri che consenta <strong>di</strong> riflettere la molteplicitàdemografica e geografica <strong>degli</strong> Stati membri. Tale sistema è stabilitoall’unanimità dal Consiglio europeo conformemente all’articolo 244del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (17).6. Il presidente della Commissione:(16) Paragrafo n. 5 abrogato. Cfr. le conclusioni della presidenza del Consiglioeuropeo <strong>di</strong> Bruxelles (11 e 12 <strong>di</strong>cembre 2008) nelle quali si afferma che: « IlConsiglio europeo conviene che, purché il trattato <strong>di</strong> Lisbona entri in vigore, saràadottata una decisione secondo le necessarie procedure giuri<strong>di</strong>che, affinché laCommissione continui a comprendere un citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> ciascuno Stato membro »(punto 2 del parag. I).(17) Comma abrogato. Cfr. supra nota 16.


Trattato sull’Unione europea 83a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissioneesercita i suoi compiti;b) decide l’organizzazione interna della Commissione per assicurarela coerenza, l’efficacia e la collegialità della sua azione;c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esterielapolitica<strong>di</strong>sicurezza,traimembri della Commissione.Un membro della Commissione rassegna le <strong>di</strong>missioni se ilpresidente glielo chiede. L’alto rappresentante dell’Unione per gliaffari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza rassegna le <strong>di</strong>missioni conformementealla procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 18, paragrafo 1, se ilpresidente glielo chiede.7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopoaver effettuato le consultazioni appropriate (18), il Consiglio europeo,deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamentoeuropeo un can<strong>di</strong>dato alla carica <strong>di</strong> presidente della Commissione.Tale can<strong>di</strong>dato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza deimembri che lo compongono. Se il can<strong>di</strong>dato non ottiene la maggioranza,il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata,propone entro un mese un nuovo can<strong>di</strong>dato, che è eletto dal Parlamentoeuropeo secondo la stessa procedura.Il Consiglio, <strong>di</strong> comune accordo con il presidente eletto, adottal’elenco delle altre personalità che propone <strong>di</strong> nominare membridella Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alleproposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri <strong>di</strong>cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.Il presidente, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esterie la politica <strong>di</strong> sicurezza e gli altri membri della Commissione sono(18) Dichiarazione (n. 11) relativa all’articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattatosull’Unione europea.La conferenza ritiene che, conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, ilParlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili delbuono svolgimento del processo che porta all’elezione del presidente della Commissioneeuropea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglioeuropeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo,alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformementeall’articolo 17, paragrafo 7, primo comma tali consultazioni riguarderannoil profilo dei can<strong>di</strong>dati alla carica <strong>di</strong> presidente della Commissione, tenendoconto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità <strong>di</strong> taliconsultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, <strong>di</strong> comune accordo trail Parlamento europeo e il Consiglio europeo.


84 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonasoggetti, collettivamente, ad un voto <strong>di</strong> approvazione del Parlamentoeuropeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominatadal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.8. La Commissione è responsabile collettivamente <strong>di</strong>nanzi alParlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione<strong>di</strong> censura della Commissione secondo le modalità <strong>di</strong> cuiall’articolo 234 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si <strong>di</strong>mettonocollettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante dell’Unionepergliaffariesterielapolitica<strong>di</strong> sicurezza si <strong>di</strong>mette dallefunzionicheesercitainsenoallaCommissione.PROTOCOLLO (n. 36)SULLE <strong>DI</strong>SPOSIZIONI TRANSITORIEle alte parti contraenti,considerando che, per organizzare la transizione dalle <strong>di</strong>sposizioniistituzionali dei trattati applicabili prima dell’entrata in vigore deltrattato <strong>di</strong> Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere<strong>di</strong>sposizioni transitorie,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europeae al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:Articolo 1Nel presente protocollo i termini ‘‘trattati’’ designano il trattatosull’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europeaeiltrattatocheistituiscelaComunitàeuropea dell’energia atomica.(omissis)Titolo IV<strong>DI</strong>SPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE,INCLUSO L’ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONEPER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA <strong>DI</strong> SICUREZZAArticolo 5I membri della Commissione in carica alla data <strong>di</strong> entrata in vigoredel trattato <strong>di</strong> Lisbona rimangono in carica fino alla scadenza del loromandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell’alto rappresentante dell’Unionepergliaffariesterielapolitica<strong>di</strong>sicurezza,giungeatermineilmandato del membro avente la stessa nazionalità dell’alto rappresentante.[fine Protocollo n. 36]


Trattato sull’Unione europea 85Articolo 181. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificatacon l’accordo del presidente della Commissione, nomina l’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza (19).Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato me<strong>di</strong>antela medesima procedura.2.L’altorappresentanteguidalapoliticaesterae<strong>di</strong>sicurezzacomune dell’Unione. Contribuisce con le sue proposte all’elaborazione<strong>di</strong> detta politica e la attua in qualità <strong>di</strong>mandatariodelConsiglio.Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica <strong>di</strong>sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune.3. L’alto rappresentante presiede il Consiglio ‘‘Affari esteri’’.4. L’alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione.Vigila sulla coerenza dell’azione esterna dell’Unione. Inseno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombonoa tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coor<strong>di</strong>namento<strong>degli</strong> altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione. Nell’esercizio<strong>di</strong> queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamentealle stesse, l’alto rappresentante è soggetto alle procedureche regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibilecon i paragrafi 2 e 3.Articolo 19 (20)1. La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea comprende la(19) Dichiarazione (n. 12) relativa all’articolo 18 del trattato sull’Unioneeuropea.1. La conferenza <strong>di</strong>chiara che, durante i lavori preparatori della nominadell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezzaprevista alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona, conformementeall’articolo 18 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del protocollo sulle<strong>di</strong>sposizioni transitorie, saranno presi gli opportuni contatti con il Parlamentoeuropeo; il mandato dell’alto rappresentante decorrerà da tale data fino allascadenza del mandato della Commissione in carica a tale data.2. Inoltre, la conferenza ricorda che, per quanto riguarda l’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza, il cui mandatodecorrerà dal novembre 2009 nello stesso momento e per la stessa durata dellaprossima Commissione, sarà nominato in conformità delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>degli</strong> articoli17 e 18 del trattato sull’Unione europea.(20) Cfr. il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea. Cfr. lo Statuto in http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_17-39-11_713.pdf.


86 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaCorte <strong>di</strong> giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura ilrispetto del <strong>di</strong>ritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.Gli Stati membri stabiliscono i rime<strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zionali necessariper assicurare una tutela giuris<strong>di</strong>zionale effettiva nei settori <strong>di</strong>sciplinatidal <strong>di</strong>ritto dell’Unione.2. La Corte <strong>di</strong> giustizia è compostadaungiu<strong>di</strong>ceperStatomembro. È assistita da avvocati generali.Il Tribunale è composto da almeno un giu<strong>di</strong>ce per Stato membro.I giu<strong>di</strong>ci e gli avvocati generali della Corte <strong>di</strong> giustizia e igiu<strong>di</strong>ci del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tuttele garanzie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza e che sod<strong>di</strong>sfino le con<strong>di</strong>zioni richiesteagli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea. Sono nominati <strong>di</strong> comune accordo dai governi <strong>degli</strong> Statimembri per sei anni. I giu<strong>di</strong>ci e gli avvocati generali uscenti possonoessere nuovamente nominati.3. La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea si pronuncia conformementeai trattati:a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzioneo da una persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca;b) in via pregiu<strong>di</strong>ziale, su richiesta delle giuris<strong>di</strong>zioni nazionali,sull’interpretazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione o sulla vali<strong>di</strong>tà <strong>degli</strong> attiadottati dalle istituzioni;c) negli altri casi previsti dai trattati.Titolo IV<strong>DI</strong>SPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATEArticolo 20(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli da 11 a 11 A del TCE)1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro unacooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusivedell’Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare talicompetenze applicando le pertinenti <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, neilimiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articolida 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Lecooperazionirafforzatesonointeseapromuoverelarealiz-


Trattato sull’Unione europea 87zazione <strong>degli</strong> obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e arafforzare il suo processo <strong>di</strong> integrazione. Sono aperte in qualsiasimomentoatuttigliStatimembriaisensidell’articolo328deltrattatosul funzionamento dell’Unione europea.2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata èadottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabiliscache gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essereconseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme,e a con<strong>di</strong>zione che vi partecipino almeno nove Stati membri.Il Consiglio delibera secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 329 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea.3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle suedeliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gliStati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendonoparte al voto. Le modalità <strong>di</strong> voto sono previste all’articolo 330 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea.4. Gli atti adottati nel quadro <strong>di</strong> una cooperazione rafforzatavincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono consideratiun acquis che deve essere accettato dagli Stati can<strong>di</strong>dati all’adesioneall’Unione.Titolo V<strong>DI</strong>SPOSIZIONI GENERALI SULL’AZIONE ESTERNADELL’UNIONEE<strong>DI</strong>SPOSIZIONISPECIFICHESULLAPOLITICA ESTERA E <strong>DI</strong> SICUREZZA COMUNECapo 1Disposizioni generali sull’azione esterna dell’UnioneArticolo 211. L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda suiprincipi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamentoe che essa si prefigge <strong>di</strong> promuovere nel resto del mondo:democrazia, Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, universalità e in<strong>di</strong>visibilità dei <strong>di</strong>rittidell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della <strong>di</strong>gnità umana,principi <strong>di</strong> uguaglianza e <strong>di</strong> solidarietà e rispetto dei principi dellaCarta delle Nazioni Unite e del <strong>di</strong>ritto internazionale.L’Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariaticon i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionalio mon<strong>di</strong>ali, che con<strong>di</strong>vidono i principi <strong>di</strong> cui al primo


88 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonacomma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni,in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite.2. L’Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e operaper assicurare un elevato livello <strong>di</strong> cooperazione in tutti i settoridelle relazioni internazionali al fine <strong>di</strong>:a) salvaguardareisuoivalori,isuoi interessi fondamentali, lasuasicurezza,lasuain<strong>di</strong>pendenzaelasuaintegrità;b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, i<strong>di</strong>ritti dell’uomo e i principi del <strong>di</strong>ritto internazionale;c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezzainternazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi dellaCarta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’Atto finale <strong>di</strong>Helsinki e agli obiettivi della Carta <strong>di</strong> Parigi, compresi quelli relativialle frontiere esterne;d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via <strong>di</strong> svilupposul piano economico, sociale e ambientale, con l’obiettivo primo <strong>di</strong>eliminare la povertà;e) incoraggiare l’integrazione <strong>di</strong> tutti i paesi nell’economiamon<strong>di</strong>ale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioniagli scambi internazionali;f) contribuire all’elaborazione <strong>di</strong> misure internazionali volte apreservare e migliorare la qualità dell’ambiente e la gestione sostenibiledelle risorse naturali mon<strong>di</strong>ali, al fine <strong>di</strong> assicurare lo svilupposostenibile;g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamitànaturali o provocate dall’uomo;h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazionemultilaterale rafforzata e il buon governo mon<strong>di</strong>ale.3. Nell’elaborazione e attuazione dell’azione esterna nei varisettori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattatosul funzionamento dell’Unione europea e delle altre politiche neiloro aspetti esterni, l’Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi<strong>di</strong>cuiaiparagrafi1e2.L’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azioneesternaetraquestielealtrepolitiche.IlConsiglioelaCommissione,assistiti dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affariesteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperanoa questo fine.


Trattato sull’Unione europea 89Articolo 221. Il Consiglio europeo in<strong>di</strong>vidua gli interessi e obiettivi strategicidell’Unione sulla base dei principi e <strong>degli</strong> obiettivi enunciatiall’articolo 21.Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivistrategici dell’Unione riguardano la politica estera e <strong>di</strong> sicurezzacomune e altri settori dell’azione esterna dell’Unione. Possono riferirsialle relazioni dell’Unione con un paese o una regione o essereimprontate ad un approccio tematico.Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l’Unione e gliStati membri devono mettere a <strong>di</strong>sposizione.Il Consiglio europeo delibera all’unanimità su raccomandazionedel Consiglio adottata da quest’ultimo secondo le modalitàpreviste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeosono attuate secondo le procedure previste dai trattati.2. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e lapolitica <strong>di</strong> sicurezza, per il settore della politica estera e <strong>di</strong> sicurezzacomune, e la Commissione, per gli altri settori dell’azione esterna,possono presentare proposte congiunte al Consiglio.Capo 2Disposizioni specifiche sulla politica esterae <strong>di</strong> sicurezza comune (21)Sezione 1. — Disposizioni comuniArticolo 23L’azione dell’Unione sulla scena internazionale, ai sensi del(21) Dichiarazione (n. 13) relativa alla politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune.La conferenza sottolinea che le <strong>di</strong>sposizioni del trattato sull’Unione europeariguardanti la politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune, compresa la creazionedella carica <strong>di</strong> alto rappresentante dell’Unionepergliaffariesterielapolitica<strong>di</strong>sicurezza e l’istituzione <strong>di</strong> un servizio per l’azione esterna, lasciano impregiu<strong>di</strong>catesia le competenze <strong>degli</strong> Stati membri, quali esistono attualmente, per laformulazione e la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanzanazionale nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.La conferenza ricorda altresì che le <strong>di</strong>sposizioni riguardanti la politicacomune in materia <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa non pregiu<strong>di</strong>cano il carattere specificodella politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa <strong>degli</strong> Stati membri.La conferenza sottolinea che l’Unione europea e i suoi Stati membri resterannovincolati dalle <strong>di</strong>sposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare,dalla responsabilità primaria del Consiglio <strong>di</strong> sicurezza e dei suoi membriper il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.


90 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonapresente capo, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed ècondotta in conformità delle <strong>di</strong>sposizioni generali <strong>di</strong> cui al capo 1.Articolo 24 (22)(ex articolo 11 del TUE)1. La competenza dell’Unione in materia <strong>di</strong> politica estera e <strong>di</strong>sicurezzacomuneriguardatuttiisettori della politica estera e tuttele questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa ladefinizioneprogressiva<strong>di</strong>unapolitica<strong>di</strong><strong>di</strong>fesacomunechepuò condurreauna<strong>di</strong>fesacomune.La politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune è soggetta a norme eprocedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeoe dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui itrattati <strong>di</strong>spongano <strong>di</strong>versamente. È esclusa l’adozione <strong>di</strong> atti legislativi.La politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune è messa in attodall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica<strong>di</strong> sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolospecifico del Parlamento europeo e della Commissione in questosettore è definito dai trattati. La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europeanon è competente riguardo a tali <strong>di</strong>sposizioni, ad eccezionedella competenza a controllare il rispetto dell’articolo 40 del presentetrattato e la legittimità <strong>di</strong> talune decisioni, come previsto dall’articolo275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.2. Nel quadro dei principi e <strong>degli</strong> obiettivi dell’azione esterna,l’Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e <strong>di</strong> sicurezza(22) Dichiarazione (n. 14) relativa alla politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune.Oltre alle norme e procedure specifiche <strong>di</strong> cui all’articolo 24, paragrafo 1del trattato sull’Unione europea, la conferenza sottolinea che le <strong>di</strong>sposizioniriguardanti la politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune, comprese quelle relativeall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezzae al servizio per l’azione esterna, non incidono sulla base giuri<strong>di</strong>ca, sulle responsabilitàe sui poteri esistenti <strong>di</strong> ciascuno Stato membro per quanto riguarda laformulazione e la conduzione della sua politica estera, il suo servizio <strong>di</strong>plomaticonazionale, le relazioni con i paesi terzi e la partecipazione alle organizzazioniinternazionali compresa l’appartenenza <strong>di</strong> uno Stato membro al Consiglio <strong>di</strong>sicurezza delle Nazioni Unite.La conferenza rileva altresì che le <strong>di</strong>sposizioni relative alla politica estera e<strong>di</strong> sicurezza comune non conferiscono alla Commissione nuovi poteri <strong>di</strong> iniziativaper le decisioni né accrescono il ruolo del Parlamento europeo.La conferenza ricorda altresì che le <strong>di</strong>sposizioni riguardanti la politicacomune in materia <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa non pregiu<strong>di</strong>cano il carattere specificodella politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa <strong>degli</strong> Stati membri.


Trattato sull’Unione europea 91comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica<strong>degli</strong> Stati membri, sull’in<strong>di</strong>viduazione delle questioni <strong>di</strong> interessegenerale e sulla realizzazione <strong>di</strong> un livello sempre maggiore <strong>di</strong> convergenzadelle azioni <strong>degli</strong> Stati membri.3. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve lapolitica estera e <strong>di</strong> sicurezza dell’Unione in uno spirito <strong>di</strong> lealtà e <strong>di</strong>solidarietà reciproca e rispettano l’azione dell’Unione in questo settore.Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare esviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengonoda qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale danuocere alla sua efficacia come elemento <strong>di</strong> coesione nelle relazioniinternazionali.Il Consiglio e l’alto rappresentante provvedono affinché dettiprincipi siano rispettati.Articolo 25(ex articolo 12 del TUE)L’Unioneconducelapoliticaesterae<strong>di</strong>sicurezzacomune:a) definendo gli orientamenti generali,b) adottando decisioni che definiscono:i) le azioni che l’Unione deve intraprendere,ii) le posizioni che l’Unione deve assumere,iii) le modalità <strong>di</strong> attuazione delle decisioni <strong>di</strong> cui ai punti i) eii), ec) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membriper la conduzione della loro politica.Articolo 26(ex articolo 13 del TUE)1. Il Consiglio europeo in<strong>di</strong>vidua gli interessi strategici dell’Unione,fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti generali dellapolitica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune, ivi comprese le questioni chehanno implicazioni in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa. Adotta le decisioni necessarie.Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente delConsiglio europeo convoca una riunione straor<strong>di</strong>naria dello stessoper definire le linee strategiche della politica dell’Unione <strong>di</strong>nanzi atali sviluppi.2. Il Consiglio elabora la politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comunee prende le decisioni necessarie per la definizione e l’attuazione <strong>di</strong>


92 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonatale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategichedefiniti dal Consiglio europeo.Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affariesteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza assicurano l’unità, la coerenza el’efficacia dell’azione dell’Unione.3. La politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune è attuata dall’altorappresentante e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali ea quelli dell’Unione.Articolo 27 (23)1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e lapolitica <strong>di</strong> sicurezza, che presiede il Consiglio ‘‘Affari esteri’’, contribuiscecon proposte all’elaborazione della politica estera e <strong>di</strong>sicurezza comune e assicura l’attuazione delle decisioni adottatedal Consiglio europeo e dal Consiglio.2. L’alto rappresentante rappresenta l’Unione per le materieche rientrano nella politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune. Conduce,a nome dell’Unione, il <strong>di</strong>alogo politico con i terzi ed esprime laposizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e in senoalle conferenze internazionali.3. Nell’esecuzione delle sue funzioni, l’alto rappresentante siavvale <strong>di</strong> un servizio europeo per l’azione esterna. Il servizio lavorain collaborazione con i servizi <strong>di</strong>plomatici <strong>degli</strong> Stati membri ed ècomposto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generaledel Consiglio e della Commissione e da personale <strong>di</strong>staccatodai servizi <strong>di</strong>plomatici nazionali. L’organizzazione e il funzionamentodel servizio europeo per l’azione esterna sono fissati dauna decisione del Consiglio.Il Consiglio delibera su proposta dell’alto rappresentante, previaconsultazione del Parlamento europeo e previa approvazionedella Commissione.(23) Dichiarazione (n. 15) relativa all’articolo 27 del trattato sull’Unioneeuropea.La conferenza <strong>di</strong>chiara che, non appena sarà stato firmato il trattato <strong>di</strong>Lisbona, il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politicaestera e <strong>di</strong> sicurezza comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebberoiniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l’azione esterna.


Trattato sull’Unione europea 93Articolo 28(ex articolo 14 del TUE)1. Quando una situazione internazionale richiede un interventooperativo dell’Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie.Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi <strong>di</strong> cui l’Unionedeve <strong>di</strong>sporre, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> attuazione e, se necessario, ladurata.Se si produce un cambiamento <strong>di</strong> circostanze che ha una nettaincidenzasuunaquestioneoggetto<strong>di</strong>unataledecisione,ilConsigliorivedeiprincipiegliobiettivi<strong>di</strong> detta decisione e adotta ledecisioni necessarie.2. Le decisioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membrinelle loro prese <strong>di</strong> posizione e nella conduzione della loro azione.3. Qualsiasi presa <strong>di</strong> posizione o azione nazionale prevista inapplicazione <strong>di</strong> una decisione <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 forma oggetto <strong>di</strong>informazione da parte dello Stato membro interessato entro terminiche permettano, se necessario, una concertazione preliminare insede <strong>di</strong> Consiglio.L’obbligo dell’informazione preliminare non è applicabile perle misure <strong>di</strong> semplice recepimento sul piano nazionale delle decisionidel Consiglio.4. In caso <strong>di</strong> assoluta necessità connessa con l’evoluzione dellasituazioneeinmancanza<strong>di</strong>unarevisionedelladecisionedelConsiglio<strong>di</strong>cuialparagrafo1,gliStatimembri possono prendere d’urgenzale misure necessarie, tenuto conto <strong>degli</strong> obiettivi generali <strong>di</strong>detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informaimme<strong>di</strong>atamente il Consiglio.5. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà rilevanti nell’applicazione <strong>di</strong> una decisione<strong>di</strong> cui al presente articolo, uno Stato membro ne investe ilConsiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate.Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettividella decisione <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 né nuocere alla sua efficacia.Articolo 29(ex articolo 15 del TUE)Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell’Unionesu una questione particolare <strong>di</strong> natura geografica o tematica.Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionalisiano conformi alle posizioni dell’Unione.


94 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 30(ex articolo 22 del TUE)1. Ogni Stato membro, l’alto rappresentante dell’Unione pergli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza, o l’alto rappresentante conl’appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio questionirelative alla politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune e possonopresentare rispettivamente iniziative o proposte al Consiglio.2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, l’alto rappresentanteconvoca, d’ufficio o a richiesta <strong>di</strong> uno Stato membro, unariunione straor<strong>di</strong>naria del Consiglio, entro un termine <strong>di</strong> quarantottoore o, in caso <strong>di</strong> emergenza, entro un termine più breve.Articolo 31(ex articolo 23 del TUE)1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dalConsiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità,salvo nei casi in cui il presente capo <strong>di</strong>spone <strong>di</strong>versamente. Èesclusa l’adozione <strong>di</strong> atti legislativi.In caso <strong>di</strong> astensione dal voto, ciascun membro del Consigliopuò motivare la propria astensione con una <strong>di</strong>chiarazione formale anorma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato adapplicare la decisione, ma accetta che essa impegni l’Unione. Inuno spirito <strong>di</strong> mutua solidarietà, lo Stato membro interessato siastiene da azioni che possano contrastare o impe<strong>di</strong>re l’azione dell’Unionebasata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettanola sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano intal modo l’astensione rappresentino almeno un terzo <strong>degli</strong> Statimembri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell’Unione,la decisione non è adottata.2. In deroga alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, il Consigliodelibera a maggioranza qualificata:— quando adotta una decisione che definisce un’azione o unaposizione dell’Unione, sulla base <strong>di</strong> una decisione del Consiglioeuropeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell’Unione <strong>di</strong>cui all’articolo 22, paragrafo 1;— quando adotta una decisione che definisce un’azione o unaposizione dell’Unione in base a una proposta dell’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza presentatainseguitoaunarichiestaspecificarivoltaaquest’ultimodal


Trattato sull’Unione europea 95Consiglio europeo <strong>di</strong> sua iniziativa o su iniziativa dell’alto rappresentante;— quando adotta decisioni relative all’attuazione <strong>di</strong> una decisioneche definisce un’azione o una posizione dell’Unione;— quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell’articolo33.Se un membro del Consiglio <strong>di</strong>chiara che, per specificati evitali motivi <strong>di</strong> politica nazionale, intende opporsi all’adozione <strong>di</strong>una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procedealla votazione. L’alto rappresentante cerca, in stretta consultazionecon lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile perquest’ultimo. In mancanza <strong>di</strong> un risultato il Consiglio, deliberando amaggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investitoil Consiglio europeo, in vista <strong>di</strong> una decisione all’unanimità.3. Il Consiglio europeo può adottare all’unanimità una decisioneche preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificatain casi <strong>di</strong>versi da quelli contemplati al paragrafo 2.4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hannoimplicazioni nel settore militare o della <strong>di</strong>fesa.5. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranzadeisuoimembri.Articolo 32(ex articolo 16 del TUE)Gli Stati membri si consultano in sede <strong>di</strong> Consiglio europeo e<strong>di</strong> Consiglio in merito a qualsiasi questione <strong>di</strong> politica estera e <strong>di</strong>sicurezza <strong>di</strong> interesse generale per definire un approccio comune.Prima <strong>di</strong> intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionaleo <strong>di</strong> assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessidell’Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede <strong>di</strong>Consiglio europeo o <strong>di</strong> Consiglio. Gli Stati membri assicurano, me<strong>di</strong>antela convergenza delle loro azioni, che l’Unione possa affermarei suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. GliStati membri sono solidali tra loro.QuandoilConsiglioeuropeooilConsigliohannodefinitounapproccio comune dell’Unione ai sensi del primo comma, l’altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezzae i ministri <strong>degli</strong> affari esteri <strong>degli</strong> Stati membri coor<strong>di</strong>nano leloro attività nell’ambito del Consiglio.Le missioni <strong>di</strong>plomatiche <strong>degli</strong> Stati membri e le delegazioni


96 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionalicooperano tra <strong>di</strong> loro e contribuiscono alla formulazione e all’attuazionedell’approccio comune.Articolo 33(ex articolo 18 del TUE)Il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unioneper gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza, può nominare un rappresentantespeciale con un mandato per problemi politici specifici.Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l’autoritàdell’alto rappresentante.Articolo 34(ex articolo 19 del TUE)1. Gli Stati membri coor<strong>di</strong>nano la propria azione nelle organizzazioniinternazionali e in occasione <strong>di</strong> conferenze internazionali.In queste se<strong>di</strong> essi <strong>di</strong>fendono le posizioni dell’Unione. L’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezzaassicura l’organizzazione <strong>di</strong> tale coor<strong>di</strong>namento.Nelle organizzazioni internazionali e in occasione <strong>di</strong> conferenzeinternazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano,quelli che vi partecipano <strong>di</strong>fendono le posizioni dell’Unione.2. Conformemente all’articolo 24 paragrafo 3, gli Stati membrirappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenzeinternazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengonoinformati questi ultimi e l’alto rappresentante in merito adogni questione <strong>di</strong> interesse comune.Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio <strong>di</strong>sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamenteinformati gli altri Stati membri e l’alto rappresentante. GliStati membri che sono membri del Consiglio <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong>fenderanno,nell’esercizio delle loro funzioni, le posizioni e l’interessedell’Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono inforza delle <strong>di</strong>sposizioni della Carta delle Nazioni Unite.Allorché l’Unione ha definito una posizione su un tema all’or<strong>di</strong>nedel giorno del Consiglio <strong>di</strong> sicurezza delle Nazioni Unite, gliStati membri che vi partecipano chiedono che l’alto rappresentantesia invitato a presentare la posizione dell’Unione.


Trattato sull’Unione europea 97Articolo 35(ex articolo 20 del TUE)Le missioni <strong>di</strong>plomatiche e consolari <strong>degli</strong> Stati membri e ledelegazioni dell’Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali,nonché lelororappresentanzepressoleorganizzazioniinternazionali,cooperano al fine <strong>di</strong> garantire il rispetto e l’attuazionedelle decisioni che definiscono posizioni e azioni dell’Unione adottatein virtù del presente capo.Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi<strong>di</strong> informazioni e a valutazioni comuni.Esse contribuiscono all’attuazione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> tutela dei citta<strong>di</strong>nidell’Unione nel territorio dei paesi terzi <strong>di</strong> cui all’articolo 20,paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e delle misure adottate in applicazione dell’articolo 23 <strong>di</strong>detto trattato.Articolo 36(ex articolo 21 del TUE)L’alto rappresentante dell’Unionepergliaffariesterielapolitica<strong>di</strong> sicurezza consulta regolarmente il Parlamento europeo suiprincipali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e <strong>di</strong>sicurezzacomuneedellapolitica<strong>di</strong>sicurezzae<strong>di</strong><strong>di</strong>fesacomuneelo informa dell’evoluzione <strong>di</strong> tali politiche. Egli provvede affinché leopinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione.I rappresentanti speciali possono essere associati all’informazionedel Parlamento europeo.Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulareraccomandazioni al Consiglio e all’alto rappresentante. Essoprocede due volte all’anno ad un <strong>di</strong>battito sui progressi compiutinell’attuazione della politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune, compresala politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune.Articolo 37(ex articolo 24 del TUE)L’Unione può concludere accor<strong>di</strong> con uno o più Stati o organizzazioniinternazionali nei settori <strong>di</strong> pertinenza del presente capo.


98 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaPROTOCOLLO (n. 36)SULLE <strong>DI</strong>SPOSIZIONI TRANSITORIEle alte parti contraenti,considerando che, per organizzare la transizione dalle <strong>di</strong>sposizioniistituzionali dei trattati applicabili prima dell’entrata in vigore deltrattato <strong>di</strong> Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere<strong>di</strong>sposizioni transitorie,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energiaatomica:(omissis)Titolo VII<strong>DI</strong>SPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTIADOTTATI IN BASE AI TITOLI V E VI DEL <strong>TRATTATO</strong>SULL’UNIONE EUROPEA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGOREDEL <strong>TRATTATO</strong> <strong>DI</strong> <strong>LISBONA</strong>Articolo 9Gli effetti giuri<strong>di</strong>ci <strong>degli</strong> atti delle istituzioni, <strong>degli</strong> organi e <strong>degli</strong>organismi dell’Unione adottati in base al trattato sull’Unione europeaprimadell’entratainvigoredeltrattato <strong>di</strong> Lisbona sono mantenuti finchétali atti non saranno stati abrogati, annullati o mo<strong>di</strong>ficati in applicazionedei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membriin base al trattato sull’Unione europea.Articolo 101. A titolo <strong>di</strong> misura transitoria e in or<strong>di</strong>ne agli atti dell’Unione nelsettore della cooperazione <strong>di</strong> polizia e della cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria inmateria penale adottati prima dell’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona,le attribuzioni delle istituzioni alla data <strong>di</strong> entrata in vigore <strong>di</strong>detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensidell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonsono applicabili e le attribuzioni della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea, nellaversione vigente prima dell’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona,restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forzadell’articolo 35, paragrafo 2 <strong>di</strong> detto trattato sull’Unione europea.2. La mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 comporta che, conriguardo all’atto mo<strong>di</strong>ficato e nei confronti <strong>degli</strong> Stati membri ai qualiesso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafosi applichino quali previste dai trattati.3. In ogni caso la misura transitoria <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 cessa <strong>di</strong>avere effetto cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona.


Trattato sull’Unione europea 994. Al più tar<strong>di</strong> sei mesi prima della fine del periodo transitorio <strong>di</strong>cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardoagli atti <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delleistituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se ilRegno Unito ha effettuato la notifica, cessano <strong>di</strong> applicarsi a detto Statotutti gli atti <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 dalla data <strong>di</strong> fine del periodo transitorio<strong>di</strong> cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso <strong>degli</strong> attimo<strong>di</strong>ficati applicabili al Regno Unito secondo quanto in<strong>di</strong>cato al paragrafo2.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su propostadella Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguonoe il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipaall’adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio siintende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, letteraa) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su propostadella Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisceche il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie<strong>di</strong>rette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione dellasua partecipazione agli atti suddetti.5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificareal Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza delparagrafo 4, primo comma, hanno cessato <strong>di</strong> applicarsi a detto Stato.In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le <strong>di</strong>sposizioni pertinentidel protocollo sull’acquis <strong>di</strong> Schengen integrato nell’ambito dell’Unioneeuropea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlandarispetto allo spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delleistituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quandoagiscono nell’ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell’Unionee il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazionepossibile del Regno Unito all’acquis dell’Unione riguardo allo spazio <strong>di</strong>libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamentopratico delle varie parti dell’acquis e rispettandone la coerenza.[fine Protocollo n. 36]Articolo 38(ex articolo 25 del TUE)Fatto salvo l’articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, un comitato politico e <strong>di</strong> sicurezza controlla la situazioneinternazionale nei settori che rientrano nella politica estera e <strong>di</strong>sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulandopareri per il Consiglio, a richiesta <strong>di</strong> questo, dell’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza o <strong>di</strong> propriainiziativa. Esso controlla altresì l’attuazione delle politiche concordate,fatte salve le competenze dell’alto rappresentante.


100 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaNel quadro del presente capo, il comitato politico e <strong>di</strong> sicurezzaesercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante,il controllo politico e la <strong>di</strong>rezione strategica delle operazioni<strong>di</strong> gestione delle crisi previste all’articolo 43.Ai fini <strong>di</strong> un’operazione <strong>di</strong> gestione delle crisi e per la duratadella stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest’ultimo puòautorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in meritoal controllo politico e alla <strong>di</strong>rezione strategica dell’operazione.Articolo 39Conformemente all’articolo 16 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea e in deroga al paragrafo 2 <strong>di</strong> detto articolo, ilConsiglio adotta una decisione che stabilisce le norme relative allaprotezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati<strong>di</strong> carattere personale da parte <strong>degli</strong> Stati membri nell’esercizio <strong>di</strong>attività che rientrano nel campo <strong>di</strong> applicazione del presente capo, ele norme relative alla libera circolazione <strong>di</strong> tali dati. Il rispetto <strong>di</strong> talinorme è soggetto al controllo <strong>di</strong> autorità in<strong>di</strong>pendenti.Articolo 40(ex articolo 47 del TUE)L’attuazione della politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune lasciaimpregiu<strong>di</strong>cata l’applicazione delle procedure e la rispettiva portatadelle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l’eserciziodelle competenze dell’Unione <strong>di</strong> cui agli articoli da 3 a 6 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea.L’attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimentiimpregiu<strong>di</strong>cata l’applicazione delle procedure e la rispettivaportata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati perl’esercizio delle competenze dell’Unione a titolo del presente capo.Articolo 41(ex articolo 28 del TUE)1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono perl’attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell’Unione.2. Le spese operative cui dà luogo l’attuazione del presentecapo sono anch’esse a carico del bilancio dell’Unione, eccetto lespese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settoremilitare o della <strong>di</strong>fesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità,decida altrimenti.Nei casi in cui non sono a carico del bilancio dell’Unione, le


Trattato sull’Unione europea 101spese sono a carico <strong>degli</strong> Stati membri secondo un criterio <strong>di</strong> ripartizionebasato sul prodotto nazionalelordo,amenocheilConsiglio,deliberando all’unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguardale spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nelsettore militare o della <strong>di</strong>fesa, gli Stati membri i cui rappresentantiin Consiglio hanno fatto una <strong>di</strong>chiarazione formale a norma dell’articolo31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuireal loro finanziamento.3. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le procedurespecifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilanciodell’Unione destinati al finanziamento urgente <strong>di</strong> iniziative nel quadrodella politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune, in particolare ai preparativi<strong>di</strong> una missione <strong>di</strong> cui all’articolo 42, paragrafo 1 e all’articolo 43.Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.I preparativi delle missioni <strong>di</strong> cui all’articolo 42, paragrafo 1 eall’articolo 43 che non sono a carico del bilancio dell’Unione sonofinanziati me<strong>di</strong>ante un fondo iniziale costituito da contributi <strong>degli</strong>Stati membri.Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell’altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong>sicurezza, le decisioni che fissano:a) lemodalità<strong>di</strong> costituzione e finanziamento del fondo iniziale,in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;b) lemodalità<strong>di</strong> gestione del fondo iniziale;c) lemodalità<strong>di</strong> controllo finanziario.Quando la missione prevista conformemente all’articolo 42,paragrafo 1 e all’articolo 43 non può essere a carico del bilanciodell’Unione, il Consiglio autorizza l’alto rappresentante a ricorrere adetto fondo. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’esecuzione<strong>di</strong> tale mandato.Sezione 2 — Disposizioni sulla politica<strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comuneArticolo 42 (24)(ex articolo 17 del TUE)1. La politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune costituisce parte(24) Leggere l’art. 42, parag. 6 in combinato con l’art. 46 TUE ed alla lucedei Protocolli numeri 10 e 11.


102 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaintegrante della politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune. Essa assicurachel’Unione<strong>di</strong>sponga<strong>di</strong>unacapacitàoperativa ricorrendo a mezzicivili e militari. L’Unione può avvalersi <strong>di</strong> tali mezzi in missioni alsuo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzionedei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformementeai principi della Carta delle Nazioni Unite. L’esecuzione<strong>di</strong>talicompitisibasasullecapacitàfornitedagli Stati membri.2. La politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune comprende lagraduale definizione <strong>di</strong> una politica <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune dell’Unione.Questa condurrà a una <strong>di</strong>fesa comune quando il Consiglio europeo,deliberando all’unanimità, avrà così deciso. In questo caso, ilConsiglio europeo raccomanda agli Stati membri <strong>di</strong> adottare unadecisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.La politica dell’Unione a norma della presente sezione nonpregiu<strong>di</strong>ca il carattere specifico della politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa<strong>di</strong> taluni Stati membri, rispetta gli obblighi<strong>di</strong>alcuniStatimembri,iquali ritengono che la loro <strong>di</strong>fesa comune si realizzi tramite l’Organizzazionedel trattato del Nordatlantico (NATO), nell’ambito deltrattato dell’Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica <strong>di</strong>sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune adottata in tale contesto.3. Gli Stati membri mettono a <strong>di</strong>sposizione dell’Unione, perl’attuazione della politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune, capacitàcivili e militari per contribuire al conseguimento <strong>degli</strong> obiettivi definitidal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forzemultinazionali possono mettere anche tali forze a <strong>di</strong>sposizione dellapolitica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune.Gli Stati membri s’impegnano a migliorare progressivamente leloro capacità militari. L’Agenzia nel settore dello sviluppo dellecapacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, della ricerca, dell’acquisizione e <strong>degli</strong> armamenti(d’ora in avanti denominata ‘‘Agenzia europea per la <strong>di</strong>fesa’’) in<strong>di</strong>viduale esigenze operative, promuove misure per rispondere a queste,contribuisce a in<strong>di</strong>viduare e, se del caso, mettere in atto qualsiasimisurautilearafforzarelabaseindustriale e tecnologica delsettore della <strong>di</strong>fesa, partecipa alla definizione <strong>di</strong> una politica europeadelle capacità e <strong>degli</strong> armamenti, e assiste il Consiglio nellavalutazione del miglioramento delle capacità militari.4. Le decisioni relative alla politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesacomune, comprese quelle inerenti all’avvio <strong>di</strong> una missione <strong>di</strong> cuial presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all’u-


Trattato sull’Unione europea 103nanimità su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gliaffariesterielapolitica<strong>di</strong>sicurezzaosuiniziativa<strong>di</strong>unoStatomembro. L’alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzinazionali sia agli strumenti dell’Unione, se del caso congiuntamentealla Commissione.5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento <strong>di</strong> una missione,nell’ambito dell’Unione, a un gruppo <strong>di</strong> Stati membri allo scopo <strong>di</strong>preservare i valori dell’Unione e <strong>di</strong> servirne gli interessi. Lo svolgimento<strong>di</strong> detta missione è <strong>di</strong>sciplinato dall’articolo 44.6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati intermini <strong>di</strong> capacità militari e che hanno sottoscritto impegni piùvincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instauranouna cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’Unione.Detta cooperazione è <strong>di</strong>sciplinata dall’articolo 46. Essa lasciaimpregiu<strong>di</strong>cato l’articolo 43.7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armatanel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiutoe assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiu<strong>di</strong>ca ilcarattere specifico della politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> taluniStati membri.Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangonoconformi agli impegni assunti nell’ambito dell’Organizzazione deltrattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sonomembri, il fondamento della loro <strong>di</strong>fesa collettiva e l’istanza <strong>di</strong>attuazione della stessa.PROTOCOLLO (n. 10)SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTEISTITUITA DALL’ARTICOLO 42 DEL <strong>TRATTATO</strong>SULL’UNIONE EUROPEAle alte parti contraenti,visto l’articolo 42, paragrafo 6 e l’articolo 46 del trattato sull’Unioneeuropea,rammentando che l’Unione conduce una politica estera e <strong>di</strong>sicurezza comune fondata sulla realizzazione <strong>di</strong> un livello sempre crescente<strong>di</strong> convergenza d’azione <strong>degli</strong> Stati membri;rammentando che la politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comunecostituisceparteintegrantedellapoliticaesterae<strong>di</strong>sicurezzacomune;che essa assicura all’Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili


104 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonae militari; che l’Unione può avvalersi <strong>di</strong> tali mezzi per le missioni <strong>di</strong> cuiall’articolo 43 del trattato sull’Unione europea che si svolgono al suoesterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione deiconflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformementeai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l’esecuzione <strong>di</strong> tali compitisi basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformementeal principio della ‘‘riserva unica <strong>di</strong> forze’’;rammentando che la politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comunedell’Unione non pregiu<strong>di</strong>ca il carattere specifico della politica <strong>di</strong> sicurezzae <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> taluni Stati membri;rammentando che la politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comunedell’Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlanticoper gli Stati membri che ritengono che la loro <strong>di</strong>fesa comune si realizzitramite l’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta ilfondamento della <strong>di</strong>fesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibilecon la politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune adottata in tale contesto;convinte che un ruolo più forte dell’Unione in materia <strong>di</strong> sicurezzae<strong>di</strong><strong>di</strong>fesacontribuiràallavitalità <strong>di</strong> un’Alleanza atlantica rinnovata,conformemente agli accor<strong>di</strong> ‘‘Berlin plus’’;determinate ad assicurare che l’Unione sia in grado <strong>di</strong> assumerepienamente le responsabilità che le incombono nella comunità internazionale;riconoscendo che l’Organizzazione delle Nazioni Unite puòchiedere l’assistenza dell’Unione per attuare d’urgenza missioni avviateai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;riconoscendo che il rafforzamento della politica <strong>di</strong> sicurezza e<strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa richiederà sforzi da parte <strong>degli</strong> Stati membri nel settore dellecapacità;consapevoli che il raggiungimento <strong>di</strong> una nuova fase nello sviluppodella politica europea <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa presuppone sforzirisoluti da parte <strong>degli</strong> Stati membri che ne hanno espresso la <strong>di</strong>sponibilità;ricordando che è importante che l’alto rappresentante dell’Unionepergliaffariesterielapolitica<strong>di</strong>sicurezzasiapienamenteassociatoai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1La cooperazione strutturata permanente <strong>di</strong> cui all’articolo 42, paragrafo6 del trattato sull’Unione europea è aperta a ogni Stato membroche s’impegni, dalla data dell’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona:a) a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità <strong>di</strong><strong>di</strong>fesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione,se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei<strong>di</strong> equipaggiamento e all’attività dell’Agenzia nel settore dello sviluppodelle capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, della ricerca, dell’acquisizione e <strong>degli</strong> armamenti(l’Agenzia europea per la <strong>di</strong>fesa), e


Trattato sull’Unione europea 105b) ad essere in grado <strong>di</strong> fornire, al più tar<strong>di</strong> nel 2010, a titolonazionale o come componente <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> forze multinazionali, unità<strong>di</strong> combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul pianotattico come gruppi tattici, con gli elementi <strong>di</strong> supporto, compresi trasportoe logistica, capaci <strong>di</strong> intraprendere missioni menzionate all’articolo43 del trattato sull’Unione europea, entro un termine da 5 a 30giorni, in particolare per rispondere a richieste dell’Organizzazione delleNazioniUnite,esostenibiliperunperiodoiniziale<strong>di</strong>30giorniprorogabilifino ad almeno 120 giorni.Articolo 2Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanentesi impegnano, per conseguire gli obiettivi <strong>di</strong> cui all’articolo 1:a) a cooperare, dall’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona, al fine<strong>di</strong> conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gliinvestimenti in materia <strong>di</strong> equipaggiamenti per la <strong>di</strong>fesa, e a riesaminareregolarmente tali obiettivi alla luce dell’ambiente <strong>di</strong> sicurezza e delleresponsabilità internazionali dell’Unione;b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, inparticolare armonizzando l’identificazione dei bisogni militari, mettendoin comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa,nonché promuovendo la cooperazione nei settoridellaformazioneedellalogistica;c) a prendere misure concrete per rafforzare la <strong>di</strong>sponibilità, l’interoperabilità,la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolareidentificando obiettivi comuni in materia <strong>di</strong> proiezione delle forze, ancheeventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarieper colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiu<strong>di</strong>zio<strong>degli</strong> impegni che li riguardano in seno all’Organizzazione deltrattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del ‘‘meccanismo<strong>di</strong> sviluppo delle capacità’’;e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo <strong>di</strong> programmi comuni oeuropei <strong>di</strong> equipaggiamenti <strong>di</strong> vasta portata nel quadro dell’Agenzia europeaper la <strong>di</strong>fesa.Articolo 3L’Agenziaeuropeaperla<strong>di</strong>fesacontribuisceallavalutazioneregolaredei contributi <strong>degli</strong> Stati membri partecipanti in materia <strong>di</strong> capacità,in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti,tra l’altro, sulla base dell’articolo 2, e riferisce in materia almeno unavolta l’anno.La valutazione potrà servire <strong>di</strong> base alle raccomandazioni e alledecisioni del Consiglio adottate conformemente all’articolo 46 del trattatosull’Unione europea. [fine Protocollo n. 10]


106 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaPROTOCOLLO (n. 11)SULL’ARTICOLO 42 DEL <strong>TRATTATO</strong> SULL’UNIONE EUROPEAle alte parti contraenti,tenendo presente la necessità <strong>di</strong> una piena applicazione delle<strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 42, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,tenendo presente chelapoliticadell’Unioneanormadell’articolo42 non pregiu<strong>di</strong>ca il carattere specifico della politica <strong>di</strong> sicurezza e<strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> taluni Stati membri e rispetta gli obblighi <strong>di</strong> alcuni Statimembri i quali ritengono che la loro <strong>di</strong>fesa si realizzi tramite laNATO, nell’ambito del trattato dell’Atlantico del Nord, e sia compatibilecon la politica <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune adottata in tale contesto,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:L’Unione europea elabora, insieme con l’Unione dell’Europa occidentale,<strong>di</strong>sposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca.[fine Protocollo n. 11]Articolo 431. Le missioni <strong>di</strong> cui all’articolo 42, paragrafo 1, nelle qualil’Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono leazioni congiunte in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>sarmo, le missioni umanitarie e <strong>di</strong>soccorso, le missioni <strong>di</strong> consulenza e assistenza in materia militare, lemissioni <strong>di</strong> prevenzione dei conflitti e <strong>di</strong> mantenimento della pace ele missioni <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> combattimento per la gestione delle crisi,comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni<strong>di</strong> stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possonocontribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite ilsostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.2. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni <strong>di</strong> cui alparagrafo1stabilendonel’obiettivo,laportataelemodalitàgenerali<strong>di</strong> realizzazione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affariesteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza, sotto l’autorità del Consiglio e instretto e costante contatto con il comitato politico e <strong>di</strong> sicurezza,provvede a coor<strong>di</strong>nare gli aspetti civili e militari <strong>di</strong> tali missioni.Articolo 441. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell’articolo43, il Consiglio può affidare la realizzazione <strong>di</strong> una missione aun gruppo <strong>di</strong> Stati membri che lo desiderano e <strong>di</strong>spongono delle


Trattato sull’Unione europea 107capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazionecon l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e lapolitica <strong>di</strong> sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione dellamissione informano perio<strong>di</strong>camente il Consiglio dell’andamentodella missione, <strong>di</strong> propria iniziativa o a richiesta <strong>di</strong> un altro Statomembro. Gli Stati membri partecipanti investono imme<strong>di</strong>atamente ilConsiglio della questione se la realizzazione <strong>di</strong> tale missione generaconseguenze <strong>di</strong> ampia portata o se impone una mo<strong>di</strong>fica dell’obiettivo,della portata o delle modalità della missione stabiliti nelledecisioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 1. In tal caso il Consiglio adotta ledecisioni necessarie.Articolo 451. L’Agenzia europea per la <strong>di</strong>fesa, <strong>di</strong> cui all’articolo 42, paragrafo3 e posta sotto l’autorità del Consiglio, ha il compito <strong>di</strong>:a) contribuire a in<strong>di</strong>viduare gli obiettivi <strong>di</strong> capacità militari<strong>degli</strong> Stati membri e a valutare il rispetto <strong>degli</strong> impegni in materia<strong>di</strong> capacità assunti dagli Stati membri;b) promuovere l’armonizzazione delle esigenze operative e l’adozione<strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> acquisizione efficienti e compatibili;c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento <strong>degli</strong>obiettivi in termini <strong>di</strong> capacità militari e assicurare il coor<strong>di</strong>namentodeiprogrammiattuatidagliStatimembrielagestione<strong>di</strong>programmi<strong>di</strong> cooperazione specifici;d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della <strong>di</strong>fesa,coor<strong>di</strong>nare e pianificare attività <strong>di</strong> ricerca congiunte e <strong>stu<strong>di</strong></strong> perdelineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operativefuture;e) contribuire a in<strong>di</strong>viduare e, se del caso, attuare qualsiasimisura utile per potenziare la base industriale e tecnologica delsettore della <strong>di</strong>fesa e per migliorare l’efficacia delle spese militari.2. L’Agenzia europea per la <strong>di</strong>fesa è aperta a tutti gli Statimembri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando amaggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto,lasedeelemodalità<strong>di</strong> funzionamento dell’Agenzia. Detta decisionetiene conto del grado <strong>di</strong> partecipazione effettiva alle attività dell’Agenzia.Nell’ambito dell’Agenzia sono costituiti gruppi specifici cheriuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L’A-


108 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonagenzia svolge i suoi compiti in collegamento con la Commissione, senecessario.Articolo 461. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazionestrutturata permanente <strong>di</strong> cui all’articolo 42, paragrafo 6 e cherispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia <strong>di</strong> capacitàmilitari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturatapermanente notificano la loro intenzione al Consiglio e all’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza.2. Entro tre mesi dalla notifica <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, il Consiglioadottaunadecisionecheistituiscelacooperazionestrutturatapermanente e fissa l’elenco <strong>degli</strong> Stati membri partecipanti. Il Consigliodelibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell’altorappresentante.3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideripartecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica lasua intenzione al Consiglio e all’alto rappresentante.Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazionedello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrivegli impegni <strong>di</strong> cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sullacooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranzaqualificata previa consultazione dell’alto rappresentante.Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membripartecipanti prendono parte al voto.Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformementeall’articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.4. Se uno Stato membro partecipante non sod<strong>di</strong>sfa più i criteriononpuòpiù assolvere gli impegni <strong>di</strong> cui agli articoli 1 e 2 delprotocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consigliopuò adottare una decisione che sospende la partecipazione <strong>di</strong> questoStato.Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membridel Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, adeccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformementeall’articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla


Trattato sull’Unione europea 109cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione alConsiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Statomembro in questione termina.6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nelquadro della cooperazione strutturata permanente, <strong>di</strong>verse da quellepreviste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all’unanimità.Ai fini del presente paragrafo l’unanimità è costituita dai votideisolirappresentanti<strong>degli</strong>Statimembripartecipanti.Titolo VI<strong>DI</strong>SPOSIZIONI FINALIArticolo 47 (25)L’Unione ha personalità giuri<strong>di</strong>ca.Articolo 48(ex articolo 48 del TUE)1. I trattati possono essere mo<strong>di</strong>ficati conformemente a unaprocedura <strong>di</strong> revisione or<strong>di</strong>naria.Possono inoltre essere mo<strong>di</strong>ficati conformemente a procedure<strong>di</strong> revisione semplificate.Procedura <strong>di</strong> revisione or<strong>di</strong>naria2. Il governo <strong>di</strong> qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeoo la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi amo<strong>di</strong>ficare i trattati. Tali progetti possono, tra l’altro, essere intesiad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all’Unione neitrattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeoe notificati ai parlamenti nazionali.3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamentoeuropeo e della Commissione, adotti a maggioranza sempliceuna decisione favorevole all’esame delle mo<strong>di</strong>fiche proposte, ilpresidente del Consiglio europeo convoca una convenzione compostada rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi <strong>di</strong> Stato o <strong>di</strong>(25) Dichiarazione (n. 24) relativa alla personalità giuri<strong>di</strong>ca dell’Unioneeuropea.La conferenza conferma che il fatto che l’Unione europea abbia personalitàgiuri<strong>di</strong>ca non autorizzerà in alcun modo l’Unione a legiferare o ad agire al <strong>di</strong>là delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati.


110 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonagoverno <strong>degli</strong> Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione.In caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche istituzionali nel settore monetario, èconsultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esaminai progetti <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica e adotta per consenso una raccomandazionea una conferenza dei rappresentanti dei governi <strong>degli</strong> Statimembri quale prevista al paragrafo 4.Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice,previa approvazione del Parlamento europeo, <strong>di</strong> non convocareuna convenzione qualora l’entità delle mo<strong>di</strong>fiche non lo giustifichi.In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per unaconferenza dei rappresentanti dei governi <strong>degli</strong> Stati membri.4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi <strong>degli</strong> Statimembri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo <strong>di</strong> stabilire<strong>di</strong> comune accordo le mo<strong>di</strong>fiche da apportare ai trattati.Lemo<strong>di</strong>ficheentranoinvigoredopoesserestateratificatedatuttigli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.5. Qualora, al termine <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> due anni a decorreredalla firma <strong>di</strong> un trattato che mo<strong>di</strong>fica i trattati, i quattro quinti<strong>degli</strong> Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Statimembri abbiano incontrato <strong>di</strong>fficoltà nelle procedure <strong>di</strong> ratifica, laquestione è deferita al Consiglio europeo.Procedure <strong>di</strong> revisione semplificate6. Il governo <strong>di</strong> qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeoo la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progettiintesi a mo<strong>di</strong>ficare in tutto o in parte le <strong>di</strong>sposizioni della parteterza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativealle politiche e azioni interne dell’Unione.Il Consiglio europeo può adottare una decisione che mo<strong>di</strong>ficain tutto o in parte le <strong>di</strong>sposizioni della parte terza del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea. Il Consiglio europeo deliberaall’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, dellaCommissione e, in caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche istituzionali nel settore monetario,della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigoresolo previa approvazione <strong>degli</strong> Stati membri conformemente allerispettive norme costituzionali.La decisione <strong>di</strong> cui al secondo comma non può estendere lecompetenze attribuite all’Unione nei trattati.7. Quando il trattato sul funzionamento dell’Unione europea o


Trattato sull’Unione europea 111il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberiall’unanimità inunsettoreoinuncasodeterminato,ilConsiglio europeo può adottareunadecisionecheconsentaalConsiglio <strong>di</strong> deliberare a maggioranza qualificata in detto settore ocaso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hannoimplicazioni militari o che rientrano nel settore della <strong>di</strong>fesa.Quando il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevedeche il Consiglio adotti atti legislativi secondo una proceduralegislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisionecheconsental’adozione<strong>di</strong>taliattisecondo la procedura legislativaor<strong>di</strong>naria.Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo oal secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso <strong>di</strong>opposizione <strong>di</strong> un parlamento nazionale notificata entro sei mesidalla data <strong>di</strong> tale trasmissione, la decisione <strong>di</strong> cui al primo o alsecondo comma non è adottata. In assenza <strong>di</strong> opposizione, il Consiglioeuropeo può adottare detta decisione.Per l’adozione delle decisioni <strong>di</strong> cui al primo o al secondocomma, il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa approvazionedelParlamentoeuropeo,chesipronunciaamaggioranzadeimembri che lo compongono.Articolo 49(ex articolo 49 del TUE)Ogni Stato europeo che rispetti i valori <strong>di</strong> cui all’articolo 2 e siimpegni a promuoverli può domandare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare membro dell’Unione.Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati<strong>di</strong> tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda alConsiglio, che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione dellaCommissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che sipronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tieneconto dei criteri <strong>di</strong> ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.Le con<strong>di</strong>zioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati sucui è fondata l’Unione, da essa determinati, formano l’oggetto <strong>di</strong> unaccordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo èsottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alleloro rispettive norme costituzionali.


112 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 501.OgniStatomembropuòdecidere, conformemente alle proprienorme costituzionali, <strong>di</strong> recedere dall’Unione.2. Lo Stato membro che decide <strong>di</strong> recedere notifica tale intenzioneal Consiglio europeo. Alla luce<strong>degli</strong>orientamentiformulatidal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Statoun accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo contodel quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziatoconformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unionedal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previaapprovazione del Parlamento europeo.3. I trattati cessano <strong>di</strong> essere applicabili allo Stato interessato adecorrere dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore dell’accordo <strong>di</strong> recesso o, inmancanza <strong>di</strong> tale accordo, due anni dopo la notifica <strong>di</strong> cui al paragrafo2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membrointeressato, decida all’unanimità <strong>di</strong> prorogare tale termine.4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeoe del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede nonpartecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeoe del Consiglio che lo riguardano.Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformementeall’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede <strong>di</strong> aderirvinuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura <strong>di</strong> cui all’articolo49.Articolo 51Iprotocolliegliallegatiaitrattati ne costituiscono parte integrante.Articolo 52 (26)1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica <strong>di</strong>Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno <strong>di</strong> Danimarca, alla Repub-(26) Dichiarazione (n. 55) del Regno <strong>di</strong> Spagna e del Regno Unito <strong>di</strong> GranBretagna e Irlanda del Nord.I trattati si applicano a Gibilterra come territorio europeo <strong>di</strong> cui uno Statomembro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero. Ciò non implicamo<strong>di</strong>fiche delle posizioni <strong>degli</strong> Stati membri interessati.


Trattato sull’Unione europea 113blica federale <strong>di</strong> Germania, alla Repubblica <strong>di</strong> Estonia, all’Irlanda,alla Repubblica ellenica, al Regno <strong>di</strong> Spagna, alla Repubblica francese,alla Repubblica italiana, alla Repubblica <strong>di</strong> Cipro, alla Repubblica<strong>di</strong> Lettonia, alla Repubblica <strong>di</strong> Lituania, al Granducato delLussemburgo, alla Repubblica <strong>di</strong> Ungheria, alla Repubblica <strong>di</strong>Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d’Austria, alla Repubblica<strong>di</strong> Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, allaRepubblica <strong>di</strong> Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica <strong>di</strong>Finlan<strong>di</strong>a,alRegno<strong>di</strong>SveziaealRegnoUnito<strong>di</strong>GranBretagnaeIrlanda del Nord.2. Il campo <strong>di</strong> applicazione territoriale dei trattati è precisatoall’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Articolo 53(ex articolo 51 del TUE)Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.Articolo 54(ex articolo 52 del TUE)1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenticonformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti<strong>di</strong>ratificasarannodepositatipresso il governo della Repubblicaitaliana.2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1 o gennaio 1993, setutti gli strumenti <strong>di</strong> ratifica saranno stati depositati; altrimenti, ilprimo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento<strong>di</strong> ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà perultimo a tale formalità.Articolo 55 (27)(ex articolo 53 del TUE)1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua(27) Dichiarazione (n. 16) relativa all’articolo 55, paragrafo 2 del trattatosull’Unione europea.La conferenza ritiene che la possibilità <strong>di</strong> tradurre i trattati nelle lingue <strong>di</strong>cui all’articolo 55, paragrafo 2 contribuisca a realizzare l’obiettivo <strong>di</strong> rispettare laricchezza della <strong>di</strong>versità culturale e linguistica dell’Unione <strong>di</strong> cui all’articolo 3,paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma l’importanzache l’Unione annette alla <strong>di</strong>versità culturale dell’Europa e la particolareattenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue.La conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della


114 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonabulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese,irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese,rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca eungherese, i testi in ciascuna <strong>di</strong> queste lingue facenti ugualmentefede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblicaitaliana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conformea ciascuno dei governi <strong>degli</strong> altri Stati firmatari.2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasialtra lingua determinata da uno Stato membro che, in baseall’or<strong>di</strong>namento costituzionale dello Stato in questione, sia linguaufficiale in tutto il suo territorio o in parte <strong>di</strong> esso. Lo Stato membrointeressato fornisce copia certificata conforme <strong>di</strong> tale traduzioneaffinché sia depositata negli archivi del Consiglio.in fede <strong>di</strong> che, i plenipotenziari sottoscritti hanno appostole loro firme in calce al presente trattato.Fatto a Maastricht, addì 7 febbraio 1992.(Elenco dei firmatari non riprodotto)possibilità offerta dall’articolo 55, paragrafo 2 <strong>di</strong> comunicare al Consiglio, entrosei mesi dalla data della firma del trattato <strong>di</strong> Lisbona, la lingua o le lingue in cuiessi saranno tradotti.


<strong>TRATTATO</strong> SUL FUNZIONAMENTODELL’UNIONE EUROPEA (*)(*) Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sostituisce,mo<strong>di</strong>fica ed abroga il Trattato istitutivo della Comunità europea. Leggilo in GazzettaUfficiale dell’Unione europea (GUUE) C 115/50 del 9 maggio 2008.


PREAMBOLOSua Maestá il Re dei Belgi, il Presidente dellaRepubblica <strong>di</strong> Bulgaria, il Presidente della RepubblicaCeca, Sua Maestá la Regina <strong>di</strong> Danimarca, il Presidentedella Repubblica Federale <strong>di</strong> Germania, il Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Estonia, la Presidentedell’Irlanda, il Presidente della Repubblica Ellenica,Sua Maestá il Re <strong>di</strong> Spagna, il Presidente della RepubblicaFrancese, il Presidente della Repubblica Italiana,il Presidente della Repubblica <strong>di</strong> Cipro, il Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Lettonia, il Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Lituania, Sua Altezza Reale ilGranduca <strong>di</strong> Lussemburgo, il Presidente della Repubblica<strong>di</strong> Ungheria, il Presidente della Repubblica <strong>di</strong>Malta, Sua Maestá la Regina dei Paesi Bassi, il PresidenteFederale della Repubblica d’Austria, il Presidentedella Repubblica <strong>di</strong> Polonia, il Presidente dellaRepubblica Portoghese, il Presidente della Romania,il Presidente della Repubblica <strong>di</strong> Slovenia, il Presidentedella Repubblica Slovacca, la Presidente dellaRepubblica <strong>di</strong> Finlan<strong>di</strong>a, il Governo del Regno <strong>di</strong> Svezia,Sua Maestá la Regina del Regno Unito <strong>di</strong> GranBretagna e Irlanda del Nord (1),(1) Si ricorda che il presente Trattato, oggi denominato TFUE, è statofirmato nella sua versione iniziale istitutiva della CEE il 25 marzo 1957 a Romadai Plenipotenziari <strong>di</strong> sei Stati « fondatori » (così rappresentati ed elencati nelTrattato istitutivo: « Sua Maestà il Re dei belgi, il Presidente della Repubblicafederale <strong>di</strong> Germania, il Presidente della Repubblica francese, il Presidente dellaRepubblica italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, SuaMaestà la Regina dei Paesi Bassi »). Per esclusiva como<strong>di</strong>tà del lettore l’elenco èvolutamente presentato nella composizione attuale, vale a <strong>di</strong>re, tenendo conto deiPlenipotenziari dei 27 Stati che alla data del 1 o gennaio 2010 sono membri dell’Unioneeuropea. Il testo ufficiale è consultabile in Gazzetta Ufficiale dell’Unioneeuropea (GUUE) C306 del 17 <strong>di</strong>cembre 2007. La versione consolidata in GUUEC115 del 9 maggio 2008.


118 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadeterminati a porre le fondamenta <strong>di</strong> un’unione sempre piùstretta fra i popoli europei,decisi ad assicurare me<strong>di</strong>ante un’azione comune il progressoeconomico e sociale dei loro Stati, eliminando le barriere che <strong>di</strong>vidonol’Europa,assegnando ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramentocostante delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> occupazione dei loropopoli,riconoscendo che l’eliminazione <strong>degli</strong> ostacoli esistenti imponeun’azione concertata intesa a garantire la stabilità nell’espansione,l’equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,solleciti <strong>di</strong> rafforzare l’unità delle loro economie e <strong>di</strong> assicurarnelo sviluppo armonioso riducendo le <strong>di</strong>sparità fra le <strong>di</strong>fferentiregioni e il ritardo <strong>di</strong> quelle meno favorite,desiderosi <strong>di</strong> contribuire, grazie a una politica commercialecomune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambiinternazionali,nell’intento <strong>di</strong> confermare la solidarietà che lega l’Europaai paesi d’oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loroprosperità conformemente ai principi dello statuto delle NazioniUnite,risoluti a rafforzare, me<strong>di</strong>ante la costituzione <strong>di</strong> questo complesso<strong>di</strong> risorse, le <strong>di</strong>fese della pace e della libertà e facendo appelloagli altri popoli d’Europa, animati dallo stesso ideale, perché siassocino al loro sforzo,determinati a promuovere lo sviluppo del massimo livellopossibile <strong>di</strong> conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accessoall’istruzione e attraverso l’aggiornamento costante,hanno designato a questo effetto come plenipotenziari:(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)iquali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciutiin buona e debita forma, hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni che seguono.PARTE PRIMAPRINCIPIArticolo 11. Il presente trattato organizza ilfunzionamentodell’Unionee


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 119determina i settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio dellesue competenze.2. Il presente trattato e il trattato sull’Unione europea costituisconoi trattati su cui è fondata l’Unione. I due trattati, chehanno lo stesso valore giuri<strong>di</strong>co, sono denominati « i trattati ».Titolo ICATEGORIE E SETTORI <strong>DI</strong> COMPETENZA DELL’UNIONEArticolo 21. Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenzaesclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare eadottare atti giuri<strong>di</strong>camente vincolanti. Gli Stati membri possonofarlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure perdare attuazione agli atti dell’Unione.2. Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenzaconcorrente con quella <strong>degli</strong> Stati membri in un determinato settore,l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare attigiuri<strong>di</strong>camente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitanola loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato lapropria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenzanella misura in cui l’Unione ha deciso <strong>di</strong> cessare <strong>di</strong> esercitarela propria.3. Gli Stati membri coor<strong>di</strong>nano le loro politiche economiche eoccupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, ladefinizione delle quali è <strong>di</strong> competenza dell’Unione.4. L’Unione ha competenza, conformemente alle <strong>di</strong>sposizionidel trattato sull’Unione europea, per definire e attuare una politicaesterae<strong>di</strong>sicurezzacomune,compresaladefinizioneprogressiva<strong>di</strong>unapolitica<strong>di</strong><strong>di</strong>fesacomune.5. In taluni settori e alle con<strong>di</strong>zioni previste dai trattati, l’Unioneha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coor<strong>di</strong>nareocompletarel’azione<strong>degli</strong>Statimembri,senzatuttaviasostituirsialla loro competenza in tali settori.Gli atti giuri<strong>di</strong>camente vincolanti dell’Unione adottati in basea <strong>di</strong>sposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportareun’armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari<strong>degli</strong> Stati membri.6. La portata e le modalità d’esercizio delle competenze del-


120 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonal’Unione sono determinate dalle <strong>di</strong>sposizionideitrattatirelativeaciascun settore.PROTOCOLLO (n. 25)SULL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTEle alte parti contraentihanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo unicoCon riferimento all’articolo 2, paragrafo 2 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea relativo alla competenza concorrente,quando l’Unione agisce in un determinato settore, il campo <strong>di</strong> applicazione<strong>di</strong> questo esercizio <strong>di</strong> competenza copre unicamente gli elementi<strong>di</strong>sciplinati dall’atto dell’Unione in questione e non copre pertanto l’interosettore. [fine Protocollo n. 25]Articolo 31. L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:a) unione doganale;b) definizione delle regole <strong>di</strong> concorrenza necessarie al funzionamentodel mercato interno;c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadrodella politica comune della pesca;e) politica commerciale comune.2. L’Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione<strong>di</strong> accor<strong>di</strong> internazionali allorché taleconclusioneèprevista in unatto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle <strong>di</strong> esercitarele sue competenze a livello interno o nella misura in cui puòincidere su norme comuni o mo<strong>di</strong>ficarne la portata.Articolo 41. L’Unione ha competenza concorrente con quella <strong>degli</strong> Statimembri quando i trattati le attribuiscono una competenza che nonrientra nei settori <strong>di</strong> cui agli articoli 3 e 6.2. L’Unione ha una competenza concorrente con quella <strong>degli</strong>Stati membri nei principali seguenti settori:a) mercatointerno,


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 121b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nelpresente trattato,c) coesione economica, sociale e territoriale,d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorsebiologiche del mare,e) ambiente,f) protezione dei consumatori,g) trasporti,h) reti transeuropee,i) energia,j) spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia,k) problemi comuni <strong>di</strong> sicurezza in materia <strong>di</strong> sanità pubblica,per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dellospazio, l’Unione ha competenza per condurre azioni, in particolareladefinizioneel’attuazione<strong>di</strong>programmi, senza che l’esercizio <strong>di</strong>tale competenza possa avere per effetto <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re agli Stati membri<strong>di</strong>esercitarelaloro.4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell’aiutoumanitario, l’Unione ha competenza per condurre azioni e una politicacomune, senza che l’esercizio <strong>di</strong> tale competenza possa avereper effetto <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re agli Stati membri <strong>di</strong> esercitare la loro.Articolo 51. Gli Stati membri coor<strong>di</strong>nano le loro politiche economichenell’ambito dell’Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure,in particolare gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima per dette politiche.AgliStatimembrilacuimonetaèl’euro si applicano <strong>di</strong>sposizionispecifiche.2. L’Unione prende misure per assicurare il coor<strong>di</strong>namentodelle politiche occupazionali <strong>degli</strong> Stati membri, in particolare definendogli orientamenti per dette politiche.3. L’Unione può prendere iniziative per assicurare il coor<strong>di</strong>namentodelle politiche sociali <strong>degli</strong> Stati membri.Articolo 6L’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere,coor<strong>di</strong>nare o completare l’azione <strong>degli</strong> Stati membri. I settori<strong>di</strong> tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:a) tutela e miglioramento della salute umana,


122 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonab) industria,c) cultura,d) turismo,e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport,f) protezionecivile,g) cooperazione amministrativa.Titolo II<strong>DI</strong>SPOSIZIONI <strong>DI</strong> APPLICAZIONE GENERALEArticolo 7L’Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche eazioni, tenendo conto dell’insieme dei suoi obiettivi e conformandosial principio <strong>di</strong> attribuzione delle competenze.Articolo 8Nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze,nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.Articolo 9Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni,l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione <strong>di</strong>un elevato livello <strong>di</strong> occupazione, la garanzia <strong>di</strong> un’adeguata protezionesociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello<strong>di</strong> istruzione, formazione e tutela della salute umana.Articolo 10Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni,l’Unionemiraacombatterele<strong>di</strong>scriminazionifondatesulsesso,larazza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la<strong>di</strong>sabilità, l’età o l’orientamento sessuale.Articolo 11(ex articolo 6 del TCE)Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essereintegrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azionidell’Unione, in particolare nella prospettiva <strong>di</strong> promuovere lo svilupposostenibile.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 123Articolo 12(ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE)Nella definizione e nell’attuazione <strong>di</strong> altre politiche o attivitàdell’Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti allaprotezione dei consumatori.Articolo 13Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unionenei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercatointerno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio,l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenzein materia <strong>di</strong> benessere <strong>degli</strong> animali in quanto esseri senzienti,rispettando nel contempo le <strong>di</strong>sposizioni legislative o amministrativee le consuetu<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong> Stati membri per quanto riguarda,in particolare, i riti religiosi, le tra<strong>di</strong>zioni culturali e il patrimonioregionale.Articolo 14(ex articolo 16 del TCE)Fatti salvi l’articolo 4 del trattato sull’Unione europea e gliarticoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell’importanzadei servizi <strong>di</strong> interesse economico generale nell’ambito deivalori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozionedella coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondole rispettive competenze e nell’ambito del campo <strong>di</strong> applicazionedei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in basea principi e con<strong>di</strong>zioni, in particolare economiche e finanziarie, checonsentano loro <strong>di</strong> assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeoe il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la proceduralegislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono tali principi e fissano tali con<strong>di</strong>zioni,fatta salva la competenza <strong>degli</strong> Stati membri, nel rispetto deitrattati, <strong>di</strong> fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.PROTOCOLLO (n. 26)SUI SERVIZI <strong>DI</strong> INTERESSE GENERALEle alte parti contraenti,desiderando sottolineare l’importanza dei servizi <strong>di</strong> interessegenerale,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni interpretative seguenti, che


124 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonasono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamentodell’Unione europea:Articolo 1I valori comuni dell’Unione con riguardo al settore dei servizi <strong>di</strong>interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea comprendono in particolare:— il ruolo essenziale e l’ampio potere <strong>di</strong>screzionale delle autoritànazionali, regionali e locali <strong>di</strong> fornire, commissionare e organizzare servizi<strong>di</strong> interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze<strong>degli</strong> utenti;— la <strong>di</strong>versità tra i vari servizi <strong>di</strong> interesse economico generale e le<strong>di</strong>fferenze delle esigenze e preferenze <strong>degli</strong> utenti che possono <strong>di</strong>scendereda situazioni geografiche, sociali e culturali <strong>di</strong>verse;— un alto livello <strong>di</strong> qualità, sicurezza e accessibilità economica, laparità <strong>di</strong> trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei <strong>di</strong>rittidell’utente.Articolo 2Le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati lasciano impregiu<strong>di</strong>cata la competenza<strong>degli</strong> Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi <strong>di</strong>interesse generale non economico. [fine Protocollo n. 26]PROTOCOLLO (n. 29)SUL SISTEMA <strong>DI</strong> RA<strong>DI</strong>O<strong>DI</strong>FFUSIONE PUBBLICANEGLI STATI MEMBRIle alte parti contraenti,considerando che il sistema <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>o<strong>di</strong>ffusione pubblica negliStati membri è <strong>di</strong>rettamente collegato alle esigenze democratiche, socialie culturali <strong>di</strong> ogni società, nonché all’esigenza <strong>di</strong> preservare il pluralismodei mezzi <strong>di</strong> comunicazione,hanno convenuto le seguenti <strong>di</strong>sposizioni interpretative, chesono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamentodell’Unione europea:Le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati non pregiu<strong>di</strong>canolacompetenza<strong>degli</strong>Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico <strong>di</strong>ra<strong>di</strong>o<strong>di</strong>ffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordatoagli organismi <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>o<strong>di</strong>ffusione ai fini dell’adempimento della missione<strong>di</strong> servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Statomembro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le con<strong>di</strong>zioni<strong>degli</strong> scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contrariaall’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimentodella missione <strong>di</strong> servizio pubblico. [fine Protocollo n. 29]


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 125Articolo 15(ex articolo 255 del TCE)1. Al fine <strong>di</strong> promuovere il buon governo e garantire la partecipazionedella società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismidell’Unione operano nel modo più trasparente possibile.2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, cosìcome il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto<strong>di</strong> atto legislativo.3. Qualsiasi citta<strong>di</strong>no dell’Unione e qualsiasi persona fisica ogiuri<strong>di</strong>cacherisiedaoabbialasedesocialeinunoStatomembrohail <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismidell’Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principieallecon<strong>di</strong>zionidadefinireanormadelpresenteparagrafo.I principi generali e le limitazioni a tutela <strong>di</strong> interessi pubblicio privati applicabili al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ai documenti sono stabilitime<strong>di</strong>ante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, chedeliberano secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria.Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenzadei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno<strong>di</strong>sposizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri documenti,in conformità dei regolamenti <strong>di</strong> cui al secondo comma.La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europeae la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presenteparagrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicitàdei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto dellecon<strong>di</strong>zioni previste dai regolamenti <strong>di</strong> cui al secondo comma.Articolo 16(ex articolo 286 del TCE)1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto alla protezione dei dati <strong>di</strong> caratterepersonale che la riguardano.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le norme relative allaprotezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati<strong>di</strong> carattere personale da parte delle istituzioni, <strong>degli</strong> organi e <strong>degli</strong>organismi dell’Unione, nonché da parte <strong>degli</strong> Stati membri nell’esercizio<strong>di</strong> attività che rientrano nel campo <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>rittodell’Unione, e le norme relative alla libera circolazione <strong>di</strong> tali


126 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadati. Il rispetto <strong>di</strong> tali norme è soggetto al controllo <strong>di</strong> autoritàin<strong>di</strong>pendenti.Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salvele norme specifiche <strong>di</strong> cui all’articolo 39 del trattato sull’Unioneeuropea.Articolo 171. L’Unione rispetta e non pregiu<strong>di</strong>ca lo status <strong>di</strong> cui le chieseeleassociazioniocomunitàreligiose godono negli Stati membri invirtù del <strong>di</strong>ritto nazionale.2. L’Unione rispetta ugualmente lo status <strong>di</strong> cui godono, invirtù del <strong>di</strong>ritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.3. Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unionemantiene un <strong>di</strong>alogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese eorganizzazioni.PARTE SECONDANON <strong>DI</strong>SCRIMINAZIONE E CITTA<strong>DI</strong>NANZA DELL’UNIONEArticolo 18(ex articolo 12 del TCE)Nel campo <strong>di</strong> applicazione dei trattati, e senza pregiu<strong>di</strong>ziodelle <strong>di</strong>sposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni <strong>di</strong>scriminazioneeffettuata in base alla nazionalità.Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono stabilire regole volte a vietaretali <strong>di</strong>scriminazioni.Articolo 19(ex articolo 13 del TCE)1. Fatte salve le altre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati e nell’ambitodelle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberandoall’unanimità secondo una procedura legislativa speciale eprevia approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provve<strong>di</strong>mentiopportuni per combattere le <strong>di</strong>scriminazioni fondate sulsesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali,la <strong>di</strong>sabilità, l’età o l’orientamento sessuale.2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, pos-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 127sonoadottareiprincipi<strong>di</strong>basedelle misure <strong>di</strong> incentivazione dell’Unione,ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizionilegislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri, destinate adappoggiare le azioni <strong>degli</strong> Stati membri volte a contribuire alla realizzazione<strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cui al paragrafo 1.Articolo 20(ex articolo 17 del TCE)1. È istituita una citta<strong>di</strong>nanza dell’Unione. È citta<strong>di</strong>no dell’Unionechiunque abbia la citta<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> uno Stato membro. Lacitta<strong>di</strong>nanza dell’Unione si aggiunge alla citta<strong>di</strong>nanza nazionale enon sostituisce quest’ultima.2. I citta<strong>di</strong>ni dell’Unione godono dei <strong>di</strong>ritti e sono soggetti aidoveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:a) il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> circolare e <strong>di</strong> soggiornare liberamente nel territorio<strong>degli</strong> Stati membri;b) il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong> eleggibilità alle elezioni del Parlamentoeuropeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono,alle stesse con<strong>di</strong>zioni dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> detto Stato;c) il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> godere, nel territorio <strong>di</strong> un paese terzo nel qualelo Stato membro <strong>di</strong> cui hanno la citta<strong>di</strong>nanza non è rappresentato,della tutela delle autorità <strong>di</strong>plomatiche e consolari <strong>di</strong> qualsiasi Statomembro, alle stesse con<strong>di</strong>zioni dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> detto Stato;d) il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> presentare petizionialParlamentoeuropeo,<strong>di</strong>ricorrere al Me<strong>di</strong>atore europeo, <strong>di</strong> rivolgersi alle istituzioni e agliorgani consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e <strong>di</strong>ricevere una risposta nella stessa lingua.Tali <strong>di</strong>ritti sono esercitati secondo le con<strong>di</strong>zioni e i limiti definitidai trattati e dalle misure adottate in applicazione <strong>degli</strong> stessi.Articolo 21(ex articolo 18 del TCE)1. Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> circolare e <strong>di</strong>soggiornare liberamente nel territorio <strong>degli</strong> Stati membri, fatte salvele limitazioni e le con<strong>di</strong>zioni previste dai trattati e dalle <strong>di</strong>sposizioniadottate in applicazione <strong>degli</strong> stessi.2. Quando un’azione dell’Unione risulti necessaria per raggiungerequesto obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previstopoteri <strong>di</strong> azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono


128 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaadottare <strong>di</strong>sposizioni intese a facilitare l’esercizio dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cui alparagrafo 1.3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattatinon abbiano previsto poteri <strong>di</strong> azione a tale scopo, il Consiglio,deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottaremisure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. IlConsiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamentoeuropeo.Articolo 22(ex articolo 19 del TCE)1. Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione residente in uno Stato membro<strong>di</strong> cui non è citta<strong>di</strong>no ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong> eleggibilità alleelezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stessecon<strong>di</strong>zioni dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> detto Stato. Tale <strong>di</strong>ritto sarà esercitatocon riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all’unanimitàsecondo una procedura legislativa speciale e previa consultazionedel Parlamento europeo; tali modalità possono comportare<strong>di</strong>sposizioni derogatorie ove problemi specifici <strong>di</strong> uno Statomembro lo giustifichino.2. Fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 223, paragrafo 1, e le<strong>di</strong>sposizioni adottate in applicazione <strong>di</strong> quest’ultimo, ogni citta<strong>di</strong>nodell’Unione residente in uno Stato membro <strong>di</strong> cui non è citta<strong>di</strong>no hail <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong> eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeonello Stato membro in cui risiede, alle stesse con<strong>di</strong>zioni dei citta<strong>di</strong>ni<strong>di</strong> detto Stato. Tale <strong>di</strong>ritto sarà esercitato con riserva delle modalitàche il Consiglio adotta, deliberando all’unanimità secondo una proceduralegislativa speciale e previa consultazione del Parlamentoeuropeo; tali modalità possono comportare <strong>di</strong>sposizioni derogatorieove problemi specifici <strong>di</strong> uno Stato membro lo giustifichino.Articolo 23(ex articolo 20 del TCE)Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione gode, nel territorio <strong>di</strong> un paeseterzo nel quale lo Stato membro <strong>di</strong> cui ha la citta<strong>di</strong>nanza non èrappresentato, della tutela da parte delle autorità <strong>di</strong>plomatiche econsolari<strong>di</strong>qualsiasiStatomembro,alle stesse con<strong>di</strong>zioni dei citta<strong>di</strong>ni<strong>di</strong> detto Stato. Gli Stati membri adottano le <strong>di</strong>sposizioni necessariee avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire dettatutela.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 129Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativaspeciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare<strong>di</strong>rettive che stabiliscono le misure <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento e cooperazionenecessarie per facilitare tale tutela.Articolo 24(ex articolo 21 del TCE)Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>anteregolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano le<strong>di</strong>sposizioni relative alle procedure e alle con<strong>di</strong>zioni necessarie perla presentazione <strong>di</strong> un’iniziativa dei citta<strong>di</strong>ni ai sensi dell’articolo 11del trattato sull’Unione europea, incluso il numero minimo <strong>di</strong> Statimembri da cui i citta<strong>di</strong>ni che la presentano devono provenire.Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> petizione <strong>di</strong>nanzi alParlamento europeo conformemente all’articolo 227.Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione può rivolgersi al Me<strong>di</strong>atore istituitoconformemente all’articolo 228.Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione può scrivere alle istituzioni, agliorgani o agli organismi <strong>di</strong> cui al presente articolo o all’articolo 13del trattato sull’Unione europea in una delle lingue menzionateall’articolo 55, paragrafo 1, <strong>di</strong> tale trattato e ricevere una rispostanella stessa lingua.Articolo 25(ex articolo 22 del TCE)La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo,al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni,in merito all’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni della presente parte.Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell’Unione.Su questa base, lasciando impregiu<strong>di</strong>cate le altre <strong>di</strong>sposizionidei trattati, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondounaproceduralegislativa speciale e previa approvazione del Parlamentoeuropeo, può adottare <strong>di</strong>sposizioni intese a completare i <strong>di</strong>ritti elencatiall’articolo 20, paragrafo 2. Tali <strong>di</strong>sposizioni entrano in vigoreprevia approvazione <strong>degli</strong> Stati membri, conformemente alle rispettivenorme costituzionali.


130 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaPARTE TERZAPOLITICHE DELL’UNIONE E AZIONI INTERNETitolo IMERCATO INTERNOArticolo 26(ex articolo 14 del TCE)1. L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o alfunzionamento del mercato interno, conformemente alle <strong>di</strong>sposizionipertinenti dei trattati.2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiereinterne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci,delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le <strong>di</strong>sposizioni deitrattati.3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gliorientamenti e le con<strong>di</strong>zioni necessari per garantire un progressoequilibrato nell’insieme dei settori considerati.PROTOCOLLO (n. 20)SULL’APPLICAZIONE <strong>DI</strong> ALCUNI ASPETTIDELL’ARTICOLO 26 DEL <strong>TRATTATO</strong> SUL FUNZIONAMENTODELL’UNIONE EUROPEA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDAle alte parti contraenti,desiderose <strong>di</strong> risolvere talune questioni relative al Regno Unito eall’Irlanda,considerando che da molti anni esistono tra il Regno Unito el’Irlanda intese speciali in materia <strong>di</strong> libero spostamento,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1Nonostante gli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, qualsiasi altra <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tale trattato o del trattatosull’Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma <strong>di</strong> questitrattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dall’Unione o dall’Unionee dai suoi Stati membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito èautorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sullepersone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenganecessari al fine <strong>di</strong>:a) verificare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso al Regno Unito per i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>Stati membri e per le persone a loro carico, che esercitano <strong>di</strong>ritti conferitiloro dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione, nonché per citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> altri Stati cui tali


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 131<strong>di</strong>ritti sono stati conferiti me<strong>di</strong>ante un accordo vincolante per il RegnoUnito; eb) stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso <strong>di</strong>entrare nel Regno Unito.Nessuna <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea né qualsiasi altra <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tale trattatoo del trattato sull’Unione europea o qualsiasi misura adottata anorma <strong>degli</strong> stessi pregiu<strong>di</strong>ca il <strong>di</strong>ritto del Regno Unito <strong>di</strong> adottare oesercitare siffatti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nelpresente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne è responsabileil Regno Unito.Articolo 2Il Regno Unito e l’Irlanda possono continuare a concludere intesereciproche in materia <strong>di</strong> circolazione <strong>di</strong> persone tra i loro territori (‘‘zona<strong>di</strong> libero spostamento’’), nel pieno rispetto dei <strong>di</strong>ritti delle persone <strong>di</strong> cuiall’articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questocontesto, finché essi manterranno dette intese, le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo1 del presente protocollo si applicano all’Irlanda negli stessi terminie con<strong>di</strong>zioni con cui saranno applicate al Regno Unito.Nessuna <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea, né qualsiasi altra <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tale trattatoo del trattato sull’Unione europea o qualsiasi misura adottata anorma <strong>degli</strong> stessi pregiu<strong>di</strong>ca tali intese.Articolo 3Gli altri Stati membri hanno la facoltà <strong>di</strong> esercitare, alle loro frontiereo in ogni punto <strong>di</strong> entrata nel loro territorio, controlli analoghi sullepersone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o daaltri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità <strong>di</strong>quest’ultimo, per gli stessi scopi in<strong>di</strong>cati all’articolo 1 del presente protocollo,oppure dall’Irlanda nella misura in cui l’articolo 1 del presenteprotocollo si applica all’Irlanda.Nessuna <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea né qualsiasi altra <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tale trattatoo del trattato sull’Unione europea o qualsiasi misura adottata anorma <strong>degli</strong> stessi pregiu<strong>di</strong>ca il <strong>di</strong>ritto <strong>degli</strong> altri Stati membri <strong>di</strong> adottareo esercitare siffatti controlli. [fine Protocollo n. 20]Articolo 27(ex articolo 15 del TCE)Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzaregli obiettivi dell’articolo 26, la Commissione tiene conto dell’ampiezzadello sforzo che dovrà essere sopportato, per l’instaurazionedel mercato interno, da talune economie che presentano <strong>di</strong>fferenze<strong>di</strong> sviluppo e può proporre le <strong>di</strong>sposizioni appropriate.


132 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaSe queste <strong>di</strong>sposizioni assumono la forma <strong>di</strong> deroghe, essedebbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazionipossibili al funzionamento del mercato interno.Titolo I<strong>IL</strong>IBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCIArticolo 28(ex articolo 23 del TCE)1. L’Unione comprende un’unione doganale che si estende alcomplesso<strong>degli</strong>scambi<strong>di</strong>merciecomportail<strong>di</strong>vieto,fragliStatimembri, dei dazi doganali all’importazioneeall’esportazionee<strong>di</strong>qualsiasi tassa <strong>di</strong> effetto equivalente, come pure l’adozione <strong>di</strong> unatariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.2. Le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 30 e del capo 2 del presentetitolo si applicano ai prodotti originari <strong>degli</strong> Stati membri e ai prodottiprovenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negliStati membri.Articolo 29(ex articolo 24 del TCE)Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodottiprovenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute intale Stato le formalità <strong>di</strong> importazione e riscossi i dazi doganali e letasse <strong>di</strong> effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato <strong>di</strong>un ristorno totale o parziale <strong>di</strong> tali dazi e tasse.Capo 1unione doganaleArticolo 30(ex articolo 25 del TCE)I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse <strong>di</strong>effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale <strong>di</strong>vieto siapplica anche ai dazi doganali <strong>di</strong> carattere fiscale.Articolo 31(ex articolo 26 del TCE)I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consigliosu proposta della Commissione.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 133Articolo 32(ex articolo 27 del TCE)Nell’adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi delpresente capo, la Commissione s’ispira:a) alla necessità <strong>di</strong> promuovere gli scambi commerciali fra gliStati membri e i paesi terzi;b) all’evoluzione delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> concorrenza all’internodell’Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto <strong>di</strong>accrescere la capacità <strong>di</strong> concorrenza delle imprese;c) alla necessità <strong>di</strong> approvvigionamento dell’Unione in materieprime e prodotti semilavorati, pur vigilando a che non venganofalsate fra gli Stati membri le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> concorrenza sui prodottifiniti;d) alla necessità <strong>di</strong> evitare gravi turbamenti nella vita economica<strong>degli</strong> Stati membri e <strong>di</strong> assicurare uno sviluppo razionale dellaproduzione e una espansione del consumo nell’Unione.Capo 2cooperazione doganaleArticolo 33(ex articolo 135 del TCE)Nel quadro del campo <strong>di</strong> applicazione dei trattati, il Parlamentoeuropeo e il Consiglio, deliberando secondo la proceduralegislativa or<strong>di</strong>naria, adottano misure per rafforzare la cooperazionedoganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.Capo 3<strong>di</strong>vieto delle restrizioni quantitativetra gli stati membriArticolo 34(ex articolo 28 del TCE)Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitativeall’importazione nonché qualsiasi misura <strong>di</strong> effetto equivalente.Articolo 35(ex articolo 29 del TCE)Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitativeall’esportazione e qualsiasi misura <strong>di</strong> effetto equivalente.


134 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 36(ex articolo 30 del TCE)Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>degli</strong> articoli 34 e 35 lasciano impregiu<strong>di</strong>cati i<strong>di</strong>vieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transitogiustificati da motivi <strong>di</strong> moralità pubblica, <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, <strong>di</strong>pubblica sicurezza, <strong>di</strong> tutela della salute e della vita delle persone e<strong>degli</strong>animalio<strong>di</strong>preservazionedei vegetali, <strong>di</strong> protezione del patrimonioartistico, storico o archeologico nazionale, o <strong>di</strong> tutela dellaproprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali <strong>di</strong>vieti o restrizioninon devono costituire un mezzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione arbitraria,né una restrizione <strong>di</strong>ssimulata al commercio tra gli Stati membri.Articolo 37(ex articolo 31 del TCE)1. Gli Stati membri procedono a un rior<strong>di</strong>no dei monopolinazionali che presentano un carattere commerciale, in modo chevenga esclusa qualsiasi <strong>di</strong>scriminazione fra i citta<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong> Statimembri per quanto riguarda le con<strong>di</strong>zioni relative all’approvvigionamentoe agli sbocchi.Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasiorganismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o defacto, controlla, <strong>di</strong>rige o influenza sensibilmente, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente,le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri.Tali <strong>di</strong>sposizioni si applicano altresì ai monopoli <strong>di</strong> Stato delegati.2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misuracontraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare laportata <strong>degli</strong> articoli relativi al <strong>di</strong>vieto dei dazi doganali e dellerestrizioni quantitative fra gli Stati membri.3. Nel caso <strong>di</strong> un monopolio a carattere commerciale checomporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercioo la valorizzazione <strong>di</strong> prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell’applicazionedelle norme del presente articolo, garanzie equivalentiper l’occupazione e il tenore <strong>di</strong> vita dei produttori interessati.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 135Titolo IIIAGRICOLTURA E PESCAArticolo 38(ex articolo 32 del TCE)1. L’Unione definisce e attua una politica comune dell’agricolturaedellapesca.Il mercato interno comprende l’agricoltura, la pesca e il commerciodei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono iprodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti<strong>di</strong> prima trasformazione che sono in <strong>di</strong>retta connessione contali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all’agricolturae l’uso del termine « agricolo » si intendono applicabili anchealla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche <strong>di</strong> questosettore.2. Salvo contrarie <strong>di</strong>sposizioni <strong>degli</strong> articoli da 39 a 44 inclusi,le norme previste per l’instaurazione o il funzionamento del mercatointerno sono applicabili ai prodotti agricoli.3. I prodotti cui si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>degli</strong> articoli da 39a 44 inclusi sono enumerati nell’elenco che costituisce l’allegato I (2).4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per iprodotti agricoli devono essere accompagnati dall’instaurazione <strong>di</strong>unapoliticaagricolacomune.Articolo 39(ex articolo 33 del TCE)1. Le finalità della politica agricola comune sono:a) incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando ilprogresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzioneagricolacomepureunimpiegomiglioredeifattori<strong>di</strong>produzione,in particolare della manodopera;b) assicurare così un tenore <strong>di</strong> vita equo alla popolazioneagricola, grazie in particolare al miglioramento del red<strong>di</strong>to in<strong>di</strong>viduale<strong>di</strong> coloro che lavorano nell’agricoltura;c) stabilizzare i mercati;d) garantire la sicurezza <strong>degli</strong> approvvigionamenti;e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.(2) Cfr. l’Allegato I riportato alla fine del TFUE.


136 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona2. Nell’elaborazione della politica agricola comune e dei meto<strong>di</strong>speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:a) il carattere particolare dell’attività agricola che deriva dallastruttura sociale dell’agricoltura e dalle <strong>di</strong>sparità strutturali e naturalifra le <strong>di</strong>verse regioni agricole;b) la necessità <strong>di</strong> operare gradatamente gli opportuni adattamenti;c) il fatto che, negli Stati membri, l’agricoltura costituisce unsettore intimamente connesso all’insieme dell’economia.Articolo 40(ex articolo 34 del TCE)1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall’articolo 39 è creataun’organizzazione comune dei mercati agricoli.A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delleforme qui sotto specificate:a) regole comuni in materia <strong>di</strong> concorrenza;b) un coor<strong>di</strong>namento obbligatorio delle <strong>di</strong>verse organizzazioninazionali del mercato;c) un’organizzazione europea del mercato.2. L’organizzazione comune in una delle forme in<strong>di</strong>cate alparagrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento<strong>degli</strong> obiettivi definiti all’articolo 39, e in particolare regolamentazionidei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla<strong>di</strong>stribuzione dei <strong>di</strong>versi prodotti, sistemi per la costituzione <strong>di</strong>scorte e per il riporto, meccanismi comuni <strong>di</strong> stabilizzazione all’importazioneo all’esportazione.Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell’articolo39 e deve escludere qualsiasi <strong>di</strong>scriminazione fra produttori oconsumatori dell’Unione.Un’eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata sucriteri comuni e su meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> calcolo uniformi.3.Perconsentireall’organizzazionecomune<strong>di</strong>cuialparagrafo1<strong>di</strong>raggiungereisuoiobiettivi,potrannoesserecreatiunoopiùfon<strong>di</strong>agricoli<strong>di</strong>orientamentoe<strong>di</strong>garanzia.Articolo 41(ex articolo 35 del TCE)Per consentire il raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi definiti dall’ar-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 137ticolo 39 può essere in particolare previsto nell’ambito della politicaagricola comune:a) un coor<strong>di</strong>namento efficace <strong>degli</strong> sforzi intrapresi nei settoridella formazione professionale, della ricerca e della <strong>di</strong>vulgazionedell’agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziatein comune;b) azionicomuniperlosviluppodelconsumo<strong>di</strong>determinatiprodotti.Articolo 42(ex articolo 36 del TCE)Le <strong>di</strong>sposizioni del capo relativo alle regole <strong>di</strong> concorrenzasono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricolisoltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dalConsiglio, nel quadro delle <strong>di</strong>sposizioni e conformemente alla procedura<strong>di</strong> cui all’articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivienunciati nell’articolo 39.Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzarela concessione <strong>di</strong> aiuti:a) per la protezione delle aziende sfavorite da con<strong>di</strong>zioni strutturalio naturali;b) nel quadro <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> sviluppo economico.Articolo 43(ex articolo 37 del TCE)1. La Commissione presenta delle proposte in merito all’elaborazionee all’attuazione della politica agricola comune, ivi compresala sostituzione alle organizzazioni nazionali <strong>di</strong> una delle forme<strong>di</strong> organizzazione comune previste dall’articolo 40, paragrafo 1,come pure l’attuazione delle misure specificate nel presente titolo.Tali proposte devono tener conto dell’inter<strong>di</strong>pendenza dellequestioni agricole menzionate nel presente titolo.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale, stabiliscono l’organizzazione comune deimercati agricoli prevista all’articolo 40, paragrafo 1, e le altre <strong>di</strong>sposizioninecessarie al perseguimento <strong>degli</strong> obiettivi della politicacomune dell’agricoltura e della pesca.3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misurerelative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, <strong>degli</strong> aiuti e delle


138 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonalimitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione dellepossibilità <strong>di</strong> pesca.4. L’organizzazione comune prevista dall’articolo 40, paragrafo1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, allecon<strong>di</strong>zioni previste dal paragrafo 1:a) quando l’organizzazione comune offra agli Stati membri chesi oppongono alla decisione e <strong>di</strong>spongono essi stessi <strong>di</strong> un’organizzazionenazionaleperlaproduzione<strong>di</strong>cuitrattasigaranzieequivalentiper l’occupazione ed il tenore <strong>di</strong> vita dei produttori interessati,avuto riguardo al ritmo <strong>degli</strong> adattamenti possibili e delle specializzazioninecessarie; eb) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all’internodell’Unione con<strong>di</strong>zioni analoghe a quelle esistenti in un mercatonazionale.5. Qualora un’organizzazione comune venga creata per talunematerie prime senza che ancora esista un’organizzazione comuneper i prodotti <strong>di</strong> trasformazione corrispondenti, le materie prime<strong>di</strong> cui trattasi, utilizzate per i prodotti <strong>di</strong> trasformazione destinatiall’esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall’esternodell’Unione.PROTOCOLLO (n. 34)CONCERNENTE <strong>IL</strong> REGIME PARTICOLAREAPPLICAB<strong>IL</strong>E ALLA GROENLAN<strong>DI</strong>AArticolo 11. Il trattamento all’importazione nell’Unione dei prodotti soggettiall’organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlan<strong>di</strong>a,si effettua, nell’osservanza dei meccanismi dell’organizzazione comunedei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse <strong>di</strong> effetto equivalentee senza restrizioni quantitative né misure <strong>di</strong> effetto equivalente sele possibilità <strong>di</strong> accesso alle zone <strong>di</strong> pesca della Groenlan<strong>di</strong>a accordateall’Unione sulla base <strong>di</strong> un accordo tra l’Unione e l’autorità competenteper la Groenlan<strong>di</strong>a sono sod<strong>di</strong>sfacenti per l’Unione.2. Sono adottate secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 43 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea tutte le misure relative alregime d’importazione dei suddetti prodotti,compresequellerelativeallaloro adozione. [fine Protocollo n. 34]


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 139Articolo 44(ex articolo 38 del TCE)Quando in uno Stato membro un prodotto è <strong>di</strong>sciplinato daun’organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazioneinterna <strong>di</strong> effetto equivalente che sia pregiu<strong>di</strong>zievole alla concorrenza<strong>di</strong> una produzione similare in un altro Stato membro, gliStati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dalloStato membro ove sussista l’organizzazione ovvero la regolamentazionesuddetta una tassa <strong>di</strong> compensazione all’entrata, salvo che taleStato non applichi una tassa <strong>di</strong> compensazione all’esportazione.La Commissione fissa l’ammontare <strong>di</strong> tali tasse nella misuranecessaria a ristabilire l’equilibrio; essa può ugualmente autorizzareil ricorso ad altre misure <strong>di</strong> cui determina le con<strong>di</strong>zioni e modalità.Titolo IVLIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,DEI SERVIZI E DEI CAPITALICapo 1i lavoratoriArticolo 45(ex articolo 39 del TCE)1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione èassicurata.2. Essa implica l’abolizione <strong>di</strong> qualsiasi <strong>di</strong>scriminazione, fondatasulla nazionalità, tra i lavoratori <strong>degli</strong> Stati membri, per quantoriguarda l’impiego, la retribuzione e le altre con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro.3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nepubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il <strong>di</strong>ritto:a) <strong>di</strong> rispondere a offerte <strong>di</strong> lavoro effettive;b) <strong>di</strong> spostarsi liberamente a tal fine nel territorio <strong>degli</strong> Statimembri;c) <strong>di</strong> prendere <strong>di</strong>mora in uno <strong>degli</strong> Stati membri al fine <strong>di</strong>svolgervi un’attività <strong>di</strong> lavoro, conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni legislative,regolamentari e amministrative che <strong>di</strong>sciplinano l’occupazionedei lavoratori nazionali;d) <strong>di</strong> rimanere, a con<strong>di</strong>zioni che costituiranno l’oggetto <strong>di</strong>regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio <strong>di</strong> uno Statomembro, dopo aver occupato un impiego.


140 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona4. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo non sono applicabiliagli impieghi nella pubblica amministrazione.Articolo 46(ex articolo 40 del TCE)Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laproceduralegislativaor<strong>di</strong>nariaeprevia consultazione del Comitatoeconomico e sociale stabiliscono, me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>rettive o regolamenti,le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori,quale è definita dall’articolo 45, in particolare:a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioninazionalidellavoro;b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative,come anche i termini per l’accesso agli impieghi <strong>di</strong>sponibili, contemplatidalla legislazione interna ovvero da accor<strong>di</strong> conclusi inprecedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe <strong>di</strong>ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dallelegislazioni interne ovvero da accor<strong>di</strong>conclusiinprecedenzatragliStati membri, che impongano ai lavoratori <strong>degli</strong> altri Stati membri,in or<strong>di</strong>ne alla libera scelta <strong>di</strong> un lavoro, con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>verse da quellestabilite per i lavoratori nazionali;d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offertee le domande <strong>di</strong> lavoro e a facilitarne l’equilibrio a con<strong>di</strong>zioni cheevitino <strong>di</strong> compromettere gravemente il tenore <strong>di</strong> vita e il livellodell’occupazione nelle <strong>di</strong>verse regioni e industrie.Articolo 47(ex articolo 41 del TCE)Gli Stati membri favoriscono, nel quadro <strong>di</strong> un programmacomune, gli scambi <strong>di</strong> giovani lavoratori.Articolo 48(ex articolo 42 del TCE)Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano in materia <strong>di</strong> sicurezzasociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazionedei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta<strong>di</strong> assicurare ai lavoratori migranti <strong>di</strong>pendenti e autonomi e ai loroaventi <strong>di</strong>ritto:a) il cumulo <strong>di</strong> tutti i perio<strong>di</strong> presi in considerazione dalle


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 141varie legislazioni nazionali, sia per ilsorgereelaconservazionedel<strong>di</strong>ritto alle prestazioni sia per il calcolo <strong>di</strong> queste;b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti neiterritori <strong>degli</strong> Stati membri.Qualora un membro del Consiglio <strong>di</strong>chiari che un progetto <strong>di</strong>atto legislativo <strong>di</strong> cui al primo comma lede aspetti importanti delsuo sistema <strong>di</strong> sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda ilcampo <strong>di</strong> applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure nealtera l’equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeosia investito della questione. In tal caso la procedura legislativaor<strong>di</strong>naria è sospesa. Previa <strong>di</strong>scussione ed entro quattro mesi datale sospensione, il Consiglio europeo:a) rinvia il progetto al Consiglio,ilcheponefineallasospensionedella procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, oppureb) non agisce o chiede alla Commissione <strong>di</strong> presentare unanuova proposta; in tal caso l’atto inizialmente proposto si consideranon adottato.Capo 2il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stabilimentoArticolo 49(ex articolo 43 del TCE)Nel quadro delle <strong>di</strong>sposizioni che seguono, le restrizioni allalibertà <strong>di</strong> stabilimento dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> uno Stato membro nel territorio<strong>di</strong> un altro Stato membro vengono vietate. Tale <strong>di</strong>vieto siestende altresì alle restrizioni relative all’apertura <strong>di</strong> agenzie, succursalio filiali, da parte dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> uno Stato membro stabilitisul territorio <strong>di</strong> un altro Stato membro.La libertà <strong>di</strong> stabilimento importa l’accesso alle attività autonomee al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione <strong>di</strong>imprese e in particolare <strong>di</strong> società ai sensi dell’articolo 54, secondocomma, alle con<strong>di</strong>zioni definite dalla legislazione del paese <strong>di</strong> stabilimentonei confronti dei propri citta<strong>di</strong>ni, fatte salve le <strong>di</strong>sposizionidel capo relativo ai capitali.Articolo 50(ex articolo 44 del TCE)1. Per realizzare la libertà <strong>di</strong> stabilimento in una determinataattività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano me<strong>di</strong>ante


142 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona<strong>di</strong>rettive secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, previa consultazionedel Comitato economico e sociale.2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitanole funzioni loro attribuite in virtù delle <strong>di</strong>sposizioni che precedono,in particolare:a) trattando, in generale, con precedenza le attività perlequalila libertà <strong>di</strong> stabilimento costituisce un contributo particolarmenteutile all’incremento della produzione e <strong>degli</strong> scambi;b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioninazionali competenti al fine <strong>di</strong> conoscere le situazioni particolariall’interno dell’Unione delle <strong>di</strong>verse attività interessate;c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrativecontemplate dalla legislazione interna ovvero da accor<strong>di</strong> precedentementeconclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe<strong>di</strong> ostacolo alla libertà <strong>di</strong> stabilimento;d) vigilando a che i lavoratori <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong> uno <strong>degli</strong> Statimembri, occupati nel territorio <strong>di</strong> un altro Stato membro, possanoquivi rimanere per intraprendere un’attività autonoma, quando sod<strong>di</strong>sfinoalle con<strong>di</strong>zioni che sarebbero loro richieste se entrassero inquello Stato nel momento in cui desiderano accedere all’attività <strong>di</strong>cui trattasi;e) rendendo possibile l’acquisto e lo sfruttamento <strong>di</strong> proprietàfon<strong>di</strong>arie situate nel territorio <strong>di</strong> uno Stato membro da parte <strong>di</strong> uncitta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> un altro Stato membro, sempre che non siano lesi iprincipi stabiliti dall’articolo 39, paragrafo 2;f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relativealla libertà <strong>di</strong> stabilimento in ogni ramo <strong>di</strong> attività considerato, dauna parte alle con<strong>di</strong>zioni per l’apertura <strong>di</strong> agenzie, succursali o filialisul territorio <strong>di</strong> uno Stato membro e dall’altra alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>ammissione del personale della sede principale negli organi <strong>di</strong> gestioneo <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> queste ultime;g) coor<strong>di</strong>nando, nella necessaria misuraealfine<strong>di</strong>renderleequivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, allesocietà a mente dell’articolo 54, secondo comma per proteggere gliinteressitantodeisocicomedeiterzi;h) accertandosi che le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stabilimento non venganoalterate me<strong>di</strong>ante aiuti concessi dagli Stati membri.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 143Articolo 51(ex articolo 45 del TCE)Sono escluse dall’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni del presentecapo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attivitàcheintaleStatopartecipino,siapure occasionalmente, all’eserciziodei pubblici poteri.Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono escludere talune attivitàdall’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni del presente capo.Articolo 52(ex articolo 46 del TCE)1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate invirtù <strong>di</strong> queste ultime lasciano impregiu<strong>di</strong>cata l’applicabilità delle<strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedanoun regime particolare per i citta<strong>di</strong>ni stranieri e che sianogiustificate da motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, <strong>di</strong> pubblica sicurezza e<strong>di</strong> sanità pubblica.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono <strong>di</strong>rettive per il coor<strong>di</strong>namentodelle suddette <strong>di</strong>sposizioni.Articolo 53(ex articolo 47 del TCE)1. Al fine <strong>di</strong> agevolare l’accesso alle attività autonome e l’esercizio<strong>di</strong> queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberandosecondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono <strong>di</strong>rettive inteseal reciproco riconoscimento dei <strong>di</strong>plomi, certificati ed altri titolie al coor<strong>di</strong>namento delle <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari eamministrative <strong>degli</strong> Stati membri relative all’accesso alle attivitàautonome e all’esercizio <strong>di</strong> queste.2. Per quanto riguarda le professioni me<strong>di</strong>che, parame<strong>di</strong>che efarmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subor<strong>di</strong>nataal coor<strong>di</strong>namento delle con<strong>di</strong>zioni richieste per il loro esercizionei singoli Stati membri.Articolo 54(ex articolo 48 del TCE)Le società costituite conformemente alla legislazione <strong>di</strong> unoStato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale


144 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonao il centro <strong>di</strong> attività principale all’interno dell’Unione, sono equiparate,ai fini dell’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni del presente capo,alle persone fisiche aventi la citta<strong>di</strong>nanza <strong>degli</strong> Stati membri.Per società si intendono le società <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto civile o <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittocommerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre personegiuri<strong>di</strong>che contemplate dal <strong>di</strong>ritto pubblico o privato, ad eccezionedelle società che non si prefiggono scopi <strong>di</strong> lucro.Articolo 55(ex articolo 294 del TCE)Fatta salva l’applicazione delle altre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, gliStati membri applicano la <strong>di</strong>sciplina nazionale nei confronti dellapartecipazione finanziaria dei citta<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong> altri Stati membri alcapitale delle società a mente dell’articolo 54.Capo 3i serviziArticolo 56(ex articolo 49 del TCE)Nel quadro delle <strong>di</strong>sposizioni seguenti, le restrizioni alla liberaprestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confrontidei citta<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong> Stati membri stabiliti in uno Stato membroche non sia quello del destinatario della prestazione.Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono estendere il beneficio delle<strong>di</strong>sposizioni del presente capo ai prestatori <strong>di</strong> servizi, citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> unpaese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione.Articolo 57(ex articolo 50 del TCE)Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazionifornite normalmente <strong>di</strong>etro retribuzione, in quanto non sianoregolate dalle <strong>di</strong>sposizioni relative alla libera circolazione dellemerci, dei capitali e delle persone.I servizi comprendono in particolare:a) attività <strong>di</strong> carattere industriale;b) attività <strong>di</strong> carattere commerciale;c) attività artigiane;d) attività delle libere professioni.Senza pregiu<strong>di</strong>zio delle <strong>di</strong>sposizioni del capo relativo al <strong>di</strong>ritto


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 145<strong>di</strong> stabilimento, il prestatore può, per l’esecuzione della sua prestazione,esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Statomembro ove la prestazione è fornita, alle stesse con<strong>di</strong>zioni imposteda tale Stato ai propri citta<strong>di</strong>ni.Articolo 58(ex articolo 51 del TCE)1. La libera circolazione dei servizi, in materia <strong>di</strong> trasporti, èregolata dalle <strong>di</strong>sposizioni del titolo relativo ai trasporti.2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazionichesonovincolatiamovimenti<strong>di</strong>capitaledeveessereattuatain armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.Articolo 59(ex articolo 52 del TCE)1. Per realizzare la liberalizzazione <strong>di</strong> un determinato servizio,il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la proceduralegislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale, stabiliscono <strong>di</strong>rettive.2. Nelle <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 sono in generale consideraticon priorità i servizi che intervengono in modo <strong>di</strong>retto neicosti <strong>di</strong> produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce afacilitare gli scambi <strong>di</strong> merci.Articolo 60(ex articolo 53 del TCE)Gli Stati membri si sforzano <strong>di</strong> procedere alla liberalizzazionedei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle<strong>di</strong>rettive stabilite in applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1,quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generalee dalla situazione del settore interessato.La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Statimembri interessati.Articolo 61(ex articolo 54 del TCE)Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla liberaprestazione dei servizi, ciascuno <strong>degli</strong> Stati membri le applica senza<strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> nazionalità o <strong>di</strong> residenza a tutti i prestatori <strong>di</strong> servizicontemplati dall’articolo 56, primo comma.


146 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 62(ex articolo 55 del TCE)Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>degli</strong> articoli da 51 a 54 inclusi sono applicabilialla materia regolata dal presente capo.Capo 4capitali e pagamentiArticolo 63(ex articolo 56 del TCE)1. Nell’ambito delle <strong>di</strong>sposizioni previste dal presente caposono vietate tutte le restrizioni ai movimenti <strong>di</strong> capitali tra Statimembri, nonché traStatimembriepaesiterzi.2. Nell’ambito delle <strong>di</strong>sposizioni previste dal presente caposono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri,nonché tra Stati membri e paesi terzi.PROTOCOLLO (n. 32)SULL’ACQUISTO <strong>DI</strong> BENI IMMOB<strong>IL</strong>I IN DANIMARCAle alte parti contraenti,desiderando risolvere taluni problemi specifici che rivestonointeresse per la Danimarca,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:In deroga alle <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, la Danimarca può mantenerela sua legislazione vigente in materia <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> residenze secondarie.[fine Protocollo n. 32]Articolo 64(ex articolo 57 del TCE)1. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’articolo 63 lasciano impregiu<strong>di</strong>catal’applicazione ai paesi terzi <strong>di</strong> qualunque restrizione in vigore alladata del 31 <strong>di</strong>cembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali odella legislazione dell’Unione per quanto concerne i movimenti <strong>di</strong>capitali provenienti da paesi terzi o ad essi <strong>di</strong>retti, che implichinoinvestimenti <strong>di</strong>retti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari,lo stabilimento, la prestazione <strong>di</strong> servizi finanziari o l’ammissione <strong>di</strong>valori mobiliari nei mercati finanziari. In conformità con le restri-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 147zioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estoniaed Ungheria, la pertinente data è il 31 <strong>di</strong>cembre 1999.2. Nell’ambito <strong>degli</strong> sforzi volti a conseguire, nella maggiormisura possibile e senza pregiu<strong>di</strong>care gli altri capi dei trattati, l’obiettivodella libera circolazione <strong>di</strong> capitali tra Stati membri e paesiterzi, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano le misure concernenti imovimenti <strong>di</strong> capitali provenienti da paesi terzi o ad essi <strong>di</strong>retti,in relazione a investimenti <strong>di</strong>retti, inclusi gli investimenti in proprietàimmobiliari, lo stabilimento, la prestazione <strong>di</strong> servizi finanziario l’ammissione <strong>di</strong> valori mobiliari nei mercati finanziari.3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberandosecondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità e previaconsultazione del Parlamento europeo, può adottare misure checomportino un regresso del <strong>di</strong>ritto dell’Unione per quanto riguardala liberalizzazione dei movimenti <strong>di</strong> capitali <strong>di</strong>retti in paesi terzi oprovenienti da essi.Articolo 65(ex articolo 58 del TCE)1. Le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 63 non pregiu<strong>di</strong>cano il <strong>di</strong>ritto<strong>degli</strong> Stati membri:a) <strong>di</strong> applicare le pertinenti <strong>di</strong>sposizioni della loro legislazionetributaria in cui si opera una <strong>di</strong>stinzione tra i contribuenti che nonsi trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loroluogo <strong>di</strong> residenza o il luogo <strong>di</strong> collocamento del loro capitale;b) <strong>di</strong> prendere tutte le misure necessarie per impe<strong>di</strong>re le violazionidella legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolarenel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenzialesulle istituzioni finanziarie, o <strong>di</strong> stabilire procedure per la <strong>di</strong>chiarazionedeimovimenti<strong>di</strong>capitaliascopo<strong>di</strong>informazioneamministrativao statistica, o <strong>di</strong> adottare misure giustificate da motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nepubblico o <strong>di</strong> pubblica sicurezza.2. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente capo non pregiu<strong>di</strong>cano l’applicabilità<strong>di</strong> restrizioni in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stabilimento compatibilicon i trattati.3. Le misure e le procedure <strong>di</strong> cui ai paragrafi 1 e 2 nondevono costituire un mezzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione arbitraria, né unarestrizione <strong>di</strong>ssimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti<strong>di</strong> cui all’articolo 63.


148 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona4. In assenza <strong>di</strong> misure in applicazione dell’articolo 64, paragrafo3, la Commissione o, in mancanza <strong>di</strong> una decisione dellaCommissione entro un periodo <strong>di</strong> tre mesi dalla richiesta dello Statomembro interessato, il Consiglio può adottare una decisione checonferma che le misure fiscali restrittiveadottatedaunoStatomembroriguardo ad uno o più paesi terzi devono essere consideratecompatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate dauno <strong>degli</strong> obiettivi dell’Unione e compatibiliconilbuonfunzionamentodel mercato interno. Il Consiglio delibera all’unanimità surichiesta <strong>di</strong> uno Stato membro.Articolo 66(ex articolo 59 del TCE)Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti <strong>di</strong> capitaliprovenienti da paesi terzi o ad essi <strong>di</strong>retti causino o minaccino <strong>di</strong>causare <strong>di</strong>fficoltà gravi per il funzionamento dell’Unione economicae monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione e previaconsultazione della Banca centrale europea, può prendere nei confronti<strong>di</strong> paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a<strong>di</strong> durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.Titolo VSPAZIO <strong>DI</strong> LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIACapo 1<strong>di</strong>sposizioni generaliArticolo 67(ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE)1. L’Unione realizza uno spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizianel rispetto dei <strong>di</strong>ritti fondamentali nonché dei <strong>di</strong>versi or<strong>di</strong>namentigiuri<strong>di</strong>ci e delle <strong>di</strong>verse tra<strong>di</strong>zioni giuri<strong>di</strong>che <strong>degli</strong> Stati membri.2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone allefrontiereinterneesviluppaunapolitica comune in materia <strong>di</strong> asilo,immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietàtraStatimembriedequaneiconfrontideicitta<strong>di</strong>nideipaesiterzi. Ai fini del presente titolo gli apoli<strong>di</strong>sonoequiparatiaicitta<strong>di</strong>nidei paesi terzi.3. L’Unione si adopera per garantire un livello elevato <strong>di</strong> sicurezzaattraverso misure <strong>di</strong> prevenzione e <strong>di</strong> lotta contro la criminalità,il razzismo e la xenofobia, attraverso misure <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>na-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 149mento e cooperazione tra forze <strong>di</strong> polizia e autorità giu<strong>di</strong>ziarie ealtre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciprocodelle decisioni giu<strong>di</strong>ziarie penali e, se necessario, il ravvicinamentodelle legislazioni penali.4. L’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in particolare attraversoil principio <strong>di</strong> riconoscimento reciproco delle decisioni giu<strong>di</strong>ziarieed extragiu<strong>di</strong>ziali in materia civile.PROTOCOLLO (n. 21)SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO EDELL’IRLANDA RISPETTO ALLO SPAZIO <strong>DI</strong> LIBERTÀ,SICUREZZA E GIUSTIZIAle alte parti contraenti,desiderose <strong>di</strong> risolvere talune questioni relative al Regno Unito eall’Irlanda,considerando il protocollo sull’applicazione <strong>di</strong> alcuni aspettidell’articolo 26 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea alRegno Unito e all’Irlanda,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1Fatto salvo l’articolo 3, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipanoall’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma dellaparte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all’unanimità sirichiede l’unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentantidei governi del Regno Unito e dell’Irlanda.Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intendequella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea.Articolo 2In conseguenza dell’articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6,nessuna <strong>di</strong>sposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamentodell’Unione europea, nessuna misura adottata a norma <strong>di</strong> dettotitolo, nessuna <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> internazionali conclusi dall’Unioneanorma<strong>di</strong>dettotitoloenessunadecisionedellaCorte<strong>di</strong>giustiziadell’Unioneeuropea sull’interpretazione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sposizioni o misure è vincolanteo applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sposizioni,misure o decisioni pregiu<strong>di</strong>ca in alcun modo le competenze, i<strong>di</strong>ritti e gli obblighi <strong>di</strong> tali Stati; e nessuna <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sposizioni, misure odecisioni pregiu<strong>di</strong>ca in alcun modo l’acquis comunitario e dell’Unione né


150 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonacostituisce parte del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, quali applicabili al Regno Unitoo all’Irlanda.Articolo 31. Il Regno Unito o l’Irlanda possono notificare per iscritto alpresidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione <strong>di</strong> una propostao un’iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea, che desiderano partecipareall’adozione ed applicazione <strong>di</strong> una delle misure proposte; una voltaeffettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare.Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all’unanimitàsi richiede l’unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione delmembro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata anorma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri chehanno preso parte alla sua adozione.Le misure adottate in applicazione dell’articolo 70 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea prevedono le modalità <strong>di</strong> partecipazionedel Regno Unito e dell’Irlanda alle valutazioni concernenti i settoricontemplati dalla parte terza, titolo V <strong>di</strong> detto trattato.Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intendequella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea.2. Se una misura <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 non può essere adottataentro un congruo periodo <strong>di</strong> tempo con la partecipazione del RegnoUnito o dell’Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a normadell’articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell’Irlanda.In tal caso si applica l’articolo 2.Articolo 4IlRegnoUnitool’Irlanda,inqualsiasimomentodopol’adozione<strong>di</strong> una misura da parte del Consiglio a norma della parte terza, titolo Vdel trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono notificare alConsiglio e alla Commissione la loro intenzione <strong>di</strong> accettarla. In tal casosi applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo331, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Articolo 4-bis1. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente protocollo si applicano, per il RegnoUnito e l’Irlanda, anche alle misure proposte o adottate a norma dellaparte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europeaper mo<strong>di</strong>ficare una misura in vigore vincolante per tali paesi.2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della CommissionedecidechelanonpartecipazionedelRegnoUnitoodell’Irlandaalla versione mo<strong>di</strong>ficata <strong>di</strong> una misura in vigore rende l’applicazione dellamisura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l’Unione, puòesortare il Regno Unito o l’Irlanda a effettuare una notifica a normadell’articolo 3 o dell’articolo 4. Ai fini dell’articolo 3, dalla data della


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 151suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo<strong>di</strong> due mesi.Se,allascadenzadeltermine<strong>di</strong>duemesidalladecisionedelConsiglio,il Regno Unito o l’Irlanda non hanno effettuato la notifica a normadell’articolo 3 o dell’articolo 4, la misura in vigore non è più vincolanteper essi né loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato nonabbia effettuato una notifica a norma dell’articolo 4 prima dell’entrata invigoredellamisura<strong>di</strong>mo<strong>di</strong>fica.Quanto precede ha effetto dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore dellamisura <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica o dalla scadenza del termine <strong>di</strong> due mesi, se posteriore.Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una <strong>di</strong>scussioneapprofon<strong>di</strong>ta della questione, delibera a maggioranza qualificata deimembri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hannopartecipato all’adozione della misura <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica. Per maggioranza qualificatadel Consiglio si intende quella definita conformemente all’articolo238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su propostadella Commissione, può altresì decidere che il Regno Unito o l’Irlanda sifacciano carico delle eventuali conseguenze finanziarie <strong>di</strong>rette, derivantinecessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della loro partecipazionealla misura in vigore.4. Il presente articolo fa salvo l’articolo 4.Articolo 5Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata anorma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea non subisce alcuna conseguenza finanziaria <strong>di</strong> tale misura<strong>di</strong>versa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvoche il Consiglio, deliberando all’unanimità dei membri previa consultazionedel Parlamento europeo, non <strong>di</strong>sponga altrimenti.Articolo 6Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito ol’Irlanda siano vincolati da una misura adottata dal Consiglio a normadella parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti<strong>di</strong>sposizioni dei trattati.Articolo 6-bisIl Regno Unito o l’Irlanda non saranno vincolati da norme stabilitein base all’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europeache riguardano il trattamento dei dati personali da parte <strong>degli</strong> Statimembri nell’esercizio <strong>di</strong> attività che rientrano nel campo <strong>di</strong> applicazionedei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V <strong>di</strong> detto trattato laddove il RegnoUnito o l’Irlanda non siano vincolati da norme dell’Unione che <strong>di</strong>scipli-nanoforme<strong>di</strong>cooperazionegiu<strong>di</strong>ziariainmateriapenaleo<strong>di</strong>coopera-


152 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonazione <strong>di</strong> polizia nell’ambito delle quali devono essere rispettate le <strong>di</strong>sposizionistabilite in base all’articolo 16.Articolo 7Gli articoli 3, 4 e 4-bis non pregiu<strong>di</strong>cano il protocollo sull’acquis <strong>di</strong>Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea.Articolo 8L’Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desiderapiù essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso siapplicano all’Irlanda le normali <strong>di</strong>sposizioni del trattato.Articolo 9Per quanto riguarda l’Irlanda, il presente protocollo non si applicaall’articolo 75 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. [fineProtocollo n. 21]PROTOCOLLO (n. 22)SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCAle alte parti contraenti,nel rammentare la decisione dei capi <strong>di</strong> Stato o <strong>di</strong> governo,riuniti in sede <strong>di</strong> Consiglio europeo a E<strong>di</strong>mburgo il 12 <strong>di</strong>cembre 1992,concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattatosull’Unione europea,preso atto della posizione della Danimarca per quanto concernela citta<strong>di</strong>nanza, l’unione economica e monetaria, la politica <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa e ilsettore della giustizia e <strong>degli</strong> affari interni, quale stabilita nella decisione<strong>di</strong> E<strong>di</strong>mburgo,consapevoli del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati delregime giuri<strong>di</strong>co derivante dalla decisione <strong>di</strong> E<strong>di</strong>mburgo limiterà in manierasignificativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori<strong>di</strong> cooperazione dell’Unione e che per quest’ultima sarebbe del massimointeresse garantire l’integrità dell’acquis nel settore della libertà, sicurezzae giustizia,desiderose pertanto <strong>di</strong> stabilire un quadro giuri<strong>di</strong>co che prevedala possibilità per la Danimarca <strong>di</strong> partecipare all’adozione delle misureproposte sulla base della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamentodell’Unione europea e accogliendo favorevolmente l’intenzionedella Danimarca <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> tale possibilità qualora possibile secondole proprie norme costituzionali,prendendo atto che la Danimarca non impe<strong>di</strong>rà agli altri Statimembri <strong>di</strong> sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quantoconcerne misure non vincolanti per la Danimarcatenendo presente l’articolo 3 del protocollo sull’acquis <strong>di</strong>Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea,


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 153hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:PARTE IArticolo 1La Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consigliodelle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea. Per le decisioni del Consiglio chedevono essere adottate all’unanimità si richiede l’unanimità dei membridel Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intendequella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea.Articolo 2Nessuna <strong>di</strong>sposizione della parte terza, titolo V del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, nessuna misura adottata a norma<strong>di</strong> tale titolo, nessuna <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> alcun accordo internazionale conclusodall’Unione a norma <strong>di</strong> tale titolo e nessuna decisione della Corte<strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sposizioni omisure o <strong>di</strong> misure mo<strong>di</strong>ficate o mo<strong>di</strong>ficabili a norma <strong>di</strong> tale titolo èvincolante o applicabile in Danimarca; nessuna <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sposizioni, misureo decisioni pregiu<strong>di</strong>ca in alcun modo le competenze, i <strong>di</strong>ritti e gliobblighi della Danimarca; nessuna <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sposizioni, misure o decisionipregiu<strong>di</strong>ca in alcun modo l’acquis comunitario e dell’Unione né costituisceparte del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, quali applicabili alla Danimarca. Inparticolare, gli atti dell’Unione nel settore della cooperazione <strong>di</strong> poliziae della cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria in materia penale, adottati prima dell’entratain vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona, che sono mo<strong>di</strong>ficati, continuano adessere vincolanti e applicabili alla Danimarca senza mo<strong>di</strong>fiche.Articolo 2-bisL’articolo 2 del presente protocollo si applica anche alle normestabilite in base all’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte <strong>degli</strong>Stati membri nell’esercizio <strong>di</strong> attività che rientrano nel campo <strong>di</strong> applicazionedei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V <strong>di</strong> detto trattato.Articolo 3La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure<strong>di</strong> cui all’articolo 1 <strong>di</strong>verse dalle spese amministrative connesse con leistituzioni.


154 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 41. La Danimarca decide, entro un periodo <strong>di</strong> sei mesi dalla misuradel Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l’acquis <strong>di</strong>Schengen e prevista nella presente parte, se intende recepire tale misuranel proprio <strong>di</strong>ritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creeràun obbligo a norma del <strong>di</strong>ritto internazionale tra la Danimarca e gli altriStati membri vincolati da detta misura.2. Se la Danimarca decidesse <strong>di</strong> non applicare una misura delConsiglio <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, gli Stati membri vincolati da quest’ultimae la Danimarca esamineranno le misure appropriate da adottare.PARTE IIArticolo 5Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell’ambitodell’articolo 26, paragrafo 1, dell’articolo 42 e <strong>degli</strong> articoli da 43 a 46del trattato sull’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazionee all’attuazione <strong>di</strong> decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni<strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loroadozione. La Danimarca non impe<strong>di</strong>rà aglialtriStatimembri<strong>di</strong>sviluppareulteriormente la loro cooperazione in questo settore. La Danimarcanon ha l’obbligo <strong>di</strong> contribuire al finanziamento <strong>di</strong> spese operative connessecon tali misure, né quello<strong>di</strong>metterea<strong>di</strong>sposizionedell’Unionecapacità militari.Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all’unanimità sirichiede l’unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentantedel governo danese.Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s’intendequella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea.PARTE IIIArticolo 6Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinanoquali siano i paesi terzi i cui citta<strong>di</strong>ni devono essere in possesso <strong>di</strong> un vistoall’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne <strong>degli</strong> Stati membri, né amisure relative all’instaurazione <strong>di</strong> un modello uniforme per i visti.PARTE IVArticolo 7La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprienorme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intendepiù avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 155Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore aquel momento nell’ambito dell’Unione europea.Articolo 81. In qualsiasi momento e fatto salvo l’articolo 7, la Danimarcapuò, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Statimembri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica,la parte I è costituita dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’allegato. In tal casogli articoli da 5 a 8 sono rinumerati <strong>di</strong> conseguenza.2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica <strong>di</strong> cui alparagrafo 1, tutto l’acquis <strong>di</strong> Schengen e le misure adottate per svilupparetale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarcaquali obblighi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarcain quanto <strong>di</strong>ritto dell’Unione.Allegato al Protocollo n. 22Articolo 1Fatto salvo l’articolo 3, la Danimarca non partecipa all’adozione daparte del Consiglio delle misure proposteanormadellaparteterza,titoloV del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per gli atti delConsiglio che devono essere adottati all’unanimità si richiede l’unanimitàdei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governodanese.Ai fini del presente articolo, la maggioranza qualificata è definitaconformemente all’articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea.Articolo 2In forza dell’articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 8, nessuna<strong>di</strong>sposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamentodell’Unione europea, nessuna misura adottata a norma <strong>di</strong> detto titolo,nessuna <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> internazionali conclusi dall’Unione anorma <strong>di</strong> detto titolo, nessuna decisione della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea sull’interpretazione <strong>di</strong>tali<strong>di</strong>sposizioniomisureèvincolanteo applicabile in Danimarca; nessuna <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sposizioni, misure odecisioni pregiu<strong>di</strong>ca in alcun modo le competenze, i <strong>di</strong>ritti e gli obblighidella Danimarca; nessuna <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sposizioni, misure o decisioni pregiu<strong>di</strong>cain alcun modo l’acquis comunitario e dell’Unione né costituisceparte del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, quali applicabili alla Danimarca.Articolo 31. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio,entro tre mesi dalla presentazione <strong>di</strong> una proposta o iniziativa alConsiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamentodell’Unione europea, che desidera partecipare all’adozione edapplicazione della misura proposta; una volta effettuata detta notificala Danimarca è abilitata a partecipare.


156 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona2. Se una misura <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 non può essere adottata conla partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglioa norma dell’articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In talcaso si applica l’articolo 2.Articolo 4La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l’adozione <strong>di</strong> una misuraa norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamentodell’Unione europea, può notificarealConsiglioeallaCommissionelasua intenzione <strong>di</strong> accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuniadattamenti la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 331, paragrafo 1 <strong>di</strong> dettotrattato.Articolo 51. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca,ancheallemisureproposteoadottateanormadellaparteterza,titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per mo<strong>di</strong>ficareuna misura in vigore vincolante per tale paese.2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissionedecide che la non partecipazione della Danimarca alla versionemo<strong>di</strong>ficata <strong>di</strong> una misura in vigore rende l’applicazione della misurastessa impraticabile per altri Stati membri o per l’Unione, può esortarlaa effettuare una notifica a norma dell’articolo3odell’articolo4.Aifinidell’articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia adecorrere un ulteriore periodo <strong>di</strong> due mesi. Se, alla scadenza del termine<strong>di</strong> due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuatola notifica a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 4, la misura in vigorenon è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbiaeffettuato una notifica a norma dell’articolo 4 prima dell’entrata in vigoredella misura <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica. Quanto precede ha effetto dalla data <strong>di</strong> entratain vigore della misura <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica o dalla scadenza del termine <strong>di</strong> duemesi, se posteriore.Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una <strong>di</strong>scussioneapprofon<strong>di</strong>ta della questione, delibera a maggioranza qualificata deimembri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hannopartecipato all’adozione della misura <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica. Per maggioranza qualificatadel Consiglio si intende quella definita conformemente all’articolo238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su propostadella Commissione, può altresìdecidere che la Danimarca si faccia caricodelle eventuali conseguenze finanziarie <strong>di</strong>rette, derivanti necessariamentee inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura invigore.4. Il presente articolo fa salvo l’articolo 4.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 157Articolo 61. La notifica <strong>di</strong> cui all’articolo 4 è presentata entro sei mesi dall’adozionefinale <strong>di</strong> una misura che sviluppa l’acquis <strong>di</strong> Schengen.Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformementeall’articolo 3 o 4 in relazione a una misura che sviluppa l’acquis <strong>di</strong>Schengen, gli Stati membri vincolati da tale misura e la Danimarca esaminerannole iniziative appropriate da intraprendere.2. Una notifica a norma dell’articolo 3 relativa a una misura chesviluppa l’acquis <strong>di</strong> Schengen è irrevocabilmente considerata una notificaa norma dell’articolo 3 ai fini <strong>di</strong> qualsiasi altra proposta o iniziativa voltaa sviluppare tale misura, purché tale proposta o iniziativa sviluppi l’acquis<strong>di</strong> Schengen.Articolo 7La Danimarca non sarà vincolata da norme stabilite in base all’articolo16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che riguardanoil trattamento dei dati personali da parte <strong>degli</strong> Stati membri nell’esercizio<strong>di</strong> attività che rientrano nel campo <strong>di</strong> applicazione dei capi 4 o5 della parte terza, titolo V <strong>di</strong> detto trattato laddove non sia vincolata danorme dell’Unione che <strong>di</strong>sciplinano forme <strong>di</strong> cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria inmateria penale o <strong>di</strong> cooperazione <strong>di</strong> polizia nell’ambito delle quali devonoessere rispettate le <strong>di</strong>sposizioni stabilite in base all’articolo 16.Articolo 8Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca siavincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza,titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si applicanoalla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti <strong>di</strong>sposizioni deitrattati.Articolo 9Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata anorma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria <strong>di</strong> talemisura <strong>di</strong>versa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni,a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità <strong>di</strong> tutti i suoi membri,previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti. [fineProtocollo n. 22]Articolo 68Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici dellaprogrammazione legislativa e operativa nello spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezzae giustizia.Articolo 69Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative pre-


158 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonasentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sulrispetto del principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà conformemente al protocollosull’applicazione dei principi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità (3).PROTOCOLLO (n. 1)SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALINELL’UNIONE EUROPEAle alte parti contraenti,ricordando che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuanoil controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell’Unione èuna questione <strong>di</strong>sciplinata dall’or<strong>di</strong>namento costituzionale e dalla prassicostituzionale propri <strong>di</strong> ciascuno Stato membro;desiderose <strong>di</strong> incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamentinazionali alle attività dell’Unione europea e <strong>di</strong> potenziarne lacapacità <strong>di</strong> esprimere i loro pareri su progetti <strong>di</strong> atti legislativi dell’Unionee su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energiaatomica:Titolo ICOMUNICAZIONE <strong>DI</strong> INFORMAZIONIAI PARLAMENTI NAZIONALIArticolo 1I documenti <strong>di</strong> consultazione redatti dalla Commissione (libriver<strong>di</strong>, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati <strong>di</strong>rettamente dalla Commissioneai parlamenti nazionali all’atto della pubblicazione. La Commissionetrasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativoannuale e gli altri strumenti <strong>di</strong> programmazione legislativa o <strong>di</strong> strategiapolitica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo eal Consiglio.Articolo 2I progetti <strong>di</strong> atti legislativi in<strong>di</strong>rizzati al Parlamento europeo e alConsiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.Ai fini del presente protocollo, per ‘‘progetto <strong>di</strong> atto legislativo’’ siintende la proposta della Commissione, l’iniziativa <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> Statimembri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte <strong>di</strong>giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta(3) Cfr. il Protocollo n. 2.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 159della Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione <strong>di</strong> un attolegislativo.I progetti <strong>di</strong> atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessiai parlamenti nazionali <strong>di</strong>rettamente dalla Commissione, nello stessomomento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.I progetti <strong>di</strong> atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sonotrasmessi ai parlamenti nazionali <strong>di</strong>rettamente dal Parlamento europeo.Iprogetti<strong>di</strong>attilegislativipresentatidaungruppo<strong>di</strong>Statimembri,dalla Corte <strong>di</strong> giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Bancaeuropea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dalConsiglio.Articolo 3I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamentoeuropeo, del Consiglio e della Commissioneunpareremotivatoinmeritoalla conformità <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> atto legislativo al principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà,secondo la procedura prevista dal protocollo sull’applicazione deiprincipi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità.Se il progetto <strong>di</strong> atto legislativo è stato presentato da un gruppo <strong>di</strong>Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i parerimotivati ai governi <strong>di</strong> tali Stati membri.Se il progetto <strong>di</strong> atto legislativo è stato presentato dalla Corte <strong>di</strong>giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gliinvestimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i parerimotivati all’istituzione o organo interessato.Articolo 4Un periodo <strong>di</strong> otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a<strong>di</strong>sposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell’Unione,un progetto <strong>di</strong> atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all’or<strong>di</strong>nedel giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell’adozione<strong>di</strong> una posizione nel quadro <strong>di</strong> una procedura legislativa. In caso<strong>di</strong> urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportatenell’atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamentemotivati, nel corso <strong>di</strong> queste otto settimane non può essere constatatoalcun accordo riguardante il progetto <strong>di</strong> atto legislativo. Salvo neicasi urgenti debitamente motivati, tra l’iscrizione <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> attolegislativo all’or<strong>di</strong>ne del giorno provvisorio del Consiglio e l’adozione <strong>di</strong>una posizione devono trascorrere <strong>di</strong>eci giorni.Articolo 5Gli or<strong>di</strong>ni del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresii processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera suprogetti <strong>di</strong> atti legislativi, sono trasmessi<strong>di</strong>rettamenteaiparlamentinazionalinello stesso momento in cui sono comunicati ai governi <strong>degli</strong> Statimembri.


160 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 6Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all’articolo 33, paragrafo1 o 2 del trattato sull’Unione europea, i parlamenti nazionalisono informati dell’iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesiprima che sia adottata una decisione.Articolo 7La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuaai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamentoeuropeo e al Consiglio.Articolo 8Quando il sistema parlamentare nazionale non è unicamerale, gliarticoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.Titolo IICOOPERAZIONE INTERPARLAMENTAREArticolo 9Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insiemel’organizzazione e la promozione <strong>di</strong> una cooperazione interparlamentareefficace e regolare in seno all’Unione.Articolo 10Unaconferenza<strong>degli</strong>organiparlamentari specializzati per gli affaridell’Unione può sottoporre all’attenzione del Parlamento europeo, delConsiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenzapromuove inoltre lo scambio <strong>di</strong> informazioni e buone prassi tra iparlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissionispecializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari sutemi specifici, in particolare per <strong>di</strong>scutere su argomenti che rientranonella politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune, compresa la politica <strong>di</strong> sicurezzae <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune. I contributi dellaconferenzanonvincolanoiparlamenti nazionali e non pregiu<strong>di</strong>cano la loro posizione. [fine Protocollon. 1]Articolo 70Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su propostadella Commissione, può adottare misure che definiscono le modalitàsecondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione,procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione,da parte delle autorità <strong>degli</strong> Stati membri, delle politichedell’Unione <strong>di</strong> cui al presente titolo, in particolare al fine <strong>di</strong> favorirela piena applicazione del principio <strong>di</strong> riconoscimento reciproco. Il


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 161Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati deicontenuti e dei risultati <strong>di</strong> tale valutazione.Articolo 71(ex articolo 36 del TUE)È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine<strong>di</strong> assicurare all’interno dell’Unione la promozione e il rafforzamentodella cooperazione operativa inmateria<strong>di</strong>sicurezzainterna.Fatto salvo l’articolo 240, esso favorisce il coor<strong>di</strong>namento dell’azionedelle autorità competenti <strong>degli</strong> Stati membri. I rappresentanti<strong>degli</strong>organieorganismiinteressati dell’Unione possono essere associatiailavoridelcomitato.IlParlamentoeuropeoeiparlamentinazionali sono tenuti informati dei lavori.Articolo 72(ex articolo 64, paragrafo 1 del TCE ed ex articolo 33 del TUE)Il presente titolo non osta all’esercizio delle responsabilità incombentiagli Stati membri per il mantenimento dell’or<strong>di</strong>ne pubblicoe la salvaguar<strong>di</strong>a della sicurezza interna.Articolo 73Gli Stati membri hanno la facoltà <strong>di</strong> organizzare tra <strong>di</strong> loro esotto la loro responsabilità forme <strong>di</strong> cooperazione e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namentonel modo che ritengono appropriato tra i <strong>di</strong>partimenti competentidelle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguar<strong>di</strong>adella sicurezza nazionale.Articolo 74(ex articolo 66 del TCE)IlConsiglioadottamisurealfine<strong>di</strong>assicurarelacooperazioneamministrativa tra i servizi competenti <strong>degli</strong> Stati membri nei settori<strong>di</strong> cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Essodelibera su proposta della Commissione, fatto salvo l’articolo 76, eprevia consultazione del Parlamento europeo.Articolo 75(ex articolo 60 del TCE)Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi <strong>di</strong> cui all’articolo67, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro ilterrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la procedura legi-


162 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaslativa or<strong>di</strong>naria, definiscono un insieme <strong>di</strong> misure amministrativeconcernenti i movimenti <strong>di</strong> capitali e i pagamenti, quali il congelamentodei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economiciappartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che,da gruppi o da entità non statali.Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure perattuare l’insieme <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> cui al primo comma.Gli atti <strong>di</strong> cui al presente articolo contengono le necessarie<strong>di</strong>sposizioni sulle garanzie giuri<strong>di</strong>che.Articolo 76Gli atti <strong>di</strong> cui ai capi 4 e 5 e le misure <strong>di</strong> cui all’articolo 74 cheassicurano la cooperazione amministrativa nei settori <strong>di</strong> cui a talicapi sono adottati:a) su proposta della Commissione, oppureb) su iniziativa <strong>di</strong> un quarto <strong>degli</strong> Stati membri.Capo 2politiche relative ai controlli alle frontiere,all’asilo e all’immigrazioneArticolo 77 (4)(ex articolo 62 del TCE)1. L’Unione sviluppa una politica volta a:a) garantire l’assenza <strong>di</strong> qualsiasi controllo sulle persone, aprescindere dalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento dellefrontiere interne;b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficacedell’attraversamento delle frontiere esterne;c) instaurare progressivamente un sistema integrato <strong>di</strong> gestionedelle frontiere esterne.2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano lemisure riguardanti:a) la politica comune dei visti e <strong>di</strong> altri titoli <strong>di</strong> soggiorno <strong>di</strong>breve durata;b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversanole frontiere esterne;(4) In combinato con l’art. 26 TFUE e con il Protocollo n. 20.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 163c) le con<strong>di</strong>zioni alle quali i citta<strong>di</strong>ni dei paesi terzi possonocircolare liberamente nell’Unione per un breve periodo;d) qualsiasi misura necessaria per l’istituzione progressiva <strong>di</strong>un sistema integrato <strong>di</strong> gestione delle frontiere esterne;e) l’assenza <strong>di</strong> qualsiasi controllo sulle persone, a prescinderedalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne.3. Se un’azione dell’Unione risulta necessaria per facilitarel’esercizio del <strong>di</strong>ritto, <strong>di</strong> cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a),e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri <strong>di</strong> azione a talescopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativaspeciale, può adottare <strong>di</strong>sposizioni relative ai passaporti, alle carted’identità, ai titoli <strong>di</strong> soggiorno o altro documento assimilato. IlConsiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamentoeuropeo.4. Il presente articolo lascia impregiu<strong>di</strong>cata la competenza <strong>degli</strong>Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettivefrontiere, conformemente al <strong>di</strong>ritto internazionale.PROTOCOLLO (n. 23)SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRIIN MATERIA <strong>DI</strong> ATTRAVERSAMENTODELLE FRONTIERE ESTERNEle alte parti contraenti,tenendo conto dell’esigenza <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> garantirecontrolli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazionecon i paesi terzi,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Le <strong>di</strong>sposizioni sulle misure relative all’attraversamento delle frontiereesterne <strong>di</strong> cui all’articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea non pregiu<strong>di</strong>cano la competenza <strong>degli</strong>Stati membri a negoziare o concludere accor<strong>di</strong> con i paesi terzi, acon<strong>di</strong>zione che tali accor<strong>di</strong> rispettino il <strong>di</strong>ritto dell’Unione e gli altriaccor<strong>di</strong> internazionali pertinenti.[fine Protocollo n. 23]Articolo 78(ex articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)1. L’Unione sviluppa una politica comune in materia <strong>di</strong> asilo,<strong>di</strong> protezione sussi<strong>di</strong>aria e <strong>di</strong> protezione temporanea, volta a offrire


164 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonauno status appropriato a qualsiasi citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> un paese terzo chenecessita<strong>di</strong>protezioneinternazionaleeagarantireilrispettodelprincipio <strong>di</strong> non respingimento. Detta politica deve essere conformealla convenzione <strong>di</strong> Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattatipertinenti.2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano lemisure relative a un sistema europeo comune <strong>di</strong> asilo che includa:a) uno status uniforme in materia <strong>di</strong> asilo a favore <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni<strong>di</strong> paesi terzi, valido in tutta l’Unione;b) uno status uniforme in materia <strong>di</strong> protezione sussi<strong>di</strong>aria peri citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo,necessitano <strong>di</strong> protezione internazionale;c) un sistema comune volto alla protezione temporanea <strong>degli</strong>sfollati in caso <strong>di</strong> afflusso massiccio;d) procedure comuni per l’ottenimento e la per<strong>di</strong>ta dello statusuniforme in materia <strong>di</strong> asilo o <strong>di</strong> protezione sussi<strong>di</strong>aria;e) criteri e meccanismi <strong>di</strong> determinazione dello Stato membrocompetente per l’esame <strong>di</strong> una domanda d’asilo o <strong>di</strong> protezionesussi<strong>di</strong>aria;f) normeconcernentilecon<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong>accoglienzadeirichiedentiasilo o protezione sussi<strong>di</strong>aria;g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire iflussi <strong>di</strong> richiedenti asilo o protezione sussi<strong>di</strong>aria o temporanea.3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare unasituazione <strong>di</strong> emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso <strong>di</strong>citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione,può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o<strong>degli</strong> Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione delParlamento europeo.Articolo 79(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)1. L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazioneintesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori,l’equo trattamento dei citta<strong>di</strong>ni dei paesi terzi regolarmentesoggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzatodell’immigrazione illegale e della tratta <strong>degli</strong> esseri umani.2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 165deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano lemisure nei seguenti settori:a) con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ingresso e soggiorno e norme sul rilascio daparte <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> visti e <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> soggiorno <strong>di</strong> lunga durata,compresi quelli rilasciati a scopo <strong>di</strong> ricongiungimento familiare;b) definizione dei <strong>di</strong>ritti dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi regolarmentesoggiornanti in uno Stato membro, comprese le con<strong>di</strong>zioniche <strong>di</strong>sciplinano la libertà <strong>di</strong> circolazione e <strong>di</strong> soggiorno negli altriStati membri;c) immigrazioneclandestinaesoggiorno irregolare, compresil’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;d) lotta contro la tratta <strong>degli</strong> esseri umani, in particolare donneeminori.3. L’Unione può concludere con i paesi terzi accor<strong>di</strong> ai finidella riammissione, nei paesi <strong>di</strong> origine o <strong>di</strong> provenienza, <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni<strong>di</strong> paesi terzi che non sod<strong>di</strong>sfano o non sod<strong>di</strong>sfano più le con<strong>di</strong>zioniperl’ingresso,lapresenzaoilsoggiornonelterritorio<strong>di</strong>uno<strong>degli</strong>Stati membri.4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono stabilire misure volte aincentivare e sostenere l’azione <strong>degli</strong> Stati membri al fine <strong>di</strong> favorirel’integrazione dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi regolarmente soggiornantinel loro territorio, ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazione delle<strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri.5. Il presente articolo non incide sul <strong>di</strong>ritto <strong>degli</strong> Stati membri<strong>di</strong> determinare il volume <strong>di</strong> ingresso nel loro territorio dei citta<strong>di</strong>ni<strong>di</strong> paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo <strong>di</strong> cercarvi unlavoro <strong>di</strong>pendente o autonomo.PROTOCOLLO (n. 24)SULL’AS<strong>IL</strong>O PER I CITTA<strong>DI</strong>NI DEGLISTATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEAle alte parti contraenti,considerando che, in base all’articolo 6, paragrafo 1 del trattatosull’Unione europea, l’Unione riconosce i <strong>di</strong>ritti, le libertà e i principisanciti nella Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali;considerando che, in base all’articolo 6, paragrafo 3 del trattatosull’Unione europea, i <strong>di</strong>ritti fondamentali garantiti dalla Convenzioneeuropea per la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentalifanno parte del <strong>di</strong>ritto dell’Unione in quanto principi generali;


166 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaconsiderando che la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea ècompetente ad assicurare il rispetto del <strong>di</strong>ritto nell’interpretazione enell’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del trattato sull’Unioneeuropeadapartedell’Unione;considerando che, a norma dell’articolo 49 del trattato sull’Unioneeuropea, per domandare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare membri dell’Unione tutti gliStati europei devono rispettare i valori sanciti nell’articolo 2 del trattatosull’Unione europea;tenendo presente che l’articolo 7 del trattato sull’Unione europeainstaura un meccanismo per la sospensione <strong>di</strong> taluni <strong>di</strong>ritti in caso<strong>di</strong> una violazione grave e persistente <strong>di</strong> tali valori da parte <strong>di</strong> uno Statomembro;rammentando che ogni citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> uno Stato membro, qualecitta<strong>di</strong>no dell’Unione, gode <strong>di</strong> uno status e <strong>di</strong> una tutela speciali che sonogarantiti dagli Stati membri a norma delle <strong>di</strong>sposizioni della parte secondadel trattato sul funzionamento dell’Unione europea;tenendo presente che i trattati istituiscono uno spazio senzafrontiere interne e conferiscono ad ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>circolare e <strong>di</strong> soggiornare liberamente nel territorio <strong>degli</strong> Stati membri;intenzionate ad evitare che l’istituto dell’asilo sia travisato perconseguire finalità <strong>di</strong>verse da quelle cui tende;considerando cheilpresenteprotocollo rispetta la finalità e gliobiettivi della Convenzione <strong>di</strong> Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allostatus dei rifugiati,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo unicoGli Stati membri dell’Unione europea, dato il livello <strong>di</strong> tutela dei<strong>di</strong>ritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamentepaesi d’origine sicuri a tutti i fini giuri<strong>di</strong>ci e pratici connessia questioni inerenti l’asilo. Pertanto, la domanda d’asilo presentata daun citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> uno Stato membro può essere presa in esame o <strong>di</strong>chiarataammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente neiseguenti casi:a) se lo Stato membro <strong>di</strong> cui il richiedente è citta<strong>di</strong>no procede,dopo l’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Amsterdam, avvalendosi dell’articolo15 della Convenzione per la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo edelle libertà fondamentali, all’adozione <strong>di</strong> misure che derogano, nel suoterritorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;b) seèstata avviata la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 7, paragrafo 1,del trattato sull’Unione europea e finché il Consiglio o, se del caso, ilConsiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei confrontidello Stato membro <strong>di</strong> cui il richiedente è citta<strong>di</strong>no;c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all’articolo7, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea nei riguar<strong>di</strong> delloStato membro <strong>di</strong> cui il richiedente è citta<strong>di</strong>no ovvero se il Consiglio


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 167europeo ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo2 <strong>di</strong> detto trattato riguardo allo Stato membro <strong>di</strong> cui il richiedenteè citta<strong>di</strong>no;d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda<strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne èimme<strong>di</strong>atamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presuppostoche sia manifestamente infondata senza che ciò pregiu<strong>di</strong>chi, in alcuncaso, il potere decisionale dello Stato membro. [fine Protocollo n. 24]Articolo 80Le politiche dell’Unione <strong>di</strong> cui al presente capo e la loroattuazione sono governate dal principio <strong>di</strong> solidarietà e <strong>di</strong> equaripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul pianofinanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati invirtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell’applicazione<strong>di</strong> tale principio.Capo 3cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria in materia civileArticolo 81(ex articolo 65 del TCE)1. L’Unione sviluppa una cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria nelle materiecivili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio <strong>di</strong>riconoscimento reciproco delle decisioni giu<strong>di</strong>ziarie ed extragiu<strong>di</strong>ziali.Tale cooperazione può includere l’adozione <strong>di</strong> misure intese aravvicinare le <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari <strong>degli</strong> Statimembri.2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano, inparticolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno,misure volte a garantire:a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisionigiu<strong>di</strong>ziarie ed extragiu<strong>di</strong>ziali e la loro esecuzione;b) lanotificazioneelacomunicazione transnazionali <strong>degli</strong> attigiu<strong>di</strong>ziari ed extragiu<strong>di</strong>ziali;c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri aiconflitti <strong>di</strong> leggi e <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione;d) la cooperazione nell’assunzione dei mezzi <strong>di</strong> prova;e) un accesso effettivo alla giustizia;f) l’eliminazione <strong>degli</strong> ostacoli al corretto svolgimento dei pro-


168 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonace<strong>di</strong>menti civili, se necessario promuovendo la compatibilità dellenorme <strong>di</strong> procedura civile applicabili negli Stati membri;g) lo sviluppo <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> alternativi per la risoluzione dellecontroversie;h) un sostegno alla formazione dei magistratie<strong>degli</strong>operatorigiu<strong>di</strong>ziari.3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio,che delibera secondo una procedura legislativa speciale. IlConsiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamentoeuropeo.Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottareunadecisione che determina gli aspetti del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia aventiimplicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto <strong>di</strong>atti adottati secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria. Il Consigliodelibera all’unanimità previaconsultazionedel Parlamento europeo.I parlamenti nazionali sono informati della proposta <strong>di</strong> cui alsecondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizioneentro sei mesi dalla data <strong>di</strong> tale informazione, la decisionenon è adottata. In mancanza <strong>di</strong> opposizione, il Consiglio può adottarela decisione.Capo 4cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria in materia penaleArticolo 82(ex articolo 31 del TUE)1. La cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria in materia penale nell’Unione èfondata sul principio <strong>di</strong> riconoscimento reciproco delle sentenze edelle decisioni giu<strong>di</strong>ziarie e include il ravvicinamento delle <strong>di</strong>sposizionilegislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri nei settori <strong>di</strong> cuial paragrafo 2 e all’articolo 83.Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano le misure intese a:a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento intutta l’Unione <strong>di</strong> qualsiasi tipo <strong>di</strong> sentenza e <strong>di</strong> decisione giu<strong>di</strong>ziaria;b) prevenire e risolvere i conflitti <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione tra gli Statimembri;c) sostenere la formazione dei magistrati e <strong>degli</strong> operatori giu<strong>di</strong>ziari;


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 169d) facilitare la cooperazione tra le autorità giu<strong>di</strong>ziarie o autoritàomologhe <strong>degli</strong> Stati membri in relazione all’azione penale eall’esecuzione delle decisioni.2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciprocodelle sentenze e delle decisioni giu<strong>di</strong>ziarie e la cooperazione<strong>di</strong> polizia e giu<strong>di</strong>ziaria nelle materie penali aventi <strong>di</strong>mensione transnazionale,il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilirenorme minime deliberando me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>rettive secondo la proceduralegislativa or<strong>di</strong>naria. Queste tengono conto delle <strong>di</strong>fferenze tra letra<strong>di</strong>zioni giuri<strong>di</strong>che e gli or<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci <strong>degli</strong> Stati membri.Esse riguardano:a) l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;b) i <strong>di</strong>ritti della persona nella procedura penale;c) i <strong>di</strong>ritti delle vittime della criminalità;d) altri elementi specifici della procedura penale, in<strong>di</strong>viduatidal Consiglio in via preliminare me<strong>di</strong>anteuna decisione; per adottare tale decisione il Consiglio deliberaall’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.L’adozione delle norme minime <strong>di</strong> cui al presente paragrafonon impe<strong>di</strong>sce agli Stati membri <strong>di</strong> mantenere o introdurre un livellopiù elevato <strong>di</strong> tutela delle persone.3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto<strong>di</strong> <strong>di</strong>rettiva <strong>di</strong> cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali delproprio or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co penale, può chiedere che il Consiglioeuropeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativaor<strong>di</strong>naria è sospesa. Previa <strong>di</strong>scussione e in caso <strong>di</strong> consenso,il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinviail progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della proceduralegislativa or<strong>di</strong>naria.Entro il medesimo termine, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, e se almenonove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzatasulla base del progetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettiva in questione, essi ne informanoil Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In talcaso l’autorizzazione aprocedereallacooperazionerafforzata<strong>di</strong>cuiall’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa esi applicano le <strong>di</strong>sposizioni sulla cooperazione rafforzata.


170 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 83(ex articolo 31 del TUE)1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>ante<strong>di</strong>rettive secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono stabilirenorme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioniin sfere <strong>di</strong> criminalità particolarmente grave che presentano una<strong>di</strong>mensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni<strong>di</strong> tali reati o da una particolare necessità <strong>di</strong> combatterli subasi comuni.Dette sfere <strong>di</strong> criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta<strong>degli</strong> esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori,traffico illecito <strong>di</strong> stupefacenti, traffico illecito <strong>di</strong> armi, riciclaggio <strong>di</strong>denaro, corruzione, contraffazione <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> pagamento, criminalitàinformatica e criminalità organizzata.In funzione dell’evoluzione della criminalità, il Consiglio puòadottare una decisione che in<strong>di</strong>vidua altre sfere <strong>di</strong> criminalità cherispondono ai criteri <strong>di</strong> cui al presente paragrafo. Esso deliberaall’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.2. Allorché il ravvicinamento delle <strong>di</strong>sposizioni legislative eregolamentari <strong>degli</strong> Stati membri in materia penale si rivela in<strong>di</strong>spensabileper garantire l’attuazione efficace <strong>di</strong> una politica dell’Unioneinunsettorecheèstatooggetto <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> armonizzazione,norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelsettore in questione possono essere stabilite tramite <strong>di</strong>rettive. Tali<strong>di</strong>rettive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa or<strong>di</strong>nariao speciale utilizzata per l’adozione delle misure <strong>di</strong> armonizzazionein questione, fatto salvo l’articolo 76.3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto<strong>di</strong> <strong>di</strong>rettiva <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentalidel proprio or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co penale, può chiedere che il Consiglioeuropeo sia investito della questione. In tal caso la proceduralegislativa or<strong>di</strong>naria è sospesa.Previa<strong>di</strong>scussioneeincaso<strong>di</strong>consenso,il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione,rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione dellaprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria.Entro il medesimo termine, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, e se almenonove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzatasulla base del progetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettiva in questione, essi ne informanoil Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In talcaso l’autorizzazione aprocedereallacooperazionerafforzata<strong>di</strong>cui


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 171all’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa esi applicano le <strong>di</strong>sposizioni sulla cooperazione rafforzata.Articolo 84Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono stabilire misure per incentivaree sostenere l’azione <strong>degli</strong> Stati membri nel campo della prevenzionedella criminalità, ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazionedelle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri.Articolo 85(ex articolo 31 del TUE)1. Eurojust ha il compito <strong>di</strong> sostenere e potenziare il coor<strong>di</strong>namentoe la cooperazione tra le autorità nazionali responsabilidelle indagini e dell’azione penale contro la criminalità grave cheinteressa due o più Stati membri o che richiede un’azione penale subasi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazionifornite dalle autorità <strong>degli</strong> Stati membri e da Europol.In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberandome<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria,determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d’azioneeicompiti<strong>di</strong> Eurojust. Tali compiti possono comprendere:a) l’avvio <strong>di</strong> indagini penali, nonché laproposta<strong>di</strong>avvio<strong>di</strong>azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolarequelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;b) il coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> indagini ed azioni penali <strong>di</strong> cui allalettera a);c) il potenziamento della cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria, anche attraversola composizione dei conflitti <strong>di</strong> competenza e tramite unastretta cooperazione con la Rete giu<strong>di</strong>ziaria europea.Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare ilParlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delleattività <strong>di</strong> Eurojust.2. Nel contesto delle azioni penali <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, e fattosalvo l’articolo 86, gli atti ufficiali <strong>di</strong> procedura giu<strong>di</strong>ziaria sonoeseguiti dai funzionari nazionali competenti.


172 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 861. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziaridell’Unione, il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondouna procedura legislativa speciale, può istituire una Procuraeuropea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all’unanimità,previa approvazione del Parlamento europeo.In mancanza <strong>di</strong> unanimità, un gruppo <strong>di</strong> almeno nove Statimembri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito delprogetto <strong>di</strong> regolamento. In tal caso la procedura in sede <strong>di</strong> Consiglioè sospesa. Previa <strong>di</strong>scussione e in caso <strong>di</strong> consenso, il Consiglioeuropeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto alConsiglio per adozione.Entro il medesimo termine, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, e se almenonove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzatasulla base del progetto <strong>di</strong> regolamento in questione, essi neinformano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.In tal caso l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata<strong>di</strong> cui all’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea eall’articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessae si applicano le <strong>di</strong>sposizioni sulla cooperazione rafforzata.2. La Procura europea è competente per in<strong>di</strong>viduare, perseguireerinviareagiu<strong>di</strong>zio,eventualmenteincollegamentoconEuropol,gliautori<strong>di</strong>reaticheledonogliinteressifinanziaridell’Unione,quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e iloro complici. Essa esercita l’azione penale per tali reati <strong>di</strong>nanzi agliorgani giuris<strong>di</strong>zionali competenti <strong>degli</strong> Stati membri.3. I regolamenti <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statutodella Procura europea, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio delle sue funzioni,le regole procedurali applicabili alle sue attività e all’ammissibilitàdelle prove e le regole applicabili al controllo giuris<strong>di</strong>zionale <strong>degli</strong>atti procedurali che adotta nell’esercizio delle sue funzioni.4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente osuccessivamente, una decisione che mo<strong>di</strong>fica il paragrafo 1 alloscopo <strong>di</strong> estendere le attribuzioni della Procura europea alla lottacontro la criminalità grave che presenta una <strong>di</strong>mensione transnazionale,e che mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguardagliautori<strong>di</strong>reatigraviconripercussioniinpiùStatimembrie i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previaapprovazione del Parlamento europeo e previa consultazione dellaCommissione.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 173Capo 5cooperazione <strong>di</strong> poliziaArticolo 87(ex articolo 30 del TUE)1. L’Unione sviluppa una cooperazione <strong>di</strong> polizia che associatutte le autorità competenti<strong>degli</strong>Statimembri,compresiiservizi<strong>di</strong>polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazionedella legge specializzati nel settore della prevenzione o dell’in<strong>di</strong>viduazionedei reati e delle relative indagini.2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono stabiliremisure riguardanti:a) la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambiodelle pertinenti informazioni;b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazionerelativa allo scambio <strong>di</strong> personale, alle attrezzature e alla ricerca incampo criminologico;c) le tecniche investigative comuni ai fini dell’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong>forme gravi <strong>di</strong> criminalità organizzata.3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativaspeciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativatraleautorità<strong>di</strong> cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all’unanimitàprevia consultazione del Parlamento europeo.In mancanza <strong>di</strong> unanimità, un gruppo <strong>di</strong> almeno nove Statimembri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto<strong>di</strong> misure. In tal caso la procedura in sede <strong>di</strong> Consiglio è sospesa.Previa <strong>di</strong>scussione e in caso <strong>di</strong> consenso, il Consiglio europeo,entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglioper adozione.Entro il medesimo termine, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, e se almenonove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzatasulla base del progetto <strong>di</strong> misure in questione, essi ne informanoil Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In talcaso l’autorizzazione aprocedereallacooperazionerafforzata<strong>di</strong>cuiall’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa esi applicano le <strong>di</strong>sposizioni sulla cooperazione rafforzata.La procedura specifica <strong>di</strong> cui al secondo e al terzo comma non siapplica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell’acquis <strong>di</strong> Schengen.


174 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 88(ex articolo 30 del TUE)1. Europol ha il compito <strong>di</strong> sostenere e potenziare l’azionedelle autorità <strong>di</strong> polizia e <strong>degli</strong> altri servizi incaricati dell’applicazionedella legge <strong>degli</strong> Stati membri e la reciproca collaborazionenella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessadue o più Stati membri, il terrorismo e le forme <strong>di</strong> criminalità cheledono un interesse comune oggetto <strong>di</strong> una politica dell’Unione.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>anteregolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, determinanola struttura, il funzionamento, la sferad’azioneeicompiti<strong>di</strong>Europol.Tali compiti possono comprendere:a) la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambiodelle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità <strong>degli</strong>Stati membri o <strong>di</strong> paesi o organismi terzi;b) il coor<strong>di</strong>namento, l’organizzazione e lo svolgimento <strong>di</strong> indaginie <strong>di</strong> azioni operative, condotte congiuntamente con le autoritàcompetenti <strong>degli</strong> Stati membri o nel quadro <strong>di</strong> squadre investigativecomuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.Tali regolamenti fissano inoltre le modalità <strong>di</strong> controllo delleattività <strong>di</strong> Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cuisono associati i parlamenti nazionali.3. Qualsiasi azione operativa <strong>di</strong> Europol deve essere condottain collegamento e d’intesa con le autorità dello Stato membro o<strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> cui interessa il territorio. L’applicazione <strong>di</strong>misure coercitive è <strong>di</strong> competenza esclusiva delle pertinenti autoritànazionali.Articolo 89(ex articolo 32 del TUE)Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativaspeciale, stabilisce le con<strong>di</strong>zioni e i limiti entro i quali le autoritàcompetenti <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> cui agli articoli 82 e 87 possonooperare nel territorio <strong>di</strong> un altro Stato membro in collegamento ed’intesa con le autorità <strong>di</strong> quest’ultimo. Il Consiglio delibera all’unanimitàprevia consultazione del Parlamento europeo.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 175Titolo VITRASPORTIArticolo 90(ex articolo 70 del TCE)Gliobiettivideitrattatisonoperseguiti,perquantoriguardalamateria <strong>di</strong>sciplinata dal presente titolo, nel quadro <strong>di</strong> una politicacomune dei trasporti.Articolo 91(ex articolo 71 del TCE)1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 90 e tenuto conto <strong>degli</strong>aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazionedel Comitato economico e sociale e del Comitato delleregioni, stabiliscono:a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenzadal territorio <strong>di</strong> uno Stato membro o a destinazione <strong>di</strong> questo,o in transito sul territorio <strong>di</strong> uno o più Stati membri;b) le con<strong>di</strong>zioni per l’ammissione <strong>di</strong> vettori non residenti aitrasporti nazionali in uno Stato membro;c) lemisureatteamigliorarelasicurezzadeitrasporti;d) ogni altra utile <strong>di</strong>sposizione.2. All’atto dell’adozione delle misure <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, sitiene conto dei casi in cui la loro applicazione rischi <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>caregravemente il tenore <strong>di</strong> vita e l’occupazione in talune regioni, comepure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti.Articolo 92(ex articolo 72 del TCE)Fino a che non siano emanate le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’articolo91, paragrafo 1, e salvo che il Consiglio adotti all’unanimità unamisura che conceda una deroga, nessuno <strong>degli</strong> Stati membri puòrendere meno favorevoli, nei loro effetti <strong>di</strong>retti o in<strong>di</strong>retti nei confrontidei vettori <strong>degli</strong> altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali,le varie <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano la materia al 1º gennaio 1958o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.Articolo 93(ex articolo 73 del TCE)Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità


176 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadel coor<strong>di</strong>namento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso<strong>di</strong> talune servitù inerenti alla nozione <strong>di</strong> pubblico servizio.Articolo 94(ex articolo 74 del TCE)Qualsiasi misura in materia <strong>di</strong> prezzi e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasporto,adottata nell’ambito dei trattati, deve tener conto della situazioneeconomica dei vettori.Articolo 95(ex articolo 75 del TCE)1. Nel traffico interno dell’Unione sono vietate le <strong>di</strong>scriminazioniconsistenti nell’applicazione, da parte <strong>di</strong> un vettore, <strong>di</strong> prezzi econ<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong>fferenti per le stesse merci e per le stesserelazioni <strong>di</strong> traffico e fondate sul paese <strong>di</strong> origine o <strong>di</strong> destinazionedei prodotti trasportati.2. Il paragrafo 1 non esclude che il Parlamento europeo e ilConsiglio possano adottare altre misure in applicazione dell’articolo91, paragrafo 1.3. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione eprevia consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economicoe sociale, una regolamentazione intesa a garantire l’attuazionedelle <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1.Esso può prendere in particolare le <strong>di</strong>sposizioni necessarie apermettere alle istituzioni dell’Unione <strong>di</strong> controllare l’osservanzadella norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l’interobeneficio agli utenti.4. La Commissione, <strong>di</strong> sua iniziativa o a richiesta <strong>di</strong> uno Statomembro, esamina i casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazioni contemplati dal paragrafo1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende lenecessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilitaconformemente alle <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 3.Articolo 96(ex articolo 76 del TCE)1. È fatto <strong>di</strong>vieto a uno Stato membro <strong>di</strong> imporre ai trasportieffettuati all’interno dell’Unione l’applicazione <strong>di</strong> prezzi e con<strong>di</strong>zioniche importino qualsiasi elemento <strong>di</strong> sostegno o <strong>di</strong> protezionenell’interesse <strong>di</strong> una o più imprese o industrie particolari, salvoquando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.2.LaCommissione,<strong>di</strong>propriainiziativaoarichiesta<strong>di</strong>uno


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 177Stato membro, esamina i prezzi e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 1,avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze <strong>di</strong> una politicaeconomica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppatee ai problemi delle regioni che abbiano gravementerisentito <strong>di</strong> circostanze politiche e d’altra parte all’incidenza <strong>di</strong> taliprezziecon<strong>di</strong>zionisullaconcorrenzatraimo<strong>di</strong><strong>di</strong>trasporto.Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissioneprende le necessarie decisioni.3. Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.Articolo 97(ex articolo 77 del TCE)Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi <strong>di</strong> trasporto,sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbonosuperare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese realieffettivamente determinate dal passaggio stesso.Gli Stati membri procurano <strong>di</strong> ridurre progressivamente lespese in questione.La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Statimembri ai fini dell’applicazione del presente articolo.Articolo 98(ex articolo 78 del TCE)Le <strong>di</strong>sposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottatenella Repubblica federale <strong>di</strong> Germania, sempre che tali misuresiano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionatidalla <strong>di</strong>visione della Germania all’economia <strong>di</strong> talune regioni dellaRepubblica federale che risentono <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>visione. Cinque annidopo l’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona, il Consiglio, suproposta della Commissione, può adottare una decisione che abrogail presente articolo.Articolo 99(ex articolo 79 del TCE)Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo,composto <strong>di</strong> esperti designati dai governi <strong>degli</strong> Stati membri.La Commissione lo consulta in materia <strong>di</strong> trasporti, ogni qualvoltalo ritenga utile.


178 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 100(ex articolo 80 del TCE)1. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente titolo si applicano ai trasportiferroviari, su strada e per vie navigabili.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono stabilire le opportune<strong>di</strong>sposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberanoprevia consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitatodelle regioni.Titolo VIINORME COMUNI SULLA CONCORRENZA,SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTODELLE LEGISLAZIONICapo 1regole <strong>di</strong> concorrenzaSezione 1 - Regole applicabili alle impreseArticolo 101(ex articolo 81 del TCE)1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gliaccor<strong>di</strong> tra imprese, tutte le decisioni <strong>di</strong> associazioni <strong>di</strong> imprese etutte le pratiche concordate che possano pregiu<strong>di</strong>care il commerciotra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re,restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno delmercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:a) fissare <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente i prezzi d’acquisto o <strong>di</strong>ven<strong>di</strong>ta ovvero altre con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> transazione;b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppotecnico o gli investimenti;c) ripartire i mercati o le fonti <strong>di</strong> approvvigionamento;d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti,con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>ssimili per prestazioni equivalenti, così da determinareper questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;e) subor<strong>di</strong>nare la conclusione <strong>di</strong> contratti all’accettazione daparte <strong>degli</strong> altri contraenti <strong>di</strong> prestazioni supplementari, che, perloro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nessocon l’oggetto dei contratti stessi.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 1792. Gli accor<strong>di</strong> o decisioni, vietati in virtù del presente articolo,sononulli<strong>di</strong>pieno<strong>di</strong>ritto.3. Tuttavia, le <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1 possono essere<strong>di</strong>chiarate inapplicabili:— a qualsiasi accordo o categoria <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> fra imprese,— a qualsiasi decisione o categoria <strong>di</strong> decisioni <strong>di</strong> associazioni<strong>di</strong> imprese, e— a qualsiasi pratica concordata o categoria <strong>di</strong> pratiche concordate,che contribuiscano a migliorare la produzione o la <strong>di</strong>stribuzionedei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico,pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utileche ne deriva, ed evitando <strong>di</strong>a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non sianoin<strong>di</strong>spensabili per raggiungere tali obiettivi;b) dare a tali imprese la possibilità <strong>di</strong> eliminare la concorrenzaper una parte sostanziale dei prodotti <strong>di</strong> cui trattasi.Articolo 102(ex articolo 82 del TCE)È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misurain cui possa essere pregiu<strong>di</strong>zievole al commercio tra Stati membri, losfruttamento abusivo da parte <strong>di</strong> una o più imprese <strong>di</strong> una posizionedominante sul mercato interno o su una parte sostanziale <strong>di</strong> questo.Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:a) nell’imporre <strong>di</strong>rettamente od in<strong>di</strong>rettamente prezzi d’acquisto,<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta od altre con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> transazione non eque;b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico,adannodeiconsumatori;c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenticon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>ssimili per prestazioni equivalenti, determinandocosì per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;d) nel subor<strong>di</strong>nare la conclusione <strong>di</strong> contratti all’accettazioneda parte <strong>degli</strong> altri contraenti <strong>di</strong> prestazioni supplementari, che, perloro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nessocon l’oggetto dei contratti stessi.Articolo 103(ex articolo 83 del TCE)1. I regolamenti e le <strong>di</strong>rettive utili ai fini dell’applicazione deiprincipi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Con-


180 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonasiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione delParlamento europeo.2. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 hanno, in particolare,lo scopo <strong>di</strong>:a) garantire l’osservanza dei <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui all’articolo 101, paragrafo1, e all’articolo 102, comminando ammende e penalità <strong>di</strong>mora;b) determinare le modalità <strong>di</strong> applicazione dell’articolo 101,paragrafo3,avendoriguardoallanecessità<strong>di</strong> esercitare una sorveglianzaefficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile,il controllo amministrativo;c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, ilcampo <strong>di</strong> applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>degli</strong> articoli 101 e 102;d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte<strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea nell’applicazione delle <strong>di</strong>sposizionicontemplate dal presente paragrafo;e) definireirapportifralelegislazioni nazionali da una parte ele <strong>di</strong>sposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazionedel presente articolo, dall’altra.Articolo 104(ex articolo 84 del TCE)Fino al momento dell’entrata in vigore delle <strong>di</strong>sposizioni adottatein applicazione dell’articolo 103, le autorità <strong>degli</strong> Stati membridecidono in merito all’ammissibilità <strong>di</strong> intese e allo sfruttamentoabusivo <strong>di</strong> una posizione dominante nel mercato interno, in conformitàdel <strong>di</strong>ritto nazionale interno e delle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo101, in particolare del paragrafo 3, e dell’articolo 102.Articolo 105(ex articolo 85 del TCE)1. Senza pregiu<strong>di</strong>zio dell’articolo 104, la Commissione vigilaperché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102. Essaistruisce, a richiesta <strong>di</strong> uno Stato membro o d’ufficio e in collegamentocon le autorità competenti <strong>degli</strong> Stati membri che le prestanola loro assistenza, i casi <strong>di</strong> presunta infrazione ai principi suddetti.Qualora essa constati l’esistenza <strong>di</strong> un’infrazione, propone i mezziatti a porvi termine.2.Qualoranonsiapostoterminealleinfrazioni,laCommissioneconstata l’infrazione ai principi con una decisione motivata.Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 181adottare le necessarie misure, <strong>di</strong> cui definisce le con<strong>di</strong>zioni e modalità,per rime<strong>di</strong>are alla situazione.3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti lecategorie <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> per le quali il Consiglio ha adottato un regolamentoo una <strong>di</strong>rettiva conformemente all’articolo 103, paragrafo 2,lettera b).Articolo 106(ex articolo 86 del TCE)1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confrontidelle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono <strong>di</strong>rittispeciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme deitrattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da101a109inclusi.2. Le imprese incaricate della gestione <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> interesseeconomico generale o aventi carattere <strong>di</strong> monopolio fiscale sonosottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole <strong>di</strong>concorrenza,neilimitiincuil’applicazione<strong>di</strong>talinormenonostiall’adempimento, in linea <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e <strong>di</strong> fatto, della specifica missioneloro affidata. Lo sviluppo <strong>degli</strong> scambi non deve essere compromessoin misura contraria agli interessi dell’Unione.3. La Commissione vigila sull’applicazione delle <strong>di</strong>sposizionidel presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri,opportune <strong>di</strong>rettive o decisioni.Sezione 2 - AiuticoncessidagliStatiArticolo 107(ex articolo 87 del TCE)1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibilicon il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi traStati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero me<strong>di</strong>ante risorsestatali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o taluneproduzioni, falsino o minaccino <strong>di</strong> falsare la concorrenza.2. Sono compatibili con il mercato interno:a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, acon<strong>di</strong>zione che siano accordati senza <strong>di</strong>scriminazioni determinatedall’origine dei prodotti;b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamitànaturali oppure da altri eventi eccezionali;c) gliaiuticoncessiall’economia<strong>di</strong>determinateregionidella


182 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaRepubblica federale <strong>di</strong> Germania che risentono della <strong>di</strong>visione dellaGermania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggieconomici provocati da tale <strong>di</strong>visione. Cinque anni dopo l’entratain vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona, il Consiglio, su proposta dellaCommissione, può adottare una decisione che abroga la presentelettera.3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delleregioni ove il tenore <strong>di</strong> vita sia anormalmente basso, oppure si abbiauna grave forma <strong>di</strong> sottoccupazione, nonché quello delle regioni <strong>di</strong>cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale,economica e sociale;b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione <strong>di</strong> un importanteprogetto <strong>di</strong> comune interesse europeo oppure a porre rime<strong>di</strong>oa un grave turbamento dell’economia <strong>di</strong> uno Stato membro;c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo <strong>di</strong> talune attività o<strong>di</strong> talune regioni economiche, sempre che non alterino le con<strong>di</strong>zioni<strong>degli</strong> scambi in misura contraria al comune interesse;d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazionedel patrimonio, quando non alterino le con<strong>di</strong>zioni <strong>degli</strong> scambi e dellaconcorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;e) le altre categorie <strong>di</strong> aiuti, determinate con decisione delConsiglio, su proposta della Commissione.Articolo 108(ex articolo 88 del TCE)1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esamepermanente dei regimi <strong>di</strong> aiuti esistenti in questi Stati. Essa proponea questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo odal funzionamento del mercato interno.2.QualoralaCommissione,dopoaver intimato agli interessati<strong>di</strong> presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso dauno Stato, o me<strong>di</strong>ante fon<strong>di</strong> statali, non è compatibile con il mercatointerno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto èattuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerloo mo<strong>di</strong>ficarlo nel termine da essa fissato.Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisioneentro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Statointeressato può a<strong>di</strong>re <strong>di</strong>rettamente la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea, in deroga agli articoli 258 e 259.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 183A richiesta <strong>di</strong> uno Stato membro, il Consiglio, deliberandoall’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsida parte <strong>di</strong> questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercatointerno, in deroga alle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti<strong>di</strong> cui all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichinotale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, neiriguar<strong>di</strong> <strong>di</strong> tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo,primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglioavrà per effetto <strong>di</strong> sospendere tale procedura fino a quando il Consiglionon si sia pronunciato al riguardo.Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesidalla data della richiesta, la Commissione delibera.3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perchépresenti le sue osservazioni, i progetti <strong>di</strong>retti a istituire o mo<strong>di</strong>ficareaiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercatointerno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugiola procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Statomembro interessato non può dare esecuzione alle misure progettateprimachetaleproceduraabbiacondottoaunadecisionefinale.4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti lecategorie <strong>di</strong> aiuti <strong>di</strong> Stato per le quali il Consiglio ha stabilito,conformemente all’articolo 109, che possono essere <strong>di</strong>spensate dallaprocedura <strong>di</strong> cui al paragrafo 3 del presente articolo.Articolo 109(ex articolo 89 del TCE)Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazionedel Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamentiutili ai fini dell’applicazione <strong>degli</strong> articoli 107 e 108 e fissare inparticolare le con<strong>di</strong>zioni per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo3, nonché le categorie <strong>di</strong> aiuti che sono <strong>di</strong>spensate da taleprocedura.Capo 2<strong>di</strong>sposizioni fiscaliArticolo 110(ex articolo 90 del TCE)Nessuno Stato membro applica <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamenteai prodotti <strong>degli</strong> altri Stati membri imposizioni interne, <strong>di</strong> qualsivo-


184 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaglia natura, superiori a quelle applicate <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamenteai prodotti nazionali similari.Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti <strong>degli</strong> altriStati membri imposizioni interne intese a proteggere in<strong>di</strong>rettamentealtre produzioni.Articolo 111(ex articolo 91 del TCE)I prodotti esportati nel territorio <strong>di</strong> uno <strong>degli</strong> Stati membrinon possono beneficiare <strong>di</strong> alcun ristorno <strong>di</strong> imposizioni interne chesia superiore alle imposizioni ad essi applicate <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente.Articolo 112(ex articolo 92 del TCE)Per quanto riguarda le imposizioni <strong>di</strong>verse dalle imposte sullacifra d’affari, dalle imposte <strong>di</strong> consumo e dalle altre imposte in<strong>di</strong>rette,si possono operare esoneri e rimborsi all’esportazione neglialtri Stati membri e introdurre tasse <strong>di</strong> compensazione applicabilialle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora lemisure progettate siano state preventivamente approvate per unperiodo limitato dal Consiglio, su proposta della Commissione.Articolo 113(ex articolo 93 del TCE)Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una proceduralegislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo edel Comitato economico e sociale, adottale<strong>di</strong>sposizionicheriguardanol’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sullacifra d’affari, alle imposte <strong>di</strong> consumo ed altre imposte in<strong>di</strong>rette,nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurarel’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno edevitare le <strong>di</strong>storsioni <strong>di</strong> concorrenza.Capo 3ravvicinamento delle legislazioniArticolo 114(ex articolo 95 del TCE)1. Salvo che i trattati non <strong>di</strong>spongano <strong>di</strong>versamente, si applicanole <strong>di</strong>sposizioni seguenti per la realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi del-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 185l’articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione delComitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamentodelle <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari ed amministrative<strong>degli</strong> Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazioneed il funzionamento del mercato interno.2. Il paragrafo 1 non si applica alle <strong>di</strong>sposizioni fiscali, a quellerelative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai<strong>di</strong>ritti ed interessi dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti.3. La Commissione, nelle sue proposte <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 inmateria <strong>di</strong> sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezionedei consumatori, si basa su un livello <strong>di</strong> protezione elevato, tenutoconto, in particolare, <strong>degli</strong> eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontriscientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio,nell’ambito delle rispettive competenze, cercheranno <strong>di</strong> conseguiretale obiettivo.4. Allorché, dopo l’adozione <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> armonizzazioneda parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte delConsiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenganecessario mantenere <strong>di</strong>sposizioni nazionali giustificate da esigenzeimportanti <strong>di</strong> cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambienteo dell’ambiente <strong>di</strong> lavoro, esso notifica tali <strong>di</strong>sposizioni allaCommissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione<strong>di</strong>unamisura<strong>di</strong>armonizzazionedapartedelParlamentoeuropeoedelConsiglio,dapartedelConsiglioodapartedellaCommissione,uno Stato membro ritenga necessario introdurre <strong>di</strong>sposizioni nazionalifondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezionedell’ambiente o dell’ambiente <strong>di</strong> lavoro, giustificate da un problemaspecifico a detto Stato membro insortodopol’adozionedellamisura<strong>di</strong> armonizzazione, esso notifica le <strong>di</strong>sposizioni previste alla Commissioneprecisando i motivi dell’introduzione delle stesse.6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche <strong>di</strong> cui aiparagrafi 4 e 5, approva o respinge le <strong>di</strong>sposizioni nazionali inquestionedopoaververificatoseessecostituiscanoonounostrumento<strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione arbitraria o una restrizione <strong>di</strong>ssimulata nelcommercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacoloal funzionamento del mercato interno.In mancanza <strong>di</strong> decisione della Commissione entro detto pe-


186 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonariodo, le <strong>di</strong>sposizioni nazionali <strong>di</strong> cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerateapprovate.Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza <strong>di</strong>pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare alloStato membro interessato che il periodo <strong>di</strong> cui al presente paragrafopuò essere prolungato per un ulteriore periodo <strong>di</strong> massimo sei mesi.7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo6, a mantenere o a introdurre <strong>di</strong>sposizioni nazionali chederogano a una misura <strong>di</strong> armonizzazione, la Commissione esaminaimme<strong>di</strong>atamente l’opportunità <strong>di</strong> proporre un adeguamento <strong>di</strong> dettamisura.8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico <strong>di</strong>pubblica sanità inunsettorecheèstato precedentemente oggetto <strong>di</strong>misure <strong>di</strong> armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione cheesamina imme<strong>di</strong>atamente l’opportunità <strong>di</strong> proporre misure appropriateal Consiglio.9. In deroga alla procedura <strong>di</strong> cui agli articoli 258 e 259, laCommissione o qualsiasi Stato membro può a<strong>di</strong>re <strong>di</strong>rettamente laCorte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea ove ritenga che un altro Statomembro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presentearticolo.10.Lemisure<strong>di</strong>armonizzazione<strong>di</strong>cuisopracomportano,neicasi opportuni, una clausola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a che autorizza gli Statimembri ad adottare, per uno o più dei motivi <strong>di</strong> carattere noneconomico <strong>di</strong> cui all’articolo 36, misure provvisorie soggette aduna procedura <strong>di</strong> controllo dell’Unione.Articolo 115(ex articolo 94 del TCE)Fatto salvo l’articolo 114, il Consiglio, deliberando all’unanimitàsecondo una procedura legislativa speciale e previa consultazionedel Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,stabilisce <strong>di</strong>rettive volte al ravvicinamento delle <strong>di</strong>sposizioni legislative,regolamentari ed amministrative <strong>degli</strong> Stati membri che abbianoun’incidenza <strong>di</strong>retta sull’instaurazione o sul funzionamentodel mercato interno.Articolo 116(ex articolo 96 del TCE)Qualora la Commissione constati che una <strong>di</strong>sparità esistente


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 187nelle <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari o amministrative <strong>degli</strong>Stati membri falsa le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> concorrenza sul mercato internoe provoca, per tal motivo, una <strong>di</strong>storsione che deve essere eliminata,essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordoche elimini la <strong>di</strong>storsione in questione, il Parlamento europeo e ilConsiglio, deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria,stabiliscono le <strong>di</strong>rettive all’uopo necessarie. Può essere adottataogni altra opportuna misura prevista dai trattati.Articolo 117(ex articolo 97 del TCE)1. Quando vi sia motivo <strong>di</strong> temere che l’emanazione o la mo<strong>di</strong>fica<strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochiuna <strong>di</strong>storsione ai sensi dell’articolo precedente, lo Stato membroche vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione,dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessatile misure idonee ad evitare la <strong>di</strong>storsione in questione.2. Se lo Stato che vuole emanare o mo<strong>di</strong>ficare <strong>di</strong>sposizioninazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dallaCommissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell’applicazionedell’articolo 116, <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare le loro <strong>di</strong>sposizioninazionali per eliminare tale <strong>di</strong>storsione. Se lo Stato membro cheha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una<strong>di</strong>storsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le<strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 116.Articolo 118Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercatointerno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure perla creazione <strong>di</strong> titoli europei al fine <strong>di</strong> garantire una protezioneuniforme dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione<strong>di</strong> regimi <strong>di</strong> autorizzazione, <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento e <strong>di</strong> controllocentralizzati a livello <strong>di</strong> Unione.Il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondo unaprocedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titolieuropei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione delParlamento europeo.


188 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaTitolo VIIIPOLITICA ECONOMICA E MONETARIAArticolo 119(ex articolo 4 del TCE)1. Ai fini enunciati all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea,l’azione <strong>degli</strong> Stati membri e dell’Unione comprende, alle con<strong>di</strong>zionipreviste dai trattati, l’adozione <strong>di</strong> una politica economica cheè fondata sullo stretto coor<strong>di</strong>namento delle politiche economiche<strong>degli</strong> Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione <strong>di</strong> obiettivicomuni, condotta conformemente al principio <strong>di</strong> un’economia <strong>di</strong>mercato aperta e in libera concorrenza.2. Parallelamente, alle con<strong>di</strong>zioni e secondo le procedure previstedaitrattati,questaazionecomprendeunamonetaunica,l’euro,nonché la definizione e la conduzione <strong>di</strong> una politica monetaria e <strong>di</strong>una politica del cambio uniche, che abbiano l’obiettivo principale <strong>di</strong>mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, <strong>di</strong>sostenere le politiche economiche generali nell’Unione conformementeal principio <strong>di</strong> un’economia <strong>di</strong> mercato aperta e in liberaconcorrenza.3. Queste azioni <strong>degli</strong> Stati membri e dell’Unione implicano ilrispetto dei seguenti principi <strong>di</strong>rettivi: prezzi stabili, finanze pubblichee con<strong>di</strong>zioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamentisostenibile.Capo 1politica economicaArticolo 120(ex articolo 98 del TCE)Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo <strong>di</strong>contribuire alla realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi dell’Unione definiti all’articolo3 del trattato sull’Unione europea e nel contesto <strong>degli</strong> in<strong>di</strong>rizzi<strong>di</strong> massima <strong>di</strong> cui all’articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri el’Unione agiscono nel rispetto dei principi <strong>di</strong> un’economia <strong>di</strong> mercatoaperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione dellerisorse, conformemente ai principi <strong>di</strong> cui all’articolo 119.Articolo 121(ex articolo 99 del TCE)1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 189una questione <strong>di</strong> interesse comune e le coor<strong>di</strong>nano nell’ambito delConsiglio, conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 120.2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elaboraun progetto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima per le politiche economiche<strong>degli</strong> Stati membri e dell’Unione, e ne riferisce le risultanze al Consiglioeuropeo.Il Consiglio europeo, deliberando sulla base <strong>di</strong> detta relazionedel Consiglio, <strong>di</strong>batte delle conclusioni in merito agli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong>massima per le politiche economiche <strong>degli</strong> Stati membri e dell’Unione.Sulla base <strong>di</strong> dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazioneche definisce i suddetti in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima. Il Consiglioinforma il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.3. Al fine <strong>di</strong> garantire un più stretto coor<strong>di</strong>namento dellepolitiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici<strong>degli</strong> Stati membri, il Consiglio, sulla base <strong>di</strong> relazioni presentatedalla Commissione, sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno<strong>degli</strong> Stati membri e nell’Unione, nonché lacoerenzadellepolitiche economiche con gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima <strong>di</strong> cui al paragrafo2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.Ai fini <strong>di</strong> detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membritrasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure<strong>di</strong> rilievo da essi adottate nell’ambito della loro politica economica,nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo3, che le politiche economiche <strong>di</strong> uno Stato membro non sonocoerenti con gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima <strong>di</strong> cui al paragrafo 2 o rischiano<strong>di</strong> compromettere il buon funzionamento dell’unione economica emonetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Statomembro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione,può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarieraccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puòdecidere <strong>di</strong> rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio deliberasenza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresentalo Stato membro in questione.Per maggioranza qualificata <strong>degli</strong> altri membri del Consiglios’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo3, lettera a).5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al


190 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaParlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se ilConsiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidentedel Consiglio può essere invitato a comparire <strong>di</strong>nanzi allacommissione competente del Parlamento europeo.6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>anteregolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possonoadottare le modalità della procedura <strong>di</strong> sorveglianza multilaterale<strong>di</strong> cui ai paragrafi 3 e 4.Articolo 122(ex articolo 100 del TCE)1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio,su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito<strong>di</strong> solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazioneeconomica, in particolare qualora sorgano gravi <strong>di</strong>fficoltà nell’approvvigionamento<strong>di</strong> determinati prodotti, in particolare nel settoredell’energia.2. Qualora uno Stato membro si trovi in <strong>di</strong>fficoltà o sia seriamenteminacciato da gravi <strong>di</strong>fficoltà a causa <strong>di</strong> calamità naturalio<strong>di</strong>circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio,su proposta della Commissione, può concedere a determinate con<strong>di</strong>zioniun’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro interessato.Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeoin merito alla decisione presa.Articolo 123(ex articolo 101 del TCE)1.Sonovietatilaconcessione<strong>di</strong>scoperti<strong>di</strong>contooqualsiasialtra forma <strong>di</strong> facilitazione cre<strong>di</strong>tizia, da parte della Banca centraleeuropea o da parte delle banche centrali <strong>degli</strong> Stati membri (inappresso denominate « banche centrali nazionali »), a istituzioni,organi od organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, aglienti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittopubblico o a imprese pubbliche <strong>degli</strong> Stati membri, così comel’acquisto<strong>di</strong>retto presso <strong>di</strong> essi <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> debito da parte della Bancacentrale europea o delle banche centrali nazionali.2. Le <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enticre<strong>di</strong>tizi <strong>di</strong> proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tàda parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 191centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento<strong>degli</strong> enti cre<strong>di</strong>tizi privati.Articolo 124(ex articolo 102 del TCE)È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali,che offra alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione,alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altrienti pubblici, ad altri organismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico o a impresepubbliche <strong>degli</strong> Stati membri un accesso privilegiato alle istituzionifinanziarie.Articolo 125(ex articolo 103 del TCE)1. L’Unione non risponde né si fa carico <strong>degli</strong> impegni assuntidalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri entipubblici, da altri organismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico o da imprese pubbliche<strong>di</strong> qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziariereciprocheperlarealizzazioneincomune<strong>di</strong>unprogettoeconomicospecifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentranoagliimpegni dell’amministrazione statale, <strong>degli</strong> enti regionali, locali o<strong>degli</strong> altri enti pubblici, <strong>di</strong> altri organismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico o <strong>di</strong>imprese pubbliche <strong>di</strong> un altro Stato membro, fatte salve le garanziefinanziarie reciproche per la realizzazione in comune <strong>di</strong> un progettospecifico.2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione eprevia consultazione del Parlamento europeo, può precisare le definizioniper l’applicazione dei <strong>di</strong>vieti previsti dagli articoli 123 e124 e dal presente articolo.Articolo 126(ex articolo 104 del TCE)1. Gli Stati membri devono evitare <strong>di</strong>savanzi pubblici eccessivi.2. La Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione <strong>di</strong>bilancio e dell’entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare errori rilevanti. In particolare esamina la conformitàalla <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> bilancio sulla base dei due criteri seguenti:a) se il rapporto tra il <strong>di</strong>savanzo pubblico, previsto o effettivo, eil prodotto interno lordo superi un valore <strong>di</strong> riferimento, a meno che— il rapporto non sia <strong>di</strong>minuito in modo sostanziale e conti-


192 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonanuo e abbia raggiunto un livello che siavvicinaalvalore<strong>di</strong>riferimento,— oppure, in alternativa, il superamento del valore <strong>di</strong> riferimentosia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino alvalore <strong>di</strong> riferimento;b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordosuperi un valore <strong>di</strong> riferimento, a meno che detto rapporto non sistia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore <strong>di</strong>riferimento con ritmo adeguato.I valori <strong>di</strong> riferimento sono specificati nel protocollo sullaprocedura per i <strong>di</strong>savanzi eccessivi allegato ai trattati.3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da unoo entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione.La relazione della Commissione tiene conto anche dell’eventuale<strong>di</strong>fferenza tra il <strong>di</strong>savanzo pubblico e la spesa pubblica per gliinvestimenti e tiene conto <strong>di</strong> tutti gli altri fattori significativi, compresala posizione economica e <strong>di</strong> bilancio a me<strong>di</strong>o termine delloStato membro.La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritieneche in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati,sussista il rischio <strong>di</strong> un <strong>di</strong>savanzo eccessivo.4. Il comitato economico e finanziario formula un parere inmerito alla relazione della Commissione.5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esistao possa determinarsi in futuro un <strong>di</strong>savanzo eccessivo, trasmette unparere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate leosservazioni che lo Stato membro interessato ritenga <strong>di</strong> formulare,decide, dopo una valutazione globale, se esiste un <strong>di</strong>savanzo eccessivo.7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un <strong>di</strong>savanzoeccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazionedella Commissione, le raccomandazioni allo Stato membroinquestionealfine<strong>di</strong>farcessaretalesituazioneentroundeterminatoperiodo. Fatto salvo il <strong>di</strong>sposto del paragrafo 8, dette raccomandazioninon sono rese pubbliche.8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilitonon sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, puòrendere pubbliche dette raccomandazioni.9. Qualora uno Stato membro persista nel <strong>di</strong>sattendere le raccomandazionidel Consiglio, quest’ultimo può decidere <strong>di</strong> intimare


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 193allo Stato membro <strong>di</strong> prendere, entro un termine stabilito, le misurevolte alla riduzione del <strong>di</strong>savanzo che il Consiglio ritiene necessariapercorreggerelasituazione.In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro inquestione <strong>di</strong> presentare relazioni secondo un calendario preciso, alfine <strong>di</strong> esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro perrime<strong>di</strong>are alla situazione.10. I <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> esperire le azioni <strong>di</strong> cui agli articoli 258 e 259non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 delpresente articolo.11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad unadecisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio puòdecidere <strong>di</strong> applicare o, a seconda dei casi, <strong>di</strong> rafforzare una opiù delle seguenti misure:— chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazionisupplementari, che saranno specificate dal Consiglio, primadell’emissione <strong>di</strong> obbligazioni o altri titoli,— invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderarela sua politica <strong>di</strong> prestiti verso lo Stato membro in questione,— richiedere che lo Stato membro in questione costituisca undeposito infruttifero <strong>di</strong> importo adeguato presso l’Unione, fino aquando, a parere del Consiglio, il <strong>di</strong>savanzo eccessivo non sia statocorretto,— infliggere ammende <strong>di</strong> entità adeguata.Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeodelle decisioni adottate.12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o raccomandazioni<strong>di</strong>cuiaiparagrafida6a9e11nellamisuraincuiritieneche il <strong>di</strong>savanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia statocorretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni,il Consiglio <strong>di</strong>chiara pubblicamente, non appena sia stataabrogata la decisione <strong>di</strong> cui al paragrafo 8, che non esiste più un<strong>di</strong>savanzo eccessivo nello Stato membro in questione.13. Nell’adottare le decisioni o raccomandazioni <strong>di</strong> cui ai paragrafi8,9,11e12,ilConsigliodeliberasuraccomandazionedellaCommissione.Nell’adottare le misure <strong>di</strong> cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, ilConsiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglioche rappresenta lo Stato membro in questione.Per maggioranza qualificata <strong>degli</strong> altri membri del Consiglio


194 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonas’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo3, lettera a).14. Ulteriori <strong>di</strong>sposizioni concernenti l’attuazione della proceduradescritta nel presente articolo sono precisate nel protocollosulla procedura per i <strong>di</strong>savanzi eccessivi allegato ai trattati.Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una proceduralegislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo edellaBancacentraleeuropea,adottaleopportune<strong>di</strong>sposizionichesostituiscono detto protocollo.Fatte salve le altre <strong>di</strong>sposizioni del presente paragrafo, il Consiglio,su proposta della Commissione e previa consultazione delParlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l’applicazionedelle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> detto protocollo.PROTOCOLLO (n. 12)SULLA PROCEDURA PER I <strong>DI</strong>SAVANZI ECCESSIVIle alte parti contraenti,desiderando precisare le modalità della procedura per i <strong>di</strong>savanzieccessivi <strong>di</strong> cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1I valori <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> cui all’articolo 126, paragrafo 2, del trattatosul funzionamento dell’Unione europea sono:— il 3% per il rapporto fra il <strong>di</strong>savanzo pubblico, previsto oeffettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi <strong>di</strong> mercato,— il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodottointerno lordo ai prezzi <strong>di</strong> mercato.Articolo 2Nell’articolo 126 <strong>di</strong> detto trattato e nel presente protocollo:— per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a <strong>di</strong>rel’amministrazione statale, regionaleolocaleeifon<strong>di</strong><strong>di</strong>previdenzasociale,ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistemaeuropeo <strong>di</strong> conti economici integrati,— per <strong>di</strong>savanzo, si intende l’indebitamento netto quale definitonel Sistema europeo <strong>di</strong> conti economici integrati,— per investimento, si intende la formazione lorda <strong>di</strong> capitalefisso, quale definita nel Sistema europeo <strong>di</strong> conti economici integrati,— per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 195essere alla fine dell’esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblicaamministrazione quale definita nel primo trattino.Articolo 3Al fine <strong>di</strong> garantire l’efficacia della procedura per i <strong>di</strong>savanzi eccessivi,i governi <strong>degli</strong> Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabilidei <strong>di</strong>savanzi della pubblica amministrazione come definita all’articolo2, primo trattino, del presente protocollo. Gli Stati membri assicuranoche le procedure nazionali in materia <strong>di</strong> bilancio consentano loro <strong>di</strong>rispettare gli obblighi derivanti dai trattati in questo settore. Gli Statimembri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente,in merito al loro <strong>di</strong>savanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello delloro debito.Articolo 4I dati statistici da usare per l’applicazione del presente protocollosono forniti dalla Commissione. [fine Protocollo n. 12]Capo 2politica monetariaArticolo 127(ex articolo 105 del TCE)1. L’obiettivo principale del Sistema europeo <strong>di</strong> banche centrali,in appresso denominato « SEBC », è il mantenimento dellastabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi,il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine<strong>di</strong>contribuireallarealizzazione<strong>degli</strong> obiettivi dell’Unione definitinell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Il SEBC agisce inconformità del principio <strong>di</strong> un’economia <strong>di</strong> mercato aperta e inlibera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorsee rispettando i principi <strong>di</strong> cui all’articolo 119.2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono iseguenti:— definire e attuare la politica monetaria dell’Unione,— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le <strong>di</strong>sposizionidell’articolo 219,— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera <strong>degli</strong>Stati membri,— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi <strong>di</strong> pagamento.3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiu<strong>di</strong>ca la detenzione e


196 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonala gestione da parte dei governi <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> sal<strong>di</strong> operativiin valuta estera.4. La Banca centrale europea viene consultata:— in merito a qualsiasi proposta <strong>di</strong> atto dell’Unione che rientrinelle sue competenze,— dalle autorità nazionali, sui progetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni legislativeche rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e allecon<strong>di</strong>zioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo129, paragrafo 4.La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporrealle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione competenti oalle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politicheperseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda lavigilanza prudenziale <strong>degli</strong> enti cre<strong>di</strong>tizi e la stabilità del sistemafinanziario.6. Il Consiglio, deliberando all’unanimità me<strong>di</strong>ante regolamentisecondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione delParlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare allaBanca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche cheriguardano la vigilanza prudenziale <strong>degli</strong> enti cre<strong>di</strong>tizi e delle altreistituzioni finanziarie, escluse le imprese <strong>di</strong> assicurazione.Articolo 128(ex articolo 106 del TCE)1. La Banca centrale europea ha il <strong>di</strong>ritto esclusivo <strong>di</strong> autorizzarel’emissione <strong>di</strong> banconote in euro all’interno dell’Unione. LaBancacentraleeuropeaelebanchecentralinazionalipossonoemetterebanconote.LebanconoteemessedallaBancacentraleeuropeae dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconoteaventi corso legale nell’Unione.2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in eurocon l’approvazione della Banca centrale europea per quanto riguardail volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissionee previa consultazione del Parlamento europeo e della Bancacentrale europea, può adottaremisureperarmonizzareledenominazionie le specificazioni tecniche <strong>di</strong> tutte le monete metallichedestinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare laloro circolazione nell’Unione.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 197Articolo 129(ex articolo 107 del TCE)1. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della Banca centraleeuropea che sono il consiglio <strong>di</strong>rettivo e il comitato esecutivo.2. Lo statuto del Sistema europeo <strong>di</strong> banche centrali e dellaBanca centrale europea, in appresso denominato « statuto del SEBCe della BCE », è definito nel protocollo allegato ai trattati (5).3. L’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l’articolo19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l’articolo 32, paragrafi 2,3, 4 e 6, l’articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 36 dellostatuto del SEBC e della BCE possono essere emendati dal Parlamentoeuropeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la proceduralegislativa or<strong>di</strong>naria. Essi deliberano o su raccomandazionedellaBancacentraleeuropeaeprevia consultazione della Commissioneo su proposta della Commissione e previa consultazione dellaBanca centrale europea.4. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazionedel Parlamento europeo e della Banca centrale europea odeliberando su una raccomandazione della Banca centrale europea eprevia consultazione del Parlamento europeo e della Commissione,adotta le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli articoli4,5,paragrafo4,19,paragrafo2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34,paragrafo 3, dello statuto del SEBC e della BCE.Articolo 130(ex articolo 108 del TCE)Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e deidoveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e dellaBCE, né la Banca centrale europea né unabancacentralenazionalené un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare oaccettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismidell’Unione, dai governi <strong>degli</strong> Stati membri né da qualsiasi altroorganismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unionenonché i governi <strong>degli</strong> Stati membri si impegnano a rispettare questoprincipio e a non cercare <strong>di</strong> influenzare i membri <strong>degli</strong> organidecisionali della Banca centrale europea o delle banche centralinazionali nell’assolvimento dei loro compiti.(5) Leggi lo Statuto SEBC all’in<strong>di</strong>rizzo web riprodotto in appen<strong>di</strong>ce.


198 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 131(ex articolo 109 del TCE)Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazionenazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, saràcompatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.Articolo 132(ex articolo 110 del TCE)1. Per l’assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la Bancacentrale europea, in conformità delle <strong>di</strong>sposizioni dei trattati e allecon<strong>di</strong>zioni stabilite nello statuto del SEBC e della BCE:— stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere icompiti definiti nell’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, negliarticoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto delSEBCedellaBCEeneicasichesonoprevistinegliattidelConsiglio<strong>di</strong> cui all’articolo 129, paragrafo 4,— prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuitial SEBC in virtù dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE,— formula raccomandazioni o pareri.2. La Banca centrale europea può decidere <strong>di</strong> pubblicare lesue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.3. Entro i limiti e alle con<strong>di</strong>zioni stabiliti dal Consiglio inconformità della procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 129, paragrafo 4, laBancacentraleeuropeahailpotere <strong>di</strong> infliggere alle imprese ammendeo penalità <strong>di</strong> mora in caso <strong>di</strong> inosservanza <strong>degli</strong> obblighiimposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.Articolo 133Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamentoeuropeo e il Consiglio, deliberando secondo la proceduralegislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure necessarie per l’utilizzodell’euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazionedella Banca centrale europea.Capo 3<strong>di</strong>sposizioni istituzionaliArticolo 134(ex articolo 114 del TCE)1. Per promuovere il coor<strong>di</strong>namento delle politiche <strong>degli</strong> Stati


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 199membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercatointerno, è istituito un comitato economico e finanziario.2. Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:— formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione,sia <strong>di</strong> propria iniziativa, destinati a tali istituzioni,— seguire la situazione economica e finanziaria <strong>degli</strong> Statimembri e dell’Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglioe alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con ipaesi terzi e le istituzioni internazionali,— fatto salvo l’articolo 240, contribuire alla preparazione deilavori del Consiglio <strong>di</strong> cui agli articoli 66, 75, 121, paragrafi 2, 3, 4 e6, 122, 124, 125, 126, 127, paragrafo 6, 128, paragrafo 2, 129,paragrafi 3 e 4, 138, 140, paragrafi 2 e 3, 143, 144, paragrafi 2 e3, e 219, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori adesso affidati dal Consiglio,— esaminare, almeno una volta all’anno, la situazione riguardantei movimenti <strong>di</strong> capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultanodall’applicazione dei trattati e dei provve<strong>di</strong>menti presi dalConsiglio; l’esame riguarda tutti i provve<strong>di</strong>menti riguardanti i movimenti<strong>di</strong> capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissionee al Consiglio in merito al risultato <strong>di</strong> tale esame.GliStatimembri,laCommissioneelaBancacentraleeuropeanominano ciascuno non più <strong>di</strong> due membri del comitato.3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazionedella Banca centrale europea e del comitato <strong>di</strong> cui alpresente articolo, stabilisce <strong>di</strong>sposizioni specifiche relative alla composizionedel comitato economico e finanziario. Il presidente delConsiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.4. Oltre ai compiti <strong>di</strong> cui al paragrafo 2, se e fintantochésussistono Stati membri con deroga <strong>di</strong> cui all’articolo 139, il comitatotiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonchéil sistema generale dei pagamenti <strong>di</strong> tali Stati membri e riferisceperio<strong>di</strong>camente in merito al Consiglio e alla Commissione.Articolo 135(ex articolo 115 del TCE)Per questioni che rientrano nel campo <strong>di</strong> applicazione <strong>degli</strong>articoli 121, paragrafo 4, 126, eccettuato il paragrafo 14, 138, 140,paragrafo 1, 140, paragrafo 2, primo comma, 140, paragrafo 3, e219, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Com-


200 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonamissione <strong>di</strong> fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta.LaCommissioneesaminalarichiestaepresentasenzaindugioleproprie conclusioni al Consiglio.Capo 4<strong>di</strong>sposizioni specifiche agli stati membrila cui moneta è l’euro (6)Articolo 1361. Per contribuire al buon funzionamento dell’unione economicae monetaria e in conformità delle pertinenti <strong>di</strong>sposizioni deitrattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente traquelle<strong>di</strong>cuiagliarticoli121e126, con l’eccezione della procedura<strong>di</strong> cui all’articolo 126, paragrafo 14, misure concernenti gli Statimembri la cui moneta è l’euro, al fine <strong>di</strong>:a) rafforzare il coor<strong>di</strong>namento e la sorveglianza della <strong>di</strong>sciplina<strong>di</strong> bilancio;b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti <strong>di</strong> politicaeconomica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottatiper l’insieme dell’Unione, egarantirnelasorveglianza.2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Statimembri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto sulle misure<strong>di</strong> cui al paragrafo 1.Per maggioranza qualificata <strong>di</strong> detti membri s’intende quelladefinita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a).Articolo 137Le modalità per le riunioni tra i ministri <strong>degli</strong> Stati membri lacui moneta è l’euro sono stabilite dal protocollo sull’Eurogruppo.(6) Cfr il Protocollo (n. 18)Sulla Franciale alte parti contraenti,desiderando tener conto <strong>di</strong> un aspetto specifico concernente la Francia,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate al trattatosull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:La Francia manterrà il privilegio dell’emissione monetaria nella NuovaCaledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle con<strong>di</strong>zioni fissatedalla sua legislazione nazionale e avrà il <strong>di</strong>ritto esclusivo <strong>di</strong> fissare la parità delfranco CFP. [fine Protocollo n. 18]


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 201PROTOCOLLO (n. 14)SULL’EUROGRUPPOle alte parti contraenti,desiderose <strong>di</strong> favorire le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> una maggiore crescitaeconomica nell’Unione europea e, a tale scopo, <strong>di</strong> sviluppare un coor<strong>di</strong>namentosempre più stretto delle politiche economiche della zona euro;consapevoli della necessità <strong>di</strong> prevedere <strong>di</strong>sposizioni particolariper un <strong>di</strong>alogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro, inattesa che l’euro <strong>di</strong>venti la moneta <strong>di</strong> tutti gli Stati membri dell’Unione,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1I ministri <strong>degli</strong> Stati membri la cui moneta è l’euro si riuniscono atitolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per<strong>di</strong>scutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi con<strong>di</strong>visein materia <strong>di</strong> moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. LaBanca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparatedai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze <strong>degli</strong> Statimembri la cui moneta è l’euro e dai rappresentanti della Commissione.Articolo 2I ministri <strong>degli</strong> Stati membri la cui moneta è l’euro eleggono unpresidente per un periodo <strong>di</strong> due anni e mezzo, a maggioranza <strong>di</strong> taliStati membri. [fine Protocollo n. 14]Articolo 138(ex articolo 111, paragrafo 4, del TCE)1. Per garantire la posizione dell’euro nel sistema monetariointernazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adottauna decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni cherivestono un interesse particolare per l’unione economica e monetarianell’ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarieinternazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Bancacentrale europea.2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare lemisure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell’ambitodelle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. IlConsiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati


202 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonamembri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto sulle misure<strong>di</strong> cui ai paragrafi 1 e 2.Per maggioranza qualificata <strong>di</strong> detti membri s’intende quelladefinita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a).Capo 5<strong>di</strong>sposizioni transitorieArticolo 1391. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha decisoche sod<strong>di</strong>sfano alle con<strong>di</strong>zioni necessarie per l’adozione dell’eurosono in appresso denominati « Stati membri con deroga ».2. Le <strong>di</strong>sposizioni seguenti dei trattati non si applicano agliStati membri con deroga:a) adozione delle parti <strong>degli</strong> in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima per le politicheeconomiche che riguardano la zona euro in generale (articolo121, paragrafo 2),b) mezzi vincolanti per correggere i <strong>di</strong>savanzi eccessivi (articolo126, paragrafi 9 e 11),c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 127, paragrafi 1, 2, 3 e 5),d) emissione dell’euro (articolo 128),e) atti della Banca centrale europea (articolo 132),f) misure relative all’utilizzo dell’euro (articolo 133),g) accor<strong>di</strong> monetari e altre misure relative alla politica delcambio (articolo 219),h) designazionedeimembridelcomitato esecutivo della Bancacentrale europea (articolo 283, paragrafo 2),i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioniche rivestono un interesse particolare per l’unione economica emonetarianell’ambitodellecompetentiistituzionieconferenzefinanziarieinternazionali (articolo 138, paragrafo 1),j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell’ambitodelle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo138, paragrafo 2).Pertanto, negli articoli <strong>di</strong> cui alle lettere da a) aj), per « Statimembri » si intendono gli Stati membri la cui moneta è l’euro.3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionalisono esclusi dai <strong>di</strong>ritti e dagli obblighi previsti nel quadro delSEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.4. I <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> voto dei membri del Consiglio che rappresentano


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 203gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell’adozioneda parte del Consiglio delle misure <strong>di</strong> cui agli articoli elencati alparagrafo 2, come pure nei casi seguenti:a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta èl’euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguardaanche i programmi <strong>di</strong> stabilità e gli avvertimenti (articolo121, paragrafo 4);b) misure relative ai <strong>di</strong>savanzi eccessivi riguardanti gli Statimembri la cui moneta è l’euro (articolo 126, paragrafi 6, 7, 8, 12e13).Per maggioranza qualificata <strong>degli</strong> altri membri del Consiglios’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo3, lettera a).PROTOCOLLO (n. 15)SU TALUNE <strong>DI</strong>SPOSIZIONI RELATIVE ALREGNO UNITO <strong>DI</strong> GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORDle alte parti contraenti,riconoscendo che il Regno Unito non deve essere obbligato nédeve impegnarsi ad adottare l’euro senza che il suo governo e il suoparlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,tenendo conto cheil16ottobre1996eil30ottobre1997ilgoverno del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione <strong>di</strong>non partecipare alla terza fase dell’unione economica e monetaria,prendendo atto della prassi del governo del Regno Unito <strong>di</strong>finanziare il suo fabbisogno <strong>di</strong> prestiti me<strong>di</strong>ante la ven<strong>di</strong>ta del debito alsettore privato,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:1. A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intendeadottare l’euro, esso non ha nessun obbligo <strong>di</strong> farlo.2. I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto contodella notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.3. Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politicamonetaria conformemente alla legislazione nazionale.4. L’articolo 119, secondo comma, l’articolo 126, paragrafi 1, 9 e11, l’articolo 127, paragrafi da 1 a 5, l’articolo 128, gli articoli 130, 131,132, 133, 138, l’articolo 140, paragrafo 3, l’articolo 219, l’articolo 282,paragrafo 2, tranne la prima e l’ultima frase, l’articolo 282, paragrafo 5, el’articolo 283 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non siapplicano al Regno Unito. Lo stesso vale per l’articolo 121, paragrafo 2


204 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadel presente trattato per quanto riguarda l’adozione delle parti <strong>degli</strong>in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima per le politiche economiche che riguardano lazona euro in generale. In queste <strong>di</strong>sposizioni i riferimenti all’Unione oagli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti allebanche centrali nazionali non riguardano la Banca d’Inghilterra.5. Il Regno Unito si sforza <strong>di</strong> evitare un <strong>di</strong>savanzo pubblico eccessivo.Gli articoli 143 e 144 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea continuano ad essere applicabili al Regno Unito. Gli articoli 134,paragrafo 4, e 142 si applicano al Regno Unito come se quest’ultimousufruisse <strong>di</strong> una deroga.6.Il<strong>di</strong>ritto<strong>di</strong>votodelRegnoUnitoèsospeso per quanto riguardagliattidelConsiglio<strong>di</strong>cuiagliarticolielencatialpunto4eneicasimenzionati all’articolo 139, paragrafo 4, primo comma del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea. A tal fine si applica l’articolo 139,paragrafo 4, secondo comma <strong>di</strong> detto trattato.Il Regno Unito non ha inoltre il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare alla nominadel presidente, del vicepresidente e <strong>degli</strong> altri membri del comitato esecutivodella BCE, conformemente all’articolo 283, paragrafo 2, lettera b)<strong>di</strong> detto trattato.7. Gli articoli 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19,20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49 del protocollo sullo statuto delSistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea(‘‘statuto’’) non si applicano al Regno Unito.In tali articoli i riferimenti all’Unione o agli Stati membri nonriguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionalio ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d’Inghilterra.I riferimenti negli articoli 10.3 e 30.2 dello statuto al capitale sottoscrittodella BCE non includono il capitale sottoscritto dalla Bancad’Inghilterra.8. L’articolo 141, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e gli articoli da 43 a 47 dello statuto producono effetto,in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o meno <strong>di</strong>una deroga, con i seguenti emendamenti:a) all’articolo 43, i riferimenti ai compiti della BCE e dell’IMEincludono i compiti che devono ancora essere assolti dopo l’introduzionedell’euro a motivo dell’eventuale decisione del Regno Unito <strong>di</strong> non adottarel’euro;b) oltre ai compiti previsti dall’articolo 46, la BCE svolge anchefunzioni <strong>di</strong> consulenza in merito alle decisioni del Consiglio concernentiil Regno Unito, adottate ai sensi del punto 9, lettere a) ec), del presenteprotocollo, e contribuisce alla preparazione delle medesime;c) la Banca d’Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitaledella BCE per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banchecentrali nazionali <strong>degli</strong> Stati membri con deroga.9. Il Regno Unito può notificare in qualsiasi momento la sua intenzione<strong>di</strong> adottare l’euro. In tal caso:a) il Regno Unito ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> adottare l’euro, purché sod<strong>di</strong>sfi lenecessarie con<strong>di</strong>zioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide,


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 205alle con<strong>di</strong>zioni e in conformità della procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 140,paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, setale paese sod<strong>di</strong>sfa le con<strong>di</strong>zioni necessarie;b) la Banca d’Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferiscealla BCE attività <strong>di</strong> riserva in valuta e contribuisce alle riserve dellaBCE sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membrola cui deroga sia stata abolita;c) il Consiglio, alle con<strong>di</strong>zioni e in conformità della procedura <strong>di</strong>cui all’articolo 140, paragrafo 3, <strong>di</strong> detto trattato, adotta ogni altra decisionenecessaria per permettere al Regno Unito <strong>di</strong> adottare l’euro.Se il Regno Unito adotta l’euro conformemente alle <strong>di</strong>sposizionidel presente punto, i punti da 3 a 8 del presente protocollo cessano <strong>di</strong>produrre effetto.10. In deroga alle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 123 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 21.1 dello statuto, ilgoverno del Regno Unito può mantenere la linea <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to (‘‘Ways andMeans’’) presso la Banca d’Inghilterra fintantoché il Regno Unito nonadotti l’euro. [fine Protocollo n. 15]PROTOCOLLO (n. 16)SU TALUNE <strong>DI</strong>SPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCAle alte parti contraenti,tenendo conto che la costituzione danese prevede <strong>di</strong>sposizioniche possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmentealla rinuncia danese all’esenzione,tenendo conto che il 3 novembre 1993 il governo danese hanotificato al Consiglio la sua intenzione <strong>di</strong> non partecipare alla terza fasedell’Unione economica e monetaria,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:1. La Danimarca usufruisce <strong>di</strong> un’esenzione, tenuto conto dellanotifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993.L’esenzione comporta l’applicabilità alla Danimarca <strong>di</strong> tutti gli articoli ele <strong>di</strong>sposizioni dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE relativiad una deroga.2. Quanto all’abrogazione dell’esenzione, la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è avviatasoltanto a richiesta della Danimarca.3. In caso <strong>di</strong> abrogazione dell’esenzione non si applicano più le<strong>di</strong>sposizioni del presente protocollo. [fine del Protocollo n. 16]


206 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaPROTOCOLLO (n. 17)SULLA DANIMARCAle alte parti contraenti,desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessanola Danimarca,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 14 del protocollo sullo statuto delSistema europeo <strong>di</strong> banche centrali e della Banca centrale europea lascianoimpregiu<strong>di</strong>cato il <strong>di</strong>ritto della Banca nazionale <strong>di</strong> Danimarca <strong>di</strong>svolgere le sue attuali attività nei territori del Regno <strong>di</strong> Danimarca chenon fanno parte dell’Unione. [fine del Protocollo n. 17]Articolo 140 (7)(ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2,seconda frase e 123, paragrafo 5, del TCE)1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta <strong>di</strong> uno Statomembro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europeariferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membricon deroga nell’adempimento <strong>degli</strong> obblighi relativi alla realizzazionedell’Unioneeconomicaemonetaria.Dette relazioni comprendonoun esame della compatibilità tra la legislazione nazionale <strong>di</strong>ciascuno <strong>di</strong> tali Stati membri, incluso lo statuto della sua bancacentrale, da un lato, e gli articoli 130 e 131 nonché lo statuto delSEBC e della BCE, dall’altro. Le relazioni devono anche esaminarela realizzazione <strong>di</strong> un alto grado <strong>di</strong> sostenibile convergenza conriferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte <strong>di</strong> ciascuno Statomembro:—ilraggiungimento<strong>di</strong>unalto grado <strong>di</strong> stabilità dei prezzi;questo risulterà da un tasso d’inflazione prossimo a quello dei treStati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultatiin termini <strong>di</strong> stabilità dei prezzi,— la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questarisulterà dal conseguimento <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> bilancio pubbliconon caratterizzata da un <strong>di</strong>savanzo eccessivo secondo la definizione<strong>di</strong> cui all’articolo 126, paragrafo 6,(7) Cfr. il Protocollo n. 16 su talune <strong>di</strong>sposizioni relative alla Danimarca.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 207— il rispetto dei margini normali <strong>di</strong> fluttuazione previsti dalmeccanismo <strong>di</strong> cambio del Sistema monetario europeo per almenodue anni, senza svalutazioni nei confronti dell’euro,— i livelli dei tassi <strong>di</strong> interesse a lungo termine che riflettanola stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro conderoga e della sua partecipazione al meccanismo <strong>di</strong> cambio.I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i perio<strong>di</strong> pertinentidurante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormentein un protocollo allegato ai trattati. Le relazioni della Commissionee della Banca centrale europea tengono inoltre conto deirisultati dell’integrazione dei mercati, della situazione e dell’evoluzionedelle partite correnti delle bilance dei pagamenti, <strong>di</strong> un esamedell’evoluzione dei costi unitari del lavoro e <strong>di</strong> altri in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> prezzo.2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo <strong>di</strong>battitoin seno al Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta dellaCommissione, decide quali Stati membri con deroga sod<strong>di</strong>sfanoalle con<strong>di</strong>zioni necessarie sulla base dei criteri <strong>di</strong> cui <strong>di</strong> cui al paragrafo1, e abolisce le deroghe <strong>degli</strong> Stati membri in questione.Il Consiglio delibera sulla base <strong>di</strong> una raccomandazione presentatadalla maggioranza qualificata dei membri che, in seno alConsiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro.Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della propostadella Commissione da parte del Consiglio.Per maggioranza qualificata <strong>di</strong> detti membri, prevista al secondocomma, s’intende quella definita conformemente all’articolo238, paragrafo 3, lettera a).3. Se si decide, conformemente alla procedura <strong>di</strong> cui al paragrafo2, <strong>di</strong> abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all’unanimità<strong>degli</strong> Stati membri la cui moneta è l’euro e dello Stato membroin questione, su proposta della Commissione e previa consultazionedella Banca centrale europea, fissa irrevocabilmente il tasso al qualel’euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione eprende le altre misure necessarie per l’introduzione dell’eurocome moneta unica nello Stato membro interessato.PROTOCOLLO (n. 13)SUICRITERI<strong>DI</strong>CONVERGENZAle alte parti contraenti,desiderando precisare i dettagli dei criteri <strong>di</strong> convergenza che


208 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadevono ispirare l’Unione nel processo decisionale volto a porre terminealle deroghe <strong>degli</strong> Stati membri con deroga <strong>di</strong> cui all’articolo 140 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi <strong>di</strong> cui all’articolo 140,paragrafo 1, primo trattino, del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezziche è sostenibile ed un tasso me<strong>di</strong>o d’inflazione che, osservato per unperiodo <strong>di</strong> un anno anteriormente all’esame, non supera <strong>di</strong> oltre 1,5punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hannoconseguito i migliori risultati in termini <strong>di</strong> stabilità dei prezzi. L’inflazionesi misura me<strong>di</strong>ante l’in<strong>di</strong>ce dei prezzi al consumo (IPC) calcolatosu base comparabile, tenendo conto delle <strong>di</strong>fferenze delle definizioninazionali.Articolo 2Il criterio relativo alla situazione <strong>di</strong> bilancio pubblico <strong>di</strong> cui all’articolo140, paragrafo 1, secondo trattino, <strong>di</strong> detto trattato, significa che,al momento dell’esame, lo Stato membro non è oggetto <strong>di</strong> una decisionedel Consiglio <strong>di</strong> cui all’articolo 126, paragrafo 6, <strong>di</strong> detto trattato, circal’esistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>savanzo eccessivo.Articolo 3Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo <strong>di</strong> cambio delSistema monetario europeo <strong>di</strong> cui all’articolo 140, paragrafo 1, terzotrattino, <strong>di</strong> detto trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato inormali margini <strong>di</strong> fluttuazione stabiliti dal meccanismo <strong>di</strong> cambio delSistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anniprima dell’esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deveaver svalutato <strong>di</strong> propria iniziativa il tasso <strong>di</strong> cambio centrale bilateraledella sua moneta nei confronti dell’euro.Articolo 4Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse <strong>di</strong> cui all’articolo140, paragrafo 1, quarto trattino, <strong>di</strong> detto trattato, significa cheil tasso d’interesse nominale a lungotermine<strong>di</strong>unoStatomembroosservatoin me<strong>di</strong>a nell’arco <strong>di</strong> un anno prima dell’esame non ha ecceduto<strong>di</strong> oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, chehanno conseguito i migliori risultati in termini <strong>di</strong> stabilità dei prezzi. Itassi <strong>di</strong> interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termineemesse dallo Stato o sulla base <strong>di</strong> titoli analoghi, tenendo conto delle<strong>di</strong>fferenze nelle definizioni nazionali.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 209Articolo 5I dati statistici da usare per l’applicazione del presente protocollosono forniti dalla Commissione.Articolo 6Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissionee previa consultazione del Parlamento europeo, della BCE, nonchédel comitato economico e finanziario, adotta le <strong>di</strong>sposizioni atte a precisarei dettagli dei criteri <strong>di</strong> convergenza <strong>di</strong> cui all’articolo 140 <strong>di</strong> dettotrattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.[fine Protocollo n. 13]Articolo 141(ex articoli 123, paragrafo 3, e 117, paragrafo 2,primi cinque trattini, del TCE)1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fattosalvo l’articolo 129, paragrafo 1, il consiglio generale della Bancacentrale europea <strong>di</strong> cui all’articolo 44 dello statuto del SEBC e dellaBCE sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della Bancacentrale europea.2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Bancacentrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:— rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali<strong>degli</strong> Stati membri,— rafforza il coor<strong>di</strong>namento delle politiche monetarie <strong>degli</strong>Stati membri allo scopo <strong>di</strong> garantire la stabilità dei prezzi,— sorveglia il funzionamento del meccanismo <strong>di</strong> cambio,— procede a consultazioni su questioni che rientrano nellecompetenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità<strong>degli</strong> istituti e dei mercati finanziari,— esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo <strong>di</strong>cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall’Istituto monetarioeuropeo.Articolo 142(ex articolo 124, paragrafo 1, del TCE)Ogni Stato membro con deroga considera la propria politicadel cambio come un problema <strong>di</strong> interesse comune. A tal fine gliStati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie allacooperazione nell’ambito del meccanismo <strong>di</strong> cambio.


210 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 143(ex articolo 119 del TCE)1. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà o <strong>di</strong> grave minaccia <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà nellabilancia dei pagamenti <strong>di</strong> uno Stato membro con deroga, provocatesia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia daltipo <strong>di</strong> valuta <strong>di</strong> cui esso <strong>di</strong>spone, e capaci in particolare <strong>di</strong> compromettereil funzionamento del mercato interno o l’attuazione dellapolitica commerciale comune, la Commissione procede senza indugioa un esame della situazione dello Stato in questione e dell’azionechequestohaintrapresoopuòintraprendere conformemente alle<strong>di</strong>sposizionideitrattati,facendoappelloatuttiimezzi<strong>di</strong>cuiesso<strong>di</strong>spone. La Commissione in<strong>di</strong>ca le misure <strong>di</strong> cui raccomanda l’adozioneda parte dello Stato interessato.Se l’azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e lemisure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti adappianare le <strong>di</strong>fficoltà o minacce <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà incontrate, la Commissioneraccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitatoeconomico e finanziario, il concorso reciproco e i meto<strong>di</strong> del caso.La Commissione tiene informato regolarmente il Consigliodella situazione e della sua evoluzione.2. Il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le <strong>di</strong>rettiveo decisioni fissandone le con<strong>di</strong>zioni e modalità. Il concorsoreciproco può assumere in particolare la forma <strong>di</strong>:a) un’azione concordata presso altre organizzazioni internazionali,alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;b) misure necessarie ad evitare deviazioni <strong>di</strong> traffico quando loStato membro con deroga che si trova in <strong>di</strong>fficoltà mantenga oristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;c) concessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti limitati da parte <strong>di</strong> altri Stati membri,con riserva del consenso <strong>di</strong> questi.3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissionenon sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciprocoaccordatoelemisureadottaterisultino insufficienti, la Commissioneautorizza lo Stato membro con deroga che si trova in<strong>di</strong>fficoltà ad adottare delle misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> cui essa definiscelecon<strong>di</strong>zionielemodalità.Tale autorizzazione può essere revocata e le con<strong>di</strong>zioni e modalitàmo<strong>di</strong>ficate dal Consiglio.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 211Articolo 144(ex articolo 120 del TCE)1. In caso <strong>di</strong> improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti equalora non intervenga imme<strong>di</strong>atamente una decisione ai sensi dell’articolo143, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga puòadottare, a titolo conservativo, le misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a necessarie.Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nelfunzionamento del mercato interno e non andare oltre la portatastrettamente in<strong>di</strong>spensabile a ovviare alle <strong>di</strong>fficoltà improvvise manifestatesi.2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informatiin merito a tali misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a al più tar<strong>di</strong> al momento dellaloro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio ilconcorso reciproco ai termini dell’articolo 143.3. Su raccomandazione della Commissione e previa consultazionedel comitato economico e finanziario, il Consiglio può decidereche lo Stato membro interessato debba mo<strong>di</strong>ficare, sospendereo abolire le suddette misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a.Titolo IXOCCUPAZIONEArticolo 145(ex articolo 125 del TCE)Gli Stati membri e l’Unione, in base al presente titolo, siadoperano per sviluppare una strategia coor<strong>di</strong>nata a favore dell’occupazione,einparticolareafavoredellapromozione<strong>di</strong>unaforzalavoro competente, qualificata, adattabile e <strong>di</strong> mercati del lavoro ingrado <strong>di</strong> rispondere ai mutamenti economici, al fine <strong>di</strong> realizzare gliobiettivi <strong>di</strong> cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea.Articolo 146(ex articolo 126 del TCE)1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia <strong>di</strong>occupazione, contribuiscono al raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cuiall’articolo 145 in modo coerente con gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima per lepolitiche economiche <strong>degli</strong> Stati membri e dell’Unione adottati anorma dell’articolo 121, paragrafo 2.2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali inmateria <strong>di</strong> responsabilità delle parti sociali, considerano la promo-


212 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonazione dell’occupazione una questione <strong>di</strong> interesse comune e coor<strong>di</strong>nanoin sede <strong>di</strong> Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle<strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 148.Articolo 147(ex articolo 127 del TCE)1. L’Unione contribuisce ad un elevato livello <strong>di</strong> occupazionepromuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendonee, se necessario, integrandone l’azione. Sono in questo contestorispettatelecompetenze<strong>degli</strong>Statimembri.2. Nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delleattività dell’Unione si tiene conto dell’obiettivo <strong>di</strong> un livello <strong>di</strong> occupazioneelevato.Articolo 148(ex articolo 128 del TCE)1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio edella Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente lasituazione dell’occupazione nell’Unione e adotta le conclusioni delcaso.2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio,su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamentoeuropeo, del Comitato economico e sociale, del Comitatodelle regioni e del comitato per l’occupazione <strong>di</strong> cui all’articolo 150,elabora annualmente <strong>degli</strong> orientamenti <strong>di</strong> cui devono tener contogli Stati membri nelle rispettive politiche in materia <strong>di</strong> occupazione.Tali orientamenti sono coerenti con gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima adottatia norma dell’articolo 121, paragrafo 2.3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissioneuna relazione annuale sulle principali misure adottate perl’attuazione della propria politica in materia <strong>di</strong> occupazione, allaluce <strong>degli</strong> orientamenti in materia <strong>di</strong> occupazione <strong>di</strong> cui al paragrafo2.4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 3 edei pareri del comitato per l’occupazione, procede annualmente adun esame dell’attuazione delle politiche <strong>degli</strong> Stati membri in materia<strong>di</strong> occupazione alla luce <strong>degli</strong> orientamenti in materia <strong>di</strong> occupazione.Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può,se lo considera opportuno sulla base <strong>di</strong> detto esame, rivolgere raccomandazioniagli Stati membri.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2135. Sulla base dei risultati <strong>di</strong> detto esame, il Consiglio e laCommissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annualecomune in merito alla situazione dell’occupazione nell’Unionee all’attuazione <strong>degli</strong> orientamenti in materia <strong>di</strong> occupazione.Articolo 149(ex articolo 129 del TCE)Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottaremisure <strong>di</strong> incentivazione <strong>di</strong>rette a promuovere la cooperazione traStati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell’occupazione,me<strong>di</strong>ante iniziative volte a sviluppare gli scambi <strong>di</strong> informazionie delle migliori prassi, a fornire analisi comparative ein<strong>di</strong>cazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutarele esperienze realizzate, in particolare me<strong>di</strong>ante il ricorso a progettipilota.Tali misure non comportano l’armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizionilegislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri.Articolo 150(ex articolo 130 del TCE)Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazionedel Parlamento europeo, istituisce un comitato per l’occupazioneacarattereconsultivo,alfine<strong>di</strong>promuovereilcoor<strong>di</strong>namentotra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia<strong>di</strong> occupazione e <strong>di</strong> mercato del lavoro.Il comitato è incaricato <strong>di</strong>:— seguire la situazione dell’occupazione e le politiche in materia<strong>di</strong> occupazione negli Stati membri e nell’Unione,— fatto salvo l’articolo 240, formulare pareri su richiesta delConsiglio o della Commissione o <strong>di</strong> propria iniziativa, e contribuirealla preparazione dei lavori del Consiglio <strong>di</strong> cui all’articolo 148.Nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le partisociali.OgniStatomembroelaCommissionenominanoduemembridel comitato.


214 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaTitolo XPOLITICA SOCIALEArticolo 151(ex articolo 136 del TCE)L’Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i <strong>di</strong>ritti socialifondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmataa Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei<strong>di</strong>ritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno comeobiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento dellecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> lavoro, che consenta la loro parificazionenel progresso, una protezione sociale adeguata, il <strong>di</strong>alogo sociale,lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionaleelevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione.A tal fine, l’Unione e gli Stati membri mettono in atto misureche tengono conto della <strong>di</strong>versità delle prassi nazionali, in particolarenelle relazioni contrattuali, e della necessità <strong>di</strong> mantenere lacompetitività dell’economia dell’Unione.Essiritengonocheunataleevoluzionerisulteràsiadalfunzionamentodel mercato interno, che favorirà l’armonizzarsi dei sistemisociali, sia dalle procedure previste dai trattati e dal ravvicinamentodelle <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari e amministrative.Articolo 152L’Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali alsuo livello, tenendo conto della <strong>di</strong>versità dei sistemi nazionali. Essafacilita il <strong>di</strong>alogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l’occupazione contribuisceal <strong>di</strong>alogo sociale.Articolo 153(ex articolo 137 del TCE)1. Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 151, l’Unionesostiene e completa l’azione <strong>degli</strong> Stati membri nei seguenti settori:a) miglioramento, in particolare, dell’ambiente <strong>di</strong> lavoro, perproteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;b) con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong>lavoro;c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;d) protezione dei lavoratori in caso <strong>di</strong> risoluzione del contratto<strong>di</strong> lavoro;e) informazione e consultazione dei lavoratori;


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 215f) rappresentanza e <strong>di</strong>fesa collettiva <strong>degli</strong> interessi dei lavoratorie dei datori <strong>di</strong> lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo ilparagrafo 5;g) con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong>impiegodeicitta<strong>di</strong>nideipaesiterzichesoggiornanolegalmente nel territorio dell’Unione;h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro,fatto salvo l’articolo 166;i) paritàtra uomini e donne per quanto riguarda le opportunitàsul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;j) lotta contro l’esclusione sociale;k) modernizzazione dei regimi <strong>di</strong> protezione sociale, fatto salvoil <strong>di</strong>sposto della lettera c).2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazionetra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare laconoscenza, a sviluppare gli scambi <strong>di</strong> informazioni e <strong>di</strong> miglioriprassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienzefatte, ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizionilegislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri;b) possono adottare nei settori <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, lettere daa) ai), me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>rettive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente,tenendo conto delle con<strong>di</strong>zioni e delle normativetecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali <strong>di</strong>rettive evitano<strong>di</strong> imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuri<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> natura taleda ostacolare la creazione e lo sviluppo <strong>di</strong> piccole e me<strong>di</strong>e imprese.Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale e del Comitato delle regioni.Nei settori <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), ilConsiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità,previa consultazione del Parlamento europeo e <strong>di</strong> dettiComitati.Il Consiglio, deliberando all’unanimità, su proposta dellaCommissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puòdecidere <strong>di</strong> rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) eg) laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria.3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a lororichiesta congiunta, il compito <strong>di</strong> mettere in atto le <strong>di</strong>rettive presea norma del paragrafo 2 o, se del caso, una decisione del Consiglioadottata conformemente all’articolo 155.


216 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaIn tal caso esso si assicura che, al più tar<strong>di</strong> alla data in cui una<strong>di</strong>rettiva o una decisione devono essere attuate, le parti sociali abbianostabilito me<strong>di</strong>ante accordo le necessarie <strong>di</strong>sposizioni, fermorestando che lo Stato membro interessato deve adottare le misurenecessarie che gli permettano <strong>di</strong> garantire in qualsiasi momento irisultati imposti da detta <strong>di</strong>rettiva o detta decisione.4. Le <strong>di</strong>sposizioni adottate a norma del presente articolo:— non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri<strong>di</strong> definire i principi fondamentali del loro sistema <strong>di</strong> sicurezzasociale e non devono incidere sensibilmente sull’equilibrio finanziariodello stesso,— non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabiliscamisure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione.5. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo non si applicano alleretribuzioni, al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> associazione, al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sciopero né al<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> serrata.Articolo 154(ex articolo 138 del TCE)1. La Commissione ha il compito <strong>di</strong> promuovere la consultazionedelle parti sociali a livello dell’Unione e prende ogni misurautile per facilitarne il <strong>di</strong>alogo provvedendo ad un sostegno equilibratodelle parti.2. A tal fine la Commissione, prima <strong>di</strong> presentare proposte nelsettore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibileorientamento <strong>di</strong> un’azione dell’Unione.3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un’azionedell’Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenutodella proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissioneunparereo,seopportuno,unaraccomandazione.4. In occasione delle consultazioni <strong>di</strong> cui ai paragrafi 2 e 3 leparti sociali possono informare la Commissione della loro volontà <strong>di</strong>avviare il processo previsto dall’articolo 155. La durata <strong>di</strong> tale processonon supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalleparti sociali interessate e dalla Commissione.Articolo 155(ex articolo 139 del TCE)1. Il <strong>di</strong>alogo fra le parti sociali a livello dell’Unione può con-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 217durre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresiaccor<strong>di</strong>.2. Gli accor<strong>di</strong> conclusi a livello dell’Unione sono attuati secondole procedure e le prassi proprie delle parti sociali e <strong>degli</strong> Statimembri o, nell’ambito dei settori contemplati dall’articolo 153, e arichiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisionedel Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeoè informato.Il Consiglio delibera all’unanimità allorché l’accordo in questionecontiene una o più <strong>di</strong>sposizioni relative ad uno dei settori periqualièrichiesta l’unanimità a norma dell’articolo 153, paragrafo 2.Articolo 156(ex articolo 140 del TCE)Per conseguire gli obiettivi dell’articolo 151 e fatte salve lealtre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, la Commissione incoraggia la cooperazionetra gli Stati membri e facilita il coor<strong>di</strong>namento della loroazione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presentecapo, in particolare per le materie riguardanti:— l’occupazione,— il <strong>di</strong>ritto del lavoro e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro,— la formazione e il perfezionamento professionale,— la sicurezza sociale,— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,— l’igiene del lavoro;—il<strong>di</strong>ritto<strong>di</strong>associazioneelacontrattazione collettiva tradatori <strong>di</strong> lavoro e lavoratori.A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Statimembri me<strong>di</strong>ante <strong>stu<strong>di</strong></strong> e pareri e organizzando consultazioni, siaper i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelliche interessano le organizzazioni internazionali, in particolare me<strong>di</strong>anteiniziative finalizzate alla definizione <strong>di</strong> orientamenti e in<strong>di</strong>catori,all’organizzazione <strong>di</strong> scambi <strong>di</strong> migliori pratiche e alla preparazione<strong>di</strong>elementinecessariperilcontrollo e la valutazione perio<strong>di</strong>ci.Il Parlamento europeo è pienamente informato.Prima<strong>di</strong>formulareipareriprevistidalpresentearticolo,laCommissione consulta il Comitato economico e sociale.


218 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 157(ex articolo 141 del TCE)1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principiodella parità <strong>di</strong> retribuzione tra lavoratori <strong>di</strong> sesso maschile e quelli<strong>di</strong> sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro <strong>di</strong> parivalore.2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, ilsalario o trattamento normale <strong>di</strong> base o minimo e tutti gli altrivantaggi pagati <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, in contanti o in natura,dal datore <strong>di</strong> lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego <strong>di</strong>quest’ultimo.La parità <strong>di</strong> retribuzione, senza <strong>di</strong>scriminazione fondata sulsesso, implica:a) che la retribuzione corrisposta perunostessolavoropagatoa cottimo sia fissata in base a una stessa unità <strong>di</strong> misura;b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato atempo sia uguale per uno stesso posto <strong>di</strong> lavoro.3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale, adottano misure che assicurino l’applicazionedel principio delle pari opportunità e della parità <strong>di</strong> trattamentotra uomini e donne in materia<strong>di</strong>occupazioneeimpiego,ivicompreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stessolavoro o per un lavoro <strong>di</strong> pari valore.4. Allo scopo <strong>di</strong> assicurare l’effettiva e completa parità trauomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità <strong>di</strong>trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adottimisure che prevedano vantaggi specifici <strong>di</strong>retti a facilitare l’esercizio<strong>di</strong> un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentatoovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.PROTOCOLLO (n. 33)SULL’ARTICOLO 157 DEL <strong>TRATTATO</strong>SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEAle alte parti contraenti,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Ai fini dell’applicazione dell’articolo 157 del trattato sul funziona-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 219mento dell’Unione europea, le prestazioni in virtù <strong>di</strong> un regime professionale<strong>di</strong>sicurezzasocialenonsarannoconsideratecomeretribuzionesee nella misura in cui esse possono essere attribuite ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> occupazioneprecedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loroaventi <strong>di</strong>ritto che, prima <strong>di</strong> detta data, abbiano intentato un’azione giu<strong>di</strong>ziariao introdotto un reclamo equivalente secondo il <strong>di</strong>ritto nazionaleapplicabile. [fine Protocollo n. 33]Articolo 158(ex articolo 142 del TCE)Gli Stati membri si adoperano a mantenere l’equivalenza esistenteneiregimi<strong>di</strong>congedoretribuito.Articolo 159(ex articolo 143 del TCE)La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppinella realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi dell’articolo 151, compresa la situazionedemografica nell’Unione. Essa trasmette la relazione al Parlamentoeuropeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.Articolo 160(ex articolo 144 del TCE)Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazionedel Parlamento europeo, istituisce un comitato per laprotezione sociale a carattere consultivo,alfine<strong>di</strong>promuoverelacooperazione in materia <strong>di</strong> protezione sociale tra gli Stati membri econ la Commissione. Il comitato è incaricato:— <strong>di</strong> seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche<strong>di</strong> protezione sociale negli Stati membri e nell’Unione,—<strong>di</strong>agevolaregliscambi<strong>di</strong>informazioni,esperienzeebuoneprassi tra gli Stati membri e con la Commissione,— fatto salvo l’articolo 240, <strong>di</strong> elaborare relazioni, formularepareri o intraprendere altre attività nei settori <strong>di</strong> sua competenza, surichiesta del Consiglio o della Commissione o <strong>di</strong> propria iniziativa.Nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contattiappropriati con le parti sociali.OgniStatomembroelaCommissionenominanoduemembridel comitato.


220 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 161(ex articolo 145 del TCE)La Commissione de<strong>di</strong>ca, nella sua relazione annuale al Parlamentoeuropeo, un capitolo speciale all’evoluzione della situazionesociale nell’Unione.Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaboraredelle relazioni su problemi particolari concernenti la situazionesociale.Titolo XI<strong>IL</strong> FONDO SOCIALE EUROPEOArticolo 162(ex articolo 146 del TCE)Per migliorare le possibilità <strong>di</strong> occupazione dei lavoratori nell’ambitodel mercato interno e contribuire così al miglioramento deltenore <strong>di</strong> vita, è istituito, nel quadro delle <strong>di</strong>sposizioni seguenti, unFondo sociale europeo che ha l’obiettivo <strong>di</strong> promuovere all’internodell’Unione le possibilità <strong>di</strong> occupazione e la mobilità geografica eprofessionale dei lavoratori, nonché <strong>di</strong> facilitare l’adeguamento alletrasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi <strong>di</strong> produzione,in particolare attraverso la formazione e la riconversioneprofessionale.Articolo 163(ex articolo 147 del TCE)L’amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.In tale compito la Commissione è assistita da un comitato,presieduto da un membro della Commissione e composto <strong>di</strong> rappresentantidei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratoriedeidatori<strong>di</strong>lavoro.Articolo 164(ex articolo 148 del TCE)Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laproceduralegislativaor<strong>di</strong>nariaeprevia consultazione del Comitatoeconomico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano i regolamenti<strong>di</strong> applicazione relativi al Fondo sociale europeo.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 221Titolo XIIISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE,GIOVENTÙ ESPORTArticolo 165(ex articolo 149 del TCE)1. L’Unione contribuisce allo sviluppo <strong>di</strong> un’istruzione <strong>di</strong> qualitàincentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario,sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto dellaresponsabilità <strong>degli</strong> Stati membri per quanto riguarda il contenutodell’insegnamento e l’organizzazione del sistema <strong>di</strong> istruzione, nonchédelle loro <strong>di</strong>versità culturali e linguistiche.L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europeidello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutturefondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.2. L’azione dell’Unione è intesa:— a sviluppare la <strong>di</strong>mensione europea dell’istruzione, segnatamentecon l’appren<strong>di</strong>mento e la <strong>di</strong>ffusione delle lingue <strong>degli</strong> Statimembri,— a favorire la mobilità <strong>degli</strong> studenti e <strong>degli</strong> insegnanti, promuovendotra l’altro il riconoscimento accademico dei <strong>di</strong>plomi e deiperio<strong>di</strong><strong>di</strong><strong>stu<strong>di</strong></strong>o,— a promuovere la cooperazione tra gli istituti <strong>di</strong> insegnamento,— a sviluppare lo scambio <strong>di</strong> informazioni e <strong>di</strong> esperienze suiproblemi comuni dei sistemi <strong>di</strong> istruzione <strong>degli</strong> Stati membri,— a favorire lo sviluppo <strong>degli</strong> scambi <strong>di</strong> giovani e <strong>di</strong> animatori<strong>di</strong> attività socioeducativeeaincoraggiarelapartecipazionedeigiovanialla vita democratica dell’Europa,— a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a <strong>di</strong>stanza.— a sviluppare la <strong>di</strong>mensione europea dello sport, promuovendol’equità e l’apertura nelle competizionisportiveelacooperazionetra gli organismi responsabili dello sport e proteggendol’integrità fisica e morale <strong>degli</strong> sportivi, in particolare dei più giovanitra <strong>di</strong> essi.3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazionecon i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti inmateria <strong>di</strong> istruzione e <strong>di</strong> sport, in particolare con il Consigliod’Europa.


222 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona4. Per contribuire alla realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi previsti dalpresente articolo:— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformitàdella procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazionedel Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,adottano azioni <strong>di</strong> incentivazione, ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazionedelle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari <strong>degli</strong> Statimembri,— il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.Articolo 166(ex articolo 150 del TCE)1. L’Unione attua una politica <strong>di</strong> formazione professionale cherafforza ed integra le azioni <strong>degli</strong> Stati membri, nel pieno rispettodella responsabilità <strong>di</strong> questi ultimi per quanto riguarda il contenutoe l’organizzazione della formazione professionale.2. L’azione dell’Unione è intesa:— a facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali, inparticolare attraverso la formazione e la riconversione professionale,— a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazionepermanente, per agevolare l’inserimento e il reinserimentoprofessionale sul mercato del lavoro,— a facilitare l’accesso alla formazione professionale ed a favorirela mobilità <strong>degli</strong> istruttori e delle persone in formazione, inparticolare dei giovani,— a stimolare la cooperazione in materia <strong>di</strong> formazione traistituti <strong>di</strong> insegnamento o <strong>di</strong> formazione professionale e imprese,— a sviluppare lo scambio <strong>di</strong> informazioni e <strong>di</strong> esperienze suiproblemi comuni dei sistemi <strong>di</strong> formazione <strong>degli</strong> Stati membri.3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazionecon i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti inmateria <strong>di</strong> formazione professionale.4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano lemisure atte a contribuire alla realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cui alpresente articolo, ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazione delle<strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri e il Consiglio,su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 223Titolo XIIICULTURAArticolo 167(ex articolo 151 del TCE)1. L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture <strong>degli</strong>Stati membri nel rispetto delle loro <strong>di</strong>versità nazionali e regionali,evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.2. L’azione dell’Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazionetra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrarel’azione <strong>di</strong> questi ultimi nei seguenti settori:— miglioramento della conoscenza e della <strong>di</strong>ffusione dellacultura e della storia dei popoli europei,— conservazione e salvaguar<strong>di</strong>a del patrimonio culturale <strong>di</strong>importanza europea,— scambi culturali non commerciali,— creazione artistica e letteraria, compreso il settore au<strong>di</strong>ovisivo.3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazionecon i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti inmateria <strong>di</strong> cultura, in particolare con il Consiglio d’Europa.4. L’Unione tiene conto <strong>degli</strong> aspetti culturali nell’azione chesvolge a norma <strong>di</strong> altre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, in particolare ai fini<strong>di</strong> rispettare e promuovere la <strong>di</strong>versità delle sue culture.5. Per contribuire alla realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi previsti dalpresente articolo:— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatodelle regioni, adottano azioni <strong>di</strong> incentivazione, ad esclusione <strong>di</strong>qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari<strong>degli</strong> Stati membri;— il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.Titolo XIVSANITÀ PUBBLICAArticolo 168(ex articolo 152 del TCE)1. Nella definizione e nell’attuazione <strong>di</strong> tutte le politiche ed


224 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaattività dell’Unioneègarantito un livello elevato <strong>di</strong> protezione dellasalute umana.L’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, siin<strong>di</strong>rizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzionedelle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti <strong>di</strong> pericoloper la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta controi gran<strong>di</strong> flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazionee la loro prevenzione, nonché l’informazione e l’educazionein materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l’allarme e la lottacontro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.L’Unione completa l’azione <strong>degli</strong> Stati membri volta a ridurregli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’uso <strong>di</strong> stupefacenti,comprese l’informazione e la prevenzione.2. L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri neisettori <strong>di</strong> cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loroazione. In particolare incoraggia la cooperazione tra gli Stati membriper migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelleregioni<strong>di</strong>frontiera.Gli Stati membri coor<strong>di</strong>nano tra loro, in collegamento con laCommissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi neisettori <strong>di</strong> cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, instretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuoveredetto coor<strong>di</strong>namento, in particolare iniziative finalizzate alladefinizione <strong>di</strong> orientamenti e in<strong>di</strong>catori, all’organizzazione <strong>di</strong> scambidelle migliori pratiche e alla preparazione <strong>di</strong> elementi necessari peril controllo e la valutazione perio<strong>di</strong>ci. Il Parlamento europeo è pienamenteinformato.3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazionecon i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competentiin materia <strong>di</strong> sanità pubblica.4. In deroga all’articolo 2, paragrafo 5, e all’articolo 6, letteraa), e in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera k), il Parlamentoeuropeo e il Consiglio, deliberando secondo la proceduralegislativaor<strong>di</strong>nariaepreviaconsultazione del Comitato economicoesocialeedelComitatodelleregioni, contribuiscono alla realizzazione<strong>degli</strong> obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, peraffrontareiproblemicomuni<strong>di</strong>sicurezza:a) misure che fissino parametri elevati <strong>di</strong> qualità e sicurezza<strong>degli</strong> organi e sostanze <strong>di</strong> origine umana, del sangue e <strong>degli</strong> emo-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 225derivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano ointroducano misure protettive più rigorose;b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivoprimario sia la protezione della sanità pubblica;c) misure che fissino parametri elevati <strong>di</strong> qualità esicurezzadeime<strong>di</strong>cinali e dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> impiego me<strong>di</strong>co.5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale e del Comitato delle regioni, possonoanche adottare misure <strong>di</strong> incentivazioneperproteggereemigliorarela salute umana, in particolare per lottare contro i gran<strong>di</strong> flagelli chesi propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza,l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a caratteretransfrontaliero, e misure il cui obiettivo <strong>di</strong>retto sia la protezionedella sanità pubblica in relazione al tabacco e all’abuso <strong>di</strong> alcol, adesclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislative eregolamentari <strong>degli</strong> Stati membri.6. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresìadottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.7. L’azione dell’Unione rispetta le responsabilità <strong>degli</strong> Statimembri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazionee la fornitura <strong>di</strong> servizi sanitari e <strong>di</strong> assistenza me<strong>di</strong>ca. Leresponsabilità <strong>degli</strong> Stati membri includono la gestione dei servizisanitari e dell’assistenza me<strong>di</strong>ca e l’assegnazione delle risorse lorodestinate. Le misure <strong>di</strong> cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiu<strong>di</strong>canole <strong>di</strong>sposizioni nazionali sulla donazione e l’impiego me<strong>di</strong>co <strong>di</strong>organi e sangue.Titolo XVPROTEZIONE DEI CONSUMATORIArticolo 169(ex articolo 153 del TCE)1. Al fine <strong>di</strong> promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurareun livello elevato <strong>di</strong> protezione dei consumatori, l’Unionecontribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economicidei consumatori nonché a promuovere il loro <strong>di</strong>ritto all’informazione,all’educazione e all’organizzazione per la salvaguar<strong>di</strong>a deipropri interessi.


226 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona2. L’Unione contribuisce al conseguimento <strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong>cui al paragrafo 1 me<strong>di</strong>ante:a) misure adottate a norma dell’articolo 114 nel quadro dellarealizzazione del mercato interno;b) misure <strong>di</strong> sostegno, <strong>di</strong> integrazione e <strong>di</strong> controllo dellapolitica svolta dagli Stati membri.3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale, adottano le misure <strong>di</strong> cui al paragrafo 2,lettera b).4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impe<strong>di</strong>sconoaisingoliStatimembri<strong>di</strong>mantenereo<strong>di</strong>introdurremisure<strong>di</strong>protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con itrattati. Esse sono notificate alla Commissione.Titolo XVIRETI TRANSEUROPEEArticolo 170(ex articolo 154 del TCE)1. Per contribuire al raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cui agliarticoli 26 e 174 e per consentire ai citta<strong>di</strong>ni dell’Unione, agli operatorieconomici e alle collettività regionali e locali <strong>di</strong> beneficiarepienamente dei vantaggi derivanti dall’instaurazione <strong>di</strong> uno spaziosenza frontiere interne, l’Unione concorre alla costituzione e allosviluppo <strong>di</strong> reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti,delle telecomunicazioni e dell’energia.2. Nel quadro <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> mercati aperti e concorrenziali,l’azione dell’Unione mira a favorire l’interconnessione e l’interoperabilitàdelle reti nazionali, nonché l’accesso a tali reti. Essa tieneconto in particolare della necessità <strong>di</strong> collegare alle regioni centralidell’Unione le regioni insulari, prive <strong>di</strong> sbocchi al mare e periferiche.Articolo 171(ex articolo 155 del TCE)1. Per conseguire gli obiettivi <strong>di</strong> cui all’articolo 170, l’Unione:— stabilisce un insieme <strong>di</strong> orientamenti che contemplino gliobiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nelsettore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono in<strong>di</strong>viduatiprogetti <strong>di</strong> interesse comune,


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 227— intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantirel’interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell’armonizzazionedelle norme tecniche,—puòappoggiare progetti <strong>di</strong> interesse comune sostenuti dagliStati membri, in<strong>di</strong>viduati nell’ambito <strong>degli</strong> orientamenti <strong>di</strong> cui alprimo trattino, in particolare me<strong>di</strong>ante <strong>stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> fattibilità, garanzie<strong>di</strong> prestito o abbuoni <strong>di</strong> interesse; l’Unione può altresì contribuirealfinanziamento negli Stati membri, me<strong>di</strong>ante il Fondo <strong>di</strong> coesioneistituito conformemente all’articolo 177, <strong>di</strong> progetti specifici nelsettore delle infrastrutture dei trasporti.L’azione dell’Unione tiene conto della potenziale vali<strong>di</strong>tà economicadei progetti.2. Gli Stati membri coor<strong>di</strong>nano tra loro, in collegamento conla Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possonoavere un impatto rilevante sulla realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cuiall’articolo 170. La Commissione può prendere, in stretta collaborazionecon gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favoriredetto coor<strong>di</strong>namento.3. L’Unione può decidere <strong>di</strong> cooperare con i paesi terzi perpromuovere progetti <strong>di</strong> interesse comune e garantire l’interoperabilitàdelle reti.Articolo 172(ex articolo 156 del TCE)Gli orientamenti e le altre misure <strong>di</strong> cui all’articolo 171, paragrafo1, sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, chedeliberano secondo la procedura legislativaor<strong>di</strong>nariaepreviaconsultazionedel Comitato economico e sociale e del Comitato delleregioni.Gli orientamenti ed i progetti <strong>di</strong> interessecomunecheriguardanoil territorio <strong>di</strong> uno Stato membro esigono l’approvazione delloStato membro interessato.Titolo XVIIINDUSTRIAArticolo 173(ex articolo 157 del TCE)1. L’Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano


228 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaassicurate le con<strong>di</strong>zioni necessarie alla competitività dell’industriadell’Unione.A tal fine, nell’ambito <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> mercati aperti e concorrenziali,la loro azione è intesa:— ad accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazionistrutturali,— a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa ed allosviluppo delle imprese <strong>di</strong> tutta l’Unione, segnatamente delle piccolee me<strong>di</strong>e imprese,— a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione traimprese,— a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industrialedelle politiche d’innovazione, <strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong> sviluppo tecnologico.2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamentocon la Commissione e, per quanto è necessario, coor<strong>di</strong>nanole loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile apromuovere detto coor<strong>di</strong>namento, in particolare iniziative finalizzatealla definizione <strong>di</strong> orientamenti e in<strong>di</strong>catori, all’organizzazione <strong>di</strong>scambi <strong>di</strong> migliori pratiche e alla preparazione <strong>di</strong> elementi necessariper il controllo e la valutazione perio<strong>di</strong>ci. Il Parlamento europeo èpienamente informato.3. L’Unione contribuisce alla realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong>cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate aisensi <strong>di</strong> altre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati. Il Parlamento europeo e ilConsiglio, deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria eprevia consultazione del Comitato economico e sociale, possonodecidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svoltenegli Stati membri al fine <strong>di</strong> realizzare gli obiettivi <strong>di</strong> cui al paragrafo1, ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizionilegislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri.Il presente titolo non costituisce una base per l’introduzioneda parte dell’Unione <strong>di</strong> qualsivoglia misura che possa generare <strong>di</strong>storsioni<strong>di</strong> concorrenza o che comporti <strong>di</strong>sposizioni fiscali o <strong>di</strong>sposizionirelative ai <strong>di</strong>ritti ed interessi dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 229PROTOCOLLO (n. 37)RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIEDELLA SCADENZA DEL <strong>TRATTATO</strong> CECA EAL FONDO <strong>DI</strong> RICERCA CARBONE E ACCIAIOle alte parti contraenti,rammentando che tutte le attività e passività della Comunitàeuropea del carbone e dell’acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono statetrasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;tenendo conto del desiderio <strong>di</strong> utilizzare tali fon<strong>di</strong> a fini <strong>di</strong>ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio e dellaconseguente necessità <strong>di</strong> prevedere talune norme specifiche al riguardo,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 11. Il valore netto <strong>di</strong> dette attività e passività, quali iscritte nelbilancio della CECA al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventualimaggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni <strong>di</strong> liquidazione,è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlatiall’industria del carbone e dell’acciaio e denominato ‘‘CECA in liquidazione’’.A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione<strong>di</strong> ‘‘Patrimonio del Fondo <strong>di</strong> ricerca carbone e acciaio’’.2. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate ‘‘Fondo <strong>di</strong>ricerca carbone e acciaio’’, sono utilizzate esclusivamente a fini <strong>di</strong> ricercain settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio al <strong>di</strong> fuori delprogramma quadro <strong>di</strong> ricerca, conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni del presenteprotocollo e <strong>degli</strong> atti in virtù <strong>di</strong> esso adottati.Articolo 2Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa specialee previa approvazione del Parlamento europeo, adotta tutte le <strong>di</strong>sposizioninecessarie all’attuazione del presente protocollo, ivi compresi iprincipi essenziali.Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazionedel Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamentifinanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo <strong>di</strong>ricercacarboneeacciaioe<strong>degli</strong>orientamenti tecnici per il programma <strong>di</strong>ricerca <strong>di</strong> detto Fondo.Articolo 3Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti invirtù <strong>di</strong> esso adottati, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati. [fine Protocollon. 37]


230 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaTitolo XVIIICOESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALEArticolo 174(ex articolo 158 del TCE)Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione,questasviluppaeproseguelapropriaazioneintesaarealizzareil rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.In particolare l’Unione mira a ridurre il <strong>di</strong>vario tra i livelli <strong>di</strong>sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivoltaalle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale ealle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali odemografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densitàdemografica e le regioni insulari, transfrontaliere e <strong>di</strong> montagna.PROTOCOLLO (n. 28)SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALEle alte parti contraenti,ricordando che l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea prevedetra gli altri obiettivi quello <strong>di</strong> promuovere la coesione economica,sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesionefigura tra i settori <strong>di</strong> competenza concorrente dell’Unione enunciatiall’articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea;ricordando che le <strong>di</strong>sposizioni della parte terza, titolo XVIII,sulla coesione economica, sociale e territoriale, forniscono, nel loro insieme,la base giuri<strong>di</strong>ca per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo dell’azionedell’Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale,compresa la possibilità <strong>di</strong> creare un nuovo fondo;ricordando che l’articolo 177 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea prevede l’istituzione <strong>di</strong> un fondo <strong>di</strong> coesione;constatando che la BEI sta erogando prestiti considerevoli esempre maggiori a favore delle regioni più povere;considerando il desiderio <strong>di</strong> una maggiore flessibilità nelle modalità<strong>di</strong> assegnazione delle risorse provenienti dai fon<strong>di</strong> strutturali;prendendo atto del desiderio <strong>di</strong> modulare i livelli della partecipazionedell’Unione ai programmi e ai progetti in alcuni paesi;prendendo atto della proposta <strong>di</strong> prendere maggiormente inconsiderazione la prosperità relativa <strong>degli</strong> Stati membri nel sistema dellerisorse proprie;riba<strong>di</strong>scono che la promozione della coesione economica, sociale


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 231e territoriale è <strong>di</strong>vitaleimportanzaperilpienosviluppoeildurevolesuccesso dell’Unione;riba<strong>di</strong>scono la convinzione che i fon<strong>di</strong> strutturali debbano continuarea svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento <strong>degli</strong> obiettividell’Unione nel settore della coesione;riba<strong>di</strong>scono la convinzione che la BEI debba continuare a de<strong>di</strong>carela maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesioneeconomica, sociale e territoriale e si <strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong>sposte a riesaminare leesigenze <strong>di</strong> capitale della BEI non appena ciò sia a tal fine necessario;convengono che il Fondo <strong>di</strong> coesione erogherà contributifinanziaridell’Unione a favore <strong>di</strong> progetti nei settori dell’ambiente e delle retitranseuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90%della me<strong>di</strong>a dell’Unione i quali abbiano un programma volto a sod<strong>di</strong>sfarele con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> convergenza economica <strong>di</strong> cui all’articolo 126 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea;<strong>di</strong>chiarano l’intenzione <strong>di</strong> permettere un maggior margine <strong>di</strong>flessibilità nella concessione dei finanziamenti dei fon<strong>di</strong> strutturali pertener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate dall’attualeregolamentazione dei fon<strong>di</strong> strutturali;<strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>sposte a modulare i livelli della partecipazionedell’Unione nel contesto <strong>di</strong> programmi e progetti dei fon<strong>di</strong> strutturali,per evitare eccessivi aumenti delle spese <strong>di</strong> bilancio negli Statimembri meno prosperi;riconoscono la necessità <strong>di</strong> un regolare controllo dei progressicompiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territorialee si <strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong>sposte ad esaminare tutte le misure all’uopo necessarie;<strong>di</strong>chiarano l’intenzione <strong>di</strong> tener maggiormente conto della capacitàcontributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e<strong>di</strong> esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi <strong>di</strong> correzione<strong>degli</strong> elementi <strong>di</strong> regressività esistenti nell’attuale sistema <strong>di</strong> risorse proprie;convengono <strong>di</strong> allegare il presente protocollo al trattato sull’Unioneeuropeaealtrattatosulfunzionamentodell’Unione europea. [fineProtocollo n. 28]Articolo 175(ex articolo 159 del TCE)GliStatimembriconduconolaloropoliticaeconomicaelacoor<strong>di</strong>nano anche al fine <strong>di</strong> raggiungere gli obiettivi dell’articolo174. L’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione,nonché l’attuazione del mercato interno tengono conto <strong>degli</strong>obiettivi dell’articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L’Unioneappoggia questa realizzazione anche con l’azione che essasvolge attraverso fon<strong>di</strong> a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo<strong>di</strong> orientamento e <strong>di</strong> garanzia, sezione « orientamento »,Fondo sociale europeo, Fondo europeo <strong>di</strong> sviluppo regionale), la


232 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaBanca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziariesistenti.La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo,al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitatodelle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazionedella coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui ivari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito.Tale relazione è corredata, se del caso, <strong>di</strong> appropriate proposte.Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al <strong>di</strong> fuori deiFon<strong>di</strong>,fattesalvelemisuredecisenell’ambito delle altre politichedell’Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dalConsiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>nariae previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitatodelle regioni.Articolo 176(ex articolo 160 del TCE)Il Fondo europeo <strong>di</strong> sviluppo regionale è destinato a contribuirealla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione,partecipando allo sviluppo e all’adeguamento strutturaledelle regioni in ritardo <strong>di</strong> sviluppo nonché alla riconversione delleregioni industriali in declino.Articolo 177 (8)(ex articolo 161 del TCE)Fatto salvo l’articolo 178, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>nariae previa consultazione del Comitato economico e sociale e delComitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari el’organizzazione dei fon<strong>di</strong> a finalità strutturale, elemento quest’ultimoche può comportare il raggruppamento dei fon<strong>di</strong>. Sono inoltre definite,secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fon<strong>di</strong>,nonché le <strong>di</strong>sposizioni necessarie per garantire l’efficacia e il coor<strong>di</strong>namentodei fon<strong>di</strong> tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.Un Fondo <strong>di</strong> coesione è istituito secondo la stessa proceduraper l’erogazione <strong>di</strong> contributi finanziari a progetti in materia <strong>di</strong>ambiente e <strong>di</strong> reti transeuropee nel settore delle infrastrutture deitrasporti.(8) Cfr. il Protocollo n. 28 riportato dopo l’art. 164 TFUE.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 233Articolo 178(ex articolo 162 del TCE)I regolamenti <strong>di</strong> applicazione relativi al Fondo europeo <strong>di</strong>sviluppo regionale sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio,che deliberano secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria eprevia consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitatodelle regioni.Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo <strong>di</strong> orientamentoe <strong>di</strong> garanzia, sezione « orientamento », ed il Fondo socialeeuropeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 164.Titolo XIXRICERCA E SV<strong>IL</strong>UPPO TECNOLOGICO E SPAZIOArticolo 179(ex articolo 163 del TCE)1. L’Unione si propone l’obiettivo <strong>di</strong> rafforzare le sue basiscientifiche e tecnologiche con la realizzazione <strong>di</strong> uno spazio europeodella ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche ele tecnologie circolino liberamente, <strong>di</strong> favorire lo sviluppo della suacompetitività, inclusa quella della sua industria, e <strong>di</strong> promuovere leazioni <strong>di</strong> ricerca ritenute necessarie ai sensi <strong>di</strong> altri capi dei trattati.2. A tal fine essa incoraggia nell’insieme dell’Unione le imprese,comprese le piccole e le me<strong>di</strong>e imprese, i centri <strong>di</strong> ricercaeleuniversitànei loro sforzi <strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong> sviluppo tecnologico <strong>di</strong>alta qualità; essa sostiene i loro sforzi <strong>di</strong> cooperazione, mirandosoprattutto a permettere ai ricercatori <strong>di</strong> cooperare liberamente oltrele frontiere e alle imprese <strong>di</strong> sfruttare appieno le potenzialità delmercato interno grazie, in particolare, all’apertura <strong>degli</strong> appalti pubblicinazionali, alla definizione <strong>di</strong> norme comuni ed all’eliminazione<strong>degli</strong> ostacoli giuri<strong>di</strong>ci e fiscali a detta cooperazione.3. Tutte le azioni dell’Unione ai sensi dei trattati, comprese leazioni <strong>di</strong>mostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologicosono decise e realizzate conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni delpresente titolo.Articolo 180(ex articolo 164 del TCE)Nel perseguire tali obiettivi, l’Unione svolge le azioni seguenti,che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:


234 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaa) attuazione <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> ricerca, sviluppo tecnologico e<strong>di</strong>mostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, icentri <strong>di</strong> ricerca e le università;b) promozione della cooperazione in materia <strong>di</strong> ricerca, sviluppotecnologico e <strong>di</strong>mostrazione dell’Unione con i paesi terzi e leorganizzazioni internazionali;c) <strong>di</strong>ffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia<strong>di</strong> ricerca, sviluppo tecnologico e <strong>di</strong>mostrazione dell’Unione;d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell’Unione.Articolo 181(ex articolo 165 del TCE)1. L’Unione e gli Stati membri coor<strong>di</strong>nano la loro azione inmateria <strong>di</strong> ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenzareciproca delle politiche nazionali e della politica dell’Unione.2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Statimembri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coor<strong>di</strong>namento<strong>di</strong> cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alladefinizione <strong>di</strong> orientamenti e in<strong>di</strong>catori, all’organizzazione <strong>di</strong> scambi<strong>di</strong> migliori pratiche e alla preparazione <strong>di</strong> elementi necessari per ilcontrollo e la valutazione perio<strong>di</strong>ci. Il Parlamento europeo è pienamenteinformato.Articolo 182(ex articolo 166 del TCE)1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale, adottano un programma quadro pluriennaleche comprende l’insieme delle azioni dell’Unione.Il programma quadro:— fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare me<strong>di</strong>antele azioni previste dall’articolo 180 e le relative priorità,— in<strong>di</strong>ca le gran<strong>di</strong> linee <strong>di</strong> dette azioni,— stabilisce l’importo globale massimo e le modalità dellapartecipazione finanziaria dell’Unione al programma quadro, nonchéle quote rispettive <strong>di</strong> ciascuna delle azioni previste.2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzionedell’evoluzione della situazione.3. Il programma quadro è attuato me<strong>di</strong>ante programmi speci-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 235fici sviluppati nell’ambito <strong>di</strong> ciascuna azione. Ogni programma specificoprecisa le modalità <strong>di</strong> realizzazione del medesimo, ne fissa ladurata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma <strong>degli</strong> importiritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superarel’importo globale massimo fissato per il programma quadro e perciascuna azione.4. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativaspeciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitatoeconomico e sociale, adotta i programmi specifici.5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadropluriennale, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione delComitato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all’attuazionedello spazio europeo della ricerca.Articolo 183(ex articolo 167 del TCE)Per l’attuazione del programma quadro pluriennale, l’Unione:— fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri<strong>di</strong> ricerca e delle università,— fissa le norme applicabili alla <strong>di</strong>vulgazione dei risultati dellaricerca.Articolo 184(ex articolo 168 del TCE)Nell’attuazione del programma quadro pluriennale possonoessere decisi programmi complementari cui partecipano soltantoalcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salvaun’eventuale partecipazione dell’Unione.L’Unione adotta le norme applicabili ai programmi complementari,in particolare in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione delle conoscenzee <strong>di</strong> accesso <strong>di</strong> altri Stati membri.Articolo 185(ex articolo 169 del TCE)Nell’attuazione del programma quadro pluriennale l’Unionepuò prevedere, d’intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazionea programmi <strong>di</strong> ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri,compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione<strong>di</strong> detti programmi.


236 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 186(ex articolo 170 del TCE)Nell’attuazione del programma quadro pluriennale l’Unionepuò prevedere una cooperazione in materia <strong>di</strong> ricerca, sviluppotecnologico e <strong>di</strong>mostrazione dell’Unione con paesi terzi o organizzazioniinternazionali.Le modalità <strong>di</strong> questa cooperazione possono formare oggetto<strong>di</strong> accor<strong>di</strong> tra l’Unione e i terzi interessati.Articolo 187(ex articolo 171 del TCE)L’Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra strutturanecessaria alla migliore esecuzione dei programmi <strong>di</strong> ricerca, sviluppotecnologico e <strong>di</strong>mostrazione dell’Unione.Articolo 188(ex articolo 172 del TCE)Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazionedel Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,adotta le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’articolo 187.Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laproceduralegislativaor<strong>di</strong>nariaeprevia consultazione del Comitatoeconomico e sociale, adottano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli articoli 183,184 e 185. L’adozione dei programmi complementari richiede l’accordo<strong>degli</strong> Stati membri interessati.Articolo 1891. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitivitàindustriale e l’attuazione delle sue politiche, l’Unione elaborauna politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziativecomuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coor<strong>di</strong>naregli sforzi necessari per l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio.2. Per contribuire alla realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cui alparagrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure necessarie,che possono assumere la forma <strong>di</strong> un programma spazialeeuropeo, ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizionilegislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri.3. L’Unione instaura tutti i collegamenti utili con l’Agenziaspaziale europea.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2374. Il presente articolo lascia impregiu<strong>di</strong>cate le altre <strong>di</strong>sposizionidel presente titolo.Articolo 190(ex articolo 173 del TCE)All’inizio <strong>di</strong> ogni anno la Commissione presenta una relazioneal Parlamento europeo e al Consiglio.Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia<strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong> sviluppo tecnologico e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione dei risultatidurante l’anno precedente nonché sul programma <strong>di</strong> lavorodell’anno in corso.Titolo XXAMBIENTEArticolo 191(ex articolo 174 del TCE)1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce aperseguire i seguenti obiettivi:— salvaguar<strong>di</strong>a, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,— protezione della salute umana,— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,— promozione sul piano internazionale <strong>di</strong> misure destinate arisolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mon<strong>di</strong>ale e,in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a unelevato livello <strong>di</strong> tutela, tenendo conto della <strong>di</strong>versità delle situazioninelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi dellaprecauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione,in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonchésul principio « chi inquina paga ».In tale contesto, le misure <strong>di</strong> armonizzazione rispondenti adesigenze <strong>di</strong> protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni,una clausola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a che autorizza gli Stati membri aprendere, per motivi ambientali <strong>di</strong> natura non economica, misureprovvisorie soggette ad una procedura <strong>di</strong> controllo dell’Unione.3. Nel pre<strong>di</strong>sporre la sua politica in materia ambientale l’Unionetiene conto:— dei dati scientifici e tecnici <strong>di</strong>sponibili,


238 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona— delle con<strong>di</strong>zioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione,— dei vantaggi e <strong>degli</strong> oneri che possono derivare dall’azioneo dall’assenza <strong>di</strong> azione,— dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insiemee dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.4. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Statimembri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioniinternazionali. Le modalità della cooperazione dell’Unionepossono formare oggetto <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> tra questa ed i terzi interessati.Il comma precedente non pregiu<strong>di</strong>ca la competenza <strong>degli</strong> Statimembri a negoziare nelle se<strong>di</strong> internazionali e a concludere accor<strong>di</strong>internazionali.Articolo 192(ex articolo 175 del TCE)1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono inmerito alle azioni che devono essere intraprese dall’Unione perrealizzare gli obiettivi dell’articolo 191.2. In deroga alla procedura decisionale <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 efatto salvo l’articolo 114, il Consiglio, deliberando all’unanimitàsecondo una procedura legislativa speciale e previa consultazionedel Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e delComitato delle regioni, adotta:a) <strong>di</strong>sposizioni aventi principalmente natura fiscale;b) misure aventi incidenza:— sull’assetto territoriale,— sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventirapporto <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto con la <strong>di</strong>sponibilità delle stesse,— sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione deiresidui;c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta <strong>di</strong> unoStato membro tra <strong>di</strong>verse fonti <strong>di</strong> energia e sulla struttura generaledell’approvvigionamento energetico del medesimo.Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissionee previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitatoeconomico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendereapplicabile la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria alle materie <strong>di</strong> cui alprimo comma.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2393. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale e del Comitato delle regioni, adottanoprogrammi generali d’azione che fissano gli obiettivi prioritari daraggiungere.Le misure necessarie all’attuazione <strong>di</strong> tali programmi sonoadottate conformemente alle con<strong>di</strong>zioni previste al paragrafo 1 oal paragrafo 2, a seconda dei casi.4. Fatte salve talune misure adottate dall’Unione, gli Statimembri provvedono al finanziamento e all’esecuzione della politicain materia ambientale.5. Fatto salvo il principio « chi inquina paga », qualora unamisura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionatiper le pubbliche autorità <strong>di</strong> uno Stato membro, tale misura prevede<strong>di</strong>sposizioni appropriate in forma <strong>di</strong>— deroghe temporanee e/o— sostegno finanziario del Fondo <strong>di</strong> coesione istituito in conformitàdell’articolo 177.Articolo 193(ex articolo 176 del TCE)I provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> protezione adottati in virtù dell’articolo192 non impe<strong>di</strong>scono ai singoli Stati membri <strong>di</strong> mantenere e <strong>di</strong>prendere provve<strong>di</strong>menti per una protezione ancora maggiore. Taliprovve<strong>di</strong>menti devono essere compatibili con i trattati. Essi sononotificati alla Commissione.Titolo XXIENERGIAArticolo 1941. Nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercatointerno e tenendo conto dell’esigenza <strong>di</strong> preservare e migliorarel’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa,in uno spirito <strong>di</strong> solidarietà tra Stati membri, a:a) garantire il funzionamento del mercato dell’energia,b) garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energeticonell’Unione,c) promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica elo sviluppo <strong>di</strong> energie nuoveerinnovabili,


240 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonad) promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.2. Fatte salve le altre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, il Parlamentoeuropeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativaor<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi<strong>di</strong> cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazionedel Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.Esse non incidono sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uno Stato membro <strong>di</strong> determinarele con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta travarie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamentoenergetico, fatto salvo l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c).3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondouna procedura legislativa speciale, all’unanimità e previa consultazionedel Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplatese sono principalmente <strong>di</strong> natura fiscale.Titolo XXIITURISMOArticolo 1951. L’Unione completa l’azione <strong>degli</strong> Stati membri nel settoredel turismo, in particolare promuovendo la competitività delle impresedell’Unione in tale settore.A tal fine l’azione dell’Unione è intesa a:a) incoraggiare la creazione <strong>di</strong> un ambiente propizio allo sviluppodelle imprese in detto settore;b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolareattraverso lo scambio delle buone pratiche.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure specifichedestinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine <strong>di</strong>realizzare gli obiettivi <strong>di</strong> cui al presente articolo, ad esclusione <strong>di</strong>qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari<strong>degli</strong> Stati membri.Titolo XXIIIPROTEZIONE CIV<strong>IL</strong>EArticolo 1961. L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 241fine <strong>di</strong> rafforzare l’efficacia dei sistemi <strong>di</strong> prevenzione e <strong>di</strong> protezionedalle calamità naturali o provocate dall’uomo.L’azione dell’Unione è intesa a:a) sostenereecompletarel’azione <strong>degli</strong> Stati membri a livellonazionale,regionaleelocaleconcernentelaprevenzionedeirischi,la preparazione <strong>degli</strong> attori della protezione civile negli Stati membrie l’intervento in caso <strong>di</strong> calamità naturali o provocate dall’uomoall’interno dell’Unione;b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficaceall’interno dell’Unione tra i servizi <strong>di</strong> protezione civile nazionali;c) favorirelacoerenzadelleazioni intraprese a livello internazionalein materia <strong>di</strong> protezione civile.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure necessarieper contribuire alla realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cui al paragrafo 1,ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislativee regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri.Titolo XXIVCOOPERAZIONE AMMINISTRATIVAArticolo 1971. L’attuazione effettiva del <strong>di</strong>ritto dell’Unione da parte <strong>degli</strong>Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell’Unione, èconsiderata una questione <strong>di</strong> interesse comune.2. L’Unione può sostenereglisforzi<strong>degli</strong>Statimembrivoltiamigliorare la loro capacità amministrativa <strong>di</strong> attuare il <strong>di</strong>ritto dell’Unione.Tale azione può consistere in particolare nel facilitare loscambio <strong>di</strong> informazioni e <strong>di</strong> funzionari pubblici e nel sostenereprogrammi <strong>di</strong> formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi<strong>di</strong> tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberandome<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria,stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione <strong>di</strong>qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari<strong>degli</strong> Stati membri.3. Il presente articolo non pregiu<strong>di</strong>ca l’obbligo <strong>degli</strong> Statimembri <strong>di</strong> attuare il <strong>di</strong>ritto dell’Unione né leprerogativeeidoveridella Commissione. Esso non pregiu<strong>di</strong>ca le altre <strong>di</strong>sposizioni deitrattati che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Statimembri e fra questi ultimi e l’Unione.


242 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaPARTE QUARTAASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D’OLTREMAREArticolo 198(ex articolo 182 del TCE)Gli Stati membri convengono <strong>di</strong> associare all’Unione i paesi e iterritori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia,i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesie territori, qui <strong>di</strong> seguito chiamati paesi e territori, sono enumeratinell’elenco che costituisce l’allegato II (9).Scopo dell’associazione è <strong>di</strong> promuovere lo sviluppo economicoe sociale dei paesi e territori e l’instaurazione <strong>di</strong> strette relazionieconomiche tra essi e l’Unione nel suo insieme.Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presentetrattato, l’associazione deve in primo luogo permettere <strong>di</strong>(9) Allegato II: Paesi e territori d’oltremare cui si applicanole <strong>di</strong>sposizioni della parte quarta del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea—Groenlan<strong>di</strong>a— Nuova Caledonia e <strong>di</strong>pendenze— Polinesia francese— Terre australi ed antartiche francesi— Isole Wallis e Futuna— Mayotte— Saint Pierre e Miquelon— Aruba— Antille Olandesi:—Bonaire—Curaçao—Saba— Sint Eustatius—SintMaarten—Anguilla— Isole Cayman— Isole Falkland— Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud— Montserrat— Pitcairn— Sant’Elena e <strong>di</strong>pendenze— Territori dell’Antartico britannico— Territori britannici dell’Oceano in<strong>di</strong>ano— Isole Turks e Caicos— Isole Vergini britanniche—LeBermuda.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 243favoriregliinteressi<strong>degli</strong>abitanti<strong>di</strong>questipaesieterritorielaloroprosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale eculturale che essi attendono.Articolo 199(ex articolo 183 del TCE)L’associazione persegue gli obiettivi seguenti:1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con ipaesi e territori il regime che si accordano tra <strong>di</strong> loro, in virtù deitrattati.2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commercialicon gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime cheapplica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiestidallo sviluppo progressivo <strong>di</strong> questi paesi e territori.4) Per gli investimenti finanziati dall’Unione, la partecipazionealle aggiu<strong>di</strong>cazioni e alle forniture è aperta, a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni, atutte le persone fisiche e giuri<strong>di</strong>che appartenenti agli Stati membri eai paesi e territori.5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stabilimento dei citta<strong>di</strong>ni e delle società è regolato conformementealle <strong>di</strong>sposizioni e me<strong>di</strong>ante applicazione delle procedurepreviste al capo relativo al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stabilimento e su una basenon <strong>di</strong>scriminatoria, fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni particolari prese invirtù dell’articolo 203.Articolo 200(ex articolo 184 del TCE)1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano,al loro ingresso negli Stati membri, del <strong>di</strong>vieto dei dazi doganali cheinterviene fra gli Stati membri conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni deitrattati.2. All’entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravantisulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territorisono vietati conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 30.3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganaliche rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisognidella loro industrializzazione o dazi <strong>di</strong> carattere fiscale che abbianoper scopo <strong>di</strong> alimentare il loro bilancio.I dazi <strong>di</strong> cui al comma precedente non possono eccedere quelli


244 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonagravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Statomembro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioniparticolari.4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, acausa <strong>degli</strong> obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicanogià una tariffa doganale non <strong>di</strong>scriminatoria.5. L’introduzione o la mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> dazi che colpiscano le merciimportate nei paesi e territori non deve provocare, in linea <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittoo in linea <strong>di</strong> fatto, una <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta o in<strong>di</strong>retta tra leimportazioni in provenienza dai <strong>di</strong>versi Stati membri.Articolo 201(ex articolo 185 del TCE)Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da unpaese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardoalle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 200, paragrafo 1, è taledaprovocaredeviazioni <strong>di</strong> traffico a detrimento <strong>di</strong> uno <strong>degli</strong> Stati membri, questopuò domandare alla Commissione <strong>di</strong> proporre agli altri Stati membrile misure necessarie per porre rime<strong>di</strong>o a questa situazione.Articolo 202(ex articolo 186 del TCE)Fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni che regolano la pubblica sanità, lapubblica sicurezza e l’or<strong>di</strong>ne pubblico, la libertà <strong>di</strong> circolazione deilavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori<strong>degli</strong> Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati anorma dell’articolo 203.Articolo 203(ex articolo 187 del TCE)Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione,stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell’ambitodell’associazione tra i paesi e territori e l’Unione, e basandosisui principi inscritti nei trattati, le <strong>di</strong>sposizioni relative alle modalitàe alla procedura dell’associazione tra i paesi e territori e l’Unione.Allorché adotta le <strong>di</strong>sposizioni in questione secondo una proceduralegislativa speciale, il Consiglio delibera all’unanimità su propostadella Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 245Articolo 204(ex articolo 188 del TCE)Gliarticolida198a203siapplicano alla Groenlan<strong>di</strong>a fattesalve le <strong>di</strong>sposizioni specifiche per la Groenlan<strong>di</strong>a che figurano nelprotocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlan<strong>di</strong>a,allegato ai trattati (10).PARTE QUINTAAZIONE ESTERNA DELL’UNIONETitolo I<strong>DI</strong>SPOSIZIONI GENERALISULL’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONEArticolo 205L’azione dell’Unione sulla scena internazionale, ai sensi dellapresente parte, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed ècondotta in conformità delle <strong>di</strong>sposizioni generali <strong>di</strong> cui al capo 1del titolo V del trattato sull’Unione europea.Titolo IIPOLITICA COMMERCIALE COMUNEArticolo 206(ex articolo 131 del TCE)L’Unione, tramite l’istituzione <strong>di</strong> un’unione doganale in conformità<strong>degli</strong> articoli da 28 a 32, contribuisce nell’interesse comune allosviluppo armonioso del commercio mon<strong>di</strong>ale, alla graduale soppressionedelle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimentiesteri <strong>di</strong>retti, e alla riduzione delle barriere doganali e <strong>di</strong> altro tipo.Articolo 207(ex articolo 133 del TCE)1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi,in particolare per quanto concerne le mo<strong>di</strong>ficazioni tariffarie,la conclusione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> tariffari e commerciali relativi agli scambi<strong>di</strong> merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale,gli investimenti esteri <strong>di</strong>retti, l’uniformazione delle misure <strong>di</strong>(10)LeggiilProtocollon.34dopol’art.43TFUE.


246 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaliberalizzazione, la politica <strong>di</strong> esportazione e le misure <strong>di</strong> protezionecommerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi <strong>di</strong> dumping e <strong>di</strong>sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadrodei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>anteregolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano lemisure che definiscono il quadro <strong>di</strong> attuazione della politica commercialecomune.3. Qualora si debbano negoziare e concludere accor<strong>di</strong> con unoopiùpaesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l’articolo218, fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni particolari del presente articolo.La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, chel’autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e allaCommissione adoperarsi affinché gli accor<strong>di</strong> negoziati siano compatibilicon le politiche e norme interne dell’Unione.Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazionecon un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterlain questo compito e nel quadro delle <strong>di</strong>rettive che il Consiglio puòimpartirle. La Commissione riferisce perio<strong>di</strong>camente al comitatospeciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.4. Per la negoziazione e la conclusione <strong>degli</strong> accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui alparagrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.Per la negoziazione e la conclusione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> nei settori <strong>degli</strong>scambi <strong>di</strong> servizi, <strong>degli</strong> aspetti commerciali della proprietà intellettualee <strong>degli</strong> investimenti esteri <strong>di</strong>retti, il Consiglio delibera all’unanimitàqualora tali accor<strong>di</strong> contengano <strong>di</strong>sposizioni per le quali èrichiesta l’unanimità per l’adozione <strong>di</strong> norme interne.Il Consiglio delibera all’unanimità anche per la negoziazione ela conclusione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong>:a) nel settore <strong>degli</strong> scambi <strong>di</strong> servizi culturali e au<strong>di</strong>ovisivi,qualora tali accor<strong>di</strong> rischino <strong>di</strong> arrecare pregiu<strong>di</strong>zio alla <strong>di</strong>versitàculturale e linguistica dell’Unione;b) nel settore <strong>degli</strong> scambi <strong>di</strong> servizi nell’ambito sociale, dell’istruzionee della sanità, qualora tali accor<strong>di</strong> rischino <strong>di</strong> perturbareseriamente l’organizzazione nazionale <strong>di</strong> tali servizi e <strong>di</strong> arrecarepregiu<strong>di</strong>zio alla competenza <strong>degli</strong> Stati membri riguardo alla loroprestazione.5. La negoziazione e la conclusione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> internazionalinel settore dei trasporti sono soggette al titolo VI della parte terza eall’articolo 218.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2476. L’esercizio delle competenze attribuite dal presente articolonel settore della politica commerciale comune non pregiu<strong>di</strong>ca laripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri enon comporta un’armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislative o regolamentari<strong>degli</strong> Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.Titolo IIICOOPERAZIONE CON I PAESI TERZI EAIUTO UMANITARIOCapo 1cooperazione allo sviluppoArticolo 208(ex articolo 177 del TCE)1. La politica dell’Unione nel settore della cooperazione allosviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azioneesterna dell’Unione. La politica <strong>di</strong> cooperazione allo sviluppo dell’Unionee quella <strong>degli</strong> Stati membri si completano e si rafforzanoreciprocamente.L’obiettivo principale della politica dell’Unione in questo settoreè la riduzione e, a termine, l’eliminazione della povertà. L’Unionetiene conto <strong>degli</strong> obiettivi della cooperazione allo svilupponell’attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesiin via <strong>di</strong> sviluppo.2. L’Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengonoconto <strong>degli</strong> obiettivi riconosciuti nel quadro delle NazioniUnite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.Articolo 209(ex articolo 179 del TCE)1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano le misure necessarie perl’attuazione della politica <strong>di</strong> cooperazione allo sviluppo, che possonoriguardare programmi pluriennali <strong>di</strong> cooperazione con paesiin via <strong>di</strong> sviluppo o programmi tematici.2. L’Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioniinternazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione<strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cui all’articolo 21 del trattato sull’Unioneeuropea e all’articolo 208 del presente trattato.


248 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaIl primo comma non pregiu<strong>di</strong>ca la competenza <strong>degli</strong> Statimembri a negoziare nelle se<strong>di</strong> internazionali e a concludere accor<strong>di</strong>.3. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, allecon<strong>di</strong>zioni previste dal suo statuto, all’attuazione delle misure <strong>di</strong>cui al paragrafo 1.Articolo 210(ex articolo 180 del TCE)1. Per favorire la complementarità e l’efficacia delle azioni,l’Unione e gli Stati membri coor<strong>di</strong>nano le rispettive politiche inmateria <strong>di</strong> cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettiviprogrammi <strong>di</strong> aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e inoccasione <strong>di</strong> conferenze internazionali. Essi possono intraprendereazioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario,all’attuazione dei programmi <strong>di</strong> aiuto dell’Unione.2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile apromuovere il coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> cui al paragrafo 1.Articolo 211(ex articolo 181 del TCE)Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Statimembri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioniinternazionali.Capo 2cooperazione economica, finanziaria etecnica con i paesi terziArticolo 212(ex articolo 181 A del TCE)1. Fatte salve le altre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, in particolarequelle <strong>degli</strong> articoli da 208 a 211, l’Unione conduce azioni <strong>di</strong> cooperazioneeconomica, finanziaria e tecnica, comprese azioni <strong>di</strong> assistenzaspecialmente in campo finanziario, con paesi terzi <strong>di</strong>versi daipaesiinvia<strong>di</strong>sviluppo.Taliazionisonocoerenticonlapolitica<strong>di</strong>sviluppo dell’Unione e sono condotte nel quadro dei principi eobiettivi dell’azione esterna. Le azioni dell’Unione e <strong>degli</strong> Statimembri si completano e si rafforzano reciprocamente.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano le misure necessarie perl’attuazione del paragrafo 1.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2493. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Statimembri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioniinternazionali. Le modalità della cooperazione dell’Unionepossono formare oggetto <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> tra questa e i terzi interessati.Il primo comma non pregiu<strong>di</strong>ca la competenza <strong>degli</strong> Statimembri a negoziare nelle se<strong>di</strong> internazionali e a concludere accor<strong>di</strong>internazionali.Articolo 213Allorché la situazione in un paese terzo esige un’assistenzafinanziaria urgente da parte dell’Unione, il Consiglio, su propostadella Commissione, adotta le decisioni necessarie.Capo 3aiuto umanitarioArticolo 2141. Le azioni dell’Unione nel settore dell’aiuto umanitario sonocondotte nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorsoe protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime <strong>di</strong> calamitànaturali o provocate dall’uomo, per far fronte alle necessitàumanitarie risultanti da queste <strong>di</strong>verse situazioni. Le azioni dell’Unionee <strong>degli</strong> Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.2. Le azioni <strong>di</strong> aiuto umanitario sono condotte conformementeai principi del <strong>di</strong>ritto internazionale e ai principi <strong>di</strong> imparzialità,neutralità e non <strong>di</strong>scriminazione.3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure che definisconoil quadro <strong>di</strong> attuazione delle azioni <strong>di</strong> aiuto umanitario dell’Unione.4. L’Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioniinternazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione<strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 e all’articolo 21 del trattatosull’Unione europea.Il primo comma non pregiu<strong>di</strong>ca la competenza <strong>degli</strong> Statimembri a negoziare nelle se<strong>di</strong> internazionali e a concludere accor<strong>di</strong>.5. È istituito un corpo volontario europeo <strong>di</strong> aiuto umanitarioper inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni <strong>di</strong>aiuto umanitario dell’Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio,


250 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadeliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la procedura legislativaor<strong>di</strong>naria, ne fissano lo statuto e le modalità <strong>di</strong> funzionamento.6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile apromuovere il coor<strong>di</strong>namento tra le azioni dell’Unione e quelle <strong>degli</strong>Stati membri, allo scopo <strong>di</strong> rafforzare l’efficacia e la complementaritàdei <strong>di</strong>spositivi dell’Unione e dei <strong>di</strong>spositivi nazionali <strong>di</strong> aiutoumanitario.7. L’Unione provvede affinché le sue azioni <strong>di</strong> aiuto umanitariosiano coor<strong>di</strong>nate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni eorganismi internazionali, specie nell’ambito del sistema delle NazioniUnite.Titolo IVMISURE RESTRITTIVEArticolo 215(ex articolo 301 del TCE)1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2del titolo V del trattato sull’Unione europea prevede l’interruzione ola riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarieconunoopiùpaesiterzi, il Consiglio, deliberando a maggioranzaqualificata su proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unioneper gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza e della Commissione,adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamentoeuropeo.2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2del titolo V del trattato sull’Unione europea lo prevede, il Consigliopuò adottare, secondo la procedura <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, misurerestrittive nei confronti <strong>di</strong> persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che, <strong>di</strong> gruppi o<strong>di</strong> entità non statali.3.Gliatti<strong>di</strong>cuialpresentearticolo contengono le necessarie<strong>di</strong>sposizioni sulle garanzie giuri<strong>di</strong>che.Titolo VACCOR<strong>DI</strong> INTERNAZIONALIArticolo 2161. L’Unione può concludere un accordo con uno o più paesiterzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano oqualora la conclusione <strong>di</strong> un accordo sia necessaria per realizzare,


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 251nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno <strong>degli</strong> obiettivi fissati daitrattati, o sia prevista in un atto giuri<strong>di</strong>co vincolante dell’Unione,oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.2. Gli accor<strong>di</strong> conclusi dall’Unione vincolano le istituzionidell’Unione e gli Stati membri.Articolo 217(ex articolo 310 del TCE)L’Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioniinternazionali accor<strong>di</strong> che istituiscono un’associazione caratterizzatada <strong>di</strong>ritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e daprocedure particolari.Articolo 218(ex articolo 300 del TCE)1. Fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni particolari dell’articolo 207, gliaccor<strong>di</strong> tra l’Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionalisono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.2. Il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati, definisce le <strong>di</strong>rettive<strong>di</strong> negoziato, autorizza la firma e conclude gli accor<strong>di</strong>.3. La Commissione, o l’alto rappresentante dell’Unione per gliaffari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza quando l’accordo previstoriguarda esclusivamente o principalmentelapoliticaesterae<strong>di</strong>sicurezzacomune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il qualeadotta una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa,in funzione della materia dell’accordo previsto, il negoziatore o ilcapo della squadra <strong>di</strong> negoziato dell’Unione.4. Il Consiglio può impartire <strong>di</strong>rettive al negoziatore e designareun comitato speciale che deve essere consultato nella conduzionedei negoziati.5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisioneche autorizza la firma dell’accordo e, se del caso, la sua applicazioneprovvisoria prima dell’entrata in vigore.6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisionerelativa alla conclusione dell’accordo.Tranne quando l’accordo riguarda esclusivamente la politicaestera e <strong>di</strong> sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione <strong>di</strong>conclusione dell’accordo:a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:


252 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonai) accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> associazione;ii) accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europeaper la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;iii) accor<strong>di</strong> che creano un quadro istituzionale specifico organizzandoprocedure <strong>di</strong> cooperazione;iv) accor<strong>di</strong> che hanno ripercussioni finanziarie considerevoliper l’Unione;v) accor<strong>di</strong> che riguardano settori ai quali si applica la proceduralegislativa or<strong>di</strong>naria oppure la procedura legislativa specialequalora sia necessaria l’approvazione del Parlamento europeo.In caso d’urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possonoconcordare un termine per l’approvazione;b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altricasi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che ilConsiglio può fissare in funzione dell’urgenza. In mancanza <strong>di</strong> parereentro detto termine, il Consiglio può deliberare.7. All’atto della conclusione <strong>di</strong> un accordo, il Consiglio, inderoga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvarea nome dell’Unione le mo<strong>di</strong>fiche dell’accordo se quest’ultimone prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte <strong>di</strong>un organo istituito dall’accordo stesso.Il Consiglio correda eventualmentequestaabilitazione<strong>di</strong>con<strong>di</strong>zionispecifiche.8. Nel corso dell’intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranzaqualificata.Tuttavia esso delibera all’unanimità quando l’accordo riguardaun settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione <strong>di</strong> unatto dell’Unione e per gli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> associazione e gli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> cuiall’articolo 212 con gli Stati can<strong>di</strong>dati all’adesione. Il Consiglio deliberaall’unanimità anche per l’accordo sull’adesione dell’Unionealla Convenzione europea per la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomoe delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione <strong>di</strong> taleaccordo entra in vigore previa approvazione <strong>degli</strong> Stati membri,conformemente alle rispettive norme costituzionali.9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza,adotta una decisione sulla sospensione dell’applicazione <strong>di</strong> un accordoe che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione inun organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 253che hanno effetti giuri<strong>di</strong>ci, fatta eccezione per gli atti che integranoo mo<strong>di</strong>ficano il quadro istituzionale dell’accordo.10. Il Parlamento europeo è imme<strong>di</strong>atamente e pienamenteinformato in tutte le fasi della procedura.11. Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio ola Commissione possono domandare il parere della Corte <strong>di</strong> giustiziacirca la compatibilità <strong>di</strong> un accordo previsto con i trattati.In caso <strong>di</strong> parere negativo della Corte, l’accordo previsto nonpuò entrare in vigore, salvo mo<strong>di</strong>fiche dello stesso o revisione deitrattati.Articolo 219(ex articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5, del TCE)1. In deroga all’articolo 218 il Consiglio, su raccomandazionedella Banca centrale europea o su raccomandazione della CommissioneepreviaconsultazionedellaBancacentrale europea, nell’intento<strong>di</strong> pervenire a un consenso compatibile con l’obiettivo dellastabilità dei prezzi, può concludere accor<strong>di</strong> formali su un sistema <strong>di</strong>tassi <strong>di</strong> cambio dell’euro nei confronti delle valute <strong>di</strong> Stati terzi. IlConsiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamentoeuropeo e secondo la procedura <strong>di</strong> cui al paragrafo 3.Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europeao su raccomandazione della Commissione e previa consultazionedella Banca centrale europea, nell’intento <strong>di</strong> pervenire ad un consensocoerente con l’obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare,adeguare o abbandonare i tassi centrali dell’euro all’interno delsistema dei tassi <strong>di</strong> cambio. Il presidente del Consiglio informa ilParlamento europeo dell’adozione, dell’adeguamento o dell’abbandonodei tassi centrali dell’euro.2. In mancanza <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> tassi <strong>di</strong> cambio rispetto ad unaopiùvalute <strong>di</strong> Stati terzi, come in<strong>di</strong>cato al paragrafo 1, il Consiglio,su raccomandazione della Commissione e previa consultazione dellaBanca centrale europea, o su raccomandazione della Banca centraleeuropea, può formulare gli orientamenti generali <strong>di</strong> politica delcambio nei confronti <strong>di</strong> dette valute. Questi orientamenti generalinon pregiu<strong>di</strong>cano l’obiettivo prioritario del SEBC <strong>di</strong> mantenere lastabilità dei prezzi.3. In deroga all’articolo 218, qualora accor<strong>di</strong> in materia <strong>di</strong>regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall’Unionecon uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consi-


254 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazionedellaBancacentraleeuropea,decidelemodalitàper la negoziazionee la conclusione <strong>di</strong> detti accor<strong>di</strong>. Tali modalità devono assicurareche l’Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associataa pieno titolo ai negoziati.4. Senza pregiu<strong>di</strong>zio della competenza dell’Unione e <strong>degli</strong> accor<strong>di</strong>dell’Unione relativi all’Unione economica e monetaria, gliStati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionalie concludere accor<strong>di</strong> internazionali.Titolo VIRELAZIONI DELL’UNIONE CONLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI EI PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL’UNIONEArticolo 220(ex articoli da 302 a 304 del TCE)1. L’Unione attua ogni utile forma <strong>di</strong> cooperazione con gliorgani delle Nazioni Unite e <strong>degli</strong> istituti specializzati delle NazioniUnite, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la sicurezza e lacooperazione in Europa e l’Organizzazione per la cooperazione e losviluppo economico.L’Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportunicon altre organizzazioni internazionali.2. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e lapolitica <strong>di</strong> sicurezza e la Commissione sono incaricati dell’attuazionedel presente articolo.Articolo 2211. Le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioniinternazionali assicurano la rappresentanza dell’Unione.2. Le delegazioni dell’Unione sono poste sotto l’autorità dell’altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong>sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni<strong>di</strong>plomatiche e consolari <strong>degli</strong> Stati membri.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 255Titolo VIICLAUSOLA <strong>DI</strong> SOLIDARIETÀArticolo 2221. L’Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente inuno spirito <strong>di</strong> solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto <strong>di</strong>un attacco terroristico o sia vittima <strong>di</strong> una calamità naturale o provocatadall’uomo. L’Unione mobilita tutti gli strumenti <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spone,inclusi i mezzi militari messi a sua <strong>di</strong>sposizione dagli Statimembri, per:a) — prevenire la minaccia terroristica sul territorio <strong>degli</strong> Statimembri;— proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civileda un eventuale attacco terroristico;— prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, surichiesta delle sue autorità politiche, in caso <strong>di</strong> attacco terroristico;b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio,su richiesta delle sue autorità politiche, in caso <strong>di</strong> calamità naturaleo provocata dall’uomo.2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o èvittima <strong>di</strong> una calamità naturale o provocata dall’uomo, gli altri Statimembri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza.A tal fine gli Stati membri si coor<strong>di</strong>nano in sede <strong>di</strong> Consiglio.3. Le modalità <strong>di</strong> attuazione della presente clausola <strong>di</strong> solidarietàda parte dell’Unione sono definite da una decisione adottatadal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell’altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza.Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della <strong>di</strong>fesa,il Consiglio delibera conformemente all’articolo 31, paragrafo 1 deltrattato sull’Unione europea. Il Parlamento europeo è informato.Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l’articolo 240, ilConsiglio è assistito dal comitato politico e <strong>di</strong> sicurezza, con ilsostegno delle strutture sviluppate nell’ambito della politica <strong>di</strong> sicurezzae<strong>di</strong><strong>di</strong>fesacomune,edalcomitato<strong>di</strong> cui all’articolo 71, i qualigli presentano, se del caso, pareri congiunti.4. Per consentire all’Unione e agli Stati membri <strong>di</strong> agire inmodo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minaccecui è confrontata l’Unione.


256 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaPARTE SESTA<strong>DI</strong>SPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIETitolo I<strong>DI</strong>SPOSIZIONI ISTITUZIONALICapo 1le istituzioniSezione 1 - Il parlamento europeoArticolo 223(ex articolo 190, paragrafi 4 e 5 del TCE)1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilirele <strong>di</strong>sposizioni necessarie per permettere l’elezione dei suoi membria suffragio universale <strong>di</strong>retto, secondo una procedura uniforme intutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Statimembri.Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una proceduralegislativaspecialeepreviaapprovazionedelParlamentoeuropeoche si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono,stabilisce le <strong>di</strong>sposizioni necessarie. Tali <strong>di</strong>sposizioni entrano in vigoreprevia approvazione <strong>degli</strong> Stati membri conformemente allerispettive norme costituzionali.2. Previo parere della Commissione e con l’approvazione delConsiglio, il Parlamento europeo, <strong>di</strong> sua iniziativa, deliberando me<strong>di</strong>anteregolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscelo statuto e le con<strong>di</strong>zioni generali per l’esercizio delle funzionidei suoi membri. Per le norme o le con<strong>di</strong>zioni relative alregime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l’unanimità insede <strong>di</strong> Consiglio.Articolo 224(ex articolo 191, secondo comma, del TCE)Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>anteregolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, determinanolo statuto dei partiti politici a livello europeo <strong>di</strong> cui all’articolo 10,paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea, in particolare le normerelative al loro finanziamento.Articolo 225(ex articolo 192, secondo comma, del TCE)A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 257europeo può chiedere alla Commissione <strong>di</strong> presentare adeguate propostesullequestioniperlequalireputanecessarial’elaborazione<strong>di</strong>un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati. Se la Commissionenonpresentaunaproposta,essanecomunicalemotivazionial Parlamento europeo.Articolo 226(ex articolo 193 del TCE)Nell’ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta<strong>di</strong> un quarto dei membri che lo compongono, può costituireuna commissione temporanea d’inchiesta incaricata <strong>di</strong> esaminare,fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ad altre istituzioni o ad altriorgani, le denunce <strong>di</strong> infrazione o <strong>di</strong> cattiva amministrazione nell’applicazionedel <strong>di</strong>ritto dell’Unione, salvo quando i fatti <strong>di</strong> cuitrattasi siano pendenti <strong>di</strong>nanzi ad una giuris<strong>di</strong>zione e fino all’espletamentodella procedura giu<strong>di</strong>ziaria.La commissione temporanea d’inchiesta cessa <strong>di</strong> esistere con ildeposito della sua relazione.Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, ilParlamento europeo, <strong>di</strong> sua iniziativa, deliberando me<strong>di</strong>ante regolamentisecondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalitàper l’esercizio del <strong>di</strong>ritto d’inchiesta.Articolo 227(ex articolo 194 del TCE)Qualsiasi citta<strong>di</strong>no dell’Unione, nonché ogni persona fisica ogiuri<strong>di</strong>ca che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro,ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> presentare, in<strong>di</strong>vidualmente o in associazione conaltri citta<strong>di</strong>ni o persone, una petizione al Parlamento europeo suuna materia che rientra nel campo <strong>di</strong> attività dell’Unione e che lo(la) concerne <strong>di</strong>rettamente.Articolo 228(ex articolo 195 del TCE)1. Un me<strong>di</strong>atore europeo, eletto dal Parlamento europeo, èabilitato a ricevere le denunce <strong>di</strong> qualsiasi citta<strong>di</strong>no dell’Unione o<strong>di</strong> qualsiasi persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca che risieda o abbia la sedesociale in uno Stato membro, e riguardanti casi <strong>di</strong> cattiva amministrazionenell’azione delle istituzioni, <strong>degli</strong> organi o <strong>degli</strong> organismidell’Unione, salvo la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea nell’e-


258 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonasercizio delle sue funzioni giuris<strong>di</strong>zionali. Egli istruisce tali denuncee riferisce al riguardo.Conformemente alla sua missione, il Me<strong>di</strong>atore, <strong>di</strong> propriainiziativaoinbasealledenuncecheglisonostatepresentate<strong>di</strong>rettamenteo tramite un membro del Parlamento europeo, procede alleindagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questioneformino o abbiano formato oggetto <strong>di</strong> una procedura giu<strong>di</strong>ziaria.Qualora il Me<strong>di</strong>atore constati un caso <strong>di</strong> cattiva amministrazione,egli ne investe l’istituzione interessata, che <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> tre mesi percomunicargli il suo parere. Il Me<strong>di</strong>atore trasmette poi una relazioneal Parlamento europeo e all’istituzione, all’organo o all’organismointeressati. La persona che ha sporto denuncia viene informata delrisultato dell’indagine.Ogni anno il Me<strong>di</strong>atore presenta una relazione al Parlamentoeuropeo sui risultati delle sue indagini.2. Il Me<strong>di</strong>atore è eletto dopo ogni elezione del Parlamentoeuropeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.Il Me<strong>di</strong>atore può essere <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong>missionario dalla Corte <strong>di</strong>giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non rispondapiù alle con<strong>di</strong>zioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o abbiacommesso una colpa grave.3.IlMe<strong>di</strong>atoreesercitalesuefunzioni in piena in<strong>di</strong>pendenza.Nell’adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accettaistruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Pertutta la durata del suo mandato, il Me<strong>di</strong>atore non può esercitarealcuna altra attività professionale, remunerata o meno.4. Previo parere della Commissione e con l’approvazione delConsiglio, il Parlamento europeo, <strong>di</strong> sua iniziativa, deliberando me<strong>di</strong>anteregolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissalo statuto e le con<strong>di</strong>zioni generali per l’esercizio delle funzioni delMe<strong>di</strong>atore.Articolo 229(ex articolo 196 del TCE)Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso siriunisce <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto il secondo martedì del mese <strong>di</strong> marzo.Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a richiesta dellamaggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o dellaCommissione.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 259Articolo 230(ex articolo 197, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)La Commissione può assistere a tutte le sedute ed essere ascoltataa sua richiesta.La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioniche le sono presentate dal Parlamento europeo o daimembri <strong>di</strong> questo.Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamentoeuropeo, secondo le modalità previste dal regolamento internodel Consiglio europeo e da quello del Consiglio.Articolo 231(ex articolo 198 del TCE)Salvo contrarie <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, il Parlamento europeodelibera a maggioranza dei suffragi espressi.Il regolamento interno fissa il numero legale.Articolo 232(ex articolo 199 del TCE)Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento internoa maggioranza dei membri che lo compongono.Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformementealle con<strong>di</strong>zioni previste dai trattatiedadettoregolamento.Articolo 233(ex articolo 200 del TCE)Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all’esamedella relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.Articolo 234(ex articolo 201 del TCE)Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione <strong>di</strong> censurasull’operato della Commissione, non può pronunciarsi su talemozioneprimachesianotrascorsialmenotregiornidalsuodepositoe con scrutinio pubblico.Se la mozione <strong>di</strong> censura è approvata a maggioranza <strong>di</strong> dueterzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongonoil Parlamento europeo, i membri dellaCommissionesi<strong>di</strong>mettonocollettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante dell’Unioneper gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza si <strong>di</strong>mette dalle


260 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonafunzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono incarica e continuano a curare gli affari <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria amministrazionefino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 17 del trattatosull’Unione europea. In questo caso, il mandato dei membri dellaCommissione nominati per sostituirliscadealladataincuisarebbescaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a <strong>di</strong>mettersicollettivamente dalle loro funzioni.Sezione 2 - Il Consiglio europeoArticolo 2351. In caso <strong>di</strong> votazione, ciascun membro del Consiglio europeopuò riceveredelegadaunosolo<strong>degli</strong>altrimembri.L’articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea el’articolo 238, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglioeuropeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorchéil Consiglio europeo delibera me<strong>di</strong>ante votazione, il presidente e ilpresidente della Commissione non partecipano al voto.L’astensione <strong>di</strong> membri presenti o rappresentati non osta all’adozionedelle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali èrichiesta l’unanimità.2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitatoper essere ascoltato dal Consiglio europeo.3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice inmerito alle questioni procedurali e per l’adozione del suo regolamentointerno.4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale delConsiglio.Articolo 236Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata:a) una decisione che stabilisce l’elenco delle formazioni delConsiglio, eccettuate quella « Affari generali » e quella « Affariesteri », conformemente all’articolo 16, paragrafo 6 del trattato sull’Unioneeuropea;b) una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio,eccettuata quella « Affari esteri », conformemente all’articolo16, paragrafo 9 del trattato sull’Unione europea.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 261Sezione 3 - Il ConsiglioArticolo 237(ex articolo 204 del TCE)Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, periniziativa <strong>di</strong> questi, <strong>di</strong> uno dei suoi membri o della Commissione.Articolo 238(ex articolo 205, paragrafi 1 e 2, del TCE)1. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice,il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che locompongono.2. In deroga all’articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unioneeuropea,adecorreredal1ºnovembre2014efattesalvele<strong>di</strong>sposizioni stabilite dal protocollo sulle <strong>di</strong>sposizioni transitorie,quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissioneo dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica<strong>di</strong> sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri chetotalizzino almeno il 65% della popolazione dell’Unione (11).(11) Dichiarazione (n. 7) relativa all’articolo 16, paragrafo 4, del trattatosull’Unione europea e all’articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamentodell’Unione europea.La conferenza <strong>di</strong>chiara che la decisione relativa all’attuazione dell’articolo16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 238, paragrafo 2,del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sarà adottata dal Consiglioalla data della firma del trattato <strong>di</strong> Lisbona ed entrerà invigoreilgiornodell’entratain vigore <strong>di</strong> detto trattato. Il progetto <strong>di</strong> decisione figura qui <strong>di</strong> seguito.« Progetto <strong>di</strong> decisione del Consiglio relativa all’attuazione <strong>degli</strong> articoli16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea tra il 1 o novembre 2014 e il 31 marzo 2017,da un lato, e a decorrere dal 1 o aprile 2017, dall’altro »Il Consiglio dell’Unione europea,considerando quanto segue:1) È opportuno adottare <strong>di</strong>sposizioni tali da consentire una transizionefluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata — qualedefinito all’articolo 3, paragrafo 3 del protocollo sulle <strong>di</strong>sposizioni transitorie,che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014 — al sistema <strong>di</strong> voto previstoagli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e 238, paragrafo 2 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea, che si applicherà a decorrere dal1º novembre 2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo2017, le <strong>di</strong>sposizioni specifiche <strong>di</strong> cui all’articolo 3, paragrafo 2 <strong>di</strong> detto protocollo.2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzarela legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,


262 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona3. A decorrere dal 1 o novembre 2014 e fatte salve le <strong>di</strong>sposi-decide:Sezione 1 - Disposizioni applicabili tra il 1º novembre 2014 e il 31 marzo 2017Articolo 1Tra il 1º novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero <strong>di</strong> membri delConsiglio che rappresentaa) almeno i tre quarti della popolazione, ob) almeno i tre quarti del numero <strong>degli</strong> Stati membri,necessari per costituire una minoranza <strong>di</strong> blocco risultante dall’applicazione<strong>degli</strong> articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea o 238, paragrafo2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, manifesta l’intenzione<strong>di</strong> opporsi all’adozione da parte del Consiglio <strong>di</strong> un atto a maggioranzaqualificata, il Consiglio <strong>di</strong>scute la questione.Articolo 2Durante le <strong>di</strong>scussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere,entro un tempo ragionevole e senza pregiu<strong>di</strong>care i limiti <strong>di</strong> tempo obbligatoristabiliti dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione, una soluzione sod<strong>di</strong>sfacente che tenga conto dellepreoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio <strong>di</strong> cui all’articolo 1.Articolo 3A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l’assistenza dellaCommissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativanecessaria per facilitare la realizzazione <strong>di</strong> una più ampia base <strong>di</strong> accordonel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.Sezione 2 - Disposizioni applicabili a decorrere dal 1 o aprile 2017Articolo 4A decorrere dal 1º aprile 2017, se un numero <strong>di</strong> membri del Consiglio cherappresentaa) almeno il 55% della popolazione, ob) almenoil55%delnumero<strong>degli</strong>Statimembri,necessari per costituire una minoranza <strong>di</strong> blocco risultante dall’applicazione<strong>degli</strong> articoli 16, paragrafo 4, primo comma del trattato sull’Unione europeao 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, manifestal’intenzione <strong>di</strong> opporsi all’adozione da parte del Consiglio <strong>di</strong> un atto amaggioranza qualificata, il Consiglio <strong>di</strong>scute la questione.Articolo 5Durante le <strong>di</strong>scussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere,entro un tempo ragionevole e senza pregiu<strong>di</strong>care i limiti <strong>di</strong> tempo obbligatoristabiliti dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione, una soluzione sod<strong>di</strong>sfacente che tenga conto dellepreoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio <strong>di</strong> cui all’articolo 4.Articolo 6A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l’assistenza dellaCommissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi ini-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 263zioni stabilite dal protocollo sulle <strong>di</strong>sposizioni transitorie, nei casi incui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio partecipanoalla votazione, per maggioranza qualificata si intende quantosegue:a) per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% deimembri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipantiche totalizzino almeno il 65% della popolazione <strong>di</strong> tali Stati.La minoranza <strong>di</strong> blocco deve comprendere almeno il numerominimo <strong>di</strong> membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35%della popolazione <strong>degli</strong> Stati membri partecipanti, più un altromembro; in caso contrario la maggioranza qualificata si consideraraggiunta.b) In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non deliberasu proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unioneper gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza, per maggioranzaqualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentantigli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il65% della popolazione <strong>di</strong> tali Stati.4. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati nonostano all’adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali èrichiesta l’unanimità.PROTOCOLLO (n. 9)SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVAALL’ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 16, PARAGRAFO 4,DEL <strong>TRATTATO</strong> SULL’UNIONE EUROPEA E 238, PARAGRAFO 2DEL <strong>TRATTATO</strong> SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONEEUROPEA TRA <strong>IL</strong> 1 o NOVEMBRE 2014 E <strong>IL</strong> 31 MARZO 2017,DA UN LATO, E DAL 1 o APR<strong>IL</strong>E 2017, DALL’ALTROle alte parti contraenti,tenendo conto che l’accordo sulla decisione del Consiglio relativaall’attuazione <strong>degli</strong> articoli16,paragrafo4deltrattatosull’Unioneeuropea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unioneziativa necessaria per facilitare la realizzazione <strong>di</strong> una più ampia base <strong>di</strong> accordonel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.Sezione 3 - Entrata in vigoreArticolo 7La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore deltrattato <strong>di</strong> Lisbona.


264 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaeuropea tra il 1 o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1 oaprile 2017, dall’altro (in appresso denominata ‘‘la decisione’’), ha rivestitoun’importanza fondamentale all’atto dell’approvazione del trattato<strong>di</strong> Lisbona,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo unicoPrima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri allamo<strong>di</strong>fica o all’abrogazione della decisione o <strong>di</strong> una delle sue <strong>di</strong>sposizioni,ovvero alla mo<strong>di</strong>fica in<strong>di</strong>retta della sua portata o del suo senso me<strong>di</strong>antela mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> un altro atto giuri<strong>di</strong>co dell’Unione, il Consiglio europeodelibera preliminarmente su detto progetto per consenso in conformitàdell’articolo 15, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea. [fine Protocollon. 9]PROTOCOLLO (n. 36)SULLE <strong>DI</strong>SPOSIZIONI TRANSITORIEle alte parti contraenti,considerando che, per organizzare la transizione dalle <strong>di</strong>sposizioniistituzionali dei trattati applicabili prima dell’entrata in vigore deltrattato <strong>di</strong> Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere<strong>di</strong>sposizioni transitorie,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energiaatomica:Articolo 1Nel presente protocollo i termini ‘‘trattati’’ designano il trattatosull’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europeaeiltrattatocheistituiscelaComunitàeuropea dell’energia atomica.(omissis)Titolo II<strong>DI</strong>SPOSIZIONI CONCERNENT<strong>IL</strong>A MAGGIORANZA QUALIFICATAArticolo 31. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unioneeuropea,le<strong>di</strong>sposizioni<strong>di</strong>taleparagrafoele<strong>di</strong>sposizionidell’articolo238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione euro-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 265pea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno alConsiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1 0 novembre 2014.2. Nel periodo dal 1 0 novembre 2014 al 31 marzo 2017, quandouna deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, unmembro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata inbase alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso siapplicano i paragrafi 3 e 4.3. Fino al 31 ottobre 2014, sono in vigore le <strong>di</strong>sposizioni seguentifatto salvo l’articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio cherichiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuitala seguente ponderazione:Belgio 12Bulgaria 10Repubblica ceca 12Danimarca 7Germania 29Estonia 4Irlanda 7Grecia 12Spagna 27Francia 29Italia 29Cipro 4Lettonia 4Lituania 7Lussemburgo 4Ungheria 12Malta 3Paesi Bassi 13Austria 10Polonia 27Portogallo 12Romania 14Slovenia 4Slovacchia 7Finlan<strong>di</strong>a 7Svezia 10Regno Unito 29Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti cheesprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, invirtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione.Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenutoalmeno 255 voti che esprimano il voto favorevole <strong>di</strong> almeno due terzidei membri.UnmembrodelConsiglioeuropeoodelConsigliopuòchiedereche, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a mag-


266 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonagioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongonotale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazionetotale dell’Unione. Qualora tale con<strong>di</strong>zione non sia sod<strong>di</strong>sfatta,l’atto non è adottato.4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti imembri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cuisi fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell’articolo 238,paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, permaggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati,una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmenteuna percentuale della popolazione <strong>degli</strong> Stati membri interessati pari aquelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.Titolo III<strong>DI</strong>SPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIOArticolo 4Fino all’entrata in vigore della decisione <strong>di</strong> cui all’articolo 16,paragrafo 6, primo comma del trattato sull’Unione europea, il Consigliopuò riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma <strong>di</strong> dettoparagrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito condecisione del Consiglio ‘‘Affari generali’’ deliberante a maggioranza semplice.(omissis)Articolo 239(ex articolo 206 del TCE)In caso <strong>di</strong> votazione, ciascun membro del Consiglio può riceveredelega da uno solo <strong>degli</strong> altri membri.Articolo 240(ex articolo 207 del TCE)1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti deigoverni <strong>degli</strong> Stati membri è responsabile della preparazione deilavori del Consiglio e dell’esecuzione dei compiti che quest’ultimogliassegna.Ilcomitatopuòadottare decisioni <strong>di</strong> procedura nei casiprevisti dal regolamento interno del Consiglio.2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto laresponsabilità <strong>di</strong> un segretario generale nominato dal Consiglio.Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all’organizzazionedel segretariato generale.3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito allequestioni procedurali e per l’adozione del suo regolamento interno.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 267Articolo 241(ex articolo 208 del TCE)Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, può chiederealla Commissione <strong>di</strong> procedere a tutti gli <strong>stu<strong>di</strong></strong> che esso ritieneopportuni ai fini del raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi comuni e <strong>di</strong>sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presentaunaproposta,necomunicalemotivazionialConsiglio.Articolo 242(ex articolo 209 del TCE)Il Consiglio deliberando a maggioranza semplice, stabilisce,previa consultazione della Commissione, lo statuto dei comitati previstidai trattati.Articolo 243(ex articolo 210 del TCE)Il Consiglio fissa gli stipen<strong>di</strong>, indennità e pensioni del presidentedel Consiglio europeo, del presidente della Commissione,dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica<strong>di</strong> sicurezza, dei membri della Commissione, dei presidenti, deimembri e dei cancellieri della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea,nonché del segretario generale del Consiglio. Esso fissa altresìtutte le indennità sostitutive <strong>di</strong> retribuzione.Sezione 4 - La CommissioneArticolo 244 (12)A norma dell’articolo 17, paragrafo 5 del trattato sull’Unione europeai membri della Commissione sono scelti in base ad un sistema <strong>di</strong>rotazione stabilito all’unanimità dal Consiglio europeo secondo i principiseguenti:a) gliStatimembrisonotrattatisuunpiano<strong>di</strong>assolutaparitàperquanto concerne la determinazione dell’avvicendamento e del periodo <strong>di</strong>(12) Articolo abrogato. Cfr. le conclusioni della presidenza del Consiglioeuropeo <strong>di</strong> Bruxelles (11 e 12 <strong>di</strong>cembre 2008) nelle quali si afferma che: « IlConsiglio europeo conviene che, purché il trattato <strong>di</strong> Lisbona entri in vigore,sarà adottata una decisione secondo le necessarie procedure giuri<strong>di</strong>che, affinchéla Commissione continui a comprendere un citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> ciascuno Stato membro »(punto 2 del parag. I).


268 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonapermanenza dei loro citta<strong>di</strong>ni in seno alla Commissione; pertanto loscarto tra il numero totale dei mandati detenuti da citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> due Statimembri non può mai essere superiore a uno;b) fattasalvalaletteraa), ciascuna delle Commissioni successive ècostituita in modo da riflettere in maniera sod<strong>di</strong>sfacente la molteplicitàdemografica e geografica <strong>degli</strong> Stati membri.Articolo 245(ex articolo 213 del TCE)I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibilecon il carattere delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettanola loro in<strong>di</strong>pendenza e non cercano <strong>di</strong> influenzarli nell’adempimentodei loro compiti.I membri della Commissione non possono, per la durata delleloro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, rimuneratao meno. Fin dal loro inse<strong>di</strong>amento, essi assumono l’impegno solenne<strong>di</strong> rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo lacessazione <strong>di</strong> queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed inparticolare i doveri <strong>di</strong> onestà e delicatezza per quanto riguardal’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.In caso <strong>di</strong> violazione <strong>degli</strong> obblighi stessi, la Corte <strong>di</strong> giustizia, suistanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o dellaCommissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le <strong>di</strong>missionid’ufficio alle con<strong>di</strong>zioni previste dall’articolo 247 ovvero la decadenzadal<strong>di</strong>rittoapensionedell’interessatoodaaltrivantaggisostitutivi.Articolo 246(ex articolo 215 del TCE)A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membridella Commissione cessano in<strong>di</strong>vidualmente per <strong>di</strong>missioni volontarieo d’ufficio.Il posto <strong>di</strong>venuto vacante a seguito <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni volontarie od’ufficio o <strong>di</strong> decesso è coperto, per la restante durata del mandatodel membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominatodal Consiglio <strong>di</strong> comune accordo col presidente della Commissione,previa consultazione del Parlamento europeo e in conformitàdei criteri <strong>di</strong> cui all’articolo 17, paragrafo 3, secondo comma deltrattato sull’Unione europea.Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta del presidentedella Commissione, può decidere che tale posto <strong>di</strong>venuto


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 269vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante duratadel mandato è breve.In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni volontarie, <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni d’ufficio o <strong>di</strong>decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suomandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura previstadall’articolo 17, paragrafo 7, primo comma del trattato sull’Unioneeuropea.In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni volontarie o d’ufficio o <strong>di</strong> decesso, l’altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezzaè sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformitàdell’articolo 18, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea.In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni volontarie <strong>di</strong> tutti i membri della Commissione,questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari<strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restantedurata del mandato, in conformità dell’articolo 17 del trattatosull’Unione europea.Articolo 247(ex articolo 216 del TCE)Qualsiasi membro della Commissione che non risponda piùalle con<strong>di</strong>zioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o che abbiacommesso una colpa grave può essere <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong>missionario dallaCorte <strong>di</strong> giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranzasemplice, o della Commissione.Articolo 248(ex articolo 217, paragrafo 2, del TCE)Fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 4 del trattato sull’Unioneeuropea, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturatee ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell’articolo17, paragrafo 6 <strong>di</strong> detto trattato. Il presidente può mo<strong>di</strong>ficarela ripartizione delle competenze nelcorsodelmandato.Imembridella Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente,sotto la sua autorità.Articolo 249(ex articoli 218, paragrafo 2, e 212 del TCE)1. La Commissione stabilisce il proprio regolamento internoallo scopo <strong>di</strong> assicurare il proprio funzionamento e quello dei propriservizi. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.2. La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima


270 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadell’apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazionegenerale sull’attività dell’Unione.Articolo 250(ex articolo 219 del TCE)Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranzadeisuoimembri.Il regolamento interno fissa il numero legale.Sezione 5 - La Corte <strong>di</strong> Giustizia dell’Unione europea (13)Articolo 251(ex articolo 221 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione,conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto dellaCorte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea.Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte <strong>di</strong> giustizia puòriunirsi anche in seduta plenaria.Articolo 252(ex articolo 222 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia è assistita da otto avvocati generali. Oveciò sia richiesto dalla Corte <strong>di</strong> giustizia, il Consiglio, deliberandoall’unanimità, può aumentare il numero <strong>degli</strong> avvocati generali.L’avvocato generale ha l’ufficio <strong>di</strong> presentare pubblicamente,con assoluta imparzialità e in piena in<strong>di</strong>pendenza, conclusioni motivatesulle cause che, conformemente allo statuto della Corte <strong>di</strong>giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento.Articolo 253(ex articolo 223 del TCE)I giu<strong>di</strong>ci e gli avvocati generali della Corte <strong>di</strong> giustizia, sceltitra personalità che offrano tutte le garanzie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza e cheriuniscano le con<strong>di</strong>zioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi,delle più alte funzioni giuris<strong>di</strong>zionali, ovvero che siano giureconsulti<strong>di</strong> notoria competenza, sono nominati <strong>di</strong> comune accordo per seianni dai governi <strong>degli</strong> Stati membri, previa consultazione del comitato<strong>di</strong> cui all’articolo 255.(13) Cfr. il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea. Cfr. lo Statuto in http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_17-39-11_713.pdf.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 271Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giu<strong>di</strong>ci e<strong>degli</strong> avvocati generali, alle con<strong>di</strong>zioni previste dallo statuto dellaCorte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea.I giu<strong>di</strong>ci designano tra loro, per tre anni, il presidente dellaCorte <strong>di</strong> giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.I giu<strong>di</strong>ci e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamentenominati.La Corte <strong>di</strong> giustizia nomina il proprio cancelliere, <strong>di</strong> cui fissalo statuto.La Corte <strong>di</strong> giustizia stabilisce il proprio regolamento <strong>di</strong> procedura.Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.Articolo 254(ex articolo 224 del TCE)Il numero dei giu<strong>di</strong>ci del Tribunale è stabilito dallo statutodella Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea.Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito daavvocati generali.I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offranotutte le garanzie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza e possiedano la capacità per l’esercizio<strong>di</strong> alte funzioni giuris<strong>di</strong>zionali. Essi sono nominati <strong>di</strong> comuneaccordo per sei anni dai governi <strong>degli</strong> Stati membri, previaconsultazione del comitato <strong>di</strong> cui all’articolo 255. Ogni tre anni siprocede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono esserenuovamente nominati.I giu<strong>di</strong>ci designano tra loro, per tre anni, il presidente delTribunale. Il suo mandato è rinnovabile.Il Tribunale nomina il proprio cancelliere, <strong>di</strong> cui fissa lo statuto.Il Tribunale stabilisce il proprio regolamento <strong>di</strong> procedura <strong>di</strong>concerto con la Corte <strong>di</strong> giustizia. Tale regolamento è sottopostoall’approvazione del Consiglio.Salvo quanto <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto dallo statuto della Corte<strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea, le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati relativealla Corte <strong>di</strong> giustizia sono applicabili al Tribunale.Articolo 255È istituito un comitato con l’incarico <strong>di</strong> fornire un pareresull’adeguatezza dei can<strong>di</strong>dati all’esercizio delle funzioni <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cee <strong>di</strong> avvocato generale della Corte <strong>di</strong> giustizia e del Tribunale, prima


272 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonache i governi <strong>degli</strong> Stati membri procedano alle nomine in conformità<strong>degli</strong> articoli 253 e 224.Il comitato è composto da sette personalità sceltetraexmembridella Corte <strong>di</strong> giustizia e del Tribunale, membri dei massimiorgani giuris<strong>di</strong>zionali nazionali e giuristi <strong>di</strong> notoria competenza,uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglioadotta una decisione che stabilisce le regole <strong>di</strong> funzionamento <strong>di</strong>detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso deliberasu iniziativa del presidente della Corte <strong>di</strong> giustizia.Articolo 256(ex articolo 225 del TCE)1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado deiricorsi <strong>di</strong> cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272, ad eccezione <strong>di</strong>quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazionedell’articolo 257 e <strong>di</strong> quelli che lo statuto riserva alla Corte <strong>di</strong>giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competenteper altre categorie <strong>di</strong> ricorsi.Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafopossono essere oggetto <strong>di</strong> impugnazione <strong>di</strong>nanzi alla Corte <strong>di</strong>giustiziaperisolimotivi<strong>di</strong><strong>di</strong>ritto e alle con<strong>di</strong>zioni ed entro i limitiprevisti dallo statuto.2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposticontro le decisioni dei tribunali specializzati.Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafopossono eccezionalmente essere oggetto <strong>di</strong> riesame da partedella Corte <strong>di</strong> giustizia, alle con<strong>di</strong>zioni ed entro i limiti previsti dallostatuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del<strong>di</strong>ritto dell’Unione siano compromesse.3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiu<strong>di</strong>ziali,sottoposte ai sensi dell’articolo 267, in materie specifichedeterminate dallo statuto.Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione <strong>di</strong>principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del<strong>di</strong>ritto dell’Unione, può rinviare la causa <strong>di</strong>nanzi alla Corte <strong>di</strong> giustiziaaffinché si pronunci.Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiu<strong>di</strong>zialipossono eccezionalmente essere oggetto <strong>di</strong> riesame da parte dellaCorte <strong>di</strong> giustizia, alle con<strong>di</strong>zioni ed entro i limiti previsti dallo


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 273statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del<strong>di</strong>ritto dell’Unione siano compromesse.Articolo 257(ex articolo 225 A del TCE)Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono istituire tribunali specializzatiaffiancati al Tribunale, e incaricati <strong>di</strong> conoscere in primo grado<strong>di</strong> talune categorie <strong>di</strong> ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamentoeuropeo e il Consiglio deliberano me<strong>di</strong>ante regolamenti suproposta della Commissione e previa consultazione della Corte <strong>di</strong>giustizia o su richiesta della Corte <strong>di</strong> giustizia e previa consultazionedella Commissione.Il regolamento sull’istituzione <strong>di</strong> un tribunale specializzato stabiliscele regole relative alla composizione <strong>di</strong> tale tribunale e precisala portata delle competenze ad esso conferite.Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto<strong>di</strong> impugnazione per i soli motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto o, qualora il regolamentosull’istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi<strong>di</strong> fatto, <strong>di</strong>nanzi al Tribunale.I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone cheoffrano tutte le garanzie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza e possiedano la capacitàper l’esercizio <strong>di</strong> funzioni giuris<strong>di</strong>zionali. Essi sono nominati dalConsiglio, che delibera all’unanimità.I tribunali specializzati stabiliscono il proprio regolamento <strong>di</strong>procedura <strong>di</strong> concerto con la Corte <strong>di</strong> giustizia. Tale regolamento èsottoposto all’approvazione del Consiglio.Salvo ove <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto dal regolamento sull’istituzionedel tribunale specializzato, le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati relativealla Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea e le <strong>di</strong>sposizioni dellostatuto della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea si applicano aitribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e l’articolo 64 delmedesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.Articolo 258(ex articolo 226 del TCE)La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbiamancato a uno <strong>degli</strong> obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati,emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato incon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> presentare le sue osservazioni.


274 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaQualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere neltermine fissato dalla Commissione, questa può a<strong>di</strong>re la Corte <strong>di</strong>giustizia dell’Unione europea.Articolo 259(ex articolo 227 del TCE)Ciascuno <strong>degli</strong> Stati membri può a<strong>di</strong>re la Corte <strong>di</strong> giustiziadell’Unione europea quando reputi che un altro Stato membro hamancato a uno <strong>degli</strong> obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.Uno Stato membro, prima <strong>di</strong> proporre contro un altro Statomembro un ricorso fondato su una pretesa violazione <strong>degli</strong> obblighiche a quest’ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersialla Commissione.LaCommissioneemetteunpareremotivatodopochegliStatiinteressati siano posti in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> presentare in contrad<strong>di</strong>ttoriole loro osservazioni scritte e orali.Qualora la Commissione non abbia formulato il parere neltermine <strong>di</strong> tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere nonosta alla facoltà <strong>di</strong> ricorso alla Corte.Articolo 260(ex articolo 228 del TCE)1. Quando la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea riconoscache uno Stato membro ha mancato ad uno <strong>degli</strong> obblighi ad essoincombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere iprovve<strong>di</strong>menti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbiapreso le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta,la Commissione, dopo aver posto tale Stato in con<strong>di</strong>zione<strong>di</strong> presentare osservazioni, può a<strong>di</strong>re la Corte. Essa precisa l’importodella somma forfettaria o della penalità, daversaredapartedello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato allecircostanze.La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questionenon si è conformatoallasentenzadaessapronunciata,puòcomminargliil pagamento <strong>di</strong> una somma forfettaria o <strong>di</strong> una penalità.Questa procedura lascia impregiu<strong>di</strong>cate le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo259.3. La Commissione, quando propone ricorso <strong>di</strong>nanzi alla Cortein virtù dell’articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 275non abbia adempiuto all’obbligo <strong>di</strong> comunicare le misure <strong>di</strong> attuazione<strong>di</strong> una <strong>di</strong>rettiva adottata secondo una procedura legislativa,può, se lo ritiene opportuno, in<strong>di</strong>care l’importo della somma forfettariao della penalità da versare da parte <strong>di</strong> tale Stato che essaconsideri adeguato alle circostanze.Se la Corte constata l’inadempimento, può comminare alloStato membro in questione il pagamento <strong>di</strong> una somma forfettariao <strong>di</strong> una penalità entro i limiti dell’importo in<strong>di</strong>cato dalla Commissione.Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nellasentenza.Articolo 261(ex articolo 229 del TCE)I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeoe dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle <strong>di</strong>sposizioni dei trattatipossono attribuire alla Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea unacompetenza giuris<strong>di</strong>zionale anche <strong>di</strong> merito per quanto riguarda lesanzioni previste nei regolamenti stessi.Articolo 262(ex articolo 229 A del TCE)Fatte salve le altre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberandoall’unanimità secondo una procedura legislativa speciale eprevia consultazione del Parlamento europeo, può adottare <strong>di</strong>sposizioniintese ad attribuire alla Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea,nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversieconnesse con l’applicazione <strong>degli</strong> atti adottati in base aitrattati che creano titoli europei <strong>di</strong> proprietà intellettuale. Tali <strong>di</strong>sposizionientranoinvigorepreviaapprovazione<strong>degli</strong>Statimembri,conformemente alle rispettive norme costituzionali.Articolo 263(ex articolo 230 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea esercita un controllo<strong>di</strong> legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissionee della Banca centrale europea che non siano raccomandazionio pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e delConsiglio europeo destinati a produrre effetti giuri<strong>di</strong>ci nei confronti<strong>di</strong> terzi. Esercita inoltre un controllo <strong>di</strong> legittimità sugli atti <strong>degli</strong>organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuri<strong>di</strong>cinei confronti <strong>di</strong> terzi.


276 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaA tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi perincompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattatio <strong>di</strong> qualsiasi regola <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto relativa alla loro applicazione,ovvero per sviamento <strong>di</strong> potere, proposti da uno Stato membro, dalParlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.La Corte è competente, alle stesse con<strong>di</strong>zioni, a pronunciarsisui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed ilComitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprieprerogative.Qualsiasi persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca può proporre, alle con<strong>di</strong>zionipreviste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli attiadottati nei suoi confronti o che la riguardano <strong>di</strong>rettamente e in<strong>di</strong>vidualmente,e contro gli atti regolamentari che la riguardano <strong>di</strong>rettamentee che non comportano alcuna misura d’esecuzione.Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unionepossono prevedere con<strong>di</strong>zioni e modalità specifiche relative ai ricorsiproposti da persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che contro atti <strong>di</strong> dettiorgani o organismi destinati a produrre effetti giuri<strong>di</strong>ci nei loroconfronti.I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere propostinel termine <strong>di</strong> due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazionedell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza,dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.Articolo 264(ex articolo 231 del TCE)Se il ricorso è fondato, la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea<strong>di</strong>chiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effettidell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.Articolo 265(ex articolo 232 del TCE)Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, ilConsiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centraleeuropea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altreistituzioni dell’Unione possono a<strong>di</strong>re la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea per far constatare tale violazione. Il presente articolosi applica, alle stesse con<strong>di</strong>zioni, agli organi e organismi dell’Unioneche si astengano dal pronunciarsi.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 277Il ricorso è ricevibile soltanto quando l’istituzione, l’organo ol’organismo in causa siano stati preventivamente richiesti <strong>di</strong> agire.Se, allo scadere <strong>di</strong> un termine <strong>di</strong> due mesi da tale richiesta, l’istituzione,l’organo o l’organismo non hanno preso posizione, il ricorsopuò essere proposto entro un nuovo termine <strong>di</strong> due mesi.Ogni persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca può a<strong>di</strong>re la Corte alle con<strong>di</strong>zionistabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione,organo o organismo dell’Unione <strong>di</strong> avere omesso <strong>di</strong> emanarenei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o unparere.Articolo 266(ex articolo 233 del TCE)L’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullatoo la cui astensione sia stata <strong>di</strong>chiarata contraria ai trattati sonotenuti a prendere i provve<strong>di</strong>menti che l’esecuzione della sentenzadella Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea comporta.Tale obbligo non pregiu<strong>di</strong>ca quello eventualmente risultantedall’applicazione dell’articolo 340.Articolo 267(ex articolo 234 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è competenteapronunciarsi,in via pregiu<strong>di</strong>ziale:a) sull’interpretazione dei trattati;b) sulla vali<strong>di</strong>tà e l’interpretazione <strong>degli</strong> atti compiuti dalleistituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.Quando una questione del genere è sollevata <strong>di</strong>nanzi ad unorgano giuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> uno <strong>degli</strong> Stati membri, tale organo giuris<strong>di</strong>zionalepuò, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenzauna decisione su questo punto, domandare alla Corte <strong>di</strong> pronunciarsisulla questione.Quando una questione del genere è sollevata in un giu<strong>di</strong>ziopendente davanti a un organo giuris<strong>di</strong>zionale nazionale, avverso lecui decisioni non possa proporsi un ricorso giuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittointerno, tale organo giuris<strong>di</strong>zionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.Quando una questione del genere è sollevata in un giu<strong>di</strong>ziopendente davanti a un organo giuris<strong>di</strong>zionale nazionale e riguardanteuna persona in stato <strong>di</strong> detenzione, la Corte statuisce il piùrapidamente possibile.


278 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 268(ex articolo 235 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è competente a conosceredelle controversie relative al risarcimento dei danni <strong>di</strong> cuiall’articolo 340, secondo e terzo comma.Articolo 269La Corte <strong>di</strong> giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità<strong>di</strong>unattoadottatodalConsiglioeuropeoodalConsiglioanorma dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea unicamente sudomanda dello Stato membro oggetto <strong>di</strong> una constatazione del Consiglioeuropeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispettodelle sole prescrizioni <strong>di</strong> carattere proceduraleprevistedalsuddettoarticolo.La domanda deve essere formulata entro il termine <strong>di</strong> un mesea decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine<strong>di</strong>unmeseadecorreredalladatadelladomanda.Articolo 270(ex articolo 236 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è competenteapronunciarsisu qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti <strong>di</strong> questa,nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni determinati dallo statuto dei funzionaridell’Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.Articolo 271(ex articolo 237 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è competente, neilimiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia <strong>di</strong>:a) esecuzione <strong>degli</strong> obblighi <strong>degli</strong> Stati membri derivanti dallostatuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio <strong>di</strong>amministrazionedellaBanca<strong>di</strong>sponeataleriguardodeipoteririconosciutialla Commissione dall’articolo 258;b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europeaper gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissionee il consiglio <strong>di</strong> amministrazione della Banca possono proporre unricorso in materia, alle con<strong>di</strong>zioni previste dall’articolo 263;c) deliberazioni del consiglio <strong>di</strong> amministrazione della Bancaeuropea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni pos-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 279sono essere proposti, alle con<strong>di</strong>zioni fissate dall’articolo 263, soltantodagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente perviolazione delle norme <strong>di</strong> cui all’articolo 19, paragrafo 2 e paragrafida 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, <strong>degli</strong>obblighi derivanti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE.Il consiglio <strong>di</strong>rettivo della Banca centrale europea <strong>di</strong>spone al riguardo,nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteririconosciuti alla Commissione dall’articolo 258 nei confronti <strong>degli</strong>Stati membri. Quando la Corte riconosca che una banca centralenazionale ha mancato ad uno <strong>degli</strong> obblighi ad essa incombenti invirtù dei trattati, essa è tenuta a prendere i provve<strong>di</strong>menti chel’esecuzione della sentenza della Corte comporta.Articolo 272(ex articolo 238 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è competenteagiu<strong>di</strong>carein virtù <strong>di</strong> una clausola compromissoria contenuta in uncontratto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato stipulato dall’Unioneo per conto <strong>di</strong> questa.Articolo 273(ex articolo 239 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia è competente a conoscere <strong>di</strong> qualsiasicontroversia tra Stati membri in connessione con l’oggetto dei trattati,quando tale controversia le venga sottoposta in virtù <strong>di</strong> uncompromesso.Articolo 274(ex articolo 240 del TCE)Fatte salve le competenze attribuite alla Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropeadaitrattati,lecontroversienellequalil’Unionesiaparte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza dellegiuris<strong>di</strong>zioni nazionali.Articolo 275La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea non è competenteper quanto riguarda le <strong>di</strong>sposizioni relative alla politica estera e <strong>di</strong>sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base adette <strong>di</strong>sposizioni.Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto del-


280 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonal’articolo 40 del trattato sull’Unione europea e a pronunciarsi suiricorsi, proposti secondo le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’articolo 263, quartocomma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimitàdelle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti <strong>di</strong>persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che adottate dal Consiglio in base al titoloV, capo 2 del trattato sull’Unione europea.Articolo 276Nell’esercizio delle attribuzioni relative alle <strong>di</strong>sposizioni deicapi 4 e 5 della parte terza, titolo V concernenti lo spazio <strong>di</strong> libertà,sicurezza e giustizia, la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea non ècompetente a esaminare la vali<strong>di</strong>tà o la proporzionalità <strong>di</strong>operazionicondotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell’applicazionedella legge <strong>di</strong> uno Stato membro o l’esercizio delle responsabilitàincombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’or<strong>di</strong>ne pubblicoe la salvaguar<strong>di</strong>a della sicurezza interna.Articolo 277(ex articolo 241 del TCE)Nell’eventualità <strong>di</strong> una controversia che metta in causa un atto<strong>di</strong> portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismodell’Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termineprevisto all’articolo 263, sesto comma, valersi dei motivi previstiall’articolo 263, secondo comma, per invocare <strong>di</strong>nanzi alla Corte<strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.Articolo 278(ex articolo 242 del TCE)I ricorsi proposti alla Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europeanon hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputiche le circostanze lo richiedano, or<strong>di</strong>nare la sospensione dell’esecuzionedell’atto impugnato.Articolo 279(ex articolo 243 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea, negli affari che lesono proposti, può or<strong>di</strong>nare i provve<strong>di</strong>menti provvisori necessari.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 281Articolo 280(ex articolo 244 del TCE)Le sentenze della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea hannoforza esecutiva alle con<strong>di</strong>zioni fissate dall’articolo 299.Articolo 281(ex articolo 245 del TCE)Lo statuto della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è stabilitocon un protocollo separato (14).Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono mo<strong>di</strong>ficare le <strong>di</strong>sposizionidello statuto, ad eccezione del titolo I e dell’articolo 64. Il Parlamentoeuropeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte <strong>di</strong>giustizia e previa consultazione della Commissione o su propostadella Commissione e previa consultazione della Corte <strong>di</strong> giustizia.Sezione 6 - La banca centrale europeaArticolo 2821. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionalicostituiscono il Sistema europeo <strong>di</strong> banche centrali (SEBC). LaBanca centrale europea e le banche centrali nazionali <strong>degli</strong> Statimembri la cui moneta è l’euro, che costituiscono l’Eurosistema,conducono la politica monetaria dell’Unione.2. Il SEBC è <strong>di</strong>retto dagli organi decisionali della Banca centraleeuropea. L’obiettivo principale del SEBC è il mantenimentodella stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene lepolitiche economiche generali nell’Unione per contribuire alla realizzazione<strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> quest’ultima.3.LaBancacentraleeuropeahapersonalitàgiuri<strong>di</strong>ca. Ha il<strong>di</strong>ritto esclusivo <strong>di</strong> autorizzare l’emissione dell’euro. È in<strong>di</strong>pendentenell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Leistituzioni, organi e organismi dell’Unione e i governi <strong>degli</strong> Statimembri rispettano tale in<strong>di</strong>pendenza.4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all’assolvimentodei suoi compiti in conformità <strong>degli</strong> articoli da 127 a133, dell’articolo 138 e delle con<strong>di</strong>zioni stabilite dallo statuto delSEBC e della BCE. In conformità <strong>di</strong> questi stessi articoli, gli Stati(14) Leggi il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea riprodotto in appen<strong>di</strong>ce.


282 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonamembri la cui moneta non è l’euro e le rispettive banche centraliconservano le loro competenze nel settore monetario.5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Bancacentrale europea è consultata su ogni progetto <strong>di</strong> atto dell’Unionee su ogni progetto <strong>di</strong> atto normativo a livello nazionale, e puòformulare pareri.Articolo 283(ex articolo 112 del TCE)1. Il consiglio <strong>di</strong>rettivo della Banca centrale europea comprendei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europeanonché i governatori delle banche centrali nazionali <strong>degli</strong> Statimembri la cui moneta è l’euro.2. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidentee quattro altri membri.Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitatoesecutivo sono nominati, tra persone <strong>di</strong> riconosciuta levatura edesperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglioeuropeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazionedel Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeoe del consiglio <strong>di</strong>rettivo della Banca centrale europea.Il loro mandato ha una durata <strong>di</strong> otto anni e non è rinnovabile.Soltanto citta<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong> Stati membri possono essere membridel comitato esecutivo.Articolo 284(ex articolo 113 del TCE)1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissionepossono partecipare, senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, alle riunioni del Consiglio<strong>di</strong>rettivo della Banca centrale europea.Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alladelibera del consiglio <strong>di</strong>rettivo della Banca centrale europea.2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a parteciparealle riunioni del Consiglio quando quest’ultimo <strong>di</strong>scute suargomentirelativiagliobiettivieaicompitidelSEBC.3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo,al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, unarelazione annuale sull’attività del SEBC e sulla politica monetariadell’anno precedente e dell’anno in corso. Il presidente della Banca


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 283centrale europea presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamentoeuropeo, che può procedere su questa base ad un <strong>di</strong>battito generale.Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membridel comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeoo <strong>di</strong> propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competentidel Parlamento europeo.Sezione 7 - La Corte dei contiArticolo 285(ex articolo 246 del TCE)La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell’Unione.Essa è composta da un citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> ciascuno Stato membro. Isuoi membri esercitano le loro funzioni in piena in<strong>di</strong>pendenza, nell’interessegenerale dell’Unione.Articolo 286(ex articolo 247 del TCE)1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalitàche fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni <strong>di</strong>controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per talefunzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d’in<strong>di</strong>pendenza.2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo<strong>di</strong> sei anni. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamentoeuropeo, adotta l’elenco dei membri, redatto conformemente alleproposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato deimembri della Corte dei conti è rinnovabile.I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente dellaCorte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.3. Nell’adempimento dei loro doveri, i membri della Corte deiConti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo néda alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibilecon il carattere delle loro funzioni.4. I membri della Corte dei conti non possono, per la duratadelle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, remuneratao meno. Fin dal loro inse<strong>di</strong>amento, i membri della Cortedei conti assumono l’impegno solenne <strong>di</strong> rispettare, per la duratadelle loro funzioni e dopo la cessazione <strong>di</strong> queste, gli obblighiderivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri <strong>di</strong> onestà edelicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione,determinate funzioni o vantaggi.


284 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona5. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni deimembri della Corte dei conti cessano in<strong>di</strong>vidualmente per <strong>di</strong>missionivolontarie o per <strong>di</strong>missioni d’ufficio <strong>di</strong>chiarate dalla Corte <strong>di</strong>giustizia conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 6.L’interessato è sostituito per la restante durata del mandato.Salvo il caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni d’ufficio, i membri della Corte deiconti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla lorosostituzione.6. I membri della Corte dei conti possono essere destituitidalle loro funzioni oppure essere <strong>di</strong>chiarati decaduti dal loro <strong>di</strong>rittoalla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte <strong>di</strong>giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi nonsono più in possesso dei requisiti necessari o non sod<strong>di</strong>sfano piùagli obblighi derivanti dalla loro carica.7. Il Consiglio fissa le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> impiego, in particolarestipen<strong>di</strong>, indennità e pensioni, del presidente e dei membri dellaCorte dei conti. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive <strong>di</strong>retribuzione.8. Le <strong>di</strong>sposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunitàdell’Unione europea applicabili ai giu<strong>di</strong>ci della Corte <strong>di</strong> giustiziadell’Unione europea sono applicabili anche ai membri della Cortedei conti.Articolo 287(ex articolo 248 del TCE)1. La Corte dei conti esamina i conti <strong>di</strong> tutte le entrate e lespese dell’Unione. Esamina del pari i conti <strong>di</strong> tutte le entrate e lespese <strong>di</strong> ogni organo o organismo creato dall’Unione, nella misurain cui l’atto costitutivo non escluda tale esame.La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consigliouna <strong>di</strong>chiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e lalegittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicatanella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Detta <strong>di</strong>chiarazionepuò essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno deisettori principali dell’attività dell’Unione.2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolaritàdelle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.Nell’esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ognicaso <strong>di</strong> irregolarità.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 285Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamentied ai versamenti delle entrate all’Unione.Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed aipagamenti.Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura deiconti dell’esercizio <strong>di</strong> bilancio considerato.3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso <strong>di</strong>necessità, sul posto, presso le altre istituzioni dell’Unione, nei locali<strong>di</strong> qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese perconto dell’Unione e negli Stati membri,compresiilocali<strong>di</strong>personefisiche o giuri<strong>di</strong>che che ricevano contributi a carico del bilancio. Ilcontrollo negli Stati membri si effettua in collaborazione con leistituzioni nazionali <strong>di</strong> controllo o, se queste non hanno la necessariacompetenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte deiconti e le istituzioni nazionali <strong>di</strong> controllo <strong>degli</strong> Stati membri cooperanoin uno spirito <strong>di</strong> reciproca fiducia, pur mantenendo la loroin<strong>di</strong>pendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte deiconti se intendono partecipare al controllo.Le altre istituzioni dell’Unione, gli organi o organismi chegestiscono le entrate o le spese per conto dell’Unione, le personefisiche o giuri<strong>di</strong>che che ricevono contributi a carico del bilancio e leistituzioni nazionali <strong>di</strong> controllo o, se queste non hanno la necessariacompetenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Cortedei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessariall’espletamento delle sue funzioni.Per quanto riguarda l’attività della Banca europea per gli investimentiin merito alla gestione delle entrate e delle spese dell’Unione,il <strong>di</strong>ritto della Corte <strong>di</strong> accedere alle informazioni in possessodella Banca è <strong>di</strong>sciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e laCommissione. In mancanza <strong>di</strong> un accordo, la Corte ha tuttaviaaccesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e dellespese dell’Unione gestite dalla Banca.4. Dopo la chiusura <strong>di</strong> ciascun esercizio, la Corte dei contistende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzionidell’Unione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazionidella Corte dei conti.La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento lesue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l’altro, <strong>di</strong>


286 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonarelazioni speciali e dare pareri su richiesta <strong>di</strong> una delle altre istituzionidell’Unione.Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri amaggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità<strong>di</strong> istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talunecategorie <strong>di</strong> relazioni o <strong>di</strong> pareri, alle con<strong>di</strong>zioni previste nel suoregolamento interno.Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell’eserciziodella loro funzione <strong>di</strong> controllo dell’esecuzione del bilancio.La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno.Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.Capo 2atti giuri<strong>di</strong>ci dell’unione, procedure <strong>di</strong> adozione ealtre <strong>di</strong>sposizioniSezione 1 - Atti giuri<strong>di</strong>ci dell’UnioneArticolo 288(ex articolo 249 del TCE)Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottanoregolamenti, <strong>di</strong>rettive, decisioni, raccomandazioni e pareri.Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tuttii suoi elementi e <strong>di</strong>rettamente applicabile in ciascuno <strong>degli</strong> Statimembri.La <strong>di</strong>rettiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quantoriguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza<strong>degli</strong> organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa idestinatari è obbligatoria soltanto nei confronti <strong>di</strong> questi.Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.Articolo 2891. La procedura legislativa or<strong>di</strong>naria consiste nell’adozionecongiunta <strong>di</strong> un regolamento, <strong>di</strong> una <strong>di</strong>rettiva o <strong>di</strong> una decisioneda parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta dellaCommissione. Tale procedura è definita all’articolo 294.2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione <strong>di</strong> un regolamento,<strong>di</strong> una <strong>di</strong>rettiva o <strong>di</strong> una decisione da parte del Parlamentoeuropeo con la partecipazione del Consiglio o da parte <strong>di</strong> quest’ultimocon la partecipazione del Parlamento europeo costituisce unaprocedura legislativa speciale.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2873. Gli atti giuri<strong>di</strong>ci adottati me<strong>di</strong>ante procedura legislativasono atti legislativi.4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possonoessere adottati su iniziativa <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> Stati membri o delParlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europeao su richiesta della Corte <strong>di</strong> giustizia o della Banca europeaper gli investimenti.Articolo 2901. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere<strong>di</strong> adottare atti non legislativi <strong>di</strong> portata generale che integrano omo<strong>di</strong>ficano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo.Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto,la portata e la durata della delega <strong>di</strong> potere. Gli elementiessenziali <strong>di</strong> un settore sono riservati all’atto legislativo e non possonopertanto essere oggetto <strong>di</strong> delega <strong>di</strong> potere.2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le con<strong>di</strong>zioni cui èsoggetta la delega, che possono essere le seguenti:a) ilParlamentoeuropeooilConsigliopossonodecidere<strong>di</strong>revocare la delega;b) l’atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro iltermine fissato dall’atto legislativo,ilParlamentoeuropeooilConsiglionon sollevano obiezioni.Ai fini delle lettere a) eb), il Parlamento europeo delibera amaggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio deliberaa maggioranza qualificata.3. L’aggettivo « delegato » o « delegata » è inserito nel titolo<strong>degli</strong> atti delegati.Articolo 2911. Gli Stati membri adottano tutte le misure <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internonecessarie per l’attuazione <strong>degli</strong> atti giuri<strong>di</strong>camente vincolanti dell’Unione.2. Allorché sono necessarie con<strong>di</strong>zioni uniformi <strong>di</strong> esecuzione<strong>degli</strong>attigiuri<strong>di</strong>camentevincolantidell’Unione,questiconferisconocompetenze <strong>di</strong> esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamentemotivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26del trattato sull’Unione europea, al Consiglio.3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la procedura legislativa


288 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaor<strong>di</strong>naria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generalirelativi alle modalità <strong>di</strong> controllo da parte <strong>degli</strong> Stati membri dell’eserciziodelle competenze <strong>di</strong> esecuzione attribuite alla Commissione.4. I termini « <strong>di</strong> esecuzione » sono inseriti nel titolo <strong>degli</strong> atti<strong>di</strong> esecuzione.Articolo 292Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su propostadella Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono cheadotti atti su proposta della Commissione. Delibera all’unanimitànei settori nei quali è richiesta l’unanimità per l’adozione <strong>di</strong> unatto dell’Unione. La Commissione, e la Banca centrale europeanei casi specifici previsti dai trattati, adottano raccomandazioni.Sezione 2 - Procedure <strong>di</strong> adozione <strong>degli</strong> atti e altre <strong>di</strong>sposizioniArticolo 293(ex articolo 250 del TCE)1. Quando, in virtù dei trattati, delibera su proposta dellaCommissione, il Consiglio può emendarelapropostasolodeliberandoall’unanimità, salvo nei casi <strong>di</strong> cui all’articolo 294, paragrafi10 e 13, agli articoli 310, 312, 314 e all’articolo 315, secondocomma.2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissionepuò mo<strong>di</strong>ficare la propria proposta in ogni fase delle procedure cheportano all’adozione <strong>di</strong> un atto dell’Unione.Articolo 294(ex articolo 251 del TCE)1.Quandoneitrattatisifariferimento alla procedura legislativaor<strong>di</strong>naria per l’adozione <strong>di</strong> un atto, si applica la procedura chesegue.2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeoe al Consiglio.Prima lettura3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in primalettura e la trasmette al Consiglio.4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo,l’atto in questione è adottato nella formulazione che corrispondealla posizione del Parlamento europeo.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2895. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamentoeuropeo,essoadottalasuaposizioneinprimaletturaelatrasmetteal Parlamento europeo.6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeodei motivi che l’hanno indotto ad adottare la sua posizione in primalettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeodella sua posizione.Seconda lettura7. Se, entro un termine <strong>di</strong> tre mesi da tale comunicazione, ilParlamento europeo:a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non siè pronunciato, l’atto in questione si considera adottato nella formulazioneche corrisponde alla posizione del Consiglio;b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranzadeimembrichelocompongono,l’attopropostosiconsideranon adottato;c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in primalettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo cosìemendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formulaun parere su tali emendamenti.8. Se, entro un termine <strong>di</strong> tre mesi dal ricevimento <strong>degli</strong> emendamentidel Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranzaqualificata:a) approvatuttigliemendamenti, l’atto in questione si consideraadottato;b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio,d’intesa con il presidente del Parlamento europeo, convocaentro sei settimane il comitato <strong>di</strong> conciliazione.9. Il Consiglio delibera all’unanimità sugli emendamenti rispettoai quali la Commissione ha dato parere negativo.Conciliazione10. Il comitato <strong>di</strong> conciliazione, che riunisce i membri delConsiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentantiil Parlamento europeo, ha il compito <strong>di</strong> giungere ad un accordosu un progetto comune a maggioranza qualificata dei membridel Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membrirappresentanti il Parlamento europeo entro un termine <strong>di</strong> sei setti-


290 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonamane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamentoeuropeo e del Consiglio in seconda lettura.11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato <strong>di</strong> conciliazionee prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamentofra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.12. Se, entro un termine <strong>di</strong> sei settimane dalla convocazione, ilcomitato <strong>di</strong> conciliazione non approva un progetto comune, l’atto inquestione si considera non adottato.Terza lettura13. Se, entro tale termine, il comitato <strong>di</strong> conciliazione approvaun progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio <strong>di</strong>spongonociascuno <strong>di</strong> un termine <strong>di</strong> sei settimane a decorrere dall’approvazioneper adottare l’atto in questione in base al progetto comune;il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei votiespressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza <strong>di</strong>una decisione, l’atto in questione si considera non adottato.14. I termini <strong>di</strong> tre mesi e <strong>di</strong> sei settimane <strong>di</strong> cui al presentearticolo sono prorogati rispettivamente <strong>di</strong> un mese e <strong>di</strong> due settimane,al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.Disposizioni particolari15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo èsoggetto alla procedura legislativa or<strong>di</strong>naria su iniziativa <strong>di</strong> ungruppo <strong>di</strong> Stati membri, su raccomandazione della Banca centraleeuropea o su richiesta della Corte <strong>di</strong> giustizia, il paragrafo 2, ilparagrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettonoalla Commissione il progetto <strong>di</strong> atto insieme alle loro posizioni inprima e seconda lettura. Il ParlamentoeuropeooilConsigliopossonochiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura,parere che la Commissione può altresì formulare<strong>di</strong>suainiziativa.Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato<strong>di</strong> conciliazione conformemente al paragrafo 11.Articolo 295Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedonoa reciproche consultazioni e definiscono <strong>di</strong> comune accordo lemodalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati,


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 291possono concludere accor<strong>di</strong> interistituzionali che possono assumerecarattere vincolante.Articolo 296(ex articolo 253 del TCE)Qualora i trattati non prevedano il tipo <strong>di</strong> atto da adottare, leistituzioni lo decidono <strong>di</strong> volta in volta, nel rispetto delle procedureapplicabili e del principio <strong>di</strong> proporzionalità.Gli atti giuri<strong>di</strong>ci sono motivati e fanno riferimento alle proposte,iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.In presenza <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> atto legislativo, il Parlamentoeuropeo e il Consiglio si astengono dall’adottare atti non previstidalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.Articolo 297(ex articolo 254 del TCE)1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativaor<strong>di</strong>naria sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dalpresidente del Consiglio.Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativaspeciale sono firmati dal presidente dell’istituzione che li ha adottati.Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unioneeuropea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilitaoppure, in mancanza <strong>di</strong> data, il ventesimo giorno successivo allapubblicazione.2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma <strong>di</strong> regolamenti, <strong>di</strong><strong>di</strong>rettive e <strong>di</strong> decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari,sono firmati dal presidente dell’istituzione che li ha adottati.I regolamenti, le <strong>di</strong>rettive che sono rivolte a tutti gli Statimembri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicatinella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi entrano invigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza <strong>di</strong> data, ilventesimo giorno successivo alla pubblicazione.Le altre <strong>di</strong>rettive e le decisioni che designano i destinatari sononotificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù <strong>di</strong> tale notificazione.Articolo 2981. Nell’assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismidell’Unione si basano su un’amministrazione europea aperta,efficace ed in<strong>di</strong>pendente.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>ante


292 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaregolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, fissano <strong>di</strong>sposizionia tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottatisulla base dell’articolo 336.Articolo 299(ex articolo 256 del TCE)Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centraleeuropea che comportano, a carico <strong>di</strong> persone che non siano gliStati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.L’esecuzione forzata è regolata dalle norme <strong>di</strong> procedura civilevigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formulaesecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità deltitolo, dall’autorità nazionale che il governo <strong>di</strong> ciascuno <strong>degli</strong> Statimembri designerà a tal fine, informandone la Commissione e laCorte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea.Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato, quest’ultimopuò ottenere l’esecuzione forzata richiedendola <strong>di</strong>rettamente all’organocompetente, secondo la legislazione nazionale.L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù <strong>di</strong>una decisione della Corte. Tuttavia, il controllo della regolaritàdei provve<strong>di</strong>menti esecutivi è <strong>di</strong> competenza delle giuris<strong>di</strong>zioni nazionali.Capo 3gliorganiconsultividell’unioneArticolo 3001. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sonoassistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delleregioni, che esercitano funzioni consultive.2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentantidelle organizzazioni <strong>di</strong> datori <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> lavoratori <strong>di</strong>pendentie <strong>di</strong> altri attori rappresentativi della società civile, in particolarenei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti dellecollettività regionali e locali che sono titolari <strong>di</strong> un mandato elettoralenell’ambito <strong>di</strong> una collettività regionale o locale, o politicamenteresponsabili <strong>di</strong>nanzi ad un’assemblea eletta.4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitatodelle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 293esercitano le loro funzioni in piena in<strong>di</strong>pendenza, nell’interesse generaledell’Unione.5. Le regole <strong>di</strong> cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura dellacomposizione <strong>di</strong> tali comitati sono riesaminate a intervalli regolaridal Consiglio, per tener conto dell’evoluzione economica, sociale edemografica nell’Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione,adotta delle decisioni a tal fine.Sezione 1 - Il Comitato economico e socialeArticolo 301(ex articolo 258 del TCE)Il numero dei membri del Comitato economico e sociale nonpuò essere superiore a trecentocinquanta.Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione,adottaunadecisionechedeterminalacomposizionedelComitato.Il Consiglio fissa le indennità dei membri del Comitato.PROTOCOLLO (n. 36)SULLE <strong>DI</strong>SPOSIZIONI TRANSITORIEle alte parti contraenti,considerando che, per organizzare la transizione dalle <strong>di</strong>sposizioniistituzionali dei trattati applicabili prima dell’entrata in vigore deltrattato <strong>di</strong> Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere<strong>di</strong>sposizioni transitorie,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energiaatomica:(omissis)Titolo VI<strong>DI</strong>SPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVIArticolo 7Fino all’entrata in vigore della decisione <strong>di</strong> cui all’articolo 301 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea, la ripartizione dei membridel Comitato economico e sociale è la seguente:Belgio 12Lussemburgo 6


294 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaBulgaria 12Ungheria 12Cipro 6Svezia 12Danimarca 9Paesi Bassi 12Estonia 7Polonia 21Francia 24Slovacchia 9Germania 24Austria 12Grecia 12Romania 15Irlanda 9Portogallo 12Italia 24Finlan<strong>di</strong>a 9Lettonia 7Regno Unito 24Lituania 9Repubblica ceca 12Malta 5Spagna 21Slovenia 7 (omissis)Articolo 302(ex articolo 259 del TCE)1. I membri del Comitato sono nominati per cinque anni. IlConsiglio adotta l’elenco dei membri redatto conformemente alleproposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato deimembri del Comitato è rinnovabile.2. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione.Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentativedei <strong>di</strong>versi settori economici e sociali e della societàcivile interessati dall’attività dell’Unione.Articolo 303(ex articolo 260 del TCE)Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l’ufficio<strong>di</strong> presidenza per una durata <strong>di</strong> due anni e mezzo.Esso stabilisce il proprio regolamento interno.Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parla-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 295mento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresìriunirsi <strong>di</strong> propria iniziativa.Articolo 304(ex articolo 262 del TCE)Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultanoilComitatoneicasiprevistidaitrattati.Tali istituzioni possonoconsultarlointuttiicasiincuiloritenganoopportuno.IlComitato,qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere <strong>di</strong> propriainiziativa.Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglioo la Commissione fissano al Comitato, per la presentazionedel suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mesea decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine alpresidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener contodell’assenza <strong>di</strong> parere.Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, alConsiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.Sezione 2 - Il comitato delle regioniArticolo 305(ex articolo 263, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)Il numero dei membri del Comitato delle regioni non puòessere superiore a trecentocinquanta.Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione,adottaunadecisionechedeterminalacomposizionedelComitato.I membri del Comitato nonché un numero uguale <strong>di</strong> supplentisono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. IlConsiglio adotta l’elenco dei membri e dei supplenti redatto conformementealle proposte presentate da ciascuno Stato membro.Alla scadenza del mandato <strong>di</strong> cui all’articolo 300, paragrafo 3 invirtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitatotermina automaticamente e essi sono sostituiti per la restantedurata <strong>di</strong> detto mandato secondo la medesima procedura. I membridel Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamentoeuropeo.


296 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaPROTOCOLLO (n. 36)SULLE <strong>DI</strong>SPOSIZIONI TRANSITORIEle alte parti contraenti,considerando che, per organizzare la transizione dalle <strong>di</strong>sposizioniistituzionali dei trattati applicabili prima dell’entrata in vigore deltrattato <strong>di</strong> Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere<strong>di</strong>sposizioni transitorie,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energiaatomica:(omissis)Articolo 8Fino all’entrata in vigore della decisione <strong>di</strong> cui all’articolo 305 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea, la ripartizione dei membridel Comitato delle regioni è la seguente:Belgio 12Lussemburgo 6Bulgaria 12Ungheria 12Cipro 6Svezia 12Danimarca 9Paesi Bassi 12Estonia 7Polonia 21Francia 24Slovacchia 9Germania 24Austria 12Grecia 12Romania 15Irlanda 9Portogallo 12Italia 24Finlan<strong>di</strong>a 9Lettonia 7Regno Unito 24Lituania 9Repubblica ceca 12Malta 5Spagna 21Slovenia 7(omissis)


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 297Articolo 306(ex articolo 264 del TCE)Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidentee l’ufficio <strong>di</strong> presidenza per la durata <strong>di</strong> due anni e mezzo.Esso stabilisce il proprio regolamento interno.Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamentoeuropeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresìriunirsi <strong>di</strong> propria iniziativa.Articolo 307(ex articolo 265 del TCE)Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultanoil Comitato delle regioni nei casi previsti dai trattati e in tuttigli altri casi in cui una <strong>di</strong> tali istituzioni lo ritenga opportuno, inparticolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglioo la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suoparere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorreredalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allospirare del termine fissato, si può non tener conto dell’assenza <strong>di</strong> parere.Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazionedell’articolo 304, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissioneinformano il Comitato delle regioni <strong>di</strong> tale domanda <strong>di</strong> parere.Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causainteressi regionali specifici, può formulare un parere in materia.Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulareun parere <strong>di</strong> propria iniziativa.Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, alConsiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.Capo 4la banca europea per gli investimenti (15)Articolo 308(ex articolo 266 del TCE)La Banca europea per gli investimenti è dotata <strong>di</strong> personalitàgiuri<strong>di</strong>ca.(15) Cfr. il Protocollo n. 5 sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti.Lo Statuto BEI http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_it.htm.


298 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaSono membri della Banca europea per gli investimenti gli Statimembri.Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituiscel’oggetto <strong>di</strong> un protocollo allegato ai trattati. Il Consiglio, deliberandoall’unanimità secondo una procedura legislativa speciale su richiestadella Banca europea per gli investimenti e previa consultazione delParlamento europeo e della Commissione, o su proposta della Commissionee previa consultazione del Parlamento europeo e della Bancaeuropea per gli investimenti, può mo<strong>di</strong>ficare detto statuto.Articolo 309(ex articolo 267 del TCE)La Banca europea per gli investimenti ha il compito <strong>di</strong> contribuire,facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprierisorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato internonell’interesse dell’Unione. A tal fine facilita, me<strong>di</strong>ante la concessione<strong>di</strong> prestiti e garanzie, senza perseguire scopi <strong>di</strong> lucro, il finanziamentodei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia:a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni menosviluppate;b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione<strong>di</strong>impreseoppurelacreazione<strong>di</strong>nuoveattivitàindotte dall’instaurazioneo dal funzionamento del mercato interno che, per la loroampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati daivari mezzi <strong>di</strong> finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;c) progetti <strong>di</strong> interesse comune per più Stati membri che, perla loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicuratidai vari mezzi <strong>di</strong> finanziamento esistenti nei singoli Statimembri.Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento<strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> investimento congiuntamente con gli interventidei fon<strong>di</strong> strutturali e <strong>degli</strong> altri strumenti finanziari dell’Unione.Titolo II<strong>DI</strong>SPOSIZIONI FINANZIARIEArticolo 310(ex articolo 268 del TCE)1. Tutte le entrate e le spese dell’Unione devono costituire


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 299oggetto <strong>di</strong> previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essereiscritte nel bilancio.Il bilancio annuale dell’Unione è stabilito dal Parlamento europeoe dal Consiglio conformemente all’articolo 314.Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.2. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la duratadell’esercizio finanziario annuale in conformità del regolamento <strong>di</strong>cui all’articolo 322.3. L’esecuzione <strong>di</strong> spese iscritte nel bilancio richiede l’adozionepreliminare <strong>di</strong> un atto giuri<strong>di</strong>camente vincolante dell’Unioneche dà fondamento giuri<strong>di</strong>co alla sua azione e all’esecuzione dellaspesa corrispondente in conformità del regolamento <strong>di</strong> cui all’articolo322, fatte salve le eccezioni previste da quest’ultimo.4. Per mantenere la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> bilancio, l’Unione, prima <strong>di</strong>adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deveassicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziateentro i limiti delle risorse proprie dell’Unione e nel rispetto delquadro finanziario pluriennale <strong>di</strong> cui all’articolo 312.5. Il bilancio è eseguito in conformità del principio <strong>di</strong> sana gestionefinanziaria. Gli Stati membri e l’Unione cooperano affinché glistanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.6. L’Unione e gli Stati membri, conformemente all’articolo325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gliinteressi finanziari dell’Unione.Capo 1risorse proprie dell’unioneArticolo 311(ex articolo 269 del TCE)L’Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoiobiettivieperportareacompimentolesuepolitiche.Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmentetramite risorse proprie.Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativaspeciale, all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo,adotta una decisione che stabilisce le <strong>di</strong>sposizioni relative alsistema delle risorse proprie dell’Unione. In tale contesto è possibileistituire nuove categorie <strong>di</strong> risorse proprie o sopprimere una categoriaesistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approva-


300 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonazione <strong>degli</strong> Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.Il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondo unaproceduralegislativaspeciale,stabiliscelemisure<strong>di</strong>esecuzionedelsistema delle risorse proprie dell’Unione nella misura in cui ciò èprevisto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. IlConsiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.Capo 2quadro finanziario pluriennaleArticolo 3121. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l’or<strong>di</strong>natoandamento delle spese dell’Unione entro i limiti delle suerisorse proprie.È stabilito per un periodo <strong>di</strong> almeno cinque anni.Il bilancio annuale dell’Unione è stabilito nel rispetto del quadrofinanziario pluriennale.2. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativaspeciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale.Delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamentoeuropeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.Il Consiglio europeo può adottare all’unanimità una decisioneche consente al Consiglio <strong>di</strong> deliberare a maggioranza qualificataquando adotta il regolamento <strong>di</strong> cui al primo comma.3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui<strong>degli</strong>stanziamentiperimpegnipercategoria<strong>di</strong>spesaedelmassimaleannuo <strong>degli</strong> stanziamenti per pagamenti. Le categorie <strong>di</strong> spesa,in numero limitato, corrispondono ai gran<strong>di</strong> settori <strong>di</strong> attività dell’Unione.Il quadro finanziario prevede ogni altra <strong>di</strong>sposizione utile peril corretto svolgimento della procedura annuale <strong>di</strong> bilancio.4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovoquadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadrofinanziario precedente, i massimali e le altre <strong>di</strong>sposizioni vigenti nell’ultimoanno coperto sono prorogati fino all’adozione <strong>di</strong> detto atto.5. Nel corso della procedura <strong>di</strong> adozione del quadro finanziario,il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottanoogni misura necessaria a facilitare l’adozione stessa.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 301Capo 3bilancio annuale dell’unioneArticolo 313(ex articolo 272, paragrafo 1, del TCE)L’esercizio finanziario ha inizio il 1 o gennaio e si chiude al 31<strong>di</strong>cembre.Articolo 314(ex articolo 272, paragrafi da 2 a 10, del TCE)Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo unaprocedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell’Unionein conformità delle <strong>di</strong>sposizioni in appresso.1. Ciascuna istituzione, ad eccezione della Banca centrale europea,elabora, anteriormente al 1 o luglio, uno stato <strong>di</strong> previsionedelle spese per l’esercizio finanziario successivo. La Commissioneraggruppa tali stati <strong>di</strong> previsione in un progetto <strong>di</strong> bilancio, che puòcomportare previsioni <strong>di</strong>vergenti.Tale progetto comprende una previsione delle entrate e unaprevisione delle spese.2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto<strong>di</strong> bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1 osettembre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio.La Commissione può mo<strong>di</strong>ficare il progetto <strong>di</strong> bilancio nelcorso della procedura, fino alla convocazione del comitato <strong>di</strong> conciliazione<strong>di</strong> cui al paragrafo 5.3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto <strong>di</strong> bilancioe la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1 o ottobre dell’annoche precede quello dell’esecuzione del bilancio. Esso informaesaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indottoa adottare tale posizione.4. Se, entro un termine <strong>di</strong> quarantadue giorni dalla comunicazione,il Parlamento europeo:a) approva la posizione del Consiglio, il bilancio è adottato;b) non ha deliberato, il bilancio si considera adottato;c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono,<strong>degli</strong> emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio ealla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d’intesacon il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato<strong>di</strong> conciliazione.


302 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaTuttavia, il comitato <strong>di</strong> conciliazione non si riunisce se, entroun termine <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunicaal Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.5. Il comitato <strong>di</strong> conciliazione, che riunisce i membri del Consiglioo i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamentoeuropeo, ha il compito <strong>di</strong> giungere, basandosi sulle posizionidel Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progettocomune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o deiloro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamentoeuropeo, entro un termine <strong>di</strong> ventuno giorni dalla convocazione.La Commissione partecipa ai lavori del comitato <strong>di</strong> conciliazionee prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento frala posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.6. Se, entro il termine <strong>di</strong> ventuno giorni <strong>di</strong> cui al paragrafo 5,il comitato <strong>di</strong> conciliazione giunge a un accordo su un progettocomune, il Parlamento europeo e il Consiglio <strong>di</strong>spongono ciascuno<strong>di</strong> un termine <strong>di</strong> quattor<strong>di</strong>ci giorni a decorrere dalla data <strong>di</strong> taleaccordo per approvare il progetto comune.7. Se, entro il termine <strong>di</strong> quattor<strong>di</strong>ci giorni <strong>di</strong> cui al paragrafo 6:a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progettocomune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioniapprova il progetto comune mentre l’altra non riesce a deliberare,il bilancio si considera definitivamente adottato in conformitàdel progetto comune, ob) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza deimembri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progettocomune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comunementre l’altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone unnuovo progetto <strong>di</strong> bilancio, oc) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza deimembri che lo compongono, respinge il progetto comune mentreil Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto<strong>di</strong> bilancio, od) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentreil Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro quattor<strong>di</strong>cigiorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberandoa maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti deivoti espressi, decidere <strong>di</strong> confermare tutti gli emendamenti <strong>di</strong> cui alparagrafo 4, lettera c) o parte <strong>di</strong> essi. Se un emendamento delParlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 303concordata in seno al comitato <strong>di</strong> conciliazione sulla linea <strong>di</strong> bilanciooggetto <strong>di</strong> tale emendamento. Il bilancio si considera definitivamenteadottatosuquestabase.8. Se, entro il termine <strong>di</strong> ventuno giorni <strong>di</strong> cui al paragrafo 5,il comitato <strong>di</strong> conciliazione non giunge a un accordo su un progettocomune, la Commissione sottopone un nuovo progetto <strong>di</strong> bilancio.9. Quando la procedura <strong>di</strong> cui al presente articolo è espletata,il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio èdefinitivamente adottato.10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dalpresente articolo nel rispetto dei trattati e <strong>degli</strong> atti adottati a norma<strong>degli</strong> stessi, in particolare in materia <strong>di</strong> risorse proprie dell’Unione e<strong>di</strong> equilibrio delle entrate e delle spese.Articolo 315(ex articolo 273 del TCE)Se, all’inizio dell’esercizio finanziario, il bilancio non è statoancora definitivamente adottato, le spese possono essere effettuatemensilmente per capitolo, in base alle <strong>di</strong>sposizioni del regolamentostabilito in esecuzione dell’articolo 322, nel limite <strong>di</strong> un do<strong>di</strong>cesimo<strong>degli</strong>stanziamentiapertinelcapitoloinquestionedelbilanciodell’esercizioprecedente, senza poter superare il do<strong>di</strong>cesimo <strong>degli</strong> stanziamentiprevisti nello stesso capitolo del progetto <strong>di</strong> bilancio.Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzarespese superiori al limite del do<strong>di</strong>cesimo, sempre che siano osservatele altre con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al primo comma, conformemente al regolamentostabilito in esecuzione dell’articolo 322. Esso trasmette imme<strong>di</strong>atamentela decisione al Parlamento europeo.La decisione <strong>di</strong> cui al secondo comma prevede le misure necessariein materia <strong>di</strong> risorse ai fini dell’applicazione del presentearticolo, conformemente agli atti <strong>di</strong> cui all’articolo 311.Essaentrainvigoretrentagiornidopol’adozionese,entrotaletermine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza deimembri che lo compongono, non decide <strong>di</strong> ridurre dette spese.Articolo 316(ex articolo 271 del TCE)Alle con<strong>di</strong>zioni che saranno determinate in applicazione dell’articolo322, i cre<strong>di</strong>ti, che non siano quelli relativi alle spese <strong>di</strong>personale e che alla fine dell’esercizio finanziario siano rimasti inu-


304 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonatilizzati, potranno essere riportati all’esercizio successivo e limitatamentea questo.I cre<strong>di</strong>ti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppanolespeseasecondadellaloronatura o della loro destinazionee ripartiti in conformità del regolamento stabilito in esecuzionedell’articolo 322.Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e delConsiglio, della Commissione e della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiu<strong>di</strong>zio<strong>di</strong> un regime speciale per determinate spese comuni.Capo 4esecuzione del bilancio e scaricoArticolo 317(ex articolo 274 del TCE)La Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazionecon gli Stati membri, in base alle <strong>di</strong>sposizioni del regolamento stabilitoin esecuzione dell’articolo 322, sotto la propria responsabilitàe nei limiti dei cre<strong>di</strong>ti stanziati, in conformità del principio dellabuona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissioneper garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo iprincipi della buona gestione finanziaria.Il regolamento prevede gli obblighi <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong> revisionecontabile <strong>degli</strong> Stati membri nell’esecuzione del bilancio e le responsabilitàche ne derivano. Esso prevede inoltre le responsabilitàelemodalitàparticolari secondo le quali ogni istituzione partecipaall’esecuzione delle proprie spese.All’interno del bilancio, la Commissione può procedere, neilimiti e alle con<strong>di</strong>zioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzionedell’articolo 322, a trasferimenti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti, sia da capitolo a capitolo,siadasud<strong>di</strong>visioneasud<strong>di</strong>visione.Articolo 318(ex articolo 275 del TCE)Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo eal Consiglio i conti dell’esercizio trascorso concernenti le operazionidel bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario cheespone l’attivo e il passivo dell’Unione.La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e alConsiglio una relazione <strong>di</strong> valutazione delle finanze dell’Unione


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 305basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle in<strong>di</strong>cazioniimpartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell’articolo319.Articolo 319(ex articolo 276 del TCE)1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio,dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio. A tale scopoesso esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziarioe la relazione <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> cui all’articolo 318, la relazioneannua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzionicontrollate alle osservazioni della Corte stessa, la <strong>di</strong>chiarazione<strong>di</strong> affidabilità <strong>di</strong> cui all’articolo 287, paragrafo 1, secondocomma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.2. Prima <strong>di</strong> dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altrofine nel quadro dell’esercizio delle attribuzioni <strong>di</strong> quest’ultima inmateria <strong>di</strong> esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere<strong>di</strong> ascoltare la Commissione sull’esecuzione delle spese o sulfunzionamento dei sistemi <strong>di</strong> controllo finanziario. La Commissionefornisce al Parlamento europeo, su richiesta <strong>di</strong> quest’ultimo, tutte leinformazioni necessarie.3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguitoalle osservazioni che accompagnano le decisioni <strong>di</strong> scarico edalle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l’esecuzionedelle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni<strong>di</strong> scarico adottate dal Consiglio.La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o delConsiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sullascorta <strong>di</strong> tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite aiservizi incaricati dell’esecuzione del bilancio. Dette relazioni sonotrasmesse altresì alla Corte dei conti.Capo 5<strong>di</strong>sposizioni comuniArticolo 320(ex articolo 277 del TCE)Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sonostabiliti in euro.


306 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 321(ex articolo 278 del TCE)La Commissione, con riserva <strong>di</strong> informare le autorità competenti<strong>degli</strong> Stati membri interessati, può trasferire nella moneta <strong>di</strong>uno <strong>di</strong> questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta <strong>di</strong> un altroStato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gliscopi cui sono destinati dai trattati. La Commissione evita, perquanto possibile, <strong>di</strong> procedere a tali trasferimenti quando detengaaveri <strong>di</strong>sponibili o realizzabili nelle monete <strong>di</strong> cui ha bisogno.La Commissione comunica con i singoli Stati membri per iltramite dell’autorità da essi designata.Nell’esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre allabanca <strong>di</strong> emissione dello Stato membro interessato oppure ad altriistituti finanziari da questo ultimo autorizzati.Articolo 322(ex articolo 279 del TCE)1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondolaproceduralegislativaor<strong>di</strong>nariaepreviaconsultazionedellaCortedei conti, adottano me<strong>di</strong>ante regolamenti:a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalitàrelative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al ren<strong>di</strong>contoe alla verifica dei conti;b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità<strong>degli</strong> agenti finanziari, in particolare <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>natori e dei contabili.2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione eprevia consultazione del Parlamento europeo e della Corte deiconti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate<strong>di</strong> bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell’Unionesono messe a <strong>di</strong>sposizione della Commissione e determina le misureda applicare per far fronte eventualmente alle esigenze <strong>di</strong> tesoreria.Articolo 323Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilanosulla <strong>di</strong>sponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all’Unione<strong>di</strong> rispettare gli obblighi giuri<strong>di</strong>ci nei confronti dei terzi.Articolo 324Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione,incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 307Commissione nell’ambito delle procedure <strong>di</strong> bilancio <strong>di</strong> cui al presentetitolo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire laconcertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni chepresiedono, al fine <strong>di</strong> agevolare l’attuazione del presente titolo.Capo 6lotta contro la frodeArticolo 325(ex articolo 280 del TCE)1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e lealtre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unionestessa me<strong>di</strong>ante misure adottate a norma del presente articolo, chesiano <strong>di</strong>ssuasive e tali da permettereunaprotezioneefficacenegliStati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frodeche lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottanoper combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.3. Fatte salve altre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, gli Stati membricoor<strong>di</strong>nano l’azione <strong>di</strong>retta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unionecontro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione,una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, previa consultazione della Cortedei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzionee lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, alfine <strong>di</strong> pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gliStati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presentaogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazionesulle misure adottate ai fini dell’attuazione del presente articolo.Titolo IIICOOPERAZIONI RAFFORZATEArticolo 326(ex articolida27Aa27E,da40a40Beda43a45delTUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il <strong>di</strong>ritto dell’Unione.


308 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaEsse non possono recare pregiu<strong>di</strong>zio né al mercato interno néalla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituireun ostacolo né una <strong>di</strong>scriminazione per gli scambi tra gli Statimembri, né possono provocare <strong>di</strong>storsioni <strong>di</strong> concorrenza tra questiultimi.Articolo 327(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i <strong>di</strong>ritti egli obblighi <strong>degli</strong> Stati membri che non vi partecipano. Questi nonne ostacolano l’attuazione da parte <strong>degli</strong> Stati membri che vi partecipano.Articolo 328(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)1. Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzatesono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delleeventuali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipazione stabilite dalla decisione <strong>di</strong>autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate restainoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto,oltre che delle con<strong>di</strong>zioni summenzionate, <strong>degli</strong> atti già adottati intale ambito.La Commissione e gli Stati membri che partecipano a unacooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazionedel maggior numero possibile <strong>di</strong> Stati membri.2. La Commissione e, all’occorrenza, l’alto rappresentante dell’Unioneper gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza informanoperio<strong>di</strong>camente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allosviluppo delle cooperazioni rafforzate.Articolo 329(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro unacooperazione rafforzata in uno dei settori <strong>di</strong> cui ai trattati, eccettoi settori <strong>di</strong> competenza esclusiva e la politica estera e <strong>di</strong> sicurezzacomune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando ilcampo d’applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazionerafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 309una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, laCommissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni <strong>di</strong>tale decisione.L’autorizzazione a procedere a una cooperazionerafforzata<strong>di</strong>cui al primo comma è concessa dal Consiglio, su proposta dellaCommissione e previa approvazione del Parlamento europeo.2. La richiesta <strong>degli</strong> Stati membri che desiderano instaurare traloro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e <strong>di</strong>sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa all’altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza,che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzataprevistaconlapoliticaesterae<strong>di</strong>sicurezzacomunedell’Unione,e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare,sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altrepolitiche dell’Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza alParlamento europeo.L’autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata èconcessa con una decisione del Consiglio, che delibera all’unanimità.PROTOCOLLO (n. 19)SULL’ACQUIS <strong>DI</strong> SCHENGEN INTEGRATONELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEAle alte parti contraenti,rilevando che gli accor<strong>di</strong> relativi all’eliminazione graduale deicontrolli alle frontiere comuni firmatidaalcuniStatimembridell’Unioneeuropea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gliaccor<strong>di</strong> connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accor<strong>di</strong>, sonostati integrati nell’ambito dell’Unione europea dal trattato <strong>di</strong> Amsterdamdel 2 ottobre 1997,desiderose <strong>di</strong> preservare l’acquis <strong>di</strong> Schengen, sviluppato dall’entratain vigore del trattato <strong>di</strong> Amsterdam, e <strong>di</strong> sviluppare tale acquis percontribuire alla realizzazione dell’obiettivo <strong>di</strong> offrire ai citta<strong>di</strong>ni dell’Unioneuno spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne,tenendo conto della particolare posizione della Danimarca,tenendo conto del fatto che l’Irlanda e il Regno Unito <strong>di</strong> GranBretagna e Irlanda del Nord non partecipano a tutte le <strong>di</strong>sposizionidell’acquis <strong>di</strong> Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste <strong>di</strong>sposizioniper consentire a tali Stati <strong>di</strong> accettare, in tutto o in parte, altre<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> detto acquis,riconoscendo che, pertanto, è necessario avvalersi delle <strong>di</strong>sposizionidei trattati relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Statimembri,


310 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonatenendo conto della necessità <strong>di</strong> mantenere un rapporto specialecon la Repubblica d’Islanda e il Regno <strong>di</strong> Norvegia, Stati entrambivincolati dall’Unione nor<strong>di</strong>ca dei passaporti, unitamente agli Stati nor<strong>di</strong>cimembri dell’Unione europea,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1Il Regno del Belgio, la Repubblica <strong>di</strong> Bulgaria, la Repubblica ceca,il Regno <strong>di</strong> Danimarca, la Repubblica federale <strong>di</strong> Germania, la Repubblica<strong>di</strong> Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno <strong>di</strong> Spagna, la Repubblicafrancese, la Repubblica italiana, la Repubblica <strong>di</strong> Cipro, la Repubblica<strong>di</strong> Lettonia, la Repubblica <strong>di</strong> Lituania, il Granducato <strong>di</strong> Lussemburgo,la Repubblica <strong>di</strong> Ungheria, la Repubblica <strong>di</strong> Malta, il Regno deiPaesi Bassi, la Repubblica d’Austria, laRepubblica<strong>di</strong>Polonia,laRepubblicaportoghese, la Romania, la Repubblica <strong>di</strong> Slovenia, la Repubblicaslovacca, la Repubblica <strong>di</strong> Finlan<strong>di</strong>a e il Regno <strong>di</strong> Svezia sono autorizzatiad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le<strong>di</strong>sposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l’acquis <strong>di</strong> Schengen.Tale cooperazione è realizzata nell’ambito istituzionale e giuri<strong>di</strong>co dell’Unioneeuropea e nel rispetto delle pertinenti <strong>di</strong>sposizioni dei trattati.Articolo 2L’acquis<strong>di</strong>SchengensiapplicaagliStatimembri<strong>di</strong>cuiall’articolo1, fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 3 dell’atto <strong>di</strong> adesione del 16aprile 2003 e dell’articolo 4 dell’atto <strong>di</strong> adesione del 25 aprile 2005. IlConsiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong>Schengen.Articolo 3La partecipazione della Danimarca all’adozione delle misure checostituiscono uno sviluppo dell’acquis <strong>di</strong> Schengen, come pure l’attuazionee l’applicazione <strong>di</strong> tali misure in Danimarca, sono <strong>di</strong>sciplinate dallepertinenti <strong>di</strong>sposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.Articolo 4L’Irlanda e il Regno Unito <strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlanda del Nordpossono, in qualsiasi momento, chiedere <strong>di</strong> partecipare, in tutto o inparte, alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> detto acquis.Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all’unanimità dei suoimembri <strong>di</strong> cui all’articolo 1 e del rappresentante del governo dello Statointeressato.Articolo 51.Leproposteeleiniziativebasatesull’acquis<strong>di</strong>Schengensonosoggette alle pertinenti <strong>di</strong>sposizioni dei trattati.In tale contesto, laddove l’Irlanda o il Regno Unito non abbiano


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 311notificato per iscritto al Consiglio, entro un congruo periodo <strong>di</strong> tempo,che desiderano partecipare, l’autorizzazione <strong>di</strong> cui all’articolo 329 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea si considera concessaagli Stati membri <strong>di</strong> cui all’articolo 1 nonché all’Irlanda o al RegnoUnito, laddove uno <strong>di</strong> essi desideri partecipare ai settori <strong>di</strong> cooperazionein questione.2. Laddove si ritenga che l’Irlanda o il Regno Unito, a norma <strong>di</strong>una decisione <strong>di</strong> cui all’articolo 4, abbiano effettuato la notifica, tantol’una che l’altro possono non<strong>di</strong>meno notificare al Consiglio per iscritto,entro tre mesi, che non desiderano partecipare a detta proposta o iniziativa.In tal caso l’Irlanda o il Regno Unito non partecipano all’adozione<strong>di</strong> detta proposta o iniziativa. Da quest’ultima notifica, la proceduraper l’adozione della misura basata sull’acquis <strong>di</strong> Schengen è sospesafino alla conclusione della procedura <strong>di</strong> cui ai paragrafi 3 o 4 o fino alritiro <strong>di</strong> tale notifica in qualunque momento durante tale procedura.3. Allo Stato membro che ha effettuato la notifica <strong>di</strong> cui al paragrafo2, le decisioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 4 cessano<strong>di</strong> applicarsi dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della misura proposta,per quanto ritenuto necessario dal Consiglioeallecon<strong>di</strong>zionidastabilirsiin una decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata suproposta della Commissione. Tale decisione è adottata in conformità deiseguenti criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più ampia partecipazionepossibile dello Stato membro interessato senza incidere profondamentesul funzionamento pratico delle varie parti dell’acquis <strong>di</strong>Schengen e rispettandone la coerenza. La Commissione presenta la propostaquanto prima dopo la notifica <strong>di</strong> cui al paragrafo 2. Il Consiglio, senecessario dopo la convocazione <strong>di</strong> due sessioni successive, delibera entroquattro mesi dalla proposta della Commissione.4. Se, entro la fine del periodo <strong>di</strong> quattro mesi, il Consiglio non haadottato la decisione, uno Stato membro può, senza indugio, chiederechelaquestionesiasottopostaalConsiglio europeo. In tal caso il Consiglioeuropeo, nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificatasu proposta della Commissione, adotta una decisione in conformitàdei criteri <strong>di</strong> cui al paragrafo 3.5. Se, prima della conclusione della procedura <strong>di</strong> cui ai paragrafi 3o 4, il Consiglio o, secondo i casi, il Consiglio europeo non ha adottato ladecisione, è revocatalasospensionedellaprocedura per l’adozione dellamisura basata sull’acquis <strong>di</strong> Schengen. Se detta misura è successivamenteadottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell’articolo 4 cessa <strong>di</strong>applicarsi, dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore <strong>di</strong> detta misura, allo Statomembro interessato nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni decise dalla Commissione,a meno che detto Stato membro non abbia ritirato la notifica <strong>di</strong> cui alparagrafo 2 prima dell’adozione della misura. La Commissione deliberaentroladata<strong>di</strong>taleadozione.Nell’adottare la decisione, la Commissione rispetta i criteri <strong>di</strong> cui alparagrafo 3.


312 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 6La Repubblica d’Islanda e il Regno <strong>di</strong> Norvegia sono associatiall’attuazione dell’acquis <strong>di</strong> Schengen e al suo ulteriore sviluppo. A talfine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che saràconcluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all’unanimità dei suoimembri <strong>di</strong> cui all’articolo 1. Tale accordo include <strong>di</strong>sposizioni relative alcontributo dell’Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziariaderivante dall’attuazione del presente protocollo.Il Consiglio, deliberando all’unanimità, conclude con l’Islanda e laNorvegia un accordo separato, al fine <strong>di</strong> stabilire i <strong>di</strong>ritti e gli obblighifra l’Irlanda e il Regno Unito <strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da unlato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro, nei settori dell’acquis <strong>di</strong> Schengenche riguardano tali Stati.Articolo 7Ai fini dei negoziati relativi all’adesione <strong>di</strong> nuovi Stati membriall’Unione europea, l’acquis <strong>di</strong> Schengen e le ulteriori misure adottatedalle istituzioni nell’ambito del suo campo d’applicazione sono consideratiun acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Statican<strong>di</strong>dati all’adesione. [fine Protocollo n. 19]Articolo 330(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)TuttiimembridelConsigliopossono partecipare alle sue deliberazioni,ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gliStati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendonoparte al voto.L’unanimità ècostituita unicamente dai voti dei rappresentanti<strong>degli</strong> Stati membri partecipanti.Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformementeall’articolo 238, paragrafo 3.Articolo 331(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazionerafforzata in corso in uno dei settori <strong>di</strong> cui all’articolo 329,paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.La Commissione, entro un termine <strong>di</strong> quattro mesi dalla data<strong>di</strong> ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Statomembro in questione. Essa constata, se del caso, che le con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> partecipazione sono sod<strong>di</strong>sfatte e adotta le misure transitorie


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 313necessarie per l’applicazione <strong>degli</strong> atti già adottati nel quadro dellacooperazione rafforzata.Tuttavia,selaCommissioneritiene che le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipazionenon siano sod<strong>di</strong>sfatte, in<strong>di</strong>ca le <strong>di</strong>sposizioni da adottareper sod<strong>di</strong>sfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Allascadenza <strong>di</strong> tale termine, essa riesamina la richiesta in conformitàdella procedura <strong>di</strong> cui al secondo comma. Se la Commissione ritieneche le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipazione continuino a non essere sod<strong>di</strong>sfatte,lo Stato membro in questione può sottoporrelaquestionealConsiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio deliberaconformemente all’articolo 330. Può inoltre adottare, su propostadella Commissione, le misure transitorie <strong>di</strong> cui al secondo comma.2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazionerafforzata in corso nel quadro della politica estera e <strong>di</strong>sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, all’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezzae alla Commissione.Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro incausa previa consultazione dell’alto rappresentante dell’Unione pergli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza e dopo aver constatato, sedel caso, che le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipazione sono sod<strong>di</strong>sfatte. IlConsiglio, su proposta dell’alto rappresentante, può inoltre adottarele misure transitorie necessarie per l’applicazione <strong>degli</strong> atti già adottatinel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglioritiene che le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipazione non siano sod<strong>di</strong>sfatte,in<strong>di</strong>cale<strong>di</strong>sposizionidaadottarepersod<strong>di</strong>sfarleefissauntermine per il riesame della richiesta <strong>di</strong> partecipazione.Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all’unanimitàe conformemente all’articolo 330.Articolo 332(ex articolida27Aa27E,da40a40Beda43a45delTUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)Le spese derivanti dall’attuazione <strong>di</strong> una cooperazione rafforzata,<strong>di</strong>verse dalle spese amministrative che devono sostenere leistituzioni, sono a carico <strong>degli</strong> Stati membri partecipanti, salvo cheil Consiglio, deliberando all’unanimità dei membri previa consultazionedel Parlamento europeo, non <strong>di</strong>sponga altrimenti.


314 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 333(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)1. Qualora una <strong>di</strong>sposizione dei trattati che può essere applicatanel quadro <strong>di</strong> una cooperazione rafforzata preveda che il Consigliodeliberi all’unanimità, il Consiglio, deliberando all’unanimitàconformemente alle modalità <strong>di</strong> cui all’articolo 330, può adottareuna decisione che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.2. Qualora una <strong>di</strong>sposizione dei trattati che può essere applicatanel quadro <strong>di</strong> una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglioadotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio,deliberando all’unanimità conformemente alle modalità <strong>di</strong>cuiall’articolo 330, può adottare una decisione che prevede che delibereràsecondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria. Il Consiglio deliberaprevia consultazione del Parlamento europeo.3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hannoimplicazioni militari o che rientrano nel settore della <strong>di</strong>fesa.Articolo 334(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delleazioni intraprese nel quadro <strong>di</strong> una cooperazione rafforzata e lacoerenza <strong>di</strong> dette azioni con le politiche dell’Unione, e cooperanoa tale scopo.PARTE SETTIMA<strong>DI</strong>SPOSIZIONI GENERALI E FINALIArticolo 335(ex articolo 282 del TCE)In ciascuno <strong>degli</strong> Stati membri, l’Unione ha la più ampia capacitàgiuri<strong>di</strong>ca riconosciuta alle persone giuri<strong>di</strong>che dalle legislazioninazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobilie mobili e stare in giu<strong>di</strong>zio. A tale fine, essa è rappresentata dallaCommissione. Tuttavia, l’Unione è rappresentata da ciascuna delleistituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioniconnesse al funzionamento della rispettiva istituzione.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 315Articolo 336(ex articolo 283 del TCE)Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>anteregolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazionedelle altre istituzioni interessate, stabiliscono lo statutodei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altriagenti dell’Unione.Articolo 337(ex articolo 284 del TCE)Per l’esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione puòraccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarieverifiche, nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni fissate dal Consiglio, che deliberaa maggioranza semplice, conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni deitrattati.Articolo 338(ex articolo 285 del TCE)1. Fatto salvo l’articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistemaeuropeo <strong>di</strong> banche centrali e della Banca centrale europea, ilParlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la proceduralegislativa or<strong>di</strong>naria, adottano misureperl’elaborazione<strong>di</strong>statisticheladdove necessario per lo svolgimento delle attività dell’Unione.2. L’elaborazione delle statistiche dell’Unione presenta i caratteridell’imparzialità, dell’affidabilità, dell’obiettività, dell’in<strong>di</strong>pendenzascientifica, dell’efficienza economica e della riservatezza statistica;essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.Articolo 339(ex articolo 287 del TCE)I membri delle istituzioni dell’Unione, i membri dei comitati eparimenti i funzionari e agenti dell’Unione sono tenuti, anche dopola cessazione dalle loro funzioni, a non <strong>di</strong>vulgare le informazioni cheper loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolarequelle relative alle imprese eriguardantiilororapporticommercialiovvero gli elementi dei loro costi.


316 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 340(ex articolo 288 del TCE)La responsabilità contrattuale dell’Unione è regolata dallalegge applicabile al contratto in causa.In materia <strong>di</strong> responsabilità extracontrattuale, l’Unione deverisarcire,conformementeaiprincipigeneralicomuniai<strong>di</strong>ritti<strong>degli</strong>Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agentinell’esercizio delle loro funzioni.In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deverisarcire,conformementeaiprincipigeneralicomunial<strong>di</strong>ritto<strong>degli</strong>Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agentinell’esercizio delle loro funzioni.La responsabilità personale <strong>degli</strong> agenti nei confronti dell’Unioneè regolata dalle <strong>di</strong>sposizioni che stabiliscono il loro statuto oil regime loro applicabile.Articolo 341(ex articolo 289 del TCE)La sede delle istituzioni dell’Unione è fissata d’intesa comunedai governi <strong>degli</strong> Stati membri.PROTOCOLLO (n. 6)SULLE SE<strong>DI</strong> DELLE ISTITUZIONI E <strong>DI</strong> DETERMINATI ORGANI,ORGANISMI E SERVIZI DELL’UNIONE EUROPEAi rappresentanti dei governi <strong>degli</strong> stati membri,visto l’articolo 341 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e l’articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europeadell’energia atomica,ricordando e confermando la decisione dell’8 aprile 1965 efatte salve le decisioni concernenti la sede <strong>di</strong> future istituzioni, organi,organismi e servizi,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energiaatomica:Articolo unicoa) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornateplenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamentoeuropeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale delParlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 317b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre ilConsiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negliarticoli 7, 8 e 9 della decisione dell’8 aprile1965sonostabilitiaLussemburgo.d) La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea ha sede a Lussemburgo.e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.f) IlComitatoeconomicoesocialehasedeaBruxelles.g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.i) La Banca centrale europea ha sede a Francoforte.j) L’Ufficio europeo <strong>di</strong> polizia (Europol) ha sede all’Aia. [fineProtocollo n. 6]Articolo 342(ex articolo 290 del TCE)Il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione è fissato,senza pregiu<strong>di</strong>zio delle <strong>di</strong>sposizioni previste dallo statuto dellaCorte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea, dal Consiglio, che deliberaall’unanimità me<strong>di</strong>ante regolamenti.Articolo 343(ex articolo 291 del TCE)L’Unione gode, sul territorio <strong>degli</strong> Stati membri, delle immunitàe dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, allecon<strong>di</strong>zioni definite dal protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi esulle immunità dell’Unione europea. Lo stesso vale per la Bancacentrale europea e per la Banca europea per gli investimenti.PROTOCOLLO (n. 7)SUI PRIV<strong>IL</strong>EGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEAle alte parti contraenti,considerando che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato cheistituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unioneeuropea e la CEEA godono sul territorio <strong>degli</strong> Stati membri delle immunitàe dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energiaatomica:


318 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaCapo Ibeni, fon<strong>di</strong>, averi e operazioni dell’unione europeaArticolo 1I locali e gli e<strong>di</strong>fici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti daperquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averidell’Unione non possono essere oggetto <strong>di</strong> alcun provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> coercizioneamministrativa o giu<strong>di</strong>ziaria senza autorizzazione della Corte <strong>di</strong>giustizia.Articolo 2Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.Articolo 3L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasiimposta <strong>di</strong>retta.I governi <strong>degli</strong> Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile,le opportune <strong>di</strong>sposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importodei <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>retti e delle tasse sulla ven<strong>di</strong>ta compresi nei prezzi dei beniimmobili o mobili, quando l’Unione effettui, per proprio uso ufficiale,acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda <strong>di</strong>ritti e tasse <strong>di</strong> talenatura. Tuttavia l’applicazione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sposizioni non deve avere pereffetto <strong>di</strong> falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tassee <strong>di</strong>ritti che costituiscono mera rimunerazione <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> utilità generale.Articolo 4L’Unione è esente da ogni dazio doganale, <strong>di</strong>vieto e restrizioneall’importazione e all’esportazione, in or<strong>di</strong>ne agli oggetti destinati al propriouso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolooneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati,salvo che ciò non avvenga a con<strong>di</strong>zioni accette al governo <strong>di</strong> tale paese.Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni <strong>di</strong>vieto erestrizione all’importazione e all’esportazione in or<strong>di</strong>ne alle proprie pubblicazioni.Capo IIcomunicazioni e lasciapassareArticolo 5(ex articolo 6)Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio <strong>di</strong> ciascunoStato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione <strong>di</strong>tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato allemissioni <strong>di</strong>plomatiche.La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delleistituzioni dell’Unione non possono essere censurate.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 319Articolo 6(ex articolo 7)I presidenti delle istituzioni dell’Unione possono rilasciare ai membriedagliagenti<strong>di</strong>detteistituzionilasciapassarelacuiformaèstabilitadal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciutidalle autorità <strong>degli</strong> Stati membri come titoli <strong>di</strong> viaggio vali<strong>di</strong>. Talilasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo lecon<strong>di</strong>zioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabileagli altri agenti dell’Unione.La Commissione può concludere accor<strong>di</strong> per far riconoscere talilasciapassare come titoli <strong>di</strong> viaggio vali<strong>di</strong> sul territorio <strong>di</strong> Stati terzi.Capo IIImembri del parlamento europeoArticolo 7(ex articolo 8)Nessuna restrizione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne amministrativo o <strong>di</strong> altro genere èapportata alla libertà <strong>di</strong> movimento dei membri del Parlamento europeoche si recano al luogo <strong>di</strong> riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia <strong>di</strong>dogana e <strong>di</strong> controllo dei cambi:a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli altifunzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea,b) dai governi <strong>degli</strong> altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesseai rappresentanti <strong>di</strong> governi esteri in missione ufficiale temporanea.Articolo 8(ex articolo 9)I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati,detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’eserciziodelle loro funzioni.Articolo 9(ex articolo 10)Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri <strong>di</strong>esso beneficiano:a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membridel parlamento del loro paese,b) sul territorio <strong>di</strong> ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogniprovve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> detenzione e da ogni proce<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziario.L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo <strong>di</strong> riunionedel Parlamento europeo o ne ritornano.L’immunità non può essere invocata nel caso <strong>di</strong> flagrante delitto enon può inoltre pregiu<strong>di</strong>care il <strong>di</strong>ritto del Parlamento europeo <strong>di</strong> toglierel’immunità ad uno dei suoi membri.


320 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaCapo IVrappresentanti <strong>degli</strong> stati membri che partecipanoai lavori delle istituzioni dell’unione europeaArticolo 10(ex articolo 11)I rappresentanti <strong>degli</strong> Stati membri che partecipano ai lavori delleistituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono,durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazioneo in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunitàe delle agevolazioni d’uso.Il presente articolo si applica ugualmente ai membri <strong>degli</strong> organiconsultivi dell’Unione.Capo Vfunzionari e agenti dell’unione europeaArticolo 11(ex articolo 12)Sul territorio <strong>di</strong> ciascuno Stato membro e qualunque sia la lorocitta<strong>di</strong>nanza, i funzionari ed altriagentidell’Unione:a) godono dell’immunità <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione per gli atti da loro compiutiin veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riservadell’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni dei trattati relative, da un lato, alleregole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unionee, dall’altro, alla competenza della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione ed i propri funzionaried altri agenti. Continueranno a beneficiare <strong>di</strong> questa immunitàdopo la cessazione delle loro funzioni;b) néessinéi loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottopostialle <strong>di</strong>sposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità <strong>di</strong>registrazione <strong>degli</strong> stranieri;c) godono, per quanto riguarda la <strong>di</strong>sciplina vigente in materiavalutaria o <strong>di</strong> cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionaridelle organizzazioni internazionali;d) godono del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> importare in franchigia la propria mobiliaed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione infunzione nel paese interessato, e del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> riesportare in franchigia lapropria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle lorofunzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, lecon<strong>di</strong>zioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il <strong>di</strong>ritto èesercitato;e) godono del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> importare in franchigia la propria autovetturadestinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loroultima residenza o nel paese <strong>di</strong> cui sono citta<strong>di</strong>ni alle con<strong>di</strong>zioni delmercato interno <strong>di</strong> tale paese, e <strong>di</strong> riesportarla in franchigia, fatte salve,


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 321nell’uno e nell’altro caso, le con<strong>di</strong>zioni ritenute necessarie dal governodel paese interessato.Articolo 12(ex articolo 13)Alle con<strong>di</strong>zioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamentoeuropeo e dal Consiglio, che deliberano me<strong>di</strong>ante regolamenti secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione delle istituzioniinteressate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, aprofitto <strong>di</strong> quest’ultima, ad una imposta sugli stipen<strong>di</strong>, salari ed emolumentidalla stessa versati.Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipen<strong>di</strong>, salari ed emolumentiversati dall’Unione.Articolo 13(ex articolo 14)Ai fini dell’applicazione delle imposte sul red<strong>di</strong>to e sul patrimonio,dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesimembri dell’Unione al fine <strong>di</strong> evitare le doppie imposizioni, i funzionarie altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’eserciziodelle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenzasul territorio <strong>di</strong> un paese membro <strong>di</strong>verso dal paese ove avevano ildomicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione,sono considerati, sia nel paese <strong>di</strong> residenza che nel paese del domiciliofiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso siamembro dell’Unione. Tale <strong>di</strong>sposizione si applica ugualmente al coniuge,sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figlied ai minori a carico delle persone in<strong>di</strong>cate nel presente articolo e in lorocusto<strong>di</strong>a.I beni mobili appartenenti alle persone <strong>di</strong> cui al comma precedentee che si trovino nel territorio dello Stato <strong>di</strong> residenza sono esenti dall’imposta<strong>di</strong> successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione <strong>di</strong> tale impostaessi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domiciliofiscale, fatti salvi i <strong>di</strong>ritti <strong>degli</strong> Stati terzi e l’eventuale applicazione dellenorme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.Ai fini dell’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo nonsi prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio<strong>di</strong> funzioni al servizio <strong>di</strong> altre organizzazioni internazionali.Articolo 14(ex articolo 15)Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>ante regolamentisecondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazionedelle istituzioni interessate, stabilisconoilregime<strong>di</strong>previdenzasocialeapplicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.Articolo 15Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>ante rego-


322 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonalamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazionedelle altre istituzioni interessate, determinano le categorie <strong>di</strong> funzionaried altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le <strong>di</strong>sposizioni<strong>degli</strong> articoli 11, 12, secondo comma, e 13.I nomi, le qualifiche e gli in<strong>di</strong>rizzi dei funzionari e altri agenticompresi in tali categorie sono comunicati perio<strong>di</strong>camente ai governi<strong>degli</strong> Stati membri.Capo VIprivilegi e immunità delle missioni <strong>di</strong> stati terziaccre<strong>di</strong>tate presso l’unione europeaArticolo 16(ex articolo 17)Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell’Unione,riconosce alle missioni dei paesi terzi accre<strong>di</strong>tate presso l’Unione le immunitàe i privilegi <strong>di</strong>plomatici d’uso.Capo VII<strong>di</strong>sposizioni generaliArticolo 17(ex articolo 18)I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionarie agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse <strong>di</strong> quest’ultima.Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo <strong>di</strong> togliere l’immunitàconcessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputiche ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.Articolo 18(ex articolo 19)Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unioneagiranno d’intesa con le autorità responsabili <strong>degli</strong> Stati membriinteressati.Articolo 19(ex articolo 20)Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l’articolo 17 sono applicabili aimembri della Commissione.Articolo 20(ex articolo 21)Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giu<strong>di</strong>ci, agliavvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte <strong>di</strong> giustiziadell’Unione europea, senza pregiu<strong>di</strong>zio delle <strong>di</strong>sposizioni dell’arti-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 323colo 3 del protocollo sullo statuto della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea, relative all’immunità <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione dei giu<strong>di</strong>ci e <strong>degli</strong> avvocatigenerali.Articolo 21(ex articolo 22)Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gliinvestimenti,aimembrideisuoiorgani,alsuopersonaleeairappresentanti<strong>degli</strong>Statimembrichepartecipanoaisuoilavori,senzapregiu<strong>di</strong>ziodelle <strong>di</strong>sposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasiimposizione fiscale e parafiscale al momento <strong>degli</strong> aumenti del suocapitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportarenello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimentoe la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondole con<strong>di</strong>zioni statutarie, non darà luogo all’applicazione <strong>di</strong> tasse sullacifra <strong>di</strong> affari.Articolo 22(ex articolo 23)Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea,ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiu<strong>di</strong>zio delle<strong>di</strong>sposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo <strong>di</strong> banchecentraliedellaBancacentraleeuropea.La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi formafiscale e parafiscale al momento <strong>degli</strong> aumenti del suo capitale, nonchédalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Statoin cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesisecondo le con<strong>di</strong>zioni dello statuto del Sistema europeo <strong>di</strong> banchecentrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione<strong>di</strong> tasse sulla cifra d’affari. [fine Protocollo n. 7]Articolo 344(ex articolo 292 del TCE)Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversiarelativa all’interpretazione o all’applicazione dei trattati a unmodo <strong>di</strong> composizione <strong>di</strong>verso da quelli previsti dal trattato stesso.Articolo 345(ex articolo 295 del TCE)I trattati lasciano del tutto impregiu<strong>di</strong>cato il regime <strong>di</strong> proprietàesistente negli Stati membri.


324 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 346(ex articolo 296 del TCE)1. Le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:a) nessuno Stato membro è tenutoafornireinformazionilacui<strong>di</strong>vulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenzialidella propria sicurezza;b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenganecessarie alla tutela <strong>degli</strong> interessi essenziali della propria sicurezzae che si riferiscano alla produzione o al commercio <strong>di</strong> armi, munizionie materiale bellico; tali misure non devono alterare le con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda iprodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta dellaCommissione, può apportare mo<strong>di</strong>ficazioni all’elenco, stabilito il15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le <strong>di</strong>sposizioni delparagrafo 1, lettera b).Articolo 347(ex articolo 297 del TCE)Gli Stati membri si consultano al fine <strong>di</strong> prendere <strong>di</strong> comuneaccordo le <strong>di</strong>sposizioni necessarie ad evitare che il funzionamentodel mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Statomembro può essere indotto a prendere nell’eventualità <strong>di</strong> gravi agitazioniinterne che turbino l’or<strong>di</strong>ne pubblico, in caso <strong>di</strong> guerra o <strong>di</strong>grave tensione internazionale che costituisca una minaccia <strong>di</strong> guerraovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimentodella pace e della sicurezza internazionale.Articolo 348(ex articolo 298 del TCE)Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli346e347abbianopereffetto<strong>di</strong>alterare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> concorrenzanel mercato interno, la Commissione esamina con lo Statointeressato le con<strong>di</strong>zioni alle quali tali misure possono essere reseconformi alle norme sancite dai trattati.In deroga alla procedura <strong>di</strong> cui agli articoli 258 e 259, laCommissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere <strong>di</strong>rettamentealla Corte <strong>di</strong> giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro facciaunusoabusivodeipotericontemplatidagliarticoli346e347.LaCorte <strong>di</strong> giustizia giu<strong>di</strong>ca a porte chiuse.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 325Articolo 349(ex articolo 299, paragrafo 2, secondo,terzo e quarto comma, del TCE)Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dellaGuadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione,<strong>di</strong> Saint Barthélemy, <strong>di</strong> Saint Martin, delle Azzorre, <strong>di</strong> Madera edelle isole Canarie, aggravata dalla loro grande <strong>di</strong>stanza, dall’insularità,dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima <strong>di</strong>fficili,dalla <strong>di</strong>pendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenzae il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio,su proposta della Commissione e previa consultazione delParlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare,a stabilire le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> applicazione dei trattati a tali regioni, ivicomprese politiche comuni. Allorché adotta le misure specifiche inquestione secondo una procedura legislativa speciale, il Consigliodelibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazionedel Parlamento europeo.Le misure <strong>di</strong> cui al primo comma riguardano in particolarepolitiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politichein materia <strong>di</strong> agricoltura e <strong>di</strong> pesca, con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> fornituradellematerieprimee<strong>di</strong>beni<strong>di</strong>consumoprimari,aiuti<strong>di</strong>Statoecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accesso ai fon<strong>di</strong> strutturali e ai programmi orizzontalidell’Unione.Il Consiglio adotta le misure <strong>di</strong> cui al primo comma tenendoconto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferichesenza compromettere l’integrità e la coerenza dell’or<strong>di</strong>namentogiuri<strong>di</strong>co dell’Unione, ivi compresi il mercato interno e lepolitiche comuni.Articolo 350(ex articolo 306 del TCE)Le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati non ostano all’esistenza e al perfezionamentodelle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo,come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misurain cui gli obiettivi <strong>di</strong> tali unioni regionali non sono raggiunti inapplicazione dei trattati.Articolo 351(ex articolo 307 del TCE)Le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati non pregiu<strong>di</strong>cano i <strong>di</strong>ritti e gli


326 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaobblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1 o gennaio1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loroadesione, tra uno o più StatimembridaunaparteeunoopiùStatiterzi dall’altra.Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coitrattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti imezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra,gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungeretale scopo, assumendo eventualmente una comune linea <strong>di</strong> condotta.Nell’applicazione delle convenzioni <strong>di</strong> cui al primo comma, gliStati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti neitrattati da ciascuno <strong>degli</strong> Stati membri costituiscono parte integrantedell’instaurazione dell’Unione e sono, per ciò stesso, in<strong>di</strong>ssolubilmenteconnessi alla creazione <strong>di</strong> istituzioni comuni, all’attribuzione<strong>di</strong> competenze a favore <strong>di</strong> queste ultime e alla concessione <strong>degli</strong>stessi vantaggi da parte <strong>di</strong> tutti gli altri Stati membri.Articolo 352(ex articolo 308 del TCE)1. Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadrodelle politiche definite dai trattati, per realizzare uno <strong>degli</strong> obiettivi<strong>di</strong>cuiaitrattatisenzachequestiultimiabbianoprevistoipoteri<strong>di</strong>azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità supropostadellaCommissioneepreviaapprovazionedelParlamentoeuropeo, adotta le <strong>di</strong>sposizioni appropriate. Allorché adotta le <strong>di</strong>sposizioniin questione secondo una procedura legislativa speciale, ilConsiglio delibera altresì all’unanimità su proposta della Commissionee previa approvazione del Parlamento europeo.2. La Commissione, nel quadro della procedura <strong>di</strong> controllodel principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà <strong>di</strong> cui all’articolo 5, paragrafo 3 deltrattato sull’Unione europea, richiama l’attenzione dei parlamentinazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportareun’armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari<strong>degli</strong> Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.4. Il presente articolo non può servire <strong>di</strong> base per il conseguimento<strong>di</strong> obiettivi riguardanti la politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comunee qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispettai limiti previsti nell’articolo 40, secondo comma, del trattato sull’Unioneeuropea.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 327PROTOCOLLO (n. 2)SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI <strong>DI</strong> SUSSI<strong>DI</strong>ARIETÀE <strong>DI</strong> PROPORZIONALITÀle alte parti contraenti,desiderose <strong>di</strong> garantire che le decisioni siano prese il più possibilevicino ai citta<strong>di</strong>ni dell’Unione;determinate a fissare le con<strong>di</strong>zioni dell’applicazione dei principi<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e proporzionalità sanciti nell’articolo 5 del trattato sull’Unioneeuropea e ad istituire un sistema <strong>di</strong> controllo dell’applicazione<strong>di</strong> detti principi,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità definiti nell’articolo 5 del trattatosull’Unione europea.Articolo 2Prima <strong>di</strong> proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampieconsultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso,della <strong>di</strong>mensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi <strong>di</strong>straor<strong>di</strong>naria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni.Essa motiva la decisione nella proposta.Articolo 3Ai fini del presente protocollo, per ‘‘progetto <strong>di</strong> atto legislativo’’ siintende la proposta della Commissione, l’iniziativa <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> Statimembri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte <strong>di</strong>giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiestadella Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione <strong>di</strong> un attolegislativo.Articolo 4La Commissione trasmette i progetti <strong>di</strong> atti legislativi e i progettimo<strong>di</strong>ficati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmetteal legislatore dell’Unione.Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti <strong>di</strong> atti legislativi e iprogetti mo<strong>di</strong>ficati ai parlamenti nazionali.Il Consiglio trasmette i progetti <strong>di</strong> atti legislativi presentati da ungruppo <strong>di</strong> Stati membri, dalla Corte <strong>di</strong> giustizia, dalla Banca centraleeuropea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti mo<strong>di</strong>ficati,aiparlamentinazionali.Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento eu-


328 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaropeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamentinazionali.Articolo 5I progetti <strong>di</strong> atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi <strong>di</strong>sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità. Ogni progetto <strong>di</strong> atto legislativo dovrebbeessere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziatiche consentano <strong>di</strong> valutare il rispetto dei principi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietàe <strong>di</strong> proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano<strong>di</strong> valutarne l’impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta<strong>di</strong> una <strong>di</strong>rettiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri,ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni chehanno portato a concludere che un obiettivo dell’Unione può essereconseguito meglio a livello <strong>di</strong> quest’ultimasonoconfortatedain<strong>di</strong>catoriqualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti <strong>di</strong> atti legislativi tengonoconto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi,che ricadono sull’Unione, sui governinazionali,suglientiregionalio locali, sugli operatori economici e sui citta<strong>di</strong>ni siano il menogravosi possibile e commisurati all’obiettivo da conseguire.Articolo 6Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera <strong>di</strong> uno <strong>di</strong>questi parlamenti può, entro un termine <strong>di</strong> otto settimane a decorreredalla data <strong>di</strong> trasmissione <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> atto legislativo, inviare aipresidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione unparere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progettoin causa non sia conforme al principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà. Spettaaciascunparlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultareall’occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.Se il progetto <strong>di</strong> atto legislativo è stato presentato da un gruppo <strong>di</strong>Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi <strong>di</strong>tali Stati membri.Se il progetto <strong>di</strong> atto legislativo è stato presentato dalla Corte <strong>di</strong>giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gliinvestimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all’istituzioneo organo interessato.Articolo 71. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se delcaso, il gruppo <strong>di</strong> Stati membri, la Corte <strong>di</strong> giustizia, la Banca centraleeuropea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto <strong>di</strong> attolegislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivatitrasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> questiparlamenti.Ciascun parlamento nazionale <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> due voti, ripartiti in funzionedel sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentarenazionale bicamerale, ciascuna delle due camere <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> un voto.2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio <strong>di</strong>


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 329sussi<strong>di</strong>arietà da parte <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> atto legislativo rappresentinoalmeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionaliconformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essereriesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti <strong>di</strong> un progetto<strong>di</strong> atto legislativo presentato sulla base dell’articolo 68 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea riguardante lo spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezzae giustizia.Al termine <strong>di</strong> tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo<strong>di</strong> Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte <strong>di</strong> giustizia, la Bancacentrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto <strong>di</strong>atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere <strong>di</strong> mantenere ilprogetto, <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficarlo o <strong>di</strong> ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.3. Inoltre, secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, qualora ipareri motivati sul mancato rispetto del principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà daparte<strong>di</strong> una proposta <strong>di</strong> atto legislativo rappresentino almeno la maggioranzasemplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente alparagrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine <strong>di</strong>tale riesame, la Commissione può decidere <strong>di</strong> mantenere la proposta, <strong>di</strong>mo<strong>di</strong>ficarla o <strong>di</strong> ritirarla.Qualora scelga <strong>di</strong> mantenerla, la Commissione spiega, in un pareremotivato, perché ritiene la proposta conforme al principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà.Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionalisono sottoposti al legislatore dell’Unione affinché ne tenga conto nellaprocedura:a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Consiglioe Parlamento europeo) esamina la compatibilità della proposta legislativacon il principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà, tenendo particolarmente contodelle ragioni espresse e con<strong>di</strong>vise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali,nonché del parere motivato della Commissione;b) se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranzadei voti espressi in sede <strong>di</strong> Parlamento europeo, il legislatoreritiene che la proposta non sia compatibile con il principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà,la proposta legislativa non forma oggetto <strong>di</strong> ulteriore esame.Articolo 8La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsisui ricorsi per violazione, me<strong>di</strong>ante un atto legislativo, del principio<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà proposti secondo le modalità previste all’articolo 230 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea da uno Stato membro, otrasmessi da quest’ultimo in conformità con il rispettivo or<strong>di</strong>namentogiuri<strong>di</strong>co interno a nome del suo parlamento nazionale o <strong>di</strong> una camera<strong>di</strong> detto parlamento nazionale.In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsipossono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso attilegislativi per l’adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea richiede la sua consultazione.


330 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 9La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo,al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circal’applicazione dell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.LarelazioneannualedeveancheessereinviataalComitatodelleregioni e al Comitato economico e sociale. [fine Protocollo n. 2]PROTOCOLLO (n. 27)SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZAle alte parti contraenti,considerando che il mercato interno ai sensi dell’articolo 3 deltrattato sull’Unione europea comprende un sistema che assicura che laconcorrenza non sia falsata,hanno convenuto cheatalfinel’Unioneadotta,senecessario,misure in base alle <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, ivi compreso l’articolo 352del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Il presente protocollo è allegato al trattato sull’Unione europea e altrattato sul funzionamento dell’Unione europea. [fine Protocollo n. 27]Articolo 353L’articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europeanon si applica agli articoli seguenti:— articolo 311, terzo e quarto comma,— articolo 312, paragrafo 2, primo comma—articolo352e—articolo354.Articolo 354(ex articolo 309 del TCE)Ai fini dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea relativoalla sospensione <strong>di</strong> taluni <strong>di</strong>ritti derivanti dall’appartenenza all’Unione,il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresentalo Stato membro in questione non partecipa al voto e nelcalcolodelterzoodeiquattroquinti<strong>degli</strong>Statimembri<strong>di</strong>cuiaiparagrafi 1 e 2 <strong>di</strong> detto articolo non si tiene conto dello Statomembro in questione.L’astensione <strong>di</strong> membri presenti o rappresentati non osta all’adozionedelle decisioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 2 <strong>di</strong> detto articolo.Per l’adozione delle decisioni <strong>di</strong> cui all’articolo 7, paragrafi 3 e4 del trattato sull’Unione europea, per maggioranza qualificata s’in-


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 331tende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3,lettera b) del presente trattato.Qualora, a seguito <strong>di</strong> una decisione <strong>di</strong> sospensione dei <strong>di</strong>ritti<strong>di</strong> voto adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3 del trattatosull’Unione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificatasulla base <strong>di</strong> una delle <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, per maggioranzaqualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo238, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato o, qualora il Consiglioagisca su proposta della Commissione o dell’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza, quelladefinita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a).Ai fini dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea, il Parlamentoeuropeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei votiespressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.Articolo 355(ex articolo 299, paragrafo 2, primo commae paragrafi da 3 a 6, del TCE)Oltre alle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 52 del trattato sull’Unioneeuropea relativo al campo <strong>di</strong> applicazione territoriale dei trattati, siapplicano le <strong>di</strong>sposizioni seguenti:1. Le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati si applicano alla Guadalupa, allaGuyana francese, alla Martinica, alla Riunione, a Saint Barthélemy, aSaint Martin, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, conformementeall’articolo 349.2. I paesi e i territori d’oltremare, il cui elenco figura nell’allegatoII, costituiscono l’oggetto dello speciale regime <strong>di</strong> associazionedefinito nella quarta parte.I trattati non si applicano ai paesi e territori d’oltremare chemantengono relazioni particolari con il Regno Unito <strong>di</strong> Gran Bretagnae Irlanda del Nord non menzionati nell’elenco precitato.3. Le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati si applicano ai territori europei<strong>di</strong> cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti conl’estero.4. Le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati si applicano alle isole Ålandconformemente alle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell’attorelativo alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> adesione della Repubblica d’Austria,della Repubblica <strong>di</strong> Finlan<strong>di</strong>a e del Regno <strong>di</strong> Svezia.


332 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona5. In deroga all’articolo 52 del trattato sull’Unione europea eai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo:a) i trattati non si applicano alle Faeröer;b) i trattati non si applicano alle zone <strong>di</strong> sovranità del RegnoUnito <strong>di</strong> Akrotiri e Dhekelia a Cipro, tranne per quanto necessario adassicurare l’attuazione del regime definito nel protocollo relativo allezone <strong>di</strong> sovranità del Regno Unito <strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlanda delNord a Cipro, allegato all’atto relativo alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> adesioneall’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica <strong>di</strong> Estonia,della Repubblica <strong>di</strong> Cipro, della Repubblica <strong>di</strong> Lettonia, della Repubblica<strong>di</strong> Lituania, della Repubblica <strong>di</strong> Ungheria, della Repubblica <strong>di</strong>Malta, della Repubblica <strong>di</strong> Polonia, della Repubblica <strong>di</strong> Slovenia edella Repubblica slovacca e secondo i termini <strong>di</strong> detto protocollo;c) le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati sono applicabili alle isole Normanneed all’isola <strong>di</strong> Man soltanto nella misura necessaria per assicurarel’applicazione del regime previsto per tali isole dal trattatorelativo all’adesione <strong>di</strong> nuovi Stati membri alla Comunità economicaeuropeaeallaComunitàeuropea dell’energia atomica, firmato il 22gennaio 1972.6. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato,può adottare una decisione che mo<strong>di</strong>fica lo status, nei confrontidell’Unione, <strong>di</strong> un paese o territorio danese, francese o olandese<strong>di</strong> cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera all’unanimitàprevia consultazione della Commissione.PROTOCOLLO (n. 31)SULLE IMPORTAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA <strong>DI</strong> PRODOTTIDEL PETROLIO RAFFINATI NELLE ANT<strong>IL</strong>LE OLANDESIle alte parti contraenti,desiderando apportare precisazioni sul regime <strong>degli</strong> scambi applicabilealle importazioni nell’Unione europea <strong>di</strong> prodotti del petrolioraffinati nelle Antille olandesi,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1Il presente protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio dellevoci 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffina, cere <strong>di</strong> petrolio o <strong>di</strong> scisti eresidui paraffinosi) e 27.14 della nomenclatura <strong>di</strong> Bruxelles importati peril consumo negli Stati membri.


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 333Articolo 2Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolioraffinati nelle Antille olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall’associazione<strong>di</strong> queste ultime all’Unione, alle con<strong>di</strong>zioni previste dal presenteprotocollo. Queste <strong>di</strong>sposizioni sono valide, qualunque siano le normed’origine applicate dagli Stati membri.Articolo 31. Qualora la Commissione, su domanda <strong>di</strong> uno Stato membro o <strong>di</strong>iniziativa propria, costati che le importazioni nell’Unione <strong>di</strong> prodotti delpetrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime previsto al precedentearticolo 2, provocano effettive <strong>di</strong>fficoltà sul mercato <strong>di</strong> uno o piùStati membri, essa decide che i dazi doganali applicabili a dette importazionisaranno introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membriinteressati, nella misura e per il periodo necessario per far fronte a questasituazione. Le aliquote dei dazi doganali così introdotti, aumentati oreintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabiliai paesi terzi per gli stessi prodotti.2. Le <strong>di</strong>sposizioni previste nel precedente paragrafo potranno essereapplicate quando le importazioni nell’Unione <strong>di</strong> prodotti del petrolio raffinatinelle Antille olandesi raggiungono due milioni <strong>di</strong> tonnellate l’anno.3. Le decisioni prese dalla Commissione a norma dei precedentiparagrafi, ivi comprese quelle intese a respingere la domanda <strong>di</strong> unoStato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo può occuparsenesu richiesta <strong>di</strong> qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento,mo<strong>di</strong>ficarle o annullarle.Articolo 41. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni <strong>di</strong> prodotti delpetrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate <strong>di</strong>rettamente o attraversoun altro Stato membro, sotto il regime previsto al precedentearticolo 2, provochino effettive <strong>di</strong>fficoltà sul suo mercato e che è necessariaun’azione imme<strong>di</strong>ata per farvi fronte, può decidere, <strong>di</strong> propriainiziativa, <strong>di</strong> applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquotenon possono superare quelle dei dazi doganaliapplicabiliaipaesiterziper gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione,che decide, entro un mese, se le misure adottate dallo Stato possanoessere mantenute o se debbano essere mo<strong>di</strong>ficate o soppresse. Le <strong>di</strong>sposizionidell’articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili a questa decisionedella Commissione.2. Qualora le importazioni <strong>di</strong> prodotti del petrolio raffinati nelleAntille olandesi vengano effettuate, <strong>di</strong>rettamente o attraverso un altroStatomembro,inunoopiùStati membri dell’Unione europea e superinoin un anno civile i quantitativi in<strong>di</strong>cati nell’allegato al presente protocollo,le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 daquesto o da questi Stati membri per l’anno in corso saranno consideratelegittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati


334 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonasono stati raggiunti, prederà atto delle misure adottate. In tal caso, glialtri Stati membri si asterranno dal ricorrere al Consiglio.Articolo 5Se l’Unione decide <strong>di</strong> applicare restrizioni quantitative alle importazioni<strong>di</strong>prodottidelpetrolio<strong>di</strong>qualsiasiprovenienza, queste potrannoessere applicate anche alle importazioni <strong>di</strong> tali prodotti provenienti dalleAntille olandesi. In questo caso, sarà assicurato alle Antille olandesi untrattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.Articolo 61. Le <strong>di</strong>sposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminatedal Consiglio, che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamentoeuropeo e della Commissione, in occasione dell’adozione <strong>di</strong> unadefinizione comune dell’origine per i prodotti del petrolio provenientidai paesi terzi o dai paesi associati, o in occasione <strong>di</strong> decisioni presenell’ambito <strong>di</strong> una politica commerciale comune per i prodotti in questione,o dell’instaurazione <strong>di</strong> una politica energetica comune.2. Tuttavia, al momento <strong>di</strong> questa revisione dovranno comunqueessere mantenuti per le Antille olandesi vantaggi equivalenti in formaappropriata e per un quantitativo <strong>di</strong> almeno due milioni e mezzo <strong>di</strong>tonnellate <strong>di</strong> prodotti del petrolio.3.Gliimpegnidell’Unionerelativiaivantaggi<strong>di</strong>portataequivalente<strong>di</strong> cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere oggetto,in caso <strong>di</strong> bisogno, <strong>di</strong> una ripartizione per paese, tenendo conto deiquantitativi in<strong>di</strong>cati nell’allegato al presente protocollo.Articolo 7Per l’esecuzione del presente protocollo, la Commissione è incaricata<strong>di</strong> seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri <strong>di</strong> prodottidel petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati membri comunicanoalla Commissione, che ne assicura la <strong>di</strong>ffusione, tutte le informazioniutili a questo scopo, secondo le modalità amministrative che essaraccomanda.allegato al protocolloPer l’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 4 del protocollosulle importazioni nell’Unione europea <strong>di</strong> prodotti del petrolio raffinatinelle Antille olandesi, le Alte Parti Contraenti hanno deciso che i 2milioni <strong>di</strong> tonnellate <strong>di</strong> prodotti del petrolio delle Antille siano ripartiticome segue tra gli Stati membri:Germania ... 625 000 tonnellateUnione economica belgo-lussemburghese ... 200 000 tonnellateFrancia ... 75 000 tonnellateItalia ... 100 000 tonnellatePaesi Bassi ... 1 000 000 tonnellate[fine Protocollo n. 31]


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 335Articolo 356(ex articolo 312 del TCE)Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.Articolo 357(ex articolo 313 del TCE)Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenticonformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti<strong>di</strong>ratificasarannodepositatipresso il governo della Repubblicaitaliana.Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mesesuccessivo all’avvenuto deposito dello strumento <strong>di</strong> ratifica da partedello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorniprima dell’inizio del mese seguente, l’entrata in vigore del trattatosarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla datadel deposito stesso.Articolo 358Le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 55 del trattato sull’Unione europeasi applicano al presente trattato.in fede <strong>di</strong> che, i plenipotenziari sottoscritti hanno appostole loro firme in calce al presente trattato.Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.(elenco dei firmatari non riprodotto)Allegato IElenco previsto dall’articolo 38 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea[Numeri della nomenclatura <strong>di</strong> Bruxelles - Denominazione dei prodotti]Capitolo 1 Animali viviCapitolo 2 Carni e frattaglie commestibiliCapitolo 3 Pesci, crostacei e molluschiCapitolo 4 Latte e derivati del latte; uova <strong>di</strong> volatili; miele naturaleCapitolo 505.04 Budella, vesciche e stomachi <strong>di</strong> animali, interi o in pezzi,esclusi quelli <strong>di</strong> pesci05.15Prodotti<strong>di</strong>origineanimale,nonnominatinécompresi


336 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaaltrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazioneumanaCapitolo 6 Piante vive e prodotti della floricolturaCapitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, ra<strong>di</strong>ci e tuberi, mangerecciCapitolo 8 Frutta commestibile; scorze <strong>di</strong> agrumi e <strong>di</strong> meloniCapitolo 9Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903)Capitolo 10 CerealiCapitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; ami<strong>di</strong> e fecole;glutine; inulinaCapitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti <strong>di</strong>versi;piante industriali e me<strong>di</strong>cinali; paglie e foraggiCapitolo 13 ex 13.03 PectinaCapitolo 1515.01 Strutto ed altri grassi <strong>di</strong> maiale pressati o fusi; grasso <strong>di</strong>volatili pressato o fuso15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi,compresiisevidetti‘‘primosugo’’15.03 Stearina solare; oleo-stearina; olio <strong>di</strong> strutto e oleomargarinanon emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati15.04 Grassi e oli <strong>di</strong> pesci e <strong>di</strong> mammiferi marini, anche raffinati15.07 Oli vegetali fissi, flui<strong>di</strong> o concreti, greggi, depurati oraffinati15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati,ma non preparati15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentaripreparati15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanzegrasse, o delle cere animali o vegetaliCapitolo 16 Preparazioni <strong>di</strong> carni, <strong>di</strong> pesci, <strong>di</strong> crostacei e <strong>di</strong> molluschiCapitolo 1717.01 Zucchero <strong>di</strong> barbabietola e <strong>di</strong> canna, allo stato solido17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anchemisti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati17.03 Melassi, anche decolorati17.05* Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti(compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o allavanillina), esclusi i succhi <strong>di</strong> frutta ad<strong>di</strong>zionati <strong>di</strong> zuccheroin qualsiasi proporzione


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 337(*) Posizione inserita dall’articolo 1 del regolamento n. 7-bisdel Consiglio della Comunità economica europea, del 18 <strong>di</strong>cembre1959 (GU n. 7 del 30 gennaio 1961, pp. 71-61).Capitolo 1818.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami <strong>di</strong> cacaoCapitolo 20 Preparazioni <strong>di</strong> ortaggi, <strong>di</strong> piante mangerecce, <strong>di</strong>frutti e <strong>di</strong> altre piante o parti <strong>di</strong> pianteCapitolo 2222.04 Mosti <strong>di</strong> uva parzialmente fermentati anche mutizzaticon meto<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi dall’aggiunta <strong>di</strong> alcole22.05Vini<strong>di</strong>uvefresche;mosti<strong>di</strong>uvefreschemutizzaticonl’alcole (mistelle)22.07 Sidro, sidro <strong>di</strong> pere, idromele ed altre bevande fermentateex 22.08( * )ex 22.09( * ) Alcole etilico, denaturato o no, <strong>di</strong> qualsiasi gradazione,ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegatoI, ad esclusione <strong>di</strong> acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche,preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per lafabbricazione <strong>di</strong> bevande22.10( * ) Aceti commestibili e loro succedanei commestibiliCapitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimentipreparati per gli animaliCapitolo 2424.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami <strong>di</strong> tabaccoCapitolo 4545.01 Sughero naturale greggio e cascami <strong>di</strong> sughero; sugherofrantumato, granulato o polverizzatoCapitolo 5454.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimentipreparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi glisfilacciati)Capitolo 5757.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata,pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppae cascami (compresi gli sfilacciati)(*) Posizione inserita dall’articolo 1 del regolamento n. 7-bisdel Consiglio della Comunità economica europea, del 18 <strong>di</strong>cembre1959 (GU n. 7 del 30 gennaio 1961, pp. 71-61).


338 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaAllegato IIPaesi e territori d’oltremare cui si applicano le <strong>di</strong>sposizionidella parte quarta del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea— Anguilla— Antille Olandesi:—Aruba—Bonaire—Curaçao— Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud— Groenlan<strong>di</strong>a— Isole Cayman— Isole Falkland— Isole Turks e Caicos— Isole Vergini britanniche— Isole Wallis e Futuna—LeBermude— Mayotte—Montserrat— Nuova Caledonia e <strong>di</strong>pendenze— Pitcairn— Polinesia francese—Saba— Saint Pierre e Miquelon— Sant’Elena e <strong>di</strong>pendenze— Sint Eustatius—SintMaarten— Terre australi ed antartiche francesi— Territori britannici dell’Oceano in<strong>di</strong>ano— Territori dell’Antartico britannicoAPPEN<strong>DI</strong>CEPROTOCOLLO (n. 3)SULLO STATUTO DELLA CORTE <strong>DI</strong> GIUSTIZIADELL’UNIONE EUROPEA[consultabile in http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_17-39-11_713.pdf]


Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 339PROTOCOLLO (n. 4)SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO <strong>DI</strong> BANCHECENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA[consultabile in http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_statute_2.pdf]PROTOCOLLO (n. 5)SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEAPER GLI INVESTIMENTI[consultabile in http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_it.htm]


CARTA DEI <strong>DI</strong>RITTI FONDAMENTALIDELL’UNIONE EUROPEAredatta il 7 <strong>di</strong>cembre 2000 e aggiornata il 12 <strong>di</strong>cembre 2007e spiegazioni del praesi<strong>di</strong>um (*)(*) Si ricorda che la ‘‘Convenzione’’ che ha redatto la Carta dei <strong>di</strong>rittifondamentali UE era costituita da membri-rappresentanti così <strong>di</strong>stribuiti: 15 deiCapi <strong>di</strong> Stato e <strong>di</strong> governo; 30 dei Parlamenti nazionali; 16 del Parlamento europeo;1 della Commissione europea. Presidente Roman Herzog già Presidente dellaRepubblica Federale <strong>di</strong> Germania.


Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamanosolennemente quale Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unioneeuropea (1) il testo riportato in appressoCARTA DEI <strong>DI</strong>RITTI FONDAMENTALIDELL’UNIONE EUROPEA (2)PREAMBOLOI popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unione sempre piùstretta, hanno deciso <strong>di</strong> con<strong>di</strong>videre un futuro <strong>di</strong> pace fondato suvalori comuni.Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unionesi fonda sui valori in<strong>di</strong>visibili e universali della <strong>di</strong>gnità umana, dellalibertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principiodella democrazia e sul principio dello Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto. Pone la per-(1) Ai sensi dell’articolo 6 TUE, paragrafo 1, « L’Unione riconosce i <strong>di</strong>ritti,le libertà e i principi sanciti nella Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europeadel 7 <strong>di</strong>cembre 2000, adattata il 12 <strong>di</strong>cembre 2007 a Strasburgo, che ha lostesso valore giuri<strong>di</strong>co dei trattati ». Corsivo da me aggiunto. Per la interpretazioneautentica della Carta è d’uopo considerare le <strong>di</strong>sposizioni generali del Titolo VIIdella Carta medesima; nonché le spiegazioni del Praesi<strong>di</strong>um della Convenzione cheha redatto la Carta, queste ultime riportate alla fine <strong>di</strong> questo documento. Spiegazioniche, ora nominate nell’art. 6, n. 1, terzo comma TUE, hanno l’obiettivoprecipuo della corretta interpretazione dei <strong>di</strong>ritti e delle libertà contenute nellaCarta.Dichiarazione (n. 2) relativa all’articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull’Unioneeuropea.La conferenza conviene che l’adesione dell’Unione alla convenzione europeaper la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali debbarealizzarsi con modalità atte a preservare le specificità dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>codell’Unione. A tale riguardo, la conferenza prende atto dell’esistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>alogoregolare fra la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei<strong>di</strong>ritti dell’uomo; tale <strong>di</strong>alogo potrà essere rafforzato non appena l’Unione europeaavrà aderito a tale convenzione.(2) Dichiarazione (n. 1) relativa alla Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unioneeuropea.La Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali, che ha forza giuri<strong>di</strong>camente vincolante,conferma i <strong>di</strong>ritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguar<strong>di</strong>adei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalletra<strong>di</strong>zioni costituzionali comuni <strong>degli</strong> Stati membri. La Carta non estende l’ambito<strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione al <strong>di</strong> là delle competenze dell’Unione,né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né mo<strong>di</strong>fica lecompetenze e i compiti definiti dai trattati.


344 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonasona al centro della sua azione istituendo la citta<strong>di</strong>nanza dell’Unioneecreandounospazio<strong>di</strong>libertà, sicurezza e giustizia.L’Unione contribuisce alla salvaguar<strong>di</strong>a e allo sviluppo <strong>di</strong> questivalori comuni nel rispetto della <strong>di</strong>versità delle culture e delletra<strong>di</strong>zioni dei popoli d’Europa, nonché dell’identità nazionale <strong>degli</strong>Stati membri e dell’or<strong>di</strong>namento dei loro pubblici poteri a livellonazionale, regionale e locale; essa si sforza <strong>di</strong> promuovere uno sviluppoequilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione dellepersone,deiservizi,dellemerciedeicapitali,nonchélalibertà<strong>di</strong>stabilimento.Atalfineènecessario rafforzare la tutela dei <strong>di</strong>ritti fondamentali,alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e<strong>degli</strong> sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali <strong>di</strong>ritti più visibiliin una Carta. La presente Carta riafferma, nel rispetto dellecompetenze e dei compiti dell’Unione e del principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà,i <strong>di</strong>ritti derivanti in particolare dalle tra<strong>di</strong>zioni costituzionali edagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzioneeuropea per la salvaguar<strong>di</strong>a dei Diritti dell’Uomo e delleLibertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dalConsiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustiziadell’Unione europea e da quella della Corte europea dei <strong>di</strong>rittidell’uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giu<strong>di</strong>cidell’Unione e <strong>degli</strong> Stati membri tenendo in debito conto le spiegazionielaborate sotto l’autorità del praesi<strong>di</strong>um della Convenzioneche ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità delpraesi<strong>di</strong>um della Convenzione europea.Il go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> questi <strong>di</strong>ritti fa sorgere responsabilità edoverinei confronti <strong>degli</strong> altri come pure della comunità umanaedellegenerazioni future.Pertanto, l’Unione riconosce i <strong>di</strong>ritti, le libertà e i principienunciati in appresso.Titolo I<strong>DI</strong>GNITÀArticolo 1(Dignità umana)La <strong>di</strong>gnità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata etutelata.


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 345Articolo 2(Diritto alla vita)1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto alla vita.2. Nessuno può essere condannato alla pena <strong>di</strong> morte, négiustiziato.Articolo 3(Diritto all’integrità della persona)1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto alla propria integrità fisica e psichica.2. Nell’ambito della me<strong>di</strong>cina e della biologia devono essere inparticolare rispettati:a) il consenso libero e informato della persona interessata,secondo le modalità definite dalla legge,b) il <strong>di</strong>vieto delle pratiche eugenetiche, in particolare <strong>di</strong> quelleaventi come scopo la selezione delle persone,c) il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fare del corpo umano e delle sue parti in quantotali una fonte <strong>di</strong> lucro,d) il <strong>di</strong>vieto della clonazione riproduttiva<strong>degli</strong>esseriumani.Articolo 4(Proibizione della tortura e delle pene otrattamenti inumani o degradanti)Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamentiinumani o degradanti.Articolo 5(Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato)1. Nessuno può essere tenuto in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> schiavitù o <strong>di</strong>servitù.2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzatooobbligatorio.3. È proibita la tratta <strong>degli</strong> esseri umani.Titolo I<strong>IL</strong>IBERTÀArticolo 6(Diritto alla libertà e alla sicurezza)Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto alla libertà e alla sicurezza.


346 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 7(Rispetto della vita privata e della vita familiare)Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto al rispetto della propria vita privata efamiliare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.Articolo 8(Protezionedeidati<strong>di</strong>caratterepersonale)1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto alla protezione dei dati <strong>di</strong> caratterepersonale che la riguardano.2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio <strong>di</strong> lealtà,per finalità determinate e in base al consenso della persona interessatao a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ognipersona ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accedere ai dati raccolti che la riguardano e<strong>di</strong> ottenerne la rettifica.3. Il rispetto <strong>di</strong> tali regole è soggetto al controllo <strong>di</strong> un’autoritàin<strong>di</strong>pendente.Articolo 9(Diritto <strong>di</strong> sposarsi e <strong>di</strong> costituire una famiglia)Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sposarsi e il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> costituire una famiglia sonogarantiti secondo le leggi nazionali che ne <strong>di</strong>sciplinano l’esercizio.Articolo 10(Libertà <strong>di</strong> pensiero, <strong>di</strong> coscienza e <strong>di</strong> religione)1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto alla libertà <strong>di</strong> pensiero, <strong>di</strong> coscienzae <strong>di</strong> religione. Tale <strong>di</strong>ritto include la libertà <strong>di</strong> cambiare religione oconvinzione, così comelalibertà<strong>di</strong> manifestare la propria religioneo la propria convinzione in<strong>di</strong>vidualmente o collettivamente, in pubblicoo in privato, me<strong>di</strong>ante il culto, l’insegnamento, le pratiche el’osservanza dei riti.2. Il <strong>di</strong>ritto all’obiezione <strong>di</strong> coscienza è riconosciuto secondo leleggi nazionali che ne <strong>di</strong>sciplinano l’esercizio.Articolo 11(Libertà <strong>di</strong> espressione e d’informazione)1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto alla libertà <strong>di</strong> espressione. Tale<strong>di</strong>ritto include la libertà <strong>di</strong> opinione e la libertà <strong>di</strong> ricevere o <strong>di</strong>comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenzada parte delle autorità pubbliche e senza limiti <strong>di</strong> frontiera.2. La libertà dei me<strong>di</strong>a e il loro pluralismo sono rispettati.


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 347Articolo 12(Libertà <strong>di</strong>riunionee<strong>di</strong>associazione)1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto alla libertà <strong>di</strong> riunione pacifica ealla libertà <strong>di</strong> associazione a tutti i livelli, segnatamente in campopolitico, sindacale e civico, il che implica il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ogni persona<strong>di</strong> fondare sindacati insieme con altri e <strong>di</strong> aderirvi per la <strong>di</strong>fesa deipropri interessi.2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimerela volontà politica dei citta<strong>di</strong>ni dell’Unione.Articolo 13(Libertà delle arti e delle scienze)Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademicaè rispettata.Articolo 14(Diritto all’istruzione)1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto all’istruzione e all’accesso alla formazioneprofessionale e continua.2. Questo <strong>di</strong>ritto comporta la facoltà <strong>di</strong> accedere gratuitamenteall’istruzione obbligatoria.3. La libertà <strong>di</strong> creare istituti <strong>di</strong> insegnamento nel rispetto deiprincipi democratici, così comeil<strong>di</strong>rittodeigenitori<strong>di</strong>provvedereall’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzionireligiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo leleggi nazionali che ne <strong>di</strong>sciplinano l’esercizio.Articolo 15(Libertà professionale e <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> lavorare)1.Ognipersonahail<strong>di</strong>ritto<strong>di</strong>lavoraree<strong>di</strong>esercitareunaprofessione liberamente scelta o accettata.2. Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione ha la libertà <strong>di</strong> cercare un lavoro,<strong>di</strong> lavorare, <strong>di</strong> stabilirsi o <strong>di</strong> prestare servizi in qualunqueStato membro.3. I citta<strong>di</strong>ni dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nelterritorio <strong>degli</strong> Stati membri hanno <strong>di</strong>ritto a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoroequivalenti a quelle <strong>di</strong> cui godono i citta<strong>di</strong>ni dell’Unione.


348 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 16(Libertà d’impresa)È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al <strong>di</strong>rittodell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.Articolo 17(Diritto <strong>di</strong> proprietà)1. Ogni persona ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> godere della proprietà deibenichehaacquisitolegalmente,<strong>di</strong>usarli, <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporne e <strong>di</strong> lasciarli inere<strong>di</strong>tà. Nessuna persona può essere privata della proprietà se nonper causa <strong>di</strong> pubblico interesse, nei casi e nei mo<strong>di</strong> previsti dallalegge e contro il pagamento in tempo utile <strong>di</strong> una giusta indennitàper la per<strong>di</strong>ta della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dallalegge nei limiti imposti dall’interesse generale.2. La proprietà intellettuale è protetta.Articolo 18(Diritto <strong>di</strong> asilo)Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilitedalla convenzione <strong>di</strong> Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma deltrattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea (in appresso denominati « i trattati »).Articolo 19(Protezione in caso <strong>di</strong> allontanamento,<strong>di</strong>espulsionee<strong>di</strong>estra<strong>di</strong>zione)1. Le espulsioni collettive sono vietate.2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso unoStato in cui esiste un rischio serio <strong>di</strong> essere sottoposto alla pena <strong>di</strong>morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.Titolo IIIUGUAGLIANZAArticolo 20(Uguaglianza davanti alla legge)Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.Articolo 21(Non <strong>di</strong>scriminazione)1. È vietata qualsiasi forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione fondata, in par-


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 349ticolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica osociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzionipersonali, le opinioni politiche o <strong>di</strong> qualsiasi altra natura,l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita,la <strong>di</strong>sabilità, l’età o l’orientamento sessuale.2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve <strong>di</strong>sposizionispecifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi <strong>di</strong>scriminazionein base alla nazionalità.Articolo 22(Diversità culturale, religiosa e linguistica)L’Unione rispetta la <strong>di</strong>versità culturale, religiosa e linguistica.Articolo 23(Parità tra donne e uomini)La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti icampi, compreso in materia <strong>di</strong> occupazione, <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> retribuzione.Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione<strong>di</strong> misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sessosottorappresentato.Articolo 24(Diritti del minore)1. I minori hanno <strong>di</strong>ritto alla protezione e alle cure necessarieper il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propriaopinione. Questa è presa in considerazione sulle questioni che liriguardano in funzione della loro età e della loro maturità.2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti daautorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore delminore deve essere considerato preminente.3. Il minore ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> intrattenere regolarmente relazionipersonali e contatti <strong>di</strong>retti con i due genitori, salvo qualora ciò siacontrario al suo interesse.Articolo 25(Diritti <strong>degli</strong> anziani)L’Unionericonosceerispettail <strong>di</strong>ritto <strong>degli</strong> anziani <strong>di</strong> condurreunavita<strong>di</strong>gnitosaein<strong>di</strong>pendentee<strong>di</strong>partecipareallavitasociale e culturale.


350 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 26(Inserimento delle persone con <strong>di</strong>sabilità)L’Unione riconosce e rispetta il <strong>di</strong>ritto delle persone con <strong>di</strong>sabilità<strong>di</strong> beneficiare <strong>di</strong> misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimentosocialeeprofessionaleelapartecipazioneallavitadellacomunità.Titolo IVSOLIDARIETÀArticolo 27(Diritto dei lavoratori all’informazione ealla consultazione nell’ambito dell’impresa)Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite,ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo utilenei casi e alle con<strong>di</strong>zioni previsti dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione e dallelegislazioni e prassi nazionali.Articolo 28(Diritto <strong>di</strong> negoziazione e <strong>di</strong> azioni collettive)Ilavoratorieidatori<strong>di</strong>lavoro,o le rispettive organizzazioni,hanno, conformemente al <strong>di</strong>ritto dell’Unione e alle legislazioni eprassi nazionali, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> negoziare e <strong>di</strong> concludere contratticollettivi, ai livelli appropriati, e <strong>di</strong> ricorrere, in caso <strong>di</strong> conflitti<strong>di</strong> interessi, ad azioni collettive per la <strong>di</strong>fesa dei loro interessi, compresolosciopero.Articolo 29(Diritto <strong>di</strong> accesso ai servizi <strong>di</strong> collocamento)Ogni persona ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accedere a un servizio <strong>di</strong> collocamentogratuito.Articolo 30(Tutela in caso <strong>di</strong> licenziamento ingiustificato)Ogni lavoratore ha il <strong>di</strong>ritto alla tutela contro ogni licenziamentoingiustificato, conformemente al <strong>di</strong>ritto dell’Unione e allelegislazioni e prassi nazionali.Articolo 31(Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro giuste ed eque)1. Ogni lavoratore ha <strong>di</strong>ritto a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro sane, sicuree<strong>di</strong>gnitose.


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 3512. Ogni lavoratore ha <strong>di</strong>ritto a una limitazione della duratamassima del lavoro, a perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> riposo giornalieri e settimanali ea ferie annuali retribuite.Articolo 32(Divieto del lavoro minorile eprotezione dei giovani sul luogo <strong>di</strong> lavoro)Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione allavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuoladell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuatederoghe limitate.I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamentoeconomicoocontroognilavoroche possa minarne la sicurezza,la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o chepossa mettere a rischio la loro istruzione.Articolo 33(Vita familiare e vita professionale)1. È garantitalaprotezionedellafamiglia sul piano giuri<strong>di</strong>co,economico e sociale.2. Al fine <strong>di</strong> poter conciliare vita familiare e vita professionale,ogni persona ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> essere tutelata contro il licenziamentoper un motivo legato alla maternità e il <strong>di</strong>ritto a un congedo <strong>di</strong>maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita ol’adozione <strong>di</strong> un figlio.Articolo 34(Sicurezza sociale e assistenza sociale)1. L’Unione riconosce e rispetta il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso alle prestazioni<strong>di</strong> sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezionein casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro,la <strong>di</strong>pendenza o la vecchiaia, oltre che in caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta del posto<strong>di</strong> lavoro, secondo le modalità stabilite dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione e lelegislazioni e prassi nazionali.2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’internodell’Unione ha <strong>di</strong>ritto alle prestazioni <strong>di</strong> sicurezza sociale e ai beneficisociali, conformemente al <strong>di</strong>ritto dell’Unione e alle legislazionie prassi nazionali.3. Al fine <strong>di</strong> lottare contro l’esclusionesocialeelapovertà,l’Unione riconosce e rispetta il <strong>di</strong>ritto all’assistenza sociale e all’as-


352 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonasistenza abitativa volte a garantire un’esistenza <strong>di</strong>gnitosa a tutti coloroche non <strong>di</strong>spongano <strong>di</strong> risorse sufficienti, secondo le modalitàstabilite dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.Articolo 35(Protezione della salute)Ogni persona ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accedere alla prevenzione sanitariae <strong>di</strong> ottenere cure me<strong>di</strong>che alle con<strong>di</strong>zioni stabilite dalle legislazionie prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione <strong>di</strong> tutte lepolitiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato <strong>di</strong>protezione della salute umana.Articolo 36(Accesso ai servizi d’interesse economico generale)Al fine <strong>di</strong> promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione,questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesseeconomico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,conformemente ai trattati.Articolo 37(Tutela dell’ambiente)Un livello elevato <strong>di</strong> tutela dell’ambiente e il miglioramentodella sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unionee garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.Articolo 38(Protezione dei consumatori)Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato <strong>di</strong>protezione dei consumatori.Titolo VCITTA<strong>DI</strong>NANZAArticolo 39(Diritto <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong> eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo)1. Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong> eleggibilitàalle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro incui risiede, alle stesse con<strong>di</strong>zioni dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> detto Stato.2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragiouniversale <strong>di</strong>retto, libero e segreto.


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 353Articolo 40(Diritto <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong> eleggibilità alle elezioni comunali)Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong> eleggibilitàalle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stessecon<strong>di</strong>zioni dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> detto Stato.Articolo 41(Diritto ad una buona amministrazione)1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto a che le questioni che la riguardanosiano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termineragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.2. Tale <strong>di</strong>ritto comprende in particolare:a) il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ogni persona <strong>di</strong> essere ascoltata prima che neisuoi confronti venga adottato un provve<strong>di</strong>mento in<strong>di</strong>viduale che lerechi pregiu<strong>di</strong>zio;b) il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ogni persona <strong>di</strong> accedere al fascicolo che lariguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e delsegreto professionale e commerciale;c) l’obbligo per l’amministrazione <strong>di</strong> motivare le proprie decisioni.3. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto al risarcimento da parte dell’Unionedei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’eserciziodelle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuniagli or<strong>di</strong>namenti <strong>degli</strong> Stati membri.4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione inunadellelinguedeitrattatiedevericevereunarispostanellastessalingua.Articolo 42(Diritto d’accesso ai documenti)Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuri<strong>di</strong>cache risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismidell’Unione, a prescindere dal loro supporto.Articolo 43(Me<strong>di</strong>atore europeo)Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuri<strong>di</strong>cache risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sottoporre al me<strong>di</strong>atore europeo casi <strong>di</strong> cattiva ammini-


354 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonastrazione nell’azione delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione,salvo la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea nell’eserciziodelle sue funzioni giuris<strong>di</strong>zionali.Articolo 44(Diritto <strong>di</strong> petizione)Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuri<strong>di</strong>cache risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> presentare una petizione al Parlamento europeo.Articolo 45(Libertà <strong>di</strong> circolazione e <strong>di</strong> soggiorno)1. Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> circolare e <strong>di</strong>soggiornare liberamente nel territorio <strong>degli</strong> Stati membri.2. La libertà <strong>di</strong> circolazione e <strong>di</strong> soggiorno può essere accordata,conformemente ai trattati, ai citta<strong>di</strong>ni dei paesi terzi che risiedonolegalmente nel territorio <strong>di</strong> uno Stato membro.Articolo 46(Tutela <strong>di</strong>plomatica e consolare)Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione gode, nel territorio <strong>di</strong> un paese terzonel quale lo Stato membro <strong>di</strong> cui ha la citta<strong>di</strong>nanza non è rappresentato,della tutela delle autorità <strong>di</strong>plomatiche e consolari <strong>di</strong> qualsiasiStato membro, alle stesse con<strong>di</strong>zioni dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> detto Stato.Titolo VIGIUSTIZIAArticolo 47(Diritto a un ricorso effettivo e a un giu<strong>di</strong>ce imparziale)Ogni persona i cui <strong>di</strong>ritti e le cui libertà garantiti dal <strong>di</strong>rittodell’Unione siano stati violati ha <strong>di</strong>ritto a un ricorso effettivo <strong>di</strong>nanzia un giu<strong>di</strong>ce, nel rispetto delle con<strong>di</strong>zioni previste nel presentearticolo.Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto a che la sua causa sia esaminata equamente,pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giu<strong>di</strong>cein<strong>di</strong>pendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni personaha la facoltà <strong>di</strong> farsi consigliare, <strong>di</strong>fendere e rappresentare.A coloro che non <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> mezzi sufficienti è concessoilpatrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurareun accesso effettivo alla giustizia.


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 355Articolo 48(Presunzione <strong>di</strong> innocenza e <strong>di</strong>ritti della <strong>di</strong>fesa)1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la suacolpevolezza non sia stata legalmente provata.2. Il rispetto dei <strong>di</strong>ritti della <strong>di</strong>fesa è garantito ad ogni imputato.Articolo 49(Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene)1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissioneche, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reatosecondo il <strong>di</strong>ritto interno o il <strong>di</strong>ritto internazionale. Parimenti, nonpuò essereinflittaunapenapiùgrave <strong>di</strong> quella applicabile al momentoin cui il reato è stato commesso. Se, successivamente allacommissione del reato, la legge prevede l’applicazione <strong>di</strong> unapena più lieve, occorre applicare quest’ultima.2. Il presente articolo non osta al giu<strong>di</strong>zio e alla condanna <strong>di</strong>una persona colpevole <strong>di</strong> un’azione o <strong>di</strong> un’omissione che, al momentoin cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo iprincipi generali riconosciuti da tutte le nazioni.3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispettoal reato.Articolo 50(Diritto <strong>di</strong> non essere giu<strong>di</strong>cato o punito due volte per lo stesso reato)Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato peril quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito <strong>di</strong>una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.Titolo VII<strong>DI</strong>SPOSIZIONI GENERALI CHE <strong>DI</strong>SCIPLINANOL’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA CARTAArticolo 51(Ambito <strong>di</strong> applicazione)1. Le <strong>di</strong>sposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni,organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio <strong>di</strong>sussi<strong>di</strong>arietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazionedel <strong>di</strong>ritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettanoi <strong>di</strong>ritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione se-


356 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonacondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenzeconferite all’Unione nei trattati.2. La presente Carta non estende l’ambito <strong>di</strong> applicazione del<strong>di</strong>ritto dell’Unione al <strong>di</strong> là delle competenze dell’Unione, né introducecompetenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né mo<strong>di</strong>ficale competenze e i compiti definiti nei trattati.Articolo 52(Portata e interpretazione dei <strong>di</strong>ritti e dei principi)1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei <strong>di</strong>ritti e delle libertàriconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge erispettare il contenuto essenziale <strong>di</strong> detti <strong>di</strong>ritti e libertà. Nel rispettodel principio <strong>di</strong> proporzionalità, possono essere apportatelimitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamentea finalità <strong>di</strong> interesse generale riconosciute dall’Unione oall’esigenza <strong>di</strong> proteggere i <strong>di</strong>ritti e le libertà altrui.2. I <strong>di</strong>ritti riconosciuti dalla presenteCartaperiqualiitrattatiprevedono <strong>di</strong>sposizioni si esercitano alle con<strong>di</strong>zioni e nei limiti daglistessi definiti.3.LaddovelapresenteCartacontenga<strong>di</strong>ritticorrispondentiaquelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguar<strong>di</strong>a deiDiritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e laportata <strong>degli</strong> stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddettaconvenzione. La presente <strong>di</strong>sposizione non preclude che il <strong>di</strong>rittodell’Unione conceda una protezione più estesa.4.LaddovelapresenteCartariconoscai<strong>di</strong>rittifondamentaliquali risultano dalle tra<strong>di</strong>zioni costituzionali comuni agli Stati membri,tali <strong>di</strong>ritti sono interpretati in armonia con dette tra<strong>di</strong>zioni.5. Le <strong>di</strong>sposizioni della presente Carta che contengono deiprincipi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottatida istituzioni, organi e organismi dell’Unione e da atti <strong>di</strong> Stati membriallorché essi danno attuazione al <strong>di</strong>ritto dell’Unione, nell’eserciziodelle loro rispettive competenze.Esse possono essere invocate <strong>di</strong>nanzi a un giu<strong>di</strong>ce solo ai finidell’interpretazione e del controllo <strong>di</strong> legalità <strong>di</strong> detti atti.6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali,come specificato nella presente Carta.7. I giu<strong>di</strong>ci dell’Unione e <strong>degli</strong> Stati membri tengono nel debitoconto le spiegazioni elaborate al fine <strong>di</strong> fornire orientamentiper l’interpretazione della presente Carta.


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 357Articolo 53(Livello <strong>di</strong> protezione)Nessuna <strong>di</strong>sposizione della presente Carta deve essere interpretatacome limitativa o lesiva dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertàfondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito <strong>di</strong> applicazione, dal<strong>di</strong>ritto dell’Unione, dal <strong>di</strong>ritto internazionale, dalle convenzioni internazionalidelle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti,in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguar<strong>di</strong>a deiDiritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni<strong>degli</strong> Stati membri.Articolo 54(Divieto dell’abuso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto)Nessuna <strong>di</strong>sposizione della presente Carta deve essere interpretatanel senso <strong>di</strong> comportare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esercitare un’attività ocompiere un atto che miri a <strong>di</strong>struggere <strong>di</strong>ritti o libertà riconosciutinellapresenteCartaoaimporreatali<strong>di</strong>rittielibertàlimitazioni piùampie <strong>di</strong> quelle previste dalla presente Carta.Fatto a Strasburgo, addì do<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>cembre duemilasette (3).(firme non riprodotte)SPIEGAZIONI DEL PRAESI<strong>DI</strong>UM DELLA CONVENZIONERELATIVE ALLA CARTA DEI <strong>DI</strong>RITTI FONDAMENTALI (4)Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versioneiniziale, sotto l’autorità del praesi<strong>di</strong>um della Convenzione che avevaredatto la Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea e sonoora state aggiornate sotto la responsabilità del praesi<strong>di</strong>um dellaConvenzione europea, sulla scorta <strong>degli</strong> adeguamenti redazionaliche quest’ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta (inparticolare agli articoli 51 e 52) e dell’evoluzione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione.Benché non abbiano <strong>di</strong> per sé valore giuri<strong>di</strong>co, rappresentanoun prezioso strumento d’interpretazione destinato a chiarire le<strong>di</strong>sposizioni della Carta.(3) Il testo <strong>di</strong> cui sopra riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7<strong>di</strong>cembre 2000 e la sostituirà a decorrere dall’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong>Lisbona. In Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 303 del 14 <strong>di</strong>cembre 2007,p. 14.(4) In Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 303 del 14 <strong>di</strong>cembre 2007,p. 17.


358 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaTitolo I-DignitàSpiegazione relativa all’articolo 1 - Dignità umanaLa <strong>di</strong>gnità della persona umana non è soltanto un <strong>di</strong>ritto fondamentalein sé, ma costituisce la base stessa dei <strong>di</strong>ritti fondamentali.La Dichiarazione universale dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo del 1948 consacrala<strong>di</strong>gnitàumananel preambolo:« Considerato che il riconoscimento della <strong>di</strong>gnità inerente atutti i membri della famiglia umana, e dei loro <strong>di</strong>ritti, uguali e<strong>di</strong>nalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia edella pace nel mondo ». Nella sentenza del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unioneeuropea (cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte <strong>di</strong>giustizia dell’Unione europea, d’ora in avanti Racc.) 2001, p. I-7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte <strong>di</strong> giustizia haconfermato che il <strong>di</strong>ritto fondamentale alla <strong>di</strong>gnità umana è parteintegrante del <strong>di</strong>ritto dell’Unione. Ne consegue, in particolare, chenessuno dei <strong>di</strong>ritti sanciti nella presente Carta può essere usato perrecare pregiu<strong>di</strong>zio alla <strong>di</strong>gnità altruiechela<strong>di</strong>gnitàdella personaumanafapartedellasostanzastessadei<strong>di</strong>rittisancitinellaCarta.Essa non può pertanto subire pregiu<strong>di</strong>zio, neanche in caso <strong>di</strong> limitazione<strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto.Spiegazione relativa all’articolo 2 - Diritto alla vita1. Il paragrafo 1 <strong>di</strong> questo articolo è basato sulla prima frasedell’articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, che recita:« 1. Il <strong>di</strong>ritto alla vita <strong>di</strong> ogni persona è protetto dalla legge... »2. La seconda frase <strong>di</strong> detta <strong>di</strong>sposizione, che ha per oggetto lapena capitale, risulta superata in conseguenza dell’entrata in vigoredel protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 è così formulato:«Lapena<strong>di</strong>morteèabolita. Nessuno può essere condannatoa tale pena né giustiziato ».A tale <strong>di</strong>sposizione si ispira l’articolo 2, paragrafo 2, della Carta.3. Le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 2 della Carta corrispondono aquelle <strong>degli</strong> articoli summenzionati della CEDU e del protocolload<strong>di</strong>zionale e, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta,hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni « negative» che figurano nella CEDU devono essere considerate comepresenti anche nella Carta:A) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 359« La morte non si considera cagionata in violazione del presentearticolo se è il risultato <strong>di</strong> un ricorso alla forza resosi assolutamentenecessario:a) per garantire la <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> ogni persona contro la violenzaillegale;b) per eseguire un arresto regolare o per impe<strong>di</strong>re l’evasione <strong>di</strong>una persona regolarmente detenuta;c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossao un’insurrezione »;B) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:«UnoStatopuòprevedere nella propria legislazione la pena<strong>di</strong> morte per atti commessi in tempo <strong>di</strong> guerra o in caso <strong>di</strong> pericoloimminente <strong>di</strong> guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previstida tale legislazione e conformemente alle sue <strong>di</strong>sposizioni ... ».Spiegazione relativa all’articolo 3 - Diritto all’integrità della persona1. Nella sentenza del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regnodei Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea(Racc. 2001, p. I-7079), ai punti 70, 78, 79 e 80 della motivazionela Corte <strong>di</strong> giustizia ha confermato che il <strong>di</strong>ritto fondamentaleall’integrità della persona è parte integrante del <strong>di</strong>ritto dell’Unione ecomprende, nell’ambito della me<strong>di</strong>cina e della biologia, il libero econsapevole consenso del donatore e del ricevente.2. I principi enunciati nell’articolo 3 della Carta figurano giànella convenzione sui <strong>di</strong>ritti dell’uomo e la biome<strong>di</strong>cina adottatanell’ambito del Consiglio d’Europa (serie dei trattati europei n.164eprotocolload<strong>di</strong>zionalen.168).LaCartanonintendederogarea tali <strong>di</strong>sposizioni e proibisce solo la clonazione riproduttiva. Essanon autorizza né proibisce le altre forme <strong>di</strong> clonazione e non impe<strong>di</strong>scequin<strong>di</strong> in alcun modo al legislatore <strong>di</strong> vietarle.3. Il riferimento alle pratiche eugeniche, segnatamente quelleche hanno come scopo la selezione delle persone, riguarda le ipotesiin cui siano organizzati e attuati programmi<strong>di</strong>selezionechecomportino,per esempio, campagne <strong>di</strong> sterilizzazione, gravidanze forzate,matrimoni etnici obbligatori, ecc., atti considerati tutti criminiinternazionali dallo statuto della Corte penale internazionale adottatoa Roma il 17 luglio 1998 (cfr. articolo 7, paragrafo 1, lettera g)).


360 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaSpiegazione relativa all’articolo 4 - Proibizione della tortura e dellepene o trattamenti inumani o degradantiIl <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cui all’articolo 4 corrisponde a quello garantitodall’articolo 3 della CEDU, la cui formulazione è identica:«Nessunopuòessere sottoposto a tortura, né apeneotrattamentiinumani o degradanti ». Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo3 della Carta, esso ha pertanto significato e portata identici a quellidel suddetto articolo.Spiegazione relativa all’articolo 5 - Proibizione della schiavitù e dellavoro forzato1. Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, corrisponde aquello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2 della CEDU, dello stessotenore. Il significato e la portata <strong>di</strong> questo <strong>di</strong>ritto sono pertantoidentici a quelli conferiti da detto articolo, ai sensi dell’articolo52, paragrafo 3 della Carta. Ne consegue che:— nessuna restrizione può essere imposta legittimamente al<strong>di</strong>ritto previsto dal paragrafo 1;—nelparagrafo2,lenozioni<strong>di</strong>«lavoroforzatooobbligatorio» devono essere interpretate alla luce delle definizioni « negative» contenute nell’articolo 4, paragrafo 3 della CEDU, che recita:«Nonè considerato ‘‘lavoro forzato o obbligatorio’’ ai sensidel presente articolo:a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenutaalle con<strong>di</strong>zioni previste dall’articolo5dellapresenteConvenzioneo durante il periodo <strong>di</strong> libertà con<strong>di</strong>zionale;b) il servizio militare o, nel caso <strong>degli</strong> obiettori <strong>di</strong> coscienza neipaesi dove l’obiezione <strong>di</strong> coscienza è considerata legittima, qualunquealtro servizio sostitutivo <strong>di</strong> quello militare obbligatorio;c) qualunque servizio richiesto in caso <strong>di</strong> crisi o <strong>di</strong> calamitàche minacciano la vita o il benessere della comunità;d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali dovericivici ».2. Il paragrafo 3 trae <strong>di</strong>rettamente origine dalla <strong>di</strong>gnità dellapersona umana e tiene conto <strong>degli</strong> ultimi sviluppi della criminalitàorganizzata, quali le organizzazioni che favoriscono, a scopo <strong>di</strong> lucro,l’immigrazione illegale o losfruttamento sessuale. L’allegato della convenzione Europolriporta la seguente definizione applicabile alla tratta a scopo <strong>di</strong>


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 361sfruttamento sessuale: « Tratta <strong>degli</strong> esseri umani: il fatto <strong>di</strong> sottoporreuna persona al potere reale e illegale <strong>di</strong> altre persone ricorrendoa violenze o a minacce o abusando <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> autoritào me<strong>di</strong>ante manovre, in particolare per de<strong>di</strong>carsi allo sfruttamentodella prostituzione altrui, a forme <strong>di</strong> sfruttamento e <strong>di</strong> violenzasessuale nei confronti <strong>di</strong> minorenni o al commercio connesso conl’abbandono dei figli ». Il capitolo VI della convenzione <strong>di</strong> applicazionedell’accordo <strong>di</strong> Schengen, che è stato integrato nell’acquisdell’Unione e al quale il Regno Unito e l’Irlanda partecipano, contiene,nell’articolo 27, paragrafo 1,laseguente<strong>di</strong>sposizioneinmateria<strong>di</strong> organizzazioni <strong>di</strong> immigrazione clandestina: « Le Parti contraentisi impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti <strong>di</strong>chiunqueaiutiotenti<strong>di</strong>aiutare,ascopo<strong>di</strong>lucro,unostranieroadentrare o a soggiornare nel territorio <strong>di</strong> una Parte contraente inviolazione della legislazione <strong>di</strong> detta Parte contraente relativa all’ingressoed al soggiorno <strong>degli</strong> stranieri. ». Il 19 luglio 2002 il Consiglioha adottato la decisione quadro sulla lotta alla tratta <strong>degli</strong> esseriumani (GU L 203 del 1.8.2002, pag. 1) il cui articolo 1 definisce indettaglio i reati relativi alla tratta <strong>degli</strong>esseriumaniafini<strong>di</strong>sfruttamento<strong>di</strong> manodopera o <strong>di</strong> sfruttamento sessuale che la decisionequadroimponeagliStatimembri<strong>di</strong>punire.Titolo II - LibertàSpiegazione relativa all’articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezzaI <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cui all’articolo 6 corrispondono a quelli garantitidall’articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo3 della Carta, hanno pari significato e portata. Ne consegueche le limitazioni che possono legittimamente essere apportate nonpossono andare oltre i limiti consentiti dall’articolo 5 della CEDU,che recita:« 1. Ogni in<strong>di</strong>viduo ha <strong>di</strong>ritto alla libertà e alla sicurezza.Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguentie nei mo<strong>di</strong> previsti dalla legge:a) seèdetenuto regolarmente in seguito a condanna da parte<strong>di</strong> un tribunale competente;b) se si trova in regolare stato <strong>di</strong> arresto o <strong>di</strong> detenzione perviolazione <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento emesso, conformemente alla legge,da un tribunale o allo scopo <strong>di</strong> garantire l’esecuzione <strong>di</strong> un obbligoprescritto dalla legge;


362 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonac) seèstato arrestato o detenuto per essere tradotto <strong>di</strong>nanziall’autorità giu<strong>di</strong>ziaria competente, quando vi sono motivi plausibili<strong>di</strong>sospettarecheegliabbiacommessounreatoovisonomotivifondati <strong>di</strong> ritenere che sia necessario impe<strong>di</strong>rgli <strong>di</strong> commettere unreato o <strong>di</strong> darsi alla fuga dopo averlo commesso;d) se si tratta della detenzione regolare <strong>di</strong> un minore, decisa peril suo inserimento in una struttura rieducativa, o della sua detenzioneregolare in attesa <strong>di</strong> comparire <strong>di</strong>nanzi all’autorità competente;e) se si tratta della detenzione regolare <strong>di</strong> una persona suscettibile<strong>di</strong> propagare una malattia contagiosa, <strong>di</strong> un alienato, <strong>di</strong> unalcolizzato, <strong>di</strong> un tossicomane o <strong>di</strong> un vagabondo;f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari <strong>di</strong> unapersona per impe<strong>di</strong>rle <strong>di</strong> entrare illegalmente nel territorio, oppure<strong>di</strong> una persona contro la quale è in corso un proce<strong>di</strong>mento d’espulsioneo d’estra<strong>di</strong>zione.2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più prestoe in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e <strong>di</strong> ogniaccusa formulata a suo carico.3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle con<strong>di</strong>zionipreviste dal paragrafo 1.c) del presente articolo, deve esseretradotta al più presto <strong>di</strong>nanzi ad un giu<strong>di</strong>ce o ad un altro magistratoautorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giu<strong>di</strong>ziarie e ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>essere giu<strong>di</strong>cata entro un termine ragionevole o <strong>di</strong> essere messa inlibertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subor<strong>di</strong>nataa garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’u<strong>di</strong>enza.4. Ogni persona privata della libertà me<strong>di</strong>ante arresto o detenzioneha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> presentare un ricorso ad un tribunale, affinchédecida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzionee ne or<strong>di</strong>ni la scarcerazione se la detenzione è illegittima.5. Ogni persona vittima <strong>di</strong> arresto o <strong>di</strong> detenzione in violazione<strong>di</strong> una delle <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo ha <strong>di</strong>ritto aduna riparazione ».I <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cui all’articolo 6 devono essere in particolare rispettatiquando il Parlamento europeo e il Consiglio adottano atti legislativinel settore della cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria in materia penale inbase agli articoli 82, 83 e 85 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, segnatamente per la definizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni minimecomuni in materia <strong>di</strong> qualificazione delle infrazioni e dellesanzioni e <strong>di</strong> taluni aspetti del <strong>di</strong>ritto processuale.


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 363Spiegazione relativa all’articolo 7 - Rispetto della vita privata e dellavita familiareI <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cui all’articolo 7 corrispondono a quelli garantitidall’articolo 8 della CEDU. Per tener conto dell’evoluzione tecnica,il termine « comunicazioni » è stato sostituito a « corrispondenza ».Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, il significato e laportata <strong>di</strong> questi <strong>di</strong>ritti sono identici a quelli del corrispondentearticolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamenteessere apportate sono pertanto quelle autorizzate ai sensi del suddettoarticolo 8, che recita:« 1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto al rispetto della propria vita privatae familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.2. Non può esservi ingerenza <strong>di</strong> una autorità pubblica nell’esercizio<strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto a meno che tale ingerenza sia prevista dallaleggeecostituiscaunamisurache,inunasocietàdemocratica, ènecessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessereeconomico del paese, alla <strong>di</strong>fesa dell’or<strong>di</strong>ne e alla prevenzionedei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezionedei <strong>di</strong>ritti e delle libertà altrui ».Spiegazione relativa all’articolo 8 - Protezione dei dati <strong>di</strong> caratterepersonaleQuesto articolo è stato fondato sull’articolo 286 del trattatoche istituisce la Comunità europea, sulla <strong>di</strong>rettiva 95/46/CE delParlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché allaliberacircolazione<strong>di</strong>talidati(GUL281del23novembre1995,p.31), nonché sull’articolo 8 della CEDU e sulla convenzione delConsiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamentoautomatizzato <strong>di</strong> dati <strong>di</strong> carattere personale del 28 gennaio1981, ratificata da tutti gli Stati membri. L’articolo 286 del trattatoCE è ora sostituito dall’articolo 16 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea e dall’articolo 39 del trattato sull’Unione europea.Ci si riferisce inoltre al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio concernente la tutela delle personefisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delleistituzioni e <strong>degli</strong> organismi comunitari, nonché la libera circolazione<strong>di</strong>talidati(GUL8del12gennaio2001,p.1).La<strong>di</strong>rettiva


364 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonae il regolamento succitati definiscono le con<strong>di</strong>zioni e i limiti applicabiliall’esercizio del <strong>di</strong>ritto alla protezione dei dati personali.Spiegazione relativa all’articolo 9 - Diritto <strong>di</strong> sposarsi e <strong>di</strong> costituireuna famigliaQuesto articolo si basa sull’articolo 12 della CEDU, che recita:« A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e ladonna hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sposarsi e <strong>di</strong> fondare una famiglia secondole leggi nazionali che regolano l’esercizio <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto ». La formulazione<strong>di</strong> questo <strong>di</strong>ritto è stata aggiornata al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare icasi in cui le legislazioni nazionali riconoscono mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi dalmatrimonio per costituire una famiglia. L’articolo non vieta né imponela concessione dello status matrimoniale a unioni tra personedello stesso sesso. Questo <strong>di</strong>ritto è pertanto simile a quello previstodalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora lalegislazione nazionale lo preveda.Spiegazione relativa all’articolo 10 - Libertà <strong>di</strong> pensiero, <strong>di</strong> coscienza e<strong>di</strong> religioneIl <strong>di</strong>ritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantitodall’articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo3 della Carta, ha significato e portata identici a detto articolo. Lelimitazioni devono pertanto rispettare l’articolo 9, paragrafo 2, cherecita: « La libertà <strong>di</strong> professare la propria religione o il propriocredo non può essere oggetto <strong>di</strong> restrizioni <strong>di</strong>verse da quelle che,stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una societàdemocratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’or<strong>di</strong>ne,della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei <strong>di</strong>ritti edella libertà altrui ».Il <strong>di</strong>ritto garantito al paragrafo 2 rispecchia le tra<strong>di</strong>zioni costituzionalinazionali e all’evoluzione delle legislazioni nazionali aquesto proposito.Spiegazione relativa all’articolo 11 - Libertà <strong>di</strong> espressione e d’informazione1. L’articolo 11 corrisponde all’articolo 10 della CEDU, cherecita:« 1. Ogni in<strong>di</strong>viduo ha <strong>di</strong>ritto alla libertà <strong>di</strong> espressione. Tale<strong>di</strong>ritto include la libertà d’opinione e la libertà <strong>di</strong> ricevere o <strong>di</strong>


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 365comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenzada parte delle autorità pubbliche e senza limiti <strong>di</strong> frontiera. Il presentearticolo non impe<strong>di</strong>sce agli Stati <strong>di</strong> sottoporre a un regime <strong>di</strong>autorizzazione le imprese <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>o<strong>di</strong>ffusione, cinematografiche o televisive.2. L’esercizio <strong>di</strong> queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità,può essere sottoposto alle formalità, con<strong>di</strong>zioni, restrizionio sanzioni che sono previste dalla legge e che costituisconomisure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale,all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla <strong>di</strong>fesadell’or<strong>di</strong>ne e alla prevenzione dei reati, alla protezione della saluteo della morale, alla protezione della reputazione o dei <strong>di</strong>ritti altrui,perimpe<strong>di</strong>rela<strong>di</strong>vulgazione<strong>di</strong>informazioniriservateopergarantirel’autorità e l’imparzialità del potere giu<strong>di</strong>ziario ».In applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta, questo<strong>di</strong>ritto ha lo stesso significato e la stessa portata <strong>di</strong> quello garantitodalla CEDU. Le limitazioni che possono essere apportatenon possono pertanto andare oltre quelle previste all’articolo 10,paragrafo 2, salve restando le restrizioni che il <strong>di</strong>ritto dell’Unionein materia <strong>di</strong> concorrenza può apportare alla facoltà <strong>degli</strong> Statimembri <strong>di</strong> instaurare i regimi <strong>di</strong> autorizzazione <strong>di</strong> cui all’articolo10, paragrafo 1, terza frase della CEDU.2. Il paragrafo 2 <strong>di</strong> questo articolo esplicita le conseguenze delparagrafo 1 in relazione alla libertà dei me<strong>di</strong>a. Si basa segnatamentesulla giurisprudenza della Corte in materia <strong>di</strong> televisione, in particolarenella sentenza del 25 luglio 1991, causa C-288/89, StichtingCollectieve Antennevoorziening Gouda e a. (Racc. p. I-4007) e sulProtocollo sui sistemi <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>o<strong>di</strong>ffusionepubblicanegliStatimembri,allegato al trattato CE, ed ora ai trattati, nonché sulla <strong>di</strong>rettiva89/552/CEE del Consiglio (cfr. in particolare il <strong>di</strong>ciassettesimo considerando).Spiegazione relativa all’articolo 12 - Libertà <strong>di</strong>riunionee<strong>di</strong>associazione1. Le <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1 <strong>di</strong> questo articolo corrispondonoalle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 11 della CEDU, che recita:« 1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto alla libertà <strong>di</strong> riunione pacifica ealla libertà d’associazione, ivi compreso il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare allacostituzione <strong>di</strong> sindacati e <strong>di</strong> aderire ad essi per la <strong>di</strong>fesa dei propriinteressi.


366 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona2. L’esercizio <strong>di</strong> questi <strong>di</strong>ritti non può essere oggetto <strong>di</strong> restrizioni<strong>di</strong>verse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituisconomisure necessarie, in una società democratica, alla sicurezzanazionale, alla pubblica sicurezza, alla <strong>di</strong>fesa dell’or<strong>di</strong>ne e alla prevenzionedei reati, alla protezione della salute o della morale e allaprotezione dei <strong>di</strong>ritti e delle libertà altrui. Il presente articolo nonosta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio <strong>di</strong> tali<strong>di</strong>ritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazionedello Stato ».Le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, hanno lo stessosignificato <strong>di</strong> quelle della CEDU, ma la loro portata è più estesa,dato che possono essere applicate a tutti i livelli, incluso quin<strong>di</strong> illivello europeo. Ai sensi dell’articolo52,paragrafo3dellaCarta,lelimitazioni <strong>di</strong> questo <strong>di</strong>ritto non possono pertanto andare oltrequelle considerate come legittime ai sensi dell’articolo 11, paragrafo2, della CEDU.2. Tale <strong>di</strong>ritto si fonda parimenti sul punto 11 della Cartacomunitaria dei <strong>di</strong>ritti sociali fondamentali dei lavoratori.3. Il paragrafo 2 <strong>di</strong> questo articolo corrisponde all’articolo 10,paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea.Spiegazione relativa all’articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienzeQuesto <strong>di</strong>ritto è dedotto in primo luogo dalle libertà <strong>di</strong> pensieroe <strong>di</strong> espressione. Si esercita nel rispetto dell’articolo 1 e può esseresoggetto alle limitazioni autorizzate dall’articolo 10 della CEDU.Spiegazione relativa all’articolo 14 - Diritto all’istruzione1. Questo articolo si ispira sia alle tra<strong>di</strong>zioni costituzionalicomuni agli Stati membri sia all’articolo 2 del protocollo ad<strong>di</strong>zionalealla CEDU, che recita:« Il <strong>di</strong>ritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. LoStato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazionee dell’insegnamento, deve rispettare il <strong>di</strong>ritto dei genitori <strong>di</strong>provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loroconvinzioni religiose e filosofiche ».È stato giu<strong>di</strong>cato utile estendere questo articolo all’accesso allaformazione professionale e continua (cfr. punto 15 della Carta comunitariadei <strong>di</strong>ritti sociali fondamentali dei lavoratori e articolo 10della Carta sociale) e aggiungere il principio della gratuità dell’istru-


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 367zione obbligatoria. In base alla sua formulazione, quest’ultimo principioimplica soltanto che per l’istruzione obbligatoria ogni bambinoabbia la possibilità <strong>di</strong> accedere a un istituto che pratica la gratuità.Esso non impone che tutti gli istituti che <strong>di</strong>spensano tale istruzione,o una formazione professionale e continua, in particolare quelli privati,siano gratuiti. Non vieta nemmeno che alcune forme specifiche<strong>di</strong> istruzione possano essere a pagamento, a con<strong>di</strong>zione che lo Statoprenda misure destinate a concedere una compensazione finanziaria.Poiché la Carta si applica all’Unione, ciò significa che, nel quadrodelle sue politiche in materia <strong>di</strong> formazione, l’Unione deve rispettarela gratuità dell’istruzione obbligatoria, ma ciò non crea benintesonuove competenze. Per quanto attiene al <strong>di</strong>ritto dei genitori, lo sideve interpretare in relazione alle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 24.2. La libertà <strong>di</strong> creare istituti <strong>di</strong> istruzione, pubblici o privati, ègarantita come uno <strong>degli</strong> aspetti della libertà d’impresa, ma è limitatadal rispetto dei principi democratici e si esercita secondo lemodalità stabilite dalle legislazioni nazionali.Spiegazione relativa all’articolo 15 - Libertà professionale e <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>lavorareLa libertà professionale, sancita nel paragrafo 1 dell’articolo15, è riconosciuta nella giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia (cfr.,tra l’altro, le sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc.1974, p. 491, punti 12, 13 e 14; del 13 <strong>di</strong>cembre 1979, causa 44/79,Hauer, Racc. 1979 p. 3727, e dell’8 ottobre 1986, causa 234/85,Keller, Racc. 1986, p. 2897, punto 8).Questo paragrafo si ispira inoltre all’articolo 1, paragrafo 2della Carta sociale europea firmata il 18 ottobre 1961 e ratificatada tutti gli Stati membri, e al punto 4 della Carta comunitaria dei<strong>di</strong>ritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 <strong>di</strong>cembre 1989. L’espressione« con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro » deve essere intesa nel senso dell’articolo156 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Il paragrafo 2 riprende le tre libertà garantitedagliarticoli26,45, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,ossia libera circolazione dei lavoratori, libertà <strong>di</strong> stabilimento e liberaprestazione dei servizi.Il paragrafo 3 è stato basato sull’articolo 153, paragrafo 1,lettera g) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, esull’articolo 19, punto 4 della Carta sociale europea, firmata il 18ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri. Si applica per-


368 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonatanto l’articolo 52, paragrafo 2 della Carta. La questione dell’ingaggio<strong>di</strong> marittimi aventi la citta<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> Stati terzi negli equipaggi<strong>di</strong> navi battenti ban<strong>di</strong>era <strong>di</strong> uno Stato membro dell’Unione è <strong>di</strong>sciplinatadal <strong>di</strong>ritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.Spiegazione relativa all’articolo 16 - Libertà d’impresaQuesto articolo si basa sulla giurisprudenza della Corte <strong>di</strong>giustizia che ha riconosciuto la libertà <strong>di</strong> esercitare un’attività economicao commerciale (cfr. sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, p. 491, punto 14, e del 27 settembre 1979,causa 230/78, SpA Eridania e a., Racc. 1979, p. 2749, punti 20 e 31)e la libertà contrattuale (cfr., tra l’altro, sentenze SukkerfabrikenNykøbing, causa 151/78, Racc. 1979, p. 1, punto 19; del 5 ottobre1999, causa C-240/97, Spagna/Commissione, Racc. 1999, p. I-6571,punto 99) e sull’articolo 119, paragrafi 1 e 3 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea che riconosce la libera concorrenza.Beninteso, questo <strong>di</strong>ritto si esercita nel rispetto del <strong>di</strong>ritto dell’Unionee delle legislazioni nazionali. Esso può essere sottoposto allelimitazioni previste all’articolo 52, paragrafo 1 della Carta.Spiegazione relativa all’articolo 17 - Diritto <strong>di</strong> proprietàQuesto articolo corrisponde all’articolo 1 del protocollo ad<strong>di</strong>zionalealla CEDU, che recita:« Ogni persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca ha <strong>di</strong>ritto al rispetto dei suoibeni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non percausa <strong>di</strong> pubblica utilità e nelle con<strong>di</strong>zioni previste dalla legge edai principi generali del <strong>di</strong>ritto internazionale.Le <strong>di</strong>sposizioni precedenti non portano pregiu<strong>di</strong>zio al <strong>di</strong>ritto<strong>degli</strong> Stati <strong>di</strong> porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per<strong>di</strong>sciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale oper assicurare il pagamento delle imposte o <strong>di</strong> altri contributi odelle ammende ».Si tratta <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto fondamentale comune a tutte le costituzioninazionali. È stato sancito a più riprese dalla giurisprudenzadella Corte <strong>di</strong> giustizia e in primo luogo nella sentenza Hauer (13<strong>di</strong>cembre 1979, Racc. 1979, p. 3727).La stesura è stata attualizzata ma, ai sensi dell’articolo 52,paragrafo 3, questo <strong>di</strong>ritto ha significato e portata identici al <strong>di</strong>ritto


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 369garantito dalla CEDU e le limitazioni non possono andare oltrequelle previste da quest’ultima.La protezione della proprietà intellettuale, che costituisce uno<strong>degli</strong> aspetti del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà, è esplicitamente menzionata alparagrafo 2, in virtù della sua crescente importanza e del <strong>di</strong>rittocomunitario derivato. Oltre alla proprietà letteraria e artistica laproprietà intellettuale copre, tra l’altro, il <strong>di</strong>ritto dei brevetti e deimarchi e i <strong>di</strong>ritti analoghi. Le garanzie previste nel paragrafo 1 siapplicano opportunamente alla proprietà intellettuale.Spiegazione relativa all’articolo 18 - Diritto <strong>di</strong> asiloIl testo dell’articolo è stato basato sull’articolo 63 del trattatoCE, ora sostituito dall’articolo 78 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea, che impone all’Unione <strong>di</strong> rispettare la convenzione<strong>di</strong> Ginevra sui rifugiati. Occorre far riferimento alle <strong>di</strong>sposizionidei protocolli relativi al Regno Unito e all’Irlanda, allegati aitrattati, nonché <strong>di</strong> quello sulla Danimarca, per determinare in qualemisura tali Stati membri applichino il <strong>di</strong>ritto dell’Unione in materiae in quale misura il presente articolo sia loro applicabile. Tale articolorispetta il protocollo sull’asilo allegato ai trattati.Spiegazione relativa all’articolo 19 - Protezione in caso <strong>di</strong> allontanamento,<strong>di</strong> espulsione e <strong>di</strong> estra<strong>di</strong>zioneIl paragrafo 1 <strong>di</strong> questo articolo ha significato e portata identicia quelli dell’articolo 4 del protocollo n. 4 della CEDU perquanto attiene alle espulsioni collettive. Esso è volto a garantireche ogni decisione formi oggetto <strong>di</strong> un esame specifico e che nonsi possa decidere con un’unica misura l’espulsione <strong>di</strong> tutte le personeaventi la nazionalità <strong>di</strong> un determinato Stato (cfr. anche articolo13 del Patto relativo ai <strong>di</strong>ritti civili e politici).Il paragrafo 2 incorpora la pertinente giurisprudenza dellaCorte europea dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo relativa all’articolo 3 dellaCEDU (cfr. sentenza del 17 <strong>di</strong>cembre 1996, Ahmed/Austria, Racc.1996-VI, p. 2206, e sentenza del 7 luglio 1989, Soering).Titolo III - UguaglianzaSpiegazione relativa all’articolo 20 - Uguaglianza davanti alla leggeQuesto articolo corrisponde al principio generale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto chefigura in tutte le costituzioni europee ed è stato sancito dalla Corte


370 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonacome uno dei principi fondamentali del <strong>di</strong>ritto comunitario (sentenzadel 13 novembre 1984, Racke, causa 283/83, Racc. 1984, p.3791, sentenza del 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL, Racc.1997, p. I-1961 e sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97,Karlsson, Racc. 2000, p. 2737).Spiegazione relativa all’articolo 21 - Non <strong>di</strong>scriminazioneIl paragrafo 1 si ispira all’articolo 13 del trattato CE, orasostituito dall’articolo 19 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, e all’articolo 14 della CEDU, nonché all’articolo 11 dellaconvenzione sui <strong>di</strong>ritti dell’uomo e la biome<strong>di</strong>cina per quanto riguardail patrimonio genetico. Nella misura in cui coincide conl’articolo 14 della CEDU, si applica in conformità dello stesso.Non v’è contrad<strong>di</strong>zionenéincompatibilità fra il paragrafo 1 el’articolo 19 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, cheha campo d’applicazione e finalità <strong>di</strong>versi: l’articolo 19 conferisceall’Unione la facoltà <strong>di</strong> adottare atti legislativi, compresa l’armonizzazionedelle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari <strong>degli</strong> Statimembri, per combattere alcune forme <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong> cuil’articolo stesso riporta un elenco completo. La normativa in questionepuò regolamentare gli interventi delle autorità <strong>degli</strong> Statimembri (come pure i rapporti fra i privati) in qualsiasi settore entroi limiti delle competenze dell’Unione. La <strong>di</strong>sposizione dell’articolo21, paragrafo 1, invece, non conferisce nessuna facoltà <strong>di</strong> emanarenorme contro la <strong>di</strong>scriminazione in questi settori d’intervento <strong>degli</strong>Statimembrioneirapportifraprivatinésancisce nessun <strong>di</strong>vietoassoluto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione in settori così ampi. Essa infatti trattasoltanto delle <strong>di</strong>scriminazioni ad opera delle istituzioni e <strong>degli</strong> organidell’Unione stessi nell’esercizio delle competenze conferite aisensi dei trattati e ad opera <strong>degli</strong> Stati membri soltanto quandodanno attuazione al <strong>di</strong>ritto dell’Unione. Il paragrafo 1 non alteraquin<strong>di</strong> l’ampiezza delle facoltà conferite a norma dell’articolo 19 nél’interpretazione data a tale articolo.Il paragrafo 2 corrisponde all’articolo 18, primo comma, deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea e va applicato inconformità <strong>di</strong> tale articolo.


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 371Spiegazione relativa all’articolo 22 - Diversità culturale, religiosa elinguisticaQuesto articolo è stato fondato sull’articolo 6 del trattato sull’Unioneeuropea e sull’articolo 151, paragrafi 1 e 4 del trattato CE,ora sostituiti dall’articolo 167, paragrafi 1 e 4 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea, relativi alla cultura. Il rispettodella <strong>di</strong>versità culturale e linguistica è ora sancito anche all’articolo3, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea.L’articolo si ispira alla <strong>di</strong>chiarazione n. 11 allegata all’Attofinale del trattato <strong>di</strong> Amsterdam sullo status delle chiese e delleorganizzazioni non confessionali, ripreso ora nell’articolo 17 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea.Spiegazione relativa all’articolo 23 - Parità tra donne e uominiIl primo comma <strong>di</strong> questo articolo è stato basato sull’articolo 2e sull’articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ora sostituiti dall’articolo3 del trattato sull’Unione europea e dall’articolo 8 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea, che impongono all’Unione<strong>di</strong>mirareapromuoverelaparitàtra uomini e donne, e sull’articolo157, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Esso si ispira all’articolo 20 della Carta sociale europea rivedutadel 3 maggio 1996 e al punto 16 della Carta comunitaria dei<strong>di</strong>ritti sociali fondamentali dei lavoratori.Si basa anche sull’articolo 157, paragrafo 3 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea e sull’articolo 2, paragrafo 4della <strong>di</strong>rettiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione delprincipio della parità <strong>di</strong> trattamento fra gli uomini e le donne perquanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozioneprofessionali e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro.Il secondo comma riprende, in una formula più breve, l’articolo157, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, secondo cui il principio della parità <strong>di</strong> trattamento nonosta al mantenimento o all’adozione <strong>di</strong> misure che prevedano vantaggispecifici <strong>di</strong>retti a facilitare l’esercizio <strong>di</strong> un’attività professionaleda parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o compensaredeterminati svantaggi nella carriera professionale. Conformementeall’articolo52,paragrafo2,questosecondocommanonmo<strong>di</strong>fical’articolo 157, paragrafo 4.


372 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaSpiegazione relativa all’articolo 24 - Diritti del minoreQuesto articolo si basa sulla convenzione <strong>di</strong> New York sui<strong>di</strong>ritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989 e ratificata da tuttigliStatimembri,einparticolare,sugliarticoli3,9,12e13<strong>di</strong>dettaconvenzione.Il paragrafo 3 tiene conto del fatto che, nell’ambito della creazione<strong>di</strong> uno spazio <strong>di</strong> libertà, sicurezza e giustizia, la normativadell’Unione nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali,per cui la competenza è conferita dall’articolo 81 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea, può comprendere tra l’altroi <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> visita che consentono ai figli <strong>di</strong> intrattenere regolarmenterelazioni personali e contatti <strong>di</strong>retti con entrambi i genitori.Spiegazione relativa all’articolo 25 - Diritti <strong>degli</strong> anzianiQuesto articolo è ispirato all’articolo 23 della Carta socialeeuropea riveduta e ai punti 24 e 25 della Carta comunitaria dei<strong>di</strong>ritti sociali fondamentali dei lavoratori. La partecipazione allavita sociale e culturale comprende ovviamente la partecipazionealla vita politica.Spiegazione relativa all’articolo 26 - Inserimento delle persone con<strong>di</strong>sabilitàIl principio contenuto in questo articolo si basa sull’articolo 15della Carta sociale europea e si ispira inoltre al punto 26 della Cartacomunitaria dei <strong>di</strong>ritti sociali fondamentali dei lavoratori.Titolo IV - SolidarietàSpiegazione relativa all’articolo 27 - Diritto dei lavoratori all’informazionee alla consultazione nell’ambito dell’impresaQuesto articolo figura nella Carta sociale europea riveduta(articolo 21) e nella Carta comunitaria dei <strong>di</strong>ritti sociali fondamentalideilavoratori(punti17e18).Siapplica alle con<strong>di</strong>zioni previstedal <strong>di</strong>ritto dell’Unione e dalle legislazioni nazionali. Il riferimento ailivelli appropriati riguarda i livelli previsti dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione odalle legislazioni e dalle prassi nazionali, il che può includere illivello europeo qualora la normativa dell’Unione lo preveda. L’acquisdell’Unione in questo campo è consistente: articoli 154 e 155del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e <strong>di</strong>rettive 2002/14/CE (quadro generale relativo all’informazione e alla consulta-


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 373zione dei lavoratori, nella Comunità europea), 98/59/CE (licenziamenticollettivi), 2001/23/CE (trasferimenti <strong>di</strong> imprese) e 94/45/CE(comitato aziendale europeo).Spiegazione relativa all’articolo 28 - Diritto <strong>di</strong> negoziazione e <strong>di</strong> azionicollettiveQuesto articolo si basa sull’articolo 6 della Carta sociale europeanonché sulla Carta comunitaria dei <strong>di</strong>ritti sociali fondamentalideilavoratori(puntida12a14).Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> azione collettiva è statoriconosciuto dalla Corte europea dei<strong>di</strong>ritti dell’uomo come uno <strong>degli</strong> elementi del <strong>di</strong>ritto sindacalesancito dall’articolo 11 della CEDU. Per quanto riguarda i livelliappropriatiaiqualipuòessere effettuata la negoziazione collettiva,si vedano le spiegazioni fornite per l’articolo precedente. Le modalitàe i limiti per l’esercizio delle azioni collettive, ad esempio losciopero, sono <strong>di</strong>sciplinate dalle legislazioni e dalle prassi nazionali,come pure il problema <strong>di</strong> stabilire se possano essere condotte parallelamentein vari Stati membri.Spiegazione relativa all’articolo 29 - Diritto <strong>di</strong> accesso ai servizi <strong>di</strong>collocamentoQuesto articolo si basa sull’articolo 1, paragrafo 3 della Cartasociale europea e sul punto 13 della Carta comunitaria dei <strong>di</strong>rittisociali fondamentali dei lavoratori.Spiegazione relativa all’articolo 30 - Tutela in caso <strong>di</strong> licenziamentoingiustificatoQuesto articolo si ispira all’articolo 24 della Carta sociale riveduta.Cfr. anche la <strong>di</strong>rettiva 2001/23/CE sul mantenimento dei<strong>di</strong>ritti dei lavoratori in caso <strong>di</strong> trasferimenti <strong>di</strong> imprese e la <strong>di</strong>rettiva80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subor<strong>di</strong>nati in caso <strong>di</strong> insolvenzadel datore <strong>di</strong> lavoro, mo<strong>di</strong>ficata dalla <strong>di</strong>rettiva 2002/74/CE.Spiegazione relativa all’articolo 31 - Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro giuste ed eque1. Il paragrafo 1 <strong>di</strong> questo articolo si basa sulla <strong>di</strong>rettiva 89/391/CEE concernente l’attuazione <strong>di</strong> misure volte a promuovere ilmiglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante illavoro. Si ispira anche all’articolo 3 della Carta sociale e al punto 19della Carta comunitaria dei <strong>di</strong>ritti sociali fondamentali dei lavora-


374 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonatori, nonché, per quanto riguarda il <strong>di</strong>ritto alla <strong>di</strong>gnità sul lavoro,all’articolo 26 della Carta sociale riveduta. L’espressione « con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> lavoro » deve essere intesa nel senso dell’articolo 156 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea.2. Il paragrafo 2 si basa sulla <strong>di</strong>rettiva 93/104/CE concernentetaluni aspetti dell’organizzazione dell’orario <strong>di</strong> lavoro, nonché sull’articolo2 della Carta sociale europea e sul punto 8 della Cartacomunitaria dei <strong>di</strong>ritti sociali fondamentali dei lavoratori.Spiegazione relativa all’articolo 32 - Divieto del lavoro minorile eprotezione dei giovani sul luogo <strong>di</strong> lavoroQuesto articolo si basa sulla <strong>di</strong>rettiva 94/33/CE relativa allaprotezione dei giovani sul lavoro, nonché sull’articolo 7 della Cartasocialeeuropeaesuipuntida20a23dellaCartacomunitariadei<strong>di</strong>ritti sociali fondamentali dei lavoratori.Spiegazione relativa all’articolo 33 - Vita familiare e vita professionaleIl paragrafo 1 dell’articolo 33 si basa sull’articolo 16 dellaCarta sociale europea.Il paragrafo 2 è ispirato alla <strong>di</strong>rettiva 92/85/CEE del Consiglioconcernente l’attuazione <strong>di</strong> misure volte a promuovere il miglioramentodella sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,puerpere o in periodo <strong>di</strong> allattamento e alla <strong>di</strong>rettiva 96/34/CE concernente l’accordo quadro sul congedo parentale conclusodall’UNICE, dal CEEP e dalla CES. È basato altresì sull’articolo 8(protezione della maternità) della Carta sociale europea ed è ispiratoall’articolo 27 (<strong>di</strong>ritto dei lavoratori aventi responsabilità familiarialla parità <strong>di</strong> opportunità e <strong>di</strong> trattamento) della Carta sociale riveduta.Il termine « maternità » copre il periodo che va dal concepimentoall’allattamento.Spiegazione relativa all’articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza socialeIl principio enunciato nel paragrafo 1 dell’articolo 34 è basatosugli articoli 153 e 156 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, nonché sull’articolo 12 della Carta sociale europea e sulpunto 10 della Carta comunitaria dei <strong>di</strong>rittisocialifondamentalideilavoratori. Esso deve essere rispettato dall’Unione quando questa siavvale dei poteri ad essa conferiti dagli articoli 153 e 156 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea. Il riferimento ai servizi so-


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 375ciali riguarda i casi in cui siffatti servizi sono stati istituiti per garantiredeterminate prestazioni, ma non implica in alcun modo cheessi debbano essere creati laddove non esistono. Il termine « maternità» deve essere inteso come nell’articolo precedente.Il paragrafo 2 è basato sull’articolo 12, paragrafo 4 e sull’articolo13, paragrafo 4 della Carta sociale europea nonché sul punto 2della Carta comunitaria dei <strong>di</strong>ritti sociali fondamentali dei lavoratorie rispecchia le norme derivanti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 edal regolamento (CEE) n. 1612/68.Il paragrafo 3 è ispirato all’articolo 13 della Carta socialeeuropeaeagliarticoli30e31dellaCartasocialerivedutanonchéal punto 10 della Carta comunitaria dei <strong>di</strong>ritti sociali fondamentalidei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall’Unione nel quadrodelle politiche fondate sull’articolo 153 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea.Spiegazione relativa all’articolo 35 - Protezione della saluteI principi enunciati in questo articolo si basano sull’articolo152 del trattato CE, ora sostituito dall’articolo 168 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, nonché sugli articoli 11 e 13della Carta sociale europea. La seconda frase dell’articolo riproducel’articolo 168, paragrafo 1.Spiegazione relativa all’articolo 36 - Accesso ai servizi d’interesseeconomico generaleQuesto articolo è perfettamente in linea con l’articolo 14 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea e non crea nessunnuovo <strong>di</strong>ritto. Esso si limita a sancire il principio del rispetto daparte dell’Unione dell’accesso ai servizi d’interesse economico generaleprevisto dalle <strong>di</strong>sposizioni nazionali, a con<strong>di</strong>zione che ciò siacompatibile con il <strong>di</strong>ritto dell’Unione.Spiegazione relativa all’articolo 37 - Tutela dell’ambienteI principi contenuti in questo articolo sono stati basati sugliarticoli 2, 6 e 174 del trattato CE, che sono stati ora sostituiti dall’articolo3, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea e dagliarticoli 11 e 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Esso si ispira inoltre alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> alcune costituzioninazionali.


376 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaSpiegazione relativa all’articolo 38 - Protezione dei consumatoriIl principio contenuto in questo articolo è stato basato sull’articolo169 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Titolo V-Citta<strong>di</strong>nanzaSpiegazione relativa all’articolo 39 - Diritto <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong> eleggibilitàalle elezioni del Parlamento europeoL’articolo 39 si applica alle con<strong>di</strong>zioni previste nei trattati, aisensi dell’articolo 52, paragrafo 2 della Carta. In effetti, il paragrafo1 dell’articolo 39 corrisponde al <strong>di</strong>ritto garantito all’articolo 20,paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea(cfr. anche la base giuri<strong>di</strong>ca all’articolo 22 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea per l’adozione delle modalità <strong>di</strong> esercizio<strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto) e il paragrafo 2 <strong>di</strong> questo articolo all’articolo 14,paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea. L’articolo 39, paragrafo2, riprende i principi <strong>di</strong> base del sistema elettorale in unoStato democratico.Spiegazione relativa all’articolo 40 - Diritto <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong> eleggibilitàalle elezioni comunaliQuesto articolo corrisponde al <strong>di</strong>ritto garantito all’articolo 20,paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cfr.anche la base giuri<strong>di</strong>ca all’articolo 22 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea per l’adozione delle modalità <strong>di</strong> esercizio <strong>di</strong>tale <strong>di</strong>ritto). Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, esso si esercitaalle con<strong>di</strong>zioni previste nei trattati.Spiegazione relativa all’articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazioneL’articolo 41 è basato sull’esistenza dell’Unione in quanto comunità<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, le cui caratteristiche sono state sviluppate dallagiurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona amministrazionecome principio generale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto (cfr. tra l’altro, la sentenzadella Corte del 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban,Racc. 1992, p. I-2253, e le sentenze del Tribunale <strong>di</strong> primo gradodel 18 settembre 1995, causa T-167/94, Nölle, Racc. 1995, p. II-2589; del 9 luglio 1999, causa T-231/97, New Europe Consulting ealtri, Racc. 1999, p. II-2403). Le espressioni <strong>di</strong> questo <strong>di</strong>ritto enunciatenei primi due paragrafi derivano dalla giurisprudenza (cfr. le


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 377sentenze della Corte del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens,Racc. 1987, p. 4097, punto 15; del 18 ottobre 1989, causa 374/87,Orkem, Racc. 1989, p. 3283; del 21 novembre 1991, causa C-269/90,TU München, Racc. 1991, p. I-5469, e le sentenze del Tribunale <strong>di</strong>primo grado del 6 <strong>di</strong>cembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal, Racc.1994, p. II-1177; del 18 settembre 1995, causa T-167/94, Nölle,Racc. 1995, p. II-2589) e, per quanto attiene all’obbligo <strong>di</strong> motivare,dall’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea(cfr. anche la base giuri<strong>di</strong>ca all’articolo 298 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea per l’adozione <strong>di</strong> norme volte a garantireun’amministrazione europea aperta, efficace ed in<strong>di</strong>pendente).Il paragrafo 3 riprende il <strong>di</strong>ritto ora garantito all’articolo 340del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Il paragrafo 4 riprende il <strong>di</strong>ritto ora garantito all’articolo 20,paragrafo 2, lettera d) e all’articolo 25 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, questi<strong>di</strong>ritti si applicano alle con<strong>di</strong>zioni e nei limiti definiti dai trattati.Il <strong>di</strong>ritto a un ricorso effettivo, che costituisce un aspetto importantedella questione, è garantito all’articolo 47 della presente Carta.Spiegazione relativa all’articolo 42 - Diritto d’accesso ai documentiIl <strong>di</strong>ritto sancito da questo articolo è stato ripreso dall’articolo 255del trattato CE, in applicazione del quale è stato adottato il regolamento(CE) n. 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale <strong>di</strong>ritto aidocumenti delle istituzioni, <strong>degli</strong> organi e delle agenzie in generale,in<strong>di</strong>pendentemente dalla forma in cui sono prodotti (v. articolo 15,paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Aisensi dell’articolo 52, paragrafo 2 della Carta, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso aidocumentisiesercitaallecon<strong>di</strong>zionieneilimitidefinitiall’articolo15,paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Spiegazione relativa all’articolo 43 - Me<strong>di</strong>atore europeoIl <strong>di</strong>ritto sancito da questo articolo è quello garantito agliarticoli 20 e 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2 della Carta, esso si esercitaalle con<strong>di</strong>zioni previste nei due articoli menzionati.Spiegazione relativa all’articolo 44 - Diritto <strong>di</strong> petizioneIl <strong>di</strong>ritto sancito da questo articolo è quello garantito agli


378 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaarticoli 20 e 227 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle con<strong>di</strong>zionistabilite nei due articoli menzionati.Spiegazione relativa all’articolo 45 - Libertà <strong>di</strong> circolazione e <strong>di</strong> soggiornoIl <strong>di</strong>ritto sancito dal paragrafo 1 è quello garantito all’articolo20, paragrafo 2, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea (cfr. anche la base giuri<strong>di</strong>ca all’articolo 21 e la sentenzadella Corte <strong>di</strong> giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99Baumbast - Racc. 2002, p. 709). Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo2, esso si esercita alle con<strong>di</strong>zioni e nei limiti definiti nei trattati.Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all’Unionedagli articoli 77, 78 e 79 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea. Ne consegue che la concessione <strong>di</strong> questo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>pendedall’esercizio <strong>di</strong> detta competenza da parte delle istituzioni.Spiegazione relativa all’articolo 46 - Tutela <strong>di</strong>plomatica e consolareIl <strong>di</strong>ritto sancito da questo articolo è quello garantito dall’articolo20 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cfr.anche la base giuri<strong>di</strong>ca all’articolo 23). Conformemente all’articolo52, paragrafo 2, esso si esercita alle con<strong>di</strong>zioni stabilite in dettiarticoli.Titolo VI - GiustiziaSpiegazione relativa all’articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e aun giu<strong>di</strong>ce imparzialeIl primo comma si basa sull’articolo 13 della CEDU: « Ognipersona i cui <strong>di</strong>ritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzionesiano stati violati, ha <strong>di</strong>ritto ad un ricorso effettivo davantiad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessada persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioniufficiali ».Tuttavia, nel <strong>di</strong>ritto dell’Unione, la tutela è più estesa inquanto essa garantisce il <strong>di</strong>ritto a un ricorso effettivo <strong>di</strong>nanzi a ungiu<strong>di</strong>ce. La Corte <strong>di</strong> giustizia ha sancito questo <strong>di</strong>ritto, nella sentenzadel 15 maggio 1986, quale principio generale del <strong>di</strong>ritto dell’Unione(causa 222/84, Johnston, Racc. 1986, p. 1651; cfr. inoltre lesentenze del 15 ottobre 1987, causa 222/ 86, Heylens, Racc. 1987,


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 379p. 4097 e del 3 <strong>di</strong>cembre 1992, causa C-97/91, Borelli, Racc. 1992,p. I-6313). Secondo la Corte, tale principio generale del <strong>di</strong>rittodell’Unione si applica anche agli Stati membri quando essi applicanoil <strong>di</strong>ritto dell’Unione. L’inserimento <strong>di</strong> questa giurisprudenzanella Carta non era inteso a mo<strong>di</strong>ficare il sistema <strong>di</strong> controllo giuris<strong>di</strong>zionaleprevisto dai trattati e, in particolare, le norme in materia<strong>di</strong> ricevibilità per i ricorsi <strong>di</strong>retti <strong>di</strong>nanzi alla Corte <strong>di</strong> giustiziadell’Unione europea. La Convenzione europea ha esaminato il sistema<strong>di</strong> controllo giuris<strong>di</strong>zionale dell’Unione, comprese le norme inmateria <strong>di</strong> ricevibilità che ha confermato pur mo<strong>di</strong>ficandole sottotaluni aspetti (cfr. articoli da 251 a 281 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea, in particolare articolo 263, quartocomma). L’articolo 47 si applica nei confronti delle istituzioni dell’Unionee <strong>degli</strong> Stati membri allorché questiattuanoil<strong>di</strong>rittodell’Unionee ciò vale per tutti i <strong>di</strong>ritti garantiti dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione.Il secondo comma corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1 dellaCEDUcherecita:«Ognipersonaha<strong>di</strong>rittoachelasuacausasiaesaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevoleda un tribunale in<strong>di</strong>pendente e imparziale, costituito per legge,il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi <strong>di</strong>rittie doveri <strong>di</strong> carattere civile o sulla fondatezza <strong>di</strong> ogni accusa penaleformulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente,ma l’accesso alla sala d’u<strong>di</strong>enza può essere vietato allastampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interessedella morale, dell’or<strong>di</strong>ne pubblico o della sicurezza nazionalein una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minorio la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nellamisura giu<strong>di</strong>cata strettamente necessaria dal tribunale, quando incircostanze speciali la pubblicità possa portare pregiu<strong>di</strong>zio agli interessidella giustizia ».Nel <strong>di</strong>ritto dell’Unione il <strong>di</strong>ritto a un giu<strong>di</strong>ce non si applicasolo a controversie relative a <strong>di</strong>ritti e obblighi <strong>di</strong> carattere civile. Èuna delle conseguenze del fatto che l’Unione è una comunità <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto come la Corte ha constatato nella causa 294/83, Parti ecologiste« Les Verts » contro Parlamento europeo (sentenza del 23aprile 1986, Racc. 1986, p. 1339). Tuttavia, fatta eccezione perl’ambito <strong>di</strong> applicazione, le garanzie offerte dalla CEDU si applicanoin modo analogo nell’Unione.Riguardo al terzo comma va rilevato che, in base alla giurisprudenzadella Corte europea dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo, deve essere


380 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaaccordata un’assistenza legale allorché lamancanza<strong>di</strong>taleassistenzarenderebbe inefficace la garanzia <strong>di</strong> ricorso effettivo (sentenza Corteeuropea dei <strong>di</strong>ritti del’uomo-CEDH del 9 ottobre 1979, Airey, SerieA, Volume 32, p. 11). Esiste inoltre un sistema <strong>di</strong> assistenza legale<strong>di</strong>nanzi alla Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea.Spiegazione relativa all’articolo 48 Presunzione <strong>di</strong> innocenza e <strong>di</strong>rittidella <strong>di</strong>fesaL’articolo 48 corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3 dellaCEDU che recita:« 2. Ogni persona accusata <strong>di</strong> un reato è presunta innocentefino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.3. In particolare, ogni accusato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>:a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in unalingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura edei motivi dell’accusa formulata a suo carico;b) <strong>di</strong>sporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a prepararela sua <strong>di</strong>fesa;c) <strong>di</strong>fendersi personalmente o avere l’assistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>fensore<strong>di</strong> sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un <strong>di</strong>fensore, poteressere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando loesigono gli interessi della giustizia;d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere laconvocazione e l’esame dei testimoni a <strong>di</strong>scarico nelle stesse con<strong>di</strong>zionidei testimoni a carico;e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprendeononparlalalinguausatainu<strong>di</strong>enza».Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, questo <strong>di</strong>ritto hasignificato e portata identici al <strong>di</strong>ritto garantito dalla CEDU.Spiegazione relativa all’articolo 49 - Principi della legalità e dellaproporzionalità dei reati e delle peneQuesto articolo riprende la regola classica della irretroattivitàdelle leggi e delle pene in materia penale. Vi è stata aggiunta laregola della retroattività della legge penale più mite, esistente invari Stati membri e che figura nell’articolo 15 del Patto relativo ai<strong>di</strong>ritti civili e politici.L’articolo 7 della CEDU è redatto come segue: « 1. Nessunopuò essere condannato per una azione o una omissione che, al


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 381momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il<strong>di</strong>rittointernoointernazionale. Parimenti, non può essere inflittaunapenapiùgrave <strong>di</strong> quella applicabile al momento in cui il reato èstato commesso.2. Il presente articolo non ostacolerà il giu<strong>di</strong>zio e la condanna<strong>di</strong> una persona colpevole <strong>di</strong> una azione o <strong>di</strong> una omissione che, almomento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo iprincipi generali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto riconosciuti dalle nazioni civili ».Si è semplicemente soppresso al paragrafo 2 il termine « civili»; la soppressione non implica nessun cambiamento del sensodel paragrafo, che contempla in particolare i crimini contro l’umanità.Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, questo <strong>di</strong>ritto hasignificato e portata identici al <strong>di</strong>ritto garantito dalla CEDU.Il paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalitàdei reati e delle pene sancito dalle tra<strong>di</strong>zioni costituzionalicomuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte <strong>di</strong>giustizia delle Comunità.Spiegazione relativa all’articolo 50 - Diritto <strong>di</strong> non essere giu<strong>di</strong>cato opunito due volte per lo stesso reatoL’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU recita: « 1. Nessunopuò essere perseguito o condannato penalmente dalla giuris<strong>di</strong>zionedello stesso Stato per un reato per il quale è giàstato assolto ocondannato a seguito <strong>di</strong> una sentenza definitiva conformemente allalegge ed alla procedura penale <strong>di</strong> tale Stato.2. Le <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo precedente non impe<strong>di</strong>sconola riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedurapenale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuoverivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedentesono in grado <strong>di</strong> inficiare la sentenza intervenuta.3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensidell’articolo 15 della convenzione ».La regola « ne bis in idem » si applica nel <strong>di</strong>ritto dell’Unione(cfr., in una vasta giurisprudenza, la sentenza del 5 maggio 1966,Gutmann/Commissione, cause 18/65 e 35/65, Racc. 1966, p. 150 e,per una causa recente, la sentenza del Tribunale <strong>di</strong> primo grado del20 aprile 1999, cause riunite T-305/94 e altre, Limburgse VinylMaatschappij NV e a./Commissione, Racc. 1999, p. II-931). Vaprecisato che la regola che vieta il cumulo si riferisce al cumulo<strong>di</strong> due sanzioni della stessa natura, nella fattispecie penali.


382 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaAi sensi dell’articolo 50, la regola « ne bis in idem » non siapplica solo all’interno della giuris<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> uno stesso Stato, maanche tra giuris<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> più Stati membri. Ciò corrisponde all’acquisdel <strong>di</strong>ritto dell’Unione; cfr. articoli da 54 a 58 della convenzione<strong>di</strong> applicazione dell’accordo <strong>di</strong> Schengen, sentenza della Corte<strong>di</strong> giustizia, dell’11 febbraio 2003, causa C-187/01 Gözütok (Racc.2003, p. I-1345), articolo 7 della convenzione relativa alla tutela<strong>degli</strong> interessi finanziari delle Comunità europee e articolo 10 dellaconvenzione relativa alla lotta contro la corruzione. Le eccezioni,molto limitate, per le quali dette convenzioni consentono agli Statimembri <strong>di</strong> derogare alla regola « ne bis in idem » sono <strong>di</strong>sciplinatedalla clausola orizzontale dell’articolo 52, paragrafo 1, sulle limitazioni.Per quanto riguarda le situazioni contemplate dall’articolo 4del protocollo 7, vale a <strong>di</strong>re l’applicazione del principio all’interno<strong>di</strong> uno Stato membro, il <strong>di</strong>ritto garantito ha lo stesso significato e lastessa portata del corrispondente <strong>di</strong>ritto sancito dalla CEDU.Titolo VII - Disposizioni generali che <strong>di</strong>sciplinano l’interpretazionee l’applicazione della cartaSpiegazione relativa all’articolo 51 - Ambito <strong>di</strong> applicazioneL’articolo 51 è inteso a determinare il campo <strong>di</strong> applicazionedella Carta. Esso mira a stabilire chiaramente che la Carta si applicainnanzitutto alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto delprincipio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà. Questa <strong>di</strong>sposizione è stata formulata fedelmenteall’articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea, cheimpone all’Unione <strong>di</strong> rispettare i <strong>di</strong>ritti fondamentali, nonché al mandatoimpartito dal Consiglio europeo <strong>di</strong> Colonia. Il termine « istituzioni» è consacrato nei trattati. L’espressione « organi e agenzie » èabitualmente utilizzata nei trattati per designare tutte le istanze istituitedai trattati o da atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto derivato (cfr., ad es., l’articolo 15 o16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea).Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza dellaCorte sancisce senza ambiguità che l’obbligo <strong>di</strong> rispettare i <strong>di</strong>rittifondamentali definiti nell’ambito dell’Unione vale per gli Stati membrisoltanto quando agiscono nell’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>rittodell’Unione (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88,Racc. 1989, p. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT, Racc.1991, pp. 1-2925; sentenza del 18 <strong>di</strong>cembre 1997, Annibal<strong>di</strong>, causaC-309/96, Racc. 1997, p. I-7493). La Corte <strong>di</strong> giustizia ha confer-


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 383mato questa giurisprudenza nei termini seguenti: « Per giunta, occorrericordarecheleesigenzeinerentiallatuteladei<strong>di</strong>rittifondamentalinell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co comunitario vincolano parimentigli Stati membri quando essi danno esecuzione alle <strong>di</strong>scipline comunitarie...» (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, Racc.2000,p.I-2737,punto37).Ovviamentequestaregola,qualesancitanella presente Carta, si applica sia alle autorità centrali sia alle autoritàregionali e locali nonché agli enti pubblici quando attuano il<strong>di</strong>ritto dell’Unione.Il paragrafo 2, assieme alla seconda frase del paragrafo 1,riba<strong>di</strong>scono che la Carta non può avere l’effetto <strong>di</strong> ampliare lecompetenze e i compiti assegnati all’Unione dai trattati. Lo scopoè quello <strong>di</strong> citare in modo esplicito quanto deriva logicamente dalprincipio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e dal fatto che l’Unione <strong>di</strong>spone solo <strong>di</strong>competenze <strong>di</strong> attribuzione. I <strong>di</strong>ritti fondamentali garantiti nell’Unioneproducono effetti solo nell’ambito delle competenze determinatedai trattati. Di conseguenza, alle istituzioni dell’Unione puòessere imposto l’obbligo, a norma della seconda frase del paragrafo1, <strong>di</strong> promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti <strong>di</strong>queste stesse competenze.Anche il paragrafo 2 conferma che la Carta non può averel’effetto <strong>di</strong> estendere l’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unioneal <strong>di</strong> là delle competenze dell’Unione stabilite nei trattati. Si tratta <strong>di</strong>un principio già affermato dalla Corte <strong>di</strong> giustizia relativamente ai<strong>di</strong>ritti fondamentali riconosciuti come parte integrante del <strong>di</strong>rittodell’Unione (sentenza del 17 febbraio 1998, C-249/96 Grant,Racc. 1998, p. I-621, punto 45 della motivazione). Secondo taleprincipio va da sé che il rinvio alla Carta nell’articolo 6 del trattatosull’Unione europea non può essere inteso come un’estensione automaticadella gamma <strong>degli</strong> interventi <strong>degli</strong> Stati membri che vannoconsiderati « attuazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione » (ai sensi del paragrafo1 e della giurisprudenza citata).Spiegazione relativa all’articolo 52 - Portata e interpretazione dei<strong>di</strong>ritti e dei principiL’articolo 52 mira a fissare la portata dei <strong>di</strong>ritti e dei principidella Carta e a definire norme per la loro interpretazione. Il paragrafo1 tratta del sistema delle limitazioni. La formula usata si ispiraalla giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia: « ... secondo una giurisprudenzacostante, restrizioni all’esercizio dei <strong>di</strong>ritti fondamentali


384 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonapossono essere operate, in particolare nell’ambito <strong>di</strong> un’organizzazionecomune <strong>di</strong> mercato, purché tali restrizioni rispondano effettivamentea finalità <strong>di</strong> interesse generale perseguite dalla Comunità enon si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un interventosproporzionato ed inammissibile che pregiu<strong>di</strong>cherebbe la stessa sostanza<strong>di</strong> tali <strong>di</strong>ritti » (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97,punto 45 della motivazione). Il riferimento agli interessi generaliriconosciuti dall’Unione comprende sia gli obiettivi citati nell’articolo3 del trattato sull’Unione europea sia altri interessi tutelati da<strong>di</strong>sposizioni specifiche dei trattati come l’articolo 4, paragrafo 1 deltrattato sull’Unione europea e gli articoli 35, paragrafo 3, 36 e 346del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Il paragrafo 2 fa riferimento a <strong>di</strong>ritti che erano già espressamentegarantiti nel trattato che istituisce la Comunità europea esono stati riconosciuti nella Carta, e che ora figurano nei trattati(segnatamente, i <strong>di</strong>ritti derivanti dalla citta<strong>di</strong>nanza dell’Unione).Esso chiarisce che tali <strong>di</strong>ritti restano soggetti alle con<strong>di</strong>zioni e ailimiti applicabili al <strong>di</strong>ritto dell’Unione su cui si fondano e che sonofissati nei trattati. La Carta non mo<strong>di</strong>fica il sistema dei <strong>di</strong>ritti accordatidal trattato CE e ripresi nei trattati.Il paragrafo 3 intende assicurare la necessaria coerenza tra laCarta e la CEDU affermando la regola secondo cui, qualora i <strong>di</strong>rittidella presente Carta corrispondano ai <strong>di</strong>ritti garantiti anche dallaCEDU,illorosignificatoelaloroportata,compreselelimitazioniammesse, sono identici a quelli della CEDU. Ne consegue in particolareche il legislatore, nel fissare le suddette limitazioni, deverispettare gli standard stabiliti dal regime particolareggiato dellelimitazioni previsto nella CEDU, che è quin<strong>di</strong> applicabile anche ai<strong>di</strong>ritti contemplati in questo paragrafo, senza che ciò pregiu<strong>di</strong>chil’autonomia del <strong>di</strong>ritto dell’Unione e della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea.Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che irelativi protocolli. Il significato e la portata dei <strong>di</strong>ritti garantitisono determinati non solo dal testo <strong>di</strong> questi strumenti, ma anchedalla giurisprudenza della Corte europea dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e dallaCorte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea. L’ultima frase del paragrafo èintesa a consentire all’Unione <strong>di</strong> garantire una protezione più ampia.La protezione accordata dalla Carta non può comunque in nessuncaso situarsi ad un livello inferiore a quello garantito dalla CEDU.La Carta lascia impregiu<strong>di</strong>cata la possibilità <strong>degli</strong> Stati membri


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 385<strong>di</strong> ricorrere all’articolo 15 della CEDU, che permette <strong>di</strong> derogare ai<strong>di</strong>ritti sanciti dalla convenzione in caso <strong>di</strong> guerra o in caso <strong>di</strong> altropericolo pubblico che minacci la vita della nazione, quando agiscononell’ambito della <strong>di</strong>fesa in caso <strong>di</strong> guerra o nell’ambito delmantenimento dell’or<strong>di</strong>ne pubblico, conformemente alle responsabilitàloro riconosciute all’articolo 4, paragrafo 1 del trattato sull’Unioneeuropeaeagliarticoli72e347deltrattatosulfunzionamentodell’Unione europea.In appresso è riportato l’elenco dei <strong>di</strong>ritti che, in questa fase esenza che ciò escluda l’evoluzione del <strong>di</strong>ritto, della legislazione e deitrattati, possono essere considerati corrispondenti a quelli dellaCEDU ai sensi del presente paragrafo. Non sono riportati i <strong>di</strong>rittiche si aggiungono a quelli della CEDU.1. Articoli della Carta che hanno significato e portata identiciagli articoli corrispondenti della CEDU:— l’articolo 2 corrisponde all’articolo 2 della CEDU— l’articolo 4 corrisponde all’articolo 3 della CEDU— l’articolo 5 , paragrafi 1 e 2, corrisponde all’articolo 4 dellaCEDU— l’articolo 6 corrisponde all’articolo 5 della CEDU— l’articolo 7 corrisponde all’articolo 8 della CEDU— l’articolo 10, paragrafo 1, corrisponde all’articolo 9 dellaCEDU— l’articolo 11 corrisponde all’articolo 10 della CEDU, fattesalve le restrizioni che il <strong>di</strong>ritto dell’Unione può apportare allafacoltà <strong>degli</strong>Statimembri<strong>di</strong>instaurareiregimi<strong>di</strong>autorizzazione<strong>di</strong> cui all’articolo 10, paragrafo 1, terza frase della CEDU— l’articolo 17 corrisponde all’articolo 1 del protocollo ad<strong>di</strong>zionalealla CEDU— l’articolo 19, paragrafo 1, corrisponde all’articolo 4 delprotocollo n. 4— l’articolo 19, paragrafo 2, corrisponde all’articolo 3 dellaCEDU nell’interpretazione datagli dalla Corte europea dei <strong>di</strong>rittidell’uomo— l’articolo 48 corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3 dellaCEDU— l’articolo 49, paragrafi 1 (eccettuata l’ultima frase) e 2 corrispondeall’articolo 7 della CEDU.2. Articoli della Carta che hanno significato identico agli articolicorrispondenti della CEDU ma la cui portata è più ampia:


386 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona— l’articolo 9 copre la sfera dell’articolo 12 della CEDU, ma ilsuo campo d’applicazione può essere esteso ad altre forme <strong>di</strong> matrimonioeventualmente istituite dalla legislazione nazionale— l’articolo 12, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 11 dellaCEDU, ma il suo campo d’applicazione è esteso al livello dell’Unioneeuropea— l’articolo 14, paragrafo 1, corrisponde all’articolo 2 delprotocollo ad<strong>di</strong>zionale alla CEDU, ma il suo campo d’applicazioneè esteso all’accesso alla formazione professionale e continua— l’articolo 14, paragrafo 3, corrisponde all’articolo 2 del protocolload<strong>di</strong>zionale alla CEDU relativamente ai <strong>di</strong>ritti dei genitori— l’articolo 47, paragrafi 2 e 3, corrisponde all’articolo 6,paragrafo 1, della CEDU, ma la limitazione alle controversie su<strong>di</strong>ritti e obblighi <strong>di</strong> carattere civile o su accuse in materia penalenon si applica al <strong>di</strong>ritto dell’Unione e alla sua attuazione— l’articolo 50 corrisponde all’articolo 4 del protocollo n. 7della CEDU, ma la sua portata è estesa al livello dell’Unione europeatra le giuris<strong>di</strong>zioni <strong>degli</strong> Stati membri— infine, nell’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, icitta<strong>di</strong>ni dell’Unione europea non possono essere considerati stranieriin forza del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> qualsiasi <strong>di</strong>scriminazione basata sullanazionalità. Pertanto, le limitazioni previste dall’articolo 16 dellaCEDU riguardo al <strong>di</strong>ritto <strong>degli</strong> stranieri non sono loro applicabiliin questo contesto.La regola d’interpretazione contenuta nel paragrafo 4 è statabasata sulla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 3 del trattatosull’Unione europea e tiene nel debito conto l’approccio alle tra<strong>di</strong>zionicostituzionali comuni seguito dalla Corte <strong>di</strong> giustizia (ad es.,sentenza del 13 <strong>di</strong>cembre 1979, causa 44/79 Hauer, Racc. 1979, p.3727; sentenza del 18 maggio 1982, causa 155/79, AM&S, Racc.1982, p. 1575). Secondo tale regola, piuttosto che in un’impostazionerigidabasatasul«minimocomundenominatore », i <strong>di</strong>ritti inquestione sanciti dalla Carta dovrebbero essere interpretati in mododa offrire un elevato livello <strong>di</strong> tutela che sia consono al <strong>di</strong>rittodell’Unione e in armonia con le tra<strong>di</strong>zioni costituzionali comuni.Il paragrafo 5 chiarisce la <strong>di</strong>stinzione fra « <strong>di</strong>ritti » e « principi» sancita nella Carta. In base a tale <strong>di</strong>stinzione, i <strong>di</strong>ritti soggettivisono rispettati, mentre i principi sono osservati (articolo 51,paragrafo 1). Ai principi può essere data attuazione tramite attilegislativi o esecutivi (adottati dall’Unione conformemente alle sue


Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 387competenze e dagli Stati membri unicamente nell’ambito dell’attuazionedel <strong>di</strong>ritto dell’Unione); <strong>di</strong> conseguenza, essi assumono rilevanzaper il giu<strong>di</strong>ce solo quando tali atti sono interpretati o sottopostia controllo. Essi non danno tuttavia a<strong>di</strong>to a pretese <strong>di</strong>rette perazioni positive da parte delle istituzioni dell’Unione o delle autorità<strong>degli</strong> Stati membri. Ciò è in linea sia con la giurisprudenza dellaCorte <strong>di</strong> giustizia (cfr. in particolare la giurisprudenza sul « principio<strong>di</strong> precauzione » <strong>di</strong> cui all’articolo 191, paragrafo 2 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea: sentenza del TPG dell’11settembre 2002, causa T-13/99 Pfizer c. Consiglio, con numerosirinvii ai precedenti giurisprudenziali e una serie <strong>di</strong> sentenze sull’articolo33 (già 39) in merito ai principi della normativa agricola, ades. sentenza della Corte <strong>di</strong> giustizia, causa 265/85 Van den Berg,Racc. 1987, p. 1155: analisi del principio della stabilizzazione delmercato e delle aspettative ragionevoli), sia con l’approccio ai« principi » negli or<strong>di</strong>namenti costituzionali <strong>degli</strong> Stati membri, specialmentenella normativa sociale. A titolo illustrativo si citano comeesempi <strong>di</strong> principi riconosciuti nellaCartagliarticoli25,26e37.Inalcuni casi è possibile che un articolo della Carta contenga elementisia<strong>di</strong>un<strong>di</strong>rittosia<strong>di</strong>unprincipio,ades.gliarticoli23,33e34.Il paragrafo 6 fa riferimento ai <strong>di</strong>versi articoli della Carta che,nell’ottica della sussi<strong>di</strong>arietà, rimandano alle legislazioni e prassinazionali.Spiegazione relativa all’articolo 53 - Livello <strong>di</strong> protezioneQuesta <strong>di</strong>sposizione mira a salvaguardare il livello <strong>di</strong> protezioneattualmente offerto, nei rispettivi campi d’applicazione, dal<strong>di</strong>ritto dell’Unione, dal <strong>di</strong>ritto <strong>degli</strong> Stati membri e dal <strong>di</strong>ritto internazionale.Data la sua importanza, è citatalaCEDU.Spiegazione relativa all’articolo 54 - Divieto dell’abuso <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittoQuesto articolo ricalca l’articolo 17 della CEDU, che recita:« Nessuna <strong>di</strong>sposizione della presente Convenzione può essere interpretatanel senso <strong>di</strong> comportare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uno Stato, un gruppoo un in<strong>di</strong>viduo <strong>di</strong> esercitare un’attività o compiere un atto che mirialla <strong>di</strong>struzione dei <strong>di</strong>ritti o delle libertàriconosciuti nella presente Convenzione o <strong>di</strong> imporre a tali<strong>di</strong>ritti e libertà limitazioni più ampie <strong>di</strong> quelle previste dalla stessaConvenzione ».

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