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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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4 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaSebbenelaCostituzioneeuropeanonsiamaientratainvigore— dal che una corretta comparazione andrebbe fatta con i trattativigenti nella versione mo<strong>di</strong>ficata a Nizza nel 2001 (12) — non puònegarsichelasostanzadelnuovotestotieneindebitoconto,elefaproprie, le riforme istituzionali più rilevanti e necessarie per il futurodell’integrazione europea.L’esigenza politica dei governi <strong>di</strong> « decostituzionalizzare », almenoformalmente, il trattato precedentemente bocciato da unaparte dei citta<strong>di</strong>ni dell’Unione, ha comportato un gravoso compromessonegoziale. Esso trae origine dalle assicurazioni fatte da alcunileaders politici ai propri elettori, in or<strong>di</strong>ne all’abbandono del testo« costituzionale » in cambio <strong>di</strong> un trattato in grado <strong>di</strong> assicurare icitta<strong>di</strong>ni da un lato, sul piano nazionale, sulla necessità <strong>di</strong>rispettare(entro certi limiti) le sovranità dello Stato (13) e, dall’altro, sulpiano dell’Unione, sulla necessità <strong>di</strong> garantire una governabilitàdel sistema per i prossimi anni senza dover ricorrere a continue etalvolta improduttive revisioni dei trattati (14).Come logica conseguenza e con l’obiettivo <strong>di</strong> rassicurare coloroche avevano bocciato la Costituzione europea, il mandato allaCIG afferma in modo perentorio che « il progetto costituzionale èabbandonato » (15).Infra, parag. 4, l’analisi <strong>di</strong> taluni aspetti « decostituzionalizzati » ma mantenuti dallaCostituzione europea nel Trattato <strong>di</strong> Lisbona. R. Baratta, Le principali novità delTrattato <strong>di</strong> Lisbona, in Il Diritto dell’Unione europea, 1-2008, p. 21 afferma che« sarebbe improprio ridurre il Trattato <strong>di</strong> Lisbona ad una operazione ‘‘gattopardesca’’volta a preservare surrettiziamente la sostanza del suo predecessore ».(12) In GUCE C 80 del 10 marzo 2001.(13) Sulla <strong>di</strong>fficoltà della nozione <strong>di</strong> sovranità e sulla sovranità con<strong>di</strong>visacfr. G. Tesauro, Sovranità <strong>degli</strong> Stati e integrazione comunitaria, in Il Dirittodell’Unione europea, n. 2/06, p. 235 ss.; mi sia pure consentito rinviare a M.Fragola, Sovranità <strong>di</strong>ffuse e <strong>di</strong>ritti umani nella prospettiva comunitaria, in Riv.<strong>di</strong>r. europeo, 2-1999, p. 3 ss.; nella prospettiva comparatistica cfr. le interessanticonclusioni <strong>di</strong> R. Louvin, Legami federativi e declino della sovranità, Torino,Giappichelli, 2001.(14) Il che è auspicabile se si considera che a partire dall’Atto Unicoeuropeo del 1986 sono state ben sei le revisioni dei trattati istitutivi. Parla <strong>di</strong>« negoziato permanente » A. Tizzano, Il Trattato <strong>di</strong> Amsterdam, Padova, Cedam,1998,p.7.(15) Si vedano sul punto le considerazioni <strong>di</strong> M. Castellaneta, Si riduconoi tempi per l’adozione <strong>degli</strong> atti <strong>di</strong> cooperazione penale, inGuida al Diritto, n.6-2007, p. 18.Giova notare che vi sono delle <strong>di</strong>fferenze significative nelle varie versionilinguistiche. Se la versione italiana parla <strong>di</strong> abbandono del « progetto costituzionale», le versioni inglese, francese e tedesco parlano <strong>di</strong> « the constitutional con-

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