13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

270 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadell’apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazionegenerale sull’attività dell’Unione.Articolo 250(ex articolo 219 del TCE)Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranzadeisuoimembri.Il regolamento interno fissa il numero legale.Sezione 5 - La Corte <strong>di</strong> Giustizia dell’Unione europea (13)Articolo 251(ex articolo 221 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione,conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto dellaCorte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea.Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte <strong>di</strong> giustizia puòriunirsi anche in seduta plenaria.Articolo 252(ex articolo 222 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia è assistita da otto avvocati generali. Oveciò sia richiesto dalla Corte <strong>di</strong> giustizia, il Consiglio, deliberandoall’unanimità, può aumentare il numero <strong>degli</strong> avvocati generali.L’avvocato generale ha l’ufficio <strong>di</strong> presentare pubblicamente,con assoluta imparzialità e in piena in<strong>di</strong>pendenza, conclusioni motivatesulle cause che, conformemente allo statuto della Corte <strong>di</strong>giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento.Articolo 253(ex articolo 223 del TCE)I giu<strong>di</strong>ci e gli avvocati generali della Corte <strong>di</strong> giustizia, sceltitra personalità che offrano tutte le garanzie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza e cheriuniscano le con<strong>di</strong>zioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi,delle più alte funzioni giuris<strong>di</strong>zionali, ovvero che siano giureconsulti<strong>di</strong> notoria competenza, sono nominati <strong>di</strong> comune accordo per seianni dai governi <strong>degli</strong> Stati membri, previa consultazione del comitato<strong>di</strong> cui all’articolo 255.(13) Cfr. il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea. Cfr. lo Statuto in http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_17-39-11_713.pdf.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!