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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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202 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonamembri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto sulle misure<strong>di</strong> cui ai paragrafi 1 e 2.Per maggioranza qualificata <strong>di</strong> detti membri s’intende quelladefinita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a).Capo 5<strong>di</strong>sposizioni transitorieArticolo 1391. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha decisoche sod<strong>di</strong>sfano alle con<strong>di</strong>zioni necessarie per l’adozione dell’eurosono in appresso denominati « Stati membri con deroga ».2. Le <strong>di</strong>sposizioni seguenti dei trattati non si applicano agliStati membri con deroga:a) adozione delle parti <strong>degli</strong> in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima per le politicheeconomiche che riguardano la zona euro in generale (articolo121, paragrafo 2),b) mezzi vincolanti per correggere i <strong>di</strong>savanzi eccessivi (articolo126, paragrafi 9 e 11),c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 127, paragrafi 1, 2, 3 e 5),d) emissione dell’euro (articolo 128),e) atti della Banca centrale europea (articolo 132),f) misure relative all’utilizzo dell’euro (articolo 133),g) accor<strong>di</strong> monetari e altre misure relative alla politica delcambio (articolo 219),h) designazionedeimembridelcomitato esecutivo della Bancacentrale europea (articolo 283, paragrafo 2),i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioniche rivestono un interesse particolare per l’unione economica emonetarianell’ambitodellecompetentiistituzionieconferenzefinanziarieinternazionali (articolo 138, paragrafo 1),j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell’ambitodelle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo138, paragrafo 2).Pertanto, negli articoli <strong>di</strong> cui alle lettere da a) aj), per « Statimembri » si intendono gli Stati membri la cui moneta è l’euro.3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionalisono esclusi dai <strong>di</strong>ritti e dagli obblighi previsti nel quadro delSEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.4. I <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> voto dei membri del Consiglio che rappresentano

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