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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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386 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona— l’articolo 9 copre la sfera dell’articolo 12 della CEDU, ma ilsuo campo d’applicazione può essere esteso ad altre forme <strong>di</strong> matrimonioeventualmente istituite dalla legislazione nazionale— l’articolo 12, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 11 dellaCEDU, ma il suo campo d’applicazione è esteso al livello dell’Unioneeuropea— l’articolo 14, paragrafo 1, corrisponde all’articolo 2 delprotocollo ad<strong>di</strong>zionale alla CEDU, ma il suo campo d’applicazioneè esteso all’accesso alla formazione professionale e continua— l’articolo 14, paragrafo 3, corrisponde all’articolo 2 del protocolload<strong>di</strong>zionale alla CEDU relativamente ai <strong>di</strong>ritti dei genitori— l’articolo 47, paragrafi 2 e 3, corrisponde all’articolo 6,paragrafo 1, della CEDU, ma la limitazione alle controversie su<strong>di</strong>ritti e obblighi <strong>di</strong> carattere civile o su accuse in materia penalenon si applica al <strong>di</strong>ritto dell’Unione e alla sua attuazione— l’articolo 50 corrisponde all’articolo 4 del protocollo n. 7della CEDU, ma la sua portata è estesa al livello dell’Unione europeatra le giuris<strong>di</strong>zioni <strong>degli</strong> Stati membri— infine, nell’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, icitta<strong>di</strong>ni dell’Unione europea non possono essere considerati stranieriin forza del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> qualsiasi <strong>di</strong>scriminazione basata sullanazionalità. Pertanto, le limitazioni previste dall’articolo 16 dellaCEDU riguardo al <strong>di</strong>ritto <strong>degli</strong> stranieri non sono loro applicabiliin questo contesto.La regola d’interpretazione contenuta nel paragrafo 4 è statabasata sulla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 3 del trattatosull’Unione europea e tiene nel debito conto l’approccio alle tra<strong>di</strong>zionicostituzionali comuni seguito dalla Corte <strong>di</strong> giustizia (ad es.,sentenza del 13 <strong>di</strong>cembre 1979, causa 44/79 Hauer, Racc. 1979, p.3727; sentenza del 18 maggio 1982, causa 155/79, AM&S, Racc.1982, p. 1575). Secondo tale regola, piuttosto che in un’impostazionerigidabasatasul«minimocomundenominatore », i <strong>di</strong>ritti inquestione sanciti dalla Carta dovrebbero essere interpretati in mododa offrire un elevato livello <strong>di</strong> tutela che sia consono al <strong>di</strong>rittodell’Unione e in armonia con le tra<strong>di</strong>zioni costituzionali comuni.Il paragrafo 5 chiarisce la <strong>di</strong>stinzione fra « <strong>di</strong>ritti » e « principi» sancita nella Carta. In base a tale <strong>di</strong>stinzione, i <strong>di</strong>ritti soggettivisono rispettati, mentre i principi sono osservati (articolo 51,paragrafo 1). Ai principi può essere data attuazione tramite attilegislativi o esecutivi (adottati dall’Unione conformemente alle sue

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