13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

156 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbona2. Se una misura <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 non può essere adottata conla partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglioa norma dell’articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In talcaso si applica l’articolo 2.Articolo 4La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l’adozione <strong>di</strong> una misuraa norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamentodell’Unione europea, può notificarealConsiglioeallaCommissionelasua intenzione <strong>di</strong> accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuniadattamenti la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 331, paragrafo 1 <strong>di</strong> dettotrattato.Articolo 51. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente protocollo si applicano, per la Danimarca,ancheallemisureproposteoadottateanormadellaparteterza,titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per mo<strong>di</strong>ficareuna misura in vigore vincolante per tale paese.2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissionedecide che la non partecipazione della Danimarca alla versionemo<strong>di</strong>ficata <strong>di</strong> una misura in vigore rende l’applicazione della misurastessa impraticabile per altri Stati membri o per l’Unione, può esortarlaa effettuare una notifica a norma dell’articolo3odell’articolo4.Aifinidell’articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia adecorrere un ulteriore periodo <strong>di</strong> due mesi. Se, alla scadenza del termine<strong>di</strong> due mesi dalla decisione del Consiglio, la Danimarca non ha effettuatola notifica a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 4, la misura in vigorenon è più vincolante né ad essa applicabile, a meno che essa non abbiaeffettuato una notifica a norma dell’articolo 4 prima dell’entrata in vigoredella misura <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica. Quanto precede ha effetto dalla data <strong>di</strong> entratain vigore della misura <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica o dalla scadenza del termine <strong>di</strong> duemesi, se posteriore.Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una <strong>di</strong>scussioneapprofon<strong>di</strong>ta della questione, delibera a maggioranza qualificata deimembri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hannopartecipato all’adozione della misura <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica. Per maggioranza qualificatadel Consiglio si intende quella definita conformemente all’articolo238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su propostadella Commissione, può altresìdecidere che la Danimarca si faccia caricodelle eventuali conseguenze finanziarie <strong>di</strong>rette, derivanti necessariamentee inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione alla misura invigore.4. Il presente articolo fa salvo l’articolo 4.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!