13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

134 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 36(ex articolo 30 del TCE)Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>degli</strong> articoli 34 e 35 lasciano impregiu<strong>di</strong>cati i<strong>di</strong>vieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transitogiustificati da motivi <strong>di</strong> moralità pubblica, <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, <strong>di</strong>pubblica sicurezza, <strong>di</strong> tutela della salute e della vita delle persone e<strong>degli</strong>animalio<strong>di</strong>preservazionedei vegetali, <strong>di</strong> protezione del patrimonioartistico, storico o archeologico nazionale, o <strong>di</strong> tutela dellaproprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali <strong>di</strong>vieti o restrizioninon devono costituire un mezzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione arbitraria,né una restrizione <strong>di</strong>ssimulata al commercio tra gli Stati membri.Articolo 37(ex articolo 31 del TCE)1. Gli Stati membri procedono a un rior<strong>di</strong>no dei monopolinazionali che presentano un carattere commerciale, in modo chevenga esclusa qualsiasi <strong>di</strong>scriminazione fra i citta<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong> Statimembri per quanto riguarda le con<strong>di</strong>zioni relative all’approvvigionamentoe agli sbocchi.Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasiorganismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o defacto, controlla, <strong>di</strong>rige o influenza sensibilmente, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente,le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri.Tali <strong>di</strong>sposizioni si applicano altresì ai monopoli <strong>di</strong> Stato delegati.2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misuracontraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare laportata <strong>degli</strong> articoli relativi al <strong>di</strong>vieto dei dazi doganali e dellerestrizioni quantitative fra gli Stati membri.3. Nel caso <strong>di</strong> un monopolio a carattere commerciale checomporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercioo la valorizzazione <strong>di</strong> prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell’applicazionedelle norme del presente articolo, garanzie equivalentiper l’occupazione e il tenore <strong>di</strong> vita dei produttori interessati.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!