13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2374. Il presente articolo lascia impregiu<strong>di</strong>cate le altre <strong>di</strong>sposizionidel presente titolo.Articolo 190(ex articolo 173 del TCE)All’inizio <strong>di</strong> ogni anno la Commissione presenta una relazioneal Parlamento europeo e al Consiglio.Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia<strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong> sviluppo tecnologico e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione dei risultatidurante l’anno precedente nonché sul programma <strong>di</strong> lavorodell’anno in corso.Titolo XXAMBIENTEArticolo 191(ex articolo 174 del TCE)1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce aperseguire i seguenti obiettivi:— salvaguar<strong>di</strong>a, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,— protezione della salute umana,— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,— promozione sul piano internazionale <strong>di</strong> misure destinate arisolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mon<strong>di</strong>ale e,in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a unelevato livello <strong>di</strong> tutela, tenendo conto della <strong>di</strong>versità delle situazioninelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi dellaprecauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione,in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonchésul principio « chi inquina paga ».In tale contesto, le misure <strong>di</strong> armonizzazione rispondenti adesigenze <strong>di</strong> protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni,una clausola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a che autorizza gli Stati membri aprendere, per motivi ambientali <strong>di</strong> natura non economica, misureprovvisorie soggette ad una procedura <strong>di</strong> controllo dell’Unione.3. Nel pre<strong>di</strong>sporre la sua politica in materia ambientale l’Unionetiene conto:— dei dati scientifici e tecnici <strong>di</strong>sponibili,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!