13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

288 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaor<strong>di</strong>naria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generalirelativi alle modalità <strong>di</strong> controllo da parte <strong>degli</strong> Stati membri dell’eserciziodelle competenze <strong>di</strong> esecuzione attribuite alla Commissione.4. I termini « <strong>di</strong> esecuzione » sono inseriti nel titolo <strong>degli</strong> atti<strong>di</strong> esecuzione.Articolo 292Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su propostadella Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono cheadotti atti su proposta della Commissione. Delibera all’unanimitànei settori nei quali è richiesta l’unanimità per l’adozione <strong>di</strong> unatto dell’Unione. La Commissione, e la Banca centrale europeanei casi specifici previsti dai trattati, adottano raccomandazioni.Sezione 2 - Procedure <strong>di</strong> adozione <strong>degli</strong> atti e altre <strong>di</strong>sposizioniArticolo 293(ex articolo 250 del TCE)1. Quando, in virtù dei trattati, delibera su proposta dellaCommissione, il Consiglio può emendarelapropostasolodeliberandoall’unanimità, salvo nei casi <strong>di</strong> cui all’articolo 294, paragrafi10 e 13, agli articoli 310, 312, 314 e all’articolo 315, secondocomma.2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissionepuò mo<strong>di</strong>ficare la propria proposta in ogni fase delle procedure cheportano all’adozione <strong>di</strong> un atto dell’Unione.Articolo 294(ex articolo 251 del TCE)1.Quandoneitrattatisifariferimento alla procedura legislativaor<strong>di</strong>naria per l’adozione <strong>di</strong> un atto, si applica la procedura chesegue.2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeoe al Consiglio.Prima lettura3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in primalettura e la trasmette al Consiglio.4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo,l’atto in questione è adottato nella formulazione che corrispondealla posizione del Parlamento europeo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!