13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 187nelle <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari o amministrative <strong>degli</strong>Stati membri falsa le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> concorrenza sul mercato internoe provoca, per tal motivo, una <strong>di</strong>storsione che deve essere eliminata,essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordoche elimini la <strong>di</strong>storsione in questione, il Parlamento europeo e ilConsiglio, deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria,stabiliscono le <strong>di</strong>rettive all’uopo necessarie. Può essere adottataogni altra opportuna misura prevista dai trattati.Articolo 117(ex articolo 97 del TCE)1. Quando vi sia motivo <strong>di</strong> temere che l’emanazione o la mo<strong>di</strong>fica<strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochiuna <strong>di</strong>storsione ai sensi dell’articolo precedente, lo Stato membroche vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione,dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessatile misure idonee ad evitare la <strong>di</strong>storsione in questione.2. Se lo Stato che vuole emanare o mo<strong>di</strong>ficare <strong>di</strong>sposizioninazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dallaCommissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell’applicazionedell’articolo 116, <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare le loro <strong>di</strong>sposizioninazionali per eliminare tale <strong>di</strong>storsione. Se lo Stato membro cheha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una<strong>di</strong>storsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le<strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 116.Articolo 118Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercatointerno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure perla creazione <strong>di</strong> titoli europei al fine <strong>di</strong> garantire una protezioneuniforme dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione<strong>di</strong> regimi <strong>di</strong> autorizzazione, <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento e <strong>di</strong> controllocentralizzati a livello <strong>di</strong> Unione.Il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondo unaprocedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titolieuropei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione delParlamento europeo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!