13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

82 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadai trattati. Avvia il processo <strong>di</strong> programmazione annuale e pluriennaledell’Unione per giungere ad accor<strong>di</strong> interistituzionali.2. Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo suproposta della Commissione, salvo che i trattati non <strong>di</strong>spongano<strong>di</strong>versamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissionese i trattati lo prevedono.3. Il mandato della Commissione è <strong>di</strong> cinque anni.I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenzagenerale e al loro impegno europeo e tra personalità cheoffrono tutte le garanzie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza.La Commissione esercita le sue responsabilità inpienain<strong>di</strong>pendenza.Fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissionenon sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo,istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibilecon le loro funzioni o con l’esecuzione dei loro compiti.4. La Commissione nominata tra la data <strong>di</strong> entrata in vigoredel trattato <strong>di</strong> Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da uncitta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l’altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza,che è uno dei vicepresidenti.5. A decorrere dal 1 o novembre 2014, la Commissione è compostada un numero <strong>di</strong> membri, compreso il presidente e l’altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza,corrispondente ai due terzi del numero <strong>degli</strong> Stati membri, ameno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, non decida<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare tale numero (16).I membri della Commissione sono scelti tra i citta<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong>Stati membri in base ad un sistema <strong>di</strong> rotazione assolutamente paritariatra gli Stati membri che consenta <strong>di</strong> riflettere la molteplicitàdemografica e geografica <strong>degli</strong> Stati membri. Tale sistema è stabilitoall’unanimità dal Consiglio europeo conformemente all’articolo 244del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (17).6. Il presidente della Commissione:(16) Paragrafo n. 5 abrogato. Cfr. le conclusioni della presidenza del Consiglioeuropeo <strong>di</strong> Bruxelles (11 e 12 <strong>di</strong>cembre 2008) nelle quali si afferma che: « IlConsiglio europeo conviene che, purché il trattato <strong>di</strong> Lisbona entri in vigore, saràadottata una decisione secondo le necessarie procedure giuri<strong>di</strong>che, affinché laCommissione continui a comprendere un citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> ciascuno Stato membro »(punto 2 del parag. I).(17) Comma abrogato. Cfr. supra nota 16.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!