13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 125Articolo 15(ex articolo 255 del TCE)1. Al fine <strong>di</strong> promuovere il buon governo e garantire la partecipazionedella società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismidell’Unione operano nel modo più trasparente possibile.2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, cosìcome il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto<strong>di</strong> atto legislativo.3. Qualsiasi citta<strong>di</strong>no dell’Unione e qualsiasi persona fisica ogiuri<strong>di</strong>cacherisiedaoabbialasedesocialeinunoStatomembrohail <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismidell’Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principieallecon<strong>di</strong>zionidadefinireanormadelpresenteparagrafo.I principi generali e le limitazioni a tutela <strong>di</strong> interessi pubblicio privati applicabili al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ai documenti sono stabilitime<strong>di</strong>ante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, chedeliberano secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria.Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenzadei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno<strong>di</strong>sposizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri documenti,in conformità dei regolamenti <strong>di</strong> cui al secondo comma.La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europeae la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presenteparagrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicitàdei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto dellecon<strong>di</strong>zioni previste dai regolamenti <strong>di</strong> cui al secondo comma.Articolo 16(ex articolo 286 del TCE)1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto alla protezione dei dati <strong>di</strong> caratterepersonale che la riguardano.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le norme relative allaprotezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati<strong>di</strong> carattere personale da parte delle istituzioni, <strong>degli</strong> organi e <strong>degli</strong>organismi dell’Unione, nonché da parte <strong>degli</strong> Stati membri nell’esercizio<strong>di</strong> attività che rientrano nel campo <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>rittodell’Unione, e le norme relative alla libera circolazione <strong>di</strong> tali

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!