13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 167europeo ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo2 <strong>di</strong> detto trattato riguardo allo Stato membro <strong>di</strong> cui il richiedenteè citta<strong>di</strong>no;d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda<strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne èimme<strong>di</strong>atamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presuppostoche sia manifestamente infondata senza che ciò pregiu<strong>di</strong>chi, in alcuncaso, il potere decisionale dello Stato membro. [fine Protocollo n. 24]Articolo 80Le politiche dell’Unione <strong>di</strong> cui al presente capo e la loroattuazione sono governate dal principio <strong>di</strong> solidarietà e <strong>di</strong> equaripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul pianofinanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati invirtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell’applicazione<strong>di</strong> tale principio.Capo 3cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria in materia civileArticolo 81(ex articolo 65 del TCE)1. L’Unione sviluppa una cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria nelle materiecivili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio <strong>di</strong>riconoscimento reciproco delle decisioni giu<strong>di</strong>ziarie ed extragiu<strong>di</strong>ziali.Tale cooperazione può includere l’adozione <strong>di</strong> misure intese aravvicinare le <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari <strong>degli</strong> Statimembri.2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano, inparticolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno,misure volte a garantire:a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisionigiu<strong>di</strong>ziarie ed extragiu<strong>di</strong>ziali e la loro esecuzione;b) lanotificazioneelacomunicazione transnazionali <strong>degli</strong> attigiu<strong>di</strong>ziari ed extragiu<strong>di</strong>ziali;c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri aiconflitti <strong>di</strong> leggi e <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione;d) la cooperazione nell’assunzione dei mezzi <strong>di</strong> prova;e) un accesso effettivo alla giustizia;f) l’eliminazione <strong>degli</strong> ostacoli al corretto svolgimento dei pro-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!