13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 185l’articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione delComitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamentodelle <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari ed amministrative<strong>degli</strong> Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazioneed il funzionamento del mercato interno.2. Il paragrafo 1 non si applica alle <strong>di</strong>sposizioni fiscali, a quellerelative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai<strong>di</strong>ritti ed interessi dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti.3. La Commissione, nelle sue proposte <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 inmateria <strong>di</strong> sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e protezionedei consumatori, si basa su un livello <strong>di</strong> protezione elevato, tenutoconto, in particolare, <strong>degli</strong> eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontriscientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio,nell’ambito delle rispettive competenze, cercheranno <strong>di</strong> conseguiretale obiettivo.4. Allorché, dopo l’adozione <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> armonizzazioneda parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte delConsiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenganecessario mantenere <strong>di</strong>sposizioni nazionali giustificate da esigenzeimportanti <strong>di</strong> cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambienteo dell’ambiente <strong>di</strong> lavoro, esso notifica tali <strong>di</strong>sposizioni allaCommissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione<strong>di</strong>unamisura<strong>di</strong>armonizzazionedapartedelParlamentoeuropeoedelConsiglio,dapartedelConsiglioodapartedellaCommissione,uno Stato membro ritenga necessario introdurre <strong>di</strong>sposizioni nazionalifondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezionedell’ambiente o dell’ambiente <strong>di</strong> lavoro, giustificate da un problemaspecifico a detto Stato membro insortodopol’adozionedellamisura<strong>di</strong> armonizzazione, esso notifica le <strong>di</strong>sposizioni previste alla Commissioneprecisando i motivi dell’introduzione delle stesse.6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche <strong>di</strong> cui aiparagrafi 4 e 5, approva o respinge le <strong>di</strong>sposizioni nazionali inquestionedopoaververificatoseessecostituiscanoonounostrumento<strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione arbitraria o una restrizione <strong>di</strong>ssimulata nelcommercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacoloal funzionamento del mercato interno.In mancanza <strong>di</strong> decisione della Commissione entro detto pe-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!