13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

334 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonasono stati raggiunti, prederà atto delle misure adottate. In tal caso, glialtri Stati membri si asterranno dal ricorrere al Consiglio.Articolo 5Se l’Unione decide <strong>di</strong> applicare restrizioni quantitative alle importazioni<strong>di</strong>prodottidelpetrolio<strong>di</strong>qualsiasiprovenienza, queste potrannoessere applicate anche alle importazioni <strong>di</strong> tali prodotti provenienti dalleAntille olandesi. In questo caso, sarà assicurato alle Antille olandesi untrattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.Articolo 61. Le <strong>di</strong>sposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminatedal Consiglio, che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamentoeuropeo e della Commissione, in occasione dell’adozione <strong>di</strong> unadefinizione comune dell’origine per i prodotti del petrolio provenientidai paesi terzi o dai paesi associati, o in occasione <strong>di</strong> decisioni presenell’ambito <strong>di</strong> una politica commerciale comune per i prodotti in questione,o dell’instaurazione <strong>di</strong> una politica energetica comune.2. Tuttavia, al momento <strong>di</strong> questa revisione dovranno comunqueessere mantenuti per le Antille olandesi vantaggi equivalenti in formaappropriata e per un quantitativo <strong>di</strong> almeno due milioni e mezzo <strong>di</strong>tonnellate <strong>di</strong> prodotti del petrolio.3.Gliimpegnidell’Unionerelativiaivantaggi<strong>di</strong>portataequivalente<strong>di</strong> cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere oggetto,in caso <strong>di</strong> bisogno, <strong>di</strong> una ripartizione per paese, tenendo conto deiquantitativi in<strong>di</strong>cati nell’allegato al presente protocollo.Articolo 7Per l’esecuzione del presente protocollo, la Commissione è incaricata<strong>di</strong> seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri <strong>di</strong> prodottidel petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati membri comunicanoalla Commissione, che ne assicura la <strong>di</strong>ffusione, tutte le informazioniutili a questo scopo, secondo le modalità amministrative che essaraccomanda.allegato al protocolloPer l’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 4 del protocollosulle importazioni nell’Unione europea <strong>di</strong> prodotti del petrolio raffinatinelle Antille olandesi, le Alte Parti Contraenti hanno deciso che i 2milioni <strong>di</strong> tonnellate <strong>di</strong> prodotti del petrolio delle Antille siano ripartiticome segue tra gli Stati membri:Germania ... 625 000 tonnellateUnione economica belgo-lussemburghese ... 200 000 tonnellateFrancia ... 75 000 tonnellateItalia ... 100 000 tonnellatePaesi Bassi ... 1 000 000 tonnellate[fine Protocollo n. 31]

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!