13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 181adottare le necessarie misure, <strong>di</strong> cui definisce le con<strong>di</strong>zioni e modalità,per rime<strong>di</strong>are alla situazione.3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti lecategorie <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> per le quali il Consiglio ha adottato un regolamentoo una <strong>di</strong>rettiva conformemente all’articolo 103, paragrafo 2,lettera b).Articolo 106(ex articolo 86 del TCE)1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confrontidelle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono <strong>di</strong>rittispeciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme deitrattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da101a109inclusi.2. Le imprese incaricate della gestione <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> interesseeconomico generale o aventi carattere <strong>di</strong> monopolio fiscale sonosottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole <strong>di</strong>concorrenza,neilimitiincuil’applicazione<strong>di</strong>talinormenonostiall’adempimento, in linea <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e <strong>di</strong> fatto, della specifica missioneloro affidata. Lo sviluppo <strong>degli</strong> scambi non deve essere compromessoin misura contraria agli interessi dell’Unione.3. La Commissione vigila sull’applicazione delle <strong>di</strong>sposizionidel presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri,opportune <strong>di</strong>rettive o decisioni.Sezione 2 - AiuticoncessidagliStatiArticolo 107(ex articolo 87 del TCE)1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibilicon il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi traStati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero me<strong>di</strong>ante risorsestatali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o taluneproduzioni, falsino o minaccino <strong>di</strong> falsare la concorrenza.2. Sono compatibili con il mercato interno:a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, acon<strong>di</strong>zione che siano accordati senza <strong>di</strong>scriminazioni determinatedall’origine dei prodotti;b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamitànaturali oppure da altri eventi eccezionali;c) gliaiuticoncessiall’economia<strong>di</strong>determinateregionidella

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!