13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

210 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 143(ex articolo 119 del TCE)1. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà o <strong>di</strong> grave minaccia <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà nellabilancia dei pagamenti <strong>di</strong> uno Stato membro con deroga, provocatesia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia daltipo <strong>di</strong> valuta <strong>di</strong> cui esso <strong>di</strong>spone, e capaci in particolare <strong>di</strong> compromettereil funzionamento del mercato interno o l’attuazione dellapolitica commerciale comune, la Commissione procede senza indugioa un esame della situazione dello Stato in questione e dell’azionechequestohaintrapresoopuòintraprendere conformemente alle<strong>di</strong>sposizionideitrattati,facendoappelloatuttiimezzi<strong>di</strong>cuiesso<strong>di</strong>spone. La Commissione in<strong>di</strong>ca le misure <strong>di</strong> cui raccomanda l’adozioneda parte dello Stato interessato.Se l’azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e lemisure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti adappianare le <strong>di</strong>fficoltà o minacce <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà incontrate, la Commissioneraccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitatoeconomico e finanziario, il concorso reciproco e i meto<strong>di</strong> del caso.La Commissione tiene informato regolarmente il Consigliodella situazione e della sua evoluzione.2. Il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le <strong>di</strong>rettiveo decisioni fissandone le con<strong>di</strong>zioni e modalità. Il concorsoreciproco può assumere in particolare la forma <strong>di</strong>:a) un’azione concordata presso altre organizzazioni internazionali,alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;b) misure necessarie ad evitare deviazioni <strong>di</strong> traffico quando loStato membro con deroga che si trova in <strong>di</strong>fficoltà mantenga oristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;c) concessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti limitati da parte <strong>di</strong> altri Stati membri,con riserva del consenso <strong>di</strong> questi.3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissionenon sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciprocoaccordatoelemisureadottaterisultino insufficienti, la Commissioneautorizza lo Stato membro con deroga che si trova in<strong>di</strong>fficoltà ad adottare delle misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> cui essa definiscelecon<strong>di</strong>zionielemodalità.Tale autorizzazione può essere revocata e le con<strong>di</strong>zioni e modalitàmo<strong>di</strong>ficate dal Consiglio.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!