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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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Introduzione 13il sistema normativo dell’integrazione europea, già prima del Trattato<strong>di</strong> Maastricht, si fondava su tre trattati autonomi e <strong>di</strong>stinti(CECA, CEE, Euratom) (46), ancorché coor<strong>di</strong>nati e chiaramentesettoriali (carbone e acciaio, mercato comune, energia atomica).L’organizzazione sdoppiata che scaturisce dal Trattato <strong>di</strong> Lisbonaè tuttavia comparabile, con le dovute eccezioni, alla strutturaprevista a Maastricht nel 1992, dai Trattati TUE e TCE (l’Euratomera e rimane un trattato separato), ovviamente con la formale scomparsadella sud<strong>di</strong>visione in tre pilastri (47).Al fine <strong>di</strong> valutare un’eventuale gerarchia tra i due trattati, ocomunque una sorta <strong>di</strong> rapporto strumentale, occorre approfon<strong>di</strong>reil contenuto dell’art. 1 TUE, soprattutto con riguardo alla locuzione« i due trattati hanno lo stesso valore giuri<strong>di</strong>co ». Rispetto al precedenteTCE, il TFUE mostra, ad una prima analisi, <strong>di</strong>fferenze piùsignificative.In primo luogo il TFUE appare privo <strong>di</strong> una sua autonomiarispetto al TUE, evidenziando un intreccio <strong>di</strong> norme e principipresenti in entrambi i trattati (48). Non risulta una ben definita<strong>di</strong>stinzione tra norme <strong>di</strong> base (TUE) e norme <strong>di</strong> dettaglio(TFUE), ancorché il sistema dei trattati delineato a Lisbona sembrerebbeorientato in questo senso. Anche considerando questaripartizione, occorre tuttavia riba<strong>di</strong>re che il TFUE non appare titolare<strong>di</strong> una funzione autonoma rispetto al TUE, bensì <strong>di</strong> una funzioneaccessoria, relativa al funzionamento del TUE, che assume lafunzione <strong>di</strong> trattato fondamentale. A tal riguardo giova pure ricordareche il TFUE non ha una sua personalità giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong>stinta,bensì si avvale della personalità giuri<strong>di</strong>ca dell’Unione.Non è riscontrabile nei nuovi trattati neppure una norma dellostesso tenore dell’attuale art. 305 TCE, che ha rappresentato nel(46) I tre trattati CECA, CE ed Euratom erano autonomi, nonostante iltrattato <strong>di</strong> fusione <strong>degli</strong> esecutivi del 1965, con la propria personalità giuri<strong>di</strong>cainterna ed esterna, ancorché, sul piano interpretativo, la Corte <strong>di</strong> giustizia haaffermato <strong>di</strong> interpretare ciascun trattato alla luce <strong>degli</strong> altri due (sentenza 22febbraio 1990, causa C-221/88, Busseni, inRaccolta, 1990, pp. I-495 ss.).(47) Formale perché, come vedremo, la sostanza <strong>di</strong> talune politiche, inparticolare la PESC, è rimasta.(48) Sul punto le considerazioni <strong>di</strong> L. Daniele, L’architettura dei nuoviTrattati e i loro rapporti reciproci, cit., p. 7, dove l’Autore parla con riguardo alTFUE <strong>di</strong> « trattato servente <strong>di</strong> rango inferiore ». Dello stesso Autore, Trattato <strong>di</strong>Lisbona: ad<strong>di</strong>o all’idea federalista persuperare gli ostacoli <strong>degli</strong> euroscettici, cit.,p.11, che giu<strong>di</strong>ca il TFUE « contenitore <strong>di</strong> tutte quelle <strong>di</strong>sposizioni che sono giu<strong>di</strong>cate<strong>di</strong> livello meno importante rispetto a quelle riservate al TUE ».

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