13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 255Titolo VIICLAUSOLA <strong>DI</strong> SOLIDARIETÀArticolo 2221. L’Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente inuno spirito <strong>di</strong> solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto <strong>di</strong>un attacco terroristico o sia vittima <strong>di</strong> una calamità naturale o provocatadall’uomo. L’Unione mobilita tutti gli strumenti <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spone,inclusi i mezzi militari messi a sua <strong>di</strong>sposizione dagli Statimembri, per:a) — prevenire la minaccia terroristica sul territorio <strong>degli</strong> Statimembri;— proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civileda un eventuale attacco terroristico;— prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, surichiesta delle sue autorità politiche, in caso <strong>di</strong> attacco terroristico;b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio,su richiesta delle sue autorità politiche, in caso <strong>di</strong> calamità naturaleo provocata dall’uomo.2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o èvittima <strong>di</strong> una calamità naturale o provocata dall’uomo, gli altri Statimembri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza.A tal fine gli Stati membri si coor<strong>di</strong>nano in sede <strong>di</strong> Consiglio.3. Le modalità <strong>di</strong> attuazione della presente clausola <strong>di</strong> solidarietàda parte dell’Unione sono definite da una decisione adottatadal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell’altorappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza.Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della <strong>di</strong>fesa,il Consiglio delibera conformemente all’articolo 31, paragrafo 1 deltrattato sull’Unione europea. Il Parlamento europeo è informato.Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l’articolo 240, ilConsiglio è assistito dal comitato politico e <strong>di</strong> sicurezza, con ilsostegno delle strutture sviluppate nell’ambito della politica <strong>di</strong> sicurezzae<strong>di</strong><strong>di</strong>fesacomune,edalcomitato<strong>di</strong> cui all’articolo 71, i qualigli presentano, se del caso, pareri congiunti.4. Per consentire all’Unione e agli Stati membri <strong>di</strong> agire inmodo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minaccecui è confrontata l’Unione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!