13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 207— il rispetto dei margini normali <strong>di</strong> fluttuazione previsti dalmeccanismo <strong>di</strong> cambio del Sistema monetario europeo per almenodue anni, senza svalutazioni nei confronti dell’euro,— i livelli dei tassi <strong>di</strong> interesse a lungo termine che riflettanola stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro conderoga e della sua partecipazione al meccanismo <strong>di</strong> cambio.I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i perio<strong>di</strong> pertinentidurante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormentein un protocollo allegato ai trattati. Le relazioni della Commissionee della Banca centrale europea tengono inoltre conto deirisultati dell’integrazione dei mercati, della situazione e dell’evoluzionedelle partite correnti delle bilance dei pagamenti, <strong>di</strong> un esamedell’evoluzione dei costi unitari del lavoro e <strong>di</strong> altri in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> prezzo.2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo <strong>di</strong>battitoin seno al Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta dellaCommissione, decide quali Stati membri con deroga sod<strong>di</strong>sfanoalle con<strong>di</strong>zioni necessarie sulla base dei criteri <strong>di</strong> cui <strong>di</strong> cui al paragrafo1, e abolisce le deroghe <strong>degli</strong> Stati membri in questione.Il Consiglio delibera sulla base <strong>di</strong> una raccomandazione presentatadalla maggioranza qualificata dei membri che, in seno alConsiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro.Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della propostadella Commissione da parte del Consiglio.Per maggioranza qualificata <strong>di</strong> detti membri, prevista al secondocomma, s’intende quella definita conformemente all’articolo238, paragrafo 3, lettera a).3. Se si decide, conformemente alla procedura <strong>di</strong> cui al paragrafo2, <strong>di</strong> abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all’unanimità<strong>degli</strong> Stati membri la cui moneta è l’euro e dello Stato membroin questione, su proposta della Commissione e previa consultazionedella Banca centrale europea, fissa irrevocabilmente il tasso al qualel’euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione eprende le altre misure necessarie per l’introduzione dell’eurocome moneta unica nello Stato membro interessato.PROTOCOLLO (n. 13)SUICRITERI<strong>DI</strong>CONVERGENZAle alte parti contraenti,desiderando precisare i dettagli dei criteri <strong>di</strong> convergenza che

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!