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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 321nell’uno e nell’altro caso, le con<strong>di</strong>zioni ritenute necessarie dal governodel paese interessato.Articolo 12(ex articolo 13)Alle con<strong>di</strong>zioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamentoeuropeo e dal Consiglio, che deliberano me<strong>di</strong>ante regolamenti secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione delle istituzioniinteressate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, aprofitto <strong>di</strong> quest’ultima, ad una imposta sugli stipen<strong>di</strong>, salari ed emolumentidalla stessa versati.Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipen<strong>di</strong>, salari ed emolumentiversati dall’Unione.Articolo 13(ex articolo 14)Ai fini dell’applicazione delle imposte sul red<strong>di</strong>to e sul patrimonio,dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesimembri dell’Unione al fine <strong>di</strong> evitare le doppie imposizioni, i funzionarie altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’eserciziodelle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenzasul territorio <strong>di</strong> un paese membro <strong>di</strong>verso dal paese ove avevano ildomicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione,sono considerati, sia nel paese <strong>di</strong> residenza che nel paese del domiciliofiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso siamembro dell’Unione. Tale <strong>di</strong>sposizione si applica ugualmente al coniuge,sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figlied ai minori a carico delle persone in<strong>di</strong>cate nel presente articolo e in lorocusto<strong>di</strong>a.I beni mobili appartenenti alle persone <strong>di</strong> cui al comma precedentee che si trovino nel territorio dello Stato <strong>di</strong> residenza sono esenti dall’imposta<strong>di</strong> successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione <strong>di</strong> tale impostaessi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domiciliofiscale, fatti salvi i <strong>di</strong>ritti <strong>degli</strong> Stati terzi e l’eventuale applicazione dellenorme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.Ai fini dell’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo nonsi prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio<strong>di</strong> funzioni al servizio <strong>di</strong> altre organizzazioni internazionali.Articolo 14(ex articolo 15)Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>ante regolamentisecondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazionedelle istituzioni interessate, stabilisconoilregime<strong>di</strong>previdenzasocialeapplicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.Articolo 15Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>ante rego-

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