13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 189una questione <strong>di</strong> interesse comune e le coor<strong>di</strong>nano nell’ambito delConsiglio, conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 120.2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elaboraun progetto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima per le politiche economiche<strong>degli</strong> Stati membri e dell’Unione, e ne riferisce le risultanze al Consiglioeuropeo.Il Consiglio europeo, deliberando sulla base <strong>di</strong> detta relazionedel Consiglio, <strong>di</strong>batte delle conclusioni in merito agli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong>massima per le politiche economiche <strong>degli</strong> Stati membri e dell’Unione.Sulla base <strong>di</strong> dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazioneche definisce i suddetti in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima. Il Consiglioinforma il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.3. Al fine <strong>di</strong> garantire un più stretto coor<strong>di</strong>namento dellepolitiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici<strong>degli</strong> Stati membri, il Consiglio, sulla base <strong>di</strong> relazioni presentatedalla Commissione, sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno<strong>degli</strong> Stati membri e nell’Unione, nonché lacoerenzadellepolitiche economiche con gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima <strong>di</strong> cui al paragrafo2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.Ai fini <strong>di</strong> detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membritrasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure<strong>di</strong> rilievo da essi adottate nell’ambito della loro politica economica,nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo3, che le politiche economiche <strong>di</strong> uno Stato membro non sonocoerenti con gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima <strong>di</strong> cui al paragrafo 2 o rischiano<strong>di</strong> compromettere il buon funzionamento dell’unione economica emonetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Statomembro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione,può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarieraccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, puòdecidere <strong>di</strong> rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio deliberasenza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresentalo Stato membro in questione.Per maggioranza qualificata <strong>degli</strong> altri membri del Consiglios’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo3, lettera a).5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!