13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 211Articolo 144(ex articolo 120 del TCE)1. In caso <strong>di</strong> improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti equalora non intervenga imme<strong>di</strong>atamente una decisione ai sensi dell’articolo143, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga puòadottare, a titolo conservativo, le misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a necessarie.Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nelfunzionamento del mercato interno e non andare oltre la portatastrettamente in<strong>di</strong>spensabile a ovviare alle <strong>di</strong>fficoltà improvvise manifestatesi.2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informatiin merito a tali misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a al più tar<strong>di</strong> al momento dellaloro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio ilconcorso reciproco ai termini dell’articolo 143.3. Su raccomandazione della Commissione e previa consultazionedel comitato economico e finanziario, il Consiglio può decidereche lo Stato membro interessato debba mo<strong>di</strong>ficare, sospendereo abolire le suddette misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a.Titolo IXOCCUPAZIONEArticolo 145(ex articolo 125 del TCE)Gli Stati membri e l’Unione, in base al presente titolo, siadoperano per sviluppare una strategia coor<strong>di</strong>nata a favore dell’occupazione,einparticolareafavoredellapromozione<strong>di</strong>unaforzalavoro competente, qualificata, adattabile e <strong>di</strong> mercati del lavoro ingrado <strong>di</strong> rispondere ai mutamenti economici, al fine <strong>di</strong> realizzare gliobiettivi <strong>di</strong> cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea.Articolo 146(ex articolo 126 del TCE)1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia <strong>di</strong>occupazione, contribuiscono al raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cuiall’articolo 145 in modo coerente con gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima per lepolitiche economiche <strong>degli</strong> Stati membri e dell’Unione adottati anorma dell’articolo 121, paragrafo 2.2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali inmateria <strong>di</strong> responsabilità delle parti sociali, considerano la promo-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!