13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

324 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 346(ex articolo 296 del TCE)1. Le <strong>di</strong>sposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:a) nessuno Stato membro è tenutoafornireinformazionilacui<strong>di</strong>vulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenzialidella propria sicurezza;b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenganecessarie alla tutela <strong>degli</strong> interessi essenziali della propria sicurezzae che si riferiscano alla produzione o al commercio <strong>di</strong> armi, munizionie materiale bellico; tali misure non devono alterare le con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda iprodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta dellaCommissione, può apportare mo<strong>di</strong>ficazioni all’elenco, stabilito il15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le <strong>di</strong>sposizioni delparagrafo 1, lettera b).Articolo 347(ex articolo 297 del TCE)Gli Stati membri si consultano al fine <strong>di</strong> prendere <strong>di</strong> comuneaccordo le <strong>di</strong>sposizioni necessarie ad evitare che il funzionamentodel mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Statomembro può essere indotto a prendere nell’eventualità <strong>di</strong> gravi agitazioniinterne che turbino l’or<strong>di</strong>ne pubblico, in caso <strong>di</strong> guerra o <strong>di</strong>grave tensione internazionale che costituisca una minaccia <strong>di</strong> guerraovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimentodella pace e della sicurezza internazionale.Articolo 348(ex articolo 298 del TCE)Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli346e347abbianopereffetto<strong>di</strong>alterare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> concorrenzanel mercato interno, la Commissione esamina con lo Statointeressato le con<strong>di</strong>zioni alle quali tali misure possono essere reseconformi alle norme sancite dai trattati.In deroga alla procedura <strong>di</strong> cui agli articoli 258 e 259, laCommissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere <strong>di</strong>rettamentealla Corte <strong>di</strong> giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro facciaunusoabusivodeipotericontemplatidagliarticoli346e347.LaCorte <strong>di</strong> giustizia giu<strong>di</strong>ca a porte chiuse.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!