13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

364 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonae il regolamento succitati definiscono le con<strong>di</strong>zioni e i limiti applicabiliall’esercizio del <strong>di</strong>ritto alla protezione dei dati personali.Spiegazione relativa all’articolo 9 - Diritto <strong>di</strong> sposarsi e <strong>di</strong> costituireuna famigliaQuesto articolo si basa sull’articolo 12 della CEDU, che recita:« A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e ladonna hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sposarsi e <strong>di</strong> fondare una famiglia secondole leggi nazionali che regolano l’esercizio <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto ». La formulazione<strong>di</strong> questo <strong>di</strong>ritto è stata aggiornata al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare icasi in cui le legislazioni nazionali riconoscono mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi dalmatrimonio per costituire una famiglia. L’articolo non vieta né imponela concessione dello status matrimoniale a unioni tra personedello stesso sesso. Questo <strong>di</strong>ritto è pertanto simile a quello previstodalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora lalegislazione nazionale lo preveda.Spiegazione relativa all’articolo 10 - Libertà <strong>di</strong> pensiero, <strong>di</strong> coscienza e<strong>di</strong> religioneIl <strong>di</strong>ritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantitodall’articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo3 della Carta, ha significato e portata identici a detto articolo. Lelimitazioni devono pertanto rispettare l’articolo 9, paragrafo 2, cherecita: « La libertà <strong>di</strong> professare la propria religione o il propriocredo non può essere oggetto <strong>di</strong> restrizioni <strong>di</strong>verse da quelle che,stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una societàdemocratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’or<strong>di</strong>ne,della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei <strong>di</strong>ritti edella libertà altrui ».Il <strong>di</strong>ritto garantito al paragrafo 2 rispecchia le tra<strong>di</strong>zioni costituzionalinazionali e all’evoluzione delle legislazioni nazionali aquesto proposito.Spiegazione relativa all’articolo 11 - Libertà <strong>di</strong> espressione e d’informazione1. L’articolo 11 corrisponde all’articolo 10 della CEDU, cherecita:« 1. Ogni in<strong>di</strong>viduo ha <strong>di</strong>ritto alla libertà <strong>di</strong> espressione. Tale<strong>di</strong>ritto include la libertà d’opinione e la libertà <strong>di</strong> ricevere o <strong>di</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!