13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 227— intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantirel’interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell’armonizzazionedelle norme tecniche,—puòappoggiare progetti <strong>di</strong> interesse comune sostenuti dagliStati membri, in<strong>di</strong>viduati nell’ambito <strong>degli</strong> orientamenti <strong>di</strong> cui alprimo trattino, in particolare me<strong>di</strong>ante <strong>stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> fattibilità, garanzie<strong>di</strong> prestito o abbuoni <strong>di</strong> interesse; l’Unione può altresì contribuirealfinanziamento negli Stati membri, me<strong>di</strong>ante il Fondo <strong>di</strong> coesioneistituito conformemente all’articolo 177, <strong>di</strong> progetti specifici nelsettore delle infrastrutture dei trasporti.L’azione dell’Unione tiene conto della potenziale vali<strong>di</strong>tà economicadei progetti.2. Gli Stati membri coor<strong>di</strong>nano tra loro, in collegamento conla Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possonoavere un impatto rilevante sulla realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cuiall’articolo 170. La Commissione può prendere, in stretta collaborazionecon gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favoriredetto coor<strong>di</strong>namento.3. L’Unione può decidere <strong>di</strong> cooperare con i paesi terzi perpromuovere progetti <strong>di</strong> interesse comune e garantire l’interoperabilitàdelle reti.Articolo 172(ex articolo 156 del TCE)Gli orientamenti e le altre misure <strong>di</strong> cui all’articolo 171, paragrafo1, sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, chedeliberano secondo la procedura legislativaor<strong>di</strong>nariaepreviaconsultazionedel Comitato economico e sociale e del Comitato delleregioni.Gli orientamenti ed i progetti <strong>di</strong> interessecomunecheriguardanoil territorio <strong>di</strong> uno Stato membro esigono l’approvazione delloStato membro interessato.Titolo XVIIINDUSTRIAArticolo 173(ex articolo 157 del TCE)1. L’Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!