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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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178 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 100(ex articolo 80 del TCE)1. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente titolo si applicano ai trasportiferroviari, su strada e per vie navigabili.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono stabilire le opportune<strong>di</strong>sposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberanoprevia consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitatodelle regioni.Titolo VIINORME COMUNI SULLA CONCORRENZA,SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTODELLE LEGISLAZIONICapo 1regole <strong>di</strong> concorrenzaSezione 1 - Regole applicabili alle impreseArticolo 101(ex articolo 81 del TCE)1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gliaccor<strong>di</strong> tra imprese, tutte le decisioni <strong>di</strong> associazioni <strong>di</strong> imprese etutte le pratiche concordate che possano pregiu<strong>di</strong>care il commerciotra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re,restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno delmercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:a) fissare <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente i prezzi d’acquisto o <strong>di</strong>ven<strong>di</strong>ta ovvero altre con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> transazione;b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppotecnico o gli investimenti;c) ripartire i mercati o le fonti <strong>di</strong> approvvigionamento;d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti,con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>ssimili per prestazioni equivalenti, così da determinareper questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;e) subor<strong>di</strong>nare la conclusione <strong>di</strong> contratti all’accettazione daparte <strong>degli</strong> altri contraenti <strong>di</strong> prestazioni supplementari, che, perloro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nessocon l’oggetto dei contratti stessi.

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