13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 307Commissione nell’ambito delle procedure <strong>di</strong> bilancio <strong>di</strong> cui al presentetitolo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire laconcertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni chepresiedono, al fine <strong>di</strong> agevolare l’attuazione del presente titolo.Capo 6lotta contro la frodeArticolo 325(ex articolo 280 del TCE)1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e lealtre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unionestessa me<strong>di</strong>ante misure adottate a norma del presente articolo, chesiano <strong>di</strong>ssuasive e tali da permettereunaprotezioneefficacenegliStati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frodeche lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottanoper combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.3. Fatte salve altre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, gli Stati membricoor<strong>di</strong>nano l’azione <strong>di</strong>retta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unionecontro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione,una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, previa consultazione della Cortedei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzionee lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, alfine <strong>di</strong> pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gliStati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presentaogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazionesulle misure adottate ai fini dell’attuazione del presente articolo.Titolo IIICOOPERAZIONI RAFFORZATEArticolo 326(ex articolida27Aa27E,da40a40Beda43a45delTUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il <strong>di</strong>ritto dell’Unione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!