13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

108 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonagenzia svolge i suoi compiti in collegamento con la Commissione, senecessario.Articolo 461. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazionestrutturata permanente <strong>di</strong> cui all’articolo 42, paragrafo 6 e cherispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia <strong>di</strong> capacitàmilitari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturatapermanente notificano la loro intenzione al Consiglio e all’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza.2. Entro tre mesi dalla notifica <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, il Consiglioadottaunadecisionecheistituiscelacooperazionestrutturatapermanente e fissa l’elenco <strong>degli</strong> Stati membri partecipanti. Il Consigliodelibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell’altorappresentante.3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideripartecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica lasua intenzione al Consiglio e all’alto rappresentante.Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazionedello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrivegli impegni <strong>di</strong> cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sullacooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranzaqualificata previa consultazione dell’alto rappresentante.Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membripartecipanti prendono parte al voto.Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformementeall’articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.4. Se uno Stato membro partecipante non sod<strong>di</strong>sfa più i criteriononpuòpiù assolvere gli impegni <strong>di</strong> cui agli articoli 1 e 2 delprotocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consigliopuò adottare una decisione che sospende la partecipazione <strong>di</strong> questoStato.Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membridel Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, adeccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformementeall’articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!