13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 241fine <strong>di</strong> rafforzare l’efficacia dei sistemi <strong>di</strong> prevenzione e <strong>di</strong> protezionedalle calamità naturali o provocate dall’uomo.L’azione dell’Unione è intesa a:a) sostenereecompletarel’azione <strong>degli</strong> Stati membri a livellonazionale,regionaleelocaleconcernentelaprevenzionedeirischi,la preparazione <strong>degli</strong> attori della protezione civile negli Stati membrie l’intervento in caso <strong>di</strong> calamità naturali o provocate dall’uomoall’interno dell’Unione;b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficaceall’interno dell’Unione tra i servizi <strong>di</strong> protezione civile nazionali;c) favorirelacoerenzadelleazioni intraprese a livello internazionalein materia <strong>di</strong> protezione civile.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure necessarieper contribuire alla realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cui al paragrafo 1,ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislativee regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri.Titolo XXIVCOOPERAZIONE AMMINISTRATIVAArticolo 1971. L’attuazione effettiva del <strong>di</strong>ritto dell’Unione da parte <strong>degli</strong>Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell’Unione, èconsiderata una questione <strong>di</strong> interesse comune.2. L’Unione può sostenereglisforzi<strong>degli</strong>Statimembrivoltiamigliorare la loro capacità amministrativa <strong>di</strong> attuare il <strong>di</strong>ritto dell’Unione.Tale azione può consistere in particolare nel facilitare loscambio <strong>di</strong> informazioni e <strong>di</strong> funzionari pubblici e nel sostenereprogrammi <strong>di</strong> formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi<strong>di</strong> tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberandome<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria,stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione <strong>di</strong>qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari<strong>degli</strong> Stati membri.3. Il presente articolo non pregiu<strong>di</strong>ca l’obbligo <strong>degli</strong> Statimembri <strong>di</strong> attuare il <strong>di</strong>ritto dell’Unione né leprerogativeeidoveridella Commissione. Esso non pregiu<strong>di</strong>ca le altre <strong>di</strong>sposizioni deitrattati che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Statimembri e fra questi ultimi e l’Unione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!