13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

192 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonanuo e abbia raggiunto un livello che siavvicinaalvalore<strong>di</strong>riferimento,— oppure, in alternativa, il superamento del valore <strong>di</strong> riferimentosia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino alvalore <strong>di</strong> riferimento;b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordosuperi un valore <strong>di</strong> riferimento, a meno che detto rapporto non sistia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore <strong>di</strong>riferimento con ritmo adeguato.I valori <strong>di</strong> riferimento sono specificati nel protocollo sullaprocedura per i <strong>di</strong>savanzi eccessivi allegato ai trattati.3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da unoo entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione.La relazione della Commissione tiene conto anche dell’eventuale<strong>di</strong>fferenza tra il <strong>di</strong>savanzo pubblico e la spesa pubblica per gliinvestimenti e tiene conto <strong>di</strong> tutti gli altri fattori significativi, compresala posizione economica e <strong>di</strong> bilancio a me<strong>di</strong>o termine delloStato membro.La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritieneche in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati,sussista il rischio <strong>di</strong> un <strong>di</strong>savanzo eccessivo.4. Il comitato economico e finanziario formula un parere inmerito alla relazione della Commissione.5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esistao possa determinarsi in futuro un <strong>di</strong>savanzo eccessivo, trasmette unparere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate leosservazioni che lo Stato membro interessato ritenga <strong>di</strong> formulare,decide, dopo una valutazione globale, se esiste un <strong>di</strong>savanzo eccessivo.7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un <strong>di</strong>savanzoeccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazionedella Commissione, le raccomandazioni allo Stato membroinquestionealfine<strong>di</strong>farcessaretalesituazioneentroundeterminatoperiodo. Fatto salvo il <strong>di</strong>sposto del paragrafo 8, dette raccomandazioninon sono rese pubbliche.8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilitonon sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, puòrendere pubbliche dette raccomandazioni.9. Qualora uno Stato membro persista nel <strong>di</strong>sattendere le raccomandazionidel Consiglio, quest’ultimo può decidere <strong>di</strong> intimare

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!