13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 251nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno <strong>degli</strong> obiettivi fissati daitrattati, o sia prevista in un atto giuri<strong>di</strong>co vincolante dell’Unione,oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.2. Gli accor<strong>di</strong> conclusi dall’Unione vincolano le istituzionidell’Unione e gli Stati membri.Articolo 217(ex articolo 310 del TCE)L’Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioniinternazionali accor<strong>di</strong> che istituiscono un’associazione caratterizzatada <strong>di</strong>ritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e daprocedure particolari.Articolo 218(ex articolo 300 del TCE)1. Fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni particolari dell’articolo 207, gliaccor<strong>di</strong> tra l’Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionalisono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.2. Il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati, definisce le <strong>di</strong>rettive<strong>di</strong> negoziato, autorizza la firma e conclude gli accor<strong>di</strong>.3. La Commissione, o l’alto rappresentante dell’Unione per gliaffari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza quando l’accordo previstoriguarda esclusivamente o principalmentelapoliticaesterae<strong>di</strong>sicurezzacomune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il qualeadotta una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa,in funzione della materia dell’accordo previsto, il negoziatore o ilcapo della squadra <strong>di</strong> negoziato dell’Unione.4. Il Consiglio può impartire <strong>di</strong>rettive al negoziatore e designareun comitato speciale che deve essere consultato nella conduzionedei negoziati.5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisioneche autorizza la firma dell’accordo e, se del caso, la sua applicazioneprovvisoria prima dell’entrata in vigore.6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisionerelativa alla conclusione dell’accordo.Tranne quando l’accordo riguarda esclusivamente la politicaestera e <strong>di</strong> sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione <strong>di</strong>conclusione dell’accordo:a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!