13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sull’Unione europea 65trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo unicoGli Stati membri dell’Unione europea, dato il livello <strong>di</strong> tutela dei<strong>di</strong>ritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamentepaesi d’origine sicuri a tutti i fini giuri<strong>di</strong>ci e pratici connessia questioni inerenti l’asilo. Pertanto, la domanda d’asilo presentata daun citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> uno Stato membro può essere presa in esame o <strong>di</strong>chiarataammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente neiseguenti casi:a) se lo Stato membro <strong>di</strong> cui il richiedente è citta<strong>di</strong>no procede,dopo l’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Amsterdam, avvalendosi dell’articolo15 della Convenzione per la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo edelle libertà fondamentali, all’adozione <strong>di</strong> misure che derogano, nel suoterritorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;b) seèstata avviata la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 7, paragrafo 1,del trattato sull’Unione europea e finché il Consiglio o, se del caso, ilConsiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei confrontidello Stato membro <strong>di</strong> cui il richiedente è citta<strong>di</strong>no;c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all’articolo7, paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea nei riguar<strong>di</strong> delloStato membro <strong>di</strong> cui il richiedente è citta<strong>di</strong>no ovvero se il Consiglioeuropeo ha adottato una decisione conformemente all’articolo 7, paragrafo2 <strong>di</strong> detto trattato riguardo allo Stato membro <strong>di</strong> cui il richiedenteè citta<strong>di</strong>no;d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda<strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> un altro Stato membro; in tal caso il Consiglione è imme<strong>di</strong>atamente informato; la domanda è esaminata partendo dalpresupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiu<strong>di</strong>chi,in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro. [fine Protocollon. 24]Articolo 7(ex articolo 7 del TUE)1. Su proposta motivata <strong>di</strong> un terzo <strong>degli</strong> Stati membri, delParlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio,deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membriprevia approvazione del Parlamento europeo, può constatare cheesiste un evidente rischio <strong>di</strong> violazione grave da parte <strong>di</strong> uno Statomembro dei valori <strong>di</strong> cui all’articolo 2. Prima <strong>di</strong> procedere a taleconstatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione epuò rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessaprocedura.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!