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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 383mato questa giurisprudenza nei termini seguenti: « Per giunta, occorrericordarecheleesigenzeinerentiallatuteladei<strong>di</strong>rittifondamentalinell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co comunitario vincolano parimentigli Stati membri quando essi danno esecuzione alle <strong>di</strong>scipline comunitarie...» (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, Racc.2000,p.I-2737,punto37).Ovviamentequestaregola,qualesancitanella presente Carta, si applica sia alle autorità centrali sia alle autoritàregionali e locali nonché agli enti pubblici quando attuano il<strong>di</strong>ritto dell’Unione.Il paragrafo 2, assieme alla seconda frase del paragrafo 1,riba<strong>di</strong>scono che la Carta non può avere l’effetto <strong>di</strong> ampliare lecompetenze e i compiti assegnati all’Unione dai trattati. Lo scopoè quello <strong>di</strong> citare in modo esplicito quanto deriva logicamente dalprincipio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e dal fatto che l’Unione <strong>di</strong>spone solo <strong>di</strong>competenze <strong>di</strong> attribuzione. I <strong>di</strong>ritti fondamentali garantiti nell’Unioneproducono effetti solo nell’ambito delle competenze determinatedai trattati. Di conseguenza, alle istituzioni dell’Unione puòessere imposto l’obbligo, a norma della seconda frase del paragrafo1, <strong>di</strong> promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti <strong>di</strong>queste stesse competenze.Anche il paragrafo 2 conferma che la Carta non può averel’effetto <strong>di</strong> estendere l’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unioneal <strong>di</strong> là delle competenze dell’Unione stabilite nei trattati. Si tratta <strong>di</strong>un principio già affermato dalla Corte <strong>di</strong> giustizia relativamente ai<strong>di</strong>ritti fondamentali riconosciuti come parte integrante del <strong>di</strong>rittodell’Unione (sentenza del 17 febbraio 1998, C-249/96 Grant,Racc. 1998, p. I-621, punto 45 della motivazione). Secondo taleprincipio va da sé che il rinvio alla Carta nell’articolo 6 del trattatosull’Unione europea non può essere inteso come un’estensione automaticadella gamma <strong>degli</strong> interventi <strong>degli</strong> Stati membri che vannoconsiderati « attuazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione » (ai sensi del paragrafo1 e della giurisprudenza citata).Spiegazione relativa all’articolo 52 - Portata e interpretazione dei<strong>di</strong>ritti e dei principiL’articolo 52 mira a fissare la portata dei <strong>di</strong>ritti e dei principidella Carta e a definire norme per la loro interpretazione. Il paragrafo1 tratta del sistema delle limitazioni. La formula usata si ispiraalla giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia: « ... secondo una giurisprudenzacostante, restrizioni all’esercizio dei <strong>di</strong>ritti fondamentali

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