13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 161Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati deicontenuti e dei risultati <strong>di</strong> tale valutazione.Articolo 71(ex articolo 36 del TUE)È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine<strong>di</strong> assicurare all’interno dell’Unione la promozione e il rafforzamentodella cooperazione operativa inmateria<strong>di</strong>sicurezzainterna.Fatto salvo l’articolo 240, esso favorisce il coor<strong>di</strong>namento dell’azionedelle autorità competenti <strong>degli</strong> Stati membri. I rappresentanti<strong>degli</strong>organieorganismiinteressati dell’Unione possono essere associatiailavoridelcomitato.IlParlamentoeuropeoeiparlamentinazionali sono tenuti informati dei lavori.Articolo 72(ex articolo 64, paragrafo 1 del TCE ed ex articolo 33 del TUE)Il presente titolo non osta all’esercizio delle responsabilità incombentiagli Stati membri per il mantenimento dell’or<strong>di</strong>ne pubblicoe la salvaguar<strong>di</strong>a della sicurezza interna.Articolo 73Gli Stati membri hanno la facoltà <strong>di</strong> organizzare tra <strong>di</strong> loro esotto la loro responsabilità forme <strong>di</strong> cooperazione e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namentonel modo che ritengono appropriato tra i <strong>di</strong>partimenti competentidelle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguar<strong>di</strong>adella sicurezza nazionale.Articolo 74(ex articolo 66 del TCE)IlConsiglioadottamisurealfine<strong>di</strong>assicurarelacooperazioneamministrativa tra i servizi competenti <strong>degli</strong> Stati membri nei settori<strong>di</strong> cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Essodelibera su proposta della Commissione, fatto salvo l’articolo 76, eprevia consultazione del Parlamento europeo.Articolo 75(ex articolo 60 del TCE)Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi <strong>di</strong> cui all’articolo67, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro ilterrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la procedura legi-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!