13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

72 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaglio, la funzione legislativa e la funzione <strong>di</strong> bilancio. Esercita funzioni<strong>di</strong> controllo politico e consultive alle con<strong>di</strong>zioni stabilite daitrattati. Elegge il presidente della Commissione.2. Il Parlamento europeo è composto <strong>di</strong> rappresentanti deicitta<strong>di</strong>ni dell’Unione. Il loro numero non può essere superiore asettecentocinquanta (9), più il presidente. La rappresentanza deicitta<strong>di</strong>ni è garantita in modo degressivamente proporzionale, conuna soglia minima <strong>di</strong> sei membri per Stato membro. A nessunoStatomembrosonoassegnatipiù<strong>di</strong> novantasei seggi.Il Consiglio europeo adotta all’unanimità, su iniziativa del Parlamentoeuropeo e con l’approvazione <strong>di</strong> quest’ultimo, una decisioneche stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nelrispetto dei principi <strong>di</strong> cui al primo comma (10).3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragiouniversale <strong>di</strong>retto, libero e segreto, per un mandato <strong>di</strong> cinqueanni (11).4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidentee l’ufficio <strong>di</strong> presidenza.PROTOCOLLO (n. 36)SULLE <strong>DI</strong>SPOSIZIONI TRANSITORIEle alte parti contraenti,considerando che, per organizzare la transizione dalle <strong>di</strong>sposizioniistituzionali dei trattati applicabili prima dell’entrata in vigore delstabilire la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i principi <strong>di</strong> cuiall’articolo 14, secondo paragrafo, primo comma.(9) Dichiarazione (n. 4) sulla composizione del Parlamento europeo.Il seggio supplementare al Parlamento europeo sarà attribuito all’Italia.(10) Dichiarazione (n. 5) sull’accordo politico del Consiglio europeo relativoal progetto <strong>di</strong> decisione sulla composizione del Parlamento europeo.Il Consiglio europeo darà il suo accordo politico in merito al progettoriveduto <strong>di</strong> decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura2009-2014, in base alla proposta del Parlamento europeo.(11) Dichiarazione (n. 64) del Regno Unito <strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlanda delNord relativa al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto per le elezioni del Parlamento europeo.Il Regno Unito rileva che l’articolo 14 del trattato sull’Unione europea ealtre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati non sono intesi a mo<strong>di</strong>ficare i criteri per l’accesso al<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto alle elezioni del Parlamento europeo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!