13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2493. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Statimembri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioniinternazionali. Le modalità della cooperazione dell’Unionepossono formare oggetto <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> tra questa e i terzi interessati.Il primo comma non pregiu<strong>di</strong>ca la competenza <strong>degli</strong> Statimembri a negoziare nelle se<strong>di</strong> internazionali e a concludere accor<strong>di</strong>internazionali.Articolo 213Allorché la situazione in un paese terzo esige un’assistenzafinanziaria urgente da parte dell’Unione, il Consiglio, su propostadella Commissione, adotta le decisioni necessarie.Capo 3aiuto umanitarioArticolo 2141. Le azioni dell’Unione nel settore dell’aiuto umanitario sonocondotte nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorsoe protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime <strong>di</strong> calamitànaturali o provocate dall’uomo, per far fronte alle necessitàumanitarie risultanti da queste <strong>di</strong>verse situazioni. Le azioni dell’Unionee <strong>degli</strong> Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.2. Le azioni <strong>di</strong> aiuto umanitario sono condotte conformementeai principi del <strong>di</strong>ritto internazionale e ai principi <strong>di</strong> imparzialità,neutralità e non <strong>di</strong>scriminazione.3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure che definisconoil quadro <strong>di</strong> attuazione delle azioni <strong>di</strong> aiuto umanitario dell’Unione.4. L’Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioniinternazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione<strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 e all’articolo 21 del trattatosull’Unione europea.Il primo comma non pregiu<strong>di</strong>ca la competenza <strong>degli</strong> Statimembri a negoziare nelle se<strong>di</strong> internazionali e a concludere accor<strong>di</strong>.5. È istituito un corpo volontario europeo <strong>di</strong> aiuto umanitarioper inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni <strong>di</strong>aiuto umanitario dell’Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!