13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

278 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 268(ex articolo 235 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è competente a conosceredelle controversie relative al risarcimento dei danni <strong>di</strong> cuiall’articolo 340, secondo e terzo comma.Articolo 269La Corte <strong>di</strong> giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità<strong>di</strong>unattoadottatodalConsiglioeuropeoodalConsiglioanorma dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea unicamente sudomanda dello Stato membro oggetto <strong>di</strong> una constatazione del Consiglioeuropeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispettodelle sole prescrizioni <strong>di</strong> carattere proceduraleprevistedalsuddettoarticolo.La domanda deve essere formulata entro il termine <strong>di</strong> un mesea decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine<strong>di</strong>unmeseadecorreredalladatadelladomanda.Articolo 270(ex articolo 236 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è competenteapronunciarsisu qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti <strong>di</strong> questa,nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni determinati dallo statuto dei funzionaridell’Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.Articolo 271(ex articolo 237 del TCE)La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea è competente, neilimiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia <strong>di</strong>:a) esecuzione <strong>degli</strong> obblighi <strong>degli</strong> Stati membri derivanti dallostatuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio <strong>di</strong>amministrazionedellaBanca<strong>di</strong>sponeataleriguardodeipoteririconosciutialla Commissione dall’articolo 258;b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europeaper gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissionee il consiglio <strong>di</strong> amministrazione della Banca possono proporre unricorso in materia, alle con<strong>di</strong>zioni previste dall’articolo 263;c) deliberazioni del consiglio <strong>di</strong> amministrazione della Bancaeuropea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni pos-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!