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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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Introduzione 23posto che nelle versioni attualmente in vigore secondo la revisione<strong>di</strong> Nizza, ad<strong>di</strong>rittura, compare l’unità <strong>di</strong> conto « ecu » (EuropeanCurrency Unit) oltre all’Istituto Monetario europeo (IME) precursoredella Banca Centrale europea (BCE) (81).Non v’è dubbio che a partire dal Trattato <strong>di</strong> Maastricht che haformalizzato l’approccio multivariato e attesa l’integrazione <strong>di</strong>Schengen, l’approccio <strong>di</strong>fferenziato evidenziato da protocolli <strong>di</strong>« opting out » ha costituito l’esempio più limpido adottato edesteso ad altri settori.Anche nel Trattato <strong>di</strong> Lisbona, infatti, sono significative leclausole <strong>di</strong> esenzione temporanea che permeano trasversalmente itrattati in materie specifiche autorizzando taluni Stati membri aprocedere più in fretta permettendo ad altri <strong>di</strong> non aderire imme<strong>di</strong>atamente,ma in un momento successivo qualora lo Stato decidessein tal senso.Non è certo questo il modello <strong>di</strong> integrazione preconizzato daSpinelli o Schuman e Monnet, che pensavano un’integrazione uniforme<strong>degli</strong> Stati europei, ma è pur sempre un modo <strong>di</strong> procedereegualmente verso mete che altrimenti sembrerebbero irraggiungibili,nell’Unione a più Stati e con il voto a maggioranza ancora non deltutto generalizzato.Da ultimo occorre far rientrare nel concetto <strong>di</strong> integrazione<strong>di</strong>fferenziata — meglio <strong>di</strong> rinuncia all’integrazione — la previsione<strong>di</strong> cui all’art. 50 TUE che prevede la facoltà per uno Stato membro<strong>di</strong> recedere dall’Unione.In questa particolare e delicata situazione, non si tratta <strong>di</strong>richiedere <strong>di</strong> essere esentati da una politica o da un’azione dell’Unione,bensì <strong>di</strong> ritirarsi completamente dall’impegno sottoscritto conla firma e la successiva ratifica dei trattati istitutivi.Ad una attenta lettura della norma, non pare che l’inserimentonel trattato <strong>di</strong> siffatta clausola possa incidere negativamente sullairreversibilità del processo <strong>di</strong> integrazione europea (82).Si tratta <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sposizione dalle evidenti implicazioni politi-taria la cui moneta è l’euro».Cfr.altresìil TFUE, in particolare il Titolo VIII‘‘Politica economica e monetaria’’, Capo 4 ‘‘Disposizioni specifiche agli Stati membrila cui moneta è l’euro’’ (c.d. « Eurogruppo »), articoli 136-138.(81) Per alcune considerazioni in materia mi sia consentito rinviare a M.Fragola, Co<strong>di</strong>ce dell’euro, Raccolta dei testi normativi sull’introduzione della monetaunica, <strong>Napoli</strong>, E<strong>di</strong>zione Scientifiche Italiane, 1999, pp. 9-11.(82) Contra J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, cit., p. 87.

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