13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 243favoriregliinteressi<strong>degli</strong>abitanti<strong>di</strong>questipaesieterritorielaloroprosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale eculturale che essi attendono.Articolo 199(ex articolo 183 del TCE)L’associazione persegue gli obiettivi seguenti:1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con ipaesi e territori il regime che si accordano tra <strong>di</strong> loro, in virtù deitrattati.2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commercialicon gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime cheapplica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiestidallo sviluppo progressivo <strong>di</strong> questi paesi e territori.4) Per gli investimenti finanziati dall’Unione, la partecipazionealle aggiu<strong>di</strong>cazioni e alle forniture è aperta, a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni, atutte le persone fisiche e giuri<strong>di</strong>che appartenenti agli Stati membri eai paesi e territori.5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stabilimento dei citta<strong>di</strong>ni e delle società è regolato conformementealle <strong>di</strong>sposizioni e me<strong>di</strong>ante applicazione delle procedurepreviste al capo relativo al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stabilimento e su una basenon <strong>di</strong>scriminatoria, fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni particolari prese invirtù dell’articolo 203.Articolo 200(ex articolo 184 del TCE)1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano,al loro ingresso negli Stati membri, del <strong>di</strong>vieto dei dazi doganali cheinterviene fra gli Stati membri conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni deitrattati.2. All’entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravantisulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territorisono vietati conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 30.3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganaliche rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisognidella loro industrializzazione o dazi <strong>di</strong> carattere fiscale che abbianoper scopo <strong>di</strong> alimentare il loro bilancio.I dazi <strong>di</strong> cui al comma precedente non possono eccedere quelli

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!