13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

174 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 88(ex articolo 30 del TUE)1. Europol ha il compito <strong>di</strong> sostenere e potenziare l’azionedelle autorità <strong>di</strong> polizia e <strong>degli</strong> altri servizi incaricati dell’applicazionedella legge <strong>degli</strong> Stati membri e la reciproca collaborazionenella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessadue o più Stati membri, il terrorismo e le forme <strong>di</strong> criminalità cheledono un interesse comune oggetto <strong>di</strong> una politica dell’Unione.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>anteregolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, determinanola struttura, il funzionamento, la sferad’azioneeicompiti<strong>di</strong>Europol.Tali compiti possono comprendere:a) la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambiodelle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità <strong>degli</strong>Stati membri o <strong>di</strong> paesi o organismi terzi;b) il coor<strong>di</strong>namento, l’organizzazione e lo svolgimento <strong>di</strong> indaginie <strong>di</strong> azioni operative, condotte congiuntamente con le autoritàcompetenti <strong>degli</strong> Stati membri o nel quadro <strong>di</strong> squadre investigativecomuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.Tali regolamenti fissano inoltre le modalità <strong>di</strong> controllo delleattività <strong>di</strong> Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cuisono associati i parlamenti nazionali.3. Qualsiasi azione operativa <strong>di</strong> Europol deve essere condottain collegamento e d’intesa con le autorità dello Stato membro o<strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> cui interessa il territorio. L’applicazione <strong>di</strong>misure coercitive è <strong>di</strong> competenza esclusiva delle pertinenti autoritànazionali.Articolo 89(ex articolo 32 del TUE)Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativaspeciale, stabilisce le con<strong>di</strong>zioni e i limiti entro i quali le autoritàcompetenti <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> cui agli articoli 82 e 87 possonooperare nel territorio <strong>di</strong> un altro Stato membro in collegamento ed’intesa con le autorità <strong>di</strong> quest’ultimo. Il Consiglio delibera all’unanimitàprevia consultazione del Parlamento europeo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!