13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 365comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenzada parte delle autorità pubbliche e senza limiti <strong>di</strong> frontiera. Il presentearticolo non impe<strong>di</strong>sce agli Stati <strong>di</strong> sottoporre a un regime <strong>di</strong>autorizzazione le imprese <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>o<strong>di</strong>ffusione, cinematografiche o televisive.2. L’esercizio <strong>di</strong> queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità,può essere sottoposto alle formalità, con<strong>di</strong>zioni, restrizionio sanzioni che sono previste dalla legge e che costituisconomisure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale,all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla <strong>di</strong>fesadell’or<strong>di</strong>ne e alla prevenzione dei reati, alla protezione della saluteo della morale, alla protezione della reputazione o dei <strong>di</strong>ritti altrui,perimpe<strong>di</strong>rela<strong>di</strong>vulgazione<strong>di</strong>informazioniriservateopergarantirel’autorità e l’imparzialità del potere giu<strong>di</strong>ziario ».In applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3 della Carta, questo<strong>di</strong>ritto ha lo stesso significato e la stessa portata <strong>di</strong> quello garantitodalla CEDU. Le limitazioni che possono essere apportatenon possono pertanto andare oltre quelle previste all’articolo 10,paragrafo 2, salve restando le restrizioni che il <strong>di</strong>ritto dell’Unionein materia <strong>di</strong> concorrenza può apportare alla facoltà <strong>degli</strong> Statimembri <strong>di</strong> instaurare i regimi <strong>di</strong> autorizzazione <strong>di</strong> cui all’articolo10, paragrafo 1, terza frase della CEDU.2. Il paragrafo 2 <strong>di</strong> questo articolo esplicita le conseguenze delparagrafo 1 in relazione alla libertà dei me<strong>di</strong>a. Si basa segnatamentesulla giurisprudenza della Corte in materia <strong>di</strong> televisione, in particolarenella sentenza del 25 luglio 1991, causa C-288/89, StichtingCollectieve Antennevoorziening Gouda e a. (Racc. p. I-4007) e sulProtocollo sui sistemi <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>o<strong>di</strong>ffusionepubblicanegliStatimembri,allegato al trattato CE, ed ora ai trattati, nonché sulla <strong>di</strong>rettiva89/552/CEE del Consiglio (cfr. in particolare il <strong>di</strong>ciassettesimo considerando).Spiegazione relativa all’articolo 12 - Libertà <strong>di</strong>riunionee<strong>di</strong>associazione1. Le <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1 <strong>di</strong> questo articolo corrispondonoalle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 11 della CEDU, che recita:« 1. Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto alla libertà <strong>di</strong> riunione pacifica ealla libertà d’associazione, ivi compreso il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare allacostituzione <strong>di</strong> sindacati e <strong>di</strong> aderire ad essi per la <strong>di</strong>fesa dei propriinteressi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!