13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

218 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 157(ex articolo 141 del TCE)1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principiodella parità <strong>di</strong> retribuzione tra lavoratori <strong>di</strong> sesso maschile e quelli<strong>di</strong> sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro <strong>di</strong> parivalore.2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, ilsalario o trattamento normale <strong>di</strong> base o minimo e tutti gli altrivantaggi pagati <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, in contanti o in natura,dal datore <strong>di</strong> lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego <strong>di</strong>quest’ultimo.La parità <strong>di</strong> retribuzione, senza <strong>di</strong>scriminazione fondata sulsesso, implica:a) che la retribuzione corrisposta perunostessolavoropagatoa cottimo sia fissata in base a una stessa unità <strong>di</strong> misura;b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato atempo sia uguale per uno stesso posto <strong>di</strong> lavoro.3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale, adottano misure che assicurino l’applicazionedel principio delle pari opportunità e della parità <strong>di</strong> trattamentotra uomini e donne in materia<strong>di</strong>occupazioneeimpiego,ivicompreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stessolavoro o per un lavoro <strong>di</strong> pari valore.4. Allo scopo <strong>di</strong> assicurare l’effettiva e completa parità trauomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità <strong>di</strong>trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adottimisure che prevedano vantaggi specifici <strong>di</strong>retti a facilitare l’esercizio<strong>di</strong> un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentatoovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.PROTOCOLLO (n. 33)SULL’ARTICOLO 157 DEL <strong>TRATTATO</strong>SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEAle alte parti contraenti,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Ai fini dell’applicazione dell’articolo 157 del trattato sul funziona-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!