13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

246 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaliberalizzazione, la politica <strong>di</strong> esportazione e le misure <strong>di</strong> protezionecommerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi <strong>di</strong> dumping e <strong>di</strong>sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadrodei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>anteregolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano lemisure che definiscono il quadro <strong>di</strong> attuazione della politica commercialecomune.3. Qualora si debbano negoziare e concludere accor<strong>di</strong> con unoopiùpaesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l’articolo218, fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni particolari del presente articolo.La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, chel’autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e allaCommissione adoperarsi affinché gli accor<strong>di</strong> negoziati siano compatibilicon le politiche e norme interne dell’Unione.Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazionecon un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterlain questo compito e nel quadro delle <strong>di</strong>rettive che il Consiglio puòimpartirle. La Commissione riferisce perio<strong>di</strong>camente al comitatospeciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.4. Per la negoziazione e la conclusione <strong>degli</strong> accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> cui alparagrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.Per la negoziazione e la conclusione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> nei settori <strong>degli</strong>scambi <strong>di</strong> servizi, <strong>degli</strong> aspetti commerciali della proprietà intellettualee <strong>degli</strong> investimenti esteri <strong>di</strong>retti, il Consiglio delibera all’unanimitàqualora tali accor<strong>di</strong> contengano <strong>di</strong>sposizioni per le quali èrichiesta l’unanimità per l’adozione <strong>di</strong> norme interne.Il Consiglio delibera all’unanimità anche per la negoziazione ela conclusione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong>:a) nel settore <strong>degli</strong> scambi <strong>di</strong> servizi culturali e au<strong>di</strong>ovisivi,qualora tali accor<strong>di</strong> rischino <strong>di</strong> arrecare pregiu<strong>di</strong>zio alla <strong>di</strong>versitàculturale e linguistica dell’Unione;b) nel settore <strong>degli</strong> scambi <strong>di</strong> servizi nell’ambito sociale, dell’istruzionee della sanità, qualora tali accor<strong>di</strong> rischino <strong>di</strong> perturbareseriamente l’organizzazione nazionale <strong>di</strong> tali servizi e <strong>di</strong> arrecarepregiu<strong>di</strong>zio alla competenza <strong>degli</strong> Stati membri riguardo alla loroprestazione.5. La negoziazione e la conclusione <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> internazionalinel settore dei trasporti sono soggette al titolo VI della parte terza eall’articolo 218.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!