13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

308 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaEsse non possono recare pregiu<strong>di</strong>zio né al mercato interno néalla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituireun ostacolo né una <strong>di</strong>scriminazione per gli scambi tra gli Statimembri, né possono provocare <strong>di</strong>storsioni <strong>di</strong> concorrenza tra questiultimi.Articolo 327(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i <strong>di</strong>ritti egli obblighi <strong>degli</strong> Stati membri che non vi partecipano. Questi nonne ostacolano l’attuazione da parte <strong>degli</strong> Stati membri che vi partecipano.Articolo 328(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)1. Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzatesono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delleeventuali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipazione stabilite dalla decisione <strong>di</strong>autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate restainoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto,oltre che delle con<strong>di</strong>zioni summenzionate, <strong>degli</strong> atti già adottati intale ambito.La Commissione e gli Stati membri che partecipano a unacooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazionedel maggior numero possibile <strong>di</strong> Stati membri.2. La Commissione e, all’occorrenza, l’alto rappresentante dell’Unioneper gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza informanoperio<strong>di</strong>camente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allosviluppo delle cooperazioni rafforzate.Articolo 329(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro unacooperazione rafforzata in uno dei settori <strong>di</strong> cui ai trattati, eccettoi settori <strong>di</strong> competenza esclusiva e la politica estera e <strong>di</strong> sicurezzacomune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando ilcampo d’applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazionerafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!